PROFILI DI DIPENDENZA ECONOMICA NEL DIRITTO DEL LAVORO ITALIANO di Giovanna Nalis
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1 PROFILI DI DIPENDENZA ECONOMICA NEL DIRITTO DEL LAVORO ITALIANO di Giovanna Nalis SOMMARIO: 1. Dipendenza economica e lavoro a progetto dopo la riforma Fornero e il suo correttivo. 2. La definizione e il campo d applicazione del lavoro a progetto. 3. Il corrispettivo. 4. Il recesso. 5. Il sistema sanzionatorio. 6. Altre prestazioni lavorative in regime di lavoro autonomo: la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa. 7. La forma. 8. Le dimissioni e la risoluzione consensuale. 1. Dipendenza economica e lavoro a progetto dopo la riforma Fornero e il suo correttivo L affermarsi del c.d. lavoro parasubordinato come nuovo tipo sociale 1 risponde alle modifiche subite dall organizzazione del mondo del lavoro di stampo taylorista-fordista: si tratta di una nozione ambigua 2 che di recente ha fatto spazio a quella più moderna, altrettanto caratterizzata da ambiguità semantica per parte della dottrina 3, di lavoro (autonomo) economicamente dipendente. Tale definizione è presente nella legislazione di alcuni Stati europei 4, ma anche in documenti comunitari 5 ed internazionali 6. Il presente scritto è stato accettato dalla rivista estera RGDTSS (Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). 1 G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro «parasubordinato», Milano, V. BALLESTRERO, L ambigua nozione di lavoro parasubordinato, in Lav. e dir., 1987, p. 41 ss. 3 M. ROCCELLA, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi, in WP C.S.D.L.E. Massimo D Antona.IT, n. 65/2008, p È il caso del TRADE spagnolo introdotto dalla l. n. 20 del Cfr. il libro Verde della Commissione Europea sulla Modernizzazione del diritto del lavoro del 2006 e il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Nuove tendenze del lavoro autonomo: il caso specifico del lavoro autonomo economicamente dipendente (2011/C 18/08). 6 ILO (2003). The Scope of the Employment Relationship. Report V. International Labour Conference. 91st Session. Geneva. 1
2 L ordinamento italiano, invece, non ha previsto una specifica descrizione del lavoro autonomo economicamente dipendente. Di recente, con il nuovo art. 69-bis del d. lgs. n. 276 del 2003 introdotto dalla c.d. riforma Fornero del 2012 nell ambito della disciplina del lavoro a progetto, sembra che il lavoro economicamente dipendente abbia fatto ingresso nel diritto del lavoro italiano 7. Il nuovo articolo, dedicato ad altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo, non identifica tuttavia una nuova tipologia contrattuale o una nuova disciplina, ma enuncia una presunzione relativa di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di alcuni requisiti fra i quali si annovera la dipendenza economica, come individuata dalla lettera b) del 1 comma. Molti importanti aspetti del lavoro a progetto 8 sono stati oggetto di modifica con la riforma del 2012 (l. n. 92 del 28 giugno 2012): il progetto, il corrispettivo, il recesso, la conversione in rapporto di lavoro subordinato. La riforma è stata poi recentemente corretta (c.d. decreto lavoro n. 76 del 28 giugno 2013 e legge di conversione n. 99 del 9 agosto) e la fattispecie è stata così nuovamente modificata, in particolare in tema di forma, dimissioni e risoluzione consensuale. La novella legislativa del 2013 ha inoltre esteso anche per i collaboratori a progetto le disposizioni dell art. 29 del d. lgs. n. 276/2003 relative alla responsabilità solidale del committente imprenditore negli appalti 9. I suddetti provvedimenti, tentando «un faticoso aggiustamento dell esistente» 10, sembrano enfatizzare i profili di dipendenza socio-economica del collaboratore a progetto in un ottica antifraudolenta e di rafforzamento delle tutele esistenti, con il rischio però di un eccessivo irrigidimento della disciplina La definizione e il campo d applicazione del lavoro a progetto Il legislatore del 2003 all art. 61 del d. lgs. n. 276 ha imposto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all art. 409 c.p.c., la riconducibilità «a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di 7 Cfr. M. MAGNANI, La riforma del mercato del lavoro, ne Il dibattito sulla riforma italiana del mercato del lavoro, ( ), in p Per Cass. lav. 25 giugno 2013, n , il lavoro a progetto è una forma particolare di lavoro autonomo. 9 Cfr. art. 9, comma 1, d.l. 76/ M. NOVELLA, Lavoro subordinato, lavoro a progetto, lavoro autonomo: la legge n. 92/2012 ridefinisce la fattispecie?, in Lav. e dir., 2012, p Per alcune critiche alla riforma Fornero cfr. G. FERRARO, Il lavoro autonomo, in M. CINELLI- G. FERRARO- O. MAZZOTTA, Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, Giappichelli, Torino, 2013, p. 128 ss., in particolare p. 147 ss. 2
3 esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa» 12. Il 1 comma dell art. 61 è strutturato secondo un modello a sommatoria di requisiti: a tutti i caratteri delle note collaborazioni continuative e coordinate 13 è stata aggiunta la riconducibilità a progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa 14. All interno dell art. 61 si specifica tuttavia che in alcuni casi non si applica la disciplina del lavoro a progetto, enunciando una serie di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ancora consentiti. Secondo quanto stabilito nel 1 comma dell art. 61, resta ferma la disciplina degli agenti e dei rappresentanti di commercio: ciò permette a tali fattispecie di parasubordinazione di conservare una propria autonomia speciale 15. Con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese), accanto ad agenti e rappresentanti di commercio sono state affiancate le «attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento» 16. Il significato della modifica legislativa, non prevista né nel disegno di legge originario, né nella legge di conversione della riforma del lavoro, è da ricollegare ad una particolare attenzione