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1 bozza REGOLAMENTO EDILIZIO testo aggiornato al

2 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO art. 1 - oggetto del regolamento edilizio art.2 principi generali art.3 - organizzazione del regolamento edilizio TITOLO II CAPO I DEFINIZIONI CAPO II PARAMETRI URBANISTICI Art.4 distanze dai confini Art.5 distanze tra edifici: Art. 6 distanze dalle strade Art.7 deroga alle distanze Art.8 altezze Art. 9 volume Art.10 superfici e dotazioni minime delle unita immobiliari Art 10.1 civili abitazioni Art 10.2 altre destinazioni Art. 11 criteri per la classificazione dei locali Art 11.1 Locali di Categoria A Art.11.2 locali di Categoria S Art.11.3 Classificazione dei piani terra, sottotetto soppalchi e interrati CAPO III CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI EDIFICI Art.12 Criteri per la tutela del decoro urbano Art. 13 Coperture Art. 14 aggetti dei fabbricati Art.15 illuminazione di strade e passaggi privati Art. 16 facciate Art. 17 aree scoperte e/o libere Art. 18 Recinzioni Art 19 Ingressi carrai Art 20 parcheggi Art.21 toponomastica e numeri civici Art.22 disciplina del verde Art. 23 Salubrità del terreno e Materiali da costruzione Art. 24 norme generali relative agli impianti Art. 25 Impianto idrico Art. 26 Modalità di smaltimento Art. 27 Impianti di climatizzazione Art. 28 Impianti elettrici Art. 29 Centrali termiche, forni, canne fumarie, camini Art. 30 Antenne e altri accessori per uso domestico Art. 31 Requisiti acustici Art.31.1 requisiti attivi Art.31.2 valutazione previsionale del clima acustico Art.31.3 requisiti passivi Art.32 eliminazione delle barriere architettoniche Capo IV NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA Art.33 Miglioramento delle prestazioni degli edifici Art. 34 Adempimenti obbligatori Art. 35 incentivi per il contenimento del consumo di energia Art Riduzione del contributo di costruzione: Art Deroghe agli indici di fabbricabilità art Certificazioni finali e verifiche TITOLO III EDILIZIA PRODUTTIVA Art. 36 dotazione di parcheggi Art. 37 Insegne, mostre e vetrine Art. 38 tende solari Art39 Prevenzione incendi Art.40 destinazione d uso urbanistica Art.41 Attività commerciali Art.42 Chioschi Art.43 somministrazione in pertinenze esterne 2

3 Art.44 attività del settore alimentare art.45 attività del settore alimentare non soggette a riconoscimento comunitario (attività con somministrazione di alimenti e bevande) Art.46 telefonia Art.47 edifici a destinazione turistico ricettiva Art.48 stabilimenti balneari Art.49 interventi in zone agricole Art.49.1 Interventi a destinazione agricola Art.49.2 Serre a carattere permanente Art.49.2 Serre a carattere temporaneo Art.49.4 case coloniche Art.49.5 Stalle Art.49.6 interventi sul patrimonio esistente a destinazione non agricola TITOLO IV - TITOLI ABILITATIVI Art. 50 criteri generali per la presentazione della documentazione tecnica relativa alla progettazione edilizia Art.51 Interventi Urgenti art. 52 Attività edilizia dei privati su aree demaniali Art.53 Interventi di attività edilizia libera Art.53.1 interventi soggetti a comunicazione facoltativa Art.53.2 interventi soggetti a comunicazione da parte degli interessati Art.53.3 interventi soggetti a comunicazione da parte degli interessati unitamente ad asseveramento di un tecnico abilitato Art. 54 Autorizzazione Paesaggistica Art Autorizzazione Paesaggistica con procedura semplificata Art Autorizzazione Paesaggistica con procedura ordinaria Art Accertamento di compatibilità paesaggistica Art Piano del Colore Art commissione comunale per il paesaggio art. 55 documentazione per la richiesta di autorizzazione paesaggistica Art.56 norme comuni al PdC e alla S.C.I.A. Art. 57 Interventi subordinati a permesso di costruire art. 58 documenti richiesti per interventi subordinati a permesso di costruire Art. 59 permesso di costruire in deroga Art. 60 Interventi subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio dell Attività art.61 documenti richiesti per interventi subordinati a s.c.i.a. Art.62 accertamento di conformita Art.63 Applicazione di sanzione in luogo di ripristino dello stato dei luoghi TITOLO V CAPO I INIZIO E FINE LAVORI, AGIBILITÀ Art.64 comunicazione di inizio dei lavori Art.65 Svolgimento dei lavori Art.66 comunicazione di ultimazione lavori Art.67 Attestazione di agibilità o abitabilità CAPO II VIGILANZA E SANZIONI Art.68 vigilanza sull attivita edilizia Art.69 Sanzioni Art.70 Altre Sanzioni Art.71 esecuzione di opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia 3

4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 1. Il presente regolamento edilizio: - disciplina le attività di assetto ed utilizzazione del territorio 1 e relativamente alle competenze assegnate o conferite al Comune dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. 2 - individua, nell ambito della propria autonomia statutaria e normativa, organizzativa e amministrativa 3, obiettivi, criteri e modalità dell esercizio delle attività edilizie; - opera specifica azione di semplificazione amministrativa; - contiene la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnicoestetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 4 Art.2 Principi generali 1. Il presente regolamento è redatto in conformità alla Legge Regionale 1/2005, art Tutti i riferimenti normativi contenuti nel presente testo sono da considerarsi riferiti alle normative in vigore comprese eventuali modifiche ed integrazioni. 3. In caso di contrasto valgono le disposizioni contenute negli atti di natura sovra comunale e comunque negli strumenti di pianificazione e di governo del territorio come approvati o modificati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 4. Il principio di cui al comma 3 è da ritenersi applicabile anche ad eventuali normative relativa ad argomenti non trattati dal presente testo, fatta eccezione per i casi espressamente soggetti al preventivo recepimento nel regolamento edilizio. Art.3 - organizzazione del regolamento edilizio Il presente regolamento edilizio si articola nelle seguenti parti : Titolo I Disposizioni generali e organizzazione del regolamento edilizio Titolo II Capo I Definizioni Capo II Parametri urbanistici Capo II Caratteristiche degli edifici Capo III Norme per il contenimento energetico Titolo III: Edilizia produttiva Titolo IV: Titoli abilitativi Titolo IV Capo I Inizio e fine lavori, agibilità Capo II Vigilanza e sanzioni ALLEGATI A Schemi tecnici (esemplificativi del testo normativo) B Normativa di dettaglio: Scheda B1 Indicazioni tecniche per l installazione di dehors su suolo pubblico (città e Passeggiata) Scheda B2 Indicazioni tecniche per l installazione di strutture stagionali a servizio degli stabilimenti balneari. Scheda B3 Presentazione e consultazione delle istanze edilizie online. C regolamento dei contributi e delle sanzioni D schema tipo per atti unilaterali d obbligo: Allegato D1 Sopraelevazione di un piano di edifici ad un sol piano Allegato D2 Abbassamento dell ultimo solaio e/o rialzamento del sottotetto al fine della creazione di locali abitabili. Allegato D3 Realizzazione di autorimessa pertinenziale 1 Art. 13 Dlgs 18 agosto 2000, n. 267: spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze 2 Art. 3, comma 5 Dlgs n. 267/ Art. 3 del Dlgs n.267/2000 e art 2 del D.P.R. n. 380/ Art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 33 della legge n /42 4

5 TITOLO II CAPO I Definizioni 1. Abitato comunale: in relazione al periodo antecedente la perimetrazione del centro abitato da parte del comune, si fa riferimento alla definizione del codice della strada Altezza massima di un edificio quella determinata dalla quota di riferimento a terra (piano del marciapiede della strada pubblica o, se non esistente il cervello stradale o in mancanza di urbanizzazione primaria, piano di campagna) fino al punto d intersezione fra il filo esterno della facciata e l'intradosso del solaio di copertura, quando esso è inclinato e comunque con l'intersezione della proiezione dell'intradosso del solaio di copertura. Non concorrono a determinare la massima altezza di un edificio: a. i parapetti delle terrazze di copertura fino a cm 110 di altezza sopra il piano di calpestio; b. gli extra corsa degli ascensori e i volumi tecnici di cui sia rigorosamente dimostrata l'inderogabile necessità. c. I vani scale di accesso alla copertura, qualora abbiano altezza non superiore a metri 2, Altezza utile: l'altezza netta di un vano, misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante oppure, in caso di soffitti non intonacati, tra il piano di calpestio. 4. Altezza virtuale (utile), per i locali aventi soffitti inclinati a più pendenze o curvi è data dal rapporto Vu/Su, dove Vu è il volume utile dello spazio interessato e Su la relativa superficie utile. 5. Area di sedime di un edificio la figura piana definita dall impronta a terra della sagoma dell edificio, esclusi gli sporti aggettanti. 6. Cantiere temporaneo o mobile, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civili 6, la cui durata coincide con la realizzazione delle opere. 7. Casa di guardianaggio l alloggio del custode o del titolare dell attività, la cui realizzazione deve essere contenuta nelle norme dello Strumento Urbanistico e comunque non scindibile dall attività stessa, di cui prende la destinazione d uso urbanistica. 8. Cavedio lo spazio interno ad un unico edificio aperto in alto per l'intera superficie preordinata alla ventilazione e illuminazione di ambienti di categoria S avente una superficie minima in pianta < o uguale a mq 9,00 e comunque non inferiore a un terzo dell altezza del fabbricato, con lato minimo di m 1.50; non è consentita alcuna sporgenza ad eccezione dell'eventuale gronda del tetto che comunque non potrà aggettare più di 50 cm. Deve essere pavimentato e provvisto di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche. Il cavedio è compreso nel calcolo del volume. 9. Chiostra lo spazio interno ad un unico edificio aperto in alto per l'intera superficie, che può consentire la diretta illuminazione e ventilazione esclusivamente di ambienti di categoria S, avente una superficie minima in pianta > di mq 9,00 con lato minimo di m 3,00; non è consentita alcuna sporgenza ad eccezione dell'eventuale gronda del tetto che comunque non potrà aggettare più di 50 cm. Devono essere pavimentate e provviste di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche. Le chiostre non sono comprese nel calcolo del volume. 10. Cortile o corte l area scoperta compresa tra corpi di fabbrica destinata a dare aria e luce agli ambienti interni, al passaggio di persone o ad altre funzioni; 11. Demolizione con fedele ricostruzione degli edifici quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali simili, nonché con la stessa collocazione e con lo stesso ingombro plani volumetrico. 12. distanza tra gli edifici su lotti confinanti e dalla strada: la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi) e l'edificio antistante. 13. distanza dai confini, dal lotto e dalla strada: la lunghezza dal segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi: gronde terrazzi ecc.) e il confine di proprietà antistante. 14. Edificio : un fabbricato avente autonomia strutturale e funzionale ed individuato da uno o più numeri civici. 15. Edificio esistente: un fabbricato legittimamente realizzato entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. 16. Edificio unifamiliare: un fabbricato con destinazione residenziale singolo o a schiera corrispondente ad un unico alloggio ed a una unica unità immobiliare residenziale da terra a tetto e dotato di ingresso autonomo. Si considera 5 insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. 6 Art.2 decreto 494/96. 5

