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1 Circolare n pagina 1 di 7 Achille Delmonte Alberto Bertani Mario Montepietra Anna Fantini Andrea Sassi Giacobbe Silvi Ragioniere Professionista Consulente del Lavoro Ragioniere Professionista A tutti i Clienti Loro Sedi Circolare n. 14 del 7 novembre 2008 Argomenti : 1. Secondo acconto IRPEF, IRES, IRAP Secondo acconto IVS commercianti e artigiani 3. Secondo acconto contributo previdenziale Inps Gestione Separata 4. Acconto IVA Saldo ICI SECONDO ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP ACCONTO IRPEF L acconto IRPEF per il 2008 è pari al 99,00% dell imposta complessivamente dovuta per il periodo d imposta 2007 al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute d acconto subite (rigo RN30 Differenza del modello Unico 2008 PF). L obbligo viene assolto versando l acconto, in due rate: - la prima, pari al 40,00%, è stata già versata unitamente al saldo per il 2007; - la seconda, pari al restante 60,00%, scadrà il prossimo 1 dicembre Sono esonerati dal versamento i soggetti che: - al rigo RN30 hanno evidenziato una differenza d imposta inferiore ad euro 51,65; - nel 2007 hanno cessato l attività e non conseguiranno altri redditi nel 2008;

2 Circolare n pagina 2 di 7 - sono deceduti nel corso del 2007 o nel periodo 1/1 30/11 del 2008 (se il contribuente è deceduto prima del versamento dell acconto, l obbligo non sussiste in capo agli eredi); - nel 2008 hanno iniziato l attività e non hanno conseguito redditi nel 2007; - non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per il 2007 in quanto non tenuti; - nel 2007 hanno applicato i regimi fiscali cosiddetti forfettino e forfettone (essi sono tenuti al solo acconto IRAP), se non hanno altri redditi IRPEF; - fino al 2007 hanno adottato un regime fiscale agevolato (come i dianzi citati forfettino e forfettone, quest ultimo abrogato dall 1 gennaio 2008) e nel 2008 sono passati al nuovo regime dei minimi (al proposito si veda la ns. Circolare n. 4/2008), purché privi di altri redditi IRPEF. Possono, inoltre, ritenersi esonerati dal versamento dell acconto le persone fisiche che ritengono di non dover pagare imposte per l anno 2008, nella dichiarazione che presenteranno nel corso del Non rientrano, invece, tra i soggetti esonerati, i contribuenti che dal 2008 sono passati dal regime fiscale ordinario a quello agevolato dei minimi. 1.2 ACCONTO IRES L acconto IRES per il 2008 dovuto dalle società di capitali è pari al 100,00% dell imposta IRES complessivamente dovuta per il 2007 al netto di detrazioni, crediti d imposta e ritenute d acconto subite (rigo RN17 di Unico SC 2008). La seconda rata, da versare entro l 1 dicembre 2008, è pari al 60% dell acconto complessivamente dovuto. 1.3 ACCONTO IRAP L acconto IRAP per il 2008 va calcolato sulla base dell imposta complessivamente dovuta per il 2007 come di seguito indicato: - 99,00% dell importo indicato nel rigo IQ90 del Modello Unico 2008 per le persone fisiche, le società di persone ed equiparate; - 100,00% dell importo indicato nel rigo IQ95 del Modello Unico 2008 per le società di capitali. La seconda rata, da versare entro l 1 dicembre 2008, è pari al 60,00% dell acconto complessivamente dovuto. 1.4 RICALCOLO DELL ACCONTO In alcuni casi, le imposte relative al 2007, sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il 2008, possono o devono essere ricalcolate in applicazione di specifiche disposizioni di legge. - Ai soli fini IRAP, è riconosciuta al contribuente la facoltà di considerare quale IRAP 2007 su cui commisurare l acconto 2008 la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni ex art. 1, comma 266 (c.d. cuneo fiscale) senza tenere conto delle limitazioni

