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1 Piazza Santa Maria Maggiore Mondovì (CN) Tel Fax info@ambulatoriobios.it RIFIUTI CIRCOLARE n 1 - ES GENNAIO 2011 SISTRI PROROGHE DAL DM 22/12/10 QUARTO CORRETTIVO AMBIENTALE DLGS Il Decreto 22/12/2010 (G.U. n. 302 del 28 dicembre 2010) ha: - prorogato l attivazione del sistema SISTRI al 31/5/2010 (precedentemente fissato al 31/12/10) - definito il termine del 30/4/2011 per la comunicazione annuale dei rifiuti (MUD) gestiti nel 2010 e del 31/12/2011 per i rifiuti gestiti nel 2011 fino alla data di entrata a regime del SISTRI. Pertanto fino al 31/5/2011: - occorre mantenere la gestione cartacea dei rifiuti (mediante i registri di carico e scarico e i formulari per il trasporto), utilizzando in parallelo il SISTRI al fine di apprenderne le modalità di funzionamento; - non sono applicabili le sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI (art. 39 co 1 del DLgs 205/2010). Nel seguito sono riportate le principali novità apportate al testo unico ambientale dal DLgs , in vigore dal 25 dicembre 2010 (vedi anche nostra circolare n ). Distinti saluti 1

2 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ESCLUSIONI DALL AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 185) Vengono aggiunte nuove esclusioni dall ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: - il suolo contaminato ma non scavato; - gli edifici collegati permanentemente al suolo; - i sedimenti spostati all interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE. SOTTOPRODOTTO (ART. 184-BIS) La definizione di sottoprodotto viene parzialmente modificata; non è più necessario che il processo di utilizzazione sia preventivamente individuato e definito, e non è più richiesto che il sottoprodotto abbia un valore economico di mercato. Inoltre, si ribadisce che l utilizzo deve avvenire senza trattamenti preliminari, ammettendo tuttavia quelli della normale pratica industriale. Nel momento in cui un materiale non risulta qualificabile come rifiuto diventa applicabile la normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle loro miscele (REACH). CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (ART. 184-TER) Il termine materia prima secondaria viene formalmente cancellato ma rimane nella sostanza, dato che il relativo concetto riproposto prevedendo che un rifiuto cessi di essere tale se, dopo essere stato sottoposto ad un processo di recupero, soddisfa determinati criteri, che saranno definiti da apposite disposizioni comunitarie, in attesa delle quali continuano ad applicarsi i criteri nazionali, in Italia quelli dei D.M. 5/2/1998 per i rifiuti non pericolosi e 12/6/2002, n. 161, per i rifiuti pericolosi. Se però il rifiuto non trattato in un processo di recupero rispetta già da subito i predetti criteri, può cessare di essere un rifiuto. Tale principio era già presente nella normativa italiana, ma ora il riconoscimento che tali criteri sono soddisfatti viene considerato dalla norma operazione di recupero, che quindi, in quanto tale, non dovrebbe poter essere effettuata dal produttore del rifiuto stesso, in quanto necessiterebbe di una specifica autorizzazione. Questo vincolo si applica a decorrere dal 25 giugno La disposizione appare formulata in modo non del tutto lineare, anche per la mancanza di un termine consolidato come materia prima secondaria che ben identificava determinate tipologie di materiali. Occorre comunque considerare che molte ex materie prime secondarie, ed in particolare quelle cosiddette all origine, che non derivavano cioè dal recupero di rifiuti, possono ricadere di fatto nella definizione di sottoprodotti. TERRE E ROCCE DA SCAVO (ART. 186) La previgente disciplina delle terre e rocce da scavo rimane in vigore fino all emanazione di un decreto ministeriale che definisca le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo siano assimilabili a sottoprodotti. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (ALLEGATI D ED I) Nell ambito dei criteri di pericolosità dei rifiuti, da valutare nel caso in cui il rifiuto abbia un codice CER cosiddetto a specchio, debbono ora essere considerate anche le caratteristiche di pericolo H1 (esplosivo), H2 (comburente), H9 (infettivo), H12 (rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico), H13 (sensibilizzanti), H14 (ecotossico), precedentemente escluse per mancanza di criteri di riferimento. Poiché l allegato D non riporta specifiche soglie di concentrazione per le sostanze che possono determinare tali caratteristiche, è da ritenersi che sia applicabile quanto riportato in nota 2

