CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE CERTIFICAZIONE UNICA 2017

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1 CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE N.6 20 febbraio 2017 CERTIFICAZIONE UNICA 2017 DA SAPERE Certificazione unica 2017: le modifiche al modello L Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2017 (CU 2017) relativa all anno 2016: servirà per attestare non solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ma anche redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché contributi previdenziali e assistenziali, corrisposti nel corso del periodo d imposta La Certificazione Unica 2017 presenta numerose novità. La prima riguarda le tempistiche in quanto è stata spostata, al 31 marzo 2017, la data di consegna del modello dai sostituti d imposta al sostituito. Rimane, al contrario, invariata la data ultima per la trasmissione telematica delle CU all Agenzia delle Entrate, fissata per il 7 marzo. Altra rilevante novità riguarda i premi di risultato e il welfare aziendale, con un quadro dedicato. Confermata la necessità di predisporre due distinte certificazioni: il modello CU Sintetico e il modello CU Ordinario. Premessa LE NOVITA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 La Certificazione Unica (CU) ha visto il suo debutto nel 2015, sostituendo il vecchio modello CUD. La predisposizione del nuovo modello era strettamente connessa all introduzione del Modello 730 precompilato; congiuntamente, difatti, era stato introdotto l obbligo per i sostituti d imposta di trasmettere telematicamente la CU all Agenzia delle Entrate. Come facilmente previsto dagli operatori del settore, il nuovo adempimento ha rappresentato una notevole complicazione nelle attività dei sostituti d imposta che si sono dovuti confrontare con lo stesso. Tali complicazioni, ad ormai due anni di distanza dall introduzione della nuova modulistica, non sembrano ancora essere state superate completamente. L Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n del 16 gennaio 2017, ha approvato il modello della Certificazione Unica 2017 (CU 2017) relativa all anno 2016, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

2 istruzioni. Inoltre, sono state individuate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Analogamente allo scorso anno, la Certificazione Unica 2017 servirà per attestare non solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ma anche redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché contributi previdenziali e assistenziali, corrisposti nel corso del periodo d imposta NOVITÀ N. 1 La prima vera novità da rilevare sta nella consegna del modello sintetico al contribuente che, grazie al Decreto Fiscale (D.L. n. 193/2016, convertito nella L. n. 225/2016), slitta dal 28 febbraio 2017 al 31 marzo Quindi i sostituti d imposta avranno circa un mese in più per consegnare la CU 2017; tuttavia, ciò che in realtà potrebbe sembrare una semplificazione, non lo è affatto, in quanto è rimasta ferma la scadenza del 7 marzo 2017 per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche da parte dei datori di lavoro e degli enti pensionistici. NOVITÀ N. 2 Altre importanti novità da rilevare riguardano le nuove sezioni per: l inserimento dei premi di risultato e per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione; la gestione del regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015) concernente i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato italiano la propria residenza e che concorrono alla formazione del reddito complessivo entro il 70% del suo ammontare; la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione. Tra le conferme, invece, è possibile evidenziare l impostazione dello scorso anno che, prevede lo sdoppiamento della Certificazione Unica. In sostanza, c è una Certificazione Unica sintetica da consegnare al lavoratore entro il nuovo termine del 31 marzo 2017 e un modello ordinario che invece va inviato all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017 (termine invariato). RICORDA L Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che l invio delle CU 2017 contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il mod. 730 precompilato (es. redditi di lavoro autonomo non occasionale), può avvenire così come per lo scorso anno anche dopo il 7 marzo 2016 senza l applicazione di sanzioni, entro il termine d invio del Mod Si specifica, inoltre, che l invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce l obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 2

