LOTTO II. CAPITOLATO D&O Sidra S.p.A. CONDIZIONI DI GARANZIA NORME CONTRATTUALI

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1 LOTTO II CAPITOLATO D&O Sidra S.p.A. CONDIZIONI DI GARANZIA NORME CONTRATTUALI

2 DEFINIZIONI Si concorda che ai sensi della presente Assicurazione le espressioni sotto indicate assumono il seguente significato: Contraente/Assicurato: il soggetto indicato nella scheda di polizza a favore del quale opera la presente Assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Polizza: il documento che prova l Assicurazione. Periodo di assicurazione: il periodo di tempo indicato nella scheda di Polizza. Società: le società elencate nel questionario allegato alla presente Polizza, presso la/e quale/i opera il Contraente/Assicurato. Assicuratore: la compagnia di Assicurazione. Premio: Atto illecito: Richiesta di risarcimento: Risarcimento: Perdita o danno patrimoniale: Costi di difesa: Questionario: la somma dovuta dal Contraente/Assicurato all Assicuratore. qualsiasi violazione, errore od omissione, reale o presunta, commessa dal Contraente/Assicurato con riferimento alla legge, all atto costitutivo, allo statuto societario ed alle decisioni dell assemblea degli azionisti o dei soci da cui sia derivata una Richiesta di risarcimento per una Perdita o danno patrimoniale coperto dalla presente Assicurazione. qualsiasi atto giudiziale civile, penale od amministrativo o qualsiasi scritto inviato al Contraente/Assicurato e/o alla Società in cui si chiede il Risarcimento per un Atto illecito coperto dalla presente Assicurazione. la somma dovuta dall Assicuratore in caso di perdita o danno patrimoniale. qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, infortunio, malattia, danni a cose, multe, ammende, sanzioni, pene punitive od esemplari e qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo di natura compensativa. E altresì escluso tutto ciò che non è risarcibile dalla legge. ogni parcella, costo o spesa legale ragionevolmente sostenuta da ogni Contraente/Assicurato, anche per presenziare ad indagini ed esami, necessaria per difendersi o resistere ad una Richiesta di risarcimento. il questionario e qualsiasi dichiarazione, informazione, materiale informativo e successivi allegati forniti all Assicuratore dal Contraente/Assicurato, anche per mezzo della Società, che forma parte integrante della presente Polizza.

3 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, e 1894 c.c.). Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente/Assicurato deve dare avviso per iscritto all Assicuratore dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Richiesta di risarcimento, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art c.c.). Nel caso in cui una Perdita risarcibile ai sensi della presente Assicurazione dovesse essere coperta anche da altra assicurazione, la presente Assicurazione opererà in eccesso rispetto a tale altra assicurazione e, pertanto, l Assicuratore sarà responsabile esclusivamente per la parte di risarcimento in eccesso al massimale di tale altra assicurazione. Qualora una Perdita fosse risarcibile ai sensi della presente Assicurazione e di altra assicurazione avente il medesimo oggetto stipulata con una società appartenente al gruppo della Compagnia, il Risarcimento effettuato dalla Compagnia in forza di altra assicurazione comporterà la riduzione per il medesimo ammontare del massimale utilizzabile in ragione della presente Assicurazione. Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA COPERTURA La presente polizza decorrerà dalle ore 24,00 del 30/09/2010 o giorno indicato dal Broker incaricato che, a mezzo telefax o telegramma, provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Compagnia aggiudicataria ed avrà la durata di anni TRE al termine dei quali, a meno di eventuali proroghe convenute durante il periodo di differimento, come meglio specificato successivamente, cesserà automaticamente senza tacito rinnovo. E facoltà del Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova gara e la conseguente polizza. La Società si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni ed il relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura prestato, verrà corrisposto entro 60 giorni dall inizio della proroga. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuo, entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, ferma restando l efficacia e l effetto delle garanzie indicate in polizza. In caso di inadempienza la garanzia sarà sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto ad essa dovuto. Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è anch esso di sessanta giorni dalla data di scadenza della rata, nonché di eventuali premi in corso di annualità ed eventuali conguagli. Se il Contraente non paga le annualità di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento della rata di premio scaduta. I premi devono essere pagati al Broker, che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4 Il Broker, in forza dell incarico conferitogli tratterrà, all atto della rimessa dei premi alle rispettive Compagnie, le relative commissioni secondo quanto indicato nella Clausola Broker, facente parte del presente Capitolato. Art. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto all Assicuratore qualsiasi modifica di fatti o circostanze inerenti al rischio oggetto della copertura e, fino a quando l Assicuratore non avrà comunicato per iscritto di avere accettato le responsabilità derivanti da tali modifiche, lo stesso non sarà responsabile per le Perdite conseguenti, totalmente o parzialmente, a tali modifiche. Qualsiasi modifica dovrà essere dimostrata per iscritto. Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti e/o non accettati dall Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art c.c.). Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, l Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio, o le rate di Premio, successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato con rinuncia al relativo diritto di recesso (art c.c.). Art. 7 DEROGA ALLA TACITA PROROGA A parziale deroga del disposto dell art c.c., la presente Assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo e, pertanto, cesserà di produrre effetti alla sua scadenza senza alcun obbligo di comunicazione. Il suo rinnovo, alla fine del Periodo di assicurazione, è soggetto ad un nuovo accordo fra le parti. Art. 8 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali derivanti dalla presente Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Art. 9 FORO COMPETENTE Per tutte le controversie relative alla presente Assicurazione, a scelta della parte attrice, è competente il giudice del luogo di residenza del Contraente/Assicurato indicato nella scheda di Polizza. Art. 10 LEGGE APPLICABILE Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana. Art. 11 PARAGRAFI I titoli dei paragrafi della presente Polizza non hanno alcuno speciale significato. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI Art. 12 OBBLIGAZIONI DELL ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