6 edificio unifamiliare anche l unità immobiliare in fondo ad una corte o ad un orto/terreno con accesso dalla strada con passo di proprietà od uso esclusivi. 17. Edificio in linea quello che si caratterizza, nel processo storico di formazione ed evoluzione del tipo edilizio, come plurifamiliare, sovrapponendo più alloggi complanari, da uno a due per piano a seconda della lunghezza del fronte. La casa in linea più diffusa associa ad un fronte di circa 20 mt. due alloggi per piano, (serviti da un unico corpo di distribuzione verticale) un corpo di fabbrica doppio, ossia suddiviso da una struttura, muraria o pilastrata, al centro e profondo mt Edificio a schiera quello che si caratterizza, nel processo storico di formazione ed evoluzione del tipo edilizio, come unifamiliare da terra a tetto, costituendo con altri edifici simili una serie di alloggi aggregati con muri d ambito portanti fra unità attigue, per il doppio affaccio su strada o area di pertinenza, per la divisione delle zone notte e giorno su piani sovrapposti e la prevalenza della dimensione di profondità rispetto a quella prospettica ; 19. Fondo rustico uno o più appezzamenti di terreno, per lo più destinato/i ad uso agricolo (podere, terreno agricolo). In particolare è costituito dell insieme di terreni di un unico complesso aziendale agricolo, utilizzati con la stessa forma di conduzione. 20. Indice fondiario (If) o Indice di fabbricabilità fondiaria: il rapporto tra il volume degli edifici e la superficie fondiaria, espresso in mc/mq ovvero in mq/mq. 21. Ingombro planivolumetrico la sagoma dell edificio fuori terra, determinato dalle pareti perimetrali comprese le falde di copertura; 22. Illuminazione artificiale quella proveniente da corpi luminosi alimentati. 23. Illuminazione naturale diretta quella proveniente da aperture provviste di infissi poste in facciata o sulla falda di copertura che costituisce uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell equilibrio omeostatico dell uomo 7 ; 24. Intradosso del solaio di copertura (piano o inclinato): il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai oppure il piano d imposta dell orditura minuta nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili. 25. Isolato l area urbana edificata o meno circondata da un perimetro di strade. 26. Loggiato la struttura composta da pareti, pilastri e da una copertura piana o inclinata, libera almeno su un lato; 27. Lotto catastalmente individuato la porzione di terreno corrispondente, nelle mappe catastali, ad un unica particella, ovvero una porzione continua di terreno appartenente a uno o più proprietari, della medesima qualità e classe, racchiusa in una linea continua, rappresentata secondo la propria forma geometrica che assume un numero o una lettera detto mappale Lotto libero catastalmente individuato un terreno privo di costruzioni. 29. Luci le finestre che permettono il passaggio di luce e aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino e che rispondono ai seguenti requisiti 9 : a. essere munite di un inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di 3 cm 2 ; b. avere il lato inferiore a un altezza non minore di mt dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di mt.2.00, se sono ai piani superiori; c. avere il lato inferiore a un altezza non minore di mt dal suolo del fondo del vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l altezza stessa. 30. Manufatti stagionali costituiti da elementi facilmente amovibili a corredo di un attività produttiva (quali ad esempio pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti o altri elementi non rigidi di copertura), privi di rilevanza urbanistico-edilizia solo se aventi obiettivo carattere temporaneo, contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e comunque privi di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli; la durata non potrà essere superiore a 90 giorni consecutivi, e comunque a non più di 180 giorni complessivi nell anno solare, ad eccezione dei casi specificamente normati nei regolamenti di occupazione del suolo pubblico. 31. Manufatti temporanei privi di rilevanza urbanistico-edilizia solo se aventi obiettivo carattere temporaneo, la cui durata coincide con lo svolgimento di un attività temporanea (ad es. manufatto di cantiere, opere legate allo svolgimento di un evento quale carnevale, sagre e simili ). 7 L omeostasi è la capacità di autoregolazione degli esseri viventi rivolta a mantenere la stabilità delle normali condizioni dell organismo in relazione dinamica del contesto. 8 (Aurelio Costa, Il catasto italiano. Procedure di accatastamento, aggiornamento e conservazione Nuova Italia Scientifica, Roma 1985) 9 Art. 901 Codice Civile. 6

7 32. Parete l elemento verticale di un edificio che delimita uno spazio e che quando costituisce elemento perimetrale prende il nome di facciata. 33. Parete finestrata l elemento verticale perimetrale di un edificio sulla quale siano presenti finestre o altre aperture sul fondo del vicino, che permettano di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente Pensilina: struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno e di qualsiasi tipo di tamponamento perimetrale. 35. Pergolato: struttura ombreggiante leggera, per il supporto di vegetazione rampicante o altri elementi aventi esclusivamente funzione ombreggiante non destinati ad offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche. La struttura è costituita da montanti verticali e traversi orizzontali in legno o materiale metallico, priva di tamponamenti perimetrali, copertura, canale e discendenti. Se ancorata alla parete dell edificio prende il nome di pompeiana. 36. Pertinenze le addizioni volumetriche con destinazione accessoria, quali garage, stalle ecc.. la cui consistenza non superai il 20% del volume dell edificio principale. Le condizioni che definiscono gli interventi pertinenziali di un immobile sono: - esistenza di una costruzione principale; - individuabilità ed autonomia fisica; - non indispensabilità alla costruzione principale; - oggettiva inutilizzabilità per altro scopo diverso dal servizio alla costruzione principale; - assenza di carico urbanistico. 37. Piano fuori terra quello il cui pavimento si trovi a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante. Nei fabbricati esistenti sono considerati analogamente ai piani terra i piani seminterrati quando l intradosso del solaio emerge di almeno mt 2.00 oltre il piano di riferimento, fermo restando il rispetto delle altezze minime dei locali. 38. Piano interrato di un edificio quello il cui soffitto si trovi a una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante. Sono inoltre assimilati ai piani interrati e considerati tali i piani seminterrati il cui soffitto sia sopraelevato rispetto alla quota del terreno circostante di una misura inferiore a ml 0, Piano seminterrato di un edificio il piano, o il locale, posto ad una quota intermedia rispetto ai piani o locali fuori terra ed interrati. Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali la cui volumetria, misurata al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza collocata al di sotto della quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all edificio 40. Porticato la struttura delimitata da pareti, pilastri e da una copertura piana o inclinata, posta a piano terra e libera su almeno tre lati; 41. Rapporto di copertura (Rc) il quoziente, espresso in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) dei fabbricati esistenti e di quelli da costruire e la superficie fondiaria (Sf) pertinente Rc = Sc/Sf. 42. Sagoma il profilo geometrico, planimetrico e altimetrico, di un edificio, che corrisponde al solido delimitato: a. dalle facce esterne; b. delle strutture perimetrali della costruzione; c. dagli elementi della costruzione che, anche se privi di murature perimetrali, costituiscono comunque superficie coperta; d. dalla copertura, piana o inclinata. 43. Soppalco la struttura praticabile ancorata o appoggiata alle strutture esistenti, finalizzata all'utilizzazione su quote diverse di un ambiente che, pur restando unico ed aperto, presenta caratteristiche tali da consentire la parziale suddivisione orizzontale. 44. Sottotetto il piano posto immediatamente sotto la copertura, comunque configurata, delimitato inferiormente da un solaio praticabile. 45. Superficie accessoria o non residenziale netta (Snr) la somma di tutte le superfici delle parti degli edifici residenziali destinate a servizi ed accessori, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Le superfici accessorie riguardano: - cantine, soffitte (anche se accessibili se non preordinate alla permanenza continuata di persone, con h media < 2.40), locali motore ascensori, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze; - autorimesse singole o collettive; - i porticati pubblici e privati; - le logge e i balconi; - androni di ingresso e porticati liberi (non pubblici) a corredo di edifici condominiali; 10 Art. 900 Codice Civile. 7

8 La superficie non residenziale netta, concorre al calcolo della superficie complessiva a cui si applica il costo di costruzione, ridotta al 60% mentre non contribuisce all'incremento della superficie minima degli alloggi. 46. Superficie coperta (Sc) la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra comprese le eventuali costruzioni annesse all'edificio medesimo, delimitate dalla superficie esterna delle pareti perimetrali, comprese anche le logge coperte e i porticati. Le terrazze a sbalzo, le gronde, le pensiline non accessibili e gli aggetti ornamentali non rientrano nel computo della superficie coperta. 47. Superficie fondiaria (Sf) la parte di superficie territoriale avente una destinazione omogenea di zona e destinata agli interventi edilizi abitativi o produttivi e loro aree di pertinenza al netto di quelle destinate all uso pubblico. 48. Superficie territoriale (St) l area complessiva compresa in un ambito territoriale oggetto di piano urbanistico attuativo o concessione convenzionata comprendente sia le superfici destinate all edificazione (Sf), sia le superfici esistenti o di progetto destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 49. Superficie utile (Su) la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurata al netto di tutti gli elementi verticali (murature, vani ascensore, scale, cavedi) 11 e delle superfici accessorie (s.n.r.). Le superfici relative alle proiezioni dei vani scala (sottoscala) quando hanno altezza media di mt concorrono alla S.u. Dal computo della superficie utile sono altresì esclusi: i porticati pubblici e privati e le verande; le logge e i balconi; le centrali termiche; le cabine elettriche secondarie; i garage e le cantine con relative scale di accesso che non emergono rispetto al piano del terreno o marciapiede oltre cm 70 misurati all'estradosso del solaio che siano utilizzati esclusivamente dai residenti dell'edificio 50. Superficie Utile lorda la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono compresi: - le scale, - i vani ascensore condominiali, - le logge i porticati e le tettoie privati aventi profondità superiore a m.2,00 misurata dalla parete all esterno del pilastro o tra pilastri; - le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili ed i soppalchi con altezza libera media superiore a m 2,40 sono esclusi dal calcolo della s.u.l.: - i volumi tecnici, - i balconi e i terrazzi, - gli spazi scoperti interni al perimetro dell edificio - i porticati condominiali o d uso pubblico - le tettoie a sbalzo. 51. Superficie di vendita 12 : la superficie destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature, vetrine e quella dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita, nonché gli spazi di "cassa" e "avancassa". È esclusa la superficie dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso ai clienti e lo spazio oltre le casse. 52. Tettoia: struttura ombreggiante dotata di copertura piana o inclinata ed aperta su tutti i lati sorretta da pilastri o altri elementi strutturali puntiformi. Se realizzata a sbalzo ancorata alla parete dell edificio, fermo restando che non sono ammessi tamponamenti perimetrali, prende il nome di pensilina. 53. Tolleranze costruttive: le modeste differenze di carattere esecutivo riscontrate rispetto alle misure indicate nel progetto allegato al titolo edilizio. 54. Unità Immobiliare: la più elementare aggregazione di vani avente caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale ed urbanistica, ordinariamente coincidente con la partizione catastale. 55. Volume: il prodotto della superficie coperta di ogni piano per la relativa altezza; 56. Volumi tecnici 13 : i volumi strettamente necessari a contenere e consentire l'installazione di quelle parti di impianti tecnici (idrico, termico, ventilazione, elevazione, televisivo, parafulmine, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio. Tali manufatti sono esclusi dal calcolo della volumetria e dell'altezza massima ammissibile e non devono costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico. 57. Zona cottura parte del locale soggiorno o pranzo destinato alla preparazione e alla cottura degli alimenti. 11 D.M Dlgs 114/1998 (Decreto Bersani) e Legislazione Regionale attuativa 13 Circolare Ministero LL.pp. n.2474 del

