RAPPORTI TRA BILANCIO E NORMATIVA FISCALE ELIMINAZIONE DEDUCIBILITA EXTRACONTABILI COSTANZA DEI COMPORTAMENTI CONTABILI

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1 RAPPORTI TRA BILANCIO E NORMATIVA FISCALE ELIMINAZIONE DEDUCIBILITA EXTRACONTABILI COSTANZA DEI COMPORTAMENTI CONTABILI 10 marzo 2009 Dott. Rag. Vito Dulcamare

2 ELIMINAZIONE DEDUZIONE EXTRACONTABILI (QUADRO EC) ART. 1 CO 33 LETT. Q) LEGGE 244/2007 NELL OTTICA DELL AVVICINAMENTO DELLA DISCIPLINA FISCALE A QUELLA CIVILISTICA VIENE ABROGATA (ART. 109 COMMA 4 LETT. B = APPOSITO PROSPETTO) LA POSSIBILITA DI DEDURRE DAL REDDITO TALUNI COMPONENTI NEGATIVI NON TRANSITATI DAL CONTO ECONOMICO LA NUOVA NORMA SI APPLICA DAL PERIODO D IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2007 = 2008

3 IN PRATICA VENGONO RIBADITI BILANCIO = MONOROTAIA E IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE DAL BILANCIO CIVILISTICO

4 PRINCIPIO DI DERIVAZIONE VIENE ULTERIORMENTE RAFFORZATO CON 1. NUOVO ART. 83 TUIR PER SOGGETTI IAS VALGONO I CRITERI DI QUALIFICAZIONE IMPUTAZIONE TEMPORALE CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO PREVISTI DAI PRINCIPI CONTABILI ANCHE IN DEROGA ALLE NORME DEL TUIR

5 2. NUOVO ART. 96 TUIR AI FINI DELLA DEDUCIBILITA DEGLI INTERESSI PASSIVI NEL LIMITE DEL 30% DEL ROL VALGONO I DATI DEL CONTO ECONOMICO 3. ABROGAZIONE ART. 11 BIS IRAP SECONDO CUI LA BASE IMPONIBILE IRAP DOVEVA TENER CONTO DELLE VARIAZIONI FISCALI (LA NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP VIENE INDIVIDUATA CON ESPRESSA INDICAZIONE AI COMPONENTI RILEVANTI COME RISULTANO DAL CONTO ECONOMICO)

6 IN DEFINITIVA DAL 2008 RISULTANO DEDUCIBILI SOLO I COMPONENTI NEGATIVI IMPUTATI A CONTO ECONOMICO (SALVO CASI ECCEZIONALI) IL QUADRO EC NON PUO PIU ESSERE INCREMENTATO RISULTA POSSIBILE AFFRANCARE I VALORI INDICATI NEL QUADRO EC (AFFRANCAMENTO COME DECREMENTO)

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8 AFFRANCAMENTO VALORI EC NON INCIDE DIRETTAMENTE SUL REDDITO 2008 TRATTANDOSI DI VALORI SOGGETTI A SOSTITUTIVA MA SE SI DECIDE PER L AFFRANCAMENTO SI SVINCOLANO LE IMPOSTE DIFFERITE E MIGLIORA IL CONTO ECONOMICO DI PERIODO

9 ELIMINAZIONE DEDUZIONE EXTRACONTABILI (QUADRO EC) NORME TRANSITORIE AI FINI II.DD. ART. 1 LEGGE 244/2007 POSSIBILITA 1.PERMANENZA QUADRO EC 2.ELIMINAZIONE VINCOLO SULLE RISERVE (CO 34) (SI POTEVA FARE SOLO IN UNICO 2008) 3.RIALLINEAMENTO VALORI (CO 48) AI FINI IRAP ART. 1 CO 51 LEGGE 244/2007 OBBLIGO (SE NON SI PROCEDE AL RIALLINEAMENTO AI FINI DELLE DIRETTE) DI RIALLINEARE I VALORI AI FINI IRAP

