Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK"

Transcript

1 Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK SITI INQUINATI: AMIANTO. OBBLIGHI DELLA POLIZIA LOCALE IN MERITO ALLA ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE, PER POI PROCEDERE A SEQUESTRO DELL AREA. di Avv. Rosa Bertuzzi In materia di bonifica di un sito inquinato da amianto, bisogna valutare se l amianto è in buono stato o è danneggiato. Nel primo caso non può essere considerato rifiuto in quanto non è pericoloso. Nel secondo caso se la copertura è pericolosa bisogna procedere alla bonifica del sito inquinato. Se l ARPA ha certificato che l amianto è pericoloso, accertando della fuoriuscita o nebulizzazione o polverizzazione di amianto, il Sindaco deve emanare l ordinanza specifica per la rimozione dell amianto stesso. Solo l ARPA può procedere a tale accertamento. Solo a seguito sopralluogo ed analisi di ARPA si può procedere al sequestro dell area, delimitazione del pericolo, denuncia penale per gestione di rifiuto speciale pericoloso non autorizzata, ai sensi dell art. 256 del D.L.vo 152/2006. Se per esempio l accertamento fatto dall ARPAV ha avuto esito di Crisotilo in concentrazione ponderale di 19,5 %, l Ufficio Tecnico deve notificare un ordinanza con la quale si intimava la presentazione del progetto di bonifica ai sensi dell art. 192 del 152/2006 per aver effettuato un deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. Il Sindaco/dirigente Ufficio Tecnico/ Comandante Polizia Locale dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. L inottemperanza dell ordinanza disposta in forza dell art. 192 determina la sanzione pecuniaria sancita dall art. 255 da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio. L art. 257 disciplina la fattispecie dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ed è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del

2 procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. L art. 192 disciplina l abbandono di rifiuti e l art. 255 determina la sanzione per tale comportamento. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. In violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. L accertatore, prima della contestazione della violazione deve accuratamente valutare sul posto se la fattispecie concreta rientra nell abbandono di rifiuti (artt. 192 e 255) o nella bonifica del sito (art. 257). La scrivente vi consiglia di osservare attentamente il fascicolo formato (se esistente) dai vari accertamenti e procedere con la sanzione appropriata per il caso di specie. Se il tetto in amianto è integro non può essere considerato un abbandono di rifiuti, con la diretta conseguenza che si dovranno osservare le norme in materia di sito inquinato, basandosi sugli accertamenti effettuati dall ARPA. Se il tetto d amianto non è integro è considerato un rifiuto pericoloso, osservate se trovate parti presenti al suolo e tale situazione di fatto vi permette di contestare l abbandono di rifiuti. In tutti i casi, successi mante l inottemperanza dell ordinanza del Sindaco, il trasgressore può essere denunciato ai sensi dell art 650 del c.p. il quale sancisce che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda fino a lire quattrocentomila. Recente giurisprudenza: TAR Toscana Sez. II, sentenza n del 11 dicembre Dalla lettura della legge 27 marzo 1992, n. 257 non pare potersi evincere un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1994, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente l'opportunità. Inoltre, la competenza ad emettere il parere tecnico necessario è assegnata dalla legge agli uffici delle Aziende sanitarie locali e non all Agenzia per la protezione dell ambiente. La legge 27 marzo 1992, n. 257 che disciplina la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, pur avendo stabilito all art. 1, comma 2, il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di

3 prodotti contenenti amianto, non impone un obbligo indiscriminato di rimozione e smaltimento dei materiali già esistenti contenenti tale prodotto. In particolare, l art. 3, comma 1, stabilisce che La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n Si soggiunge, poi, all'art. 12, in tema di rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente che Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), ossia degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti disponendone la rimozione qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria (comma n. 3). Dalla lettura della normativa sopra rassegnata non pare potersi evincere un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1994, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente l'opportunità. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N /2010 REG.SEN. N /2006 REG.RIC. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Porcinai Anna, Porcinai Gabriella e Porcinai Martino, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Naccarato, con domicilio eletto presso Antonio Naccarato in Firenze, via Fossombroni 10; contro Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Debora Pacini, Andrea Sansoni, con domicilio eletto presso Andrea Sansoni in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale; nei confronti di Magnelli Enzo;