3 all allegato I, ossia debbano essere presi in considerazione i criteri utilizzati per la classificazione di sostanze e loro miscele. Di particolare rilievo in questo ambito è la caratteristica di pericolo H14, dato il numero relativamente elevato di sostanze che sono classificate ecotossiche. Si raccomanda pertanto di riesaminare alla luce delle nuove disposizioni la classificazione di tutti i rifiuti cui è stato attribuito un codice CER a specchio non pericoloso. Si ricorda al riguardo che i criteri per la classificazione dei preparati o miscele sono stabiliti a livello nazionale dal D.Lgs. 65/2003, che, per quanto riguarda l ecotossicità, è stato modificato dal D.M. 3 aprile La declassificazione di rifiuti pericolosi attraverso la diluizione delle sostanze che lo rendono tale è ora espressamente vietata (art. 184, comma 5-ter). DEPOSITO TEMPORANEO (ART. 183, COMMA 1, LETTERA BB) I criteri del deposito temporaneo sono stati modificati prevedendo che l avvio a recupero o smaltimento da parte del produttore sia effettuato con le seguenti modalità alternative, a sua scelta: - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, anche se il predetto limite di quantità non viene oltrepassato, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Altre novità sono: - la cancellazione del limite di 25 ppm per il contenuto di PCB - l obbligo di gestire i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POP) di cui al regolamento (CE) 850/2004 come da relative prescrizioni. Rimane in vigore l obbligo di rispettare le norme tecniche che disciplinano il deposito dei rifiuti nonché, per le sostanze pericolose eventualmente contenute, le norme che ne disciplinano l imballaggio e l etichettatura. Rispetto alle modalità previste in precedenza, si mantiene dunque la possibilità per il produttore di seguire in alternativa un criterio temporale (3 mesi) o di quantità (30 mc), ma con la differenza che non si hanno più due soglie di quantità indipendenti, in funzione della classificazione dei rifiuti (20 mc per i non pericolosi e 10 mc per i pericolosi), ma una soglia complessiva per tutti i rifiuti (30 mc), nell ambito della quale si colloca una soglia specifica per i soli rifiuti pericolosi (10 mc). Ciò comporta il vantaggio di una più elevata soglia quantitativa se i rifiuti pericolosi sono sostanzialmente assenti (30 mc in luogo di 20 mc), ma, allo stesso tempo, determina l obbligo di una frequenza di conferimento più elevata (più di una volta all anno) per piccole quantità di rifiuti pericolosi qualora la produzione dei non pericolosi comporti giacenze superiori a 30 mc. MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (ART. 187) La miscelazione di rifiuti pericolosi è vietata senza autorizzazione non più in base alle categorie dell allegato G, ora abrogate, ma in caso di diversità delle relative caratteristiche di pericolo. CATASTO DEI RIFIUTI (ART. 189) Gli obblighi di denuncia annuale al catasto dei rifiuti sono limitati all ambito dei Comuni o loro consorzi. Con il SISTRI, infatti, viene meno la necessità di comunicare a consuntivo i dati già comunicati in tempo reale al sistema di tracciabilità, fatta eccezione per il periodo transitorio REGISTRI DI CARICO E SCARICO (ART. 190) 3

4 Le imprese industriali ed artigianali non soggette al SISTRI e che non vi hanno aderito su base volontaria debbono continuare a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti. Tale obbligo viene esteso alle imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi con decorrenza dalla data di piena operatività del SISTRI. Questa ultima disposizione interessa in particolare le imprese del settore edile. I registri sono integrati con la copia della scheda SISTRI trasmessa dall impianto di destinazione dei rifiuti o, qualora previsto, con il formulario di identificazione. TRASPORTO DEI RIFIUTI (ARTT. 193, 194) Il trasportatore non è responsabile di quanto indicato dal produttore del rifiuto nel formulario di identificazione o nella scheda SISTRI, fermi restando i criteri di ordinaria diligenza. I trasporti in conto proprio di rifiuti non pericolosi, esentati dall obbligo di formulario se occasionali e saltuari, sono considerati tali se effettuati complessivamente non più di quattro volte all anno senza eccedere 30 kg o lt al giorno e comunque 100 kg o lt all anno. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio purchè non superino il termine massimo di 6 giorni. In caso di impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore deve esserne data comunicazione a Comune e Provincia e al superamento di 30 giorni il rifiuto deve comunque essere conferito a soggetti autorizzati. La copia cartacea della scheda SISTRI o il formulario di identificazione costituiscono documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui al D.Lgs. 286/2005 e al D.M. 30 giugno Le imprese che effettuano trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano sono tenute ad iscriversi all Albo nazionale gestori ambientali ma, in caso di trasporto solo transfrontaliero di rifiuti pericolosi, non sono tenute a prestare garanzie finanziarie. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ART. 212) - Non sono più soggette ad iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali le attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. - Le imprese iscritte all Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte. - La durata dell iscrizione all apposita sezione dell Albo per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, ovvero i pericolosi in quantità non superiori a 30 kg o 30 lt al giorno, è portata a 10 anni. Tali iscrizioni, se effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro il 25 dicembre Devono iscriversi all Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell impresa ferroviaria o navale o dell impresa che effettua il successivo trasporto. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie. RIFIUTI DA ATTIVITÀ MANUTENTIVE DI RETI FOGNARIE (ART. 230, COMMA 5) 4

