LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI cosa cambia per l ingegnere L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

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1 GIOVANNI MARGIOTTA CONSIGLIERE DEL CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI SIRACUSA, 24 NOVEMBRE 2012 LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI cosa cambia per l ingegnere L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

2 L ART. 5 COMMA 5 DEL DPR 7 AGOSTO 2012 PREVEDE PER I PROFESSIONISTI L OBBLIGO: - DI STIPULARE ENTRO IL UNA IDONEA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE; - DI RENDERE NOTI AL COMMITTENTE GLI ESTREMI DELLA POLIZZA STIPULATA ALL ATTO DELL INCARICO.

3 - LA NORMA VALE PER TUTTE LE CATEGORIE PROFESSIONALI. - LA MANCATA COMUNICAZIONE AL COMMITTENTE DEGLI ESTREMI DELLA POLIZZA E DEL RELATIVO MASSIMALE COSTITUIRA VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO. - I CONSIGIL NAZIONALI POTRANNO STIPULARE CONVENZIONI CON BROKERS O COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE. QUESTA CIRCOSTANZA HA CONSENTITO IL RINVIO DELL ENTRATA IN VIGORE DELL OBBLIGO AL 15 AGOSTO 2013.

4 LE POLIZZE DI RC PROFESSIONALE COPRONO I DANNI ARRECATI A TERZI A SEGUITO DI ERRORI ED OMISSIONI NELL EROGAZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI. IL LORO SCOPO PRINCIPALE E LA TUTELA DEL COMMITTENTE UTENTE.

5 LE RESPONSABILITA PROFESSIONALI Iscriversi a un albo professionale vuol dire svolgere una peculiare funzione con specifiche responsabilità che possono essere: RESPONSABILITÀ CIVILE; RESPONSABILITA PENALE; RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA.

6 LE RESPONSABILITA PROFESSIONALI RESPONSABILITÀ CIVILE (Contrattuale): Questa responsabilità scatta anche se si viola un obbligo contrattuale (il progetto male eseguito o non realizzabile è anche una violazione del contratto stipulato tra committente e ingegnere); (Extracontrattuale): Se dal comportamento dell ingegnere deriva (con dolo o colpa), un danno a qualcuno, questo ha diritto al risarcimento del danno. Ovviamente tali responsabilità possono combinarsi tra loro. Se l edificio crolla per colpa dell ingegnere Egli risponde: al committente per errore progettuale e/o nella D.L. (responsabilità contrattuale); nei confronti dei vicini che hanno subito danni dal crollo (responsabilità extracontrattuale); nei confronti della Procura della Repubblica per il reato di disastro colposo, e così via.

7 RESPONSABILITA PENALE E AMMINISTRATIVA RESPONSABILITA PENALE Conseguente alla violazione di precetti penali e che sfocia in illeciti penali. Ad esempio: omicidio colposo per il crollo di un edificio; abuso edilizio a cui partecipa il direttore dei lavori; false dichiarazioni rese, più o meno consapevolmente (cd Falso innocuo) in sede di predisposizione di DIA, Scia e comunicazioni. In ambito penale l unica tutela assicurativa possibile per il professionista è la tutela legale.

8 RESPONSABILITA PENALE E AMMINISTRATIVA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA Riguarda violazioni di doveri nei confronti della PA ed è spesso ignorata; Si tratta soprattutto di responsabilità per danno erariale. L ingegnere può essere chiamato a risarcire i danni patiti dall Amministrazione Pubblica a causa del suo comportamento. Riguarda essenzialmente: i liberi professionisti Direttori dei Lavori; i Pubblici Dipendenti, solo in caso di dolo o colpa grave. Nei confronti dei terzi dannegiatirisponde La Pubblica Amministrazione che ha facoltà di rivalersi sul professionista, libero o dipendente.

9 LA CONDOTTA DELL INGEGNERE IL PROFESSIONISTA CON L INCARICO ASSUME OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA Le obbligazioni possono essere: di mezzi; di risultato.

10 LA CONDOTTA DELL INGEGNERE Obbligazioni di mezzi: quelle in cui il professionista presta diligentemente la propria opera per raggiungere il risultato, ma non necessariamente lo consegue, perché può essere necessario il concorso di altri fattori non dipendenti da lui. Obbligazioni di risultato: quelle in cui la prestazione è costituita proprio dal risultato. In questo caso si configurerà la responsabilità per il solo fatto che un determinato risultato non sia stato raggiunto, a nulla rilevando la condotta e la diligenza impiegate dal professionista.

