TFR. Scegliere oggi pensando al domani

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1 TFR. Scegliere oggi pensando al domani

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3 TFR. Scegliere oggi pensando al domani Le risposte alle domande più frequenti

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5 PRESENTAZIONE DEL MINISTRO CESARE DAMIANO La prima relazione annuale sullo stato della previdenza complementare in Italia sarà presentata al Parlamento, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria per il La norma prevede che il documento renda noti i dati relativi a costituzione, rendimenti e adesioni alle forme pensionistiche complementari e che, il primo anno, riferisca sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per l eventuale costituzione di un Fondo di riserva presso l Inps, alimentato con il TFR. Lo scopo è quello di poter disporre, con cadenza annuale, di un monitoraggio completo del sistema della previdenza complementare in Italia, nell ottica di poter costantemente operare le opportune valutazioni su questo importante tassello del welfare. Quest anno, tuttavia, l operazione di raccolta dati si è rivelata piuttosto complessa per via dell entrata a regime della riforma che, soprattutto per quanto concerne i silenti, ha reso difficoltoso poter disporre di dati certi in tempo utile per una ottimale elaborazione in fase di redazione della relazione. Inoltre, la quasi concomitanza con la presentazione della relazione annuale della Covip ha fatto sì che si prendessero a riferimento le elaborazioni predisposte in quella sede. Si è deciso, quindi, di dare alla prima relazione al parlamento un impronta che non fosse solo quella di una panoramica in termini di dati, numeri e statistiche per comprendere la consistenza del fenomeno, ma un qualcosa di più ampio. Si è voluto, insomma, sfruttare quest occasione per fare il punto della situazione sull evoluzione del sistema di previdenza complementare nel suo complesso, sullo stato di attuazione della riforma e, soprattutto, su quanto è necessario ancora compiere per il suo completamento. La relazione ripercorre le tappe più importanti del percorso normativo che ha consentito di realizzare la riforma della previdenza complementare, a cominciare dall anticipazione della sua entrata in vigore di un anno e dalle modifiche disposte per consentire la predisposizione in tempi rapidi delle norme di attuazione, tra cui quelle volte a consentire alle forme di previdenza complementare di essere abilitate alla raccolta delle nuove adesioni a partire dal 1 gennaio A ciò si aggiunga poi tutta la produzione di decreti ministeriali, attuativi del D. Lgs. n. 252/05, che sono stati emanati per rendere operativa la riforma. Tra le altre misure realizzate si ricorda l istituzione del Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di lavoro, gestito dall INPS su un apposito conto presso la Tesoreria dello Stato (denominato Fondo di Tesoreria), e l equiparazione ai fini fiscali delle forme pensionistiche complementari istituite in Italia e quelle istituite negli Stati membri dell Unione europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo. Nel complesso si può affermare che gli obiettivi prefissati sono stati rag- 5

6 giunti, nonostante i tempi ristretti. Indubbiamente ciò è stato possibile grazie ad una importante collaborazione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dell Informazione e dell Editoria, la Covip, l INPS, Mefop e le Direzioni Innovazione Tecnologica e Comunicazione e Previdenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la regia della Struttura di missione appositamente creata. Inoltre nel primo semestre di attuazione della riforma vi è stata una costante collaborazione con le organizzazioni di categoria e soprattutto con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Oltre a valutazioni su quanto è stato compiuto, la relazione costituisce un importante momento di riflessione per individuare le azioni da intraprendere in futuro. Un settore prioritario di intervento è quello dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, affinché anche loro possano disporre di strumenti che consentano l adesione a forme di previdenza complementare. Ad oggi è operativo il Fondo Pensione dei lavoratori della scuola, Espero, che ha raggiunto i aderenti. Attraverso gli accordi siglati dall Aran è ora possibile portare a compimento la costituzione dei Fondi Pensione per i lavoratori dei comparti delle Autonomie locali e della Sanità, nonché avviare le procedure per il Fondo Pensione per i dipendenti dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell Enac e del Cnel. È quindi ipotizzabile che entro la fine di questo anno o i primi mesi del 2008 anche questi comparti potranno disporre di Fondi Pensione per i propri dipendenti. Inoltre, sarebbe opportuno un intervento normativo che possa ricondurre all ambito di applicazione del D. Lgs. n. 252/05 anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, poiché in mancanza dell esercizio della delega prevista dalla legge n. 243 del 2004, ad essi continuano a trovare applicazione le norme del D. Lgs. n. 124 del In ragione delle specificità del settore, per un verso si rende necessario confermare le norme peculiari con le quali è avvenuta l estensione della previdenza complementare nei loro confronti; in particolar modo vanno mantenute le disposizioni relative alla natura figurativa degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto destinati a previdenza complementare ed il loro conferimento alla fine del rapporto di lavoro, almeno fino a quando non saranno disponibili risorse in grado di consentire il trasferimento ai Fondi Pensione delle quote di TFR con la stessa periodicità prevista per le altre voci di contribuzione. Per altro verso, andrebbe esclusa l applicazione di alcuni istituti come il conferimento tacito e la portabilità del contributo datoriale per chi aderisce alle forme pensionistiche collettive e la possibilità di aderire mediante il solo conferimento di TFR. Si tratta, infatti, di istituti poco compatibili con le peculiarità della previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Le altre disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 252/2005 (tra le quali quelle in materia di fiscalità, accesso alle prestazioni, parificazione tra le varie forme, libertà di scelta e spostamento tra le varie forme 6

