Art. 1 Principi generali
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- Gianluigi Meli
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1 I. AMMINISTRAZIONE REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 230 Il Senato Accademico,, VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, art. 1, comma 10; VISTO il Decreto Ministeriale 8 luglio 2008 recante criteri e modalità per il conferimento da parte degli Atenei di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti ; VISTO il D.M , n. 242; VISTE le proprie delibere del 24.02, e ; VISTA SENTITO la bozza definitiva del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento ai sensi dell art. 1, comma 10 della legge , n. 230, predisposta dall apposita Commissione; l orientamento emerso nel corso del dibattito, DELIBERA di approvare il testo del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento ai sensi dell art. 1, comma 10 della legge , n. 230 nella formulazione di seguito riportata: Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi di insegnamento ai sensi dell art. 1, comma 10, della Legge n. 230 Art. 1 Principi generali Il presente Regolamento, emanato in attuazione delle norme di cui all art. 1 comma 10 della legge , n. 230, e del D.M. 8 luglio 2008, disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti. Le Facoltà e le Scuole di Specializzazione, al fine di soddisfare le esigenze didattiche dei Corsi di Studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, in sede di programmazione delle attività didattiche, dopo l attribuzione dei compiti didattici istituzionali a docenti strutturati, stabiliscono annualmente, gli insegnamenti e i moduli da coprire per incarico. 1
2 Gli incarichi possono essere conferiti per affidamento o, in subordine, per contratto. Gli incarichi non possono essere conferiti al personale tecnico amministrativo dell Università, salvo quanto disposto dal successivo art. 2, 3 comma, lett. c. Art. 2 Affidamento degli incarichi La Facoltà, in base alla propria programmazione didattica, tenendo conto dell afferenza del proprio personale docente e ricercatore ai SSD dei corsi da ricoprire, senza bando di selezione: a) assegna il carico didattico istituzionale, secondo le prescrizioni orarie vigenti relative alla didattica frontale, ai professori ordinari ed associati ad essa afferenti; b) affida incarichi di insegnamento ai professori aggregati e ricercatori ad essa afferenti, eventualmente previa valutazione dell attività svolta e con il loro consenso; c) affida incarichi di insegnamento aggiuntivi ai professori in servizio ad essa afferenti con il loro consenso; d) assegna carico didattico istituzionale a professori di ruolo di altra Facoltà dell Università di Bari con il loro consenso e previo nulla osta della Facoltà di afferenza per l eventuale completamento dei loro obblighi didattici. e) assegna, mediante contratto a titolo gratuito, corsi di insegnamento ad eminenti docenti universitari in quiescenza. Successivamente, la Facoltà, tenuto conto delle proposte delle strutture didattiche e nei limiti delle risorse annualmente assegnate a tal fine, individua gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea, di laurea magistrale e nelle scuole di specializzazione che non sono stati attribuiti ai sensi del comma precedente e che pertanto devono essere attribuiti mediante incarico. Per la copertura di questi insegnamenti, la Facoltà, attraverso bando, attiva apposite procedure selettive cui hanno titolo a partecipare: a) i professori di prima e seconda fascia, i professori aggregati, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento o equiparati. b) altri soggetti incaricati all interno di strutture universitarie che abbiano svolto attività di ricerca debitamente documentata, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all art. 28 del D.P.R. 382/1980 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95, compatibilmente con la regolamentazione del loro rapporto con l Università ed in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti l'insegnamento bandito; c) limitatamente ai Corsi di Laurea nelle Professioni Sanitarie, personale dipendente dell Università, del ruolo tecnico, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali attinenti all'insegnamento bandito, che svolge funzioni assistenziali 2
3 nell ambito delle strutture sanitarie insistenti nei Dipartimenti di afferenza del personale stesso; d) personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con i quali l Università di Bari abbia stipulato specifiche convenzioni; e) soggetti italiani e stranieri esterni all Università in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Art. 3 Retribuibilità e durata degli incarichi Gli incarichi possono essere conferiti a titolo gratuito o oneroso. Il trattamento economico degli incarichi a titolo oneroso è determinato, nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate per ciascuna Facoltà ad iniziative didattiche sulla base dei parametri stabiliti dal Ministro dell università e della ricerca. Gli incarichi possono avere una durata annuale o pluriennale non superiore a tre anni; nel caso di durata pluriennale, la prosecuzione dell incarico nel secondo e nel terzo anno è subordinata ad una valutazione positiva dell attività svolta e al persistente interesse pubblico al mantenimento del rapporto. In ogni caso, il titolare di un incarico pluriennale decade dallo stesso laddove l insegnamento conferitogli venga coperto, in occasione della programmazione annuale, dal personale di cui all art.2 comma 1. Gli incarichi non possono superare complessivamente 120 ore annue di didattica frontale per ciascun soggetto incaricato esterno alle strutture universitarie. Tale limite, riferito all anno accademico di competenza, potrà essere superato solo nel caso in cui debba essere assicurato il completamento del monte orario dell insegnamento di cui all incarico. Art. 4 Criteri di selezione Nelle procedure selettive la Facoltà terrà conto della qualificazione scientifica e didattica dei candidati. Hanno precedenza i docenti e i ricercatori