10 1 POSSIBILITA UNICO 2009 PER 2008 PERMANENZA QUADRO EC SI CONTINUERA AD UTILIZZARE IL QUADRO EC FINO AL COMPLETO ASSORBIMENTO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE INDICATE NEL QUADRO AL 31/12/2007 IN QUESTO CASO SCATTA L OBBLIGO DI RIALLINEARE I VALORI AI FINI IRAP

11 2 POSSIBILITA UNICO 2009 PER 2008 RIALLINEAMENTO VALORI INDICATI IN EC ART. 1 CO 48 LEGGE 244/2007 I COMPONENTI NEGATIVI DEDOTTI AI SENSI DELL ART. 109 CO 4 LETT. B), POSSONO ESSERE RECUPERATI A TASSAZIONE NEL 2008 O ANCHE SUCCESSIVAMENTE IN TUTTO O IN PARTE (MA PER CLASSI OMOGENEE) MEDIANTE IL PAGAMENTO DI UN IMPOSTA SOSTITUTIVA IN QUESTO CASO NON SCATTA L OBBLIGO DI RIALLINEARE I VALORI AI FINI IRAP

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13 RIALLINEAMENTO VALORI INDICATI IN EC ART. 1 CO 48 LEGGE 244/2007 IMPOSTA SOSTITUTIVA 12% 14% 16% SUI MAGGIORI VALORI FINO A 5 MILIONI DI EURO SUI MAGGIORI VALORI ECCEDENTI I 5 E FINO A 10 MILIONI DI EURO SUI MAGGIORI VALORI ECCEDENTI I 10 MILIONI DI EURO

14 RIALLINEAMENTO VALORI INDICATI IN EC MODALITA APPLICATIVE ART. 1 CO 48 LEGGE 244/2007 D.M. 03/03/2008 IL RIALLINEAMENTO PUO ESSERE EFFETTUATO ANCHE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI L OPZIONE PUO ESSERE ESERCITATA ANCHE IN RELAZIONE A SINGOLE CLASSI DI BENI E ALTRI ELEMENTI CORRISPONDENTI AI RIGHI DI CIASCUNA SEZIONE DEL QUADRO EC IL RIALLINEAMENTO RIGUARDA L INTERO RIGO DEL QUADRO EC E POSSIBILE ESCLUDERE DAL RIALLINEAMENTO I SOLI VALORI REALIZZATI PRIMA DEL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA SE IL RIALLINEAMENTO E ESERCITATO IN PIU PERIODI DI IMPOSTA, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL ALIQUOTA APPLICABILE SI TIENE CONTO ANCHE DEI VALORI PRECEDEDENTEMENTE ASSOGGETTATI A SOSTITUTIVA

15 ATTIVITA MACCHINARI ESEMPIO STATO PATRIMONIALE PASSIVITA FONDO AMMORT F.DO IMPOSTE DIFFERITE IL FONDO IMPOSTE DIFFERITE SI RIFERISCE A AMMORTAMENTI ANTICIPATI PER INDICATI NEL QUADRO EC VALORE CIVILISTICO MACCHINARI VALORE FISCALE MACCHINARI IL SOGGETTO PUO PROCEDERE AL RIALLINEAMENTO PAGANDO IL 12% DI

16 ATTIVITA MACCHINARI IN TAL MODO STATO PATRIMONIALE PASSIVITA FONDO AMMORT DEBITI TRIBUTARI L ELIMINAZIONE DEL FONDO IMPOSTE DIFFERITE HA COMPORTATO UN UTILE DI NON TASSABILE VALORE CIVILISTICO MACCHINARI VALORE FISCALE MACCHINARI IL SOGGETTO PUO CONTINUARE NEL PROCESSO DI AMMORTAMENTO CIVILISTICO CHE HA VALORE ANCHE AI FINI FISCALI

