SEMINARIO PER L ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL BOLLINO VERDE

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1 SEMINARIO PER L ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL BOLLINO VERDE Servizio Qualità dell Aria e Risorse Energetiche AnnalisaIunco Raul Richiardone TORINO 19 FEBBRAIO 2015

2 SOMMARIO La normativa vigente in Regione Piemonte La procedura del Bollino Verde C.I.T. - Catasto Impianti Termici Attivitàispettiva sul territorio Normativa Tecnica

3 NORMATIVA STATALE LEGGE 10/91 D.P.R. 412/93 Rendimento energetico D.P.R. 551/99 D.Lgs. 192/05 Sicurezza impianti termici D.Lgs. 311/06 D.Lgs. 152/06 Manutenzione degli impianti termici D.M. 37/08 D.Lgs. 128/10 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera LEGGE 90/13 D.P.R. 74/2013 D.M. 10/02/2014 Nuovi modelli di libretto impianto e di rapporto di efficienza energetica D.Lgs. 102/14

4 NORMATIVA REGIONALE Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007: Disposizioni in materia di rendimento energetico nell edilizia. D.G.R. del 30 settembre 2008 n : Disposizioni attuative della Legge Regionale 13/07 in materia di impianti termici. D.C.R. dell 11 Gennaio 2007 n : Stralcio di Piano per il Riscaldamento Ambientale ed il Condizionamento. D.G.R. del 4 agosto 2009 n nuovo testo del Piano D.G.R. del 23 novembre 2009 n proroga entrata in vigore D.G.R. del 01 marzo 2010 n proroga entrata in vigore D.G.R. del 22 marzo 2010 n fissa l entrata in vigore del Nuovo Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento per il 1 aprile 2010.

5 NORMATIVA REGIONALE DGR n del 3 agosto modifiche alla D.G.R. del 4 agosto 2009, n (limiti emissivi, tempistica di adeguamento impianti olio combustibile, gasolio, ecc ). DGR n del 27 aprile 2012 proroga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore. DGR n del 06 agosto 2012 proroghe ai termini relativi all adeguamento emissivo dei generatori di calore. DGR n del 15 ottobre proroga all inserimento on-line dei rapporti di controllo tecnico al 30 giugno DGR n del 2 luglio proroga al 15 ottobre 2013 per l'inserimento on-line dei rapporti di controllo tecnico bollinati.

6 NORMATIVA REGIONALE DGR n del 2 agosto 2013 proroghe ai termini relativi all adeguamento emissivo dei generatori di calore. DD 12 marzo 2014, n. 52 metodologia per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili. DGR n del 4 agosto 2014 proroga alla termoregolazione e contabilizzazione del calore al 31/12/2016. DGR n del 6 ottobre 2014 disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del D.Lgs. 192/05 e smi e del DPR 74/13. Approvazione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica. DGR n del 3 novembre 2014 integrazioni e rettifica errori materiali dei nuovi libretti di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui alla DGR 6 ottobre 2014, n DGR n del 29 dicembre proroghe all'adeguamento emissivo dei generatori di calore.

7 COMPETENZE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI PROVINCE Controllo del rendimento energetico e manutenzione di tutti gli impianti termici. Controllo delle emissioni degli impianti termici finalizzati al riscaldamento di edifici non di civile abitazione. Autorizzazioni all emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti non di civile abitazione. COMUNI Controllo delle emissioni degli impianti termici di civili abitazioni. Autorizzazioni all emissione per impianti termici sopra soglia adibiti alla climatizzazione di ambienti di civile abitazione. Controlli sulla sicurezza e corretta installazione degli impianti. SOGLIA Pn >= 3 MW (D.Lgs. 128/10)

8 PRINCIPALI OBBLIGHI NORMATIVI SUGLI IMPIANTI TERMICI IN

9 NUOVO STRALCIO DI PIANO Il testo del Nuovo Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 agosto 2009 n e smi. In vigore dal 1 aprile 2010 : dalla data di entrata in vigore, il regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con la D.C.R. 11 gennaio 2007 n Le indicazioni contenute si applicanoagli interventi per i quali la richiesta di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività) sia presentata successivamente all entrata in vigore del provvedimento e, nel caso non siano previsti specifici titoli abilitativi, agli interventi realizzati successivamente all entrata in vigore dello stesso. Tali indicazioni sono cogenti in forza di quanto previsto dalla L.R. 43/2000 (art.6, comma 5) e dalla L.R. 13/2007. Non occorre pertanto esplicito recepimento dei contenuti del provvedimento all interno dei Regolamenti Edilizi comunali.