3 Soggetti obbligati e modalità di consegna Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d imposta, a norma dell art. 4, commi 6-ter e 6- quater del D.P.R. n. 322/1998, deve compilare e rilasciare al contribuente la Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali, corrisposti nel corso del periodo d imposta In particolare, con la Certificazione Unica 2017 è possibile attestare l erogazione, nel corso del 2016, di valori e somme per: redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati a quelli di lavoro dipendente, assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata e a ritenuta a titolo d imposta e ad imposta sostitutiva (articoli 49 e 50 del TUIR); redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui all art. 53 e 67 del TUIR, soggetti a ritenuta; provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d affari, corrisposti nel 2015 nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; compensi erogati nel 2016 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all art. 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; corrispettivi erogati nel 2016 per prestazioni relative a contratti d appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell art. 17, comma 1, del TUIR); ritenute di acconto operate; detrazioni effettuate. OSSERVA - La CU deve comprendere anche l ammontare dei redditi corrisposti nel periodo d imposta 2016 che non hanno comportato la formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 3

4 Poiché i dati da indicare nella Certificazione Unica 2017 hanno natura sia fiscale che previdenziale, si devono tenere in considerazione sia il principio di cassa adottato dall Amministrazione Finanziaria che il principio di competenza adottato dagli Istituti previdenziali ed assistenziali. ATTENZIONE - Per quanto attiene i dati fiscali devono essere, infatti, indicati solo i compensi effettivamente erogati nel periodo d imposta, mentre i dati previdenziali devono ricomprendere tutti i contributi e le somme ad essi relativi che erano dovuti anche se non sono stati corrisposti al soggetto nel corso dell anno. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA Le istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica, prevedono che l obbligo di consegna della stessa avvenga: entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (termine differito dal c.d. D.L. Fiscale ); ovvero, entro 12 giorni dall eventuale richiesta del dipendente che abbia cessato il rapporto nel corso dell anno. ATTENZIONE - Così come per lo scorso anno, la CU 2017 si compone di due modelli: ordinario e sintetico. In particolare, la CU va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo 2017 e trasmesso all'agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" entro il 7 marzo, in via telematica. ATTENZIONE- Nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere inviata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate. Il sostituto d imposta dovrà consegnare la Certificazione Unica 2017 al contribuente in duplice copia e ad essa dovranno essere allegate le istruzioni per il contribuente. Le Certificazioni potranno essere sottoscritte anche attraverso sistemi di elaborazione automatica. ATTENZIONE - È facoltà del sostituto d imposta trasmettere al contribuente la CU in formato elettronico, purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la Certificazione rilasciata per via elettronica. Ad esempio, è escluso l invio telematico nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 4

5 Resta, dunque, in capo al sostituto d imposta l onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea. Soggetti obbligati all invio Sono tenuti all invio del flusso telematico coloro che nel 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n Trattasi in particolare di: art. 23 ( Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente ); art. 24 ( Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ); art. 25 ( Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi ); art. 25-bis ( Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari ); art. 25-ter ( Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all appaltatore ); art. 29 ( Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato ); art. 33, comma 4, D.P.R. n. 42/1988 (ad esempio partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l., redditi derivanti dall utilizzazione economica di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi). Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2016 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all INPS e all INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all INAIL. OSSERVA - Non devono, invece rilasciare la Certificazione Unica i privati datori di lavoro, per i compensi erogati a collaboratori familiari, agli autisti e ai giardinieri e i soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non determinano reddito per il percipiente. CASI PARTICOLARI DI SOGGETTI OBBLIGATI AL RILASCIO DELLA CU 2017 Tutti i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M); tutti i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all articolo 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte; Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 5

6 tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n del 1965, nonché l obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993; tutte le Amministrazioni sostituti d imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell INPS Gestione Dipendenti Pubblici; tutti gli enti con personale iscritto per opzione all INPS Gestione Dipendenti Pubblici; tutti i soggetti sostituti d imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP. N.B. La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2015 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall INPS Gestione Dipendenti Pubblici: Gestione Cassa Pensioni Statali; Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali; Gestione Cassa Pensioni Insegnanti; Gestione Cassa Pensioni Sanitari; Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari; Gestione INADEL; Gestione ENPAS; Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita); Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; Gestione ENAM. Termini e modalità di presentazione del flusso Dallo scorso anno il flusso dei dati deve essere effettuato esclusivamente per via telematica all Agenzia delle Entrate: direttamente; o, tramite un intermediario abilitato, secondo quanto disposto dall art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998. ATTENZIONE - Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l invio, un messaggio che conferma solo l avvenuta trasmissione del file e soltanto in seguito, fornisce all utente una ricevuta attestante l esito dell elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l avvenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, soltanto quest ultima ricevuta costituisce la prova dell avvenuta presentazione della comunicazione. Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 6