9 TITOLO III PARAMETRI URBANISTICI Art.4 distanze dai confini 1. Fatte salve le eventuali distanze prescritte dagli strumenti urbanistici per ogni zona, nonché le distanze minime tra edifici e costruzioni, per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e comunque gli interventi che determinano una riduzione delle distanze preesistenti, la distanza minima dai confini deve essere pari: - A m 5,00 nel caso di realizzazione di nuova parete finestrata. - A m 1,50 nel caso di realizzazione di nuova parete cieca o comunque di una costruzione. 2. E ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti sul confine di proprietà. 3. Le nuove costruzioni previste sul confine di proprietà devono avere il preventivo consenso tra le parti, il quale deve essere registrato e trascritto. Tale obbligo non sussiste qualora la nuova costruzione sia realizzata completamente in aderenza ad un altra già esistente sul confine, oppure nei casi di sopraelevazione di una costruzione già presente in aderenza ad un altra sul confine. Art.5 distanze tra edifici: Si definiscono: - distanza tra edifici il segmento minimo congiungente la parete più avanzata di due fabbricati antistanti o di parti di essi. I lati di due edifici, situati da bande opposte a una linea di confine, si dicono antistanti quando un qualsiasi punto di ciascuno di essi, proiettato ortogonalmente a tale linea, cade all'interno dell'altro. L'obbligo del rispetto delle distanze tra detti edifici vale quindi allorché questi siano antistanti, anche solo in parte. La distanza non opera tra le porzioni di un medesimo edificio, ancorché costituito da più unità immobiliari. - distanza tra costruzioni di cui all art.873 del C.C. la distanza intercorrente tra costruzioni intese come ogni opera edilizia che, a prescindere dal materiale di cui è costituita, per struttura e destinazione abbia carattere di stabilità e permanenza e sia altresì saldamente infissa al suolo e che non risulti completamente interrata. - non finestrata o cieca una parete priva per tutto il suo sviluppo di luci e di vedute in grado di consentire affaccio, con esclusione delle sole aperture formate da materiali fissi destinati unicamente a dare luce. Art. 5.1 zona A del vigente P.R.G. 1. Per le operazioni di risanamento conservativo, per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 2. Per gli eventuali interventi di ampliamento ammessi dagli strumenti di governo del territorio, le nuove pareti dovranno essere realizzate ad almeno 10 metri dagli altri edifici, quando almeno uno dei due fronti è finestrato. 3. Per gli interventi di sopraelevazione possono essere mantenute le distanze preesistenti, fermo restando la distanza minima dagli altri edifici che non può essere inferiore a Metri 3,00. Art.5.2 altre zone di PRG 1. Nel caso di: - Nuova edificazione, sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica; - Ampliamenti anche se realizzati senza riduzione delle distanze preesistenti; - Sopraelevazioni anche parziali compresi gli adeguamenti dei sottotetti e l inserimento del cordolo di coronamento, è prescritta la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti anche non finestrate. Tale distanza deve essere rispettata anche nel caso che uno solo degli edifici antistanti sia finestrato. Qualora entrambi gli edifici siano privi di finestre la distanza minima è pari a mt L obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni che si fronteggino anche solo in parte; non opera invece quando le costruzioni pur trovandosi da bande opposte alla linea di confine non abbiano alcun tratto reciprocamente antistante. Art.5.3 Piani attuativi 1. Per gli interventi che privilegiano la ristrutturazione degli edifici tramite una sostituzione totale della forma architettonica e della tipologia edilizia, mantenendo il perimetro d ingombro del precedente fabbricato, ai fini del calcolo delle distanze si può considerare la perimetrazione delle costruzioni preesistenti. 2. Per gli interventi che privilegiano la demolizione e la realizzazione di nuove forme architettoniche ed edilizie tramite un nuovo schema planivolumetrico per il calcolo delle distanze si deve considerare la distanza minima tra parete finestrate e altri edifici non inferiore ai ml 10; 3. Nei casi di ristrutturazione urbanistica sono ammesse distanze da pareti finestrate inferiori a 10 ml per i soli immobili compresi all interno del Piano di Recupero Art. 9 del D.M. 2/4/68 n

10 Art. 6 distanze dalle strade 1. Si definisce distanza dalla strada la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di copertura, gli elementi decorativi e i terrazzi a sbalzo con aggetto non superiore a ml. 1,50) e la linea che delimita il confine di proprietà privata o la strada. 2. In assenza di specifica prescrizioni delle N.T.A. dello strumento urbanistico, la distanza dalle strade di: - nuovi edifici - ampliamenti - nuovi elementi non esclusi ai sensi del comma 1, dovrà essere comunque conforme alle prescrizioni del vigente codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e di norma non minore di m 5, Entro il perimetro dei centri abitati la distanza dal filo stradale non può essere minore dell allineamento dei fabbricati esistenti o, in mancanza di questo, di m 5,00. Sono ammesse distanze diverse unicamente se previste dallo strumento urbanistico vigente o nei piani attuativi. 4. Ogni qualvolta il P.R.G. preveda la rettifica, l ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, la distanza minima di cui al presente articolo deve essere verificata con riferimento sia all attuale stato dei luoghi che a quello derivante dall attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico. Art.7 deroga alle distanze Le distanze tra pareti finestrate e/o cieche ovvero la distanza tra costruzioni, fatti salvi i diritti di terzi, può essere derogata nei seguenti casi: 1. realizzazione di maggiori spessori degli elementi verticali e/o la realizzazione di cappotti termici qualora ricorrano le condizioni di cui alla vigente normativa in materia; manufatti per l'alloggiamento dei contatori con altezza massima di ml.2.00; 3. manufatti completamente interrati, fatte salve le comuni norme di sicurezza; 4. volumi e impianti tecnologici, quando realizzati al di fuori della sagoma dell edificio di cui sono a servizio. 5. scale di sicurezza ai fini della normativa antincendio, a condizione che siano aperte. 6. montanti di strutture aperte e non coperte con elementi fissi né rigidi quali ad esempio pergolati, tende ecc.; 7. muri di cinta fino a ml 2 di altezza; 8. interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche. Art.8 altezze 1. In caso di edifici che non presentino altezza costante su tutti i fronti, derivante da diverse quote di riferimento a terra del fabbricato, l'altezza massima dell'edificio è determinata dalla media ponderale delle altezze di ciascun fronte, misurate come sopra descritto. 2. Le altezze utili dei locali sono misurate dal pavimento al soffitto, in caso di solaio in legno o assimilabile, l altezza utile è misurata tra il pavimento e l intradosso delle strutture emergenti dal soffitto (es. travicelli) quando il loro interasse risulti inferiore a m 0,40. Qualora l interasse sia superiore a m 0,40 l altezza utile si misura dal piano di calpestio all estradosso delle strutture emergenti dal soffitto. In caso di vani con solai a quote diverse non è ammessa la verifica di altezza utile ponderale intesa come la media tra le diverse altezze presenti nel locale riferite alle rispettive superfici di influenza. In questi casi l altezza utile minima deve essere verificata almeno per una superficie utile calpestabile corrispondente al requisito minimo per la destinazione del vano (es. h utile 2,70 per una superficie non inferiore a mq 9,00 in caso di camera singola, ecc..). Per i locali aventi soffitti inclinati a più pendenze o curvi si rimanda alla definizione di altezza virtuale. Art. 9 volume Il volume è calcolato moltiplicando tra loro: a. La superficie coperta di ogni piano, corrispondete al corpo di fabbrica, comprese le murature perimetrali. b. L altezza misurata dal pavimento del piano terra all intradosso del solaio di copertura, sia esso piano od inclinato, compresi gli eventuali solai intermedi. Nel caso di tetti in legno l altezza è misurata al netto dell orditura minuta (travicelli) sia in gronda che al colmo. Per gli edifici di carattere produttivo ad uso industriale ed artigianale l altezza è determinata dal piano di calpestio del piano terra all'imposta della struttura portante della copertura sui lati perimetrali. Qualora il pavimento del piano terra sia posto ad una quota maggiore di cm 70 rispetto al piano di campagna, ed al di sotto dello stesso non sia presente un piano seminterrato, il volume si calcola a partire dalla quota di cm art.11 Dlgs 115/08 10