5 Gli Assicurati hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi Sinistro avanzato nei loro confronti. Essi sono tenuti ad informare regolarmente la Compagnia o il Broker sullo svolgimento della difesa. Gli Assicurati non potranno ammettere alcuna responsabilità in qualunque procedimento (ad eccezione di quelli a carattere penale), accogliere transazioni giudiziali o extragiudiziali, intraprendere alcuna difesa e sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto della Compagnia che non dovrà essere negato senza ragione. In nessun caso la Compagnia riconoscerà le spese sostenute dall Assicurato per legali, periti tecnici od esperti che non siano stati dalla stessa preventivamente approvati. La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di nominare, qualora lo ritenga opportuno, legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall Assicurato. La Società e/o gli Assicurati dovranno fornire alla Compagnia tutte le informazioni, l assistenza e la collaborazione da questa richieste. La Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali, le Spese di Rappresentanza Legale e le Spese di Pubblicità entro i limiti e le condizioni stabiliti dalla Polizza. La Compagnia terrà indenni gli Assicurati per le Spese Legali necessarie alla definizione di ogni Sinistro coperto dalla presente Polizza, purchè tali spese siano state sostenute per resistere all azione promossa contro gli Assicurati medesimi ed entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Risarcimento stabilito in Polizza. Per i Sinistri avanzati in Italia, tale importo è da intendersi in eccesso al Limite di Risarcimento ai sensi dell Art. 1917, C.C.. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia con il consenso scritto dell Assicurato, potrà transigere in ogni Sinistro ritenga opportuno. Nel caso in cui l Assicurato non dia il proprio assenso a tale transazione, la responsabilità della Compagnia per i Danni conseguenti a tale Sinistro non supererà l importo per il quale la Compagnia avrebbe potuto transigere in tale Sinistro oltre ai costi e spese maturate alla data in cui la Compagnia propose per iscritto la transazione all Assicurato. Qualora siano applicabili le esclusioni: a. Dolo, b. Compensi degli Assicurati, l Assicurato non sarà tenuto a restituire alla Compagnia le Spese Legali, le Spese di Rappresentanza Legale e le Spese di Pubblicità da questa anticipate. In caso di Richiesta di risarcimento, il Contraente/Assicurato deve, nei termini di trenta giorni dal ricevimento della prima richiesta formale di risarcimento, darne avviso scritto all Assicuratore direttamente o per il tramite del broker/agente al quale è assegnata la Polizza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la Perdita totale (in caso di volontario inadempimento) o parziale (in caso di colpevole inadempimento) del diritto al risarcimento (art c.c.). All Assicuratore dovranno essere fornite tutte le informazioni inerenti alla Richiesta di risarcimento e, inoltre, l Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere di essere completamente informato in merito alle indagini, difesa o accordi relativi ad ogni Richiesta di risarcimento e avrà inoltre il diritto di ricevere copia di tutta la relativa documentazione. Art. 13 COMUNICAZIONI Il Contraente/Assicurato dovrà comunicare per iscritto al Broker nei termini di cui all art. 12 che precede: 1. ogni Richiesta di risarcimento ricevuta; 2. la notizia che una o più persone od entità intendano presentare una Richiesta di risarcimento;

