GUIDA PER I MANUTENTORI

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1 Provincia di Pisa Assessorato all Ambiente GUIDA PER I MANUTENTORI AMBITO DI APPLICAZIONE DEFINIZIONI COMPITI DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO COMPITI DEL MANUTENTORE E DELL INSTALLATORE INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE AVVIAMENTO NUOVA CALDAIA MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE GESTIONE DEL BOLLINO MODALITÀ DI ACQUISTO DEL BOLLINO ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E ATTIVITÀ SANZIONATORIA PROTOCOLLO DI INTESA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ATTI DI RIFERIMENTO DELLA PROVINCIA DI PISA

2 Per maggiori informazioni contattare: Provincia di Pisa Servizio Sviluppo Sostenibile ed Energia - U.O. Energia Tel.: energia@provincia.pisa.it Consulta il sito della Provincia di Pisa (percorso: HOME, AREE TEMATICHE, AMBIENTE SEZIONE CALDAIE) 2

3 AMBITO DI APPLICAZIONE Le novità, introdotte per semplificare le procedure di manutenzione e controllo delle caldaie e tutelare i cittadini rispetto alla qualità ed ai costi degli interventi, riguardano gli abitanti di tutta la provincia ad eccezione del comune di Pisa. 1. Le presenti disposizioni disciplinano i seguenti temi: - attività di ispezione, da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale, svolti da personale dipendente e esperti qualificati incaricati dalla Provincia di Pisa per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 2 del e s.m.i.; - procedure di trasmissione alla Provincia di Pisa della dichiarazione di avvenuta manutenzione dell'impianto termico; - attività a carico del responsabile dell impianto termico; - attività a carico delle ditte di manutenzione/installazione degli impianti termici; - attività sanzionatoria. 2. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente agli impianti termici per la climatizzazione invernale, così come definiti al punto 3. lettera b., presenti nel territorio di competenza della Provincia di Pisa. 3

4 DEFINIZIONI 3. Al fine dell applicazione delle presenti disposizioni si intende: a. per climatizzazione invernale, l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all interno degli ambienti, della temperatura; b. per impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kw. Si precisa che non sono considerati impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24 marzo 1998, Prot. n ); c. per generatore di calore o caldaia il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; d. per responsabile di impianto chiunque occupi, a qualsiasi titolo, un edificio o unità abitativa dotato di impianto termico o abbia la responsabilità della gestione e esercizio dell impianto termico stesso; e. per manutentore l operatore incaricato del controllo dell impianto termico dal responsabile di impianto. Il manutentore deve appartenere ad un'impresa avente i requisiti previsti dalle norme in vigore sulla sicurezza degli impianti di riscaldamento e/o impianti per il trasporto e l utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso; 4

5 f. per installatore l operatore incaricato dell installazione dell impianto termico. L installatore deve appartenere ad un'impresa avente i requisiti previsti dalle norme in vigore sulla sicurezza degli impianti di riscaldamento e/o impianti per il trasporto e l utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso; g. per operazioni di controllo e manutenzione dell impianto termico le operazioni svolte dal manutentre/installatore; h. per manutenzione ordinaria dell'impianto termico le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente; i. per manutenzione straordinaria dell'impianto termico gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; j. per allegato F e per allegato G rispettivamente l allegato F del D.lgs192/05 e s.m.i. per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kw e all'allegato G del D.lgs192/05 e s.m.i. per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw; k. per controlli di efficienza energetica le operazioni previste agli allegati F e G; l. per controllo della combustione una delle operazioni previste nei controlli di efficienza energetica, da effettuarsi secondo le norme UNI disponibili ed, in mancanza di queste, secondo le istruzioni tecniche fornite dal fabbricante del generatore di calore. Il controllo della combustione, comunemente chiamato prova fumi, ha una validità variabile fra 6 mesi e 2 anni, come specificato al punto 20 delle presenti disposizioni; m. per avviamento di un nuovo generatore di calore, la prima accensione, in corrispondenza della quale, deve essere eseguita, tra l altro, la prova di combustione; n. per esercizio e manutenzione di un impianto termico, 5