7 pensionistiche) dovrebbero essere, invece, integralmente estese. Un altra categoria su cui sarebbe opportuno intervenire è quella relativa ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, poiché anch essi vantano esigenze di integrazione della previdenza pubblica con forme di previdenza complementare. La normativa introdotta dal D. Lgs. 252/05 ha su questo versante innovato la materia consentendo di costituire forme di previdenza complementare alle casse previdenziali privatizzate dei liberi professionisti, oltre che alle organizzazioni dei lavoratori autonomi. Pertanto oggi è possibile anche per queste casse costituire, con le regole valide per tutti gli altri fondi pensione e con patrimonio separato, fondi pensione rivolti ai propri iscritti e ai loro familiari. Per promuovere anche in questo settore un sistema di previdenza complementare, nel mese di luglio è stato siglato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l accordo tra Empam (Ente di previdenza dei medici) e Enpapi (Ente di previdenza degli infermieri) per consentire l adesione di medici, infermieri, farmacisti e veterinari liberi professionisti al Fondo Pensione Sanità che è stato costituito. Anche l Adepp, insieme ad alcune casse privatizzate sta promuovendo la costituzione di Fondi Pensione per i liberi professionisti. Uno degli aspetti da valutare con particolare attenzione riguarda i giovani, cioè la fascia di età compresa fra i 18 e i 34 anni. Questo problema presenta una duplice sfaccettatura. Da un lato, i lavoratori dipendenti compresi in questa fascia di età, risultano essere tra quelli che meno hanno aderito al sistema di previdenza complementare; dall altro, i giovani sono spesso impiegati con tipologie contrattuali che, non dando diritto al TFR, non consentono l adesione a previdenza complementare. Si tratta, quindi, di una fascia di popolazione che rischia di non costituirsi una propria previdenza complementare, pur essendo quella maggiormente bisognosa di affiancare alla previdenza pubblica, insostituibile e fondamentale, un secondo pilastro. Si rende opportuno, quindi, ipotizzare modalità di intervento che possano arginare questo fenomeno, promuovendo l adesione a previdenza complementare da parte dei giovani lavoratori. Inoltre è possibile percorrere la strada di mettere a disposizione dei lavoratori che non hanno TFR (collaboratori a progetto, ecc.) uno strumento di tipo collettivo che si affianchi all offerta che a questi lavoratori viene fatta dagli operatoti del mercato (fondi aperti, Pip). Per perseguire questa finalità occorre prevedere la possibilità di utilizzare Fondinps quale Fondo cui questi lavoratori possano iscriversi e versare i propri contributi, per poi avere trasferita la propria posizione al Fondo Pensione collettivo di riferimento una volta stabilizzato il rapporto di lavoro. In questo modo si darebbe la possibilità anche ai lavoratori non aventi diritto al TFR di scegliere volontariamente di aderire ad uno strumento di previdenza complementare di tipo collettivo. Cesare Damiano Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 7

8 I DATI RELATIVI ALLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Le adesioni Possiamo tracciare un primo bilancio relativo alle adesioni che si sono riscontrate alla fine del primo semestre di entrata in vigore della riforma. La decisione dell anticipo dell entrata in vigore della nuova normativa, anche se ha concesso tempi molto brevi per rendere operativa la riforma, è stata un successo che ha consentito in pochi mesi di raddoppiare il numero degli iscritti alle forme di previdenza complementare. I tempi di presentazione non consentono di fornire dati definitivi, ancora non disponibili soprattutto per quanto riguarda il silenzio assenso, a causa della concentrazione di gran parte delle scelte alla fine del semestre; sono noti, invece, i dati relativi alle adesioni esplicite. Le forme di previdenza complementare stanno ancora elaborando i dati che saranno disponibili entro dicembre, in concomitanza delle scadenze previste anche dall INPS per l invio dei dati da parte delle aziende. Si è pertanto atteso la relazione della Covip presentata il 19 settembre 2007 per fornire un quadro il più possibile esaustivo. Iscritti alla previdenza complementare anno 2006 (dati di fine periodo) Iscritti var. % / 2005 Fondi Pensione negoziali ,6 Fondi Pensione di nuova istituzione Fondi Pensione aperti ,2 Totale ,3 Autonomi (con soggettività giuridica) Interni a banche Fondi Pensione preesistenti Interni a imprese di assicurazione 92 Interni a società non finanziarie 763 Totale TOTALE FONDI PENSIONE Polizze Individuali Pensionistiche (3) ,7 Totale risorse destinate ,2 Fonte: relazione annuale Covip

9 A conclusione della fase di avvio della riforma, su una platea potenziale stimabile in circa 12,2 milioni di unità, i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alle forme pensionistiche complementari per effetto di adesioni esplicite sono 2,7 milioni rispetto agli 1,8 milioni di fine 2006, registrando quindi una crescita di circa 900 mila unità. Avvio della riforma. Lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alle forme di previdenza complementare per effetto di adesioni esplicite Iscritti espliciti dopo Incremento da il semestre di avvio fine 2006 della riforma Fondi Pensione negoziali (1) Fondi Pensione aperti PIP (2) Fondi Pensione preesistenti (3) Totale Fonte: relazione annuale Covip 2007 (1) Dai dati riferiti al totale dei Fondi Pensione negoziali si escludono gli iscritti ai Fondi destinati ai lavoratori autonomi nonché gli iscritti al fondo ESPERO e i dipendenti pubblici iscritti a LABORFONDS e FOPADIVA. (2) Dati riferiti al numero dei lavoratori dipendenti iscritti ai piani individuali pensionistici di tipo assicurativo adeguati ai sensi del Decreto Lgs. 252/2005. Essi comprendono anche i lavoratori dipendenti che risultavano già iscritti a PIP vecchi (che non si sono adeguati), stimati in circa 100 mila unità, che si ipotizza siano tutti confluiti nei PIP nuovi nel corso del semestre di avvio della riforma. (3) I dati fanno riferimento esclusivamente agli iscritti attivi lavoratori dipendenti; non si tiene pertanto conto degli iscritti non versanti e dei differiti. Sulla base di dati provvisori e parzialmente stimati, la crescita netta degli iscritti nel semestre di avvio della riforma è da ritenersi sostanzialmente nulla giacché le nuove adesioni risultano compensate dal flusso di uscite a seguito di pensionamenti e trasferimenti ad altre forme pensionistiche complementari. Le nuove adesioni ai Fondi Pensione negoziali sono state pari a e raggiungono quota 1,7 milioni di iscritti. Quelle relative ai lavoratori dipendenti ai Fondi Pensione aperti e ai PIP per un totale di nuove adesioni pari a Questi dati indicano una notevole crescita di questi strumenti che triplicano il numero di lavoratori dipendenti iscritti. 9