4 per l'annullamento del Provvedimento Dirigenziale n. 2006/DD/06451 del , notificato in data , con cui la Direzione Ambiente, Posizione Organizzativa (P.O.) Igiene pubblica, ha ordinato ai ricorrenti di provvedere alla rimozione della copertura in cemento-amianto dell'immobile di via G. D'Annunzio 135/a entro 90 giorni, nonché per l'annullamento degli atti presupposti connessi e/o conseguenti ed in particolare della nota dell'a.r.p.a.t., prot. 10/15751, del menzionata nel suesposto provvedimento dirigenziale; e per i motivi aggiunti depositati il 28 gennaio 2010: del rapporto informativo della Direzione Ambiente del , prot. n e degli atti allegati e del rapporto informativo integrativo della Direzione Ambiente del , prot. n e degli atti allegati. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Riferiscono i ricorrenti di essere comproprietari di un immobile sito in Firenze, via G. D Annunzio n. 135/A, della complessiva superficie di mq , adibito a rimessaggio di gommoni e materiali per la nautica la cui copertura è costituita, in parte, da lastre di cemento amianto. A seguito dell esposto inoltrato da alcuni cittadini residenti in prossimità del fabbricato il Comune di Firenze dopo un ispezione effettuata dall ARPAT, eseguita la comunicazione di avvio del procedimento, disponeva con l atto in epigrafe la rimozione della copertura di eternit, assegnando ai proprietari il termine di 90 giorni per provvedervi. Contro tale atto ricorrono i sig.ri Porcinai chiedendone l annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono: 1. Eccesso di potere per difetto dei presupposti violazione del principio del contraddittorio. Illegittimità derivata.

5 2. Eccesso di potere per difetto di istruttorie di motivazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e genericità. Violazione del principio del giusto procedimento. 3. Violazione e falsa applicazione della l. n. 257/1992 e del decreto del Ministro della sanità del 6 settembre Eccesso di potere per sviamento. 4. Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990, artt. 7 e 8. Eccesso di potere per illogicità e travisamento. Si costituiva in giudizio l Amministrazione intimata opponendosi all accoglimento del gravame. In prossimità dell'udienza di trattazione del ricorso, fissata per il 4 febbraio 2010, il Comune di Firenze depositava alcuni atti, tra i quali i rapporti informativi della Direzione ambiente del 30 ottobre 2006 e del 22 dicembre del Con motivi aggiunti notificati il 25 gennaio 2010 i ricorrenti impugnavano anche gli atti suddetti deducendo: 1. Inammissibilità. Violazione dei principi generali in materia di motivazione degli atti e provvedimenti amministrativi. 2. Eccesso di potere per genericità e incertezza. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà. Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di presupposti. Violazione della legge n. 241/1990. In data 10 giugno 1010 l'amministrazione resistente depositava una memoria difensiva contestando le tesi di parte avversa. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

6 DIRITTO Con il ricorso in esame viene impugnato l'atto in epigrafe con cui la Direzione ambiente del Comune di Firenze ha ordinato ai ricorrenti di provvedere alla rimozione della tettoia di cemento amianto posta a parziale copertura dell'immobile di proprietà dei medesimi, sito in via D'Annunzio n. 135/a. Il ricorso merita accoglimento. Assorbente rilievo va assegnato a quanto dedotto con il secondo ed il terzo motivo con i quali i ricorrenti lamentano l'errata applicazione della l. n. 257 del 1992 e del decreto ministeriale del 6 settembre 1994, oltre che il difetto di istruttoria e di motivazione dell atto impugnato, non sussistendo i presupposti normativamente fissati per la bonifica di materiali contenenti amianto. La tesi appare condivisibile. La legge 27 marzo 1992, n. 257 che disciplina la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, pur avendo stabilito all art. 1, comma 2, il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, non impone un obbligo indiscriminato di rimozione e smaltimento dei materiali già esistenti contenenti tale prodotto. In particolare, l art. 3, comma 1, stabilisce che La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n Si soggiunge, poi, all'art. 12, in tema di rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente che Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), ossia degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli

7 edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti disponendone la rimozione qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria (comma n. 3). Dalla lettura della normativa sopra rassegnata non pare potersi evincere un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere il materiale contenente amianto già utilizzato negli edifici privati prima dell'entrata in vigore della legge n. 257/1994, salvo che lo stato di manutenzione del medesimo ne renda evidente l'opportunità. Inoltre, la competenza ad emettere il parere tecnico necessario è assegnata dalla legge agli uffici delle Aziende sanitarie locali e non all Agenzia per la protezione dell ambiente. Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione depositata dalla stessa Amministrazione, sussiste un contrasto tra le conclusioni raggiunte dall ARPAT e quelle fatte proprie dall'ufficio d'igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale di Firenze e poi recepite nel provvedimento impugnato. Mentre, infatti, per la prima vi sarebbe la necessità di rimozione della copertura, stante il suo cattivo stato di manutenzione, per la seconda il manufatto presenta al momento "un sufficiente stato manutentivo in assenza di parti friabili e/o frammentate, passibili di dispersione di fibre amiantifere, non essendo di per sé determinante, ai fini della valutazione, la presenza di licheni sulla superficie. Se ne deve concludere che, salva restando la necessità di un periodico monitoraggio della situazione (del resto evidenziata dalla stessa ARPAT), non sono, al momento, ravvisabili i presupposti stabiliti dalla legge per rendere necessaria la rimozione atteso che, si ribadisce, l'obbligo di smaltimento dei materiali contenenti amianto deriva dal pericolo di dispersione delle relative fibre dovuto ad un cattivo stato di conservazione della sostanza o ad interventi di manutenzione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 giugno 2006, n. 6786). Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l annullamento dell atto impugnato. Con atto notificato il 25 gennaio 2010 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti in relazione ai nuovi documenti depositati il 12 gennaio 2010 dal Comune.

8 Avuto riguardo all esito favorevole del giudizio sul ricorso principale, pare evidente che, in relazione all interesse dedotto in causa, la delibazione di tali atti non potrebbe arrecare alcuna utilità ai ricorrenti. Conseguentemente i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili. Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l effetto, annulla l atto impugnato. Dichiara improcedibili i motivi aggiunti notificati il 12 gennaio Condanna il Comune di Firenze al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati: Maurizio Nicolosi, Presidente Bernardo Massari, Consigliere, Estensore Pietro De Berardinis, Primo Referendario L'ESTENSORE

9 IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/12/2010 T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, sentenza n. 549 del 13 aprile 2011 Il parere favorevole espresso dall'organo di vigilanza di cui all'art. 256 d.lg. n. 81/2008 con riferimento al piano dei lavori di demolizione o rimozione dell' amianto non legittima il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi, né il trasporto o lo stoccaggio degli stessi. Consiglio di Stato sez. VI, sentenza n del 12 aprile 2011 In base alla normativa vigente, per ritenere che un rifiuto contenga amianto, non è sufficiente accertare la presenza di amianto, in quanto quest'ultimo è una sostanza naturale e come tale per definizione ubiquitaria; è necessario, invece, accertare che la presenza di amianto superi la concentrazione limite che costituisce la soglia di giuridica apprezzabilità della sua presenza. Diventa, a tal fine, indispensabile eseguire il campionamento attraverso il rituale metodo della quartatura che consente di ottenere il campione medio più attendibile (nel caso di specie, tale procedimento non è stato eseguito, come anche il test di cessione, sicché mancava la prova che nei cumuli presenti ai tempi dei fatti nella discarica vi fossero rifiuti contenenti amianto in quantitativi superiori a quanto previsto nell'art. 51, d.lg. n. 22 del 1997, ora art. 256, d.lg. n. 152 del 2006, e del d.m. 5 febbraio 1998). T.A.R. Firenze Toscana, sez. II, sentenza n del 11 dicembre 2010 La l. 27 marzo 1992, n. 257, che disciplina la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, pur stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, non pone un obbligo indiscriminato di rimozione e smaltimento dei materiali già esistenti, nei quali tale sostanza sia contenuta: in particolare, le disposizioni della legge n. 257/1992, cit., non stabiliscono un obbligo cogente e generalizzato di rimuovere i materiali contenenti amianto già utilizzati negli edifici privati prima della loro entrata in vigore, salvo che lo stato di manutenzione dei medesimi ne renda evidente l'opportunità. Ai sensi della l. n. 257 del 1992, è attribuita agli uffici delle Aziende sanitarie locali, e non all'agenzia per la protezione dell'ambiente, la competenza ad emettere il parere

10 tecnico necessario ai fini dell'ordine di rimozione dagli edifici dei materiali o prodotti contenenti amianto. T.A.R. Pescara Abruzzo sez. I Data: 13 maggio 2010 Numero: n. 433 La normativa sia nazionale, che regionale, ha previsto tempi diversi per procedere alla bonifica di manufatti contenti amianto : tale bonifica deve intervenire "in tempi brevi" in presenza di materiali danneggiati ed "a medio termine" nelle ipotesi in cui il pericolo per la salute degli occupanti non sia attuale. Di conseguenza, in sede di imposizione di un ordine di bonifica particolarmente oneroso, come la rimozione o l'incapsulamento, l'amministrazione deve previamente ed adeguatamente accertare lo stato del materiale contenente amianto e, pertanto, deve fissare i tempi della conseguente bonifica con riferimento all'effettivo stato di tale materiale.