6 il complesso di operazioni, di competenza del responsabile di impianto, finalizzato alla gestione degli impianti, intendendo per essa la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; o. per accertamento : l'insieme delle attività di controllo svolto dalla Provincia di Pisa per accertare in via esclusivamente documentale la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalle norme stesse; p. per ispezione degli impianti termici il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, che la Provincia di Pisa deve effettuare, mirato a verificare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici; q. per ispettore il soggetto incaricato dalla Provincia di Pisa per l'effettuazione di ispezioni degli impianti termici; r. per mancato controllo l impossibilità di eseguire l ispezione programmata per cause attribuibili al responsabile di impianto; s. per scheda identificativa di impianto il modulo che costituisce la prima pagina del libretto di impianto/centrale approvato con DM 17 marzo 2003; t. per rapporto di controllo, il documento tecnico che l operatore, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell impianto termico, ha l obbligo di redigere, firmare e rilasciare al responsabile di impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kw, il rapporto di controllo deve essere conforme al modello di cui all' allegato F. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw, il rapporto di controllo e manutenzione deve essere conforme al modello di cui all' allegato G ; u. per contributo economico, l onere a carico del responsabile di impianto a supporto e copertura dei costi dell attività di ispezione della Provincia di Pisa. Il contributo economico è determinato secondo il principio della 6

7 equa ripartizione dei costi dell attività di ispezione della Provincia di Pisa su tutti gli utenti; v. per bollino l attestazione del pagamento del contributo economico a supporto e copertura dei costi dell attività di ispezione, adottato dalla Provincia di Pisa; w. per dichiarazione di avvenuta manutenzione, il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, in corso di validità secondo quanto specificato ai punti 20 e 21 delle presenti disposizioni, conforme agli allegati G o F con timbro e firma dell operatore, con apposto il bollino e con connessa assunzione di responsabilità del responsabile di impianto, redatto secondo il modello in allegato 1; x. per periodo di consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione l intervallo di tempo compreso tra il 1 agosto e il 30 settembre di ogni anno durante il quale è possibile consegnare la dichiarazione di avvenuta manutenzione; y. per utente correttamente dichiarato, il responsabile di impianto, per il cui impianto è stata consegnata alla Provincia di Pisa la dichiarazione di avvenuta manutenzione entro il termine previsto. La condizione di utente correttamente autodichiarato implica che l eventuale ispezione dello stato di manutenzione dell impianto termico da parte della Provincia sia gratuita; per utente correttamente dichiarato secondo la previgente procedura, il responsabile di impianto che ha consegnato alla Provincia di Pisa la scheda di dichiarazione riportante i risultati della prova fumi in corso di validità, ossia entro due anni dalla sua esecuzione, completa di attestazione del pagamento Euro 8,00. 7

8 COMPITI DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO 4. Il responsabile di impianto provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente secondo le modalità stabilite negli specifici provvedimenti emanati dalla Provincia di Pisa. A tal fine il responsabile di impianto deve avvalersi di ditte aventi i requisiti previsti dalle norme in vigore sulla sicurezza degli impianti di riscaldamento e/o impianti per il trasporto e l utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso. 5. Il responsabile di impianto conduce l impianto termico nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente e delle presenti disposizioni e deve seguire le indicazioni pubblicate nel sito Internet della Provincia di Pisa. 6. In particolare, il responsabile di impianto deve condurre l impianto termico rispettando il periodo annuale di accensione ed i limiti di esercizio degli impianti termici, con riferimento ai valori massimi della temperatura ambiente, alla durata giornaliera di attivazione degli impianti e a quanto altro prescritto. 7. Il responsabile di impianto è tenuto a conservare e a compilare quando richiesto, la documentazione tecnica dell impianto, in particolare, la dichiarazione di conformità, prevista dalla L. 46/90, il libretto d uso e manutenzione, il libretto di impianto/centrale, copia del rapporto di controllo che il manutentore/installatore ha l obbligo di redigere e sottoscrivere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione dell impianto e quanto altro prescritto. 8. Il responsabile di impianto è l unico interlocutore della Provincia di Pisa per quanto concerne la procedura di dichiarazione di avvenuta manutenzione e le attività di ispezione sugli impianti termici condotte dalla Provincia di Pisa. 9. Per gli impianti di qualsiasi potenza, il responsabile di impianto deve trasmettere alla Provincia di Pisa, la scheda identificativa dell impianto, scheda 1 bis, presente nel libretto di impianto/centrale con le seguenti modalità: a entro 60giorni dall avviamento di un nuovo generatore di calore (ristrutturazione di impianto esistente o nuovo 8