6 3. qualsiasi circostanza dalla quale si può ragionevolmente ritenere che possa derivare una Richiesta di risarcimento. La comunicazione scritta deve includere la descrizione della Richiesta di risarcimento e le relative circostanze, la natura e la dimensione del reale, o potenziale, danno, i nomi dei reali o potenziali richiedenti e la data e le circostanze in cui il Contraente/Assicurato o la Società, a seconda dei casi, sono per la prima volta venuti a conoscenza della Richiesta di risarcimento o delle relative circostanze. Art. 14 DIFESA Il Contraente/Assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi da qualsiasi Richiesta di risarcimento o procedimento nel proprio interesse e nell interesse dell Assicuratore. A tal fine il Contraente/Assicurato può nominare avvocati o periti, i cui costi saranno considerati Costi di difesa, a condizione che l Assicuratore abbia manifestato per iscritto il proprio consenso alla nomina di tali avvocati o periti. L Assicuratore non risponderà per multe e sanzioni di qualsiasi genere. L Assicuratore si farà carico dei Costi di difesa per resistere all azione intentata contro il Contraente/Assicurato, nel limite del 25% del massimale indicato nella scheda di Polizza, ed in aggiunta allo stesso. Art. 15 RIPARTIZIONE Nel caso in cui una Richiesta di risarcimento nei confronti del Contraente/Assicurato si riferisca a Perdite che sono solo parzialmente coperte dalla presente Assicurazione perché: 1. la Richiesta di risarcimento include Perdite coperte e perdite non coperte dalla presente Assicurazione; 2. la Richiesta di risarcimento per le Perdite coperte dalla presente Assicurazione è relativa sia alla Società che al Contraente/Assicurato; l Assicuratore ed il Contraente/Assicurato dovranno compiere ogni ragionevole tentativo per determinare in modo amichevole (previa approvazione scritta dell Assicuratore per quanto attiene ai relativi termini e condizioni) la ripartizione della Perdita, del pagamento e dei Costi di difesa tra Contraente/Assicurato e qualsiasi altro convenuto o imputato non Assicurato dalla presente assicurazione. Nel caso in cui l Assicuratore decidesse di non difendere il Contraente/Assicurato da una Richiesta di risarcimento ed in presenza di una ragionevole offerta transattiva scritta proveniente dai richiedenti, lo stesso avrà la facoltà di raccomandare per iscritto al Contraente/Assicurato di accettare tale ragionevole offerta transattiva. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non dovesse accettare tale ragionevole offerta transattiva e dovesse continuare la controversia per proprio conto, qualsiasi conseguente Perdita eccedente quella per la quale era stato raccomandato l accordo, sarà posta a carico del Contraente/Assicurato stesso. Art. 16 ANTICIPO DEI COSTI DI DIFESA L Assicuratore potrà anticipare i Costi di difesa sostenuti, prima del pagamento o dell accordo finale in merito a qualsiasi Richiesta di risarcimento, ciò a patto che tali Costi di difesa siano stati sostenuti con il consenso scritto dell Assicuratore. Comunque, nel caso in cui il Contraente/Assicurato non avesse diritto, ai sensi della presente Assicurazione, ad alcuna rifusione della Perdita, dovrà restituire gli anticipi ricevuti.