5 I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che private, si considerano prodotti dal soggetto che svolge tale attività, che è tenuto ad aderire al sistema SISTRI e ad iscriversi all Albo dei gestori ambientali, come trasportatore di rifiuti. SANZIONI (ART. 260-TER, COMMI 4 E 5) In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto. RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE (ART. 178-BIS) Il Ministero dell ambiente può definire nuovi casi di responsabilità estesa del produttore di un prodotto, ossia responsabilità estesa fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, quando diventa rifiuto. In tal caso il costo della gestione di tali rifiuti è sostenuto dal produttore, interamente oppure parzialmente in concorso col distributore. Attualmente questo schema è applicato per gli imballaggi, gli autoveicoli e le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ulteriori nuove disposizioni relative al SISTRI NUMERO DEI DIPENDENTI (ART. 188-TER, COMMA 3) I criteri per definire il numero di dipendenti ai fini dell adesione al SISTRI vengono modificati, prevedendo che tale numero sia riferito al numero delle persone occupate nell unità locale e non nell impresa nel suo complesso, come indicato in precedenza. PRODUZIONE ACCIDENTALE DI RIFIUTI PERICOLOSI (ART. 188-TER, COMMA 10) Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall accertamento della pericolosità dei rifiuti. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (ART. 188-BIS, COMMA 3) Il registro cronologico e le schede di movimentazione devono essere resi disponibili all autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservati in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ART. 212, COMMA 9) La Sezione regionale dell Albo procede, entro il 25 febbraio 2011, alla sospensione d ufficio dall Albo dei mezzi di trasporto rifiuti in conto terzi o proprio per i quali non si è proceduto all installazione della black box. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l iscrizione sia stata effettuata, l autoveicolo è cancellato dall Albo. 5

6 SANZIONI (ART. 260-BIS) E indicato il sistema sanzionatorio applicabile per le violazioni in ambito SISTRI: ILLECITO CLASSIFICAZION SANZIONE E RIFIUTO Omessa iscrizione al SISTRI (fino al 31/12/2011 le sanzioni si applicano in non modo graduale, vedi nota in calce) a pericoloso e non Per trasportatori anche fermo amministrativo del veicolo di 12 mesi Omesso pagamento nei termini del contributo per l iscrizione (fino al 31/12/2011 le sanzioni non si applicano in modo graduale, vedi nota in calce) a Imprese con n dipendenti > 14 Omessa compilazione dei registi informatici non Inserimento di dati incompleti o inesatti Alterazione fraudolenta dei dispositivi tecnologici accessori o impedimento del normale funzionamento a e sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l infrazione è imputabile Imprese con n dipendenti < 15 Omessa compilazione dei registi informatici non a Inserimento di dati incompleti o inesatti Alterazione fraudolenta dei dispositivi tecnologici accessori o impedimento del normale funzionamento a e sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l infrazione è imputabile Inserimento di dati incompleti o inesatti che non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti non 260 a a Violazioni di altri obblighi del SISTRI non a Predisposizione di certificati analisi con dati pericoloso e non Reclusione fino a due anni falsi Omesso accompagnamento del trasporto con copia della scheda SISTRI (sanzione in capo al non a trasportatore) pericoloso Reclusione fino a due anni Accompagnamento dei rifiuti con scheda non pericoloso Reclusione da 4 mesi a 2 anni SISTRI fraudolentemente alterata (sanzione in pericoloso Reclusione da 6 mesi a 3 anni capo al trasportatore) tutte le tipologie Fermo amministrativo del veicolo di 12 mesi in caso di recidiva o reiterazione Omesso accompagnamento del trasporto con copia della scheda SISTRI senza pregiudizio per la tracciabilità dei rifiuti pericoloso e non Sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a e fermo amministrativo del veicolo di 12 mesi in caso di recidiva o reiterazione NOTA: Nel 2011 le sanzioni previste per l omessa iscrizione al SISTRI o versamento della relativa quota sono applicate in modo graduale, prevedendo che i trasgressori siano puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: a) con una sanzione pari al 5 per cento dell importo annuale dovuto per l iscrizione se l inadempimento si verifica nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011; b) con una sanzione pari al 50 per cento dell importo annuale dovuto per l iscrizione se l inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre

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