IL SISTEMA CROCE ROSSA

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1 INTRODUZIONE Il simbolo di croce rossa è senza dubbio noto su scala globale, forte è il sentimento di rispetto e sollievo che suscita in chi posa su di esso lo sguardo. Emblema universale di aiuto incondizionato verso i sofferenti, la croce rossa incarna uno dei momenti più alti dell umanità: il mutuo soccorso. Collocato idealmente al di sopra del sentire politico, del credo religioso e dell appartenenza etnica, è con conforto e fiducia che le vittime di un conflitto o di un disastro naturale guardano al segno delle Convenzioni di Ginevra, ovunque esse si trovino. Il presente contributo intende indagare la complessa architettura istituzionale del Movimento internazionale della Croce Rossa, e quindi analizzare il coacervo di norme disposte a tutelare l alto significato del simbolo. Al fine di snellire la lettura, si è scelto di articolare il lavoro in due parti, a loro volta tripartite, ciascun segmento delle quali, pur essendo logicamente connesso con il precedente ed il successivo, mantiene una propria autonomia. La sezione prima è dedicata alla Croce Rossa Internazionale, la cui struttura è tale da poterla definire quale sistema. Inizialmente, si enumerano i Principi fondamentali e si rintracciano le origini del Movimento per analizzare, di seguito, le caratteristiche istituzionali delle sue componenti. Al contempo si coglie l opportunità per affrontare alcuni nodi giuridici di particolare interesse, quali la natura controversa del Comitato internazionale della Croce Rossa, l attività della Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e il rapporto cooperativo tra le Società nazionali e il Comitato internazionale. Chiude la sezione una breve analisi della Croce Rossa Italiana, di cui si evidenziano le peculiarità che la distinguono dalle Società sorelle, ossia la componente militare dell Associazione e il lungo periodo di commissariamento straordinario. Un ultimo accenno è rivolto al profondo clima di rinnovamento che recentemente permea la Società italiana e prelude alla tanto necessaria quanto attesa riforma statutaria. La sezione seconda si concentra sul simbolo, ripercorrendone in primo luogo la tormentata evoluzione storica ed esaltandone i momenti salienti, e talora drammatici. Il rapido incalzare degli eventi permette comunque di approfondire l analisi, ove necessario: il caso affatto particolare della società di soccorso israeliana, la procedura di accreditamento e d ammissione di nuove Società in 2

2 seno al Movimento, e il progetto di Terzo Protocollo Aggiuntivo ne sono un esempio. Segue l inquadramento giuridico e il commento delle fonti concernenti la tutela dell emblema di croce rossa. In questa sede, si è tentato di riorganizzare le norme rilevanti, seguendo la scansione classica del diritto internazionale, e pertanto il procedimento analitico riguarda inizialmente le eventuali consuetudini applicabili al caso, per poi investire le disposizioni internazionali di natura pattizia, giungendo, infine, alla legge nazionale e ai regolamenti interni del Movimento e delle sue componenti. Lo sforzo esegetico si focalizza sulle Convenzioni di Ginevra del 1949, nello specifico sul Capitolo VII e IX della Prima Convenzione di Ginevra, concedendo ampia trattazione alle norme sull uso del simbolo e del nome di croce rossa nonché alla repressione degli abusi e delle infrazioni istituita dai trattati. Infine, si illustrano sommariamente la norme interne di tutela del simbolo di croce rossa, siano strumenti elaborati dal legislatore nazionale siano ordinamenti interni alla stessa Croce Rossa Internazionale. In chiusura, è stata dedicata ampia trattazione ai meccanismi volti alla repressione delle infrazioni gravi del Diritto di Ginevra, in special modo dell uso perfidioso dell emblema di croce rossa. Si è, dunque, presa in esame l attività della Commissione internazionale di accertamento dei fatti, dei Tribunali penali internazionali ad hoc, evidenziando le potenzialità della Corte Penale Internazionale. L elaborato si propone di comprendere a fondo la natura di un simbolo che appartiene e rappresenta l umanità, ed incarna il sentimento di fratellanza proprio nel momento in cui la negazione del comune sentire è più evidente, il conflitto. 3

3 PARTE PRIMA IL SISTEMA CROCE ROSSA Le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa costituiscono un movimento umanitario mondiale, la cui missione è prevenire ed alleviare le sofferenze umane, proteggere la vita e la salute ed assicurare il rispetto degli esseri umani, in particolare in tempo di conflitto e altre emergenze, lavorare per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute e del benessere sociale, incoraggiare il servizio volontario e la preparazione costante per aiutare i membri del Movimento, nonché un universale senso di solidarietà nei confronti dei bisognosi di protezione e assistenza. Statuti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Preambolo.