11 LA CONDOTTA DELL INGEGNERE Esistono, però, molti esempi di in cui i confini tra i tipi di responsabilità si assottigliano Cassazione (C.Civ., Sez. II, , n.22129) ha statuito che La distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato non ha rilevanza sul regime di responsabilità del progettista. Pertanto, tale distinzione è ininfluente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate.

12 LA CONDOTTA DELL INGEGNERE DILIGENZA DEL PROFESSIONISTA Specificità della diligenza professionale rispetto alla diligenza del buon padre di famiglia Ogni professionista dispone di un bagaglio di nozioni tecniche DIVERSE DA QUELLE DELL UOMO COMUNE. Proprio in virtù di ciò gli viene commissionata la prestazione; La diligenza richiesta al professionista non è solo quella ordinaria del buon padre di famiglia ma è la diligenza professionale commisurata all attività esercitata. Se la prestazione prevede la «soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà» la legge (art c.c.) prevede un attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave. La prova della particolare difficoltà tecnica è a carico del professionista.

13 LA CONDOTTA DELL INGEGNERE Le prestazioni delle professioni intellettuali hanno in comune: PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE (ART C.C.) il prestatore d opera intellettuale deve eseguire personalmente l incarico assunto. Si può avvalere di sostituti ed ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità. OBBLIGO DI FEDELTÀ E DI RISERVATEZZA dal rapporto professionale derivano forti obblighi di diligenza, di informazione, di fedeltà e di riservatezza, la cui violazione può dar luogo a responsabilità del professionista.

14 ERRORE PROFESSIONALE L errore professionale consiste in un comportamento che si rivela obiettivamente non adatto alla fattispecie concreta, anche se il professionista ha espletato l incarico con diligenza, applicando le nozioni di ogni buon prestatore d opera intellettuale del suo ramo, tenendo conto delle circostanze che potevano essere da lui conosciute al momento di agire. Non tutti gli errori possono essere ricompresi nella nozione di errore professionale. Se l attività da prestare non manifesta alcun particolare problema tecnico ed il professionista sbaglia, ad esempio, per una banale disattenzione, ci troviamo dinanzi ad una caso di errore comune del professionista stesso, il quale comporta l applicazione delle norme sulla responsabilità del prestatore d opera intellettuale.

15 I DIVERSI TIPI DI POLIZZE Sono diversi i regimi temporali delle polizze che assicurano l ingegnere dai rischi connessi alle varie responsabilità in cui può incorrere nell esercizio delle attività professionali. LOSS OCCURRENCE, ovvero per epoca di accadimento del fatto illecito, è la clausola tradizionale (art c.c) che copre i sinistri conseguenti a prestazioni svolte nel corso del periodo di assicurazione. La copertura assicurativa è operante se al tempo della prestazione che ha causato il danno la polizza era in corso di validità La clausola CLAIMS MADE, ovvero letteralmente per richiesta fatta, delimita l operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell assicurato e da questi denunciate all assicuratore entro il periodo di validità della polizza. Le clausole claims made, di matrice anglosassone, sono entrate nel nostro sistema contrattualistico da circa un decennio.

16 STRUTTURA E GARANZIE POLIZZE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE POLIZZE A RISCHIO DEFINITO O NOMINATO: polizze tradizionali, oggi non più in uso, in cui venivano elencati i rischi coperti e quelli esclusi, che prevedevano, cioè, che le parti dovessero espressamente specificare gli eventi coperti. POLIZZE ALL RISKS: innovative rispetto alle polizze tradizionali, hanno logica completamente opposta: l'assicurato riceve tutela e copertura per tutto ciò che non viene specificatamente escluso nel contratto di polizza. Risulta evidente che, con le polizze all risks, si ottiene una copertura molto più ampia e completa rispetto a quella offerta dalle polizze a rischio definito o nominato, nelle quali, tra l altro, la scelta dell'elenco degli eventi da inserire nella polizza per ottenere la copertura è tutt'altro che agevole, perché sono moltissime le condizioni e le variabili di cui tener conto.

17 OGGETTO RC PROFESSIONALE TUTELA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE L oggetto della assicurazione è in linea di massima comune a tutte le polizze ed è definito nelle condizioni generali con un disposto del seguente tenore : Gli Assicuratori si obbligano, dietro pagamento del premio convenuto, a tenere indenne l Assicurato da ogni somma che lo stesso sia tenuto a risarcire a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatti colposi (lievi o gravi), da errori o omissioni, involontariamente commessi nell esercizio dell attività professionale esercitata.