11 Quando il pavimento del piano terra risulta ad una quota inferiore al piano di campagna, oppure quando è presente un piano seminterrato il volume si calcola da quota 0,00. Sono compresi nel calcolo del volume: - I loggiati i porticati, se di uso privato e/o condominiale, aventi profondità superiore a metri 2,00 misurata dalla parete esterna del fabbricato all esterno del pilastro di sostegno; tali volumetrie sono computate al 50% fino all altezza utile di m 2,70 mentre la parte eccedente l'altezza di 2,70 m è computata per intero; è ammessa la realizzazione di gronda fino a cm 50; oltre tale aggetto la profondità è misurata dalla parete dell edificio al filo della gronda. - Le tettoie quando lo sbalzo oppure la distanza tra i pilastri di sostegno (misurata da esterno pilastro ad esterno pilastro, esclusi gli aggetti di gronda fino a cm 50) sia maggiore di m 2,00. - le scale esterne quando danno accesso ai piani abitabili dell'edificio; tali volumetrie sono misurate vuoto per pieno dal pavimento del pianerottolo del piano terra al pavimento dell'ultimo pianerottolo; - il volume interrato eccedente il perimetro esterno del corpo di fabbrica che comunque non potrà invadere le aree non di pertinenza dell edificio, nè aree pubbliche - I cavedi. Non sono compresi nel calcolo del volume: - i portici, gallerie e pilotis con altezza fino a ml. 2,70 vincolati all uso pubblico con atto di convenzione con l'amministrazione comunale; - le scale esterne che danno accesso a balconi, terrazze lastrici solari o simili, sempre che non si configuri la creazione di un nuovo accesso indipendente ad un unità immobiliare. - I volumi interrati destinati ai parcheggi anche se eccedenti il perimetro del fabbricato 16 ; - I volumi tecnici. Art.10 superfici e dotazioni minime delle unita immobiliari Art 10.1 civili abitazioni 1. La superficie minima utile di ogni unità immobiliare a destinazione residenziale non può essere inferiore a mq 65 di superficie utile netta. 2. Per interventi edilizi di nuova costruzione, totale demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione completa del fabbricato, con formazione di almeno a 10 u.i., è consentita la realizzazione del 10% di alloggi con superficie utile netta non inferiore a 45 mq. Tale deroga non può essere applicata per interventi successivi limitati ad una o più unità immobiliari. 3. La superficie minima utile di ogni unità immobiliare residenziale pubblica non può essere inferiore a quanto stabilito dalla normativa vigente Ogni unità immobiliare fatta salva la dotazione minima di locali di categoria A di cui al D.M. 05/07/1975 deve essere dotata: - di almeno un servizio igienico completo con le caratteristiche di cui al successivo art.11.2 comma 2 debitamente disimpegnato dai locali di categoria A. - Nel caso di unico vano soggiorno/cottura con zona letto, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti igienico-sanitari, la superficie totale del locale deve rispettare le superfici utili minime dei singoli locali, e cioè: Mq 25,00 nel caso di un unico posto letto; Mq 30,00 nel caso di due posti letto. 5. I locali di categoria S che concorrono al raggiungimento della superficie utile minima di mq 65,00 non potranno eccedere il 20% della superficie utile complessiva. Art 10.2 altre destinazioni Fatte salve le disposizioni specifiche di ogni singola destinazione, nonché le disposizioni di cui al successivo Titolo III (Edilizia Produttiva) le unità immobiliari aventi destinazione diversa dalla residenza devono di norma: 1. essere dotate di almeno un vano di categoria A, 2. essere dotate di almeno un servizio igienico dotato di w.c. e lavabo, opportunamente disimpegnato e dimensionato ai sensi dell art.11.2 comma 2; deve comunque essere garantito un sufficiente numero di servizi igienici a disposizione degli addetti, a seconda dell'attività svolta, con relativa dotazione (wc, lavabo, docce). Tali servizi dovranno essere previsti anche nel caso di cambio d'uso di locali esistenti finalizzato al conseguimento delle suddette destinazioni. Art. 11 criteri per la classificazione dei locali Art 11.1 Locali di Categoria A 1. I locali abitabili sono divisi nelle seguenti categorie: 16 Art.9 L.24/03/1989, n L.R. 20/12/1996, n.96, integrata con Deliberazioni del Consiglio Regionale 01/07/1998, n.200, con L.R.31/07/1998, n. 45 e con deliberazione 10/11/1998, n

12 a. A1 locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività della persona con altezza minima pari a m 2,70: - Soggiorni, pranzi, cucine e posti cottura, camere da letto, posti in edifici residenziali mono o plurifamiliari - locali abitabili posti in edifici a destinazione direzionale, artigianale e commerciale, con esclusione di quelli eventualmente specificati nel successivo punto b; b. A2 I locali con destinazione produttiva, con altezza minima pari a mt.3.00, di seguito riportati: industriali; artigianali, con esclusione delle piccole attività di preparazione alimentare, di barbiere, parrucchiere ed estetista; direzionali ad esclusione di uffici privati, studi professionali e ambulatori medici; commerciali, con superficie di vendita > 250 mq; edifici scolastici a titolo esemplificativo, sono assimilati a locali di categoria A2: sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, refettori; laboratori scientifico- tecnici; officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive; sale di lettura, parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate le riparazioni, i lavaggi, i controlli e le vendite; magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico, pulizia. 2. Tutti i locali di cat. A devono: a. ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni, garantita tramite aperture misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte finestra, con esclusioni delle sole parti non vetrate, aventi superficie vetrata ed apribile: non inferiore ad 1/8 della superficie calpestabile del relativo vano se di superficie fino a 100 mq. non inferiore ad 1/16 della superficie calpestabile del relativo vano se di superficie compresa tra 101 e 1000 mq (con un minimo di superficie vetrata ed apribile di 12.5 mq). non inferiore ad 1/24 della superficie calpestabile del relativo vano se di superficie superiore a mq (con un minimo di superficie vetrata ed apribile di 62.5 mq). Per locali aventi profondità che superi di 2.5 volta l altezza dell intradosso dell apertura misurata dal pavimento, la superficie utile finestrata dovrà essere incrementata in misura proporzionale come segue, dove B è la profondità del vano ed A l altezza dell architrave: - se B = 2,5A superficie finestrata minima = 1/8 superficie del vano; - se B<= 3A Sup. fin. Min. = 1/8 Sup. del vano %; - se B<= 3,5A Sup. fin. Min. = 1/8 Sup. del vano + 25%; Possono essere dotati di illuminazione ed aerazione artificiali esclusivamente i locali destinati ad attività con particolari condizioni come ad esempio istituti bancari, supermercati ecc.. a. essere disimpegnati dai servizi igienici; b. avere il lato minimo non inferiore a mt Superfici utili minime: Locali di categoria A1 - soggiorno mq 14,00 - soggiorno con cottura mq 16,00 (il soggiorno e il posto cottura devono essere posti in un unico vano ovvero direttamente comunicanti tramite apertura di idonea ampiezza la quale può essere dotata di infisso qualora il posto cottura sia dotato di una finestra apribile di almeno mq. 0,50) - cucina mq 9,00 - posti di cottura compresi tra mq. 6,00 e mq 9,00 - camera da letto singola mq 9,00 - camera da letto per due persone mq 14,00 - ogni altro vano utile mq 9,00 Locali di categoria A2 ferme restando le eventuali disposizioni relative alle singole destinazioni urbanistiche, i locali abitabili devono essere di almeno mq 9,00. Art.11.2 locali di Categoria S 1. Sono locali accessori o di servizio, quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni. I locali accessori o di servizio, sono divisi nelle seguenti categorie: - S1: Spogliatoi, servizi igienici; - S2: Scale; magazzini e depositi dove la permanenza non è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizie; autorimesse, garage e simili (i suddetti locali s'intendono privati o senza permanenza di addetti); locali per macchinari che necessitano di avviamento o di scarsa sorveglianza o con funzionamento automatico; stenditoi; stalle, porcilaie ecc.; annessi agricoli, serre, cantine, locali per ripostiglio; - S3: Corridoi e disimpegni; ripostigli in locali di abitazione; I locali di categoria S possono fruire anche di sola aerazione artificiale, che può essere assicurata mediante un condotto di aerazione indipendente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all interruttore dell illuminazione. 12

13 Negli edifici costituiti da più unità immobiliari l aerazione artificiale di norma deve essere essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua posto sulla copertura. Gli impianti di ventilazione meccanica dovranno comunque prevedere: - un idoneo ricambio d aria esterna (volume d aria/ora) conforme a quanto indicato dalle norme tecniche vigenti 18 ; - la classe di filtrazione massima dell aria prevista dalla normativa tecnica 19, in relazione alle categorie degli edifici in particolare nei locali dove è prevista la presenza di fumatori 20 ; - le prese d aria esterna dovranno essere ubicate ad idonea distanza da camini o altre fonti d emissione di fumi o scarichi; 2. Caratteristiche dei locali accessori S1 I locali di categoria S1 devono avere altezza minima pari a m 2,40 e lato non inferiore a m 1,00. I servizi igienici compatibilmente con le prescrizioni relative all abbattimento delle barriere architettoniche devono rispettare i seguenti requisiti: all interno di unità a destinazione residenziale la superficie minima del primo servizio deve essere pari a mq. 3,00; tale superficie sarà di mq 5,00 nel caso di abitazioni con più di due camere da letto. Quando risultano rispettati i requisiti minimi di cui sopra, a partire dal secondo servizio igienico devono essere rispettati unicamente altezza e lato minimi. I servizi igienici con accesso diretto dalle camere sono consentiti quando la dotazione minima risulta già rispettata. all interno di attività commerciali, direzionali e artigianali devono avere superficie minima mq 3.00 compreso l antibagno. L'accesso ai servizi igienici da locali di categoria A o destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande deve avvenire tramite antibagno. Le pareti ed i pavimenti dei servizi igienici devono garantire l'impermeabilità, l'inalterabilità e la facile manutenzione. Nel caso di ventilazione diretta l'apertura minima deve essere di almeno mq 0,50. Nel caso di ventilazione forzata deve essere prevista per ogni servizio una canna di ventilazione, di opportuno diametro, con elettroventilatore e collegata all'esterno preferibilmente al di sopra della copertura. Gli apparecchi sanitari devono essere di materiale resistente, impermeabile e di facile lavabilità. I wc devono essere forniti di apparecchi di cacciata d'acqua di portata adeguata. Tutti i tubi di scarico dei singoli apparecchi devono essere muniti di sifone idraulico. Nei wc dotati di sifone ventilato la conduttura di aerazione deve essere collegata con apposita colonna verticale di ventilazione sfociante sulla copertura. 3. Caratteristiche dei locali accessori S2 I locali di categoria S2, ad eccezione delle centrali termiche, possono ricevere luce ed aria dall'esterno anche da cavedi e devono avere un'altezza minima di mt. 2,10. I locali macchine con funzionamento automatico ed i locali tecnici in genere, dovranno rispondere alle normative specifiche relative agli impianti alloggiati. I vani scala, fatta salva la L.13/89 devono avere: rampe con larghezza utile non inferiore a cm. 120 parapetti di altezza minima di cm. 100 profondità minima dei pianerottoli di cm Le rampe interne delle abitazioni unifamiliari possono avere larghezza minima di cm. 80, con una profondità minima dei pianerottoli di cm. 80. Le scale del tipo a chiocciola e simili sono ammesse per l accesso a piani abitabili quando la larghezza della pedata, esclusi cm 30 misurati dal centro della stessa, risulti conforme a quanto sopra indicato. Sono ammessi ventagli con taglio del pianerottolo a 45 ; ulteriori suddivisioni sono ammesse solo per scale di servizio per l accesso a balconi, terrazze o piani non abitabili. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle scale in aggiunta a quelle principali o per l accesso a soffitte, scantinati, soppalchi e simili. All interno di edifici condominiali, se realizzati o ristrutturati prima dell entrata in vigore della L.13/89, e fatte salve le vigenti normative antincendio, nel caso di installazione di ascensore all interno del vano scale è concesso derogare alla larghezza minima di m 1,20 qualora il progetto sia approvato all unanimità dall assemblea condominiale e sia presentato asseveramento del progettista che attesti il rispetto delle seguenti condizioni: - Comprovata impossibilità di installazione dell ascensore all esterno de vano scale; - Mantenimento delle rampe con larghezza minima di cm 80; 18 DPR 303/56 - Norme generali per l igiene del lavoro. Legge 10/91- D.P.R. 412/93 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. DLgs 626/94 - Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 19 UNI 10339/95, prospetto VI 20 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori». 13