7 CONDIZIONI PARTICOLARI La copertura assicurativa prestata dalla presente Assicurazione si basa sulle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato nel corso della negoziazione e riportate nel Questionario che deve essere considerato parte integrante della presente Polizza. Art. 17 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite non dolosamente cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e/o dei poteri attribuitigli dallo statuto o con delibere degli organi sociali della Società presso la quale presta la propria opera. In particolare sono incluse in garanzia le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile, Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Director & Officer nei paesi a giurisdizione anglosassone e Dirigenti, Funzionari o Dipendenti con deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. Rientrano altresì nella definizione di Assicurato : a) eredi, aventi diritto degli Assicurati (così come definiti dal primo capoverso della presente definizione) deceduti, oltre ai rappresentanti legali o agli aventi diritto degli Assicurati dichiarati legalmente incapaci o insolventi, unicamente in merito a Sinistri derivanti da un Atto Dannoso commesso da un Assicurato così come definito dal primo capoverso della presente definizione. b) Ogni Dipendente passato, attuale o futuro della Società, ma esclusivamente in merito a Sinistri in Materia di Lavoro. c) I coniugi degli Assicurati (così come definiti al primo capoverso della presente definizione), ma esclusivamente in merito ai Sinistri nei confronti dei coniugi. Non rientrano nella definizione di Assicurati i Revisori Contabili/External Auditors. La Compagnia si obbliga a tenere indenni: - gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei loro confronti; - la Società per i Danni fino alla misura dell indennizzo che la Società abbia corrisposto agli Assicurati; - gli Assicurati per Spese di Rappresentanza Legale; - i coniugi degli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti dei coniugi; - gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri in Materia di Lavoro; - gli Assicurati per le Spese di Pubblicità fino all importo pari al 10% del Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio, fino ad un massimo di Euro per ogni Sinistro; - gli Assicurati per le Spese Legali relative a Sinistri avanzati da Terzi, conseguenti ad Inquinamento fino al limite massimo previsto dalle condizioni di polizza(accaduti nel mondo intero ad esclusione degli Stati Untiti); - gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti di ogni Assicurato e/o Dipendente che, su richiesta della Società, ricopra la qualifica di Assicurato in una qualsiasi Società Partecipata (accaduti nel mondo intero ad esclusione degli Stati Untiti); - gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei loro confronti e/o nei confronti di un Dipendente che, su richiesta della Società, ricopra la qualifica di Assicurato (così come definito dal primo capoverso della definizione) in una qualsiasi Società Partecipata (accaduti nel mondo intero ad esclusione degli Stati Untiti).

8 Qualora sia stato pagato il premio per colpa grave a carico del singolo assicurato la presente copertura opererà anche per le richieste di risarcimento causate da atti o fatti gravemente colposi commessi dall Assicurato. Art. 18 TERZI Ai sensi della presente Assicurazione non sono considerati terzi: 1. i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al terzo grado; 2. la Società e i suoi amministratori, dirigenti e sindaci, fatta salva l azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2396, 2409 decies e 2476 c.c. Art. 19 ESCLUSIONI L Assicurazione non comprende: 1. qualsiasi atto doloso e/o fraudolento accertato con provvedimento definitivo e/o sentenza passata in giudicato; 2. qualsiasi personale profitto, vantaggio e/o compenso ottenuto dal Contraente/Assicurato ed al quale lo stesso non ha legalmente diritto; Le esclusioni di cui ai punti 1) e 2) non si applicano alle Spese Legali, alle Spese di Rappresentanza Legale e/o alle Spese di Pubblicità. 3. qualsiasi responsabilità solidale, fatta salva la quota parte di responsabilità personale imputabile all Assicurato; 4. fatti di cui il Contraente/Assicurato era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere antecedentemente alla decorrenza del Periodo di assicurazione (art e segg. c.c.); 5. Richieste di risarcimento derivanti da, connesse con o attribuibili a liti e pendenze legali in corso o definite prima della data di decorrenza della Polizza, o già notificate a precedenti assicuratori; 6. Richieste di risarcimento che traggano origine da attività che non siano qualificabili come esercizio delle funzioni e/o dei poteri attribuiti al Contraente/Assicurato dalla legge e/o dallo statuto della Società o con delibere degli organi sociali della medesima; 7. morte, infortunio, malattia e danni a cose; 8. responsabilità civile professionale dell'assicurato per Richieste di risarcimento derivanti dalle attività e/o dai servizi svolti e/o prestati dalla Società; 9. mancata od omessa sottoscrizione di adeguate coperture assicurative obbligatorie e facoltative per la Società e/o inadeguatezza delle stesse (anche in relazione al tipo di copertura, ai limiti di copertura ed al rispetto dei requisiti legali) e/o ritardi ed omissioni nei pagamenti dei premi; 10. qualunque conseguenza diretta o indiretta di inquinamento e amianto; 11. responsabilità civile da prodotto; 12. qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a, connessa con, conseguenza di energia atomica e/o radiazioni e/o loro utilizzo per qualsiasi scopo, qualsiasi sia la causa; 13. guerre, guerre civili, ostilità (sia dichiarate che non), invasioni, atti di nemici esterni, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, usurpazioni di potere, occupazioni militari, disordini, violenze delle folle, scioperi, rivolte, sollevazioni, atti di terrorismo e sabotaggio, sequestri e confische di proprietà da parte di autorità civili e militari; 14. per le società costituite secondo lo schema dualistico (artt octies e s.s. del c.c.), le Richieste di risarcimento in qualsiasi modo riconducibili a: - nomina e revoca dei componenti del consiglio di gestione; - determinazione del compenso dei membri del consiglio di gestione;