17 IN DEFINITIVA IL SOGGETTO OTTIENE IL SEGUENTE RISPARMIO DI IMPOSTA RISPARMIO NEL PERIODO IN CUI HA CALCOLATO GLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI ( X 33+4,25) DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA DIFFERENZA RISPARMIO IMPOSTE SUI FUTURI AMMORTAMENTI ( X (27,5+3,9)) RISPARMIO COMPLESSIVO (RISPARMIO EFFETTIVO ) IMPOSTE

18 ESEMPIO DI RIALLINEAMENTO IN PIU PERIODI UNICO 2008: RIALLINEAMENTO PER ALIQUOTA APPLICABILE 12% = UNICO 2009: RIALLINEAMENTO PER ALIQUOTA APPLICABILE????? UNICO 2009 RIALLINEAMENTO GIA EFFETTUATO RIALLINEAMENTO IN CORSO TOTALE VALORI RIALLINEATI IMPOSTA 1 SCAGLIONE IMPOSTA 2 SCAGLIONE TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA meno IMPOSTA GIA DOVUTA IMPOSTA DOVUTA A SALDO

19 RIALLINEAMENTO VALORI INDICATI IN EC VERSAMENTO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA SE EFFETTUATA IN UNICO RATA = 30% ENTRO TERMINE DI VERSAMENTO DEL SALDO RELATIVO AL RATA = 40% + INTERESSI 2,5% ANNUALI ENTRO TERMINE DI VERSAMENTO DEL SALDO RELATIVO AL RATA = 30% + INTERESSI 2,5% ANNUALI ENTRO TERMINE DI VERSAMENTO DEL SALDO RELATIVO AL 2010 RIS. 10/06/2008 N. 237/E = CODICI TRIBUTI PER LE OPZIONE OPERATE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI SI OPERA DI CONSEGUENZA

20 RIALLINEAMENTO VALORI INDICATI IN EC EFFETTI DEL RIALLINEAMENTO IL RIALLINEAMENTO PRODUCE EFFETTI A PARTIRE DALL INIZIO DEL PERIODO D IMPOSTA IN CUI SI EFFETTUA L ESERCIZIO DELL OPZIONE CON IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA A PARTIRE DALLA STESSA DATA OPERA L ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITA GRAVANTE SULLE RISERVE IN SOSPENSIONE IL RIALLINEAMENTO AI FINI II.DD. ASSORBE QUELLO AI FINI IRAP

21 RIALLINEAMENTO VALORI INDICATI IN EC CESSIONE BENI MATERIALI E IMMATERIALI PRIMA DEL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA SI ESCLUDONO DAL RIALLINEAMENTO DOPO IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA E PRIMA DELL INIZIO DEL QUARTO PERIODO SUCCESSIVO IL COSTO FISCALE DEI BENI CEDUTI E RIDOTTO DEL VALORE ASSOGGETTATO TASSAZIONE DELL EVENTUALE MAGGIOR AMMORTAMENTO DEDOTTO MENTRE LA SOSTITUTIVA RELATIVA COSTITUISCE ACCONTO DOPO L INIZIO DEL QUARTO PERIODO SUCCESSIVO NESSUN EFFETTO

22 ESEMPIO CESPITI FONDO AMMOR. 600 AMMORT. ANTICIPATO 200 RIALLINEAMENTO IN UNICO 2009 SU AMMORTAMENTO CESSIONE NEL 2010 AL PREZZO 400 SENZA RIALLINEAMENTO PREZZO CESSIONE 400 Meno VALORE NETTO CONTABILE 350 = PLUSVALENZA CONTABILE 50 + ELIMINAZIONE AMMOR. ANTICIPATI 200 = IMPONIBILE TASSABILE IRES 27,5 + IRAP 3,9 78,5

23 CON RIALLINEAMENTO COSTO FISCALE - COSTO STORICO AMMORTAMENTO AL 31/12/ AMMORT. ANTICIPATO 200 = VALORE FISCALE VALORE RIALLINEATO 200 = NUOVO VALORE FISCALE AMMORTAMENTO = RESIDUO COSTO DA AMMORTIZZ. 350 RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE - RESIDUO COSTO DA AMMORTIZZ. 350 Meno VALORE RIALLINEATO 200 Meno AMMORTAMENTO DEDOTTO 50 = COSTO FISCALE RIDETERMINATO PREZZO DI REALIZZO 400 = PLUSVALENZA TASSABILE IRES 27,5 + IRAP 3,9 94,2 Meno IMPOSTA SOSTITUTIVA PAGATA 24 = TASSAZIONE ULTERIORE 70,2