18 RC PROFESSIONALE (ESCLUSIONI) Le esclusioni più ricorrenti elencate nella polizza di RC professionale alle quali l Assicurato dovrebbe prestare attenzione sono le seguenti: conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell Assicurato; consulenza, progettazione o specifiche tecniche nei casi in cui l Assicurato sia contrattualmente impegnato a fabbricare, costruire, erigere, installare, oppure a fornire materiali o attrezzature (costruttore impegni non professionali); impegni sottoscritti dall Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge; le conseguenze di qualsiasi circostanza denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell inizio della polizza, oppure nota all Assicurato alla decorrenza della polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo; perdite derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo (ad eccezione di eventi accidentali e imprevedibili); la fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima della data di retroattività stabilita.

19 RC PROFESSIONALE (CONTRAENTI) Il soggetto contraente della polizza può essere il singolo professionista, l associazione professionale o la società di professionisti. Può essere espressamente previsto, a particolari condizioni, che in caso di procedimento penale, gli Assicuratori assumano la difesa dell Assicurato fino ad esaurimento del grado di giudizio,. Esiste, infine, un ulteriore copertura: polizza D&O (Directors & Officers liability), a garanzia della responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti anche di società professionali o di ingegneria.

20 LOSS OCCURENCE VS CLAIMS MADE Nelle polizze in loss occurence risulta di fondamentale importanza il momento in cui la negligenza o l errore professionale si realizza. In quelle operanti in regime di claims made ciò che assume fondamentale rilievo è la data in cui la richiesta risarcitoria viene ricevuta dall assicurato. Poniamo il caso che l ingegner Tizio sia assicurato con polizza RC con effetto dal al e che, nel 2002, abbia eseguito la progettazione di un fabbricato ad uso abitativo ultimato nel dicembre del Nel giugno del 2004, a fronte di una serie di presunti vizi dell immobile, il professionista si vede recapitare una lettera di messa in mora da parte del condominio contenente una richiesta risarcitoria per asserita negligenza professionale commessa in fase di progettazione. Ricevuta la missiva di cui sopra, l ingegnere provvede immediatamente a notiziare il proprio broker chiedendo l apertura della posizione assicurativa sotto la polizza sopra citata. richiesta risarcitoria del giugno 2004; Riepilogando: negligenza contestata commessa in fase di progettazione e dunque nel 2002; polizza di Rc valida dal al

21 LOSS OCCURENCE VS CLAIMS MADE A seconda che si tratti di polizza loss occurence o claims made la richiesta di copertura qui in esame potrà essere negata o accolta. NESSUNA COPERTURA IN LOSS OCCURRENCE PERCHE la negligenza contestata risale ad un periodo antecedente l inizio della polizza. COPERTURA PRESENTE IN CLAIMS MADE perchè la richiesta risarcitoria è pervenuta in vigenza del contratto.

22 LOSS OCCURENCE VS CLAIMS MADE Nella polizza Loss Occurence, per la copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento dell'errore professionale. Con una polizza "Claims Made, DOTATA DI RETROATTIVITA, il professionista potrebbe invece avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, a patto che sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni e che la negligenza sia stata commessa nel periodo di retroattività (limitata o illimitata). Naturalmente l Assicurato non beneficerà della copertura nel caso in cui abbia sottaciuto circostanze a lui note che lasciavano presupporre la possibilità di ricevere, in futuro, una richiesta risarcitoria da parte di terzi.

23 POSTUMA O ULTRATTIVITA Solitamente le polizze all risks comprendono anche la cd. Postuma o Ultrattività la formulazione standard prevede che l Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori entro X anni successivi alla data di cessazione della polizza. ESEMPIO: l ingegner Tizio è titolare di una polizza professionale con effetto , scadenza , una retroattività di 3 anni e una postuma di 5 anni per il caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, l Assicurato decida di andare in pensione e dunque di non contrarre successive polizze per gli anni a venire. Nel dicembre del 2011, viene avanzata nei confronti del professionista non più in attività una formale richiesta risarcitoria, relativa a supposto errore o negligenza, posti in essere nel febbraio del 2008.