rivolta all attività svolta nelle c.d. modalità outbound 17. Nel tentativo di razionalizzare una norma che appare contraddittoria, si è inizialmente ritenuto che il legislatore abbia voluto riconoscere un doppio beneficio a chi opera nel settore economico descritto: non obbligare alla stipulazione di contratti di lavoro a progetto e, nel caso in cui gli operatori vogliano comunque ricorrere a contratti a progetto, introdurre una deroga per la 12 Per una parte della dottrina esiste una continuità fra le vecchie collaborazioni coordinate e continuative ed il nuovo lavoro a progetto, mentre per altra parte della dottrina la fattispecie costituisce un nuovo tipo negoziale. Per un accurata disamina delle differenti posizioni cfr. F. MARTELLONI, Lavoro coordinato e subordinazione. L interferenza delle collaborazioni a progetto, Bononia University Press, Bologna, 2012, p M. PEDRAZZOLI, Opera (prestazioni coordinate e continuative), in Nov. Dig. it., App. V, Utet, Torino, 1984, p. 472 ss.; V. PINTO, Le «collaborazioni coordinate e continuative» e il lavoro a progetto, in P. CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo n. 276/2003, Cacucci, Bari, 2004, p R. DE LUCA TAMAJO, Dal lavoro parasubordinato al lavoro a progetto, in WP C.S.D.L.E. Massimo D Antona.IT, n. 25/2003, p M. MISCIONE, Il collaboratore a progetto, in Lav. Giur., 2003, p G. FERRARO, Alla ricerca del lavoro a progetto, in G. SANTORO PASSARELLI- G. PELLACANI (a cura di), I contratti di lavoro, Utet, Torino, 2009, pp La disposizione è contenuta all interno dell art. 24-bis, aggiunto in sede di conversione del decreto, dedicato a Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell occupazione nelle attività svolte da call center. Le suddette misure si applicano alle attività svolte da call center con almeno venti dipendenti. 17 Si fa riferimento alle ben note attività di telemarketing in uscita (outbound) e non in entrata (inbound), ossia effettuando chiamate senza però riceverne. 3
4 determinazione dei compensi, che possono essere inferiori ai livelli retributivi dei contratti collettivi per i lavoratori subordinati di professionalità equiparabile 18. La circolare del Ministero del lavoro n. 14/2013 ha poi fornito chiarimenti sul significato da attribuire al 1 comma dell art. 61: per le citate attività, a prescindere dal requisito dimensionale dell azienda, non sono richiesti i requisiti imposti dall art. 61, comma 1, a patto che il contratto di collaborazione stipulato preveda la corresponsione del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento 19 ; ciò non comporta però una deroga alle altre norme che disciplinano il lavoro a progetto. Non si esclude dunque la possibilità di stipulare contratti a progetto, ma non è obbligatoria l esistenza di un progetto e pertanto si evita, in mancanza dello stesso, l applicazione delle sanzioni generalmente previste. Si segnala inoltre che, al fine di dare attuazione a quanto stabilito nell agosto 2012, il 22 luglio 2013 è stato siglato tra sindacati e associazioni di categoria un accordo collettivo, relativo ai collaboratori a progetto dei call center che svolgono attività outbound. Esso fissa un corrispettivo minimo garantito 20. Il d.l. n. 76/2013 ha infine disposto che l espressione attività di vendita diretta di beni e servizi vada interpretata nel senso che il ricorso al lavoro a progetto è ammesso sia per le attività di vendita diretta di beni, sia per le attività di servizi, confermando quanto già espresso dalla circolare ministeriale n. 14/2013. Nel nuovo testo del 2012 scompare poi dalla fattispecie il riferimento a programmi di lavoro o fasi di esso. Infatti, le nuove collaborazioni coordinate e continuative devono «essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore». Inoltre, «Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente». L intenzione del legislatore è dunque quella di eliminare le incertezze sulle differenze fra progetto, programma e fasi e vincolare la stipulazione di un contratto a progetto ad un risultato compiuto. Anche nella nuova versione dell articolo il progetto «deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale», cosicché entrambi, progetto e risultato, devono essere individuati in maniera specifica, pena la conversione del rapporto in lavoro subordinato. Per il legislatore del 2012, il progetto non può neanche consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente e dunque il risultato deve essere riconducibile all attività del 18 V. PINTO, Prime chiose sulla nuova disciplina delle collaborazioni a progetto, in WP C.S.D.L.E. Massimo D'Antona.IT, n. 151/2012, pp In mancanza si applica l art. 63, comma 2, del d. 276/ Cfr. art. 5, 4
5 singolo collaboratore e non all impresa. Invero, diverse sentenze si erano espresse sul punto giungendo alla medesima conclusione 21. Un importante modifica del nuovo 1 comma dell art. 61, che porta con sé diversi dubbi interpretativi, riguarda la previsione che «il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Tale disposizione, per la prima volta, sembra escludere per il lavoro a progetto l applicazione del principio secondo cui qualsiasi attività può essere dedotta in un contratto di lavoro subordinato o autonomo e lascia un ampio margine di valutazione discrezionale alla giurisprudenza. Tuttavia, vi è invece chi ritiene che poiché lo scopo dell indicazione non sia quello di integrare la fattispecie, ma di fornire un indice per l operare della presunzione, non vi sarebbe contrasto con il principio secondo cui qualsiasi attività può essere svolta in forma sia autonoma sia subordinata 22. Inoltre, non è chiaro per parte della dottrina se il divieto sia immediatamente precettivo o richieda l intervento dell autonomia collettiva; in tal caso ci si interroga su quale livello di contrattazione sia autorizzato ad intervenire 23. La realizzazione del progetto deve essere eseguita comunque «nel rispetto del coordinamento con l attività del committente», ciò significa