24 RIEPILOGO COSTO FISCALE SENZA RIALLINEAMENTO 78,5 CON RIALLINEAMENTO 94,2 DIFFERENZA 15,7 IL MAGGIOR ONERE DIPENDE DAL FATTO CHE IN ASSENZA DI CHIARIMENTI L AMMORTAMENTO 2009 PARI A 50 E STATO SOTTRATTO DAL COSTO FISCALE RIDETERMINATO PER RIALLINEAMENTO IN REALTA L AMMORTAMENTO DA SOTTRARRE DEVE ESSERE L EVENTUALE CHE SI SAREBBE CALCOLATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELL ORIGINARIO PROCESSO DI AMMORTAMENTO FISCALE IN EFFETTI LA DIFFERENZA DI 15,7 CORRISPONDE PROPRIO ALLA TASSAZIONE SU 50 DI AMMORTAMENTO

25 RIALLINEAMENTO AI FINI IRAP ART. 1 CO 51 LEGGE 244/2007 POICHE DAL 2008 LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP SI EFFETTUA SOLO SULLA BASE DEL CONTO ECONOMICO (SENZA TENER CONTO DELLE VARIAZIONI FISCALI) E PREVISTO L OBBLIGO DI RECUPERARE A TASSAZIONE I COMPONENTI NEGATIVI DEDOTTI FINO AL 2007 MA NON ANCORA IN SOSPESO SE IL SOGGETTO PROCEDE AL RIALLINEAMENTO DEI VALORI INDICATI NEL QUADRO EC MEDIANTE PAGAMENTO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA NON DEVE PROCEDERE AL RECUPERO DELLA TASSAZIONE DEGLI STESSI VALORI AI FINI IRAP

26 RIALLINEAMENTO AI FINI IRAP ART. 1 CO 51 LEGGE 244/2007 RECUPERO TASSAZIONE VALORI QUADRO EC QUOTE RESIDUE DI COMPONENTI NEGATIVI QUOTE RESIDUE DI COMPONENTI POSITIVI IN SEI QUOTE COSTANTI ANNUALI A PARTIRE DAL PERIODO D IMPOSTA SUCCESSIVO = 2008 CONTINUANO AD APPLICARSI LE VECCHIE REGOLE CONTINUANO AD APPLICARSI LE VECCHIE REGOLE

27 RIALLINEAMENTO VALORI INDICATI IN EC EFFETTI DEL RIALLINEAMENTO II.DD. EFFETTUATO IN PERIODI SUCCESSIVI POICHE IL RIALLINEAMENTO AI FINI II.DD. ASSORBE QUELLO AI FINI IRAP QUANDO IL RIALLINEAMENTO AI FINI II.DD. VIENE EFFETTUATO IN PERIODI SUCCESSIVI A QUELLI DEL RIALLINEAMENTO IRAP DALL IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA IN SIMILE SITUAZIONE SI SOTTRAE L IMPORTO DELLE QUOTE DI IRAP PAGATA

28 ATTENZIONE SE NON SI PROCEDE ALL AFFRANCAMENTO AI FINI II.DD IN OGNI CASO NEL BILANCIO 2008 VA INDICATO IL DEBITO PER IRAP DOVUTA SUI RESIDUI SESTI CON ELIMINAZIONE IRAP DIFFERITA

