Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

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1 Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N Prima casa: rileva la residenza del nucleo familiare Acquisto da parte dei coniugi. Rileva la coabitazione nell immobile Categoria: Immobili Sottocategoria: Agevolazioni prima casa In ipotesi di acquisto in comunione legale tra coniugi, il trasferimento della residenza da parte di uno solo di loro la moglie oppure il marito non comporta la decadenza (per la metà) dall agevolazione c.d. prima casa, se si realizza la coabitazione nell immobile. La coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. Pertanto ciò che rileva non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. È quanto emerge dalla sentenza 28 giugno 2016 n della Sezione Tributaria della Cassazione. Si tratta di una pronuncia che prosegue nel solco interpretativo tracciato da Cass. n /2013, Cass. n /2015, n /2015 e Cass. n.1494/2016. Premessa Uno dei presupposti soggettivi che consente l accesso alle agevolazioni cosiddette prima casa è la residenza nel Comune in cui è situato l immobile. Quest ultimo, infatti, deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza. Altri requisiti che devono ricorrere sono: non possidenza, nello stesso Comune, di altro immobile idoneo a essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge (secondo Cass. n. 2278/2016: ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della cosiddetta prima casa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1

2 1993, n. 75, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, previsto con formulazione analoga a quella dell'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, sussiste quando l'acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia cfr. Cass. n del 2003); non essere titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune; non essere titolare, interamente o per quote, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale si è già fruito delle agevolazioni (ma dal 1 gennaio 2016 è possibile acquistare la prima casa, quindi una nuova abitazione, usufruendo delle agevolazioni anche se si possiede ancora la precedente acquistata con i benefici fiscali, purché però la si alieni entro l anno successivo); l immobile si deve trovare nel Comune in cui l acquirente svolge la propria attività; non deve trattarsi di un immobile di lusso. Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 175/14, non si tiene più conto dei criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto Sono escluse dall agevolazione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9. Tali condizioni devono essere dichiarate al notaio, che le trascrive nell atto di compravendita. Nota II-bis) articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 In vigore dal 1 gennaio 2016 Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; 2

3 b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della Legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del Decreto-Legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della Legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei Decreti-Legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto-Legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del Decreto-Legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del Decreto-Legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del Decreto-Legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'agenzia delle Entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta 3

4 calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. 4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.[ ] Requisito della residenza La Cassazione - che è più volte intervenuta in materia di agevolazioni prima casa quanto al requisito della residenza - ha chiarito che il trasferimento nel Comune dev è ubicato l immobile costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco, in quanto si tratta di elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto, il quale è provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell atto (v. Cass. n. 2527/2014). E allora si deve ritenere che il mancato trasferimento della residenza, entro 18 mesi dall acquisto, nel Comune ove è ubicato l immobile comporta la decadenza dal beneficio, salvo che si non verta in un ipotesi di forza maggiore. Deve, cioè, sopraggiungere un ostacolo all adempimento dell obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall inevitabilità e imprevedibilità dell evento (v. Cass. n /2013; n /2013; n. 8392/2014; n /2014; n /2014; n /2014; n /2015; Cass. n. 8351/2016). Sentenza n /2016 Ebbene, il requisito della residenza è anche al centro di un altra recentissima sentenza della Cassazione, relativa all ipotesi di un acquisto in regime di comunione con il coniuge. 4

5 Trasferimento della residenza da parte di uno solo dei coniugi Beneficio permane se nell immobile si realizza la coabitazione Ai fini dell agevolazione prima casa conta la residenza della famiglia anagrafica Nel caso di specie, gli acquirenti coniugi si sono impegnati entrambi davanti al Notaio a trasferire la propria residenza anagrafica nell immobile oggetto dell acquisto agevolato nel termine previsto dalla norma agevolatrice, ma poi solo la moglie ha mantenuto fede alla parola data. Da qui la notifica al marito dell avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla quota del 50% dell immobile. Ne è nato un contenzioso con l Agenzia delle Entrate, la quale è stata parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado. Ad avviso della CTR di Roma, infatti, il mancato trasferimento della residenza anagrafica del marito, nel termine di 18 mesi dal rogito, aveva giustificato la revoca del beneficio e, comunque, pur avendo il ricorrente affermato che per fruire delle agevolazioni non era necessario il requisito della residenza di entrambi i coniugi - essendo invece rilevante la residenza effettiva del nucleo familiare nessun documento era stato prodotto per provare la composizione del nucleo familiare. Approdata in Cassazione, la controversia si è chiusa in senso favorevole al Fisco poiché: la mera circostanza che la moglie avesse trasferito la residenza nell immobile era elemento di per sé irrilevante per affermare che colà fosse stata stabilita dai coniugi la residenza della famiglia. Rilevante la residenza del nucleo familiare. Da provare Prima di arrivare a questa conclusione che ha disatteso l impugnazione del contribuente la Suprema Corte riafferma l orientamento, secondo il quale: In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non a una comune sede anagrafica ma alla coabitazione. 5

6 Coabitazione dei coniugi La sentenza 13334/2016 cita in motivazione Cass. n del 2000, secondo la quale i coniugi non sono tenuti a una comune residenza anagrafica, ma alla coabitazione (art. 143 c.c.); pertanto un interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. In sostanza, ciò che rileva non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. E infatti l art. 144 del Codice civile prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse, ai fini della residenza della famiglia, che è soggetto autonomo, secondo la S.C., per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un altra entità, quale la famiglia. Il contribuente è stato condannato a rifondere all Agenzia delle Entrate le spese processuali. - Riproduzione riservata - 6

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