che per il raggiungimento del risultato è necessaria la cooperazione tra creditore e debitore, ma non è ammesso l esercizio dei poteri di supremazia del datore di lavoro da parte del committente 24. Il primo comma è stato, inoltre, modificato dal recente decreto legge n. 76/2013 con il fine di restringere l ampiezza del divieto previsto: «il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi». Con una semplice sostituzione di una o in e si ottiene il risultato di consentire svolgimento di compiti che siano, disgiuntamente, esecutivi ma non ripetitivi, oppure ripetitivi ma non esecutivi App. Firenze 17 gennaio 2012, App. Brescia 22 febbraio 2011, in Arg. dir. lav., 2012, p. 163 ss. con nota di E. PASQUALETTO; Trib. Livorno, 8 gennaio 2007, in Giur. merito, 2007, p con nota di M. BORZAGA; Trib. Torino 5 aprile 2005, in Lav. Giur., 2005, p. 651 ss. 22 Cfr. T. TREU, Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro, in WP C.S.D.L.E. Massimo D Antona, n. 155/2012, p M. MARAZZA, Il lavoro autonomo dopo la riforma del Governo Monti, in Arg. dir. lav., 2012, pp Cfr. App. l Aquila 23 gennaio La circolare n. 35/2013 del Ministero del lavoro ha specificato che la modifica non incide sull individuazione di quelle attività che difficilmente possono essere ricondotte a un progetto, secondo quanto stabilito dalla precedente circolare ministeriale n. 29/2012 (ad esempio le attività degli addetti alle pulizie, di autisti e autotrasportatori, di baristi e camerieri). 5
6 La legge di conversione del c.d. decreto lavoro del 2013 (l. n. 99 del 9 agosto 2013) ha introdotto, infine, un comma 2-bis all art. 61: «se il contratto ha per oggetto un attività di ricerca scientifica e questa viene applicata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente». Nell ambito delle attività di ricerca scientifica la durata della prestazione di lavoro è connessa all oggetto della ricerca: quando la ricerca è ampliata o prorogata nel tempo è legittima la prosecuzione dell attività del collaboratore senza particolari formalità Il corrispettivo L art. 63 del d. n. 276, dedicato al corrispettivo, è stato integralmente sostituito dalla legge n. 92/2012. Secondo quanto disposto dall ultima versione dell articolo, il compenso del collaboratore a progetto oltre a dover essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito «e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salari applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, a livelli decentrati». La nuova norma ha dunque implicitamente abrogato l articolo 1, co. 772, della legge n. 296/ , che si era sovrapposto alla disciplina originaria nella determinazione del corrispettivo del collaboratore 28. L accordo deve essere oggi sottoscritto a livello nazionale, anche se è consentito demandare la quantificazione dei compensi alla contrattazione decentrata, territoriale o aziendale 29. Si riteneva invece che il legislatore del 2006 avesse escluso la contrattazione collettiva di secondo livello e fissato una tutela legale, minima ed inderogabile da utilizzare come parametro per i collaboratori a progetto 30. Inoltre, secondo le nuove disposizioni, «in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell attività oggetto della 26 Cfr. circ. Min. lav. del 29 agosto 2013 n A. VALLEBONA, La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, Torino, 2012, p Cfr. per la precedente disciplina A. PERULLI, Il lavoro autonomo e parasubordinato nella riforma Monti, in Lav. e dir., 2012, p. 559 ss. 29 M. MARAZZA, Il lavoro autonomo dopo la riforma, cit., p A. MARESCA, La determinazione del corrispettivo dovuto al collaboratore a progetto, in G. SANTORO PASSARELLI- G. PELLACANI (a cura di), I contratti di lavoro, Utet, Torino, 2009, p. 99 ss. 6
7 prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto». La norma è parsa di difficile lettura e di problematica applicazione poiché equipara lavoro subordinato e autonomo, ma il tentativo del legislatore è chiaramente quello di assicurare un corrispettivo minimo a protezione dei collaboratori a progetto, considerando che spesso i compensi loro riconosciuti sono troppo bassi. Pertanto, in assenza di contrattazione collettiva specifica sul lavoro a progetto, si deve applicare quanto stabilito per il lavoro subordinato nei settori analoghi, ma appare irrazionale il riferimento alla durata della prestazione, non in linea con l autonomia della prestazione, ed al profilo di competenza e esperienza analogo, di non facile identificazione. Nella riforma del 2012 si introduce, quindi, un vero e proprio divieto di riconoscere per il collaboratore a progetto un corrispettivo inferiore al compenso minimo identificato dalla contrattazione collettiva. 4. Il recesso L art. 67 del d. lgs. n. 276/2003 si occupa di estinzione del contratto e preavviso. Nella prima parte la norma ricollega la risoluzione del contratto alla realizzazione del progetto. È invece abrogato, con l entrata in vigore della l. n. 92/2012, il riferimento al programma o alla fase di esso che ne costituisce l oggetto. La modifica s impone per adeguarsi alla disciplina, anch essa modificata, dell art. 61. Invece il secondo comma dell art 67 è dedicato al tema del recesso. Esso consentiva di recedere, prima del termine della scadenza pattuito, sia per giusta causa sia secondo diverse causali e modalità, incluso il preavviso di recesso. La l. n. 92/2012 ha sostituito integralmente il 2 comma che continua a permettere alle parti di recedere prima della scadenza del termine per giusta causa, ma aggiunge che, sempre prima della scadenza del termine, il committente può recedere «qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto» e il collaboratore «dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro». Il secondo comma dell art. 67 del d. lgs. n. 276/2003 distingue due tipologie di recesso. La prima riguarda il recesso per giusta causa. Appare dunque di fondamentale importanza riempire di significato la nozione di giusta causa, non dimenticando che essa è utilizzata in un contesto diverso da quello del lavoro subordinato. Tuttavia, mentre parte della dottrina ha considerato opportuno 7
