LE srls e le srlcr E. Iori

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1 LE srls e le srlcr E. Iori SRL SEMPLIFICATA - art bis C.c., introdotto dall art. 3, DL n. 1/2012, c.d. Decreto Liberalizzazioni Con l introduzione, nel Codice civile, del nuovo art bis, è prevista la possibilità, per i soggetti aventi determinati requisiti, di costituire la c.d. Società a responsabilità limitata semplificata. In particolare la nuova tipologia di società è riservata alle persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età. A tal fine la costituzione può avvenire mediante un contratto o atto unilaterale. In merito va evidenziato che in sede di conversione in legge: è stato disposto che: l atto costitutivo va redatto per atto pubblico (anziché per scrittura privata come previsto in precedenza) in conformità al modello standard tipizzato con Decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico. Non sono dovuti onorari notarili e l iscrizione al Registro delle Imprese è esente da diritto di bollo e di segreteria; la srl semplificata deve avere un capitale sociale non inferiore a 1 e inferiore a Il conferimento dello stesso va fatto in denaro all organo amministrativo; solo i soci possono essere amministratori; è vietata la cessione di quote a soci di età non inferiore a 35 anni; è stata soppressa la disposizione in base alla quale al compimento del 35 anno di età: di uno dei soci, lo stesso veniva escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedevano a convocare, senza indugio, l assemblea per deliberare la trasformazione; di tutti i soci, gli amministratori dovevano convocare, senza indugio, l assemblea per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa. Il comma 4 dell art. 3 in commento prevede che il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale. SRL A CAPITALE RIDOTTO Art. 44 Dl 83/2012 La nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad 1 e superiore a , può ora essere costituita anche da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. Va evidenziato che in tal caso: la costituzione può avvenire mediante contratto o atto unilaterale; l atto costitutivo va redatto per atto pubblico; gli amministratori possono anche essere persone fisiche diverse dai soci; la denominazione di srl a capitale ridotto, l ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Inoltre è previsto che alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di srl ordinaria. In sede di conversione è stato previsto che il MEF promuove un accordo con l ABI al fine di fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti di età inferiore a 35 anni che costituiscono una società in commento. Lo statuto standard di atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata (Srls) è contenuto nel Dm 138/2012 Gazzetta ufficiale numero 189 del 14 agosto VANTAGGI La costituzione della società non è aggravata da costi: non si deve pagare - il notaio per la redazione dell'atto costitutivo (il quale comunque deve essere necessariamente confezionato nella forma dell'atto pubblico), - né si devono pagare imposta di bollo e diritti di segreteria; Resta dovuta, peraltro, l'imposta di registro sui conferimenti, pari a 168 euro.

2 LIMITI L'inesorabile avanzamento dell'età pone la Srls al cospetto del problema del compimento del 35 anno di uno dei suoi soci o dell'unico suo socio. Nel caso di Srls unipersonale, il trentacinquesimo compleanno dell'unico socio genererà evidentemente la necessità di sciogliere la società o di "trasformarla" in Srlcr o in Srl "normale" (salvo che l'over 35 ceda la sua partecipazione a un under 35). La necessità di adottare lo "statuto standard" comprime ogni tipo di opzione che la legge invece consente per gli statuti delle Srlcr e delle Srl "normali". Tra esse, spiccano, per importanza l'impossibilità: - di avere quote di partecipazione non proporzionali rispetto ai conferimenti; - di attribuire ai soci "particolari diritti"; - di pattuire clausole inerenti il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale (quali: l intrasferibilità per atti tra vivi o per causa di morte, la prelazione, il gradimento, la clausola di covendita, ecc.); - di convenire cause di recesso convenzionale; - di pattuire cause di esclusione; - di prevedere forme di amministrazione diverse dal consiglio di amministrazione; - di prevedere forme di decisione del consiglio di amministrazione diverse dalla riunione collegiale; - di prevedere forme facoltative di controllo; - di prevedere un maggior termine per l'approvazione del bilancio; - di prevedere forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare; - di attribuire ai soci la decisionalità su materie diverse da quelle attribuite ai soci dalla legge; - di prevedere quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge. ALLA SCADENZA Si dovrebbero aprire le seguenti alternative: lo scioglimento della Srls; "trasformazione" della Srls in Srl "normale"; la cessione della quota del socio over 35 ai soci under 35 o a taluno di essi. Si potrebbe inoltre ipotizzare che il compimento del 35 anno venga a rappresentare una implicita causa di recesso o di esclusione ex lege del socio che ha compiuto 35 anni e, ancora, che la Srls si "trasformi" automaticamente in Srlcr. Tuttavia, se si ipotizzano il recesso o l'esclusione, si pone il problema della liquidazione del socio over 35, probabilmente indesiderata dagli altri soci (a prescindere dal fatto che anche il socio divenuto over 35 anni probabilmente non sarebbe "contento" di lasciare la società).

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4 Articolo 2463 bis - Codice civile del 16 marzo 1942 Societa' a responsabilita' limitata semplificata In vigore dal 25 marzo 2012 Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 3 La societa' a responsabilita' limitata semplificata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione; 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e l'eventuale atto e' conseguentemente nullo. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili. Il modello standard - pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 189 del 14 agosto 2012, del regolamento del ministro della Giustizia (decreto 23 giugno 2012, n. 138) 1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione "... società a responsabilità limitata semplificata", con sede in... (indicazione di eventuali sedi secondarie) 2. La società ha per oggetto le seguenti attività Il capitale sociale ammonta a... e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora... sottoscrive una quota del valore nominale di... pari al... percento del capitale 4. È vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo 5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci 6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori:... (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società 7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società 8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione 9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: Il signor/la signora... ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di... a mezzo di... L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma e attesta che il capitale sociale è interamente versato 10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili L'anno..., il giorno... del mese di... in..., innanzi a me..., notaio in... con sede in... è/sono presente/i il/i signore/i... cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di... fogli per... intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore... Firma dei comparentifirma del notaio

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6 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 [c.d. "Decreto crescita"]. (Gazz. Uff. n. 147 del 26 giugno 2012 S.O. n. 129/L) TITOLO III Capo V Art. 44 Società a responsabilità limitata a capitale ridotto Versione: 2 Modificativo: legge di conversione 7 agosto 2012, n Entrata in vigore: 12 agosto Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. 3. La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, in quanto compatibili.(1) 4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.(2) Note: (1) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n (2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

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