LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LE NUOVE NORME SUL TFR
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- Orlando Fabbri
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1 Federazione Lavoratori della Conoscenza LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LE NUOVE NORME SUL TFR Schede informative
2 A partire dal 1 gennaio 2007, per 16 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato ed autonomi fra i quali anche i tanti che operano nei comparti privati della conoscenza - entrerà in vigore la riforma della previdenza complementare e le nuove norme relative alla gestione del TFR che i lavoratori subordinati matureranno dopo tale data. Ciò è previsto dal disegno di legge Finanziaria che ha in tal modo anticipato l avvio della nuova disciplina rispetto alla scadenza precedentemente individuata al 1 gennaio 2008 dalla norma di riferimento, ossia il D. Lgs. 5 dicembre 2005, n A seguito del memorandum d intesa sottoscritto dal Governo con Confindustria e sindacati confederali il 23 ottobre 2006 e del successivo D. Lgs. n. 279 del 13 novembre 2006, è quindi stabilito che i lavoratori dipendenti, dal 1 gennaio 2007, debbano scegliere se trasferire il proprio TFR maturando ad un fondo pensione o lasciarlo in azienda. La riforma introduce una modificazione notevole nel sistema pensionistico italiano, che si strutturerà su due binari paralleli: da un lato la previdenza obbligatoria che assicura la pensione di base, erogata da Inps, Inpdap ecc., dall altro la previdenza complementare finalizzata all erogazione di trattamenti integrativi ed aggiuntivi a quelli del sistema obbligatorio. Con queste schede intendiamo fornire una prima sintesi di carattere generale delle nuove norme, un contributo per iniziare ad orientarsi in vista dell entrata a regime del sistema. Naturalmente provvederemo ad aggiornarle in caso di mutamenti introdotti in sede parlamentare.
3 LE NORME RELATIVE AL TFR. Fermo restando che la nuova disciplina riguarda unicamente il TFR maturando, ossia quello che il lavoratore accantonerà dal 1 gennaio 2007, il dipendente avrà a disposizione tre principali opzioni: 1)destinare il TFR maturando (ossia quello che maturerà dal 1 gennaio 2007) ad un fondo pensione individuale o collettivo; 2)lasciarlo in azienda; 3)non esprimere alcuna scelta; queste opzioni si articolano poi in modo diverso a seconda della data di iscrizione del lavoratore alla previdenza obbligatoria (prima o dopo il 29 aprile 1993) e delle dimensioni occupazionali dell azienda (meno di/almeno 50 dipendenti). Il lavoratore può quindi esprimere esplicitamente, per iscritto, la propria volontà (modalità esplicita) o non farlo (modalità tacita): in quest ultimo caso la legge prevede dei percorsi obbligati affidati al datore di lavoro. Per le varie possibilità rimandiamo alle Tabelle 1 e 2 (elaborazione FLC CGIL su dati Ministero del Lavoro) Le scadenze: il lavoratore dovrà effettuare l opzione entro 6 mesi dal 1 gennaio 2007, o se assunto successivamente, entro 6 mesi dall assunzione stessa. La decisione di mantenere il TFR in azienda non dovrà essere rinnovata successivamente ma potrà essere revocata in qualsiasi momento. Invece l opzione per il fondo pensione è irrevocabile; trascorsi due anni dall iscrizione è però possibile trasferire l intera posizione ad un altro fondo. In ogni caso, il TFR già maturato e accantonato resterà all azienda e comunque verrà liquidato in forma di capitale o anticipato secondo il regime ordinario previsto dal codice civile e dai CCNL. Anche nel caso di opzione esplicita per il mantenimento del TFR in azienda con almeno 50 dipendenti e quindi di passaggio al fondo statale gestito dall INPS, l accantonamento, la rivalutazione e la liquidazione in forma di capitale del TFR sono le stesse previste dal regime ordinario. Se un lavoratore ha invece già aderito prima del 1 gennaio 2007 ad un fondo di previdenza complementare deve esprimere comunque l opzione e può trasferirvi il TFR maturando. Quello residuo segue il percorso azienda/inps. Nel caso in cui il lavoratore non scelga, la legge prevede tre possibili destinazioni del TFR, che sono individuate in un preciso ordine di priorità: 1) al fondo pensione collettivo previsto o individuato da accordi o contratti collettivi; in mancanza di accordo e in presenza di più forme pensionistiche collettive 2) a quella cui abbia aderito il maggior numero dei dipendenti dell azienda; in mancanza di fondi collettivi utilizzabili 3) al fondo pensionistico complementare istituito presso l INPS.