4 LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL SIMBOLO DI CROCE ROSSA Le Società nazionali, il Comitato Internazionale e la Federazione Internazionale costituiscono un movimento umanitario mondiale. Statuti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Preambolo. CAPITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI ED ORIGINI 1 Un Movimento umanitario mondiale Presente ed attivo in pressoché tutti i Paesi del mondo, il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa conta all incirca cento milioni di membri e di volontari riuniti sotto il simbolo della croce rossa. La cooperazione armonica tra le diverse entità fisiche e giuridiche che compongono il Movimento è garantita da principi ispiratori comuni, fondati su valori caratterizzati dalla spiccata tendenza all universalismo. Questi principi hanno guidato l azione della Croce Rossa fin dalle sue origini e hanno trovato una solenne proclamazione in occasione della XX Conferenza internazionale, tenutasi a Vienna nel 1965, e più recentemente, un importante riaffermazione attraverso il loro formale inserimento nel Preambolo dello Statuto del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottato a Ginevra nel 1986 dalla XXV Conferenza internazionale e successivamente emendato dalla XXVI Conferenza internazionale (Ginevra, 1995). I principi sono stati così enumerati ed enunciati: Umanità - Nato dal desiderio di portare soccorso senza discriminazione ai feriti sui campi di battaglia, il Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, a livello nazionale ed internazionale, si sforza di prevenire ed alleviare in ogni circostanza le sofferenze umane. Mira a proteggere la vita e la salute della persona CAPITOLO PRIMO 5

5 IL SISTEMA CROCE ROSSA umana e ad assicurarne il rispetto. Promuove la comprensione reciproca, l amicizia, la cooperazione e una pace durevole tra tutte le genti. Imparzialità Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, condizione sociale o appartenenza politica. Si adopera per portare sollievo agli individui in misura della loro sofferenza, dando priorità ai casi più urgenti. Neutralità Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal prendere parte alle ostilità e, in ogni tempo, alle controversie di natura politica, razziale, religiosa o di natura ideologica. Indipendenza Il Movimento è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei pubblici poteri nell espletamento delle loro attività umanitarie e soggette alle leggi dei rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere una propria autonomia che permetta loro di agire secondo i principi del Movimento. Volontariato Il Movimento è un istituzione di soccorso volontaria e disinteressata. Unità - In uno stesso paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Essa deva essere aperta a tutti ed estendere la propria azione umanitaria all intero territorio. Universalità - Il Movimento è un istituzione universale nella quale tutte le Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente. Simili principi trovano applicazione concreta sia nel modo d essere e di funzionare del Movimento e delle associazioni che ne fanno parte, sia nello svolgimento delle diverse attività di solidarietà umanitaria poste in essere da queste entità. Infine, si deve sottolineare il rilievo che questi principi hanno assunto a livello internazionale: la Corte Internazionale di Giustizia, infatti, si è avvalsa dei principi d umanità e d imparzialità, quali elaborati dal Movimento, per PRINCIPI FONDAMENTALI ED ORIGINI 6

