La regolamentazione del mercato mobiliare 1
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1 La regolamentazione del mercato mobiliare 1
2 TUIF d. lgs n 58 del 1998 Nasce accorpando tutte le leggi in materia di intermediazione finanziaria Ha recepito la direttiva 1993/22/CE sui servizi d investimento (Eurosim) che stabiliva importanti principi Mutuo riconoscimento Home country control Libertà di accesso Non obbligatorietà della concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati Ulteriori innovazioni dalla legge n 252/2005 sulla tutela del risparmio, d.lgs 303/2006 legge 62/2005 attuazione della direttiva europea sugli abusi di mercato D.lgs 51/2007 attuazione della direttiva europea sul prospetto informativo 2
3 Il TUIF Disposizioni comuni Disciplina degli intermediari Disciplina dei mercati e della gestione accentrata t di strumenti ti finanziari i i Disciplina degli emittenti t Sanzioni Disposizioni transitorie e finali 3
4 TUIF 1 parte Definizioni Strumenti finanziari Servizi d investimento Servizi accessori Rapporti tra Autorità di vigilanza Principi i i base di collaborazione tra le diverse autorità 4
5 TUIF 2 parte disciplina degli intermediari Consob ha poteri regolamentari i merito a: Trasparenza e correttezza dei comportamenti dei partecipanti al mercato Sollecitazione all investimento Offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione Banca d Italia Contenimento del rischio Stabilità patrimoniale Sana e prudente gestione Ministero dell Economia e delle finanze Alta vigilanza sul corretto funzionamento del mercato Potere di assumere provvedimenti volti a prevenire situazioni di crisi e a dare attuazione ad indirizzi innovativi o di riordino 5
6 TUIF 2 parte requisiti degli esponenti aziendali Dei partecipanti al capitale dei soggetti abilitati a offrire servizi di investimento Soggetti abilitati ad offrire servizi di investimento t Criteri da rispettare 6
7 TUIF 3 parte titolo I Disciplina dei mercati Privatizzazione: i mercati regolamentati sono gestiti da organismi privati (società di gestione o società di mercato) aventi o meno fini di lucro, dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione o intervento Eccezioni i (Mercato all ingrosso dei titoli di Stato) t Disciplina delle società di mercato Consob fissa il capitale minimo i Ministero fissa requisiti di amministratori e partecipanti Società mercato si deve dotare di un proprio Regolamento 7
8 segue La Consob controlla Le società di mercato Albo I mercati gestiti Elenco dei mercati regolamentati autorizzati in Italia Sezione con mercati degli altri paesi comunitari riconosciuti dalla Consob 8
9 TUIF 3 parte Sistemi di garanzia dei contratti Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari La Banca d Italia, sentita la Consob, disciplina i tali servizi 9
10 TUIF 4 parte Disciplina degli emittenti Titolo I disposizioni generali Titolo II disciplina dell appello al pubblico risparmio Titolo III disciplina degli emittenti 10
11 Direttive europee in materia finanziaria 11
12 Commissione europea Nel 1998, costatata t t l importanza del settore dei servizi i finanziari all interno dell Unione e la necessità di garantire un mercato unico integrato, efficiente e trasparente, ha annunciato l elaborazione di un quadro d azione (comunicazione IP/98/941). Le cui linee guida erano Intervento su mercati all ingrosso e mercati al dettaglio Maggiore cooperazione tra le autorità Instaurare un infrastruttura integrata Concorrenza ed aiuti di Stato Questioni fiscali Nel 1999 viene proposto un piano d azione Financial Services Action Plan, FSAP 12
13 Comitatologia Al fine di rafforzare la cooperazione tra Autorità di vigilanza e di regolamentazione all interno dell Unione si è proceduto ad innovare il processo legislativo comunitario i in materia di provvedimenti per l integrazione del mercato unico Su indicazione del Comitato dei Saggi presieduto da Lamfalussy (2001) l iter regolamentare relativo alle direttive europee nelle materie in oggetto si articola su quattro livelli e si distingue per l introduzione o di fondamentali momenti di consultazione con i comitati rappresentativi delle autorità competenti per materia per i singoli Stati Membri Sistema di delega di poteri di implementazione dal Consiglio Europeo alla Commissione per rendere esecutiva la legislazione UE 13
14 Il processo regolamentare si articola su quattro livelli con la presenza di due comitati Un comitato con una funzione consultiva al fine di fornire alla Commissione consulenze sulla elaborazione della legislazione (Livello 1) Una funzione di comitatologia istituita con atto legislativo per assistere la Commissione nell esercizio dei suoi poteri di esecuzione (livello 2) Un comitato di vigilanza, formato da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali di vigilanza, che promuove la cooperazione e la creazione di reti tra Autorità al fine di ottenere norme di esecuzione comuni nel settore dei valori mobiliari (livello 3) La Commissione verifica la corretta implementazione della legislazione e (livello 4) 14