8 riferirsi alla nozione elaborata dalla dottrina civilistica 31, vi è chi ha ritenuto invece applicabile la nozione prevista dall art c.c. per il lavoro subordinato 32. Il legislatore del 2012 ha per certi versi ridotto e per altri ampliato i casi di recesso, stabilendo che, oltre all ipotesi della giusta causa, il committente può recedere prima della scadenza del termine se emergono oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto, mentre il collaboratore, tenuto a dare un preavviso, può recedere prima del termine se si prevede tale facoltà nel contratto individuale di lavoro. A differenza della disposizione precedente, il committente può recedere anche se non si fa menzione di tale possibilità nel contratto, d altra parte è vincolato a motivi oggettivi. Ciò riduce per il collaboratore il rischio di un recesso a discrezione del committente, ma non è comunque chiaro il significato da attribuire a oggettivi profili di inidoneità personale 33. L obbligo del preavviso è previsto solo in capo al collaboratore a progetto, che continua a poter recedere solo se previsto dal contratto. Il collaboratore, però, non ha spesso potere contrattuale per poter far inserire a suo favore diverse ipotesi di recesso nel contratto, e in assenza di tali espresse previsioni potrà recedere solo per giusta causa. Fuori dalle ipotesi previste entrambe le parti si espongono al rischio del risarcimento del danno 34. In merito alla durata del contratto il legislatore tace sulla possibile prosecuzione dell attività di lavoro oltre la scadenza del termine, sulla proroga e rinnovazione, ma anche sulla durata massima che il contratto dovrebbe avere. Stupisce il silenzio su tali aspetti in sede di riforma, poiché il fine di evitare l abuso delle collaborazioni perseguito dalle recenti modifiche potrebbe essere così vanificato. 5. Il sistema sanzionatorio L art 69 del d. lgs. n. 276/2003, rubricato Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto, stabiliva al primo comma che «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l individuazione di uno specifico 31 U. GARGIULO, Il recesso nel lavoro a progetto tra volontà delle parti e diritto dei contratti, in Arg. dir. lav., p G. LEONE, Le collaborazioni (coordinate e continuative) a progetto, in Riv. giur. lav., 2004, p M. MAGNANI- S. SPATARO, Il lavoro a progetto, in WP C.S.D.L.E. Massimo D Antona.IT, n. 11/2004, pp L. CASTELVETRI, Il lavoro a progetto: finalità e disciplina, in TIRABOSCHI M. (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro, Giuffrè, Milano, 2004, p V. PINTO, Prime chiose, cit., p. 30: i profili di inidoneità professionale non devono essere conoscibili dal committente prima dell instaurazione del rapporto. 34 Sul punto cfr. G. BUBOLA, F. PASQUINI, D. VENTURI, Il lavoro a progetto, in M. MAGNANI M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma del lavoro, Giuffrè, Milano, 2012, pp
9 progetto 35, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto». Non sono mancate posizioni contrastanti della dottrina e della giurisprudenza 36 che talora hanno affermato che il tenore testuale della disposizione sembra suggerire che si tratti di una presunzione legale assoluta di subordinazione, altre volte hanno individuato nella norma una presunzione semplice, che determina una mera inversione dell onere della prova per il committente. Anche se la tesi della presunzione legale assoluta è in linea con le intenzioni antielusive auspicate dal legislatore, una lettura della previsione in tal senso è stata criticata da parte della dottrina. Infatti, obbligare soggetti che non lo vorrebbero a vincolarsi alle previsioni tipiche della subordinazione violerebbe la Costituzione e neanche la finalità antifraudolenta della norma potrebbe giustificare tale interpretazione perché contraria ai principi del nostro ordinamento 37. La nota circolare ministeriale n. 1/2004 ha preferito riconoscere nella norma una presunzione semplice, superabile dal committente che dimostri la natura autonoma del rapporto per evitare il riconoscimento della subordinazione 38. Ciononostante, la giurisprudenza più recente si è espressa in senso opposto 39. Il comma 24 dell art. 1 della l. 92/2012 ha infine chiarito che il 1 comma dell art. 69 si interpreta nel senso che l individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale interpretazione autentica ha lasciato aperti alcuni dubbi insorti in precedenza. In particolare, la legge non ha chiarito se il progetto non è individuato quando non esiste o anche se non è specificato in forma scritta 40, né più in generale cosa debba intendersi come mancata individuazione del progetto 41. Per parte della dottrina più che di presunzione legale assoluta, attraverso la quale da un fatto noto si risale a un 35 Nel nuovo art. 69, 1 comma, post modifica si sopprime il riferimento al programma di lavoro o fase di esso. 36 Per una recente ricostruzione cfr. M. PANCI, La conversione ex art 69, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003: la compressione dell autonomia privata individuale fra dubbi di legittimità costituzionale e «interpretazioni correttive», in Riv. it. dir. lav., I, 2011, p. 323 ss. 37 Cfr. A. VALLEBONA, Incostituzionalità del divieto di lavoro parasubordinato senza progetto e tentativi di salvataggio, in G. SANTORO PASSARELLI- G. PELLACANI (a cura di), I contratti di lavoro, Utet, Torino, 2009, p. 185 ss. 38 A. VALLEBONA, Lavoro a progetto: incostituzionalità e circolare di pentimento, in Arg. Dir. Lav., 2004, p Trib. Milano, 25 marzo 2011 n. 1308, in Trib. Milano, 12 gennaio 2010, in Orient. giur. lav., 2009, p. 598, con nota di P. PICCIARELLO; Trib. Pisa, 21 luglio 2008, in Arg. dir. lav., 2009, p. 908 ss., con nota di I. ALVINO; App. Firenze, 29 gennaio 2008, in Lav e prev. oggi, 2009, p. 257, con nota di S. CASSAR; Trib. Milano, 1 febbraio 2008, in Orient. giur. lav., 2008, 1, p. 306; Trib. Livorno 8 gennaio 2007, cit.; Trib. Roma, 5 giugno 2007, cit.; Trib. Milano 2 e 5 febbraio 2007, in Guida lav., 2007, p. 30, con nota di G. FALASCA; Trib. Monza 18 luglio 2007, in Inf. Prev., 2007, p Cfr. però il par. 7 per le ultime modifiche legislative in tema di forma. 41 M. MARAZZA, Il lavoro autonomo dopo la riforma, cit., p