4 L accantonamento e la rivalutazione del TFR con le modalità ordinarie. Il TFR si costituisce accantonando per ogni anno di lavoro ratei che corrispondono al 6,91% della retribuzione lorda (o, ugualmente, sommando i ratei ottenuti dividendo per 13,5 la retribuzione lorda globale di ogni anno di lavoro). Gli importi accantonati sono rivalutati al 31 dicembre di ogni anno nella misura fissa dell 1,5% + il 75% dell aumento dei prezzi al consumo ISTAT.
5 L ADESIONE A UN FONDO DI PENSIONE COMPLEMENTARE La legge prevede che il lavoratore dipendente del settore privato o il lavoratore autonomo possa aderire ad un fondo pensione complementare nel quale, come si è visto, può essere trasferito ed investito anche il TFR. I fondi per la previdenza complementare sono finalizzati all integrazione, tramite le prestazioni pensionistiche, della pensione di base erogata dagli Enti di previdenza obbligatoria (INPS, INPDAP, ecc.) che, in particolare per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1 gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, sarà notevolmente inferiore all ultimo stipendio percepito. I Fondi pensione sono sottoposti alla vigilanza della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) e costituiscono un sistema nato in Italia nel 1993 con il D. Lgs. 124/93 cui vanno ad aggiungersi le recenti norme di riforma. I Fondi pensione complementari sono di 4 tipi: 1) Fondi pensione negoziali (o chiusi) 2) Fondi pensione aperti 3) Contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali (Pip) 4) Fondi pensione preesistenti (istituiti prima del novembre 1992) L adesione e la scelta del fondo sono atti del tutto personali e volontari. Vediamoli nel dettaglio 1) Sono fondi disciplinati da contratti o accordi collettivi, sottoscritti dalle OO.SS. che rappresentano i lavoratori e dalle associazioni datoriali; sono quindi destinati e riservati ad una platea di lavoratori identificata sulla base dell appartenenza ad uno specifico comparto, azienda o gruppo di imprese (es. COMETA per il settore metalmeccanico o ESPERO per la scuola statale). Il fondo è un soggetto giuridico autonomo, dotato di propri organi di amministrazione e controllo equamente composti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il fondo raccoglie le adesioni ed i contributi e stabilisce la politica di investimento mentre le risorse vengono depositate presso una banca depositaria esterna e gestite da soggetti esterni specializzati. 2) Sono fondi istituiti e gestiti direttamente da compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, banche ecc.ma hanno piena autonomia patrimoniale, esclusivamente destinata all erogazione delle prestazioni previdenziali. Mentre la gestione è nelle mani della società o banca che istituisce il fondo, i capitali devono essere depositati presso una banca esterna e diversa. L adesione a questi fondi può essere individuale ma anche collettiva, in quanto sindacati e datori di lavoro possono concordare di aderire ad uno di questi fondi invece di istituire un fondo chiuso. 3) Sono forme previdenziali realizzate attraverso specifiche tipologie di assicurazione sulla vita. 4) Sono fondi ad adesione collettiva, i cui destinatari sono stabiliti da accordi aziendali. La riforma ne prevede un progressivo adeguamento a quelli di più recente istituzione. I versamenti Forme di tipo collettivo (fondi negoziali o aperti) Per ogni lavoratore dipendente affluiscono al fondo prescelto 3 quote: -contributo del lavoratore - contributo del datore di lavoro - una parte o l intero TFR (cfr. tabelle) Per aderire ad un fondo pensione negoziale si può anche versare soltanto la quota di TFR.