24 DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI EFFICACIA A prima vista sembra il danno sia coperto dalla garanzia Assicurativa. IN REALTA NON E COSI In effetti è necessario prestare attenzione a: DURATA DEL CONTRATTO - Periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel frontespizio di polizza. PERIODO DI EFFICACIA - Periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto. L Assicurato, in buona fede, potrebbe essere portato a ritenere che Durata del Contratto e Periodo di Efficacia coincidano. Il diverso significato che gli Assicuratori intendono attribuire alle due definizioni rende immediatamente chiaro all Assicurato che, nel caso preso ad esempio, trattandosi di richiesta risarcitoria giunta in postuma non vi sarà copertura per il semplice fatto che la supposta negligenza è stata commessa nel periodo di retroattività.

25 DEEMING CLAUSE Un ulteriore elemento da considerare all atto dell esame del testo delle polizze è la presenza della DEEMING CLAUSE. L importanza della sua presenza nel contratto è una FORMA DI ALTA SALVAGUARDIA per l Assicurato. Potrebbe capitare (da non sottovalutare) che, tra condotta negligente del professionista, l'emergere del fatto dannoso, e la successiva richiesta di risarcimento danni da parte del danneggiato passi diverso tempo (anche anni) durante il quale il professionista può aver cambiato Assicuratore o aver stipulato polizze senza tacito rinnovo (senza continuità assicurativa) o con retroattività limitata. Alcuni Assicuratori hanno ovviato all'inconveniente introducendo la Deeming Clause secondo cui, se l Assicurato comunica la circostanza di cui è venuto a conoscenza durante il periodo di Assicurazione, qualsiasi richiesta di risarcimento successiva sarà considerata dagli Assicuratori come effettuata durante il predetto periodo. Avendo a disposizione tale clausola l'assicurato può quindi denunciare le circostanze note in vigenza di contratto e vedersi tutelato dall'assicuratore anche successivamente alla scadenza.

26 REQUISITI FONDAMENTALI POLIZZA RC LA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE DOVRÀ : essere preceduta da un questionario chiaro nella sua formulazione e completo sotto il profilo contenutistico; operare in regime di Claims Made ; presentare, al suo interno, un testo normativo che non presenti contraddizioni terminologiche ed aderente alle definizioni di polizza; prevedere una retroattività adeguata e, possibilmente, una postuma che eventualmente cessi nel caso di sottoscrizione di un polizza successiva che copra i medesimi rischi; contenere la Deeming Clause nel caso si sia di fronte ad un contratto assicurativo senza tacito rinnovo; indicare con chiarezza: -i limiti di copertura; - l indicazione specifica dei casi in cui la copertura assicurativa può essere validamente esclusa; - l indicazione del massimale per sinistro e in aggregato annuo; - la franchigia, fissa o a percentuale, laddove prevista.

27 QUESTIONARIO PREASSUNTIVO Il questionario pre-assuntivo, è il documento che precede la stipula della polizza. La non corretta compilazione potrebbe risultare ostacolo all ottenimento della copertura assicurativa riducendola o azzerandola. Rappresenta per Assicuratori uno strumento di fondamentale importanza per valutare la portata del rischio e definire un premio congruo. Le dichiarazioni dell Assicurato hanno valore essenziale in quanto: La conclusione del contratto e l entità del premio dipendono dalla valutazione del rischio che viene compiuta proprio sulla scorta delle notizie fornite nel questionario. La corrispondenza tra il rischio reale e il rischio rappresentato dal contraente è considerata un presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell interesse dell Assicuratore. Su tali basi si può agevolmente comprendere come dichiarazioni lacunose se non addirittura mendaci rischino di far venire meno la copertura assicurativa.

28 QUESTIONARIO PREASSUNTIVO In tutte le polizze di rc professionale è presente, del resto, l espressa previsione secondo cui: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relativo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) 1893, (dichiarazione inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) 1894 del codice

29 ONERI A CARICO DELL ASSICURATO ONERI PER L ASSICURATO: corretta e fedele compilazione del questionario pre-stipula che non deve contenere dichiarazioni inesatte e/o reticenze; pagamento del premio assicurativo nei termini previsti tenendo presente che, solitamente, è espressamente contemplato che le garanzie siano valide anche se il premio viene corrisposto entro 15/30 giorni (a seconda della previsione contrattuale presente) successivi alla data di decorrenza della Polizza; mentre, in caso di mancato pagamento dei premi o delle rate di premio successive, l Assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio; obbligo di comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio e denunciarlo nei termini previsti dal contratto assicurativo; fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; non ammettere la sua responsabilità, definire o liquidare il danno, procedere a transazioni senza il preventivo consenso degli Assicuratori; fornire al proprio Assicuratore tutta la collaborazione necessaria e le informazioni atte a consentirgli una rapida e completa presa di coscienza della situazione anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il loro diritto ad assumere la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale.