9 impianto); b entro 60giorni dalla modifica di uno degli elementi descritti nella scheda identificativa; c entro 90giorni dall entrata in vigore delle presenti disposizioni, per caldaie esistenti, se non trasmessa in precedenza. 10. Per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35kW, il responsabile di impianto deve trasmettere alla Provincia di Pisa, apposita denuncia, redatta dall installatore mediante il modulo, di cui alla parte I dell Allegato IX alla parte quinta del D.lgs 152/06 entro 90 giorni dall installazione o dalla modifica di un impianto termico civile. 11. Il responsabile di impianto è tenuto a consegnare alla Provincia di Pisa la dichiarazione di avvenuta manutenzione, la cui ricevuta di consegna deve essere conservata a cura del responsabile di impianto. 9

10 COMPITI DEL MANUTENTORE E DELL INSTALLATORE 12. L installatore è tenuto ad installare l impianto termico ed a effettuare ogni sua modifica secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme tecniche di settore. 13. In particolare, l installatore deve effettuare la compilazione iniziale del libretto all atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore. Al termine dei lavori di realizzazione, l installatore, avendo verificato la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, è tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformità, di cui all art. 9 della L.46/90 o corrispondente documento previsto dalle normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti. 14. Il manutentore è tenuto a condurre gli interventi di manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme tecniche di settore. 15. In particolare, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell impianto, l operatore ha l obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo in triplice copia, sottoscritto per ricevuta dal responsabile di impianto. 16. Il manutentore/installatore è tenuto a rispettare, nell ambito della propria attività, la normativa vigente, le norme tecniche di settore e gli specifici atti amministrativi. 17. In particolare il manutentore/installatore è tenuto ad apporre sul rapporto di controllo l apposito bollino e a trasmettere alla Provincia di Pisa, entro 60 giorni dall esecuzione della prova di combustione, copia del rapporto di controllo e manutenzione con i risultati della prova di combustione stessa. L acquisto dei bollini è effettuato dal manutentore/installatore, secondo le modalità descritte nel paragrafo Gestione del bollino 18. I rapporti di controllo devono essere consegnati alla Provincia di Pisa, su supporto cartaceo o informatico, L operatore ha l obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo in triplice copia, sottoscritto per ricevuta dal responsabile di impianto. Il manutentore/installatore è tenuto ad apporre sul rapporto di controllo l apposito bollino e a trasmettere alla Provincia di Pisa, entro 60 giorni dall esecuzione della prova di combustione, copia del rapporto di controllo e manutenzione con i risultati della prova di combustione stessa. L acquisto dei bollini è effettuato dal manutentore/installatore 10

11 con allegata la distinta di consegna, secondo una delle modalità di seguito elencate: - consegna a mano presso Provincia di Pisa - Servizio Sviluppo Sostenibile ed Energia U.O. Energia Via P. Nenni 30 P. 5 Pisa, martedì , giovedì ; - lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Provincia di Pisa - Servizio Sviluppo Sostenibile e Energia U.O. Energia Piazza Vittorio Emanuele II, Pisa; - come scansione all indirizzo: energia@provincia.pisa.it La distinta di consegna deve essere redatta in conformità allo schema in allegato 2. E preferibile che la consegna di tale distinta sia effettuata come foglio elettronico di calcolo (ad. esempio open office calc, excel, ). Provincia di Pisa Servizio Sviluppo Sostenibile e Energia U.O. Energia Via P. Nenni, 30-5 piano Pisa Il martedì dalle 9.30 alle Il giovedì dalle alle Provincia di Pisa Servizio Sviluppo Sostenibile e Energia P.zza V. Emanuele II, Pisa R energia@provincia.pisa.it 11