10 DEFINIZIONE IMPIANTO TERMICO Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unitàimmobiliare èmaggiore o uguale a 5kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. (Legge 90/2013)

11 PRESCRIZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI DI CUI ALLA SCHEDA 1* Gli edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative fino a 4 possono essere dotati di impianti termici con generazione di calore separata per singola unità abitativa. Gli impianti termici installati in edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4 devono essere di tipo centralizzato e dotati di termoregolazione e contabilizzazione del d calore per ogni singola unità abitativa. * SCHEDA 1 Edifici adibiti a: E. 1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme E. 1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili E. 1 (3) Albergo, pensione ed attività similari Fanno riferimento a questa scheda le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, che sono inserite in edifici classificati nella categoria E (1) del D.P.R. 412/1993.

12 TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEGLI EDIFICI DI CUI ALLA SCHEDA 1* Tutti gli edifici la cui costruzione è stata autorizzata dopo il DEVONO già essere dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità abitativa (ove tecnicamente possibile). Gli edifici esistenti di cui alla Scheda 1, la cui costruzione è stata autorizzata prima del , devono essere sottoposti agli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per singola unità abitativa nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione di impianti termici oppure venga sostituito il generatore di calore (comprendendosi nel concetto di sostituzione del generatore di calore l allacciamento ad una rete di teleriscaldamento) e in ogni caso ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 A seguito della realizzazione degli interventi finalizzati a consentire la termoregolazione e la contabilizzazione del calore il responsabile dell impianto è tenuto a inviare apposita comunicazione al Comune. Nei casi di impossibilità tecnica i medesimi dovranno essere giustificati mediante perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato, da inoltrasi al Comune a cura del responsabile dell impianto.

13 GENERATORI DI CALORE obblighi - I generatori di calore da installarsi in edifici di nuova costruzione o in edifici esistenti devono garantire in condizioni operative: 1. rendimenti non inferiori a η log. Pn. (quelli previsti per la classe 4 stelle ); 2. NOx a 80 mg/kwht (70 mg/kwht per generatori di calore con potenza nominale Pn <35 kw alimentati a gas naturale o a GPL); 3. particolato fine (PM10) 10 mg/kwh. Il fattore di emissione relativo al PM10 si ritiene rispettato per i generatori di calore e i generatori di aria calda aventi le caratteristiche sopra riportate, alimentati a gas naturale, GPL, biogas, gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel.

14 GENERATORI DI CALORE deroghe - Deroga all installazione di impianti con η log P n (due stelle) nel caso siano utilizzati come integrazione o riserva a reti di teleriscaldamento. Negli interventi che prevedono la sostituzione di un generatore di calore esistente, possono essere accettate deroghe ai livelli di rendimento fissati nei casi in cui la necessità di scaricare i fumi di combustione in canne fumarie ramificate non permetta, per ragioni di sicurezza, l installazione di generatori di calore in grado di garantire le prestazioni energetiche previste. In questi casi il generatore di calore installato dovrà essere caratterizzato da un rendimento non inferiore a η log Pn (2 stelle) se di tipo B a tiraggio naturale o non inferiore a η log Pn (3 stelle) se di tipo C a tiraggio naturale. Generatori ad aria calda: devono garantire un rendimento termico utile non inferiore a η log Pn (3 stelle) nonché prestazioni emissive conformi a quanto previsto per i generatori di calore ad acqua calda alimentati dallo stesso tipo di combustibile. Non sono soggetti alle prescrizioni dei valori emissivi ed energetici, i generatori di calore di Pn < a 35 kw finalizzati esclusivamente alla produzione di ACS.