9 - approvazione di bilanci. 15. conseguenza diretta o indiretta di violazioni di leggi o disposizioni esistenti in qualunque giurisdizione che regolino le responsabilità o doveri dei fiduciari o dei gestori di piani pensionistici o fondi di previdenza e assistenza o che prevedano altri benefici per i dipendenti (fra cui Employee Retirement Income Security Act del 1974 per gli Stati Uniti); 16. Inquinamento conseguenza diretta e/o indiretta di Inquinamento, ad eccezione di quanto stabilito per le Spese Legali 17. conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi procedimento extragiudiziale o altro processo in sospeso o ordinanza, decreto o sentenza emessa nei confronti di un Assicurato prima della data di effetto della presente Polizza, o di qualunque Sinistro successivo basato su, in relazione a, o come conseguenza diretta o indiretta degli stessi fatti, circostanze o situazioni sostanzialmente simili a quelli addotti nei procedimenti di cui sopra; 18. avanzati da o in nome e per conto della Società o di qualsiasi Assicurato fatta eccezione per: I. i Sinistri avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art del C.C., o ai sensi di ogni altra legge equivalente in qualsiasi altra giurisdizione: dalla Contraente a seguito di una delibera assembleare presa senza la sollecitazione, istigazione, assistenza o partecipazione attiva di qualunque Assicurato o della Società, o da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società senza la sollecitazione, istigazione assistenza o partecipazione attiva di qualunque Assicurato o della Società; II. i Sinistri in Materia di Lavoro; III. i Sinistri avanzati da un Assicurato passato della Società; IV. i Sinistri avanzati da un Assicurato per contribuzione o indennizzo, qualora tali Sinistri traggano origine da altri Sinistri coperti dalla presente Polizza; V. le Spese Legali. 19. avanzati dal coniuge o da altri congiunti, ascendenti o discendenti, degli Assicurati, salvo che questi non possano dimostrare di aver subito un danno patrimoniale in qualità di soci o azionisti della Società; 20. Responsabilità Civile Professionale formulati da Terzi sulla base, sul presupposto o in conseguenza delle consulenze, dei servizi ed in generale dell attività professionale della Società e/o delle Società Partecipate svolta nei confronti di detti Terzi. Esclusioni applicabili agli Stati Uniti La Compagnia non coprirà i danni relativi ai Sinistri presentati o proseguiti negli Stati Uniti: Securities and Exchange Commission (SEC) derivanti da e/o conseguenti a violazioni del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934, di ogni legge o regolamento emanato dalla Securities Exchange Commission a seguito dei suddetti atti, di ogni altra legge statale, federale, locale o provinciale riferita a titoli mobiliari o di ogni altra legge o regolamento emanato a seguito delle suddette leggi, compresi tutti gli eventuali emendamenti; Inquinamento