14 - Che la scala consenta il passaggio orizzontale di una barella con inclinazione massima del 15%; La deroga non può essere applicata contestualmente ad interventi strutturali sulla scala ovvero di ristrutturazione dell edificio. 4. Caratteristiche dei locali accessori S3 I corridoi e i disimpegni, fatta salva la L.13/89 e successive integrazioni, devono avere: larghezza non inferiore a mt all interno delle singole unità immobiliari; larghezza non inferiore a mt se localizzati in parti comuni e/o condominiali; altezza non inferiore a m 2,40 I ripostigli aventi superficie superiore a mq 5,00 devono essere dotati di luce e aria diretta. Art.11.3 Classificazione dei piani terra, sottotetto soppalchi e interrati 1. Caratteristiche dei piani terra: Nei nuovi fabbricati o nei casi di demolizione e ricostruzione il piano terra, qualora non sovrasti un locale interrato o seminterrato, deve essere isolato dal suolo a mezzo di vespai ventilati dello spessore di almeno 50 cm, oppure da solai distaccati dal terreno non meno di cm. 30, dotati di bocchette d aerazione con sbocchi all esterno protette da griglie metalliche o di altro materiale idoneo. Limitatamente ai fabbricati esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, sono assimilati ai piani terra i piani seminterrati quando l intradosso del solaio emerge di almeno mt 2.00 oltre il piano di riferimento, fermo restando il rispetto delle altezze minime dei locali. 2. Caratteristiche dei locali sottotetto I locali sottotetto possono essere abitabili a condizione che l altezza utile media dei vani non sia inferiore a m 2,70 per i locali di categoria A, ed a m 2,40 per i locali di categoria S, con un altezza minima in gronda di mt.1,80. Il rapporto illuminante dovrà essere garantito almeno nella misura del 50% con le aperture poste sulle pareti perimetrali e quelle sulla falda del tetto potranno essere solo integrative; 3. Caratteristiche dei soppalchi L altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere inferiore mt 2,10. L altezza minima degli spazi sovrastanti ai soppalchi, tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali ove questi siano destinati alla permanenza di persone non deve essere inferiore a mt Nel caso di soffitti inclinati l altezza media dovrà essere di mt con un minimo di La superficie dei soppalchi aperti su ambienti abitabili non deve essere superiore alla metà del locale stesso, ed il soppalco dovrà essere posizionato sulla parete opposta alla parete finestrata del vano soppalcato; La superficie dei soppalchi non concorre all incremento della superficie utile minima delle unità salvo i casi in cui siano rispettati i requisiti di locali di cat. A sia al di sopra che al di sotto del soppalco. Il soppalco non potrà in alcun caso costituire nuova unità. 4. Caratteristiche dei locali interrati o seminterrati I piani interrati o seminterrati possono essere destinati solo a locali compresi nella categoria S con esclusione dei locali cottura. Eventuali altre destinazioni saranno ammissibili previo parere in deroga rilasciato dalla ASL. La ventilazione potrà essere meccanica e l illuminazione artificiale. Gli scannafossi devono rimanere completamente liberi, non comunicanti con i locali interrati o seminterrati avere larghezza non superiore a m 1,00. Le prese d aria e luce verso strada devono in generale essere praticate verticalmente a filo dei muri. I progetti relativi ai sotterranei a più piani devono contenere lo schema dei sistemi di illuminazione naturale o artificiale e di ventilazione, il tipo e la descrizione dei sistemi di intercapedine e di isolamento per l umidità, il tipo di fognatura e il relativo schema di impianto di sollevamento delle acque di smaltimento, nel caso in cui la fognatura non ne permetta un deflusso naturale. L accesso ai vani interrati destinati a parcheggio, fatte salve le vigenti normative antincendio è realizzato mediante rampe di pendenza non superiore al 20%. In corrispondenza dell accesso sulla pubblica via deve essere previsto uno spazio orizzontale di profondità non inferiore a metri 6,00 fatte salve prescrizioni più restrittive da applicarsi a seconda delle tipologie di veicoli ammessi nel parcheggio interrato. 14

15 Capo II CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI EDIFICI Art.12 Criteri per la tutela del decoro urbano 1. Gli edifici e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti, dai proprietari, in condizioni di decoro a cura e spese della proprietà. 2. I progetti edilizi relativi agli edifici e ai manufatti in genere, anche se al di fuori delle zone vincolate ai sensi del Dlgs 42/2004, devono corrispondere alle esigenze del decoro urbano e dell'inserimento ambientale, sia per i materiali che per le scelte progettuali impiegati. 3. Qualora gli edifici e relative aree di pertinenza, per il loro stato di manutenzione, non presentino le condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano o non rispondano alle esigenze di sicurezza, il Dirigente potrà imporre ai proprietari l'esecuzione delle necessarie opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni dei portici nonché tinteggiatura e adeguata illuminazione notturna). Art. 13 Coperture 1. Gli interventi sulle coperture sono soggetti all applicazione del DPGR 62/R del La pendenza massima non potrà superare il 35%. 3. Le aperture a tetto o complanari alla falda del tetto saranno ammesse per una superficie complessiva massima pari a 1/20 della superficie totale del tetto. 4. Le terrazze a tasca, se ammesse, dovranno di norma essere realizzate sulla falda non visibile dalla pubblica via; in ogni caso non dovranno comportare alterazione del profilo della copertura né della sagoma e rispettare le distanze minime in materia di affacci. 5. Le coperture originarie, compresi camini, torri, altane e abbaini che non costituiscano superfetazioni evidenti e successive all'impianto originario, dovranno essere conservate nella loro integrità, ed eventualmente restaurate con elementi strutturali dello stesso tipo. 6. Negli interventi di sostituzione di coperture dovrà essere rilevato e documentato lo stato attuale antecedente l'intervento sia dei piani di posa che dell'andamento e inclinazione delle falde. 7. Il manto di copertura dei tetti a falde inclinate, se costituito da tegole e embrici toscani o tegole marsigliesi dovrà essere conservato con il recupero degli elementi integri e la sostituzione degli elementi con altri dello stesso tipo. 8. Le coperture di nuova realizzazione oppure oggetto di modifica, dovranno di norma essere a falde inclinate con manto di copertura di tegole, embrici e marsigliesi. Fanno eccezione le coperture originarie particolari di altro tipo che dovranno essere conservate nella loro integrità, sostituendo gli elementi deteriorati con altri dello stesso tipo. 9. Le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali. Nelle zone provviste di pubblica fognatura bianca, i pluviali fronte strada dovranno essere convogliati nella stessa; in tutti gli altri casi se possibile dovranno essere re immessi nel terreno. 10. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque di scarico. 11. Qualora sia rilevata la presenza di cemento amianto 21 nel caso in cui questo risultasse in uno stato di degrado tale da determinare rischio di rilascio di fibre d amianto nell ambiente, per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana o per il cattivo stato di manutenzione, in base alla tipologia ed alle condizioni del materiale, nonché alla sua ubicazione, si dovrà procede con: a) La rimozione - deve essere di norma effettuata da ditta specializzata la quale prima di procedere deve inoltrare il piano di bonifica alla Azienda USL 12 settore PISLL (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro), e all ARPAT, l avvenuta trasmissione dovrà risultare nei titoli abilitativi e/o nelle comunicazioni di inizio attività; la relazione deve indicare le modalità di rimozione, il personale utilizzato specificamente formato, le modalità di smaltimento. Lo smaltimento del materiale rimosso, in quanto speciale, deve avvenire tramite ditta iscritta all albo smaltitori, e compresa negli elenchi provinciali degli smaltitori di rifiuti di categoria. Nel caso in cui il materiale da rimuovere sia del tipo a matrice compatta e si trovi ad un altezza inferiore a 4,00 metri da terra e comunque di dimensioni ridotte, ad esempio una canna fumaria, un serbatoio o una copertura in lastre di superficie complessiva fino a 50 mq, il proprietario può effettuare l auto rimozione. La rimozione sarà effettuata mediante attrezzature reperibili presso il gestore della raccolta dei rifiuti urbani, che mette a disposizione un Kit contenente i dispositivi di protezione e teli di polietilene. Nel caso che si effettui l auto rimozione dovrà comunque essere effettuata comunicazione preventiva alla A.S.L. almeno una settimana prima dell inizio dei lavori attraverso uno specifico modulo reperibile presso il Sportello Unico di Prevenzione- Dipartimento di Prevenzione. Lo smaltimento del materiale deve comunque essere effettuato tramite ditta autorizzata. b) L'incapsulamento - trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che inglobano le fibre di amianto, in tal caso dovrà essere previsto un programma di controllo e manutenzione. 21 per informazioni rivolgersi ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL ed al dipartimento Provinciale dell'arpat competente per territorio; 15

16 c) Il confinamento - installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento e dovrà essere previsto un programma di controllo e manutenzione. Tutti i proprietari di immobili e cose che contengono amianto o cemento amianto, con particolare riferimento al tipo friabile, sono tenuti a comunicarne la presenza alle ASL competenti in quanto responsabili di eventuali danni 22. Art. 14 aggetti dei fabbricati Gli aggetti dalle facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose. Le gronde delle coperture non devono avere un aggetto superiore a m 1,50. In particolare, negli edifici e nei muri antistanti spazi pubblici gli aggetti devono essere contenuti nei seguenti limiti: a. gli elementi decorativi e le sporgenze non possono superare i cm 6 fino all altezza di m 2,50 dal marciapiede o dal piano stradale; b. le porte che hanno accesso da strade o piazze pubbliche o di pubblico transito non devono aprirsi verso l'esterno; le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo ad un'altezza superiore a m 2,50 dal piano stradale o dal marciapiede salvo nei casi espressamente previsti dalle norme di sicurezza vigenti per i locali pubblici o di pubblico spettacolo; c. i balconi in aggetto su suolo pubblico devono rispettare la distanza minima di cm 75 dal confine con i terzi; d. i balconi e le pensiline in aggetto su suolo pubblico non possono aggettare per una profondità superiore a quella del marciapiede pubblico se esistente, mentre sono vietati nelle strade prive di marciapiede. In ogni caso devono: - essere posti ad un'altezza, misurata al disotto delle mensole di sostegno o all intradosso della soletta in assenza di mensole, non inferiore a m 3,00 dal piano del marciapiede se esistente, o della pubblica via; - avere sporgenza massima pari a m 1,50; Art.15 illuminazione di strade e passaggi privati Le strade e i passaggi privati aperti al pubblico transito devono essere dotati di razionale impianto di illuminazione come per le pubbliche strade, da costruirsi a cura e spese della proprietà secondo il progetto presentato, contestualmente a quello per l edificio. Art. 16 facciate 1. L applicazione di condutture sulle facciate non dovrà provocare pregiudizio al decoro ed all aspetto esteriore dei luoghi e dei fabbricati; ove possibile, esse dovranno essere inserite ed integrate nella facciata (es: le interramento dei cavi, incassamento nella muratura di sportelli, canalizzazioni ecc ). 2. Nel caso di interventi che comprendono opere sulle facciate prospicienti vie, piazze, spazi pubblici o di uso pubblico o comunque visibili dall'esterno, le partiture e gli elementi decorativi delle facciate ed ogni altro elemento di rilievo esistente devono essere conservati. 3. Sono vietati rivestimenti di qualsiasi genere, nonché la riduzione a mattone a faccia a vista degli edifici che si presentino intonacati alla data di approvazione del presente regolamento. 4. Piano del colore: 4.1 Il perimetro delle aree soggette alle disposizioni contenute nel piano del colore è individuato nella cartografia allegata e delimitato dai seguenti confini: a sud - via Virgilio fino all'area portuale; ad ovest - viale litoraneo (lato monte); ad est via Aurelia (lato mare), a nord Fosso dell Abate (confine con il Comune di Camaiore) 4.2 Il Piano del Colore è costituito dagli elaborati di seguito elencati: - Cartografia del perimetro e degli isolati interessati in formato A3 composta da n 13 tavole. - Censimento Cromatico composto da n 2 volumi delle schede degli edifici censiti; - Grafico per individuazione e abbinamento tonalità + Modello cromatico di base; 4.3 Nel caso di interventi comprendenti la tinteggiatura delle facciate di fabbricati prospicienti strade, piazze, spazi pubblici o di uso pubblico o comunque visibili, deve essere allegata alla relativa istanza, l allegato A debitamente compilato e completo della documentazione richiesta, con l indicazione dei colori di progetto, nel rispetto delle prescrizioni del Piano del Colore. Contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà essere inoltrato l allegato B. 4.4 Tinteggiatura - La coloritura monocromatica è ammessa solo per quegli edifici senza alcuna parte in rilievo. - Per gli edifici la cui facciata possiede elementi architettonici o decorativi, la colorazione policroma è prescritta secondo il Modello Cromatico di Base con eccezione di facciate con la presenza di pietra naturale, dei mattoni a vista e delle terracotte per le quali la tinteggiatura è vietata. 22 Ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della Legge 257/92, presso le ASL e' istituito un registro nel quale e' indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle ASL i dati relativi alla presenza di tali materiali 16

