FOGLIO INFORMATIVO Prestito Personale ConTanti Cessione del quinto dello stipendio / Delegazione di pagamento
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1 FOGLIO INFORMATIVO Prestito Personale ConTanti Cessione del quinto dello stipendio / Delegazione di pagamento Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e Istruzioni di Vigilanza della Banca d Italia Decorrenza 01/01/2011 Informazioni sull Intermediario Finanziario ConEtruria S.p.A. - Sede Legale: Via Calamandrei, Arezzo Direzione Amministrativa:Via Orti Oricellari, Firenze - C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Arezzo P.I R.E.A. Arezzo Capitale sociale ,00 i.v. - Iscrizione Elenco Speciale Intermediari Finanziari T.U.B. n Iscrizione Albo degli Intermediari Assicurativi presso ISVAP n. D sez. D del R.U.I. - Associata Assofin - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Banca Popolare dell Etruria e del Lazio Società Cooperativa - Gruppo Banca Etruria iscritto all Albo dei Gruppi Creditizi n Informazioni sulla Banca Offerente Vi Banca Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio Sede Legale e Direzione Generale: Via Provinciale Lucchese, 125/B Pontelungo (PT) - C.F. e P. IVA REG. IMPRESE PI- STOIA: Iscritta all Albo delle Società Cooperative n. A154088, Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente Iscrizione Bankit: COD. ABI Cap. Sociale e Riserve info@vibanca.it - Aderente al Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo ed alla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE DELL OPERAZIONE (Struttura e funzione economica) Cessione del Quinto La cessione del quinto dello stipendio e una forma di finanziamento disciplinata dalla legge. E un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, che possono ottenerlo cedendo alla Società finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediate trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall Ente od Azienda presso la quale il cliente lavora. La cessione del quinto e disciplinata dal DPR n. 180 del e relativo DPR n. 895 del I finanziamenti prevedono, per legge, la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita impiego. Delegazione di Pagamento E un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, che possono incaricare il datore di lavoro presso cui dipendono a trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi al fine di ottenere un finanziamento. A tal fine, è necessario il conferimento di mandato irrevocabile da parte del mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro. La Delegazione di pagamento per avere efficacia deve essere accettata dal datore di lavoro. E disciplinata dagli articoli 1269 e segg. del Codice Civile. A garanzia del prestito vengono vincolati il TFR e ogni altro trattamento previdenziale e pensionistico. Servizi accessori La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico, contro il rischio vita e il rischio perdita d impiego per l importo complessivo delle quote cedute e per l intera durata di ammortamento del prestito. Nel primo caso l assicurazione si assumerà l onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cedente, mentre in caso di perdita di impiego la polizza costituisce una garanzia soltanto per la Società Cessionaria, poiché non estingue il debito del Cedente che sarà comunque tenuto al rimborso nei confronti della Compagnia Assicuratrice che avrà estinto il prestito nei confronti della Società Cessionaria. I costi delle assicurazioni sono a carico del Cedente; i relativi premi saranno trattenuti e versati dalla Società Cessionaria alla Compagnia Assicuratrice al momento della erogazione del prestito. Servizi accessori La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico, contro il rischio vita, o contro il rischio vita e il rischio perdita d impiego, per l importo complessivamente mutuato non ancora scaduto e per l intera durata di ammortamento del prestito. Nel primo caso l assicurazione si assumerà l onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Delegante, mentre in caso di perdita di impiego la polizza costituisce una garanzia soltanto per la Società Mutuante, poiché non estingue il debito del Delegante che sarà comunque tenuto al rimborso nei confronti della Compagnia Assicuratrice che avrà estinto il prestito nei confronti della Società Mutuante. I costi delle assicurazioni sono a carico del Delegante; i relativi premi saranno trattenuti e versati dalla Società Mutuante alla Compagnia Assicuratrice al momento della erogazione del prestito. Principali rischi (generici e specifici) Principali rischi (generici e specifici) Trattandosi di finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente. Trattandosi di finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente. Aggiornamento n. 1/11 Pag. 1/5