10 conseguenza diretta o indiretta di Inquinamento ad eccezione di Sinistri avanzati da azionisti in nome e per conto della Società ( Shareholders Derivative Action ). Sinistri avanzati dall azionista unico la presente Polizza non copre i danni relativi ai Sinistri avanzati dall'azionista unico della Società, qualora tali Sinistri traggano origine da atti o fatti che sono stati approvati da tale azionista e/o atti o fatti di cui lo stesso era stato preventivamente informato. Art. 20 LIMITI TERRITORIALI La copertura assicurativa prestata dalla presente Assicurazione opera in tutto il Mondo, escluso USA e Canada. Art. 21 DECORRENZA DELLA COPERTURA E MASSIMALE (claims made basis) La copertura assicurativa opera, entro il seguente massimale: Massimale: a) Per Perdite Pecuniarie: Euro ,00= b) Per Costi di Difesa: Euro ,00= Sottolimiti: c) Per Costi di Difesa per Inquinamento: Euro ,00= Franchigia: nessuna La presente Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo che si riferiscono ad atti o fatti verificatisi, compiuti od omessi dagli Assicurati anteriormente o durante il Periodo Assicurativo ma successivamente alla data di trasformazione della Contraente in Spa (.). La Polizza si intende estesa alle Società Controllate dalla Contraente, con retroattività limitata alla data della loro acquisizione, purché alla data di effetto della presente Polizza non presentino patrimonio netto negativo o siano in fase di liquidazione.il Limite di Risarcimento sopra indicato, rappresenta l importo massimo che la Compagnia deve versare in base alle Garanzie per ogni Periodo Assicurativo comprensivo del periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per qualsiasi Danno indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti in uno o più Sinistri. Nel caso sia previsto un sottolimite, questo si intenderà parte integrante del Limite di Risarcimento e non in aggiunta allo stesso. Nel caso in cui il Periodo Assicurativo sia superiore o inferiore ad un anno, il Limite di Risarcimento sopra stabilito, rappresenterà il massimo esborso della Compagnia per tale periodo. Ai sensi del presente articolo il Limite di Risarcimento per il Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro (qualora applicabile) sarà l eventuale quota rimanente del Limite di Risarcimento riferito al Periodo Assicurativo immediatamente precedente. La Polizza si riferisce anche alla responsabilità civile degli Amministratori derivante loro ai sensi di legge e, qualora applicabile, alla responsabilità degli Assicurati in relazione all'ordinamento della Corte dei Conti nei limiti dei massimali sopra previsti e sempre che sia stato pagato il premio aggiuntivo a carico del singolo assicurato per la garanzia colpa grave.

11 Art. 22 RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE Ai sensi della presente Assicurazione, tutte le Richieste di risarcimento derivanti dallo stesso Atto illecito saranno considerate una sola Richiesta di risarcimento. La data della prima Richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le successive Richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato, senza tener conto del fatto che la data delle successive Richieste di risarcimento sia compresa o meno nel Periodo di assicurazione. Art. 23 RICHIESTE DI RISARCIMENTO RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO L Assicurazione è estesa alle Richieste di risarcimento relative ai rapporti di lavoro. Definizioni valide ai fini della presente estensione: Richiesta di risarcimento relativa ai rapporti di lavoro significa qualsiasi richiesta di risarcimento presentata, o sostenuta, da qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della Società, e/o da qualsiasi autorità competente in materia di lavoro, che presenta o sostiene la Richiesta di risarcimento, per conto di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente, contro il Contraente/Assicurato e basata su un reale, o potenziale, Atto illecito relativo a rapporti di lavoro. Atto illecito relativo a rapporti di lavoro significa qualsiasi attuale, asserita o potenziale violazione delle norme di diritto del lavoro, o di qualsiasi contratto o preliminare di contratto, di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente della Società concernente a titolo esemplificativo e non limitativo: 1. licenziamento, dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro; 2. illecita mancata promozione, illeciti provvedimenti disciplinari, illecita privazione di opportunità di carriera, negligente valutazione; 3. qualsiasi discriminazione e molestia sessuale, razziale, religiosa o nei confronti di portatori di handicap che si verifichi nel posto di lavoro; 4. abuso, sottovalutazione ed afflizione di stress emozionale (purché clinicamente accertato) relativo alla condizione di lavoratore subordinato; 5. violazione della privacy e diffamazione sul posto di lavoro. Non è considerata Perdita qualsiasi importo dovuto per legge. La presente estensione non si applica con riferimento alla giurisdizione od alle leggi degli U.S.A. e del Canada, loro territori e possedimenti. Art. 24 TITOLI In aggiunta ad integrazione degli artt. 4 Modifiche dell assicurazione e 19 Esclusioni, non sono coperte le Richieste di risarcimento in qualunque modo correlate ad emissione o mancata emissione di titoli da parte della Società. Qualora durante il Periodo di assicurazione la Società dovesse effettuare emissioni di titoli, dovrà, appena possibile, darne informazione per iscritto all Assicuratore, allegando il prospetto informativo unitamente a qualsiasi altra documentazione rilevante che l Assicuratore possa ragionevolmente richiedere. L Assicuratore si riserva il diritto di valutare e modificare i termini della presente Assicurazione in relazione alle operazioni segnalate. Art. 25 Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto all Ati Willis Italia S.p.a. - Gruppo Ferri Broker S.r.l., con capogruppo la Willis Italia s.p.a. - Corso delle Provincie, Catania Tel. 095/ Fax.095/ (riferimenti roccasalvam@willis.com; deliag@willis.com; maugeria@willis.com )