6 LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL SIMBOLO DI CROCE ROSSA individuare i caratteri che l aiuto umanitario da parte di uno Stato deve assumere per non costituire un intervento illegittimo negli affari interni di un altro Stato 1. 2 Origini e momenti essenziali dello sviluppo del Movimento Un uomo, la sua visione e la sua determinazione sono all origine del Movimento. Il 24 giugno 1859 a Solferino, località dell Italia settentrionale, l armata austriaca e francese si confrontano. Al termine di sedici ininterrotte ore di violento combattimento, tra morti e feriti giacciono sul campo senza possibilità alcuna di cura. La sera stessa dello scontro, un cittadino svizzero, Henry Dunant, giunge nella regione per affari. La vista del campo di battaglia è cruda: i servizi sanitari di entrambe le armate sono incapaci di portar soccorso ai rispettivi militari, i soldati vengono abbandonati alle loro sofferenze. Dunant chiede, quindi, agli abitanti dei villaggi vicini di aiutarlo a portare aiuto ai feriti di entrambe le formazioni. Di ritorno in Svizzera, Dunant pubblica Un Souvenir de Solferino, auspicando che in ogni paese fosse creata una società volontaria di soccorso ai militari feriti che potesse, in caso di conflitto, aiutare i servizi di sanità dell esercito. In un secondo tempo, un accordo internazionale, secondo Dunant, avrebbe dovuto riconoscere i volontari incaricati di assistere i servizi sanitari e garantire loro un minimo di protezione. Nel 1863, la Société d utilité publique di Ginevra, società di beneficenza svizzera, crea una commissione di cinque membri 2 per esaminare la possibilità di dare corpo alla visione di Dunant. La commissione, nello sforzo di tradurre in realtà gli ideali ed i solenni appelli contenuti nello scritto, fonda il Comité international et permanent de secours aux blessés militaires, che si riunirà per la prima volta a Ginevra il 17 febbraio 1863 e diverrà più tardi, nel 1880, il Comitato internazionale della Croce Rossa. Su impulso del Comitato, il 26 ottobre del 1863 si riunisce a Ginevra una conferenza di esperti di sedici Stati 3 i quali convengono sull idea di favorire la 1 Ci si riferisce alla celebre sentenza Affare Nicaragua c. Stati Uniti, C.J.I., Recueil, giugno 1986, par. 242 e La commissione era composta da Gustave Moynier, Guillame-Henry Dufour, Louis Appia, Théodore Maunoir e da Dunant stesso. Fonte: Dècouvrez le CICR, ICRC, 2001, p Ai lavori della conferenza parteciparono anche gli esponenti di quattro istituzioni filantropiche. CAPITOLO PRIMO 7

7 IL SISTEMA CROCE ROSSA creazione sul proprio territorio di società private, solidali tra loro, che esercitino un azione di soccorso ausiliaria a quella dei servizi di sanità degli eserciti. Inoltre, in occasione di questa primissima conferenza viene adottato come segno distintivo una croce rossa su fondo bianco: il personale delle società, così come il materiale destinato all attività di soccorso, d ora in avanti sarebbe stato contrassegnato dal simbolo della Croce Rossa al fine di renderne evidente la neutralità. Grazie al sostegno del Governo Federale svizzero, alla conferenza di esperti governativi segue una conferenza diplomatica, che porta all adozione della prima Convenzione di Ginevra il 22 agosto La Convenzione enuncia alcuni basilari principi umanitari ed impone agli Stati la tutela e il rispetto delle ambulanze e degli ospedali militari, del personale delle formazioni sanitarie e del materiale da queste utilizzato. Due disposizioni meritano particolare attenzione: l articolo 6 stabilisce la norma fondamentale secondo cui i militari feriti o malati saranno accolti e curati indipendentemente dalla nazione d appartenenza ; l articolo 7 prevede che il simbolo internazionalmente riconosciuto, indicante l obbligo di protezione, sia quello della croce rossa su fondo bianco, in tal maniera risultano garantite anche le attività della Società nazionali di soccorso che operano sotto tale emblema. Il periodo successivo alla Convenzione del 1864 vede la costituzione di Società nazionali della Croce Rossa in numerosi Stati, anche non appartenenti alla tradizione culturale occidentale, questo a sottolineare il carattere universale degli ideali propugnati dalla convenzione e l ampio consenso da questa riscosso a livello internazionale. Le Società nazionali della Croce Rossa e il Comitato internazionale dialogano tra loro grazie alla periodica convocazione di conferenze non istituzionalizzate 4. A queste ultime partecipano, oltre ai delegati delle Società e del Comitato, i rappresentanti degli Stati membri della Convenzione di Ginevra del In tal modo la Croce Rossa, fatti salvi i principi d imparzialità e d indipendenza, coinvolge i governi nelle scelte fondamentali del movimento, garantendo l effettività della propria azione 5. La prima di queste conferenze si tiene a Parigi 4 Questa iniziale forma di cooperazione internazionale, caratterizzata da meccanismi non istituzionalizzati, conosce, come si vedrà, una profonda evoluzione in seguito alla XIII Conferenza internazionale della Croce Rossa tenutasi all Aja nel Giova, infatti, ricordare che la cooperazione intergovernativa si basa sul consenso degli Stati membri. PRINCIPI FONDAMENTALI ED ORIGINI 8