2 CONDIZIONI ECONOMICHE (massime applicabili) 3 CONDIZIONI ECONOMICHE Cessione del Quinto 1 TAN: tasso nominale annuo applicabile massimo 6,00 % massimo 6,00 % 2 TEG: - capitale lordo mutuato fino a massimo 21,42% - capitale lordo mutuato oltre a massimo 17,10% massimo 17,97% TAEG: - capitale lordo mutuato fino a capitale lordo mutuato oltre a Commissioni finanziarie: remunerano l attività imprenditoriale con i relativi rischi, l istruttoria, l amministrazione per l intera durata dell ammortamento, gli adempimenti di legge, i costi per l acquisizione della provvista, ed ogni altro adempimento Commissioni accessorie: connesso al sono contratto. inerenti alle commissioni dovute per l attività di agente/mediatore e/o promozione svolta da un soggetto terzo a cui il cliente si è discrezionalmente rivolto e agli oneri di riscossione eventualmente imposti dalle Amministrazioni per il versamento mensile delle quote di stipendio. Oneri e spese: importo fisso comprensivo delle spese di notifica, istruttoria, postali, e fiscali (nella misura di legge). 7 Polizza vita e rischi diversi impiego 8 Commissione estinzione anticipata 9 Periodicità del calcolo interessi 10 Spese per comunicazioni periodiche 11 Condizioni prefinanziamento massimo 21,42% massimo 17,10% Le spese relative alle polizze di cui al punto 6 sono comprese nel TAEG massimo 12 % sul capitale lordo mutuato massimo 5 % sul capitale lordo mutuato Minimo 2 % massimo 15 % sul capitale lordo(*) 1% del capitale residuo o nell eventuale misura massima prevista dalla legge se inferiore. In caso di estinzione anticipata, i costi di cui ai punti 4, 5, 6, e 7 non sono rimborsabili. La commissione dell 1% non si applica nei casi previsti dalla L n. 40 esercizio della facoltà di surroga ex art c.c. c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore Rate mensili posticipate con calcolo interessi secondo anno civile (divisore 365) Se dovuta, imposta di bollo nella misura di legge. Interessi calcolati ad un tasso non superiore al TEG relativo al finanziamento richiesto e a cui il prefinanziamento si riferisce. La somma erogata oltre agli interessi maturati, dovrà essere rimborsata con decurtazione dal netto ricavo del finanziamento. Delega di Pagamento massimo 17,97% Le spese relative alle polizze di cui al punto 6 sono comprese nel TAEG massimo 16 % sul capitale lordo mutuato massimo 5 % sul capitale lordo mutuato Minimo 2 % massimo 15 % sul capitale lordo(*) 1% del capitale residuo o nell eventuale misura massima prevista dalla legge se inferiore. In caso di estinzione anticipata, i costi di cui ai punti 4, 5, 6, e 7 non sono rimborsabili. La commissione dell 1% non si applica nei casi previsti dalla L n. 40 esercizio della facoltà di surroga ex art c.c. c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore Rate mensili posticipate con calcolo interessi secondo anno civile (divisore (365) Se dovuta, imposta di bollo nella misura di legge. Interessi calcolati ad un tasso non superiore al TEG relativo al finanziamento richiesto e a cui il prefinanziamento si riferisce. La somma erogata oltre agli interessi maturati, dovrà essere rimborsata con decurtazione dal netto ricavo del finanziamento 12 Interessi di mora Pari al tasso del finanziamento Pari al tasso del finanziamento (*) valore variabile in relazione all età anagrafica e all anzianità di servizio del Cliente, all ammontare del finanziamento richiesto e salvo diversa valutazione del rischio specifico effettuata dall assicuratore in sede di assunzione. CONDIZIONI GENERALI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO Art.2) L EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO: La Mutuante effettuerà il versamento del netto ricavo della cessione in favore del Cedente solo dopo che questi avrà fornito tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità della cessione e della garanzia e, in particolare, solo a seguito del benestare da parte del datore di lavoro. La Cessionaria è autorizzata a trattenere e compensare dal netto ricavo della cessione tutte le somme corrisposte al Cedente a titolo di eventuale prefinanziamento o acconto, nonché, nell ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti dello stipendio, tutte le somme occorrenti per l estinzione di tali operazioni. Il