10 fatto ignorato, si tratta di una «qualificazione coattiva del contratto come contratto di lavoro subordinato» 42. Il secondo comma prende invece in considerazione l ipotesi che il rapporto di lavoro sia eseguito con modalità proprie del lavoro subordinato e pertanto in contrasto con quanto previsto dal progetto. Nella prima versione del 2003 in tali casi il rapporto si trasformava in uno «corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi dalle parti», cosicché si affermava che l esistenza del progetto in sé non è elemento sufficiente a dimostrare la natura autonoma o escludere la natura subordinata del rapporto 43. Nulla, inoltre, si diceva sul momento in cui doveva operare la conversione. La l. 92/2012 aggiunge invece un periodo chiarificatore al 2 comma, stabilendo che salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Anche in questo caso non è chiaro il riferimento all elevata professionalità individuata dai contratti collettivi, né il livello degli stessi e l intera formulazione della norma consente letture molto discrezionali Altre prestazioni lavorative in regime di lavoro autonomo: la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa È stato correttamente osservato che la riforma Fornero, in tema di lavoro autonomo, ha perseguito un duplice fine: scoraggiare non solo l utilizzo improprio di collaborazioni coordinate abusive, ma anche quello delle cd. false partite Iva 45. Ciò è avvenuto, probabilmente, anche perché dopo l introduzione della disciplina del lavoro a progetto, molti committenti hanno suggerito al 42 M. MAGNANI, Autonomia, subordinazione, coordinazione nel gioco delle presunzioni, in WP C.S.D.L.E. Massimo D Antona.IT, n. 174/2013, p. 12, v. nota G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro a progetto, in G. SANTORO PASSARELLI- G. PELLACANI (a cura di), I contratti di lavoro, Utet, Torino, 2009, p. 34. In giurisprudenza cfr. Trib. Milano, 18 ottobre 2010 n. 4244, 44 G. FERRARO, Il lavoro autonomo, cit., p Critico sulla formulazione della norma, «concettualmente sbagliata» per l esclusione delle prestazioni di elevata professionalità dal meccanismo presuntivo A. PERULLI, Il lavoro autonomo e parasubordinato,cit., p G. SANTORO PASSARELLI, Falso lavoro autonomo e lavoro economicamente debole ma genuino: due nozioni a confronto, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, p
11 collaboratore di aprire la partita Iva, simulando un rapporto di lavoro libero-professionale 46. Con la l. 92/2012, all interno del d. lgs. 276/2003 ed al termine della disciplina del lavoro a progetto, è stato introdotto un nuovo art. 69-bis che riguarda collaborazioni rese a «persona titolare di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto», che realizzino almeno due delle tre condizioni previste. Esse sono: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, costituisca più dell 80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Innanzi tutto la legge indica i periodi da tenere in considerazione per riconoscere la dipendenza economica. La norma fa riferimento a corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi, ma la dipendenza economica potrebbe invero emergere a posteriori, solo al termine del periodo considerato 47. Si prende poi in considerazione il corrispettivo complessivo del collaboratore, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi. Va detto però, che non è chiaro il significato da attribuire all espressione medesimo centro d imputazione di interessi 48. Il terzo presupposto indicato è che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente 49. Il nuovo articolo ha dunque affrontato la questione delle c.d. false partite Iva, attribuendo, secondo parte della dottrina, «cittadinanza giuridica a quella figura di dipendenza economica», richiamata nel Libro Verde della Commissione europea e poi disciplinata dalla legge spagnola nel Tuttavia, in questo caso la rubrica dell articolo si occupa genericamente di altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo, ed in effetti all interno della fattispecie la 46 P. ICHINO, L anima laburista della legge Biagi, Subordinazione e «dipendenza» nella definizione della fattispecie di riferimento del diritto del lavoro, in Giust. civ., 2005, II, p G. BUBOLA, F. PASQUINI, D. VENTURI, Le partite Iva, in M. MAGNANI M. TIRABOSCHI (a cura di) La nuova riforma del lavoro, Giuffrè, Milano, 2012, p. 170 ss. 48 Propende per un interpretazione estensiva della locuzione medesimo centro di imputazione d interessi V. PINTO, Prime chiose, cit., pp Cfr. anche T. TREU, Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro, in WP C.S.D.L.E. Massimo D Antona.IT, n.155/2012, pp La circolare del Ministero del lavoro n. 32 del 27 dicembre 2012, richiamando Cass. 9 dicembre 2009 n , sembra accogliere un interpretazione restrittiva non condivisa dalla dottrina, G. FERRARO, Il lavoro autonomo, cit., p Sull incerta nozione di postazione fissa cfr. le osservazioni di G. BUBOLA, F. PASQUINI, D. VENTURI, Le partite Iva, cit., p. 171 e G. FERRARO, Il lavoro autonomo, cit., pp F. CARINCI, Complimenti, dottor Frankenstein: Il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro, in Lav. giur., 2012, p. 541 e M. MAGNANI, La riforma del mercato del lavoro, ne Il dibattito sulla riforma italiana del mercato del lavoro, ( ), in p. 5; non condivide in maniera assoluta tale qualificazione M. MARAZZA, Il lavoro autonomo dopo la riforma, cit., p. 9 (nota 16). 11