8 LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL SIMBOLO DI CROCE ROSSA nel 1867 e altre ne seguono ad intervalli irregolari a causa delle ricorrenti crisi belliche. Grazie al favore degli Stati, all attività delle Società nazionali ed all impulso del Comitato internazionale, la Croce Rossa opera con efficacia nelle diverse guerre che segnano la fine dell Ottocento, fino a giungere all esperienza della Prima Guerra Mondiale, una delle prove decisive per il movimento. La Prima Guerra Mondiale é un evento importante per la mole e l ampiezza del lavoro svolto: si pensi non soltanto ai volontari delle Società nazionali impegnati sul campo nel soccorso dei militari, ma anche alle funzioni di coordinamento e di ricerca condotte dal Comitato per mezzo dell Agenzia centrale dei prigionieri di guerra 6. I belligeranti inviano a tale ente, creato nell occasione a Ginevra, le liste dei nomi dei prigionieri di guerra detenuti e le diverse informazioni ed essi relativi, con particolare riguardo delle condizioni di salute e di un eventuale decesso. Dal 1960 questo organismo, divenuto permanente, assume il nome di Agenzia centrale di ricerca e ha il compito di coordinare le Agenzie di ricerca negli Stati belligeranti, costituite ad hoc in occasione dei vari conflitti armati, quale unico punto di riferimento degli Uffici nazionali d informazione. In seguito al primo conflitto mondiale lo spettro d azione della Croce Rossa viene ad ampliarsi, nasce, infatti, l idea che il soccorso umanitario avrebbe dovuto comprendere anche i periodi di pace. Si rende, quindi, necessario riorganizzare complessivamente il quadro di cooperazione internazionale basata su meccanismi non istituzionalizzati e per questo incapaci di garantire continuità e certezza all opera della Croce Rossa, ormai permanentemente impegnata in azioni di soccorso umanitario. 6 Il 15 agosto 1914 il CICR invia una circolare alle Società nazionali in cui si propone la creazione di un ufficio centrale di coordinamento delle agenzie di ricerca nazionali, nel rispetto del mandato conferito all ente dalla Conferenza Internazionale del 1912 tenutasi a Washington. Il successivo 27 agosto, il Presidente del CICR annuncia la creazione dell Agenzia Internazionale per i prigionieri di guerra, che opererà dal 12 ottobre. Il 31 dicembre 1919, in seguito alla firma dei trattati di pace, il Comitato internazionale chiude l Agenzia, che sarà sostituita, nell interludio tra le due guerre, da un dipartimento speciale. L articolo 79 della Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, affida il CICR l istituzione di un Agenzia centrale di ricerca e informazione. Nel settembre del 1939, sulla base di questa norma, il Comitato inaugura l Agenzia centrale per i prigionieri di guerra. Le prime visite avvengono tra il 23 e il 26 settembre 1939, quando un delegato del CICR riesce ad ottenere l accesso a tre campi di prigionieri polacchi, in Germania. L Agenzia ha, però, carattere transitorio e le sue attività cessano al termine del conflitto. L articolo 123 della Terza Convenzione di Ginevra del 1949 ricalca la norma precedente, stabilendo che sarà istituita un Agenzia centrale quando il Comitato Internazionale della Croce Rossa lo giudichi necessario. Come si vede, questo organo è concepito come provvisorio, e solo nel 1960 diverrà permanente. CAPITOLO PRIMO 9