Cedente, fin d ora e in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti o vincoli gravanti sulla retribuzione compiuta dalla Cessionaria, accettando altresì che le somme corrisposte a tale titolo siano detratte dal saldo della cessione. Art. 3) IL DEBITORE CEDUTO:è debitore ceduto il datore di lavoro del Cedente e qualsiasi altro Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione, (anche privato) obbligato, nell ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza. Nel caso di passaggio alle dipendenze di diverso datore di lavoro, il Cedente autorizza fin d ora la Cessionaria a notificare, a spese del Cedente, il presente contratto al nuovo datore di lavoro affinché questo operi sullo stipendio/salario od assegno che gli corrisponderà la ritenuta della quota mensile oggetto di cessione, fino all estinzione del prestito. Anche per gli effetti di quanto sopra previsto, il Cedente si obbliga a comunicare alla Cessionaria senza ritardo tutte le modifiche inerenti il rapporto di lavoro. Art. 5) LE MODALITA DI RIMBORSO IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualsiasi causa dovuta, l efficacia della cessione, per patto espresso ed a norma dell art. 43 del DPR 180/50, si estende automaticamente ad ogni importo (dovuto a titolo di indennità o di capitale assicurato o a qualsiasi altro titolo, non escluse le liberalità o il rimborso di ritenute) somma, pensione o altro assegno anche continuativo che al Cedente venga liquidato dall Amministrazione dalla quale dipendeva o da qualsiasi altro Ente, Società, Cassa Pensioni, Istituto o Fondo di Previdenza o di Assicurazione, anche privato, ai quali il Cedente fosse iscritto per legge, regolamento, contratto di lavoro o contratto privato. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro, anziché ad una pensione o ad altro assegno continuativo equivalente, dia diritto alla corresponsione di una somma una tantum a titolo di indennità di fine rapporto o di capitale assicurato od altro, a carico tanto del datore di lavoro, quanto di qualsiasi altro Ente o Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) tale somma, già oggetto di cessione in garanzia a favore della Cessionaria in ragione del successivo punto 7), dovrà essere corrisposta come credito ceduto pro solvendo, in un unica soluzione, alla Cessionaria fino alla concorrenza dell intero debito residuo, scontati, nell ipotesi di estinzione anticipata, i soli Interessi contrattuali non ancora maturati. Nel caso di diritto del cedente a ricevere congiuntamente sia una somma una tantum, sia un trattamento pensionistico od altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, la cessione dovrà essere estinta prima con trattenuta della somma corrisposta una tantum e, in caso questa fosse insufficiente, con trattenuta sulla pensione o assegno per il residuo. La cessione pertanto estenderà i suoi effetti ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, con efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del presente contratto. Nel caso che tali somme fossero insufficienti ad estinguere il debito residuo ovvero il datore Aggiornamento n. 1/11 Pag. 2/5
3 di lavoro e/o le Amministrazioni interessate non provvedessero al pagamento di quanto da queste dovuto, il Cedente sarà tenuto all immediato pagamento, in un unica soluzione, dell importo necessario per l estinzione della cessione, con decorrenza, in caso di ritardo, degli interessi di mora nella misura più oltre indicata. Art. 7) LE GARANZIE: Il trattamento di fine rapporto e ogni altra somma equivalente comunque dovuta al Mutuatario sia dal datore di lavoro, sia da qualsiasi altro Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo o istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) in ragione e/o in conseguenza del rapporto di lavoro, costituisce a far tempo dalla sottoscrizione del presente contratto, oggetto di cessione a favore della Mutuante a garanzia del regolare pagamento dell intero importo ceduto fino alla completa estinzione della cessione; il Mutuatario si impegna a non richiedere anticipazioni sul TFR durante la vigenza del presente contratto, riconoscendo che tali somme (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di cessione in garanzia a favore della Mutuante per l integrale rimborso dell operazione. Art. 8) LE ASSICURAZIONI SUL RISCHIO VITA E IMPIEGO: Il Mutuatario è obbligato a stipulare garanzie di assicurazione o altre malleverie che assicurino il rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto in caso di sua