10 Sulla base degli esiti di un apposita rilevazione condotta sull insieme dei fondi di maggiore dimensione, registrano nuove adesioni anche i Fondi Pensione preesistenti, peraltro compensate dai flussi di uscite dovute a pensionamenti e a trasferimenti verso altre forme pensionistiche complementari. In tali fondi, che già prima della riforma erano caratterizzati da elevati tassi di adesione, appare di rilievo l opzione esplicita a favore del conferimento integrale del TFR, esercitata da soggetti già iscritti ma per i quali il versamento del TFR non era previsto o era previsto in misura parziale. Secondo la menzionata rilevazione, tale fenomeno interessa circa iscritti (su ) che prima della riforma non versavano il TFR e circa iscritti (su ) che ne versavano soltanto una parte. I risultati ottenuti sono sicuramente importanti ed in linea con l obiettivo da raggiungere entro la fine dell anno che il Governo si era posto, ma ciò sicuramente non consente di considerare concluso il lavoro da portare avanti in materia di previdenza complementare. Quando saranno disponibili i dati definitivi sarà possibile realizzare una fotografia più precisa della situazione delle adesioni sotto vari aspetti quali quelli territoriali (le aree geografiche con più adesioni), anagrafici (quali coorti di lavoratori avranno aderito), e relativi alle dimensioni delle aziende in cui i lavoratori iscritti prestano la propria attività. Un primo bilancio della situazione può essere tracciato utilizzando soprattutto i dati relativi ai fondi pensione negoziali per le adesioni avvenute in maniera esplicita. La platea dei lavoratori maggiormente coinvolti dalla riforma è, pertanto, più ristretta ed è identificabile con il bacino potenziale di iscritti ai Fondi Pensione negoziali e ai Fondi Pensione preesistenti destinati ai lavoratori dipendenti del settore privato; con riferimento ai Fondi Pensione negoziali, l analisi di seguito effettuata è inoltre limitata alle forme che risultavano già autorizzate alla data del 31 dicembre 2006, escludendo quindi i fondi autorizzati nel primo semestre del 2007 per i quali è lecito assumere una capacità di intercettare i potenziali aderenti ancora piuttosto limitata. Decorso il primo semestre del 2007, i lavoratori iscritti a tale aggregato di fondi per effetto di adesioni esplicite superano i 2,2 milioni. Il tasso di adesione, calcolato operando i necessari aggiustamenti del bacino di potenziali aderenti per tener conto di eventuali sovrapposizioni, è di circa il 28%. Se ai dati sopra menzionati si aggiungeranno, nel momento in cui saranno disponibili, le adesioni esplicite ancora in corso di perfezionamento presso i singoli fondi nonché le iscrizioni dei lavoratori che risulteranno aderenti sulla base del meccanismo del silenzio-assenso, il tasso di adesione alle tipologie di forme pensionistiche complementari di origine contrattuale potrà verosimilmente attestarsi su valori anche superiori al 30%, non discostandosi molto dagli obiettivi ipotizzati all avvio della riforma. 10

11 Avvio della riforma. Lavoratori dipendenti del settore privato iscritti ai Fondi Pensione negoziali e ai Fondi Pensione preesistenti per effetto di adesioni esplicite (valori percentuali) Iscritti espliciti dopo Incremento Tasso di adesione Tasso di il semestre di avvio da fine 2006 dopo il semestre di adesione della riforma avvio della riforma fine 2006 Fondi Pensione negoziali autorizzati alla fine del 2006 (1),(2) ,8 14,9 Fondi Pensione preesistenti (3) ,0 85,0 Totale ,0 20,7 Fonte: relazione annuale Covip (1) Sono esclusi i 4 Fondi autorizzati all esercizio nel corso del Si tratta del Fondo ARTIFOND, autorizzato nel corso del primo trimestre del 2007 e dei fondi AGRIFONDO, PREVILOG e PREVIPROF, tutti autorizzati nel corso del secondo trimestre del (2) Dai dati riferiti al totale dei Fondi pensione negoziali si escludono gli iscritti ai Fondi destinati ai lavoratori autonomi nonché gli iscritti al Fondo ESPERO e i dipendenti pubblici iscritti a LABORFONDS e FOPADIVA. (3) I dati fanno riferimento esclusivamente agli iscritti attivi lavoratori dipendenti; non si tiene pertanto conto degli iscritti non versanti e dei differiti. Sulla base di dati provvisori e parzialmente stimati, la crescita netta degli iscritti nel semestre di avvio della riforma è da ritenersi sostanzialmente nulla giacché le nuove adesioni risultano compensate dal flusso di uscite a seguito di pensionamenti e trasferimenti collettivi ad altre forme pensionistiche complementari (flusso quest ultimo che tende a ridurre il bacino potenziale di iscritti). I lavoratori che hanno aderito in maniera più consistente alla previdenza complementare sono quelli che prestano la loro attività nei settori produttivi più organizzati e con aziende più strutturate. Questo è dipeso dalla tradizione di relazioni sindacali più radicate, ma anche da una maggiore disponibilità delle aziende a fornire in modo puntuale e preciso le informazioni necessarie a compiere la scelta da parte dei singoli lavoratori. Le aree di minor adesione riguardano in special modo settori, quali i servizi e l artigianato, in cui vi è una maggiore frammentazione delle imprese, e che molto spesso hanno un numero di addetti molto ristretto e tutto quel mondo di piccole e medie imprese che sono sotto la soglia dei 49 addetti. Inoltre in questi settori si concentra anche una notevole incidenza di lavoratori giovani, che molto spesso hanno una maggiore ritrosia ad affrontare le questioni relative alla loro situazione previdenziale. Questo atteggiamento è in primo luogo di 11