Ambiente. Sostanze pericolose: amianto ed obbligo di rimozione.

Ambiente. Sostanze pericolose: amianto ed obbligo di rimozione. Ambiente. Sostanze pericolose: amianto ed obbligo di rimozione. TAR Toscana Sez. II, sentenza n. 6722 del 11 dicembre 2010. Dalla lettura della legge 27 marzo 1992, n. 257 non pare potersi evincere un

Dettagli

TAR di Firenze, n. 6722/10: obbligo di rimozione amianto

TAR di Firenze, n. 6722/10: obbligo di rimozione amianto TAR di Firenze, n. 6722/10: obbligo di rimozione amianto La legge 27 marzo 1992, n. 257, che disciplina la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore

Dettagli

( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 01582/2009 REG.RIC. ( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Dettagli

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA 1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00341/2015 REG.PROV.COLL. N. 01803/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica L art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri d intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014 MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)

Dettagli

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA. Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

Dettagli

Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015

Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 MASSIMA Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza interferenziali. Offerta con ribasso di quasi 80%, offerta inattendibile. Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 N. 01147/2015 REG.PROV.COLL.

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano - Sezione terza - ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania N. 02054/2013 REG.PROV.COLL. N. 00614/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23; N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

per l'esecuzione del giudicato

per l'esecuzione del giudicato Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Prima) SENTENZA T.A.R. Liguria, sez. I, 15 gennaio 2014, n. 96 Edilizia e urbanistica - Sanatoria edilizia - Reiezione di concessione in sanatoria per mancanza requisiti di abitabilità - Legittimità. REPUBBLICA ITALIANA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02264/2011 REG.PROV.COLL. N. 01973/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio?

TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio? TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio? La conferenza di servizi ha la funzione di sintetizzare plurime espressioni di volontà ugualmente e distintamente necessarie per il corretto espletamento

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. (Sezione Seconda) ORDINANZA N. 00083/2007 REG.ORD. N. 01027/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha pronunciato la presente (Sezione Seconda) ORDINANZA Sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

per l accertamento e la declaratoria

per l accertamento e la declaratoria N. 00954/2010 REG.SEN. N. 01709/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA TAR, Lombardia (MI), Sez. I, n. 2987, del 10 dicembre 2012. Elettrosmog. Illegittimità diniego permesso edilizio per stazione radio-base per incompatibilità NTA del PRG, in assenza di regolamentazione

Dettagli

AMIANTO: DA FEBBRAIO 2013 SANZIONI PER CHI NON NE DENUNCIA IL POSSESSO

AMIANTO: DA FEBBRAIO 2013 SANZIONI PER CHI NON NE DENUNCIA IL POSSESSO AMIANTO: DA FEBBRAIO 2013 SANZIONI PER CHI NON NE DENUNCIA IL POSSESSO A partire da febbraio 2013 sono previste sanzioni da 100,00 a 1.500,00 per i soggetti interessati (proprietari / detentori) di manufatti

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00021/2014 REG.PROV.COLL. N. 00431/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.

Dettagli

Abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva

Abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva di Avv. Rosa Bertuzzi Abbandono di rifiuti, deposito incontrollato e discarica abusiva Il testo unico ambientale impone il divieto di abbandono di rifiuti, obbligando, in primis, il trasgressore alla rimozione.