29 INFINE PER EVITARE MANOVRE ELUSIVE NUOVA SANZIONE AI REVISORI NUOVA NORMA ANTIELUSIVA

30 SANZIONI A CARICO DEI REVISORI CONTABILI ART. 1 CO 92/94 LEGGE 244/2007 A DECORRERE DAL BILANCIO RELATIVO AL PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO ALLA DATA DEL 31/12/2007 (= 2008) SONO PREVISTE LE SEGUENTI SANZIONI A CARICO DEI SOGGETTI TENUTI A SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI/IRAP PER ATTIVITA DI REVISIONE MANCATA SOTTOSCRIZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 258 A 2065 OMISSIONE DI GIUDIZI SUL BILANCIO DA CUI DERIVI INFEDELTA 30% DEL COMPENSO DI REVISIONE NEL LIMITE DELL IMPOSTA EFFETTIVAMENTE ACCERTATA

31 NORMA ANTIELUSIVA IN MATERIA DI DEDUCIBILITA DI COMPONENTI NEGATIVI ART. 1 CO 34 LEGGE 244/2007 Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lettera q), numero 1, decorre l eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.

32 IN DEFINITIVA I COSTI DIVENTANO FISCALMENTE DEDUCIBILI 1. SE SONO COERENTI CON I COMPORTAMENTI PRECEDENTI 2. SE SONO CORRETTI RISPETTO AI PRINCIPI CONTABILI

33 QUESTIONE L EVENTUALE CAMBIAMENTO DI STIMA EVIDENZIATO NELLA NOTA INTEGRATIVA E SUFFICIENTE A PROVARE LA CORRETTEZZA DEL COMPORTAMENTO? TELEFISCO 2008 /CIRC 19/02/2008 N. 12/E PAR. 7.1 LA COERENZA DEL COMPORTAMENTO POTRA ESSERE DIMOSTRATA IN QUALSIASI MODO (ANCHE CON LA NOTA INTEGRATIVA) L INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA NON PRECLUDE IL POTERE DI CONTROLLO DELL A.F.

34 AD ESEMPIO NON SARA PIU POSSIBILE INSERIRE NEL QUADRO EC DIFFERENZA IN EC DEDUCIBILITA DIFFERENZA FRA SOLO SE HANNO RILEVANZA AMMORTAMENTI CIVILISTICI E I CIVILISTICA MAGGIORI AMMORTAMENTI FISCALI AMMORTAMENTI ANTICIPATI NON PIU DEDUCIBILI DAL 2008 INSIEME AGLI AMMORTAMENTI ANTICIPATI DIFFERENZA RILEVAZIONE LEASING SECONDO IAS 17 E I CANONI DI COMPETENZA SVALUTAZIONE CREDITI 0,5% NON DOVREBBE ESSERE PIU DEDUCIBILE SOLO SE HANNO RILEVANZA CIVILISTICA

35 DAL 2008 AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E RETTIFICHE DI VALORE CON GIUSTIFICAZIONE CIVILISTICA NEI LIMITI DEI COEFFICIENTI FISCALI OLTRE I LIMITI DEI COEFFICIENTI FISCALI CON GIUSTIFICAZIONE SOLO FISCALE DEDUCIBILI L ECCEDENZA NON E DEDUCIBILE NON DEDUCIBILI

36 ESEMPIO 2007 AMMORTAMENTO CIVILISTICO 8% AMMORTAMENTO FISCALE IN QUADRO EC 2% 2008 AMMORTAMENTO CIVILISTICO 10% L UFFICIO PUO DISCONOSCERE IL MAGGIOR AMMORTAMENTO CIVILISTICO DEL 2% IN QUANTO NON COERENTE NON CORRETTO RISPETTO AI PRINCIPI CONTABILI

37 SALVO CHE NON SI GIUSTIFICHI IL MAGGIOR AMMORTAMENTO ALLA LUCE DEI PRINCIPI CONTABILI ESEMPIO VARIAZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO PER PIU INTENSA UTILIZZAZIONE (DA 8 ORE A 10 ORE DI UTILIZZO) RIDUZIONE VITA UTILE (CON APPOSITA STIMA TECNICA) IN OGNI CASO L UFFICIO PUO DISCONOSCERE IL MAGGIOR AMMORTAMENTO SE RITENUTO NON CORRETTO

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