12 tipo psicologico, in quanto la pensione viene percepita come un evento lontano nel tempo, ma ha anche altre ragioni di carattere economico specifiche come quelle relative alla discontinuità lavorativa, la necessità di disporre di risorse economiche per il matrimonio o la nascita dei figli o l esigenza di acquisto della prima casa. Fondi Pensione negoziali con tassi di adesione superiori al 50% Denominazione fondo Iscritti espliciti dopo il semestre di avvio della riforma Iscritti dicembre 2006 Crescita netta da inizio 2007 Crescita netta da inizio 2007 (%) Bacino potenziali iscritti Bacino potenziale dicembre 2006 Tasso di adesione dopo il semestre di avvio della riforma (%) Tasso di adesione dicembre 2006 (%) PREVIVOLO , ,4 90,3 FOPEN , ,9 75,2 QUADRI E CAPI FIAT , ,5 73,0 FONDENERGIA , ,5 73,8 FONCHIM , ,3 60,6 CONCRETO , ,5 57,3 PEGASO , ,8 51,6 PREVIAMBIENTE , ,4 55,1 ASTRI , ,6 51,4 MEDIAFOND , ,9 59,7 GOMMAPLASTICA , ,7 30,8 TELEMACO , ,4 46, , ,8 54,7 Fonte: elaborazione su dati relazione annuale Covip 2007 Fondi Pensione negoziali con tassi di adesione compresi fra il 25% e il 50% Denominazione fondo Iscritti espliciti dopo il semestre di avvio della riforma Iscritti dicembre 2006 Crescita netta da inizio 2007 Crescita netta da inizio 2007 (%) Bacino potenziali iscritti Bacino potenziale dicembre 2006 Tasso di adesione dopo il semestre di avvio della riforma (%) Tasso di adesione dicembre 2006 (%) PRIAMO , ,5 38,7 FONCER , ,3 29,7 FONDOPOSTE , ,8 24,0 LABORFONDS , ,1 33,8 COMETA , ,1 31,4 FONDAV , ,7 37,3 EUROFER , ,8 33,9 PREVICOOPER , ,4 13,8 PREVAER , ,9 20, , ,4 31,8 Fonte: elaborazione su dati relazione annuale Covip

13 Fondi Pensione negoziali con tassi di adesione compresi fra il 10% e il 25% Denominazione fondo Iscritti espliciti dopo il semestre di avvio della riforma Iscritti dicembre 2006 Crescita netta da inizio 2007 Crescita netta da inizio 2007 (%) Bacino potenziali iscritti Bacino potenziale dicembre 2006 Tasso di adesione dopo il semestre di avvio della riforma (%) Tasso di adesione dicembre 2006 (%) BYBLOS , ,1 12,7 ALIFOND , ,2 11,7 ARCO , ,9 9,2 COOPERLAVORO , ,7 6,6 FOPADIVA , ,6 5,2 PREVIMODA , ,9 8,9 SOLIDARIETA' VENET , ,6 5, , ,7 8,7 Fonte: elaborazione su dati relazione annuale Covip 2007 Fondi Pensione negoziali con tassi di adesione inferiori al 10% Denominazione fondo Iscritti espliciti dopo il semestre di avvio della riforma Iscritti dicembre 2006 Crescita netta da inizio 2007 Crescita netta da inizio 2007 (%) Bacino potenziali iscritti Bacino potenziale dicembre 2006 Tasso di adesione dopo il semestre di avvio della riforma (%) Tasso di adesione dicembre 2006 (%) PREVEDI , ,8 3,5 FONTE , ,3 1,3 PREVILOG ,1 - FONDAPI , ,6 3,0 FILCOOP , ,9 1,9 ARTIFOND , ,8 0,4 MARCO POLO , ,5 0,2 AGRIFONDO ,3 - PREVIPROF , , ,4 2,3 Fonte: elaborazione su dati relazione annuale Covip 2007 Come si evince dai dati dei Fondi Pensione negoziali, vi sono ormai categorie anche importanti che hanno raggiunto tassi di adesione molto elevati. I settori della chimica hanno un tasso di adesione rispetto ai potenziali aderenti dell 80%, i metalmeccanici hanno un tasso del 44% e il loro Fondo Pensione Cometa con i suoi è il più grande Fondo Pensione europeo. Fondoposte - il Fondo dei dipendenti delle Poste - ha avuto un aumento significativo delle adesioni passando da ad oltre aderenti con un tasso di adesione del 45,8%. Va anche considerato che ad esempio Fonte (Fondo Pensione del settore del commercio) - che pure ha avuto una performance ragguardevole passando dai aderenti di fine 2006 a adesioni -ha ancora tassi di adesione molto bassi rispetto alla platea dei potenziali aderenti solo il 5,3%. In questo contesto occorre tenere presen- 13