17 - Nel caso di interventi su edifici appartenenti a più proprietari, la tinteggiatura dei fronti, nonché delle cornici e delle fasce, deve seguire un partito architettonico unitario (non le singole proprietà), ed essere realizzata quindi sull intero edificio. 4.5 Intonaci Negli edifici di particolare valore architettonico, contrassegnati con simbolo 1 nella cartografia del PRG, gli intonaci esterni ed interni di particolare valore decorativo, dovranno essere conservati e restaurati con tecniche idonee alla loro conservazione. 4.6 Procedure Verificato che la perimetrazione del piano del colore interessa un area interamente vincolata ai sensi del Codice del Paesaggio, gli interventi che prevedono modifica del colore della facciata sono soggetti alla presentazione di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell art.154 Dlgs 42/04 e s.m.i., con procedura semplificata. 4.7 Sanzioni Qualora sia riscontrata l esecuzione di lavori in contrasto od in difformità dalla presente normativa, il Dirigente può ingiungere l'esecuzione dei lavori necessari al fine di garantire il rispetto del Piano del Colore; In caso di inadempienza sarà provveduto d ufficio a cura e spese del proprietario. Art. 17 aree scoperte e/o libere 1. Le aree libere nei lotti inedificati devono essere sistemate e mantenute decorosamente, possibilmente mantenute a verde privato (giardino). 2. La superficie di pertinenza di ogni nuova costruzione, compresi gli ampliamenti o le ristrutturazioni con modifica della superficie coperta, deve essere mantenuta permeabile per una percentuale non inferiore al 25% dell intero lotto. 3. Al fine di aumentare la capacità drenante e di permeabilità dei terreni, con conseguente riduzione dell impatto ambientale, dovranno essere previsti zone di sosta e percorsi calpestabili o carrabili inerbiti in alternativa a quelli pavimentati non drenanti; 4. L eventuale autorizzazione alla realizzazione di nuovi pozzi è competenza della Provincia, fatti salvi gli eventuali adempimenti di competenza del presente regolamento, relativi unicamente alle opere connesse alla realizzazione del pozzo. Art. 18 Recinzioni 1 Nelle zone urbane le recinzioni interne alle proprietà possono avere una altezza massima non superiore a mt. 2,00. Lungo le strade pubbliche sono ammesse recinzioni fino ad una altezza di m 1,70 di cui almeno m 1,00 costituito dalla ringhiera. Non devono costituire fonte di pericolo per l incolumità delle persone né impedimento alla visibilità e alla sicurezza del traffico veicolare. 2 Nelle zone agricole: - sono ammesse recinzioni per le aree di pertinenza dei fabbricati costituite da pali e rete a maglia sciolta con sottostante cordolo di sostegno non superiore a mt fuori terra per una altezza massima complessiva di m 2,00 integrate con siepi nelle essenze tradizionali. - Le recinzioni in muratura sono ammesse esclusivamente ad integrazione ed in continuità con quelle esistenti sul fronte strada. - Per la recinzione di terreni liberi sono ammesse soltanto recinzioni costituite esclusivamente da pali e rete a maglia sciolta; non sono ammessi cordoli di sostenimento né siepi. Art 19 Ingressi carrai Fatto salvo il codice della strada, 1. La realizzazione di nuovi passi carrai per l accesso di veicoli alle aree di pertinenza dei fabbricati è soggetto al preventivo parere del comando polizia municipale. 2. I passi carrabili, in corrispondenza del cordonato del marciapiede, sono di norma ammessi alle seguenti condizioni: - larghezza non superiore a m 3,50, ad esclusione delle attività per le quali sia dimostrata la necessità di realizzare il passo di dimensioni maggiori, per consentire il transito e l accesso all area di pertinenza da parte di veicoli ingombranti. - distanza dall'angolo (nel caso di edifici con aree di pertinenza fra due strade veicolari) non inferiore a m 3,00; 3. Quando il passo carraio sia collegato con una rampa, questa non dovrà superare la pendenza del 20%. Tra l inizio della livelletta inclinata e il filo dello spazio di pubblico transito dovrà essere previsto un tratto piano di almeno m 6,00 di lunghezza. Le rampe devono essere costruite in materiale antisdrucciolevole ed essere dotate di opportune fasce dentate in corrispondenza delle tratte rotabili. 4. Per i cancelli carrabili a distanza inferiore di m 6,00 dal bordo esterno del marciapiede (o dal limite della carreggiata) è obbligatorio l'uso di dispositivi automatizzati di apertura del cancello, che evitino l'occupazione dello spazio pubblico da parte delle auto per un tempo superiore a quello del semplice transito. Il rispetto di tale requisito dovrà essere indicato negli elaborati grafici progettuali, in caso contrario la realizzazione del nuovo accesso sarà soggetto al preventivo parere del competente ufficio del comando polizia municipale. 17

18 5. Quando la realizzazione dell accesso carrabile comporta la modifica del marciapiede pubblico, l intervento deve essere preventivamente autorizzato dal competente ufficio dei lavori pubblici. Art 20 parcheggi 1. Fatte salve le disposizioni specifiche per le attività produttive, tutti gli edifici oggetto di: - nuova costruzione; - totale demolizione e ricostruzione; - aumento del numero di unità immobiliari. devono soddisfare la dotazione minima di aree da destinare a parcheggio, compresi gli spazi di accesso e manovra, nella misura di 1mq/10mc. Concorre al raggiungimento del requisito la presenza di autorimessa pertinenziale, con riferimento alla superficie utile sommata agli spazi di accesso e di manovra. 2. Per gli interventi artigianali e industriali relativi ad edifici a un solo piano, la dotazione di parcheggi viene calcolata nella misura di 1mq/10mc sul volume virtuale calcolato moltiplicando la superficie coperta per un altezza virtuale di m 3, Le dimensioni minime dei singoli posti auto, esclusi gli spazi di accesso e manovra, non possono in ogni caso risultare inferiori a ml 2,50 x ml 5, Parcheggi di urbanizzazione primaria: a. Le aree relative devono essere attrezzate contestualmente alle costruzioni, sia nel caso di intervento edilizio diretto, sia nel caso di intervento urbanistico preventivo e successivamente cedute gratuitamente al Comune. b. Le aree devono essere di norma localizzate sul fronte strada, fuori dalla sede stradale e comunque nelle immediate adiacenze e al diretto servizio degli insediamenti. Art.21 toponomastica e numeri civici 1. La richiesta di assegnazione dovrà essere inoltrata al competente ufficio, da indicare contestualmente alla comunicazione di ultimazione lavori ed agibilità. Il comune assegnerà ad ogni accesso che dalla pubblica via immette all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere il numero civico e ne farà apporre l'indicatore a cura e a spese del proprietario o dell amministratore del condominio, da collocarsi di fianco alla porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), ad un altezza variabile da 2 a 3 m, in posizione ben visibile. 2. Per le case con giardino, il numero civico potrà essere apposto sulla recinzione. Art.22 disciplina del verde Fatto salvo il regolamento del verde urbano, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.31 del 28/06/2005, l eventuale taglio delle alberature se contestuale ad intervento edilizio deve essere indicato negli elaborati grafici. Sulle aree ricadenti nel vincolo paesaggistico si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 54. Art. 23 Salubrità del terreno e Materiali da costruzione Dovrà essere allegato idoneo piano di bonifica, secondo le vigenti disposizioni di legge, in riferimento a interventi edilizi che riguardi aree: - Individuate come siti inquinati in appositi elenchi; - Sede di attività industriali/artigianali con lavorazione di materiali insalubri; - Suscettibili di indurre effetti dannosi per le persone e/o per l ambiente, Art. 24 norme generali relative agli impianti Gli impianti di seguito elencati, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell edificio, collocati all'interno dello stesso o delle relative pertinenze sono soggetti alle disposizioni del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. Art. 25 impianto idrico 1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile in misura proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia 18