15 Comitati Mercati e altri strumenti ti finanziari i i European Securities Committee ESC o Committee of European Securities Regulators CESR Materie bancarie European Banking Committee EBC e Committee of European Banking Supervisor CEBS Materie assicurative European Insurance & Occupational Pensions Committee EIOPC e Committee of European Insurance & Occupational Pensions Supervisors CEIOPS 15
16 Direttive di maggiore rilevanza Direttiva sul prospetto informativo (Prospectus Directive) 2003/71/CE Market Abuse Directive, MAD 2003/6/CE Market in Financial Instruments Directive, MIFID 2004/39CE 16
17 d.lgs 51/2007 di attuazione della direttiva europea sul prospetto informativo La nozione di offerta al pubblico sostituisce quella di sollecitazione all investimento L informazione è un fattore chiave nella tutela dell investitore Assicurare che negli Stati Membri vigano norme adeguate ed equivalenti in materia di prospetto 17
18 Passaporto unico i prospetti approvati in un Paese appartenente all UE sono considerati validi in tutti gli altri Stati membri, ritenendo l autorità competente nel Paese d origine quella in grado di valutare al meglio le informazioni fornite dagli emittenti 18
19 Novità introdotte dalla disciplina struttura del prospetto; modalità e termini di approvazione; regime di pubblicità; casi di esenzione e applicazione 19
20 La prestazione dei servizi di investimento 20
21 I servizi di investimento (TUF) a) esecuzione di ordini per conto dei clienti; b) negoziazione per conto proprio; p c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; d) ricezione e trasmissione di ordini; e) sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell emittente; f) gestione di portafogli; g) consulenza in materia di investimenti. 21
22 Esecuzione degli ordini per conto dei clienti L intermediario intermediario, ricevuto l ordine di negoziazione, può decidere di eseguire l ordine su più sedi di negoziazione: mercati regolamentati; sistemi multilaterali di negoziazione; ione internalizzazione dell ordine. 22
23 segue L intermediario i che esegue gli ordini i deve avere come obiettivo quello di perseguire nel miglior modo l interesse del cliente, avendo riguardo ai seguenti fattori: prezzo del titolo che si acquista o si vende; costi di esecuzione dell ordine; rapidità e probabilità di esecuzione; dimensione e natura dell ordine. 23
24 segue Se l ordine proviene da un comune risparmiatore i l intermediario deve privilegiare il prezzo del titolo e i costi di negoziazione, trovando la soluzione che assicuri al cliente il corrispettivo totale (prezzo + costi) più vantaggioso. La scelta tra sedi di negoziazione i deve avvenire sulla base di criteri precisi e predeterminati che costituiscono sco o la strategia a di esecuzione e degli ordini. L intermediario deve informare il cliente, su supporto duraturo o tramite sito internet, dei tratti principali della propria strategia. t Anche le successive modifiche, se rilevanti, dovranno essergli comunicate. 24
25 Negoziazione per conto proprio L intermediario : opera in contropartita diretta deve essere autorizzato a negoziare per conto dei clienti può internalizzare a e l ordine a condizione o che questa scelta possa ottenere il miglior risultato possibile per il cliente 25
26 Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Essi sono assimilabili a mercati regolamentati ti ( che possono però essere gestiti anche da SIM e banche autorizzate) I soggetti autorizzati devono rispettare requisiti e regole per garantire un processo di negoziazione equo, ordinato e trasparente di norma il servizio non viene prestato direttamente al risparmiatore 26
27 Ricezione e trasmissione di ordini l intermediario che ha ricevuto un ordine di acquisto o di vendita non lo esegue direttamente ma lo trasmette a un altro intermediario per la sua esecuzione. Sarà quindi il trasmettitore di ordini che dovrà individuare il negoziatore capace di ottenere il miglior risultato possibile che, se siamo comuni risparmiatori, è dato dalla soluzione che assicura il miglior corrispettivo totale 27
28 Sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell emittente Esistono varie forme di questo servizio La sottoscrizione e il collocamento possono essere fatti in forma pubblica o privata La sottoscrizione e il collocamento possono essere fatti con o senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell emittente 28
29 Gestione di portafogli Prima di prestare il servizio, i l intermediario i deve valutare che il servizio offerto (o richiesto) sia adeguato per il cliente e cioè che, sulla base delle informazioni acquisite dal cliente stesso, corrisponda ai suoi obiettivi di investimento senza esporlo a rischi da lui non sopportabili o non comprensibili Il giudizio di adeguatezza riguarderà, innanzi tutto, il servizio stesso: non tutte le gestioni (o linee ) sono uguali, differenziandosi in base alle caratteristiche e al grado di rischio 29