14 te che i Fondi Pensione Agrifondo (Fondo Pensione del settore agricolo), Previlog (Fondo Pensione del settore della logistica) e Previprof (Fondo Pensione dei lavoratori degli studi professionali) hanno ottenuto l autorizzazione adoperare nel corso del primo semestre dell anno. Significative sono state anche le adesioni dei lavoratori dipendenti ai Fondi Pensione aperti che ne hanno registrate di nuove nel semestre, triplicando di fatto le iscrizioni di lavoratori dipendenti privati, che raggiungono le 280 mila unità. Va considerato che queste forme di previdenza per motivi legati ai tempi di autorizzazione hanno iniziato ad operare nella seconda parte del primo semestre dell anno raggiungendo un buon risultato. Segno che anche gli operatori del mercato (banche, assicurazioni, sgr) hanno scelto di operare sul mercato della previdenza complementare fornendo quindi ai lavoratori una gamma completa di offerte tra cui scegliere. Questa tipologia di strumenti può essere senz altro molto efficace nel raggiungere quei lavoratori e quelle imprese piccole e sotto la soglia dei 49 dipendenti molto diffuse nel territorio nazionale, non facilmente raggiungibili dai Fondi Pensione negoziali che non hanno strutture organizzate sul territorio. I PIP nel semestre hanno raccolto 110 mila nuove adesioni di lavoratori dipendenti del settore privato. Per fare quindi un bilancio consuntivo dovremmo arrivare alla fine dell anno termine entro il quale avremo una situazione definitiva sia dei dati relativi al silenzio assenso che quelle complessiva relativa alla totalità delle adesioni. Quello che possiamo affermare è che l anticipo della riforma ha determinato un notevole balzo in soli sei mesi del numero dei lavoratori che ha scelto la previdenza complementare, ma che il cammino è ancora lungo anche se ci siamo avvicinati in maniera consistente anche a quelle realtà europee che hanno introdotto strumenti di secondo pilastro da molto più tempo di noi. 14

15 PERCORSO DECISIONALE ATTUALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI CON TFR: COSA FARE IN 4 O 5 DOMANDE Hai iniziato un nuovo lavoro da meno di 6 mesi? NO il mio attuale rapporto di lavoro ha avuto inizio più di 6 mesi fa SI il mio attuale lavoro ha avuto inizio da meno di 6 mesi Dove hai destinato il tuo TFR? Hai già destinato il tuo TFR, in tutto o in parte, a un Fondo Pensione in un precedente rapporto di lavoro? Tutto al Fondo Pensione (esplicitamente o tacitamente) Parte presso il datore di lavoro e parte al Fondo Tutto presso il datore di lavoro NO SI La tua prima iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria è antecedente il 29 aprile 1993? SI Quando hai cambiato lavoro hai riscattato quanto accumulato presso il Fondo Pensione? NO SI NO Profilo 6 Profilo 7 La tua prima iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria è antecedente il 29 aprile 1993? Profilo 3 Esiste una percentuale minima applicabile al tuo caso? (in caso di dubbio puoi vedere le indicazioni riportate nella nota informativa del tuo fondo collettivo di riferimento) Nel precedente rapporto di lavoro hai destinato tutto il TFR a previdenza complementare? SI NO SI NO SI NO Esiste una percentuale minima applicabile al tuo caso? (in caso di dubbio puoi vedere le indicazioni riportate nella nota informativa del tuo fondo collettivo di riferimento) Profilo 8 Profilo 4 Profilo 5 Profilo 1 Profilo 2 SI NO Profilo 9 Profilo 10

16 PROFILO 1 Devi dichiarare per iscritto al datore di lavoro, senza utilizzare alcun modulo ufficiale, dove vuoi che venga versato il tuo TFR che matura dalla data di assunzione. Puoi scegliere il tuo Fondo negoziale, un Fondo Pensione aperto o una polizza previdenziale. In caso di silenzio al termine di un semestre dall assunzione, il TFR che matura dalla data di assunzione verrà destinato al Fondo Pensione collettivo di riferimento (cfr. Schema di individuazione del Fondo Pensione collettivo di riferimento). PROFILO 2 Devi dichiarare per iscritto al datore di lavoro, senza utilizzare alcun modulo ufficiale, dove vuoi che venga versato il tuo TFR che matura dalla data di assunzione. Puoi scegliere il tuo Fondo negoziale, un Fondo Pensione aperto o una polizza previdenziale. Puoi scegliere se versare tutto il TFR o la percentuale stabilita dalla contrattazione collettiva applicabile al nuovo rapporto di lavoro. In caso di silenzio al termine di un semestre dall assunzione, il TFR che matura dalla data di assunzione verrà destinato al Fondo Pensione collettivo di riferimento (cfr. Schema di individuazione del Fondo Pensione collettivo di riferimento). Se lavori per un datore di lavoro che nel 2006 ha impiegato una media annuale di addetti pari ad almeno 50 unità, la parte di TFR lasciata presso il datore di lavoro è versata al Fondo di Tesoreria presso l Inps. Se versi solo una quota del TFR, puoi comunque incrementare in qualsiasi momento la percentuale stabilita portandola al 100%. PROFILO 3 Devi scegliere dove destinare il tuo TFR maturando compilando il modulo TFR2, sezione 1. Puoi lasciarlo presso il datore di lavoro oppure destinare il TFR maturando dal periodo di paga in corso al momento della compilazione del modulo a un Fondo Pensione. Puoi scegliere il tuo Fondo negoziale, un Fondo Pensione aperto o una polizza previdenziale. In caso di silenzio al termine di un semestre dalla data di assunzione, il TFR che matura dal settimo mese in poi verrà destinato al Fondo Pensione collettivo di riferimento (cfr. Schema di individuazione del Fondo Pensione collettivo di riferimento). Se lavori per un datore di lavoro che nel 2006 ha impiegato una media annuale di addetti pari ad almeno 50 unità, il TFR che resta presso il datore di lavoro è versato al Fondo di Tesoreria presso l Inps. PROFILO 4 Devi scegliere dove destinare il tuo TFR maturando compilando il modulo TFR2, sezione 2. Puoi lasciarlo presso il datore di lavoro oppure destinare il TFR maturando, tutto o nella percentuale stabilita dagli accordi collettivi applicabili al tuo caso, dal periodo di paga in corso al momento della compilazione del modulo a un Fondo Pensione. Puoi scegliere il tuo Fondo negoziale, un Fondo Pensione aperto o una polizza previdenziale. In caso di silen- 16