12 INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE 19. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente a quanto disposto dall allegato L del D.lgs 192/2005, così come modificato dal D.lgs 311/2006 e dal DPR 412/93 e s.m.i., per quanto compatibile, ed in particolare: a. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. b. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. c. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. d. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il responsabile di impianto non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzione tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. e. Come ultima soluzione, nel caso in cui non sia possibile reperire le suddette informazioni, il responsabile di impianto deve affidare ad un tecnico abilitato il compito di stabilire, dopo opportuna valutazione, la periodicità delle operazioni di controllo e manutenzione. L indicazione 12

13 della periodicità delle operazioni di controllo e manutenzione deve essere riportata, completa di oggettiva motivazione, in un documento, da consegnare al responsabile di impianto, che deve conservarlo tra la documentazione tecnica. 20. I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati con le seguenti scadenze temporali: a ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kw; b ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw; c nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kw, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale. 21. In occasione di interventi, che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare i parametri di combustione, la buona regola dell'arte della manutenzione prevede che debbano essere effettuati opportuni controlli avvalendosi di apposite apparecchiature di misura per verificare la funzionalità e l'efficienza energetica del medesimo sistema. In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive scadenze. 13

14 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE 22. La consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione è obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio indipendentemente dalla potenza. 23. La dichiarazione di avvenuta manutenzione è completa se comprende: a il rapporto di controllo tecnico, redatto dal manutentore, conforme agli allegati G e F, con apposto il bollino della Provincia di Pisa; b l attestato di assunzione di responsabilità del responsabile di impianto, conforme all allegato 1 delle presenti disposizioni; 24. I responsabili di impianto, di potenza inferiore a 35 kw, già correttamente dichiarati secondo la previgente procedura, così come definito al punto 3 lettera z, devono consegnare la nuova dichiarazione di avvenuta manutenzione secondo le seguenti scadenze: Mese/anno dell ultimo controllo della combustione dichiarato alla Provincia di Pisa Periodo di consegna nuova dichiarazione agosto/2006 da settembre/2006 a agosto/2007 da settembre/2007 a luglio/ agosto - 30 settembre agosto - 30 settembre agosto - 30 settembre I responsabili di impianto di potenza maggiore o uguale a 35 kw devono consegnare la prima dichiarazione entro il 30 settembre Considerato che la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione è obbligatoria, i responsabili di impianto di potenza minore di 35 kw, non correttamente dichiarati secondo la previgente procedura, così come definito punto 3 lettera z. delle presenti disposizioni, sono soggetti ad eventuale ispezione dell impianto termico a pagamento, fino alla consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione, da effettuarsi comunque entro il 30 settembre Successivamente a quanto stabilito ai punti 24, 25 e 26, la dichiarazione di avvenuta manutenzione dell impianto termico deve essere presentata alla Provincia di Pisa, durante il periodo di consegna stabilito, ossia tra il 1 14

15 agosto e il 30 settembre, con la seguente periodicità: a. ogni due anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw, b. ogni anno per gli impianti di potenza nominale maggiore o uguale a 35 kw. Nel caso particolare in cui l esecuzione dei controlli di efficienza energetica (prova fumi), da effettuarsi con la periodicità stabilita al punto 20., ricada nel periodo di consegna (1 agosto 30 settembre), la scheda di avvenuta manutenzione, relativa alla nuova prova fumi, deve essere consegnata nei seguenti periodi: Data nuova prova fumi 1-31 agosto 1-30 settembre Periodo di consegna nuova dichiarazione: 1 agosto - 30 settembre anno in corso 1 agosto - 30 settembre anno successivo 28. Il responsabile di impianto che non rispetta la periodicità di consegna indicata nei punti 24, 25, 26 e 27 è soggetto a ispezione dell impianto termico a pagamento da parte dell ispettore della Provincia di Pisa. La condizione di utente correttamente dichiarato sarà nuovamente acquisita, consegnando la dichiarazione di avvenuta manutenzione nel primo periodo di consegna utile. AVVIAMENTO NUOVA CALDAIA 29. Nel caso di avviamento di un nuovo generatore di calore, in occasione del primo periodo di consegna utile, deve essere consegnata alla Provincia di Pisa: In caso di: nuovo impianto, impianto termico non dichiarato, sostituzione del generatore oltre la metà del periodo di validità del controllo di combustione del generatore sostituito sostituzione del generatore entro la metà del periodo di validità del controllo di combustione stesso Da consegnare: dichiarazione di avvenuta manutenzione, relativa alla prova di combustione eseguita all avviamento dichiarazione di avvenuta manutenzione, relativa alla prova di combustione eseguita all avviamento priva del bollino, ma con allegata la fotocopia della dichiarazione di avvenuta manutenzione, in corso di validità, relativa al generatore sostituito 15

16 MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO 30. La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere consegnata alla Provincia di Pisa secondo una delle modalità di seguito elencate: a. consegna a mano presso Provincia di Pisa Piazza Vittorio Emanuele II, 14 oppure Via P. Nenni 30 Pisa; b. lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Provincia di Pisa - Servizio Sviluppo Sostenibile ed Energia U.O. Energia Piazza Vittorio Emanuele II, Pisa, c. come scansione all indirizzo: energia@provincia.pisa.it 31. Per attestare la condizione di utente correttamente autodichiarato è necessario conservare sia copia del rapporto di controllo con apposto il bollino, sia la ricevuta di consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione. 32. Per ricevuta di consegna, di cui al punto precedente, si intendono la ricevuta di trasmissione della raccomandata, o la ricevuta di consegna a mano, o la notifica di corretto ricevimento della , in funzione della modalità utilizzata per la consegna. Provincia di Pisa P.zza V. Emanuele II, Pisa oppure Provincia di Pisa Via P. Nenni, , Pisa R Provincia di Pisa P.zza V. Emanuele II, Pisa energia@provincia.pisa.it 16

17 GESTIONE DEL BOLLINO - 35 kw Euro 9, kw kw Euro 12, kw kw Euro 20,00 da 350 kw Euro 24,00 E adottato il sistema del bollino, come attestazione del contributo economico a supporto e copertura dei costi dell attività di ispezione della Provincia di Pisa. L acquisto del bollino dalla Provincia di Pisa è effettuato dal manutentore/installatore. L acquisto del bollino è operazione esente IVA ai sensi dell art. 10 comma 5 del D.P.R. 633/1972. Pertanto nella fattura da rilasciare al cliente, deve essere risultare la voce acquisto bollino con indicato il relativo costo e con dicitura operazione esente IVA ai sensi DPR 633/1972 (ossia non fa parte della base imponibile). I bollini sono autoadesivi, in materiale cartaceo, uniti in blocchetti di 25. Ogni bollino è suddiviso in 3 parti distinte: - la prima riporta la dicitura per l utilizzatore e deve essere applicata sulla copia del rapporto di controllo che resta al responsabile di impianto; - la seconda riporta la dicitura per il tecnico e deve essere applicata sulla copia del rapporto di controllo che resta al manutentore/installatore; - la terza riporta la dicitura per la Provincia e deve essere applicata sulla copia del rapporto di controllo da consegnare alla Provincia. I bollini sono differenziati per fasce di potenza degli impianti nel seguente modo: - Per gli impianti di potenza inferiore a 35 kw, i bollini sono contrassegnati dalla lettera A e da una numerazione crescente a partire dal n ed hanno un costo di 9 Euro ciascuno. - Per gli impianti di potenza maggiore uguale a 35 kw e inferiore a 116 kw, i bollini sono contrassegnati dalla lettera B e da una numerazione crescente a partire dal n ed hanno un costo di 12 Euro ciascuno; - Per gli impianti di potenza maggiore uguale a 116 kw e inferiore a 350 kw, i bollini sono contrassegnati dalla lettera C e da una numerazione crescente a partire dal n ed hanno un costo di 20,00 Euro ciascuno; - Per gli impianti di potenza maggiore uguale a 350 kw, i bollini sono contrassegnati dalla lettera D e da una numerazione crescente a partire dal n ed hanno un costo di 24,00 Euro ciascuno; 17

18 Chi acquista i bollini GUIDA PER I MANUTENTORI MODALITÀ DI ACQUISTO DEL BOLLINO Manutentori/installatori che non hanno aderito al protocollo d intesa UNA CALDAIA PULITA PER UNA CASA SICURA del 13/5/08 L acquisto dei bollini dalla Provincia di Pisa è effettuato dal legale rappresentante della ditta di installazione/ manutenzione o suo delegato (delega scritta). I bollini consegnati restano in carico alla ditta che li ha richiesti e non possono essere ceduti ad altri installatori/manutentori. Manutentori/installatori che hanno aderito al protocollo d intesa UNA CALDAIA PULITA PER UNA CASA SICURA del 13/5/08 IDEM Costo dei bollini Come si pagano i bollini - Bollini A per impianti di potenza 35 kw 9 Euro ciascuno. - Bollini B per impianti di potenza 35 kw e 116 kw 12 Euro ciascuno; - Bollini C per impianti di potenza 116 kw e 350 kw 20 Euro ciascuno; - Bollini D per gli impianti di potenza 350 kw 24 Euro ciascuno; I bollini devono essere pagati tramite versamento a favore della Provincia di Pisa, specificando nella causale Acquisto bollini controllo impianti termici. Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 1) tramite c/c postale n intestato alla Provincia di Pisa; 2) tramite bonifico bancario su c/c bancario n /9 intestato alla Provincia di Pisa presso Banca di Credito Cooperativo di Fornacette filiale di Pisa Via Turati Pisa Codice CAB Codice ABI CIN V IBAN IT65V IDEM IDEM Quando si pagano i bollini Il pagamento deve essere effettuato prima della consegna. Il pagamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data di consegna. Non si procederà alla consegna di ulteriore bollini in mancanza del saldo di quanto già consegnato. Quantitativi minimi e massimi Il quantitativo minimo di bollini consegnabile per volta è di 25 (pari ad un blocchetto). I blocchetti non sono frazionabili. Il quantitativo massimo di bollini consegnabile per volta è: Bollini tipo A - 50 Bollini tipo B - 25 Bollini tipo C e D L amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di non procedere con la consegna di ulteriori bollini nel caso in cui non siano stati restituiti alla Provincia un numero di rapporti di controllo/dichiarazione di avvenuta manutenzione pari almeno al 50% dei bollini precedentemente consegnati IDEM Dove si ritirano i bollini Provincia di Pisa - Servizio Sviluppo Sostenibile ed Energia U.O. Energia Via P. Nenni 30 P.5 Pisa IDEM Quando si ritirano i bollini Come si ritirano i bollini Resi Casi particolari A partire dal 15/07/2008 martedì dalle 9.30 alle giovedì dalle alle Eventuali modifiche dei periodi di consegna saranno pubblicati sul sito Per ritirare i bollini il legale rappresentante della ditta di installazione/manutenzione o suo delegato deve recarsi in Provincia con i seguenti documenti: - Richiesta sottoscritta dal legale rappresentante (vedi modulistica allegata) - Documento di identità - Delega scritta (se ricorre) - Copia della ricevuta di pagamento E prevista la restituzione dei bollini non utilizzati alla Provincia solo ed esclusivamente nei seguenti casi: - Cessazione dell attività da parte della ditta - Variazione della ragione sociale della ditta - Modifiche alla procedura tali da rendere inutilizzabili i bollini Nei sopradescritti casi, per i bollini pagati anticipatamente dagli installatori/manutentori, la Provincia procederà con gli atti necessari al rimborso delle somme spettanti Eventuali variazioni della ragione sociale della ditta richiedente devono essere comunicate, prima che abbiano effetto legale, in forma scritta alla Provincia. In tal caso, prima della variazione stessa, i bollini in carico alla ditta devono essere restituiti alla Provincia la quale provvederà al rimborso o alla riassegnazione. IDEM Per ritirare i bollini il legale rappresentante della ditta di installazione/manutenzione o suo delegato deve recarsi in Provincia con i seguenti documenti: - Richiesta sottoscritta dal legale rappresentante - Documento di identità - Delega scritta (se ricorre) IDEM Eventuali variazioni della ragione sociale della ditta richiedente devono essere comunicate, prima che abbiano effetto legale, in forma scritta alla Provincia. In tal caso, prima della variazione stessa, per i bollini ritirati e non ancora pagati deve essere effettuato il saldo alla Provincia, oppure è necessario procedere alla loro restituzione. 18

19 ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E ATTIVITÀ SANZIONATORIA La Provincia di Pisa provvede all'accertamento documentale delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione pervenute e, qualora ne rilevi la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate alla risoluzione delle eventuali non conformità riscontrate. CRITERI La Provincia di Pisa deve effettuare ispezioni annuali almeno sul 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse. I criteri utilizzati nella programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali dovranno tenere conto degli obiettivi della direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. In particolare le attività ispettive devono dare la priorità agli: - impianti per i quali non sia pervenuta la dichiarazione di avvenuta manutenzione; - impianti per i quali dalla fase di accertamento documentale siano emersi elementi di criticità; - impianti più vecchi. In caso di ispezione, il responsabile di impianto è avvisato, con opportuno anticipo, dalla Provincia di Pisa tramite lettera, dove è specificata la data, l ora dell ispezione ed il nome dell ispettore, che sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Pisa. COSTI Il costo delle ispezioni, indicato nella D.G.P. n. 257 del 11 dicembre 2001, è stato determinato in modo da garantire la copertura degli oneri effettivi sostenuti dalla Provincia di Pisa, tenendo conto anche della potenza dell'impianto termico. La determinazione del costo attribuibile a ciascuna ispezione tiene pertanto conto dei: - costi diretti (ispettore, programmazione ispezioni ed elaborazione risultati, spese postali); - costi indiretti (struttura, informazione, catasto impianti). I costi di ispezione potranno essere aggiornati dalla Provincia di Pisa, anche in funzione delle possibili modificazioni del 19

20 mercato. Per gli utenti correttamente dichiarati, le ispezioni effettuate dagli ispettori della Provincia di Pisa sono gratuite. Per gli utenti non correttamente dichiarati, le ispezioni effettuate dagli ispettori della Provincia di Pisa sono a pagamento. MANCATO CONTROLLO In caso di mancato controllo, al responsabile di impianto è attribuito l onere forfetario di Euro L onere di mancato controllo è dovuto, in particolare, nei seguenti casi: a. assenza del responsabile di impianto o di un suo delegato alla data indicata nella lettera di avviso di controllo; b. assenza o non accessibilità del foro di prelievo per la prova di combustione. A seguito di un mancato controllo, deve essere programmata una seconda ispezione, gratuita solo se l utente è correttamente dichiarato. ESCLUSIONI Condizione sufficiente per non sottostare agli obblighi di manutenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è recedere dal contratto di fornitura del combustibile di rete o disattivare la caldaia in modo che un eventuale accensione richieda necessariamente l intervento di un tecnico abilitato. L eventuale riattivazione della caldaia implica il rispetto degli obblighi di manutenzione. La disattivazione e l eventuale riattivazione dell impianto termico, devono essere comunicate dal responsabile di impianto alla Provincia di Pisa. La Provincia di Pisa in presenza di condizioni di sussistenza limite accertate del responsabile di impianto, si riserva la possibilità di valutare, per mezzo dei propri uffici competenti, caso per caso, l eventuale esonero dal pagamento del costo dell ispezione, condizionato alla successiva consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Se alla data di ricevimento dell avviso di controllo, è in corso la sostituzione del generatore di calore oppure la ristrutturazione dell impianto, il responsabile di impianto è tenuto a: - comunicare telefonicamente la suddetta condizione alla Provincia di Pisa e seguire le istruzioni ricevute, - al termine dei lavori, seguire la procedura di avviamento 20