19 2. Laddove la quota del locale non garantisce un idonea erogazione dovranno essere installate apparecchiature per il sollevamento dell acqua. 3. Norme per il contenimento del consumo idrico: Tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione devono prevedere idonei interventi di recupero delle acque piovane. Qualora tali interventi prevedano la reimmissione in falda, sarà necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell Amministrazione Provinciale. 3.1 interventi di recupero delle acque a) per il recupero delle acque meteoriche devono essere previsti: - sistema di raccolta, costituito dall insieme delle superfici investite dalla pioggia, grondaie, converse, pluviali, caditoie, pozzetti di drenaggio e tubazioni di raccordo, atte a convogliare l acqua verso il serbatoio di accumulo; è preferibile installare deviatori di linea al fine di evitare il passaggio di corpi grossolani nel sistema di raccolta; - filtro delle acque, del tipo centrifugo, a camere, autopulente o con sistemi di fitodepurazione. - serbatoio di accumulo, costituito da una cisterna prefabbricata o costruita in opera. Tale cisterna dovrà essere opportunamente dimensionata in base alle precipitazioni della zona ed al fabbisogno medio giornaliero di reimpiego delle acque, ed essere dotata di dispositivo troppopieno con valvola di ritenzione per la dispersione nel terreno o per il riutilizzo. In ogni caso la realizzazione del serbatoio dovrà essere idoneamente inserita armonicamente nel contesto ambientale. Le acque recuperate potranno essere impiegate nei seguenti casi: - Usi esterni (annaffiatura di aree verdi, lavaggio di aree pavimentate, attività di autolavaggi, alimentazione di reti antincendio..). - Usi interni (alimentazione degli scarichi dei w.c., delle lavatrici se appositamente predisposte, distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto, usi tecnologici. Es.climatizzazione passiva/attiva). b) Per il recupero delle acque grigie deve essere predisposto: - appropriato trattamento prima del riutilizzo, tale da rispettare i limiti imposti dal D.M.185/2003; - adduzione separata dalla rete dell acqua potabile ai vari servizi per i quali è possibile l impiego di acqua recuperata a seguito del trattamento, in genere gli scarichi delle docce, lavandini ecc.. deviati ad un apposito sistema di depurazione e quindi ad un serbatoio di accumulo a cui attingere per il nuovo impiego. Le acque recuperate potranno essere impiegate nei seguenti casi: - Usi interni come sopra descritti. 3.2 Sistemi di riduzione dei flussi idraulici atti a limitare il consumo di acqua: - Sistemi per rubinetteria (diffusori, riduttori e/o interruttori di flusso, limitatori di pressione..); - Sistemi per water (limitatori o interruttori di scarico, limitatori di riempimento). 3.3 Per edifici con destinazione industriale dovrà essere predisposto impianto idrico duale al fine di riutilizzare le acque depurate per il fabbisogno idrico non potabile, oltre eventualmente alla reimmissione delle acque. 3.4 Per le destinazioni d uso che prevedono particolare dispendio di acqua, quali ad esempio gli stabilimenti balneari, le strutture turistico-ricettive alberghiere o extra-alberghiere quali campeggi ecc.. nonché le attività per il tempo libero (palestre, campi sportivi ecc..) il recupero delle acque per usi secondari, nonché l adeguamento dei servizi igienici con dispositivi di riduzione e interruzione automatica di flusso è obbligatorio anche con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria che interessino gli impianti idrici. 3.5 Per il rifornimento idrico delle piscine è vietato l utilizzo del 100% di acqua potabile, la quale dovrà essere impiegata nella misura minore possibile, fatte salve disposizioni igienico-sanitarie. Le piscine degli stabilimenti balneari dovranno di norma rifornirsi di acqua marina. 3.6 Nei pubblici esercizi, palestre e in tutti i casi in cui i servizi igienici siano a disposizione di un elevato numero di persone, è obbligatorio installare dispositivi a tempo di interruzione del flusso d acqua, o nel caso dei lavabo, azionamento del flusso a pedale o con fotocellula. 3.7 Le attività di lavanderia, lavaggio auto e simili, non possono soddisfare il proprio fabbisogno con acqua potabile e dovranno pertanto essere dotati di impianti di riutilizzo delle acque piovane e grigie, previa depurazione per il raggiungimento dei livelli minimi di qualità per gli usi previsti. 3.8 Zone agricole a) Fermo restando quanto sopra riportato, per gli annessi agricoli di nuova costruzione od oggetto di sostituzione edilizia o ristrutturazione totale che risultino ammissibili dallo strumento urbanistico, nonchè le serre fisse ed amovibili, dovranno essere dotati di idonei sistemi di captazione delle acque meteoriche da riutilizzare ai fini irrigui, per i quali è vietato l impiego di acqua potabile. b) Tale adeguamento è reso obbligatorio nel caso di serre temporanee, a seguito dell approvazione della presente scheda, a partire dalla prima comunicazione per rinnovo/nuova installazione depositata presso questi uffici ai sensi della vigente normativa regionale. c) Al fine del conseguimento del risparmio idrico dovranno essere utilizzate tecniche irrigue che comportino una maggiore efficienza in termini di risparmio idrico; in particolare la tecnica irrigua dello scorrimento superficiale ed infiltrazione laterale devono essere sostituite con tecniche alternative più efficienti. 19

20 d) L approvazione dei Piani di Miglioramento Agricolo ed Ambientale 23 è subordinata alla previsione di idonee misure di riduzione del consumo idrico, di recupero delle acque e di aumento della superficie drenante del terreno. Art. 26 Modalità di smaltimento 1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di idoneo sistema di smaltimento acque e rifiuti solidi urbani. 2. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti In tutti gli impianti destinati alla depurazione, i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni ed assimilate, con esclusione di immissioni di acque meteoriche. 4. Nella zone non servite da fognature le acque meteoriche, quando non siano riutilizzate con i criteri di cui al precedente art.25, devono essere opportunamente convogliate, allontanate dall edificio e fatte confluire verso colatori o corsi d acqua in modo da evitare danni, anche alle proprietà circostanti. 5. Smaltimento in zone prive di rete fognaria pubblica 25 : - Acque reflue industriali, acque reflue urbane ed acque meteoriche di dilavamento contaminate: lo scarico dovrà essere autorizzato dalla provincia; - Acque reflue domestiche o assimilabili: lo scarico dovrà essere autorizzato dall ufficio ambiente 26. Non è comunque ammesso lo scarico nella fognatura bianca. 6. smaltimento nella rete fognaria pubblica 27 Ferma restando l inderogabilità dei valori limite di emissione, 28 gli scarichi di acque industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall amministrazione pubblica responsabile in base alle caratteristiche dell impianto e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato. L obbligo di allacciamento è previsto secondo la regolamentazione del competente ufficio strade e fognature unitamente ai regolamenti dell Ente gestore. Ancorchè lo scarico delle acque meteoriche nella fognatura bianca sia facoltativo, dovrà comunque essere predisposta idonea tubazione. Art. 27 Impianti di climatizzazione 1. Le unità esterne degli impianti di climatizzazione e/o condizionamento dell aria devono essere installate adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari a limitare rumori molesti e/o inconvenienti igienico-sanitari al vicinato e risultare conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza e rumore. 2. Gli scarichi dei condizionatori dovranno essere canalizzati nella fognatura bianca. 3. È vietata l installazione di condizionatori sulle facciate principali degli edifici fronteggianti la strada pubblica o comunque sulle facciate visibili dalla stessa. Potranno eventualmente essere ammesse installazioni se integrate nella facciata ed opportunamente occultate, se compatibili con i caratteri dell edificio. L installazione è ammessa sulle facciate laterali o tergali purchè non fronteggianti le strade pubbliche. Art. 28 Impianti elettrici 1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di allaccio alla rete pubblica di distribuzione dell energia elettrica, fatti salvi i casi in cui il fabbisogno elettrico sia integralmente soddisfatto mediante l uso di fonti energetiche rinnovabili o assimilate. 2. Negli interventi che comportano un potenziamento della fornitura di energia elettrica, attestata del gestore, la realizzazione di eventuale cabina sarà subordinata alla presentazione di S.C.I.A. previa eventuale Autorizzazione Paesaggistica. 3. Qualora debba essere realizzata una nuova cabina di trasformazione al fine di garantire livelli minimi di sicurezza sanitaria la stessa non potrà essere prevista all interno degli edifici. Art. 29 centrali termiche, forni, canne fumarie, camini Per l'eliminazione dei prodotti di combustione derivanti da centrali termiche, focolari, stufe, forni ecc.., è obbligatorio realizzare idonea canna fumaria, fatte salve eventuali innovazioni tecnologiche o particolari tipologie di impianti per i quali previo parere A.S.L. sia possibile attestare che la canna fumaria non è necessaria. 23 Art.42 L.R.1/2005 e regolamento di attuazione, L.R. 5/R del 09/02/ Art. 28 Dlgs n. 152/99 25 Art.4 L.R.20/ L.R.20/2006 e regolamento di attuazione 46/R/ Art. 33 Dlgs n. 152/99 28 Dlgs n. 152/99 29 Legge 27 Marzo 1992 n. 257: norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto e Normativa U.N.I

21 2. In caso di emissioni in atmosfera di cui al Dlgs 152/2006 si rimanda alle specifiche procedure di legge. 3. Le nuove canne fumarie ovvero quelle oggetto di modifica, devono essere opportunamente dimensionate, realizzate con materiale a norma delle disposizioni vigenti 30 prolungate almeno un metro oltre l estradosso della falda di copertura, fatti salvi gli eventuali obblighi di adeguamento delle canne fumarie esistenti in relazione alle normative di settore ed igienico-sanitarie. 4. Negli elaborati grafici dovrà essere evidenziata la presenza di finestre poste ad una quota uguale o superiore a quella dell uscita dei fumi nel raggio di metri 10,00 dalla canna fumaria; in tal caso la stessa dovrà essere prolungata al di sopra di dette finestre. Una maggiore altezza sopra il tetto può essere imposta in casi particolari per evitare pericoli, danno o disturbo agli edifici circostanti. 5. Ove esistano impossibilità tecniche a soddisfare le indicazioni di cui sopra, per particolari aspetti strutturali o per la presenza di vincoli edilizi, urbanistici o ambientali, può essere richiesta deroga al Dirigente presentando documentazione a firma di tecnico abilitato che dimostri tali impossibilità tecniche e/o paesaggistiche, nonché la soluzione tecnologica che si intende adottare. Tale deroga può essere eventualmente concessa esclusivamente previo parere della A.S.L. Art. 30 antenne e altri accessori per uso domestico 1. L installazione di antenne, parabole e altri elementi accessori tecnologici è vietata sulle facciata degli edifici fronteggianti la pubblica via e risulta soggetta a autorizzazione paesaggistica se dovuta; dovrà essere presentata regolare comunicazione di inizio attività limitatamente alla realizzazione di eventuali opere murarie connesse all installazione. 2. Sulla copertura di ogni edificio è preferibile l istallazione di antenne televisive per ricezioni di tipo terrestre e di parabole per ricezione satellitare centralizzate per ogni corpo scala; Art. 31 Requisiti acustici Il vigente regolamento comunale di zonizzazione acustica disciplina la classificazione acustica del territorio ed i relativi limiti di rumore per ogni zona urbanistica. 31. Art.31.1 requisiti attivi Sono soggette alla predisposizione di documentazione di impatto acustico tutti i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale e comunque le istanze di P.d.C. con cui si realizzino interventi di nuova insediamento, modifica e ampliamento di: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade, secondo la classificazione di cui al Codice della strada; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. Fatte salve le valutazioni per la messa in esercizio dell attività, quando siano utilizzati impianti di diffusione sonora ovvero siano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, sono esclusi dall obbligo di redigere la documentazione di impatto acustico gli interventi edilizi relativi ad attività a bassa rumorosità di seguito elencate 32 : - Attività turistiche ed alberghiere comprese quelle agro-turistiche. - Attività di ristorazione (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) - Attività ricreative e sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco. - Attività culturali ed operanti nel settore dello spettacolo. - Palestre. - Stabilimenti balneari. - Agenzie di viaggio. - Sale da gioco. - Attività di supporto alle imprese. - Call center. - Attività di intermediazione (monetaria, finanziaria, Immobiliare, o assicurativa) - Attività di informatica ( software, house, internet point). - Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere), istituti di bellezza ed estetica, centri massaggi e solarium, piercing e tatuaggi. - Laboratori veterinari. 30 Normativa UNI 9615 (per centrali termiche a metano D.M. 12/04/1996, n.74; per centrali termiche a gasolio Circolare Ministero degli interni 29/07/1971, n.73) 31 In assenza della classificazione del territorio si applica quanto previsto dall art. 6, 1 comma del DPCM 1 Marzo 1991 recepito con determina dirigenziale n del 30 Maggio 2003; 32 allegato B di cui all art.4 comma 1 del D.P.R. 227/