7 Trasmissione telematica diretta o tramite intermediario La trasmissione dei dati che deve essere effettuato esclusivamente per via telematica deve avvenire attraverso l utilizzo dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, che sono accessibili via internet tramite l apposita sezione presente nel sito dell Agenzia delle Entrate, TRASMISSIONE TELEMATICA DIRETTA Il sostituto d imposta, potrà effettuare le comunicazioni: effettuando un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate (sia relative a lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi); effettuando invii separati: ad esempio nel caso in cui le Certificazioni di lavoro dipendente siano predisposte da un consulente del lavoro e le Certificazioni di lavoro autonomo siano invece affidate ad un commercialista o nel caso di utilizzo di applicativi diversi. Il sostituto d imposta può provvedere a trasmettere le Certificazioni Uniche direttamente o avvalendosi di uno degli intermediari abilitati ai sensi dell art. 3, comma 2, D.P.R. n. 322/1998. I soggetti che optano per la trasmissione telematica diretta devono verificare quale canale telematico possono utilizzare riferendosi alla dichiarazione Mod Infatti il sostituto dovrà avvalersi del servizio telematico: ENTRATEL: se il Modello 770 è presentato per un numero di soggetti superiore a 20; ENTRATEL: se il Modello 770 aderisce alla facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dei dati relativi alle Certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e una delle due parti contiene più di 20 comunicazioni; FISCONLINE: se il Modello 770 è presentato in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20. Nel caso di presentazione telematica diretta, la Certificazione Unica si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuto ricevimento. Infatti il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell avvenuta trasmissione del file. La conferma dell avvenuta presentazione della CU, invece, è data solo dalla successiva comunicazione dell Agenzia delle Entrate che determina l esito dell elaborazione; se priva di errori, essa fornisce prova della presentazione. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 7

8 Cosa succede in caso di scarto telematico? Verificare che lo scarto riguardi: In tal caso il soggetto dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario di tutte L intero file telematico le Certificazioni. In tal caso il soggetto dovrà effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente le sole Certificazioni rettificate. Singole Certificazioni Si deve tener presente che non si devono ritrasmettere le certificazioni già accolte. Nota Bene. Non si applicano sanzioni se si effettua un nuovo invio entro i cinque giorni lavorativi successivi al 7 marzo Trasmissione tramite intermediario Il flusso dei dati può essere effettuato tramite un intermediario abilitato, secondo quanto disposto dall art. 3, comma 2 del DPR n. 322/1998. Al proposito ricordiamo che gli intermediari sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel. L intermediario abilitato dovrà consegnare al sostituto: 1. l impegno a trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche, precisando se le stesse sono state predisposte dal sostituto o sono state predisposte da lui stesso; 2. le Certificazioni Uniche trasmesse entro 30 giorni dal termine previsto per l invio telematico ( il Frontespizio, l eventuale Quadro CT, le Certificazioni Uniche 2016); 3. copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che attesta l avvenuto ricevimento. L intermediario dovrà conservare copia delle Certificazioni Uniche trasmesse, da poter eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria. Casi particolari di presentazione Nel gestire gli obblighi di comunicazione e le modalità di compilazione della Certificazione Unica, è necessario distinguere le situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d imposta o entro i termini di presentazione del flusso, l estinzione o meno del sostituto d imposta. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 8