30 CRITICITA EMERSE DALL ANALISI SONO EMERSE VARIE CRITICITA IL CONTESTO NORMATIVO E LACUNOSO, RENDE MOLTO PROBLEMATICO L ADEMPIMENTO DELL OBBLIGO DI STIPULA DELLA PILIZZA DI RC PROFESSIONALE CON LA POSSIBILITA CHE UN ALTO NUMERO DI PROFESSIONISTI NON POSSA SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA

31 CRITICITA EMERSE 1. MANCATA RECIPROCITA DELL OBBLIGO 2. MANCANZA DI POLIZZE LIMITATE AI SINGOLI LAVORI 3. INDICAZIONE DELLE ATTIVITA NEGLI ESTREMI DELLA POLIZZA 4. VALIDITA DELLA GARANZIA 5. VARIAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO 6. MANCANZA DI CHIAREZZA DEI QUESTIONARI

32 1. MANCATA RECIPROCITA DELL OBBLIGO L OBBLIGO DI STIPULA DI POLIZZA RC PER IL LIBERO PROFESSIONISTA NON COMPORTA ANALOGO OBBLIGO PER LE COMPAGNIE DI SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE. LE COMPAGNIE CHE RITENGANO POCO VANTAGGIOSO O ECCESSIVAMENTE RISCHIOSO SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA A UN DETERMINATO PROFESSIONISTA POSSONO RIFIUTARSI DI FARLO. MOLTI MEDICI, GIA OGGI, NON RIESCONO AD ESERCITARE ADEGUATAMENTE LA PROFESSIONE PERCHE NON TROVANO COMPAGNIE DISPOSTE AD ASSICURARLI.

33 2. MANCANZA DI POLIZZE LIMITATE A SINGOLI LAVORI LA MAGGIORANZA DI INGEGNERI ISCRITTI AGLI ALBI NON SVOLGE ATTIVITA PROFESSIONALE CON CONTINUITA E NECESSARIO INTRODURRE LA POSSIBILITA DI POLIZZE LIMITATE AI SINGOLI LAVORI COME NEL CASO DELLA MERLONI, CHE ORMAI COSTITUISCE UN INUTILE DOPPIONE.

34 3. INDICAZIONE DELLE ATTIVITA NEGLI ESTREMI DELLA POLIZZA L OBBLIGO DI INDICARE GLI ESTREMI DELLA POLIZZA NEL DISCIPLINARE DI INCARICO COMPORTA CHE TUTTE LE ATTIVITA DEL PROFESSIONISTA DEBBANO ESSERE ASSICURATE. MA NON SI POSSONO ESCLUDERE LE ATTIVITA A BASSO O NULLO COEFFICENTE DI RISCHIO CHE PERO INCIDONO SUL FATTURATO E COMPORTANO UN AUMENTO DEL PREMIO.

35 4. VALIDITA DELLA GARANZIA CON LA CLAIMS MADE IL PROFESSIONISTA DEVE ESSERE ASSICURATO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI. MA DEVE SEMPRE MANTENERE IN VIGORE LA POLIZZA ASSICURATIVA. COSA SUCCEDE SE IL PROFESSIONISTA NON RIESCE A TROVARE UNA COMPAGNIA CHE GLI RINNOVI LA COPERTURA ASSICURATIVA? OLTRE A NON ESSERE PIÙ ASSICURATO E, QUINDI, A NON POTER PIÙ ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE, IL PROFESSIONISTA SI TROVERÀ A NON ESSERE PIÙ GARANTITO PER QUEI POSSIBILI ERRORI PROFESSIONALI COMMESSI NEGLI ANNI PASSATI. L ESPERIENZA MATURATA TRA I PROFESSIONISTI CHE DA ANNI SPERIMENTANO L OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA, MEDICI IN PARTICOLARE, INSEGNA CHE TRA IL MOMENTO IN CUI IL PROFESSIONISTA COMMETTE L'ERRORE ED IL MOMENTO IN CUI IL CLIENTE HA PERCEZIONE DI TALE ERRORE IN GENERE PASSANO ANCHE ANNI.