6 Se però il lavoratore versa anche il contributo a proprio carico, il datore di lavoro deve fare altrettanto con le modalità previste dal fondo stesso. Se si sceglie un fondo diverso da quello negoziale previsto per il proprio comparto o azienda, non si ha diritto al contributo del datore di lavoro. Se il lavoratore è autonomo o libero professionista versa un contributo in misura percentuale al reddito d impresa o di lavoro professionale dichiarato per la determinazione dell IRPEF. Nel caso di cambiamento di lavoro e di azienda che dia comunque diritto ad aderire ad un altro diverso fondo negoziale, la posizione individuale non si può riscattare ma la si può spostare sul nuovo fondo. Forme di tipo individuale (Pip o adesione individuale a fondi aperti) Il contributo è stabilito dall aderente al fondo. I vantaggi fiscali Sarà possibile dedurre interamente dal reddito IRPEF tutti i contributi versati alla previdenza complementare (ad esclusione del TFR), fino al massimo di Euro 5.164,67. In funzione dell applicazione del limite massimo di deducibilità, verranno conteggiati anche i contributi versati dal datore di lavoro. Il risparmio fiscale dipenderà quindi dal reddito. Vediamo l esempio riportato dal Ministero del Lavoro: Ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l aliquota Irpef più alta sia del 29%, il versamento effettivo sarà pari a 355 Euro, con un risparmio fiscale pari a 145 Euro. Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiranno reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati). Anticipazioni e regime fiscale applicato E possibile ottenere tre tipi di anticipazioni dal fondo: 1) fino ad un massimo del 75% della posizione individuale maturata per spese sanitarie a seguito di situazioni gravissime per sé, per il coniuge e per i figli; 2) fino ad un massimo del 75% e dopo 8 anni di iscrizione al fondo per l acquisto della prima casa per sé e per i propri figli; 3) fino ad un massimo del 30% e dopo 8 anni di iscrizione al fondo per ulteriori esigenze dell iscritto. La legge prevede per tutte le prestazioni e anticipazioni un regime fiscale di cui il Ministero del Lavoro sottolinea gli aspetti vantaggiosi per il lavoratore: La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata sarà tassata nella misura del 15%, che si ridurrà di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 6%. L aliquota applicata potrà pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l applicazione dell aliquota media di
7 tassazione del lavoratore. Attualmente l aliquota IRPEF più bassa è del 23% per i redditi fino a Euro, quindi l aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%. Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e riscatto saranno tassate unicamente per la parte già dedotta dal reddito o non tassata. Le anticipazioni percepite per sostenere spese sanitarie e le somme percepite a titolo di riscatto, saranno tassate, come le prestazioni, nella misura del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare successivi al quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%. In tutti i casi, nella determinazione dell anzianità necessaria per usufruire della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati. Le anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e ristrutturazione della prima casa e per altre esigenze del lavoratore) saranno invece tassate nella misura fissa del 23%. Quando si percepisce la pensione complementare? Si ha diritto alla pensione complementare dopo la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria e con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare. Il lavoratore può scegliere che la prestazione pensionistica sia erogata o interamente in rendita, come pensione complementare, o parte in rendita e parte, al massimo il 50%, in capitale. Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima della maturazione della pensione integrativa, il lavoratore può riscattare la sua posizione nel fondo pensione nelle seguenti misure: - il 50% in caso di non occupazione per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 48 mesi o nel caso di procedure di mobilità o cassa integrazione; - il 100% in caso di non occupazione per un periodo superiore ai 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa di almeno un terzo. L informazione al lavoratore. La legge prevede che il datore di lavoro provveda ad informare adeguatamente i dipendenti sulle diverse scelte possibili prima dei sei mesi per effettuare l opzione, e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi stessi, comunicando al lavoratore la forma di previdenza complementare cui potrà essere o sarà destinato (in caso di non opzione) il TFR.
8 TABELLA 1 Lavoratore dipendente iscritto alla previdenza obbligatoria prima del non iscritto al a forme pensionistiche complementari Entro 6 mesi dall o dall assunzione, se successiva, il LAVORATORE SCEGLIE ESPLICITAMENTE DI: (c.d. modalità esplicita ) NON ESPRIME UNA SCELTA (c.d. modalità tacita ) Mantenere il TFR maturato in azienda. Se l azienda ha almeno 50 dipendenti il datore di lavoro deve trasferirlo nel Fondo dello Stato gestito dall INPS Trasferire il TFR maturando ad un fondo di previdenza complementare nella misura prevista dal CCNL o da accordi collettivi o, in assenza di criteri collettivi, in una quota non inferiore al 50% 1) fondo negoziale previsto dal CCNL 2) fondo con il maggior numero di adesioni in azienda Il DATORE DI LAVORO deve trasferire il TFR maturando a 3) fondo di previdenza integrativa presso l INPS
9 TABELLA 2 Lavoratore dipendente iscritto alla previdenza obbligatoria dopo il non iscritto al a forme pensionistiche complementari Entro 6 mesi dall o dall assunzione, se successiva, il LAVORATORE SCEGLIE ESPLICITAMENTE DI: (c.d. modalità esplicita ) NON ESPRIME UNA SCELTA (c.d. modalità tacita ) Mantenere il TFR maturato in azienda. Se l azienda ha almeno 50 dipendenti il datore di lavoro deve trasferirlo nel Fondo dello Stato gestito dall INPS Trasferire il TFR maturando ad un fondo di previdenza complementare 1) fondo negoziale previsto dal CCNL 2) fondo con il maggior numero di adesioni in azienda Il DATORE DI LAVORO deve trasferire il TFR maturando a 3) fondo di previdenza integrativa presso l INPS
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