21 di cui ai punti 9, 10 e 29 delle presenti disposizioni. In caso di mancata comunicazione di cui al punto precedente, sarà attribuito al responsabile di impianto l onere di mancato controllo, anche nel caso di utente correttamente dichiarato. ATTIVITÀ DI POST ISPEZIONE/ATTIVITÀ SANZIONATORIA Ai sensi della L.10/91 e s.m.i. e del D.lgs 192/05 e s.m.i., i soggetti coinvolti nella conduzione e nelle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, che non provvedono a sanare eventuali irregolarità, sono passibili di sanzione, applicate secondo quanto disposto dalla L.689/81 21

22 PROTOCOLLO DI INTESA La Provincia di Pisa ha sottoscritto con le Associazioni di Categoria e le Associazioni dei Consumatori un protocollo di Intesa Una caldaia pulita per una casa sicura con lo scopo di: uniformare e coordinare le operazioni di manutenzione degli impianti termici; favorire una corretta manutenzione degli impianti termici per ottenere maggior efficienza, maggior sicurezza e maggiore rispetto per l ambiente; migliorare il servizio di manutenzione degli impianti termici mediante la costituzione di un elenco di imprese selezionate; stabilire costo massimo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici; agevolare i cittadini nell adempimento degli obblighi previsti dalla legge; dare agli operatori del settore ed ai responsabili di impianto indicazioni di standard qualitativi sul servizio di manutenzione. Le ditte che aderiranno al protocollo: saranno iscritte in un elenco pubblicato sul sito internet della Provincia di Pisa; potranno richiedere l utilizzo del logo una caldaia pulita per una casa sicura ; potranno ritirare, senza pagamento anticipato, i bollini presso la Provincia di Pisa (il pagamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla consegna); sono sollevate dall obbligo di consegna, previsto dalla normativa vigente, dei rapporti di controllo. Le ditte che aderiranno al protocollo si impegnano a: non superare un tetto di spesa massimo per le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici obbligatorie per legge; consegnare la dichiarazione di avvenuta manutenzione per conto dell utente. Il testo integrale del protocollo con la richiesta di adesione è pubblicato e scaricabile dal sito internet. 22

23 NORMATIVA DI RIFERIMENTO - L. 10/1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. - D.P.R. 412/93 e s.m.i. Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n D.lgs. 192/05 e s.m.i Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia. - Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 697 data Circolare sulla applicazione del D.lgs 192/05 in merito alla attività di manutenzione e controllo degli impianti termici civili. ATTI DI RIFERIMENTO DELLA PROVINCIA DI PISA - Delibera di Giunta Provinciale n. 6 del 16/01/08 avente ad oggetto l adeguamento della procedura di controllo degli impianti termici alle nuove disposizioni di legge previste dal Dlgs. 192/05 e s.m.i. - Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 13/05/2008 avente ad oggetto l approvazione del Protocollo d Intesa per l attuazione di campagne di manutenzione e verifica degli impianti termici di cui alla legge n.10/91, DPR 412/93, D.Lgs.192/2005 e s.m.i. ubicati nei comuni di competenza della Provincia di Pisa. - Determinazione Dirigenziale n del 07/07/2008 avente ad oggetto la definizione delle disposizioni operative relative al sistema del bollino, quale attestazione del pagamento del contributo economico a supporto e copertura dei costi dell attività di ispezione. 23

24 Consulta il sito della Provincia di Pisa (percorso: HOME, AREE TEMATICHE, AMBIENTE SEZIONE CALDAIE) Realizzazione a cura dell U.O. Energia della Provincia di Pisa 2008 Provincia di Pisa 24

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