12 Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari, di cui al D. Lgs. 209 del e dal Regolamento ISVAP n 5/2006, il ruolo di intermediario relativamente alla gestione della presente polizza, per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite l ATI Broker ed in particolare: - Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker. - Alla sopra citata Società, quale broker di questa Azienda, in forza dell incarico da questa ricevuto, come unico intermediario nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, spetteranno le provvigioni dalle Compagnie con le quali verrà stipulato il contratto, in misura pari al 12% sul premio imponibile, in conformità a quanto sottoscritto con il Contraente. - Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. - La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all atto del perfezionamento. - Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, fax o telegramma le relative comunicazioni d incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del fax. Tali comunicazioni d incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide, pertanto il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker, ai sensi dell art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società nei modi e nei termini in uso nel mercato al netto delle relative provvigioni. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili. - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri;

13 - La Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Art. 26 Inserimento automatico per nuove Società Controllate Qualsiasi ulteriore società il cui attivo patrimoniale non superi il 15 % dell attivo consolidato della Contraente, in base alle condizioni contrattuali. Art. 27 Applicazione Individuale delle Esclusioni Nessuna circostanza o conoscenza dei fatti da parte di un Assicurato verrà imputata ad un altro Assicurato ai fini di stabilire la possibilità di copertura della presente Polizza. Art. 28 Sinistri Dolosi Clausola Risolutiva Espressa Nel caso in cui la Contraente avanzi un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all ammontare del Danno, sia in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei Terzi, la presente Polizza sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì la Contraente il diritto a qualsivoglia indennizzo. Fermo altresì restando per la Compagnia il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell eventuale danno provocato. Art. 29 Diritto di Surroga La Compagnia che ha risarcito l Assicurato è surrogata fino alla concorrenza dell ammontare del risarcimento nei diritti dell Assicurato verso i Terzi responsabili (Art C.C.). Art. 30 Acquisizione o Costituzione di Società Controllate Qualora durante il Periodo Assicurativo: 1) una o più società divengano Società Controllate, o 2) la Società costituisca un altra società, o 3) la Società incorpori un altra società mediante fusione, la copertura si intende automaticamente estesa agli Assicurati di tali società salvo che queste: 1) abbiano sede o abbiano emesso titoli in qualsiasi mercato mobiliare degli Stati Uniti; 2) abbiano l attivo patrimoniale eccedente la percentuale stabilita al punto 8 del frontespizio. Qualora si verifichi anche una sola delle suddette condizioni, tali società verranno incluse in Polizza a condizione che: 1) la Società dia comunicazione scritta di tale acquisizione o costituzione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla Compagnia; 2) la Compagnia dia conferma scritta dell inclusione in Polizza di tali società e 3) la Contraente versi il premio concordato. In ogni caso le garanzie saranno estese unicamente agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data di acquisizione o incorporazione.