30 segue Nello svolgimento del servizio l intermediario dovrà poi sempre valutare che ogni singola operazione di investimento sia adeguata per il cliente, calibrando così la gestione sulle specifiche caratteristiche e esigenze del cliente. l intermediario dovrà anche darci una serie di informazioni le caratteristiche della gestione del nostro portafoglio -L intermediario dovrà indicarci gli obiettivi (incremento del capitale nel lungo periodo, conservazione del capitale, ecc.) e i livelli di rischio della gestione, i tipi di strumenti finanziari (e le relative proporzioni) che possono comporre il portafoglio (si possono avere, ad esempio, gestioni i obbligazionarie, i i azionarie, bilanciate ovvero in quote di fondi) e i tipi di operazioni che possono essere compiute dal gestore; se significativo il parametro di riferimento E un indicatore al quale raffrontare il rendimento del portafoglio del cliente; l eventuale effetto leva L intermediario dovrà dirci se intende sfruttare tale possibilità; l eventuale l delega di gestione L intermediario i deve dirci i se intende delegare a terzi la gestione; il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari; la soglia di perdita oltre la quale il cliente deve essere avvertito. 30
31 segue Il cliente riceve, almeno ogni sei mesi e su supporto duraturo, la rendicontazione delle attività di gestione che contiene: i titoli contenuti nel portafoglio e la loro valutazione; il saldo contante all inizio ed alla fine del periodo; il totale dei costi a carico del cliente con indicazione delle singole voci (su richiesta l intermediario dovrà fornire un riepilogo ancora più dettagliato); il rendimento conseguito nelperiodo raffrontato con quello del parametro di riferimento; l importo dei dividendi, interessi e altri pagamenti ricevuti nel periodo; i dettagli delle operazioni eseguite nel periodo. In particolare, dovranno essere comunicati il giorno e l ora di esecuzione, la tipologia dell ordine, la sede di esecuzione, il quantitativo, il prezzo unitario e il corrispettivo totale. t Queste informazioni, i i su richiesta del cliente, possono essere rese di volta in volta per ogni singola operazione; i diritti conferiti dai titoli in portafoglio (ad esempio il diritto a partecipare alle assemblee nel caso di azioni, ovvero il diritto di acquistare titoli nel caso di obbligazioni convertibili, ecc.). 31
32 Consulenza in materia di investimenti La consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui il consulente, su sua iniziativa i i o dietro richiesta del cliente, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate circa una o più operazioni relative e ad un determinato strumento finanziario 32
33 segue Le raccomandazioni i e i consigli devono suggerire di acquistare,vendere,scambiare o anche continuare a detenere uno specifico strumento finanziario. possono prestare la consulenza in materia di investimenti gli intermediari, anche tramite promotori finanziari, le persone fisiche in possesso di particolari requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e solidità patrimoniale iscritti in un apposito albo di consulenti finanziari. 33
34 Servizi accessori custodia e amministrazione i i di strumenti ti finanziari; i i locazione di cassette di sicurezza; concessione di finanziamenti per effettuare operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene il soggetto che concede i finanziamenti; consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, industriale e in materia di concentrazione e acquisti di imprese; servizi connessi all emissione o al collocamento di strumenti finanziari; ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti strumenti finanziari; intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi di investimento 34
35 Direttiva MIFID La Markets in Financial Instruments Directive Servizi di base (soggetti ad autorizzazione): anche servizio di consulenza finanziaria e gestione di un Multilateral Trading Facilities MTF Competizione tra imprese che offrono servizi finanziari e mercati 35
36 Modalità di negoziazione degli strumenti finanziari Mercato frammentato e mercato concentrato Trade off tra efficienza e liquidità La Mifid ha optato per la soluzione mercato frammentato con alcuni correttivi 36
37 Il rapporto intermediario - investitore tutele previste per i risparmiatori obblighi posti a carico delle imprese di investimento e degli altri intermediari bancari. 37
38 Strumenti finanziari (TUF) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; le quote di fondi comuni d investimento; i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; i contratti future su strumenti finanziari, su tassi d interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i contratti di scambio a pronti e a termine (swap) su tassi d interesse interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equità swap), anche quando l esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti d opzione su valute, su tassi d interesse, su merci, sui relativi indici, i anche quando l esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali i in contanti; ti le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere. 38