12 caratteristica della dipendenza economica non è unica né esclusiva 51. Va ricordato che il testo definitivo dell articolo contiene le modifiche apportate dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese). Alla nuova figura, ritenuta spuria rispetto a quella della dipendenza economica è collegata una presunzione relativa dell esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Quando vi sono i requisiti previsti dalla legge e in assenza di prova contraria fornita dal committente, il contratto d opera concluso fra le parti si considera un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La presunzione prevista dal 1 comma dell art. 69-bis non opera «qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233». Inoltre un 3 comma dispone che la presunzione non opera neanche «con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali». Analizzando gli aspetti più caratteristici della nuova norma è possibile affermare che la prestazione d opera si presume coordinata e continuativa, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, solo quando è resa da «persona titolare di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto». Il riferimento riguarda i titolari di partita Iva, con esclusione evidentemente dei soggetti societari, ma la presunzione di legge non opera in tutti i casi, infatti, essa è comunque esclusa quando il lavoro autonomo sia caratterizzato da due requisiti che devono sussistere congiuntamente 52. Il primo requisito è che la prestazione «sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico 51 Per un confronto con la normativa spagnola sia consentito un rinvio a G. NALIS, Il lavoro autonomo debole, Catania, Monforte, 2012, in particolare p. 139 ss. Per alcune osservazioni precedenti alla riforma Fornero cfr O. RAZZOLINI, Lavoro economicamente dipendente e requisiti quantitativi nei progetti di legge nazionali e nell ordinamento spagnolo, in Giornale dir. lav. e relazioni ind., 2011, p. 631 ss. 52 G. BUBOLA, F. PASQUINI, D. VENTURI, Le partite Iva, cit., p. 173; T. TREU, Flessibilità e tutele, cit., pp ; in senso difforme A. VALLEBONA, La riforma, cit., p
13 pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività» (art. 69-bis, comma 2, lett. a). L intento è quello di escludere la presunzione per quelle prestazioni che richiedono formazione teorica o rilevante esperienza tecnico-pratica, ma per la loro individuazione, considerando l indeterminatezza della norma, vi è un ampia discrezionalità del giudice 53. Il secondo requisito richiesto per l esclusione della presunzione è che il prestatore d opera sia titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo, complessivamente percepito anche da più committenti, non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all art. 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990 (art. 69-bis, comma 2, lett. a) 54. Pertanto coloro i quali percepiscono un reddito superiore al minimo richiesto, se intendono dimostrare l esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dovranno provare la sussistenza degli elementi qualificanti della suddetta fattispecie 55. La presunzione non opera neanche se la prestazione professionale rientra tra quelle per le quali l ordinamento richiede, specificandone requisiti e condizioni, l iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. La formulazione della norma è molto vaga ed il comma 3 in maniera specifica rinvia al Ministero del lavoro il compito di emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma un decreto che contenga la ricognizione di tali attività. Il comma 5 dell art. 69-bis prevede inoltre che se si configura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall obbligo di iscrizione alla gestione separata dell INPS sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore; quest ultimo ha diritto di rivalsa nei confronti del committente se la legge gli impone l assolvimento dei relativi obblighi di pagamento. Il comma 4 dell art. 69-bis stabilisce che la presunzione, che comporta l applicazione della disciplina del Capo I titolo VII del d. n. 276/2003, compresa la disposizione dell art. 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati dopo l entrata in vigore della legge riformatrice; inoltre per i rapporti in corso le nuove disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dall entrata in vigore della legge per consentire gli opportuni adeguamenti 56. La nuova normativa sembra comportare sia la conversione della collaborazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto qualora manchi uno specifico progetto, sia l applicazione delle norme previdenziali. È però ammessa la prova 53 M. MARAZZA, Il lavoro autonomo dopo la riforma, cit., p. 8 e T. TREU, Flessibilità e tutele, cit. p Pari a circa euro. 55 M. MARAZZA, Il lavoro autonomo dopo la riforma, cit., p Cfr. M. MAGNANI, La riforma del mercato del lavoro, cit., p
14 contraria del committente, essendo la presunzione dell art. 69-bis relativa. Infatti, si prevede prima una conversione in parasubordinazione e, dopo, se manca il progetto, se ne prevede una seconda in lavoro subordinato: ma la previsione di una o doppia conversione rischia di essere inefficace e creare solo contenzioso 57. Vi è anche chi ritiene preferibile una diversa interpretazione, ossia quella di ricondurre le suddette prestazioni ad ipotesi di collaborazioni coordinate e continuative che non richiedono un progetto 58. La circolare del Ministero del lavoro n. 32/2012 ha fornito chiarimenti relativi ad alcuni aspetti: ad esempio la durata della collaborazione (il periodo deve individuarsi nell ambito di ciascun anno civile da 1 gennaio al 31 dicembre), il reddito percepito (si devono considerare solo i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome), il grado elevato delle competenze e alle rilevanti esperienze (identificate in un elencazione). 