9 IL SISTEMA CROCE ROSSA La XIII Conferenza internazionale della Croce Rossa porta, nel 1928, alla definizione degli Statuti da cui scaturisce la Croce Rossa internazionale, un associazione internazionale non governativa destinata a coordinare su scala mondiale le attività di tutti quegli enti sorti fino a quel momento con lo scopo di svolgere un azione umanitaria sotto il simbolo unitario della croce rossa 7. La struttura allora creata, costituita dal Comitato internazionale della Croce Rossa, dalla Lega delle società nazionali e dalle Società nazionali, tuttora caratterizza il Movimento internazionale della Croce Rossa. Il nuovo Statuto del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottato nel 1986 e rivisto nel 1995, conferma la fisionomia dell organizzazione. 3 Le conquiste del diritto umanitario internazionale Una volta riorganizzata l architettura istituzionale, il Movimento, ottemperando all imperativo dell articolo 5 dello Statuto, concentra i propri sforzi nella diffusione degli ideali umanitari, nell implementazione degli stessi e nell adattamento del diritto umanitario a conflitti armati caratterizzati da nuovi metodi di guerra. Al massiccio uso di gas tossici, ai primi bombardamenti aerei ed alla cattura di centinaia di migliaia di prigionieri di guerra durante la Prima Guerra Mondiale, la Croce Rossa risponde nel 1925 con il Protocollo di Ginevra relativo al divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o similari e di mezzi batteriologici, e nel 1929 con la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Nel 1934, la XV Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunita a Tokyo approva il progetto, preparato dal CICR, di una Convenzione internazionale sulla condizione e protezione dei civili di nazionalità nemica che si trovano su territorio che appartiene o che è stato occupato da un belligerante. Gli Stati, dato il clima internazionale sfavorevole ed il riemergere di egoismi nazionali mai sopiti, si rifiutano di convocare una conferenza diplomatica per decidere sull adozione del progetto. La Seconda Guerra Mondiale evidenzia le carenze del diritto internazionale umanitario fino allora elaborato: militari e civili sono ugualmente colpiti dal conflitto, ma mentre i diritti e i doveri dei primi sono codificati e tutelati da norme internazionali, per gli ultimi il diritto tace. 7 Infra Cap. II. PRINCIPI FONDAMENTALI ED ORIGINI 10

10 LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL SIMBOLO DI CROCE ROSSA La comunità internazionale risponde alle atrocità del conflitto con la stesura delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, tra cui spicca il carattere innovativo della Quarta Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 segnano un momento importante nell evoluzione del diritto umanitario e ne costituiscono tuttora il nucleo centrale. Tuttavia, all indomani della decolonizzazione, i nuovi Stati indipendenti trovano forti difficoltà a sentirsi vincolati ad un corpus di norme alla cui stesura non avevano partecipato. Inoltre, i dettami relativi alla condotta delle ostilità non erano stati aggiornati e riposavano sui Trattati dell Aja del Nondimeno, una revisione delle Convenzioni di Ginevra appare improbabile, e si decide, quindi, di rafforzare la protezione delle vittime dei conflitti armati con l adozione, nel 1977, di nuovi testi sotto forma di Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra 8. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i Protocolli aggiuntivi del 1977 sono ancora oggi i principali strumenti del diritto internazionale umanitario, il quadro giuridico si è, in seguito, complicato ed arricchito di ulteriori elementi che irrobustiscono la tutela internazionale dell individuo in caso di conflitto armato. Tra i numerosi testi elaborati, basti citare la Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione e stoccaggio e uso di armi chimiche, e sulla loro distruzione del 1993, il Protocollo sull uso dei laser accecanti del 1995 e, da ultimo, la Convenzione di Ottawa sul divieto dell uso, produzione, stoccaggio e trasferimento delle mine antipersona, e sulla loro distruzione del Per completezza occorre ricordare che l attività del Movimento non si limita al solo versante umanitario, ma investe anche quello civile: la diffusione dei Principi fondamentali e degli ideali umanitari, lo sviluppo e la promozione del diritto internazionale umanitario e le numerose campagne di sensibilizzazione dell opinione pubblica ne costituiscono alcuni esempi. 8 Il Primo Protocollo disciplina la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, il Secondo Protocollo rafforza la protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. CAPITOLO PRIMO 11