39 Principi generali Diligenza: agire in maniera professionalmente adeguata Correttezza: agire unicamente nell interesse del cliente, rispettando tutte le prescrizioni Trasparenza: rendere disponibili al cliente tutte le informazioni sul servizio prestato 39
40 L informazione Regole strumenti presidi 40
41 Classificazione della clientela L intermediario deve procedere ad un attenta classificazione della clientela Ha obblighi informativi inversamente proporzionali al livello di competenza professionale della controparte Gli obblighi sono diversamente modulati anche in funzione della natura del servizio prestato. 41
42 Prima di investire: informazioni sul servizio offerto L intermediario i deve fornire informazioni i i sul proprio conto e sul servizio che offre I metodi di comunicazione tra cliente e impresa Le modalità di rendicontazione dell attività svolta Le modalità con cui l intermediario garantisce la tutela delle somme o dei titoli dei clienti eventualmente detenuti. Il sistema di indennizzo o di garanzia dei depositi dei clienti; Una descrizione anche sintetica della politica seguita in materia di conflitti di interessi; 42
43 Prima di investire: informazioni sugli strumenti finanziari L intermediario deve descrivere al cliente le caratteristiche ed i rischi del tipo di strumento finanziario che si acquisterà con il servizio di investimento. 43
44 Prima di investire: informazioni sui costi L intermediario i non può dar luogo all investimento t se prima non ha informato il cliente dei costi del servizio offerto. In particolare, deve indicare: il prezzo totale (comprensivo quindi di ogni competenza, commissione, onere, spesa e imposta da pagare tramite l intermediario) a carico del cliente per il servizio o lo strumento finanziario; i singoli elementi che compongono il costo totale; le spese e i tassi di cambio per gli investimenti in valuta; la possibilità che emergano altri costi e imposte al di fuori di quelli da pagare all intermediario. 44
45 regola Tutte le informazioni devono essere fornite al cliente in tempo utile prima di investire e su supporto duraturo 45
46 Adeguatezza valutare l adeguatezza dell investimento, è prevista per i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli Per valutare in maniera adeguata, l intermediario deve conoscere bene il cliente 46
47 Informazioni che l intermediario deve conoscere conoscenza ed esperienza in materia di investimenti : la natura, la dimensione e la frequenza delle operazioni finanziarie già compiute; il livello di istruzione e la professione svolta; situazione finanziaria : la fonte e la consistenza del reddito e patrimonio complessivo, nonché gli impegni finanziari già assunti obiettivi di investimento per quanto tempo si desidera investire, la propensione al rischio, la finalità dell investimento 47
48 Acquisite le informazioni, l intermediario valuta: Che le operazioni consigliate siano in grado di: corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente; non porre a carico del cliente rischi da lui non sopportabili comportare rischi che il cliente,dato il suo livello di esperienze conoscenza, è in grado di comprendere. 48
49 Appropriatezza Per tutti gli altri servizi d investimento, l intermediario valuta che l investimento proposto o richiesto dal cliente sia appropriato 49
50 Elementi da valutare ai fini del giudizio di appropriatezza informazioni riguardanti, esclusivamente, la conoscenza ed Esperienza del cliente circa il tipo di strumento o servizio proposto o richiesto. Con quali tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari il cliente ha dimestichezza. La natura, la dimensione e la frequenza delle operazioni finanziarie realizzate in passato. Il livello di istruzione e la professione svolta. Se l intermediario ritiene non appropriato l investimento deve avvertire il cliente 50
51 Mera esecuzione degli ordini Questa modalità di esecuzione degli ordini può essere adottata solamente se i servizi si riferiscono a: azioni quotate in un mercato regolamentato; strumenti del mercato monetario; obbligazioni e altri titoli di debito (come i titoli di Stato); fondi armonizzati altri strumenti finanziari non complessi 51
52 La Market Abuse Directive (MAD) Direttiva su episodi di abuso del mercato Insider dealing: abuso di informazioni privilegiate. Si fa un uso indebito di una notizia privilegiata ma vera Manipolazione del mercato: ovvero aggiotaggio. Si diffonde una notizia falsa o si fanno apparire le condizioni di mercato diverse da quelle che sono al fine di fuorviare gli investitori Entrambe le fattispecie costituiscono pregiudizio nei confronti di investitori non informati, creano distorsioni nel processo di price discovery del mercato e possono minare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari 52
53 bibliografia Cenni Ferretti, economia dei mercati e degli strumenti finanziari, Giappichelli, Torino, 2006 Ricci O Signoretti R, La regolamentazione del mercato mobiliare, in Economia del mercato mobliare (Leonelli e Nicolini, a cura di)texmat, Roma, 2007 Consob, I servizi di investimento, Novembre
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