3 Circolare n pagina 3 di 7 previste dai commi 267 e 268 della Legge 296/2006, e cioè calcolando la deduzione per l intero I soggetti rientranti nel settore del commercio che hanno beneficiato dell ulteriore deduzione dal reddito d impresa del 36% dei costi sostenuti per gli interventi di efficienza enegetica per l illuminazione (ex art. 1, comma 354, Legge n. 296/2006), devono assumere quale IRES 2007 su cui commisurare l acconto 2008 quella che si sarebbe determinata senza tener conto della predetta ulteriore deduzione. 1.5 ULTERIORI ELEMENTI Come già nel 2007, anche per l acconto 2008 occorre tener conto di quanto segue: - Ritenute ed interessi: ai fini della determinazione dell acconto IRPEF e IRES non si può tenere conto del 70% dell ammontare delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti derivanti da determinate tipologie di obbligazioni (es. titoli di Stato, obbligazioni di banche e società quotate) scomputate nel 2007; - Consolidato fiscale: gli obblighi di versamento degli acconti IRES competono, sin dall esercizio di avvio del consolidato, alla società consolidante. Per il primo esercizio la determinazione dell acconto dovuto dalla consolidante è effettuata sulla base dell imposta IRES corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni presentate per il periodo stesso dalle società partecipanti al consolidamento singolarmente considerate. Resta ferma la possibilità per la consolidante di determinare l acconto IRES sulla base del metodo previsionale: in tale ipotesi, dunque, è possibile considerare gli eventuali decrementi del reddito imponibile delle società partecipanti previsti per il periodo d imposta corrente. E opportuno evidenziare, peraltro, che i versamenti in acconto eseguiti separatamente dalle società partecipanti al consolidato, in attesa della comunicazione dell opzione, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la responsabilità della consolidante qualora gli importi risultino insufficienti in base alle disposizioni di legge. Ragioni di ordine logico e sistematico inducono a ritenere che tali soluzioni si rendano analogamente applicabili anche negli esercizi successivi all esercizio dell opzione qualora vi sia un mutamento della compagine sociale e, in particolare, accedano al regime altre società del gruppo (in tal senso, cfr Circ. Assonime 34/2005). - Trasparenza fiscale: nel primo esercizio di efficacia dell opzione l obbligo del versamento degli acconti grava anche in capo alla società partecipata che potrà applicare sia il metodo storico (la base di riferimento sarà il reddito prodotto nel periodo d imposta precedente) che il metodo previsionale (non si dovrà tenere conto degli effetti prodotti dall opzione per la trasparenza). A partire dal secondo esercizio, invece, la società partecipata non è tenuta al pagamento, mentre i singoli soci determinano l acconto dovuto in base al metodo storico o a quello previsionale, considerando anche i redditi che sono (o saranno) imputati per trasparenza.

4 Circolare n pagina 4 di SCADENZE E VERSAMENTI Come anticipato, i versamenti del secondo acconto 2008 devono essere effettuati entro l 1 dicembre Diversamente da quanto consentito per la prima rata, non è ammessa la rateizzazione per la seconda rata in scadenza. Possono, invece, essere ancora compensati, con gli acconti dovuti, eventuali crediti residui risultanti dalla dichiarazione Unico 2008 da parte di tutti i contribuenti (indipendentemente dal possesso della partita IVA e dal fatto che siano tenuti o meno a presentare la dichiarazione unificata). 1.7 AUTORIDUZIONE DEGLI ACCONTI: METODO PREVISIONALE In alternativa al metodo storico, dianzi illustrato, gli acconti possono essere calcolati sulla base del minore reddito e della minore base imponibile IRAP previsti per il periodo d imposta in corso. Al fine di non incorrere nelle previste sanzioni, l acconto versato dovrà essere almeno pari al 99% (per le persone fisiche e le società di persone) ovvero al 100% (per le società di capitali) delle imposte su reddito (IRPEF/IRES) e dell IRAP relative ai redditi nel 2008 e che verranno dichiarati nel Diversamente, in caso di insufficiente versamento dell acconto così calcolato, occorrerà versare non soltanto gli interessi moratori ma anche la sanzione pari al 30% di quanto non versato. Sussiste comunque la possibilità di ridurre tale sanzione, ricorrendo all istituto del ravvedimento operoso, alla misura del 3,75% oppure del 6% dell imposta non versata, a seconda che la violazione venga regolarizzata entro 30 giorni dal suo compimento oppure entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al Si evidenzia che il metodo previsionale non può essere utilizzato dai contribuenti che hanno adottato, dal 2008, il nuovo regime dei minimi e che, pertanto, devono precedere alla determinazione dell acconto da versare esclusivamente con il metodo storico. Si evidenzia, altresì, che il calcolo dell acconto con il metodo previsionale presuppone l applicazione delle nuove disposizioni normative, in vigenza per il 2008, in materia sia di imposte dirette che di IRAP. Di seguito si riepilogano le principali norme rilevanti ai fini del ricalcolo (rinviando alle precedenti circolari pubblicate in corso d anno per la trattazione ed il commento alle singole norme). PER LE SOCIETA - riduzione delle aliquote IRES ed IRAP rispettivamente al 27,5% ed al 3,9%; - nuove disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi; - modifiche al regime della partecipation exemption; - abrogazione della possibilità di effettuare ammortamenti anticipati ed accelerati;

5 Circolare n pagina 5 di 7 - modifica alle regole di deducibilità dei canoni di leasing; - abrogazione della possibilità di effettuare deduzioni extracontabili; - deducibilità delle spese di rappresentanza se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con un apposito Decreto (ad oggi non ancora emanato); - modifiche per i soggetti IAS /IFRS; - determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio, per le società di capitali, ovvero in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi per le società di persone (salva l opzione per le regole previste per le società di capitali). PER LE PERSONE FISICHE - nuove detrazioni, deduzioni ed oneri; - proroga al 2010 della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio; - proroga al 2010 e modifica della detrazione IRPEF del 55% per le spese di riqualificazione energetica; - determinazione della base imponibile IRAP in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi per gli imprenditori individuali. Pertanto, si invitano i Clienti che hanno sostenuto e/o hanno intenzione di sostenere spese per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia nel corso del 2008: - a segnalare le eventuali pratiche di richiesta detrazione gestite in proprio o a mezzo altri professionisti, diversi dallo Studio scrivente (ad esempio, geometri); - a comunicare se intendono istruire pratiche nel corso della parte residua del 2008; - a comunicare l ammontare delle spese sostenute e che si prevede di sostenere fino al 31/12/ SECONDO ACCONTO IVS COMMERCIANTI E ARTIGIANI Si ricorda che gli artigiani e i commercianti titolari e non di partita Iva devono versare, entro la medesima scadenza dell 1 dicembre 2008, la seconda rata del contributo in acconto sul reddito eccedente il minimale. 3. SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA Entro la medesima scadenza dell 1 dicembre 2008, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS ex L. 335/95 sono tenuti a versare il secondo acconto dei contributi previdenziali per il Si ricorda che l acconto complessivamente dovuto è pari all 80% del contributo che si determina applicando al reddito di lavoro autonomo conseguito nel 2007 (rigo RE25 del Modello Unico 2008) le aliquote contributive vigenti per il Si rammenta altresì che, per i soggetti privi di altra

6 Circolare n pagina 6 di 7 forma di previdenza obbligatoria, queste risultano pari al 24,72% (fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di euro ,00). Il pagamento dell acconto viene effettuato in due rate di pari importo, la prima delle quali doveva essere versata entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal Modello Unico ACCONTO IVA 2008 Si ricorda che, entro il prossimo 29 dicembre (termine così differito in quanto il 27 dicembre è sabato), è dovuto da tutti i soggetti IVA un acconto commisurato all 88,00% dell IVA dovuto per il mese di dicembre 2007, se contribuenti mensili, o del saldo a debito della dichiarazione relativa al 2007, importo maggiorato dell acconto versato per il 2007, esclusi gli interessi, se contribuenti trimestrali. Esiste la possibilità di effettuare il versamento in base all imposta effettivamente dovuta per il periodo 1/12/ /12/2008 se contribuenti mensili e per il periodo 1/10/ /12/2008 se contribuenti trimestrali, che dovrà essere versata interamente e non nella misura dell 88%. In tutti i casi per determinare la base di calcolo si deve tener conto dell IVA dovuta al lordo dell eventuale acconto versato a dicembre Il versamento non è dovuto se nel periodo di riferimento, dicembre o saldo della dichiarazione annuale per i trimestrali, si era a credito o se nello stesso periodo di quest anno, dicembre o saldo dichiarazione annuale 2008, il contribuente risulterà a credito, oppure se risulterà un acconto dovuto inferire ad euro 103,29. Inoltre, l acconto non è dovuto da chi ha iniziato l attività dall 1/01/2008 o da chi ha cessato l attività entro il 30/11/2008 (contribuenti mensili) o entro il 30/09/2008 (contribuenti trimestrali) e nemmeno dai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative o il regime delle attività marginali. Il versamento va effettuato tramite Mod. F24 utilizzando i codici tributo: per i mensili (periodo di rif ); per i trimestrali (periodo di rif ). Si consiglia di annotare l importo dell acconto, con i relativi estremi di versamento, nel registro delle fatture emesse, dei corrispettivi o delle annotazioni di liquidazione. 5. SALDO ICI 2008 Entro il 16 dicembre 2008 occorre versare la seconda rata dell ICI dovuta per l anno Si ricorda che la seconda rata deve essere pari al saldo dell ICI dovuta per l intero anno, quindi calcolata in base alle aliquote deliberate per l anno in corso e comprensiva dell eventuale conguaglio sulla prima rata, la quale poteva essere pari al 50% dell imposta dovuta calcolata in base alle aliquote previste per l anno Per l anno 2008, ricordiamo altresì le importanti novità introdotte in tema di esenzione da Ici dell abitazione principale di cui, peraltro, si è già tenuto conto in sede di calcolo dell acconto nel

7 Circolare n pagina 7 di 7 giugno scorso. A questo proposito, considerate le possibili estensioni dell esenzione Ici da parte di alcuni Comuni in favore di abitazioni utilizzate da familiari dei proprietari (c.d.immobili assimilati all abitazione principale), si invitano i Sigg. clienti a segnalare eventuali variazioni rientranti nelle predette casistiche. L imposta Ici, è sempre dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso. Diviene pertanto necessario informare preventivamente lo Studio se nel corso del periodo 16/06/ /12/2008 sono intervenute delle variazioni nelle proprietà immobiliari, quali: acquisti; vendite; successioni; donazioni; inizio o cessazione di diritti reali (diritto di usufrutto, superficie, abitazione); variazioni catastali; nuovi accatastamenti; variazioni dell abitazione principale; variazione delle condizioni (sfitto, affittato, contratto registrato); costruzioni che hanno perso i requisiti di ruralità; comunicazioni relative ad edificabilità di aree/inserimento nel Prg. Dovranno, altresì, essere comunicate le eventuali variazioni intervenute nel periodo 1/1/ /06/2008 che, per eventuali dimenticanze, non fossero state comunicate in precedenza. Si evidenzia, infine, la necessità di avere al più presto i dati variati rispetto al 2007, che non siano già stati comunicati in occasione del versamento del primo acconto avvenuto entro il 17/06/2008. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Studio Bertani Delmonte & Associati

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