36 5. VARIAZIONE DEL PROFILO DI RISCHIO COSA SUCCEDE SE IL PROFESSIONISTA RIDUCE LA RISCHIOSITÀ DELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE SINO A QUEL MOMENTO ESERCITATA? UN ESEMPIO: UN INGEGNERE PER UN CERTO NUMERO DI ANNI PROGETTA GALLERIE STRADALI CHE ORA NON ESEGUE PIÙ, RIDUCENDO IL PROPRIO RISCHIO ASSICURATIVO. SI RIVOLGE ALL ASSICURATORE E CHIEDE DI MODIFICARE LA COPERTURA PER ADATTARLA ALLE MUTATE ESIGENZE, SOTTOSCRIVENDO, QUINDI, UNA POLIZZA CHE NON PREVEDA L ESTENSIONE ALLA PROGETTAZIONE DI GALLERIE. VALENDO IL CRITERIO DELLA CLAIMS MADE, QUALORA L INGEGNERE DOVESSE RICEVERE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER UN LAMENTATO ERRORE NELLA PROGETTAZIONE DI UNA GALLERIA REALIZZATA IN PASSATO, AVENDO IN CORSO DI VALIDITÀ UNA POLIZZA CHE ESCLUDE TALE RISCHIO, DETTO LAMENTATO DANNO VERREBBE RESPINTO PERCHÉ NON COPERTO DALLE ATTUALI CONDIZIONI DI POLIZZA PRESTATE. DI CONSEGUENZA, L INGEGNERE CHE HA PROGETTATO GALLERIE, ANCHE SE NON SVOLGE PIÙ TALE ATTIVITÀ, PER ESSERE COPERTO PER IL RISCHIO PASSATO DOVRÀ CONTINUARE A PAGARE UNA POLIZZA CHE PREVEDA L ESTENSIONE DI RISCHIO ALLA PROGETTAZIONE DI GALLERIE.

37 6. MANCANZA DI CHIAREZZA NEI QUESTIONARI LA SOTTOSCRIZIONE DI UN RISCHIO PROFESSIONALE INDIVIDUALE È GENERALMENTE PRECEDUTA DALLA COMPILAZIONE DI UN QUESTIONARIO E OPPORTUNO DUNQUE PORRE ATTENZIONE AD ALCUNE DOMANDE PRESENTI NEI QUESTIONARI CHE POTREBBERO NECESSITARE DI UN CHIARIMENTO ESPLICITO DA PARTE DELLE COMPAGNIE. LA DEFINIZIONE DI CIRCOSTANZA, AD ESEMPIO, È SPESSO DIVERSA TRA LE VARIE COMPAGNIE E, SPECIE NELLE POLIZZE CHE RISPECCHIANO USI DEL MONDO ANGLOSASSONE, È COSÌ INDEFINITA DA POTER INDURRE L ASSICURATO A FARE DICHIARAZIONI CHE IN SEDE CONTENZIOSO POTREBBERO FACILMENTE ESSERE IMPUGNATE DALLE COMPAGNIE A TUTTO SVANTAGGIO DEL PROFESSIONISTA. IN TALE CONTESTO, IL CNI PER IL TRAMITE DEL CENTRO STUDI, STA ESAMINANDO LE POLIZZE PROPOSTE SUL MERCATO AL FINE DI INDIVIDUARE QUELLE CHE POSSANO DEFINIRSI ADEGUATE ALLE ESIGENZE DEGLI INGEGNERI INTERMINI DI CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICATE.

38 GRIGLIA DI VALUTAZIONE POLIZZE IL CENTRO STUDI DEL CNI STA ANCHE ELABORANDO UN DOCUMENTO CHE CONSENTIRÀ DI INDIVIDUARE, PER GLI ISCRITTI CHE VOGLIANO AUTONOMAMENTE REGOLARSI SUL MERCATO ASSICURATIVO I CRITERI ED I REQUISITI PRINCIPALI DELLE POLIZZE, IN UN PROSPETTO CHE COSTITUISCA UNA AGEVOLE "GRIGLIA" DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DEL MERCATO.

39 INTERVENTO PRESSO IL LEGISLATORE E NECESSARIO INTERVENIRE SUL LEGISLATORE PER RISOLVERE TUTTE LE CRITICITA EVIDENZIATE

40 INTERVENTO PRESSO IL LEGISLATORE GRAZIE DELLA CORTESE ATTENZIONE

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