premorienza che intervenisse prima dell estinzione del mutuo. In tal caso, la morte del Mutuatario estinguerà il debito. Il Mutuatario è altresì obbligato a stipulare garanzie di assicurazione o altre malleverie che assicurino il rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto in caso di interruzione del rapporto di lavoro che intervenisse prima dell estinzione del mutuo. I costi dell assicurazione sono a carico del Mutuatario; i relativi premi saranno trattenuti e versati dalla Cessionaria alla Compagnia di Assicurazione al momento dell erogazione del finanziamento. Il Mutuatario prende atto che la Compagnia di Assicurazione resterà surrogata alla Cessionaria in ogni pretesa spettante alla Cessionaria stessa per le somme pagate a quest ultima dalla Compagnia di Assicurazione, che sarà pertanto autorizzata a rivalersi nei confronti del Cedente o del Debitore Ceduto. Art. 9) GLI INTERESSI DI MORA: Qualora il datore di lavoro o le Amministrazioni costituite debitrici cedute ritardino od omettano per qualsiasi motivo di provvedere al versamento delle somme cedute, si applicheranno gli interessi di mora nella stessa misura del tasso a cui è stato accordato il mutuo ; gli interessi decorreranno, senza necessità di preventiva costituzione in mora, dalla scadenza delle singole somme dovute, fino al giorno del loro effettivo pagamento, fatto salvo il diritto della Cessionaria di richiedere il risarcimento di ogni altro maggior danno. Art. 10) LA DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: Il Cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e la Cessionaria potrà considerare risolto con effetto immediato il contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall art c.c. e/o in caso di infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario od assegno mensile o di ritardato pagamento da parte del datore di lavoro e/o delle Amministrazioni debitrici cedute anche di una sola dello rate mensili. In conseguenza della risoluzione del contratto, il Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Cessionaria, tutto quanto dovuto per l estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori e tutte le eventuali spese sostenute. Art. 11) L ESTINZIONE ANTICIPATA: Il Cedente ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. Ricevuta la relativa richiesta, la Cessionaria comunica al Cedente l ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché di un compenso nella misura dell 1% o nell eventuale misura massima prevista dalla legge se inferiore, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro quest ultima data, il Cedente provvederà quindi al pagamento in un unica soluzione delle somme dovute, determinando così l estinzione del debito. Il cliente non avrà diritto ad alcun rimborso delle commissioni e delle spese indicati sul fronte del contratto. Art. 12) IL FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO: In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la Cessionaria potrà richiedere l ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinunzia espressamente a favore della Cessionaria e fino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82. Il Cedente s impegna fin d ora a tenere indenne la Cessionaria da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il recupero dei crediti ceduti in sede giudiziaria. Art. 14) GLI ONERI FISCALI E LE SPESE: Sono a carico del Cedente, che si obbliga a rifonderle anticipatamente in un unica soluzione, autorizzandone la trattenuta dal ricavo della cessione, tutte le spese e le tasse, ivi comprese le spese di notifica, di bollo o di registro, nonché tutti gli importi richiesti dagli uffici fiscali all atto dalla registrazione. Dette spese, ivi incluse quelle di istruttoria, saranno comunque dovute alla Cessionaria, anche se, per qualsiasi motivo non imputabile alla Cessionaria, il presente contratto non avesse esecuzione. Il Cedente autorizza, ora per allora, l Ente dal quale dipenderà e dal quale percepirà in quell epoca i suoi emolumenti, a trattenere dagli emolumenti stessi e a rifondere alla Cessionaria tutte le spese e le tasse, ivi comprese le spese di bollo e di registro, nonché tutti gli importi richiesti dagli uffici fiscali successivamente, anche se in via supplementare. Tale trattenuta dovrà avvenire, in ogni caso, anche in eccedenza del quinto del suo stipendio o assegno cedibile, come disposto dall art. 2 del menzionato DPR 05/01/1950 n Il Cedente si impegna in ogni caso a rifondere alla Cessionaria, sempre a titolo di penale, ogni