22 - Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca. - Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. - Lavanderie e stirerie. - Attività di vendita al dettaglio di generi vari. - Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti. - Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari. - Macellerie sprovviste del reparto di macellazione. - Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. - Laboratori artigianali ed esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria. - Liuteria. - Laboratori di restauro artistico. - Riparazione di beni di consumo. - Ottici, fotografi e grafici. La documentazione, quando i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica risultano rispettati, può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà33. Qualora dallo studio previsionale si ipotizzi un superamento dei livelli di rumore, dovrà altresì essere acquisito parere tecnico della A.S.L. e dell A.R.P.A.T.34 Art.31.2 valutazione previsionale del clima acustico E obbligatoria la presentazione di una valutazione previsionale del clima acustico per i seguenti insediamenti: - Scuole e asili nido; - Ospedali, case di cura e di riposo; - Parchi pubblici urbani ed extraurbani; - Nuovi insediamenti residenziali che risultino in prossimità o comunque: a distanza inferiore o uguale a metri 200 dagli aeroporti, avio superfici ed eliporti; all interno delle fasce di pertinenza acustica delle strade 35 ; in aderenza o in prossimità di discoteche. I circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti sportivi e ricreativi qualora questi superino i livelli di rumore ammessi dalla zonizzazione. a distanza inferiore o uguale a metri 250 dalla mezzeria dei binari esterni 36 della ferrovia o di altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. Art.31.3 requisiti passivi Gli interventi di nuova costruzione ed ampliamento, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o dell intero involucro edilizio o con cambio di destinazione d uso degli edifici se con formazione di nuovi ambienti come di seguito elencati 37 o ad essi assimilabili, devono rispettare i requisiti minimi di legge: 38 - civile abitazione; - direzionale; - attività turistico ricettive; - Ospedali, cliniche, case di cura; - Attività scolastiche a tutti i livelli; - Attività ricreative o di culto; - Attività commerciali. Le partizioni orizzontali e verticali degli edifici devono essere progettati per il conseguimento di un idonea protezione acustica degli ambienti dal rumore di calpestio o proveniente da impianti, apparecchiature interne all immobile o sorgenti sonore esterne o provenienti da unità attigue, compresi gli spazi comuni. Fermo restando che il potere fono isolante di elementi interni deve essere verificato solo tra partizioni a divisione di unità immobiliari, nel caso che queste abbiano diversa destinazione d uso si adotta il requisito più restrittivo. È fatta salva la normativa vigente in Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici rumore. Art.32 eliminazione delle barriere architettoniche 1. Sono redatti in osservanza delle prescrizioni stabilite dalla normativa regionale e statale vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche 39, tutti i progetti relativi ad interventi che prevedono: 33 Art.8 comma 5 Legge 26/10/1995, n art delle linee guida regionali per la valutazione dei requisiti acustici. 35 Tabelle 1 e 2 dell Allegato 1 al D.P.R.142/ D.P.R. 18/11/98 n Art delle linee guida regionali per la valutazione dei requisiti acustici. 38 allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 per i componenti D.M. 18/12/1975 per i tempi di riverbero Dlgs 195/2006 per i luoghi di lavoro 39 Legge 13/89, D.M. 16/06/1989, n. 236, legge 104/ ** D.P.G.R. 41R/

23 a. nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o frazionamento degli edifici e degli spazi pubblici e privati, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica; b. totale o parziale mutamento di destinazione degli edifici, anche senza opere, se finalizzata all uso pubblico. c. Modifica delle strutture ed impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni; d. Realizzazione o modifica di ambienti esterni naturali, privati aperti al pubblico o pubblici, quali parchi, oasi, giardini, parchi archeologici, stabilimenti balneari e arenili liberamente fruibili. e. opere edilizie su edifici pubblici e privati aperti al pubblico, suscettibili di limitarne l'accessibilita' e la visitabilità. 2. Qualora il progetto preveda ampliamenti ad unità residenziali, in deroga agli indici di fabbricabilità per l adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili residenti, alla S.C.I.A. è allegato certificato medico in carta libera attestante la necessità di deroga e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal quale risultino il domicilio all interno dell edificio. Al progetto sarà allegata relazione dettagliata con asseveramento di conformità ai criteri di accessibilità. Tali ampliamenti non potranno in alcun caso essere alienati dal fabbricato d origine, né concorrere alla superficie minima per eventuali frazionamenti, né parimenti essere oggeto di demolizione e ricostruzione se con diverso uso finale della volumetria. A tal fine alla SCIA sarà allegato atto unilaterale d obbligo registrato e trascritto, redatto su facsimile predisposto dall ufficio. 3. Per gli edifici soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, in caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, il superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali 40 comunque soggette al preventivo rilascio di nulla osta o autorizzazione paesaggistica. 40 articolo 7 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n

24 Capo III NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA Art.33 Miglioramento delle prestazioni degli edifici 1. Gli edifici, qualunque ne sia la destinazione d'uso, ed i loro impianti esclusi quelli legati al ciclo produttivo devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica Gli impianti di riscaldamento a servizio di edifici di nuova costruzione, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni unità immobiliare. 3. Per le caratteristiche tecnico-costruttive, tipologiche ed impiantistiche al fine di garantire una qualità edilizia sostenibile si fa riferimento alle linee guida regionali. Art. 34 Adempimenti obbligatori 1. Per interventi che incidano sull involucro edilizio è obbligatorio realizzare le strutture edilizie e serramenti con valori di trasmittanza termica conformi alla vigente normativa, 42 con riferimento alla zona climatica D. 2. Per interventi di: - nuova costruzione, compresi gli ampliamenti, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia; - ristrutturazione edilizia qualora comprendano: demolizione e fedele ricostruzione, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; trasformazione degli organismi edilizi che, a prescindere dall'entità materiale dell'intervento, si distinguono per la sostanziale trasformazione dei principali caratteri dell'organismo stesso ed in particolare dei suoi elementi tipologici, formali o strutturali; il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile; devono essere rispettati i seguenti requisiti: A.Fermo restando che almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria deve essere prodotto da fonti rinnovabili, anche la somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento devono essere alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto delle percentuali di cui all allegato 3 comma 1 del Dlgs 28/11 e s.m.i. B. La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, rispetti la formula di cui all allegato 3 comma 3 del Dlgs 28/11 e s.m.i. 3. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda fatta eccezione per le coperture piane, e fermo restando l autorizzazione paesaggistica se dovuta. 4. Sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 2 43 : gli interventi di ristrutturazione riguardanti esclusivamente riorganizzazioni degli spazi interni di singole unità immobiliari e/o frazionamento delle stesse senza interventi di tipo strutturale. immobili ricadenti nell ambito della parte seconda e dell articolo 136 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 22/1/04 n qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici; fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore ai due anni; fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 25 mq; gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione; 41 Art. 123 D.P.R. 06 giugno 2001, n.380 T.U. Edilizia 42 Allegato C Requisiti della prestazione energetica degli edifici - del D.Lgs. 19 agosto 2005, n Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia in vigore dall 8 ottobre L effettiva operatività del provvedimento è subordinata all emanazione di ulteriori decreti e disposizioni. 43 Regolamento di attuazione della L.R.39/2005 approvato con D.P.G.R. 25/02/2010, n.17/r 44 [ ] b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici.e nel dettaglio aree vincolate ai sensi:del DM 10 febbraio 1976 area intorno alla villa Borbone, perché presenta un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale con l antico muro di cinta della tenuta Borbone per circa 1300 metri delimita, integrandosi, la pineta di levante ricca di quel punto di maestose e rigogliose piante centenarie di pini e leccio, concorrendo così a creare quadri naturali di eccezionale valore. (art.136 comma 1 lettera c. e d.) e del DM 17 luglio 1985 notevole interesse pubblico. (art.136 comma 1 lettera c. e d.) 24

25 le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale 2606/2009 (art.2 box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali per impianti sportivi) Gli interventi per cui sia dimostrata l impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o in parte agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi dovrà essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di rendimento energetico e dettagliata esaminando l impossibilità di raggiungere i requisiti minimi di prestazione energetica complessiva dell'edificio secondo la formula di cui all allegato 3 comma 8 del Dlgs 28/2011 e seguenti integrazioni. Art. 35 incentivi per il contenimento del consumo di energia Art Riduzione del contributo di costruzione: a. Ammissibilità della riduzione del contributo di costruzione Previa richiesta degli interessati può essere applicata la riduzione di una percentuale degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico conseguiti oltre la quota necessaria per il rispetto dei requisiti minimi, come di seguito specificato. Gli interventi ritenuti virtuosi in ragione del fatto che, oltre al rispetto dei requisiti minimi obbligatori di cui al precedente art.34, rispettano ulteriori requisiti volontari, valutati secondo le modalità delle linee guida regionali, con punteggio minimo di 1 per ogni scheda, di seguito elencata potranno accedere alle risoluzioni di cui all art.146 L.R.1/05. Metodo di valutazione regionale: Per accedere agli incentivi si dovrà ottemperare ai requisiti prestazionali di cui alle seguenti schede delle linee guida regionali (reperibili anche sul sito dell edilizia privata): IMPIEGO DI FONTI RINNOVABILI oltre la percentuale minima di legge, con punteggi così assegnati: % di fabbisogno energetico complessivo da fonti rinnovabili Fino a 40% Da 40% a 50% Da 50% a 60% Da 60% a 70% Punteggio CONSUMI ENERGETICI isolamento termico* CONSUMO DI ACQUA POTABILE riduzione dell uso di acqua potabile* CONTENIMENTO DEI REFLUI recupero delle acque grigie* COMFORT TERMICO inerzia termica* temperatura dell aria e delle pareti interne* *(Punteggio da 1 a 5 come da linee guida regionali, rispettivamente: schede ) La percentuale di sconto sulla quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria sarà così applicata: punteggio finale compreso tra 6 e 10 = sgravio del 15% punteggio finale compreso tra 11 e 15 = sgravio del 25% punteggio finale compreso tra 16 e 20 = sgravio del 50% punteggio finale compreso tra 21 e 25 = sgravio del 60% punteggio finale compreso tra 26 e 30 = sgravio del 70% >= 80% 25

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