Dettagli

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 3 giugno 2013, n. 5538 Edilizia e urbanistica - Rilascio permesso di costruire in assenza di piano attuativo - Possibilità qualora previsto dalle norme di piano regolatore,

Dettagli

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 06663/2010 REG.SEN. N. 01744/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Roma - Prima Sezione SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Prima Sezione nelle persone dei Magistrati: Dott. Giorgio Giovannini Dott. Antonino Savo Amodio

Dettagli

Comune di Vieste Provincia di Foggia

Comune di Vieste Provincia di Foggia Comune di Vieste Provincia di Foggia SETTORE PRIMO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE (COPIA) *97* del 11-09-2014 Determinazione 11-09-2014 - Nr. 97 Registro Generale 11-09-2014 - Nr. 764 Oggetto: Saldo compenso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 08.01.08, n. 1 Pres. Papiano, Est. Giovannini - Buscarini (Avv.ti Franchi, Manfredi e Monegatti Ziliotti) c. Comune di Gossolengo (Avv. Ferrari) Rifiuti Altre sentenze

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in

Dettagli

Il concetto di gestione dei rifiuti

Il concetto di gestione dei rifiuti Autorizzazioni e adempimenti per la gestione dei rifiuti Relatore: Laura Pampaloni Il concetto di gestione dei rifiuti Il D.lgs n. 152/2006 definisce la GESTIONE come la raccolta, il trasporto, il recupero

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato la presente (Sezione Terza) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01349/2012 REG.PROV.COLL. N. 01265/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 02/12/2013 10.31 N. 00997/2013 REG.PROV.COLL. N. 00200/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA N. 01410/2014 REG.PROV.COLL. N. 04359/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la

Dettagli

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01104/2013 REG.PROV.COLL. N. 01171/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

contro ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente N. 00209/2012 REG.PROV.COLL. N. 00948/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 01041/2014 REG.PROV.COLL. N. 00844/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00303/2011 REG.PROV.COLL. N. 00134/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. 1814/2008 Ric. N. 16/2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 16/2004,

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

www.ildirittoamministrativo.it

www.ildirittoamministrativo.it N. 00013/2015 REG.PROV.COLL. N. 01863/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da N. 01093/2015 REG.PROV.CAU. N. 14539/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

COMUNE DI ARICCIA ORDINANZE PROVINCIA DI ROMA. Ordinanza n 25 del 04/03/2013

COMUNE DI ARICCIA ORDINANZE PROVINCIA DI ROMA. Ordinanza n 25 del 04/03/2013 COMUNE DI ARICCIA PROVINCIA DI ROMA ORDINANZE Ordinanza n 25 del 04/03/2013 OGGETTO: RIMOZIONE E BONIFICA TERRENO SITO IN VIA LEGA LATINA FG. 6 PART. 1391 IL SINDACO Vista la relazione prot. 110885 del

Dettagli

COMUNE DI ARICCIA ORDINANZE PROVINCIA DI ROMA. Ordinanza n 28 del 01/03/2012

COMUNE DI ARICCIA ORDINANZE PROVINCIA DI ROMA. Ordinanza n 28 del 01/03/2012 COMUNE DI ARICCIA PROVINCIA DI ROMA ORDINANZE Ordinanza n 28 del 01/03/2012 OGGETTO: RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI-BONIFICA MATERIALI IN ETERNIT relazione di servizio dell Ufficio Ambiente

Dettagli

TAR di Venezia: caratterizzazione e messa in sicurezza di aree inquinate da amianto

TAR di Venezia: caratterizzazione e messa in sicurezza di aree inquinate da amianto TAR di Venezia: caratterizzazione e messa in sicurezza di aree inquinate da amianto In caso di ritrovamento di amianto, è legittima l ordinanza del Sindaco con la quale si dispone la caratterizzazione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio N. 00194/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823 «La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00031/2015 REG.PROV.COLL. N. 01106/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

Istituzione della figura di Agente Ambientale.

Istituzione della figura di Agente Ambientale. Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL 7 21 gennaio 2015 Oggetto : Istituzione della figura di Agente Ambientale. Il giorno 21 gennaio 2015 in Cremona, con

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.

Dettagli

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari Regolamento per la concessione dei contributi di cui all articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 10 maggio 2013, n. 1221 Edilizia e urbanistica - Distanze legali - Costruzione distanza legale e principio di prevenzione ex artt. 873 e 875 c.c. REPUBBLICA ITALIANA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00245/2014 REG.PROV.COLL. N. 00054/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha

Dettagli

www.ildirittoamministrativo.it

www.ildirittoamministrativo.it N. 01148/2012 REG.PROV.COLL. N. 00968/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2015 REG.PROV.CAU. N. 02552/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA. N. 00963/2014 REG.PROV.COLL. N. 00982/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli