Il nuovo CUD IN PRATICA. Redditi di lavoro dipendente. Termini di consegna. Approvazione del nuovo modello di certificazione unica.
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- Giordano Gattini
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1 Redditi di lavoro dipendente Il nuovo CUD di Valerio Artina e Cristina Piseroni L ADEMPIMENTO CUD Il nuovo modello CUD che da quest anno va presentato entro il più breve termine fissato al 28 febbraio (fino al 2007 il termine era il 15 marzo), è stato aggiornato con la riforma della previdenza complementare e del bonus incapienti di recente introduzione. Soggetti interessati Sostituto d imposta (datore di lavoro, ente pensionistico o altro). Termini 28 febbraio Approvazione del nuovo modello di certificazione unica Con provvedimento 3 dicembre 2007 del direttore dell Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 281 del 22 dicembre 2007, è stato approvato lo schema di certificazione unica CUD 2008 con le relative istruzioni. Con Provvedimento 10 gennaio 2008 del Direttore dell Agenzia delle Entrate, il modello CUD 2008 è stato integrato per tener conto della reintroduzione prevista dall art. 3, commi 5, 6, 7 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e dall art. 45 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 della possibilità per il contribuente di destinare una quota pari al cinque per mille dell IRPEF a determinate finalità (a sostegno di ONLUS, associazioni di promozione sociali, associazioni sportive dilettantistiche, a finanziamento di enti della ricerca scientifica e dell Università, a finanziamento di enti della ricerca sanitaria). Definizione e soggetti obbligati Il modello CUD è un documento che deve essere utilizzato per l attestazione dei redditi corrisposi nell anno, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all INPS, all INDAP e all IPOST nonché l importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali. È dunque tenuto al rilascio della suddetta certificazione il sostituto d imposta (datore di lavoro, ente pensionistico o altro). Termini di consegna A partire dal 2008 il termine ultimo di consegna della Certificazione CUD è anticipata al 28 febbraio (fino al 2007 il termine era il 15 marzo). Tale novità è stata introdotta dall art. 37, comma 10, lett. d) del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, che è intervenuta a modificare l art. 4, comma 6- quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n Inoltre, il modello CUD 2008 può essere utilizzato anche per la certificazione dei dati relativi a periodi successivi al 2007 fino all approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2007 e 2008 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni, come precisato nel provvedimento di approvazione del modello, devono intendersi riferiti a periodi successivi, e il modello dev essere consegnato dal sostituto d imposta entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Utilizzo Il contribuente che nell anno 2007 ha posseduto soltanto redditi attestati nella suddetta certificazione (CUD 2008), è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi all Agenzia delle Entrate, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Allo stesso modo è esonerato dall obbligo della dichiarazione dei redditi il titolare di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il casellario delle pensioni. Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione dei redditi qualora nell anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall imposta. La dichiarazione dei redditi rimane però obbligatoria qualora nella certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite. Con il modello CUD 2008 vengono altresì attestati PRATICA FISCALE e Professionale 35 n. 5 del 4 FEBBRAIO 2008
2 al lavoratore dipendente i redditi imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall INDAP e dall IPOST. Modalità di compilazione Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni ministeriali approvate con provvedimento del 3 dicembre 2007 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica. All interno del CUD 2008, l esposizione dei dati da indicare deve rispettare la sequenza, la denominazione e l indicazione del numero progressivo dei campi ivi previsti. I campi non compilati possono essere omessi se tale modalità risulti più agevole per il datore di lavoro. Nel caso si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituto, possono essere utilizzati ulteriori righi, numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione. Certificazione integrativa Il Provvedimento 3 dicembre 2007 ha previsto che qualora il sostituto d imposta, a seguito della richiesta del contribuente al momento della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell anno 2007, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell approvazione dello schema CUD 2008, i dati presenti in quest ultimo modello di certificazione non presenti nel modello CUD 2007 rilasciato al sostituito devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine previsto dall art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998 ovvero entro il 28 febbraio. Struttura del modello Il modello CUD 2008, è strutturato come mostra la Tavola n. 1. Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d imposta In questa sezione del modello il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare i propri dati identificativi, il proprio codice fiscale, l indirizzo completo della propria sede, il codice attività svolta in via prevalente desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della certificazione. A tal proposito, si evidenzia che con Provvedimento 16 novembre 2007 del Direttore dell Agenzia delle Entrate è stata approvata la nuova tabella Ateco 2007 che a partire dal 1 gennaio 2008 dev essere utilizzata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all Agenzia delle Entrate. Parte A - Dati generali In questa parte del modello devono essere riportati il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente. Va anche indicato il domicilio fiscale del sostituito al 1 gennaio 2007, al 31 dicembre 2007 (o se antecedente, la data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1 gennaio 2008 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1 gennaio A tale ultimo fine, viene precisato che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. I cittadini italiani che risiedono all estero in seguito ad un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, nonché quei contribuenti che hanno trasferito la propria residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, hanno il domicilio fiscale nel Comune dell ultima residenza in Italia. I residenti all estero hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. Nella casella 11 della parte A, denominata Eventi eccezionali, deve essere indicato un codice che rappresenti l evento eccezionale che ha permesso la sospensione degli adempimenti fiscali e quindi la Tavola n. 1 - Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d imposta DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D IMPOSTA Parte A DATI GENERALI: Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme. Parte B DATI FISCALI: Dati per l eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi, dati relativi a conguagli, compensi relativi ad anni precedenti, indennità soggette a tassazione separata e da quest anno la nuova sezione dedicata al bonus incapienti. Parte C DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS, INPDAP IPOST ANNOTAZIONI FIRMA DEL DATORE DI LAVORO SCHEDA PER LA SCELTA DELL 8 PER MILLE DELL IRPEF PRATICA FISCALE e Professionale 36 n. 5 del 4 FEBBRAIO 2008
3 sospensione, da parte del sostituto d imposta della ritenuta per il periodo corrispondente, i codici da inserire saranno: 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive; 3 per i contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e Foggia che sono stati colpiti dagli eventi sismici; 4 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. Relativamente a questi eventi, il sostituto deve indicare nelle annotazioni che il contribuente, alla ripresa della riscossione, dovrà provvedere autonomamente al versamento dei tributi sospesi. Deve essere altresì indicata la tipologia del tributo sospeso e il suo ammontare. Novità Il punto 8 della parte A Previdenza complementare, è stato inserito al fine di aggiornare il modello CUD alle novità introdotte con la riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari. In particolare, al punto 8 del CUD 2008 va indicato: 1 per chi è iscritto a forme che consentono la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a 5.164,57 euro; 2 per gli iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro; 3 per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 (1 gennaio 2007); 4 per i dipendenti pubblici iscritti a forma pensionistiche loro destinate. Parte B - Dati fiscali Nella sezione B devono essere indicati: le somme e i valori soggetti a tassazione ordinaria, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati anni precedenti, trattamento di fine rapporto con eventuali anticipazioni erogate nell anno), e altri dati necessari al fine della compilazione della dichiarazione dei redditi come per esempio i giorni relativi al lavoro dipendente e alla pensione. Addizionali regionali e comunali all IRPEF La gestione delle addizionali regionali e comunali all IRPEF è complicata dalla diversità delle regole operative. La Finanziaria 2007, art. 1, commi 142 e 143 ha previsto che il versamento dell addizionale comunale all IRPEF venga effettuato mediante il meccanismo dell acconto e del saldo. L acconto si calcola nella misura del 30% dell imposta liquidata sul reddito dell anno precedente. Se tale reddito dovesse essere inferiore alla soglia di esenzione eventualmente deliberata dal comune, il sostituto si astiene dal prelievo. Se il reddito 2008 dovesse rivelarsi più alto della soglia d esenzione occorrerà applicare l intero prelievo a saldo, ma non saranno dovuti interessi e sanzioni. Il termine per pubblicare le delibere comunali sul sito delle Finanze concernenti le aliquote e le soglie di esenzione, affinché il sostituto possa tenerne conto da subito per il calcolo dell acconto è stato anticipato al 31 dicembre 2007 dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n Il saldo dell addizionale comunale all IRPEF segue invece le stesse regole dell addizionale regionale, di seguito specificate. In particolare per individuare la Regione a favore della quale effettuare il versamento dell addizionale si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre. Si ricorda che poiché gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, se è intervenuta una variazione di residenza a partire dal 2 novembre 2007 ci si deve riferire al precedente domicilio, se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2007 rileva il nuovo domicilio Resta confermato che per i redditi di lavoro dipendente il prelievo dell addizionale regionale dovuta interviene nell anno successivo a quello di riferimento in un numero massimo di 11 rate, entro il mese di novembre, e non è dovuto alcun acconto. In caso di cessazione le addizionali sono trattenute in unica soluzione. Nel CUD 2008, i punti che interessano le addizionali all IRPEF sono i seguenti: punto 6: va indicato l ammontare dell addizionale regionale all IRPEF dovuta; punto 10: va indicato l importo dell addizionale comunale all IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d acconto per il periodo d imposta 2007; punto 11: va indicato l importo dell addizionale comunale all IRPEF dovuta a saldo per il periodo d imposta 2007; punto 13: va indicato l importo dell addizionale comunale all IRPEF dovuta a titolo d acconto per il periodo d imposta Novità Ulteriore novità introdotta dalla riforma della previdenza complementare D.Lgs. n 252/2005 è l indicazione nel CUD 2008 della destinazione del TFR. A tal fine, sono stati inseriti nella sezione Trattamen- PRATICA FISCALE e Professionale 37 n. 5 del 4 FEBBRAIO 2008
4 to di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale, i seguenti punti: punto 101: va indicato l ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2006 trattenuto presso il datore di lavoro; punto 102: va indicato l ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2006 destinato a forme pensionistiche complementari; punto 103: va indicato l ammontare del TFR maturato nel 2007, trattenuto presso il datore di lavoro o destinato al Fondo di tesoreria; punto 104: va indicato l ammontare di TFR maturato nel 2007 destinato a forme pensionistiche complementari. L art. 44 del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 222/2007, ha previsto, come misura fiscale di sostegno al reddito, l erogazione di una somma cd. bonus incapienti. Il bonus competeva ai contribuenti residenti in Italia che nel 2006 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro e un imposta netta pari a zero, e ai pensionati con reddito di pensione non superiore a euro 7.500, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 e reddito derivante dall unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il bonus per i lavoratori dipendenti e i pensionati è stato erogato dallo stesso sostituto d imposta entro il 31 dicembre 2007 per un importo pari a 150 euro, maggiorato di un ulteriore importo di 150 euro per ciascun familiare a carico. Per approfondimenti in merito al suddetto bonus si rinvia alle specifiche contenute nella Circolare 14 dicembre 2007, n. 68. Nella parte B del CUD 2008 viene inserita la nuova sezione Sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito : punto 255: l importo di euro 150 erogato al sostituito rientrante tra i soggetti beneficiari del bonus; punto 256: va indicata l ulteriore somma spettante al coniuge risultato a carico nel periodo d imposta 2006; punto 257: va indicata l ulteriore somma di rimborso attribuita per ciascun familiare risultato a carico nel periodo d imposta 2006; punto 258: dev essere barrato qualora il sostituto non abbia attribuito il rimborso forfetario spettante in quanto il percipiente ne ha fatto richiesta. Nel caso invece in cui il suddetto rimborso forfetario non sia stato erogato dal sostituto a causa dell incapienza del monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007 tale situazione va indicata nelle annotazioni (Cod. BC). Parte C - Dati previdenziali ed assistenziali Devono essere inseriti in questa terza parte i dati relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali e assistenziali da parte del sostituto d imposta; i contributi previdenziali e assistenziali dovuti o versati agli enti di competenza da parte del sostituito. La sezione 2 si riferisce alle collaborazioni coordinate e continuative, comprendendo al suo interno anche i collaboratori a progetto iscritti alla Gestione separata Inps. Annotazioni In questa sezione il sostituto di imposta ha l obbligo di riportare le informazioni a ciascuna delle quali corrisponde un codice alfabetico. Per ciascuna informazione, il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dalla tabella C, allegata alle Istruzioni Ministeriali, con il corrispondente codice. Scelta per la destinazione dell 8 per mille e del 5 per mille dell IRPEF Anche quest anno in calce al modello è situato il riquadro riservato ai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini della scelta di destinazione dell 8 per mille e del 5 per mille dell IRPEF. La parte che si riferisce alla scelta per la destinazione del 5 per mille dell IR- PEF è stata inserita con Provvedimento 10 gennaio 2008 del Direttore dell Agenzia delle Entrate, dopo che con l art. 3, commi 5, 6, 7 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e con l art. 45 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 è stata prevista tale possibilità. Le scelte per la destinazione dell 8 e del 5 per mille dell IRPEF non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere entrambe espresse. Tali scelte non determinano una maggiore imposta dovuta. Il contribuente deve effettuare la propria scelta mediante l apposizione della propria firma nel riquadro corrispondente ad una delle istituzioni beneficiarie della quota dell 8 per mille dell IRPEF e ad una delle finalità destinatarie del 5 per mille dell IRPEF; in quest ultimo caso può indicare nell apposito spazio sotto la propria firma il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille dell IRPEF; tali soggetti devono inoltre apporre la propria firma sulla dichiarazione posta in fondo al suddetto spazio. Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2008 Persone Fisiche, gratuitamente allo sportello di una banca o di un ufficio postale oppure ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (l intermediario potrebbe in- PRATICA FISCALE e Professionale 38 n. 5 del 4 FEBBRAIO 2008
5 vece chiedere un corrispettivo per il servizio prestato). La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l indicazione Scelta per la destinazione dell otto e del cinque per mille dell IR- PEF, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. CUD elettronico È stata confermata anche per il CUD 2008 la possibilità di trasmissione dello stesso in formato elettronico. Su questa possibilità si è espressa l Agenzia delle Entrate con la risoluzione 22 dicembre 2006 n. 145/E, la quale precisa che la scelta da parte del sostituto d imposta di consegnare il CUD al dipendente in formato elettronico o cartaceo, comporta conseguenze anche dal punto di vista della sua conservazione. La circolare n. 36/E/2006 spiega che se il modello CUD venisse conservato telematicamente, le regole di conservazione da applicare saranno quelle relative alla tenuta e conservazione dei documenti elettronici; se invece si optasse per l emissione di un documento analogico, questo dovrà essere trasformato in cartaceo e conservato secondo le modalità tradizionali. L Agenzia delle Entrate osserva che dalla normativa disciplinante la certificazione unica delle somme percepite da lavoratori dipendenti e assimilati non emerge alcun obbligo di forma. Tuttavia il modello CUD potrà essere inviato in formato elettronico a condizione che il lavoratore sia in grado di visualizzarlo e materializzarlo per i successivi adempimenti. La consegna elettronica del CUD sarà utilizzabile solo per i rapporti di lavori in corso, è esclusa la possibilità di consegna elettronica del CUD al dipendente che abbia cessato il rapporto di lavoro o agli eredi del lavoratore deceduto. non applicazione di sanzioni in caso di violazioni meramente formali che non incidono: né sulla determinazione dell imponibile o dell imposta; né sull attività di accertamento. Il ritardo nell emissione della certificazione dovrebbe, quindi, ricadere nell ipotesi di non punibilità, in quanto lo stesso sembra integrare le condizioni richieste dalla disposizione appena citata. A sostegno di questa tesi si ricorda che il Ministero delle finanze, nella circolare 3 agosto 2001, n. 77/E, ha sottolineato che la causa di non punibilità di cui al comma 5-bis, art. 6, D.Lgs. n. 472/1997 può essere applicata in relazione ad omissioni che prevedono sanzioni in misura fissa, non legate, cioè, all ammontare del tributo. Inoltre, sempre nella circolare citata, è stato precisato che violazioni potenzialmente idonee ad incidere negativamente sull attività di controllo, come ad esempio le irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni di cui all articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, non siano punibili, essendo risultato in concreto che le stesse, anche per effetto dell eventuale regolarizzazione delle medesime, non abbiano ostacolato l azione dell Ufficio. La ritardata consegna delle certificazioni non dovrebbe, quindi, essere sanzionata nell ipotesi in cui il contribuente adempia spontaneamente alla prescrizione normativa, anche successivamente al termine previsto dalla legge. Sanzioni Nell ipotesi in cui si ravvisi la mancata emissione della certificazione oppure siano evidenti errori nelle certificazioni emesse (come precisato dal Ministero delle finanze nella circolare 25 gennaio 1999, n. 23) l art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, prevede l applicazione di una sanzione compresa tra euro 258 ed euro In linea teorica tale sanzione dovrebbe essere applicata anche nel caso in cui la certificazione sia consegnata agli interessati decorso il termine previsto dall art. 4 del D.P.R. n. 322/1998. Nel caso di ritardo nella consegna dovrebbe, tuttavia, trovare applicazione l esimente prevista dall art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472 che sancisce la PRATICA FISCALE e Professionale 39 n. 5 del 4 FEBBRAIO 2008
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