15 GENERATORI DI CALORE deroghe impianti a gasolio- Nel caso di installazione in edifici di nuova costruzione o in edifici e esistenti, di generatori di calore alimentati a gasolio, emulsioni acqua-gasolio e biodiesel è consentito, se sussistono le condizioni esplicitate nella deliberazione del 3 agosto 2011 n e s.m.i., l utilizzo di generatori caratterizzati da un rendimento energetico non inferiore a η log Pn (classe quattro stelle), NOx <= a 120 mg/kwht e PM10 <= 10 mg/kwh. Nel caso di adeguamento di generatori di calore alimentati a gasolio, emulsioni acqua- gasolio e biodiesel installati al 24/02/2007 è consentito, se sussistono le condizioni esplicitate nella deliberazione del 3 agosto 2011 n e s.m.i., considerare come requisito minimo emissivo di riferimento per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx), un valore inferiore o uguale a 120 mg/kwht kwht. C O N D I Z I O N I - non siano disponibili, sul mercato, generatori di calore aventi la Pn nominale di interesse, in grado di rispettare la prestazione emissiva relativa agli ossididi azoto (NOx) pari ad 80 mg/kwht. Tale condizione non èverificata quando i generatori medesimi siano reperibili pressoalmeno tre produttori indipendenti operanti sul mercato europeo; - non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della citata prestazione emissiva, la scelta di utilizzare altri combustibili per i generatori di calore; -non sia disponibile una rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare l utenza termica altrimenti servita dal generatore di calore in questione Le suddette condizioni devono essere attestate da un tecnico abilitato mediante idonea perizia, da inoltrarsi al Comune a cura del responsabile dell impianto

16 ADEGUAMENTO GENERATORI DI CALORE INSTALLATI AL 24/02/2007 ADEGUAMENTO REQUISITI EMISSIVI Pot (kw) GN, GPL, Gas di città Pn < 35 01/ GN, GPL, Gas di città 35 < Pn <= / GN, GPL, Gas di città 300 < Pn <= / GN, GPL, Gas di città Pn > /09/2011 gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas Pn < 35 01/09/2016 gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas 35 < Pn <= /09/2016 gasolio e Kero, biodiesel, emulsioni e biogas Pn > /06/2012 Olio comb., emulsioni, biomasse liquide, comb. solidi Pn > /06/2012 ADEGUAMENTO REQUISITI ENERGETICI E possibile posticipare l adeguamento energetico (vedi Allegato 5) al 1/9/2020. I limiti di emissione e i requisiti energetici a cui adeguare gli impianti sono riportati nella Tabella B del nuovo Piano Stralcio.

17 SCARICO FUMI I condotti per lo scarico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare s qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. Eventuali deroghe possono essere concesse con provvedimento del responsabile della struttura comunale competente. DEROGHE ALLO SCARICO Questo concetto generale espresso dalla D.G.R. regionale è affiancato dalla normativa nazionale (art. 5 del D.P.R. 412/93 modificato sia dall art. 17 bis della L. 90/2013 che dall art. 14, commi 8 e 9 del D.Lgs. 102/2014), che prevede limitate possibilità di deroga. Vedasi FAQ V12 al seguente indirizzo internet:

18 MISURA DEGLI NOx Nell ambito della attività finalizzate ai controlli di efficienza energetica dei generatori di calore, dal 01/01/2011 deve essere anche rilevato, in condizioni di potenza nominale, il valore delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), espresso in p.p.m. e riferito a gas secco e ad una concentrazione volumetrica di ossigeno pari al 3%. Con D.D. del 12 marzo 2014, n. 52, la Regione Piemonte ha chiarito le metodologie per la misura e il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili.

19 OLIO COMBUSTIBILE 1. Divieto di utilizzo dal 01 settembre 2007 in tutti i generatori di calore di Pn 300 kw (D.Lgs. 152/06). 2. Obbligo di adeguamento emissivoentro il per i generatori di calore di Pn > 300 kw: (NOx = 80 mg/kwh, PM10 = 10 mg/kwh) (D.G.R. n come modificata dalla D.G.R. n del 3/8/2011). 3. Divieto di utilizzo dal 26 Agosto 2010 in tutti i nuovi impianti termici di Pn < 3 MW l utilizzo dell olio combustibile. (D.Lgs. 128/2010) 4. Adeguamento alle disposizioni del Titolo II dal 01/09/2017 per gli impianti esistenti e già autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 (art. 3, comma 32 del D.Lgs. 128/2010) di Pn compresa fra 300 < Pn < 3000 kw. ATTENZIONE gli impianti di cui al punto 4 devono comunque essere in regolacon le prestazioni emissive fissate al punto 2 Negli impianti termici civili di Pn inferiore a 3 MW possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili riportati dall Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 cosìcome modificato dal D.Lgs. 128/2010.

20 OBBLIGHI DELL INSTALLATORE/MANUTENTORE ALL ATTO DELL INSTALLAZIONE Rilascio della Dichiarazione di Conformità Compilazione on-line del Libretto d impianto Compilazione e rilascio del primo Rapporto di controllo di efficienza energetica Prova del Rendimento di combustione Terzo Responsabile Autorizzazione all emissione in atmosfera di impianti termici civili

21 LIBRETTO D IMPIANTO La Regione Piemonte con D.G.R. del 6 ottobre 2014 n e D.G.R. n del 3 novembre 2014 ha pubblicatoi i nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica. In vigore dal 15 ottobre 2014 L impianto DEVE essere registrato sul CIT Non è necessaria una copia cartacea del libretto da rilasciare al cliente. Sarà cura del Responsabile, laddove richiesta stamparla e firmarla. In caso di ispezione DEVE essere stampata una copia cartacea del libretto Se non è rilasciata copia cartacea del libretto si DEVE rilasciare una dichiarazione di avvenuta esecuzione dell intervento La dichiarazione di avvenuta esecuzione dell intervento èscaricabile al seguente indirizzo sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810- catasto-impianti impianti-termici/3173-documenti-utili-per-i-manutentori

22 FAC SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE

23 COMPILAZIONE E RILASCIO DEL LIBRETTO D IMPIANTO E DEL PRIMO RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA La ditta installatriceall atto della prima messa in servizio dell impianto deve effettuare la misurazione del rendimento di combustione (rif. art. 8 D.P.R. 74/13 ) e rilasciare il primo rapporto di efficienza energetica. In meritovdanche la FAQ B6 su Il rapporto di controllo di efficienza energetica ed il libretto di impianto devono essere caricati on-line sul Catasto Impianti Termici entro 60 gg dalla loro redazione

24 PROVA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Generatori ad acqua calda Installati prima del 29/10/1993 Installati tra il 29/10/1993 e il 31/12/97 Installati tra il 1/1/1998 e il 7/10/2005 Caldaia standard Caldaia a bassa temperatura Caldaia a condensazione Rendimenti minimi di combustione η logpn η log Pn η log Pn η 87,5 + 1,5 log Pn η 91+ log Pn Installati tra l 8/10/2005 e il 23/2/2007 Caldaia a condensazione Generatore di calore (esclusa condensazione) η logpn η log Pn Installati dal 24/2/2007 η log Pn Riferimenti Normativi : D.P.R. 74/2013 e D.G.R. del 4 agosto 2009 n

25 PROVA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Generatori ad aria calda Installati prima del 29/10/1993 Installati tra il 29/10/1993 e il 23/2/2007 Installati dopo il 24/02/2007 Rendimenti minimi di combustione η log Pn η log Pn η log Pn

26 PROVA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Norma UNI Generatori di calore. Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione (in vigore dal settembre 2009) prevede che: la misura del rendimento di combustione va ripetuta 3 volte; il valore del rendimento di combustione è quello risultante dalla media di tre misure; in assenza di prescrizioni più restrittive fornite dal costruttore, lo strumento di misura DEVE essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi.

27 TERZO RESPONSABILE In nessun caso vi èl obbligo di nominare un terzo responsabile. In caso di impianti non conformi alle vigenti disposizioni, la delega NON può essere rilasciata, salvo che nell atto sia espressamente conferito l incarico di procedere alla loro messa a norma. L atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all atto di delega. Il terzo responsabile comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l esigenza di effettuare gli interventi non previsti al momento dell atto di delega. Nel caso di condomini il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione facendosi carico dei relativi costi. In assenza di deliberazione condominiale nei detti termini la delega di terzo responsabile decade automaticamente.

28 TERZO RESPONSABILE Il Terzo Responsabile informa l autoritàcompetente: - della delega ricevuta entro 10 giorni lavorativi; - della eventuale revoca dell incarico o rinuncia allo stesso entro 2 giorni lavorativi; - della decadenza automatica per assenza della deliberazione condominiale di autorizzazione a procedere agli interventi necessari (adeguamento normativo ecc.) entro due giorni lavorativi. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. Per impianti con potenza superiore a 350 kw il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28 (impianti tecnici di condizionamento).

29 AUTORIZZAZIONE ALL EMISSIONE IN ATMOSFERA DI IMPIANTI TERMICI CIVILI Tutti gli impianti termici civili che hanno potenzialitàuguale o maggiore a 3 MW, a prescindere dal tipo di combustibile e dalla data d installazione, sono disciplinati dal Titolo I del decreto D.Lgs. 152/06 e smi. Per tali impianti è necessaria l autorizzazione all emissione in atmosfera. Competenze: i Comuni per impianti termici che riscaldano edifici adibiti a civile abitazione*, le Province per impianti termici che riscaldano edifici industriali, del terziario, pubblici ecc La Regione Piemonte con D.D. 21 novembre 2011, n D.Lgs. 3 aprile 2006 n Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione - ha predisposto le vie generali per l autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei suddetti impianti. *Vengono considerati edifici di civile abitazione le tipologie di edifici rientranti nella categoria E1 di cui all articolo 3, comma 1 del DPR 26 agosto 1993, n 412 e di seguito elencate: E1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case vacanze, fine settimana e simili; E1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari. con l avvertenza che rientrano in detta categoria le attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, inserite in edifici classificati nella categoria E1.

30 ALL ATTO DELLA MANUTENZIONE Periodicità della manutenzione Compilazione dei rapporti di controllo di efficienza energetica Compilazione del libretto d impianto o di centrale

31 PERIODICITA DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI (art. 7 D.P.R. 74/13) Eseguite SOLO da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 Periodicità: 1. Conformemente a quanto previsto nelle istruzioni tecniche per l uso e la manutenzione rese disponibili dall impresa installatrice dell impianto. 2. Conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 3. Secondo le prescrizioni e la periodicità prevista dalle normative UNI CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. 4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, nell ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all utente, in forma scritta e e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione necessarie; b) con quale frequenza devono essere eseguite le operazioni di controllo e manutenzione.

32 CONTROLLO DELL EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di Pn termica utile nominale maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw si effettua un controllo di efficienza energetica con la periodicità prevista nella tabella a lato

33 CONTROLLO DELL EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati: a) all atto della prima messa in esercizio dell impianto a cura dell installatore; b) nel caso di sostituzioni degli apparecchi del sottosistema di generazione; c) nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l efficienza energetica. Al termine delle operazioni di controllo l operatore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di Efficienza Energetica che dovrà essere registrato sul Catasto Impianti Termici.

34 ANOMALIE RISCONTRATE NEL CORSO DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA O DELLE ISPEZIONI I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati e non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un ulteriore verifica da parte dell autorità competente ai sensi dell articolo 9 del citato decreto, tale scadenza viene sospesa fino all ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento.

35 Il NUOVO SISTEMA DI CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI IN REGIONE PIEMONTE

36 CENSIMENTO IMPIANTI TERMICI Dal 15 ottobre 2009in Regione Piemonte era in vigore la procedura di certificazione degli impianti temici denominata Bollino Verde (finalizzata al censimento di tutti gli impianti termici attraverso l apposizione di un Codice impianto e di un Bollino Verde gratuito ma obbligatorio su ogni impianto di climatizzazione). Dal 15 ottobre 2014 la procedura di censimento degli impianti termici ècambiata. Deve essere effettuata esclusivamente in formato digitale NON più cartaceo e tutti gli impianti devono essere registrati sul nuovo Catasto Impianti Termici(C.I.T). Anche il libretto di impianto e i rapporti di efficienza energetica devono essere registrati on-line sul C.I.T. Gli interventi di manutenzione di cui all art.7 del D.P.R. 74/2013 (manutenzioni periodiche) non si riportano nel libretto predisposto dalla Regione Piemonte e al momento neanche sul CIT. Al fine di agevolare i manutentori è stato predisposto un fac-simile per le operazioni di manutenzione che, al momento, deve essere rilasciato al responsabile di impianto in solo formato cartaceo.

37 IMPRESE ABILITATE AL RILASCIO DEL BOLLINO VERDE Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate alla manutenzione degli impianti termici che hanno seguito i seminari di abilitazione/aggiornamento organizzati dalle Province piemontesi o dalla Città Metropolitana di Torino (obbligo di partecipazione per il responsabile tecnico della ditta) e sottoscritto l apposito disciplinare previsto dalla Regione Piemonte. Il Disciplinare compilato e firmato dal Legale Rappresentante dell impresa, deve essere trasmesso alla CCIAA di Torino. Solo ad avvenuta registrazione da parte della CCIAA in un apposito elenco regionale sarà possibile per l impresa acquisire i bollini verdi e i codici impianto attraverso il sistema informativo CIT. Il Bollino Verde è valido solo sul territorio della Regione Piemonte. Il bollino verde deve essere apposto, in occasione del controllo di efficienza energetica, obbligatoriamente secondo le periodicità indicate dall Allegato A del D.P.R. 74/2013.

38 TRASMISSIONE DEI RAPPORTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CON BOLLINO VERDE Entro sessanta giorni dalla compilazione, il rapporto di efficienza energetica con bollino verde va trasmesso a cura del manutentore/installatore all autorità competente attraverso la procedura on-line del C.I.T. catasto-impianti-termici La trasmissionein in forma cartacea NON èammessa

39 IMPORTANTE Per ottemperare a quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di impianti termici e non incorrere in eventuali sanzioni amministrative per non aver apposto il bollino, èindispensabileche il responsabile dell impianto si rivolga ad imprese abilitate al rilascio del bollino verde. COME CONOSCERE LE IMPRESE ABILITATE E disponibile, collegandosi alla pagina l elenco delle imprese abilitate al rilascio del bollino verde.

40

41 LIBERO ACCESSO

42 L UNICA MODALITA DI TRASMISSIONE DEI RAPPORTI DI EFFICIENZA ENERGETICA BOLLINATI E E QUELLA ON LINE ATTRAVERSO IL CARICAMENTO SUL CATASTO IMPIANTI TERMICI (C.I.T.)

43 ATTIVITA ISPETTIVA

44 ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di Pn termica utile nominale non minore di 10 kw e di climatizzazione estiva di Pn termica utile nominale non minore di 12 kw. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kw e 100 kw, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kw l accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell ispezione ispezione. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di ispezione sugli impianti termici, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi dicui all Allegato C del DPR 74/13.

45 ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI Le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità: Impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetico o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità. Impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni. Impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con Pn utile nominale superiore a 100 kw, ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni due anni. Impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kw: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni. Impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kw e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kw: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni. Gli impianti, di cui all articolo 8, comma 7 del D.P.R. 74/13, per i quali dai rapporti di controllo dell efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell Allegato B del medesimo decreto.

46 ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI CON BOLLINO VERDE Eseguite da ARPA Piemonte - senza onere per il responsabile dell impianto -(L.R. 13/2007) ISPEZIONI SU IMPIANTI PRIVI DI BOLLINO VERDE E IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA Eseguite dalle Province, ovvero dagli enti locali dalle stesse delegati (Comuni); per lo svolgimento delle ispezioni, le Province possono incaricare anche organismi esterni in possesso dei requisiti di cui all allegato I del D.P.R. 412/93 e s.m.i.; le Province annualmente devono effettuare ispezioni nella misura minima del 5% degli impianti privi di bollino verde stimati sul proprio territorio; l ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell esercizio e della manutenzione; ispezioni (gratuite) degli impianti di condizionamento d aria di Pu > 12 kw.

47 SANZIONI AMMINISTRATIVE Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza osservare le modalità previste all'articolo 10 della L.R. 13/07, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì ai sensi dello stesso articolo 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione. Il Legale Rappresentante dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione, che non ottempera ai doveri sanciti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4 della Legge Regionale 13/2007, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

48 SANZIONI SULLA TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE Sino al 31 dicembre 2016 NEI CASI DI OMESSA INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE Nel caso venga sostituito il generatore di calore o sia effettuato l allacciamento alla rete di teleriscaldamento si applica la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 2.582,00 a carico dell installatore installatore(art. 288, comma 2 del D.Lgs. 152/06). Nel caso vengano realizzati interventi di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici si applicano: - a carico dell installatore la sanzione da euro 516,00 a euro 2.582,00 (art. 288, comma 2 del D.Lgs. 152/06); - a carico del proprietario dell impianto o di chi ne ha titolo la sanzione da euro a euro (art. 20, comma 14 della L.R. 13/2007).

49 SANZIONI SULLA TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE A decorrere dal 1 gennaio 2017 NEI CASI DI OMESSA INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE Nel caso venga sostituito il generatore di calore o sia effettuato l allacciamento alla rete di teleriscaldamento si applica la sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 2582,00 a carico dell installatore installatore(art. 288, comma 2 del D.Lgs. 152/06). Nel caso vengano realizzati interventi di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici si applicano: -a carico dell installatore la sanzione da euro 516,00 a euro 2.582,00 (art. 288, comma 2 del D.Lgs. 152/06); - a carico del proprietario dell impianto o di chi ne ha titolo la sanzione da euro a euro (art. 20, comma 14 della LR 13/2007). Al di fuori dei suddetti casi si applica la sola sanzione da euro 516,00 a euro 2.582,00 a carico del responsabile dell esercizio esercizio e della manutenzione dell impianto (art. 288, comma 2 del D.Lgs. 152/06).