ulteriore spesa sostenuta per il recupero del credito, anche in dipendenza delle eventuali azioni, giudiziarie e non, che dovessero rendersi necessarie. Art. 17) IL FORO COMPETENTE: Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto sorta fra la Cessionaria e l Amministrazione ceduta sarà devoluta in via esclusiva al Foro dove ha sede legale la Cessionaria. CONDIZIONI GENERALI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Art. 2) L EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO: la Mutuante effettuerà il versamento dell importo oggetto del mutuo al netto degli oneri indicati nelle condizioni particolari di contratto della sezione Il finanziamento in favore del Richiedente solo dopo che questi avrà fornito tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità della delegazione e della garanzia e, in particolare, solo a seguito dell accettazione da parte del datore di lavoro con il proprio impegno a trattenere le quote delegate dalla retribuzione mensile del mutuatario (Atto di Delegazione di Pagamento) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. La Mutuante è autorizzata a trattenere e compensare tutte le somme eventualmente corrisposte al Mutuatario a titolo di prefinanziamento o di acconto, nonché, nell ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti dello stipendio, tutte le somme occorrenti per l estinzione di tali operazioni. Il Mutuatario, fin d ora e in via preventiva, dichiara di accettare ogni estinzione di prestiti o vincoli gravanti sulla retribuzione compiuta dalla Mutuante, accettando altresì che le somme corrisposte a tale titolo siano detratte dal saldo dovuto al Mutuatario. Art. 3) IL DEBITORE DELEGATO E L OGGETTO DELLA DELEGAZIONE: è Debitore delegato il datore di lavoro del Cedente e qualsiasi altro Ente, Società o Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione, (anche privato) obbligato, nell ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, a riconoscere al Delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza. Nel caso di passaggio alle dipendenze di diverso datore di lavoro, il Mutuatario si impegna fin d ora a rinnovare la delegazione di pagamento al nuovo datore di lavoro affinché questo, previa accettazione della Delegazione cui è sin d ora autorizzato con la sottoscrizione del presente contratto, operi sullo stipendio/salario od assegno che gli corrisponderà fino all estinzione del prestito la ritenuta della quota mensile oggetto di delega. Il Mutuatario a tal fine autorizza fin d ora la Mutuante a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro affinché questo operi le ritenute oggetto di delegazione fino all estinzione del prestito. Agli effetti di quanto sopra previsto, il Mutuatario si obbliga a comunicare alla Mutuante senza ritardo tutte le modifiche inerenti il rapporto di lavoro. Tutte le spese che la Mutuante dovrà sostenere per la notifica della delegazione al nuovo datore di lavoro, saranno poste a carico del Mutuatario. Art. 5) LE MODALITA DI RIMBORSO IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: nell ipotesi di risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la delegazione, per patto espresso, estende automaticamente i suoi effetti su ogni importo (dovuto a titolo di indennità o di capitale assicurato o a qualsiasi altro titolo, non escluse le liberalità o il rimborso di ritenute) somma, pensione o altro assegno anche continuativo che al Mutuatario venga liquidato dal datore di lavoro, ivi comprese le somme una tantum a titolo di indennità di TFR o di capitale assicurato o altro, a carico tanto del datore di lavoro, quanto di qualsiasi altro Ente o Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato); tali somme dovranno essere corrisposte come credito delegato pro solvendo, in un unica soluzione, alla Mutuante fino alla concorrenza dell intero debito residuo, scontati, nell ipotesi di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati. Nel caso di diritto del Mutuatario a ricevere congiuntamente sia una somma una tantum, sia un trattamento pensionistico od altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, la delegazione dovrà essere estinta prima con trattenuta della somma corrisposta una tantum e, in caso questa fosse insufficiente, con trattenuta sulla pensione o assegno per il residuo. Il Mutuatario riconosce e consente, quindi, che la delegazione estenda i suoi effetti ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della fine del rapporto di lavoro. A tal fine il Delegante si impegna a non richiedere anticipazioni sul TFR e su quant altro maturato e maturando fino a completo rimborso del prestito. Nel caso che tali somme fossero insufficienti ad estinguere il debito residuo ovvero il datore di lavoro e/o le Amministrazioni interessate non dovessero provvedervi, il Mutuatario fin d ora si riconosce obbligato all immediato pagamento, in un unica soluzione, dell importo necessario per l estinzione della delegazione. Aggiornamento n. 1/11 Pag. 3/5
4 Art. 7) LE ASSICURAZIONI SUL RISCHIO VITA E IMPIEGO: a garanzia del finanziamento la Delegataria potrà richiedere al Delegante di stipulare garanzie di assicurazione o altre malleverie che assicurino il rimborso del capitale mutuato non ancora scaduto in caso di sua premorienza che intervenisse prima dell estinzione del finanziamento. In tal caso, la morte del Delegante estinguerà il debito. La Delegataria potrà altresì richiedere al Delegante di stipulare garanzie di assicurazione o altre malleverie che assicurino il rimborso del capitale finanziato non ancora scaduto in caso di interruzione del rapporto di lavoro che intervenisse prima dell estinzione del finanziamento. I costi dell assicurazione sono a carico del Delegante; i relativi premi saranno trattenuti e versati dalla Delegataria alla Compagnia di Assicurazione al momento dell erogazione del finanziamento. Il Delegante prende atto che la Compagnia di Assicurazione resterà surrogata alla Delegataria in ogni pretesa spettante alla Delegataria stessa per le somme pagate a quest ultima dalla Compagnia di Assicurazione, che sarà pertanto autorizzata a rivalersi nei confronti del Delegante o del Debitore delegato. Art. 8) ESONERO DALLA PREVENTIVA RICHIESTA DI PAGAMENTO AL DELEGATO: il Delegante esonera espressamente il Delegatario dall onere di preventiva richiesta al Delegato prevista dall art. 1268, 2 comma, c.c.. Art. 9) GLI INTERESSI DI MORA: Qualora il datore di lavoro o le Amministrazioni costituite debitrici cedute ritardino od omettano per qualsiasi motivo di provvedere al versamento delle somme cedute, si applicheranno gli interessi di mora nella stessa misura del tasso a cui è stato accordato il mutuo ; gli interessi decorreranno, senza necessità di preventiva costituzione in mora, dalla scadenza delle singole somme dovute, fino al giorno del loro effettivo pagamento, fatto salvo il diritto della Cessionaria di richiedere il risarcimento di ogni altro maggior danno. Art. 10) LA DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Delegante potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e la Delegataria potrà considerare risolto con effetto immediato il contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall art c.c. e/o in caso di infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario od assegno mensile o di ritardato pagamento da parte del datore di lavoro e/o delle Amministrazioni debitrici delegate anche di una sola dello rate mensili. In conseguenza della risoluzione del contratto, il Delegante dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Delegataria, tutto quanto dovuto per l estinzione della delegazione, ivi compresi gli interessi moratori e tutte le eventuali spese sostenute. Art. 11) L ESTINZIONE ANTICIPATA: il Delegante ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. Ricevuta la relativa richiesta, ConEtruria comunica al Mutuatario l ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché di un compenso nella misura dell 1% o nell eventuale misura massima prevista dalla legge se inferiore, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro quest ultima data, ConEtruria provvederà quindi al pagamento in un unica soluzione delle somme dovute, determinando così l estinzione del debito. Il cliente non avrà diritto ad alcun rimborso delle commissioni e delle spese indicati sul fronte del contratto. Art. 12) IL FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO: in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la Delegataria potrà richiedere l ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme delegate in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Delegante, il quale rinunzia espressamente a favore della Delegataria e fino a completa estinzione della delegazione, alla facoltà di richiedete l intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82. Il Delegante s impegna fin d ora a tenere indenne la Delegataria da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il recupero dei crediti ceduti in sede giudiziaria, nonché per l ammissione al passivo in caso di