17 zio al termine di un semestre dalla data di assunzione, il TFR che matura dal settimo mese in poi verrà destinato al Fondo Pensione collettivo di riferimento (cfr. Schema di individuazione del Fondo Pensione collettivo di riferimento). Se lavori per un datore di lavoro che nel 2006 ha impiegato una media annuale di addetti pari ad almeno 50 unità, il TFR o la parte di esso che resta presso il datore di lavoro è versato al Fondo di Tesoreria presso l Inps. PROFILO 5 Devi scegliere dove destinare il tuo TFR maturando compilando il modulo TFR2, sezione 3. Puoi lasciarlo presso il datore di lavoro oppure destinare il TFR maturando, tutto o almeno il 50%, dal periodo di paga in corso al momento della compilazione del modulo a un Fondo Pensione. Puoi scegliere il tuo Fondo negoziale, un Fondo Pensione aperto o una polizza previdenziale. In caso di silenzio al termine di un semestre dalla data di assunzione, il TFR che matura dal settimo mese in poi verrà destinato al Fondo Pensione collettivo di riferimento (cfr. Schema di individuazione del Fondo Pensione collettivo di riferimento). Se lavori per un datore di lavoro che nel 2006 ha impiegato una media annuale di addetti pari ad almeno 50 unità, il TFR o la parte di esso che resta presso il datore di lavoro è versato al Fondo di Tesoreria presso l Inps. PROFILO 6 Puoi trasferirti a un altro Fondo Pensione dopo 2 anni dall adesione. Se il tuo TFR è confluito in Fondinps, invece, puoi trasferirti anche dopo 1 anno. PROFILO 7 In qualsiasi momento puoi incrementare la percentuale destinata al Fondo Pensione portandola al 100%. In ogni caso, puoi trasferiti a un altro Fondo Pensione dopo 2 anni dall adesione. PROFILO 8 In qualsiasi momento puoi destinare il TFR maturando a previdenza complementare, comunicando la tua scelta al datore di lavoro per iscritto, senza compilare moduli ufficiali. Puoi scegliere il tuo Fondo negoziale, un Fondo Pensione aperto o una polizza previdenziale. Attenzione, però, se sei iscritto a un Fondo Pensione collettivo cui non versi TFR: in questo caso puoi scegliere di versare il TFR maturando esclusivamente al Fondo collettivo cui sei iscritto. Hai viceversa la libertà di scegliere anche un Fondo Pensione aperto o una polizza previdenziale se: 1. il Fondo collettivo cui sei iscritto non è adeguato per la ricezione del TFR; oppure 2. il Fondo è in squilibrio finanziario e gli accordi collettivi hanno affermato questa libertà di scelta. 17

18 PROFILO 9 In qualsiasi momento puoi destinare il TFR maturando, tutto o nella percentuale stabilita dagli accordi collettivi applicabili al tuo caso, a previdenza complementare, comunicando la tua scelta al datore di lavoro per iscritto, senza compilare moduli ufficiali. Puoi scegliere il tuo Fondo negoziale, un Fondo Pensione aperto o una polizza previdenziale. Attenzione, però, se sei iscritto a un Fondo Pensione collettivo cui non versi TFR: in questo caso puoi scegliere di versare il TFR maturando esclusivamente al Fondo collettivo cui sei iscritto. Hai viceversa la libertà di scegliere anche un Fondo Pensione aperto o una polizza previdenziale se: 1. il Fondo collettivo cui sei iscritto non è adeguato per la ricezione del TFR; oppure 2. il Fondo è in squilibrio finanziario e gli accordi collettivi hanno affermato questa libertà di scelta. PROFILO 10 In qualsiasi momento puoi destinare il TFR maturando, tutto o almeno il 50%, a previdenza complementare, comunicando la tua scelta al datore di lavoro per iscritto, senza compilare moduli ufficiali. Puoi scegliere il tuo Fondo negoziale, un Fondo Pensione aperto o una polizza previdenziale. Attenzione, però, se sei iscritto a un Fondo Pensione collettivo cui non versi TFR: in questo caso puoi scegliere di versare il TFR maturando esclusivamente al Fondo collettivo cui sei iscritto. Hai viceversa la libertà di scegliere anche un Fondo Pensione aperto o una polizza previdenziale se: 1. il Fondo collettivo cui sei iscritto non è adeguato per la ricezione del TFR; oppure 2. il Fondo è in squilibrio finanziario e gli accordi collettivi hanno affermato questa libertà di scelta. 18

19 No SCHEMA DI INDIVIDUAZIONE DEL FONDO PENSIONE COLLETTIVO DI RIFERIMENTO Esiste una forma pensionistica collettiva? Silenzio nei 6 mesi Sì Esiste solo una forma collettiva di riferimento (Fcp, Fpp, Fpa ad adesione collettiva? Sì Il TFR è devoluto alla forma No Esiste un accordo a livello aziendale sulla forma di destinazione? No Esiste una forma con più iscritti in azienda? No Sì Sì Il TFR è devoluto alla forma prescelta Il TFR è devoluto alla forma con più iscritti Il TFR è devoluto al fondo INPS