7. La forma Il contratto a progetto deve avere forma scritta, ma deve anche contenere le seguenti indicazioni: a) la durata della prestazione, determinata o determinabile; b) la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto e del risultato finale che si intende conseguire 59 ; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento fra lavoratore e committente; e) eventuali specifiche misure di sicurezza e tutela della salute del lavoratore. Il lavoro a progetto si contraddistingue, dunque, per la forte connessione esistente fra forma e contenuto. Invero, l art. 62 (rubricato Forma), nella sua versione originaria, è stato oggetto di diverse interpretazioni 60 per la sua formulazione poco chiara, secondo cui «il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi». La legge, inoltre, non specificava le conseguenze per il mancato rispetto dell onere formale, né in relazione al contratto né in relazione all indicazione degli elementi previsti dall art M. MISCIONE, Lavoro accessorio, partite iva, contratto d inserimento e stage, in Dir. e prat. lav, Suppl. n. 33, 2012, p G. FERRARO, Il lavoro autonomo, cit., p. 142 ss. L A. riconosce che il 4 comma dell articolo 69-bis potrebbe costituire un ostacolo alla sua interpretazione. 59 «L indicazione del progetto, programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto», nella versione del Per alcune riflessioni sulla nuova formulazione cfr. A. PERULLI, Le prospettive del mercato del lavoro italiano dopo la legge n. 92/2012 e la riforma degli assetti contrattuali, in Dir. rel. ind., 2013, p. 16 ss. 60 Per una recente ricostruzione cfr. B. DE MOZZI, Ancora sulla duplice finalità antielusiva del contratto di lavoro a progetto, in Arg. dir. lav., 2013, pp
15 Le prime pronunzie della giurisprudenza di merito 61 hanno ritenuto la forma ad probationem, affermando per il contratto l applicazione del generale principio di libertà delle forme vigente nel diritto civile, e pertanto anche nel diritto del lavoro 62. Inoltre, l endiadi progetto o programma è stata talvolta interpretata dalla giurisprudenza come «elemento formale e di carattere descrittivo, che non viene, cioè, a mutare la sostanza delle precedenti co.co.co, dovendo solo rendere trasparente quale sia il concreto incarico affidato al collaboratore con una descrizione, onerata da forma ad probationem» 63. I maggiori dubbi sono sorti rispetto alle ipotesi di assenza di programma o progetto in forma scritta e rispetto alle sanzioni applicabili. Infatti, l art. 69, 1 comma, d. lgs. n. 276/2003, disponeva che «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell art. 61, comma 1, sono considerati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto» 64. Tuttavia, l art. 69 nulla diceva, ed invero nulla dice tutt oggi, sulla mancanza dell indicazione per iscritto del progetto. Per l interpretazione della norma, la giurisprudenza nei primi orientamenti ha adottato la via morbida, affermando che la semplice assenza della forma scritta del progetto non può essere sanzionata con la conversione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, la mancanza degli elementi caratterizzanti la nuova fattispecie contrattuale deve essere intesa in senso sostanziale e non meramente formale, ossia come assenza di progetto e non come difetto di forma scritta del progetto 65. D altra parte il testo normativo è sempre stato chiaro in merito all esistenza del progetto, che secondo diverse decisioni della giurisprudenza è indispensabile e non può comunque essere descritto genericamente, ma deve essere definito in maniera precisa, altrimenti si incorre nella sanzione della conversione del contratto 66. Ed infatti, il legislatore del 2012 ha specificato che il contratto deve contenere la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto e del risultato finale che si intende conseguire. Nel caso del lavoro a progetto, appare evidente che il progetto costituisce elemento essenziale della tipologia contrattuale, tanto da poter essere definito caratterizzante della fattispecie. 61 La prima sentenza emessa sul tema è del Tribunale di Torino, 5 aprile 2005, in Lav. Giur., 2005, p. 651, con nota di V. FILÌ. 62 Trib. Ravenna 24 novembre 2005, in Lav. Giur., 2006, p Trib. Milano 21 giugno 2008 n. 2841, in Lav. Giur., 2008, p con nota di A. RIPA. Più di recente cfr. Trib. Milano 13 dicembre 2012, in Arg. dir. lav., 2013, p Nella nuova versione della norma sono soppresse le parole programma di lavoro o fase di esso. 65 Trib. Milano 10 novembre 2005, in Riv. it. dir. lav., 2006, II, p. 329 ss. 66 In tal senso, ad esempio, Trib. Milano 2 agosto 2006, in Lav. Giur., 2007, p. 67 e Trib. Milano 2 febbraio 2006, ibidem. 15
16 Ecco perché, in merito alle sanzioni da applicare per la mancanza di uno degli elementi richiesti dall art. 62, parte della dottrina ha subito distinto la mancanza del progetto dalla carenza degli altri elementi, sposando la tesi della doppia valenza del requisito formale: l indicazione del progetto sarebbe richiesta ad substantiam mentre l indicazione della durata, del corrispettivo, delle forme di coordinamento e delle misure di sicurezza è richiesta a fini probatori 67. Alla luce delle ultime modifiche legislative del 2012, è chiaro l intento del legislatore di imporre la specificazione del progetto, del contenuto e del risultato finale che si intende conseguire al fine di ridurre le controversie relative all individuazione di tali elementi. In effetti richiedere esplicitamente l indicazione del contenuto e del risultato finale non può che rendere più semplice anche la corretta individuazione del progetto. Anche l intervento del legislatore del 2013 si pone in tale ottica, imponendo la specificazione per iscritto di tutti gli elementi previsti dal contratto. Infatti, il d.l. 76/2013 elimina dall articolo dedicato alla forma la locuzione ai fini della prova. La riforma tace ancora sulle conseguenze del mancato rispetto dell onere formale, anche se è possibile ritenere che in assenza di forma scritta si debba applicare la conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato, come suggerito in passato da parte della giurisprudenza, quantomeno in relazione alle ipotesi di assenza di specificità del progetto Dimissioni e