fallimento di quest ultimo. Art. 14) GLI ONERI FISCALI E LE SPESE: il Delegante si obbliga a rifondere anticipatamente, in un unica soluzione, autorizzando la trattenuta dal saldo della delegazione, tutte le spese e le tasse, ivi comprese le spese di bollo, di notifica o di registro, nonché tutti gli importi richiesti dagli uffici fiscali all atto dalla registrazione o anche successivamente. Dette spese, ivi incluse quelle di istruttoria, saranno comunque dovute alla Delegataria, anche se, per qualsiasi motivo non imputabile alla Delegataria medesima, il presente contratto non avesse esecuzione. Il Delegante autorizza, ora per allora, il datore di lavoro dal quale dipenderà e dal quale percepirà in quell epoca i suoi emolumenti, a trattenere dagli emolumenti stessi e a rifondere alla Delegataria tutte le spese e le tasse, ivi comprese le spese di bollo e di registro, nonché tutti gli importi richiesti dagli uffici fiscali successivamente, anche se in via supplementare. Il Delegante si impegna in ogni caso a rifondere alla Mutuante, sempre a titolo di penale, ogni ulteriore spesa sostenuta per il recupero del credito, anche in dipendenza delle eventuali azioni, giudiziarie e non, che dovessero rendersi necessarie. Art. 17) IL FORO COMPETENTE: Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto sorta fra la Delegataria e l Amministrazione delegata sarà devoluta in via esclusiva al Foro dove ha sede legale la Delegataria. PORTABILITA Il Cliente ha diritto di trasferire il contratto di finanziamento ( portabilità ) esistente presso un altro Intermediario esercitando la surrogazione di cui all art c.c. e senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo. PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Il Cliente può presentare un reclamo a ConEtruria, anche per lettera raccomandata A/R (Via Orti Oricellari n. 30, Firenze) o per via telematica (segreteria@conetruria.it). La Società deve rispondere entro 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice può rivolgersi: all Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere all Intermediario. La Guida Pratica all ABF è a disposizione del Cliente presso ogni soggetto incaricato da ConEtruria per la commercializzazione dei propri prodotti e sul sito internet della Società. al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo. Le modalità di accesso al Conciliatore Bancario Finanziario sono consultabili nel sito TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) RELATIVO ALLE OPERAZIONI DESCRITTE IN QUESTO FOGLIO INFORMATIVO IN VIGORE DALL 1/01/2011 AL 31/03/2011 CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro) TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (su base annua) PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE FINO A OLTRE ,28 11,40 ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE SOCIETA FINANZIARIE - 11,98 N.B.: - ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell art. 2 della legge 108/96 i tassi rilevati devono essere aumentati della metà - la Tabella contenente i tassi effettivi globali medi riferiti a tutte le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze è pubblicizzata nel sito Internet Aggiornamento n. 1/11 Pag. 4/5
5 LEGENDA TAN (Tasso Annuo Nominale): è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): indice, del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua. A differenza del TAN, comprende anche gli oneri e le spese accessorie quali le spese di istruttoria e di gestione della pratica e tiene conto della periodicità dei pagamenti. TEGM (tasso effettivo globale medio) è il tasso medio, calcolato ai sensi dell art. 2 della legge 108/96, comprensivo delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad un anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura Rata: pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: una quota capitale (cioè una parte dell importo prestato); una quota interessi (quota interessi dovuta per il prestito). Piano di ammortamento: sviluppo del piano di rimborso del finanziamento erogato con l indicazione della composizione delle singole rate in termini di quota capitale e di quota interessi e con la specifica delle scadenze contrattualmente previste, nonché del debito già saldato e del debito residuo. Erogazione: versamento della somma oggetto del finanziamento a favore del fornitore (in caso di prestiti finalizzati) o a favore del Cliente (in caso di prestiti personali). Aggiornamento n. 1/11 Pag. 5/5
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