11 IL SISTEMA CROCE ROSSA 4 Considerazioni introduttive La Croce Rossa, nata dalla visione di Dunant per portare sollievo ai feriti sui campi di battaglia, ha esteso oggi la sua attività a tutte le ipotesi di soccorso umanitario, sebbene la guerra 9 rappresenti ancora oggi la calamità più comune che il Movimento deve affrontare. D altra parte, proprio all attività in tempo di conflitto armato è legato il riconoscimento internazionale della Croce Rossa, sancito dalle Convenzioni del 12 agosto 1949 e dai relativi Protocolli del Attraverso le sue diverse componenti, il Movimento della Croce Rossa ha ottenuto numerosi risultati, da quelli più appariscenti conseguiti nel costante sforzo teso a prevenire e ad alleviare le sofferenze umane e concretatisi nel potenziamento dell armamentario giuridico a protezione dell umanità, a quelli meno visibili e pubblicizzati. Si tratta, in quest ultimo caso, di attività di aiuto concreto e materiale ai bisognosi di soccorso sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, svolte volutamente all ombra dei riflettori della scena internazionale, in quanto spesso la segretezza e l informalità sono le prime garanzie di successo per l aiuto umanitario. 9 Conferendo a tale termine il più ampio dei significati. PRINCIPI FONDAMENTALI ED ORIGINI 12

12 IL SISTEMA CROCE ROSSA The International Red Cross and Red Crescent Movement is composed of the National Red Cross and Red Crescent Societies, of the International Committee of the Red Cross, and of the International Federation of Red Cross and Red Crescent. Statuti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Articolo 1. CAPITOLO II ORGANI E FUNZIONI 1 Profilo Generale Il termine Croce Rossa si riferisce, da un lato, alla complessa organizzazione di coordinamento dell attività umanitaria che si avvale di tale denominazione, e dall altro, all emblema araldico della croce rossa in campo bianco assunto, dalla prima convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 sulla cura dei militari feriti in battaglia, come emblema dalle formazioni sanitarie militari. Nella prima accezione, il termine Croce Rossa, rectius Croce Rossa Internazionale, individua un organizzazione internazionale non governativa, ossia un associazione di diritto interno, ampiamente ramificata nei vari Stati del mondo. L iniziale forma di cooperazione internazionale, sviluppatasi grazie a meccanismi non istituzionalizzati, per mezzo della periodica convocazione di conferenze, conosce una profonda evoluzione in seguito alla XIII Conferenza internazionale della Croce Rossa, tenutasi all Aja nel 1928: si viene a creare, infatti, una struttura permanente, nota appunto come Croce Rossa Internazionale, dotata di un proprio Statuto e di organi propri quali la Conferenza internazionale, il Consiglio dei delegati e la Commissione permanente. Si deve precisare, inoltre, che in seguito alla XXV Conferenza internazionale della Croce Rossa, con l adozione del nuovo Statuto (Ginevra, ottobre 1986), tal ORGANI E FUNZIONI 13

13 LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL SIMBOLO DI CROCE ROSSA ente è stato ridefinito Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il Movimento è quindi un associazione per mezzo della quale diverse entità giuridiche, costituitesi in conformità a differenti ordinamenti statali e operanti nel campo dei servizi sanitari e dell aiuto umanitario in conformità a principi fondamentali comuni, si coordinano e cooperano a livello transnazionale servendosi degli strumenti normativi previsti dal diritto interno. Tali entità che costituiscono i membri del Movimento sono il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, entrambe con sede a Ginevra e, infine le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa riconosciute dal CICR. 2 Le componenti del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa Come si è visto, il Movimento comprende tre componenti: il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), la Federazione della Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Federazione) e le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Società nazionali). Le organizzazioni che compongono il Movimento, ossia il CICR, la Federazione e le Società, sono istituzioni indipendenti, dotate di loro propri Statuti che ne determinano le competenze. Esse agiscono nel rispetto dei Principi fondamentali e cooperano, fatta salva l indipendenza di ciascun istituzione, nello svolgimento dei rispettivi compiti e nel perseguimento della loro missione comune. 3 Il Comitato internazionale della Croce Rossa Il CICR, istituzione fondamentale e direttiva del Movimento, sorge a Ginevra nel 1863 per iniziativa dello scrittore Henry Dunant. Originariamente il Comitato aveva lo scopo di organizzare, a livello internazionale, efficienti soccorsi ai militari feriti degli eserciti belligeranti, argomento centrale durante la Prima Conferenza internazionale della Croce Rossa nel CAPITOLO SECONDO 14

