L esperienza della Camera di commercio di Torino in ambito sanzionatorio

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1 L esperienza della Camera di commercio di Torino in ambito sanzionatorio Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 sul procedimento relativo alle sanzioni amministrative Legge 791/77 (materiale elettrico) D.lgs. 206/2005 (codice del consumo) D.P.R. 571/82

2 La Camera di commercio di Torino Funzioni di accertamento svolte dal settore Vigilanza sul mercato-servizio metrico che verifica eventuali violazioni delle normative di competenza Funzioni di Autorità competente a emettere le ordinanze svolte dal settore Sanzioni e Regolazione del mercato D. lgs. 206/2005 (codice del consumo) Artt. da 6 a 12 relativi alle indicazioni che devono essere riportate sui prodotti al consumatore.

3 D. lgs. 206/ art. 6 Art. 6 I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore,commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'unione europea; d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. D.lgs. 206/ art. 7 Art. 7 Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

4 D. lgs. 206/ art. 8 Art. 8 Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati. D. lgs. 206/ art. 9 Art. 9 Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

5 D. lgs. 206/ art. 11 Art. 11 È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo. D. lgs. 206/ art. 12 Art. 12 Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.

6 Legge 791/77 - art. 7 Art. 7 La marcatura CE di cui all'allegato II è apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia. È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. Legge 791/77 - art. 9 Art. 9 comma 5 Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico di cui all'articolo 1, senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire venti milioni e non superiore a lire centoventi milioni. Art. 9 comma 6 Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire unmilionecinquecentomila e non superiore a lire nove milioni.

7 Brevi cenni sulla competenza sanzionatoria della Camera di commercio Art. 17 legge 689/81 La Camera di commercio è l autorità competente a emettere ordinanze qualora il trasgressore non provveda al pagamento in misura ridotta (1/3 massimo o doppio minimo se più favorevole) nel termine di legge di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale Pagamento in misura ridotta Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito un minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo ESEMPIO: sanzione da 516 a /3 del massimo = 8.607,66 Doppio del minimo = Pagamento in misura ridotta = (somma più favorevole)

8 Pagamento in misura ridotta per violazioni legge 791/77 Legge 791/77 art. 9 prevede, nel caso in cui venga sanzionato il venditore o l installatore, che l importo della sanzione che va da un minimo di 20,66 a un massimo di 123,95 venga calcolato moltiplicando la somma per ogni pezzo, ed in ogni caso per un importo non inferiore a 774,69 e non superiore a 4.648,11. Brevi cenni sulla competenza sanzionatoria della Camera di commercio Art. 18 legge 689/81 Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dall Autorità competente (Camera di commercio)

9 Brevi cenni sulla competenza sanzionatoria della Camera di commercio Art. 18 legge 689/81 L Autorità competente, sentiti gli interessati e esaminata la documentazione, determina con ordinanza motivata la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento con le spese al trasgressore e all obbligato in solido Brevi cenni sulla competenza sanzionatoria della Camera di commercio Art. 19 legge 689/81 La Camera di commercio decide entro 10 giorni dal ricevimento sull opposizione al sequestro. Se non è rigettata entro questo termine, l opposizione si intende accolta.

10 Brevi cenni sulla competenza sanzionatoria della Camera di commercio Art. 28 legge 689/81 Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Brevi cenni sulla competenza sanzionatoria della Camera di commercio Art. 6 d.lgs. 150/2011 L opposizione si propone entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, si presenta altresì davanti al Tribunale se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a , quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a , quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria.

11 EFFETTUARE IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (1/3 massimo o doppio minimo) entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Il procedimento si estingue. Schema procedura legge 689/81 Emettere ordinanza ingiunzione contenente l importo della sanzione da pagare entro 30 giorni dalla notifica dell ordinanza Trasgressore non paga entro 30 giorni. TRASGRESSORE CHE RICEVE UN VERBALE DA UN ORGANO ACCERTATORE PUO Trasgressore paga e il procedimento si estingue. NON PAGARE entro 30 giorni dalla notifica del verbale e PRESENTARE SCRITTI DIFENSIVI (chiedendo eventualmente l audizione) al settore Sanzioni e Regolazione del mercato della CCIAA di Torino che, istruita la pratica, può Emettere ordinanza di archiviazione se ritiene fondati i motivi o se ci sono vizi formali. Il procedimento si estingue. NON PAGARE entro 30 giorni dalla notifica del verbale Istruttoria e emissione di ordinanza ingiunzione o ordinanza di archiviazione Trasgressore non paga e presenta ricorso al Giudice di pace/tribunale entro 30 giorni dalla notifica dell ordinanza Ruolo esattoriale Giudice accoglie l opposizione. Giudice rigetta l opposizione L ordinanza ingiunzione viene annullata e il procedimento si estingue. Trasgressore paga e il procedimento si estingue. Trasgressore non paga Ruolo esattoriale Eventuale sequestro amministrativo Art. 19 legge 689/81 e D.P.R. 571/82 La Camera di commercio oltre a decidere sull eventuale opposizione a sequestro o istanza di restituzione delle cose sequestrate, è competente a decidere il destino delle merci sottoposte a sequestro, nel caso di generi alimentari, tutto ciò avviene in tempi piuttosto rapidi. I prodotti sequestrati possono essere: restituiti all avente diritto, restituiti con obbligo di regolarizzazione dell etichetta, confiscati e successivamente distrutti

12 Casistica più frequente riscontrata Mancanza totale delle indicazioni richieste Mancanza delle indicazioni in lingua italiana Mancanza marcatura CE o marcatura CE non conforme ai dettami normativi Contatti utili Settore Sanzioni e Regolazione del Mercato Telefono: , fax sanzioni.regolazione.mercato@to.camcom.it c.russo@to.camcom.it

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