14 Art. 31 Cessazione della Qualifica di Società Controllata Se una società perde la qualifica di Società Controllata, anteriormente o successivamente alla data di effetto della Polizza, rimarrà inclusa nella stessa fino alla data di scadenza, ma solo in relazione agli Atti Dannosi commessi antecedentemente la data in cui detta società abbia cessato di avere la qualifica di Società Controllata. Art. 32 Cariche Direttive in Società Partecipate Ai fini della seguente garanzia, la definizione di Assicurato è limitata al primo capoverso In relazione alle Garanzie sopra citate la copertura: a) è limitata all Assicurato nominato dalla Società nella Società Partecipata e non si intende estesa ad alcuna carica equivalente a quella dell Assicurato nell ambito di tale Società Partecipata; b) verrà applicata in eccesso a qualsiasi forma di indennizzo corrisposto all Assicurato per il fatto di ricoprire una carica nell ambito di tale Società Partecipata, compresa ogni forma di indennizzo prevista da tale Società Partecipata; c) si applica agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data in cui la società o ente avrà assunto la qualifica di Società Partecipata; d) non si applica ai Sinistri per Atti Dannosi commessi anteriormente alla data di nomina e successivamente alla data in cui l Assicurato abbia cessato il proprio rapporto di dipendenza o collaborazione nei confronti della Società o il suo incarico nell ambito della Società Partecipata venga revocato dalla Società; e) non si applica ai Sinistri avanzati in nome e per conto di qualsiasi Assicurato, Società, Società Partecipata o da un Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata fatta eccezione per: I. i Sinistri avanzati, sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art del C.C., o ai sensi di ogni altra legge equivalente in qualsiasi altra giurisdizione: -dalla Società Partecipata a seguito di una delibera assembleare presa senza la sollecitazione, istigazione, assistenza o partecipazione attiva di qualsiasi Assicurato, Società Partecipata, Società o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata, o -da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società Partecipata senza la sollecitazione, istigazione, assistenza o partecipazione attiva di qualsiasi Assicurato, Società Partecipata, Società o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata; II. i Sinistri in Materia di Lavoro; III. i Sinistri avanzati da un Assicurato per contribuzione o indennizzo, qualora tali Sinistri traggano origine da altri Sinistri coperti dalla presente Polizza; o IV. le Spese Legali. Art. 33 Acquisizione della Contraente. Cambio di Controllo. Se durante il Periodo Assicurativo: 1) la Contraente viene fusa per incorporazione in altra società o ente; o 2) viene dichiarato il fallimento o la liquidazione della Contraente o viene nominato un commissario liquidatore; o

15 3) vengono acquisite azioni o quote della Contraente che comportino: a) possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto; o b) diritto di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; o c) controllo effettivo della maggioranza dei diritti di voto in base ad un patto di sindacato, la Polizza avrà validità fino alla scadenza del Periodo Assicurativo, ma esclusivamente per quanto riguarda Sinistri relativi ad Atti Dannosi antecedenti tale fusione, acquisizione, cambio del controllo, liquidazione o fallimento. La Contraente dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla Compagnia di tale fusione, acquisizione, cambio di controllo, liquidazione, fallimento o nomina di funzionari designati dalle autorità competenti, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie. Art. 33 Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro La presente estensione si riferisce esclusivamente ai Sinistri conseguenti ad Atti Dannosi commessi prima della data di mancato rinnovo o di annullamento o risoluzione della Polizza. Per esercitare il diritto derivante dalla presente clausola, la Società e/o gli Assicurati dovranno: 1) dare comunicazione scritta alla Compagnia dell intenzione di sottoscrivere la presente clausola e pagare l eventuale premio aggiuntivo stabilito al punto 11 del frontespizio entro 30 giorni successivi la data di mancato rinnovo o risoluzione; 2) non avere sottoscritto analoga copertura. Ogni Sinistro avanzato durante il periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro verrà considerato come se avanzato durante il Periodo Assicurativo immediatamente precedente.

16 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO II RESPONSABILITA CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI SIDRA S.p.A. APPALTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI PER IL PERIODO PARAMETRO Elementi relativi al bilancio possono essere presentati su richiesta della compagnia Valore Componenti il Consiglio di Amministrazione Direttore generale Dirigenti con deleghe del C.d.A. il/i sottoscritto/i (nome, cognome) data e luogo di nascita residente a nella sua qualità di della ditta domicilio fiscale CAP Codice fiscale Partita IVA DICHIARA / DICHIARANO 1) di OFFRIRE per la polizza di cui sopra il premio lordo annuale di Euro in cifre (..in lettere) corrispondente al ribasso del %(in cifre) %(in lettere) da rapportarsi al premio lordo a base d asta annuale. Percentuale di ritenzione del rischio % La società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il relativo Capitolato Speciale d oneri, e di accettare tutto quanto dallo stesso previsto. DATA FIRMA

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