14 IL SISTEMA CROCE ROSSA Attualmente la struttura e le funzioni del Comitato sono disciplinate dallo Statuto adottato nel 1973 e più volte successivamente modificato 1 : sinteticamente il CICR è un associazione di natura privata, avente sede in svizzera, regolata dal diritto civile svizzero e composta di un numero di membri variabile da 15 a 25, scelti per cooptazione fra i cittadini svizzeri 2. Tra i suoi compiti, elencati nell articolo 4 del proprio Statuto e ripresi dall articolo 5 degli Statuti del Movimento, se ne distinguono alcuni che riguardano la vita interna dell organizzazione: provvedere al riconoscimento delle Società nazionali di nuova formazione, controllare la compatibilità di eventuali modifiche apportate a Statuti di Società già riconosciute con le condizioni di riconoscimento, assumere i mandati affidati al Comitato dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. Il CICR, inoltre, ha il dovere di rafforzare il diritto umanitario, lavorare al suo perfezionamento attraverso la diffusione e lo sviluppo progressivo delle Convenzioni di Ginevra. Infine, il Comitato si occupa della concreta protezione delle vittime dei conflitti armati. In questa veste, il CICR deve assumere le funzioni riconosciutegli dalle Convenzioni di Ginevra, adoperarsi per l applicazione di tali Convenzioni e ricevere i reclami contro le violazioni delle convenzioni di diritto umanitario in genere, agire nei vari tipi di conflitto, anche negli internal troubles, in qualità di organismo neutrale ed occuparsi, infine, della protezione delle vittime civili e militari. Conformemente alle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra, il Comitato deve assicurare il funzionamento dall Agenzia centrale di ricerca e di informazione e collaborare con le organizzazioni della Croce Rossa, con i servizi di sanità militari e altre autorità competenti alla preparazione ed al potenziamento del personale e del materiale sanitario (disaster preparedness). In qualità di guardiano del diritto internazionale umanitario, il CICR agisce coordinandosi necessariamente con le altre istituzioni facenti parte del Movimento, ossia la Federazione e le Società nazionali: il principio di 1 F. BUGNION, The composition of the International Committee of the Red Cross, IRRC, n. 307, 1995, pp The ICRC shall co-opt its members from among Swiss citizens. It shall comprise fifteen to twenty-five members. Articolo 7 par. 1, Statuto dell ICRC, adottato il 21 giugno 1973 ed emendato il 6 dicembre 1973, 1 maggio 1974, 14 settembre 1977, 29 aprile 1982 e 20 gennaio ORGANI E FUNZIONI 15

15 LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL SIMBOLO DI CROCE ROSSA collaborazione, sancito dall articolo 5 dello Statuto, trova riscontro nell articolo 7 degli Statuti del Movimento 3 del La struttura organica del CICR è essenziale: Assemblea, Consiglio esecutivo e Direzione sono gli organi statutari. L Assemblea è composta di tutti i membri del CICR e il suo Presidente e il Vicepresidente sono Presidente e Vicepresidente del Comitato. Solo all Assemblea, in quanto organo supremo, compete il potere di revisione dello Statuto. Essa fissa le linee generali di condotta e vigila sull attività degli organi amministrativi ed esecutivi da essa nominati. Il Consiglio esecutivo si compone di sette membri al massimo che possono essere scelti anche al di fuori dell Assemblea. Compito fondamentale è l attuazione delle direttive, solitamente a carattere programmatico, dell Assemblea. La Direzione, per concludere, composta dai Direttori dei Dipartimenti, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dall Assemblea tramite regolamento, si occupa della gestione specifica degli affari, divisi in Attività operativa, Affari generali e Affari amministrativi, secondo le linee generali stabilite dal Consiglio esecutivo. Al finanziamento del bilancio sia ordinario sia straordinario contribuiscono i Governi, le Società nazionali, le donazioni e le entrate finanziarie proprie dell ente. 3.1 Lo status del Comitato La natura giuridica del CICR è da tempo al centro di un accesa discussione che coinvolge non solo la dottrina ma anche le Nazioni Unite e, ovviamente, il Comitato stesso. Senza dubbio alcuno si può affermare che questo ente sia un associazione privata a fini umanitari regolata dal diritto svizzero 4. 3 The components of the Movement shall co-operate with each other in accordance with their respective statutes (omissis). In particular the International Committee and the International Federation shall maintain frequent regular contact (omissis). 4 Art. 2 degli Statuti del CICR: As an association governed by Article 60 and following of the Swiss Civil Code, the ICRC has legal personality. CAPITOLO SECONDO 16

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