risoluzione consensuale Dopo la recente modifica in tema di recesso introdotta dalla riforma Fornero, anche il d. l. n. 76/2013 stabilisce altre novità relative alla cessazione del rapporto: si inserisce, infatti, il comma 23-bis all articolo 4 della l. 92/2012 che prevede l applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contenute nei commi da 16 a 23 dello stesso art. 4 della legge 69. La citata norma rende così obbligatoria la procedura della convalida di dimissioni e risoluzione consensuale del lavoratore subordinato pure per i collaboratori a progetto di cui all art. 61, comma 1, del d. lgs. 276/ , 67 Cfr. M. D ONGHIA, La forma vincolata nel diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2005, p. 229 ss. Invece, per il contratto privo di forma scritta si propone di invocare la c.d. nullità virtuale, ma non l automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato, considerando comunque la forma scritta per la stipulazione del contratto ad substantiam. Il collaboratore potrà dimostrare in giudizio l esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e richiedere un indennizzo attraverso i rimedi civilistici generali. 68 In tal senso cfr. circ. Min. lav. n. 35/ Cfr. art. 7, comma 5 lett. d) del d.l. 76/ In merito alle prime incertezze manifestate sull individuazione del campo di applicazione della norma si è espressa la recente circolare ministeriale di chiarimento n. 35/
17 estendendo anche la sanzione amministrativa da 5000 a euro nei confronti dei committenti che mettano in atto condotte illecite 71. In passato è stata per molto tempo diffusa la prassi delle c.d. dimissioni in bianco: l imposizione da parte del datore di lavoro dell apposizione di una firma del lavoratore su un foglio bianco, all instaurazione del rapporto di lavoro, ha consentito di simulare le dimissioni in un qualsiasi momento. Ecco perché la l. 17 ottobre 2007 n. 188 ha previsto, a pena di nullità, una forma qualificata per le dimissioni volontarie. Tale disciplina è stata però abrogata con il d. l. n. 112 del 25 maggio 2008 (successivamente convertito in legge) 72. La normativa, «nata male e applicata ancor peggio» 73, ha indotto il legislatore ad eliminare la legge 74. Il provvedimento legislativo del 2007 è stato criticato per diverse ragioni. Innanzi tutto la norma si riferiva solo alle dimissioni volontarie, ma non alla risoluzione consensuale del rapporto 75, con il rischio che al fenomeno delle dimissioni in bianco si sostituisse quello della risoluzione consensuale in bianco 76. Inoltre la suddetta disciplina richiamava solo l art c.c., escludendo le dimissioni per giusta causa. Ma, in particolare, la dottrina ha denunziato lo stato di incertezza che la nuova disciplina avrebbe potuto causare per non aver imposto un termine di decadenza al fine di poter impugnare le dimissioni invalide, con la conseguenza di lasciare in vita rapporti giuridici incerti 77. La riforma Fornero del 2012 sembra aver fatto tesoro delle riflessioni derivate dall entrata in vigore e successiva abrogazione della l. n. 188/ Dimissioni e risoluzione consensuale sono equiparate ed entrambe fino alla convalida sono prive di effetto. In particolare il comma 16 dell art. 4 della l. n. 92/2012 è dedicato alle dimissioni della lavoratrice madre, anche in stato di gravidanza, e del lavoratore padre e alle ipotesi di risoluzione consensuale che li riguardano. La tutela è prolungata fino a 3 anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento, includendo anche i casi di adozione internazionale con una specifica decorrenza del termine, e l efficacia della risoluzione è subordinata alla convalida da parte dei servizi competenti, a pena di sospensione 79. I commi della legge si 71 Cfr. il comma 23 dell art. 4 della l. 92/ L. 6 agosto 2008, n M. BROLLO, Misure per l occupazione femminile tra tutele e incentivi, in Lav. Giur., 2013, p M. R. BALLESTRERO, Recesso on line: ovvero la nuova disciplina delle dimissioni volontarie, in Lav. e dir., 2008, n. 3, p M. ROSANO, L abrogazione della legge sulle dimissioni volontarie, in M. CINELLI- G. FERRARO (a cura di), Lavoro, competitività, welfare, Torino, 2009, p Cfr. anche la circolare n. 4/2008 del Ministero del lavoro. 76 R. GIROTTO, Le dimissioni trovano la forma, in Lav. e prev. oggi, 2007, p A. VALLEBONA, Dimissioni orali: un caso di scuola prima del divieto, in Mass. giur. lav., 2008, p. 156 ss. 78 M. ROSANO, Dimissioni e risoluzione consensuale, in M. CINELLI- G. FERRARO- O. MAZZOTTA, Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, Giappichelli, Torino, 2013, p Il comma 16 dell art. 4 della l. n. 92/2012 sostituisce il comma 4 dell art. 55 del t.u. delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al d. lgs. n. 151/2001. Per un raffronto fra le norme cfr. C. 17
18 occupano, invece, delle altre ipotesi di recesso: rimane sospensivamente condizionata l efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro fino alla convalida o alla specifica dichiarazione del lavoratore, da effettuare secondo le modalità previste dalla legge 80. Tali procedure sono considerate però ancora troppo complicate 81 e la loro estensione potrebbe costituire l ennesimo disincentivo ad avvalersi di contratti a progetto. BALDUCCI- L. SERRANO, La nuova disciplina delle dimissioni e della risoluzione consensuale, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro, Commentario della legge 28 giugno 2012 n. 92, Cacucci, Bari, 2013, p. 764 ss. 80 Si prevedono una serie di attività che lavoratore e committente devono compiere rispettando termini e formalità imposti. 81 Particolarmente complessa la procedura prevista dai commi 17 e ss. Per un analisi della nuova disciplina cfr. M. DEL CONTE, L intricata procedura per le dimissioni dalla l. n. 188/2007 alla l. n. 92/2012, in Lav. Giur., p. 922 ss.; M. ROSANO, Dimissioni e risoluzione, cit., p.379 ss.; C. BALDUCCI- L. SERRANO, La nuova disciplina, cit., p. 759 ss. 18
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