20 FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Le risposte alle domande ricorrenti dei cittadini - suddivise per i principali argomenti - sono pubblicate sul sito web: INFORMAZIONI GENERALI 19 ADESIONE 21 CONTRIBUZIONE 22 CONFERIMENTO DEL TFR 25 Informazioni generali 25 Lavoratori assunti dopo il Lavoratori assunti entro il PRESTAZIONI 31 Informazioni generali 31 Prestazioni prima del pensionamento 33 Prestazioni al pensionamento 35 REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI 36 Contributi 36 Prestazioni prima del pensionamento 37 Prestazioni al pensionamento 39 Rendimenti 39 20

21 INFORMAZIONI GENERALI Che cos è un Fondo Pensione contrattuale o chiuso? È un associazione senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello di primo pilastro. La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali (Sim, SGR, assicurazioni e banche). Che cos è un Fondo Pensione aperto? Il Fondo Pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito da soggetti autorizzati (Sim, SGR, assicurazioni e banche) nella forma di patrimonio separato e autonomo. Ai Fondi Pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. L adesione collettiva al Fondo Pensione aperto avviene attraverso un contratto collettivo, accordo collettivo, accordo plurimo e in via residuale anche attraverso un regolamento aziendale. Che cos è un Fondo Pensione preesistente? I Fondi Pensione preesistenti sono enti pensionistici istituiti prima del 15 novembre Il decreto 10 maggio 2007 n. 62 ha dato attuazione alle previsioni dell art. 20 del D. Lgs. 252/2005, prevedendo tra l altro obblighi di adeguamento alle norme dei Fondi di nuova istituzione (creazione di comparti a contribuzione definita per poter ricevere il TFR e per i preesistenti di natura bancaria e assicurativa l istituzione di un patrimonio separato), consentendo loro di operare in alcuni casi, al fine del mantenimento dell equilibrio tecnico del Fondo, del rispetto della sana e prudente gestione e della tutela degli interessi degli iscritti, in deroga ad alcune regole del decreto 252/2005. Cosa sono le forme pensionistiche individuali? Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due forme: adesione individuale al Fondo Pensione aperto o contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (Pip). Che cosa significa capitalizzazione individuale? In un Fondo a capitalizzazione, la contribuzione affluisce in conti individuali. Al termine del periodo di accumulazione l iscritto riceverà una prestazione la cui entità è funzione dei versamenti effettuati e dei relativi rendimenti. Che cosa è la posizione individuale? La posizione individuale è il valore corrispondente al complesso della contribuzione versata al Fondo (compresi, oltre ai contributi a carico del lavoratore, eventuali contributi del datore di lavoro e TFR) e dei rendimenti realizzati, al netto delle spese e dell imposta sui rendimenti. Tale ammontare verrà indicato periodicamente tramite la comunicazione periodica. 21

22 Che cos è un Fondo Pensione monocomparto? Un Fondo Pensione monocomparto si caratterizza per il fatto che le posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, adottando una stessa politica di investimento. Che cos è un Fondo Pensione multicomparto? Un Fondo Pensione multicomparto si caratterizza per la presenza di un assetto gestionale articolato su più comparti all interno dello stesso Fondo Pensione. Ciascun comparto presenta un profilo rischio-rendimento differenziato; l iscritto ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione del proprio profilo di rischio-rendimento, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, dell orizzonte temporale di permanenza nel Fondo. Dove e come sono investite le risorse? Le risorse di un Fondo Pensione sono investite nei mercati finanziari italiani, europei e mondiali in diversi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni...). Chi decide dove e come sono investite le risorse? Le attività finanziarie (azioni, obbligazioni) in cui è investito il capitale (portafoglio) sono decise dagli organi del Fondo. Chi investe effettivamente le risorse nei mercati? Le risorse sono investite effettivamente nei mercati finanziari dai soggetti professionali autorizzati, ovvero Banche, Sim, Sgr e Compagnie di assicurazione. Chi detiene fisicamente le risorse? Le risorse sono detenute fisicamente dalla Banca Depositaria (per i Fondi aperti e per i Foindi negoziali) che controlla anche l operato dei gestori. Che significa Asset Allocation? L Asset Allocation è l attività che consiste nell individuare le diverse attività finanziarie (azioni, obbligazioni) al fine di allocare in maniera ottimale le risorse. Che cosa è il Benchmark? Il Benchmark è il parametro di riferimento che viene utlizzato per valutare la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare. Esso rappresenta infatti l andamento del settore in cui opera il gestore del Fondo Pensione. Che cosa è il Fondo Tesoreria? È il Fondo gestito per conto dello Stato dall Inps. Tale Fondo raccoglie il TFR dei lavoratori impiegati presso datori di lavoro con una media di almeno 50 dipendenti nel 2006 che hanno deciso di mantenere il TFR in azienda. 22

23 Che cosa è FondInps? È la forma pensionistica complementare istituita presso l Inps cui si applicano le regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. In tale forma confluiscono i versamenti di coloro che aderiscono tacitamente e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o, tra più forme collettive di riferimento, non è individuabile quella di destinazione. ADESIONE È obbligatorio aderire ad una forma pensionistica complementare? No. L adesione alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 252/05, è libera e volontaria; di conseguenza i potenziali destinatari possono liberamente decidere di non aderire. Il principio della libertà di adesione opera anche nel caso del conferimento tacito del TFR: in questo caso il silenzio del lavoratore dipendente, si considera come una implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento. Se un lavoratore dipendente è titolare di più rapporti di lavoro part-time a quale forma pensionistica collettiva può aderire? Per ogni rapporto, di cui il lavoratore è titolare, quest ultimo può aderire o alla forma pensionistica complementare prevista dai contratti collettivi di lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro, oppure ad un Fondo Pensione aperto o ad un Piano Individuale di Previdenza; in questo caso, tuttavia, il lavoratore potrebbe non avere diritto alla contribuzione datoriale. Ovviamente sarà opportuno che il soggetto in questione valuti attentamente non solo i benefici ma anche i costi che conseguono alla adesione contemporanea ad una pluralità di forme pensionistiche complementari. È possibile, dopo l adesione ad una forma pensionistica complementare, recedere rinunciando completamente alla realizzazione delle finalità previdenziali? No. L adesione ad una forma pensionistica complementare comporta, tendenzialmente, la permanenza all interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. Ciò significa che se è possibile, dopo almeno due anni di permanenza all interno del Fondo Pensione, cambiare il mezzo (cioè la forma pensionistica complementare alla quale si aderisce) utilizzato per la realizzazione del fine (la costruzione della pensione complementare) non è possibile rinunciare al fine medesimo. In caso di adesione a una forma pensionistica collettiva (Fondo Pensione negoziale o Fondo Pensione aperto ad adesione collet- 23