9 ATTENZIONE - Particolare attenzione deve essere posta in caso di operazioni straordinarie che non determinano l estinzione del soggetto, qualora si verifichi un passaggio di personale dipendente ad un diverso sostituto. In questo caso il sostituto d imposta cedente non è tenuto al rilascio della Certificazione Unica e non dovrà pertanto effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate. Il sostituto d imposta subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, deve inviare entro il 7 marzo la certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. Le operazioni straordinarie che determinano l estinzione del precedente sostituto d imposta, nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal sostituto estinto, il sostituto subentrante che consegna e trasmette la Certificazione Unica è tenuto a darne indicazione nello spazio riservato alle Annotazioni utilizzando il codice GI. Se le certificazioni riguardano redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nel caso in cui il sostituto estinto abbia rilasciato le predette certificazioni prima dell operazione straordinaria, il sostituto d imposta subentrante è tenuto a riemettere e successivamente trasmettere la nuova Certificazione Unica, indicando i propri dati. Operazioni societarie che determinano l estinzione del sostituto d imposta In merito alle operazioni societarie che determinano l estinzione del sostituto d imposta, l Amministrazione Finanziaria distingue tra: operazioni che non prevedono la prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto (liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa); In questo caso la Certificazione Unica 2017 deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. operazioni che prevedono la prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche). In tal caso, chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la CU 2016 che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell anno in cui il soggetto estinto ha operato. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 9

10 NOTA BENE - Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione delle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso, e delle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie. Tali Certificazioni dovranno essere integralmente inviate soltanto da uno dei soggetti coobbligati al fine di evitare duplicazione di dati. Se tali operazioni si sono verificate nell anno 2016 o nel 2017 entro i termini di presentazione del flusso (7 marzo 2017), il soggetto che succede nei rapporti del sostituto d imposta preesistente deve provvedere alla: consegna delle Certificazioni di lavoro dipendente e assimilati; consegna delle Certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Operazioni societarie che non determinano l estinzione del soggetto Si tratta generalmente di operazioni legate a: trasformazione; scissione parziale; cessione di azienda ovvero di ramo di azienda; affitto di azienda; costituzione di usufrutto di azienda. Al verificarsi di operazioni straordinarie che non comportano l estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d imposta, gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni. Successione mortis causa dell imprenditore individuale Nell ipotesi in cui l erede o gli eredi non proseguano l attività della persona fisica deceduta, la Comunicazione Unica 2016 deve essere presentata da uno di essi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro dati relativi al sostituto, e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d imposta deceduto e nel riquadro dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione quelli dell erede che la sottoscrive. Se la successione mortis causa avviene nel periodo d imposta 2016 o nel 2017, entro i termini di presentazione del flusso (7 marzo 2017), con prosecuzione dell attività da parte dell erede, Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 10

11 quest ultimo ha l obbligo di presentare la Comunicazione Unica 2017 anche per la parte dell anno in cui ha operato il soggetto estinto. Il regime sanzionatorio In caso di omesso, tardivo o errato invio della certificazione si fa riferimento al regime sanzionatorio dello scorso anno, entrato in vigore dal 1 gennaio 2016 (art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015). In realtà, i nuovi limiti sanzionatori sarebbero dovuti andare in vigore solamente quest anno (dal 1 gennaio 2017), ma per effetto della Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 952 della L. n. 208/2015), i tempi si sono accorciati esattamente di un anno. NOVITÀ - L'art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto nell ambito dell'art. 4 comma 6-quinquies del D.P.R. 322/1998, nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di Certificazione Unica. In particolare, le novità sono due: 1. è stato previsto un limite massimo di sanzione fissato a euro per sostituto d'imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro in deroga a quanto previsto dall'art.12 D.Lgs.472/1997; 2. è stato disposto che se la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal 7 marzo di ogni anno, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di euro. Dunque, tale meccanismo sanzionatorio adotta tempi e modi diversi per effettuare eventuali variazioni (oltre i 60 giorni si applica la sanzione piena di 100 euro). RICORDA - È prevista una sanzione pari ad 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In ogni caso, non vengono applicate sanzioni se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all invio della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 12 marzo. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 11

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