del settore scientifico disciplinare dell insegnamento da conferire o, in via subordinata, di settore affine, in servizio presso la stessa Facoltà; successivamente i docenti dello stesso settore scientifico disciplinare dell insegnamento da conferire, in servizio presso le altre Facoltà dell Ateneo. Per i soggetti di cui all art.2, comma 3, lettere b), c), d), e) e, comunque, per gli insegnamenti dichiarati dalla Facoltà di carattere tecnico-professionale, la valutazione dovrà tenere conto anche delle competenze professionali rilevanti ai fini dell incarico. Per tali soggetti, il Consiglio di Facoltà richiederà al Dipartimento indicato nel bando, in cui sia presente il SSD relativo all insegnamento, di certificare la congruità dei titoli posseduti con l'incarico da ricoprire. Tale certificazione dovrà pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. I bandi di selezione sono resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web della Facoltà e mediante il portale dell Ateneo. 3
4 Le domande, indirizzate al Preside della Facoltà, vanno presentate entro il termine previsto dal bando e decorrente dalla data di pubblicazione nel sito WEB della Facoltà. Tale termine non può, di norma, essere inferiore a dieci giorni. Nel caso di incarichi retribuiti, nelle disposizioni di indizione della procedura di valutazione comparativa deve essere attestata la relativa copertura finanziaria. Art. 5 Incarichi ad eminenti studiosi In via eccezionale, il Consiglio di Facoltà può proporre al Senato Accademico il conferimento diretto di attività formative, di norma al di fuori dell offerta formativa programmata, ad eminenti studiosi italiani o stranieri, che abbiano ottenuto significativi riconoscimenti scientifici e professionali in ambito internazionale. Art. 6 Conferimento dell incarico Ferma restando la pubblicità degli atti, il Preside comunica al vincitore l esito della valutazione, con puntuale definizione delle modalità della prestazione, nel rispetto della libertà di insegnamento. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Rettore al personale interno al sistema universitario di cui all art. 2, 3 comma, lett. a), b) e c), nonché, al personale di cui alla lettera d) secondo le modalità definite dalla convenzione senza oneri per l Università. Ai soggetti esterni al sistema universitario, gli incarichi sono affidati mediante contratto di diritto privato nel rispetto della normativa vigente sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa con le Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, con le Università. L affidamento di incarico ad un pubblico dipendente è condizionato alla preventiva autorizzazione dell Amministrazione di appartenenza. Art. 7 Obblighi dei soggetti incaricati I soggetti incaricati sono tenuti all osservanza dei doveri previsti dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici di Facoltà e di struttura didattica, con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, al tutorato, al ricevimento ed alla assistenza agli studenti, alla partecipazione ad esami di profitto e ad esami di laurea, nell ambito della programmazione e dell organizzazione didattica, nonché alla documentazione dell attività svolta. La partecipazione del professore a contratto agli organi accademici collegiali è disciplinata dal regolamento generale d Ateneo e dai Regolamenti di facoltà. In particolare per quanto riguarda i docenti a contratto: -la prestazione deve essere eseguita personalmente dal soggetto incaricato 4
5 -il contratto impegna il docente a prestare la propria opera per tutto l anno accademico. e a presiedere le commissioni d esame relative all anno accademico. per il quale è stipulato il contratto. A tali contratti si applicano gli art e seguenti del codice civile. Per il periodo della prestazione l Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi. Nel caso in cui l attività prestata si configuri come attività di collaborazione coordinata e continuativa, il contraente deve essere iscritto ad apposita gestione separata presso l INPS, e il corrispettivo dovuto è assoggettato al contributo di cui alla legge n. 335/1995 con successive modificazioni ed integrazioni. Nell ipotesi in cui la prestazione sia resa da un soggetto titolare di partita IVA e che l oggetto della stessa prestazione rientri nell alveo della professione esercitata, il corrispettivo contrattuale è da intendersi comprensivo di IVA (se dovuta) e, pertanto, l interessato dovrà emettere regolare fattura, ai sensi del D.P.R. 663/1972. I titolari di un contratto di insegnamento non possono far precedere al loro nome e cognome il titolo di Professore, ma possono far seguire l'indicazione professore a contratto di. =materia di insegnamento) per tutto l anno accademico. e non oltre il completamento dell'ultima sessione d'esame dell anno accademico. per cui è stato stipulato il contratto. Art. 8 Norme finali Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto Rettorale. Dalla predetta data il Regolamento per la disciplina dei contratti di diritto privato per l insegnamento ai sensi del D.M. 21/05/98, n. 242 e per l accertamento delle abilità linguistiche, informatiche e relazionali, emanato con il D.R. n del 17 aprile 2003 resta applicabile limitatamente a quanto in esso disposto in ordine alla possibilità di stipulare contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative. Art. 9 Norme transitorie Fino alla definizione, da parte del Ministero, dei parametri di cui al precedente art. 2, gli incarichi se conferiti a titolo oneroso sono retribuiti secondo quanto determinato dalle facoltà entro i limiti del finanziamento loro assegnato. esecutivo. Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente 5
6 DISPOSITIVO DELIBERA ASSUNTA DAL SENATO ACCADEMICO DEL TRASMESSO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA ALLE SEGUENTI STRUTTURE: - DIP. RISORSE UMANE - DELEGAZIONE DIRETTORIALE DEL POLO UNIVERSITARIO JONICO - PRESIDI DI FACOLTA F.TO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. GIORGIO DE SANTIS 6
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