50 OPERAZIONE BOLLINO VERDE AGGIORNAMENTO AL 31 GENNAIO 2015 SEMINARI ANNO 2009 N 17 (Torino, Ivrea, Susa, Pinerolo e Lanzo) ANNO 2010 N 3 (Torino) ANNO 2011 N 3 (Torino) ANNO 2012 N 2 (Torino) ANNO 2013 N 2 (Torino) ANNO 2014 N 2 (Torino) PERSONALE TECNICO CHE HA SEGUITO I SEMINARI ANNI N 2470 IMPRESE ABILITATE AL RILASCIO DEI BOLLINI VERDI (dato aggregato 8 Province) N 3176 RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO BOLLINATI CARICATI ON LINE (RIFERITI ALLA PROVINCIA DI TORINO AL 31/01/2015) N

51 SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME TECNICHE

52 NORME APPLICABILI AL PROGETTO ED ALL OFFERTA UNI : Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto interno. UNI : Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione. UNI : Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione -Progettazione e installazione -Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione. UNI : Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi. UNI 7131: Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione- Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione. UNI 8065: Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.

53 UNI 9165: Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento. UNI 10339: Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta di offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura. UNI 10640: Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi a gas di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica. UNI 10641: 1997-Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. Progettazione e verifica. UNI 10845: Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento. UNI :2003-Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini. Criteri per la progettazione, l installazione, la messa in servizio e la manutenzione. UNI 11147: 2008 UNI 11147: Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi metallici - Progettazione, installazione e manutenzione.

54 NORME APPLICABILI ALL ESECUZIONE UNI : Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto interno. UNI : Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione. UNI : Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione. UNI : Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi. UNI 7131 : Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione. UNI 8065 : Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile. UNI 9165 : Reti di distribuzione del gas -Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento. UNI 9248 : 1989-Linee di adduzione del combustibile liquido da serbatoio a bruciatore.

55 UNI : Generatori di calore a legna o biocombustibili- Requisiti di installazione. UNI : Caldaie ad acqua alimentate a gas con bruciatore atmosferico. Prese per la misurazione in opera del rendimento di combustione. UNI : Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento. UNI : Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini. Criteri per la progettazione, l installazione, la messa in servizio e la manutenzione. UNI : Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi metallici - Progettazione, installazione e manutenzione. UNI : Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria.

56 NORME APPLICABILI ALLE VERIFICHE E MANUTENZIONI UNI : Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio. - Linee guida per la verifica dell idoneità al funzionamento in sicurezza. UNI : Generatori di calore. Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione. UNI : Impianti a gas per uso domestico -Impianti di adduzione gas per usi domestici e similari alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzione a raccordi a pressare per tubi metallici - Progettazione, installazione e manutenzione UNI : 2007 Impianti di riscaldamento - Parte 1: Esercizio. UNI : 2007 Impianti di riscaldamento - Parte 2: Conduzione. UNI : 2007 Impianti di riscaldamento - Parte 1: Controllo e manutenzione. UNI 9165 : Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento.

57 UNI : 2004-Impianti a gas per uso domestico e similare -Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio -Parte 1: Prescrizioni generali e requisiti per i gas della I e II famiglia. UNI EN : Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la predisposizione della documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio - Impianti di riscaldamento che richiedono personale qualificato per la conduzione. UNI EN : Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la predisposizione della documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio - Impianti di riscaldamento che non richiedono personale qualificato per la conduzione. UNI : Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini. Criteri per la progettazione, l installazione, la messa in servizio e la manutenzione. UNI : 2000-Impianti a gas per uso domestico. Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento.

58 UNI : 2000-Impianti fumari singoli per generatori alimentati con combustibili liquidi e solidi- Manutenzione e Controllo. Linee guida e procedure. UNI 7131 : 1999-Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione. UNI : Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi a gas di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica. UNI : Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. Progettazione e verifica. UNI : Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kw. Controllo e manutenzione. UNI : 1995-Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kw. Controllo e manutenzione. UNI 8065 : Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.

59 Tutte le informazioni relative alla procedura del Bollino Verde possono essere reperite collegandosi alla pagina web: cittametropolitana.torino. it/ambiente/energia/bollino_verde/

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