24 tiva) è possibile riscattare, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione e purché lo statuto o il regolamento del Fondo prevedano tale facoltà, la propria posizione individuale maturata. In questo caso, però, il riscatto è penalizzato fiscalmente. È possibile iscriversi ad un Fondo Pensione contrattuale collettivo anche se non si appartiene alla categoria dei destinatari prevista nella sua fonte istitutiva? No. Quanto all ambito dei destinatari, l accesso alle forme contrattuali è limitato a quelli individuati nella fonte istitutiva. Se un lavoratore di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al aderisce a una forma pensionistica collettiva a contribuzione definita solo con il contributo proprio e del datore di lavoro e senza versare il TFR, può decidere di destinare quest ultimo ad una diversa forma? No. La scelta per tali lavoratori è limitata al mantenimento del TFR in azienda o al conferimento dello stesso alla forma pensionsitica complementare alla quale ha già aderito. Un lavoratore che ha ceduto in garanzia il proprio TFR può destinare quest ultimo alla previdenza complementare? La cessione in garanzia del TFR non preclude la possibilità di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari in forma esplicita o tacita. Tuttavia, nell effettuare le proprie scelte, il lavoratore dovrà valutare le possibili implicazioni derivanti dall applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento, con particolare riguardo alla fattispecie dell inadempimento contrattuale. CONTRIBUZIONE Quali sono le modalità di finanziamento della previdenza complementare? Per i lavoratori dipendenti il finanziamento si compone di tre elementi: contributi a carico del lavoratore, contributi del datore di lavoro e Tfr maturando (cioè quello che matura dopo la data di adesione alla forma pensionistica complementare). Tuttavia è possibile aderire destinando al finanziamento della forma pensionistica complementare il solo TFR. Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il finanziamento è attuato mediante una contribuzione a carico dei medesimi e nel caso dei cd. parasubordinati, a carico dei committenti. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento delle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali questi sono a carico. 24

25 Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti? Per i lavoratori dipendenti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR oppure con riferimento ad elementi particolari della retribuzione. Il lavoratore ha comunque la facoltà di contribuire in misura maggiore o di non versare contribuzione a suo carico. In tale ultimo caso, però, perderà il diritto a ricevere la contribuzione a carico del datore di lavoro eventualmente prevista dagli accordi. Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti? Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativamente al periodo di imposta precedente. Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori soci di società cooperative? Per i lavoratori soci di società cooperative il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure, a seconda della tipologia del rapporto di lavoro che si applica al socio, in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, ovvero in percentuale dell imponibile considerato ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria, ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF in relazione al precedente periodo di imposta. Comunque il lavoratore ha la facoltà di contribuire di più o di non versare contribuzione a suo carico. In tale ultimo caso, però, perderà il diritto a ricevere la contribuzione a carico del datore di lavoro eventualmente prevista dagli accordi. Se si decide di contribuire quanto si deve versare? Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai Fondi negoziali la fonte istitutiva del Fondo Pensione può individuare l ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro; ovviamente il lavoratore può decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi. È possibile continuare a versare contributi ad una forma pensionistica complementare anche dopo il raggiungimento dell età pensionabile? La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime previdenziale obbligatorio a cui il soggetto è iscritto a condizione che, al momento del pensionamento lo stesso abbia effettuato 25

26 versamenti, ad una forma pensionistica complementare, per almeno un anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche complementari. Qualora la forma pensionistica complementare offra più possibilità di investimento (Fondi multicomparto) è possibile suddividere la contribuzione tra più comparti di investimento? Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l intera posizione individuale ad una o più linee. Cosa si intende per lavoratori di prima occupazione successiva al ? I lavoratori di prima occupazione successiva al , data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, sono coloro che, anteriormente a questa data, non abbiano versato alcun contributo a enti di previdenza obbligatoria. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di Tfr che si può destinare al finanziamento della previdenza complementare. Cosa si intende per lavoratori di prima occupazione precedente al ? I lavoratori di prima occupazione precedente al , data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, sono coloro che anteriormente a questa data abbiano versato contributi a enti di previdenza obbligatoria. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di Tfr che si può destinare al finanziamento della previdenza complementare. Ci si può iscrivere ad una forma pensionistica dopo essersi pensionati nel sistema di previdenza obbligatorio? No. I pensionati nel sistema di previdenza obbligatoria possono solo mantenere l iscrizione alla forma pensionistica complementare a condizione che al momento del pensionamento abbiano maturato un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Nel caso in cui un lavoratore dipendente non si iscriva al Fondo Pensione ha diritto ad avere in busta paga il contributo a carico del datore di lavoro, previsto dal contratto collettivo, per il finanziamento della previdenza complementare? No. L obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, per il finanziamento della previdenza complementare, non può essere stornato nella busta paga del lavoratore che non si iscrive alla forma pensionistica complementare individuata dal contratto collettivo che prevede tale contributo. 26

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