SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
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1 Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l. CARTA DEI SERVIZI SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PROVINCIA DI PISA COMUNE DI PISA OTTOBRE COMUNE DI CASCINA
2 NOTE:.. 1
3 1. PREMESSA ORDINAMENTO REGOLE GENERALI PER UNA CORRETTA CONDUZIONE DELL IMPIANTO TERMICO COSA SI INTENDE PER IMPIANTO TERMICO CHI È IL RESPONSABILE DELL IMPIANTO TERMICO GESTIRE L IMPIANTO IN MANIERA CORRETTA E SICURA MANUTENERE L IMPIANTO IN MANIERA CORRETTA CONSERVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL IMPIANTO TERMICO GARANTIRE LA SICUREZZA DELL IMPIANTO E L INCOLUMITÀ DI PERSONE E COSE AIUTARE L AMBIENTE RISPARMIARE DENARO LE VERIFICHE DELGI IMPIANTI TERMICI DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE TARIFFE PER LA DICHIARAZIONE IMPIANTI DISATTIVATI NUOVI IMPIANTI LE VERIFICHE DELL AMMINISTRAZIONE COMPETENTE QUALI IMPIANTI SONO SOGGETTI A VERIFICA LA NOTIFICA DI AVVISO DI VERIFICA E GLI ADEMPIMENTI DELL UTENTE L ESECUZIONE DELLE VERIFICHE GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE IN SEDE DI VERIFICA TARIFFE SANZIONI QUALITÀ DEL SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CONTATTI CAMPAGNE INFORMATIVE RIMBORSI GESTIONE DEL CATASTO IMPIANTI SODDISFAZIONE DELL UTENTE DEFINIZIONI
4 1. PREMESSA La Provincia di Pisa, il Comune di Pisa ed il Comune di Cascina, nel recepire le norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, ed i regolamenti attuativi recanti le norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, hanno avviato il servizio di ispezione e verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, ai sensi della Legge 10/1991, del DPR 412/93, del D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii. agli stessi. La Provincia di Pisa, il Comune di Pisa ed il Comune di Cascina, hanno affidato gestione del servizio alla AEP Srl, società con capitale interamente pubblico. 2. ORDINAMENTO Con la Carta dei Servizi, l AEP Srl si impegna a perseguire il massimo soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative degli utenti, tenendo nella dovuta considerazione gli aspetti relativi all educazione per un uso più razionale dell energia e per il rispetto dell ambiente, alla salvaguardia della sicurezza degli ambienti ed all incolumità fisica delle persone, alla conservazione di cose e beni, nonché alla tutela degli animali. L AEP Srl intende perseguire i propri obiettivi in un ottica di tutela dei diritti dei consumatori e garantendo la qualità, l'universalità e l'economicità delle proprie prestazioni. La Carta della qualità dei servizi dell AEP Srl contiene gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate in conformità all art. 2 comma 461 della legge 24/12/2007 n 244, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti. L AEP Srl, metterà a disposizione delle associazioni dei consumatori le informazioni generali legate al servizio, garantendo sempre il massimo riserbo delle attività svolte a carico dei singoli utenti REGOLE GENERALI PER UNA CORRETTA CONDUZIONE DELL IMPIANTO TERMICO 3.1 COSA SI INTENDE PER IMPIANTO TERMICO Ai sensi del D.Lgs. 192/05, così come modificato dalla Legge 03/08/ n.90, si definisce impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 3.2 CHI È IL RESPONSABILE DELL IMPIANTO TERMICO L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti dalle norme vigenti, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa, subentra per la durata dell'occupazione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche. Il proprietario al momento della consegna dell immobile all inquilino trasferisce ad esso tutti i documenti, aggiornati, riferiti all impianto termico.
5 3.3 GESTIRE L IMPIANTO IN MANIERA CORRETTA E SICURA Per mantenere l impianto termico della propria abitazione sempre efficiente ed in regola si devono seguire le norme di conduzione previste dalla Legge 10/91, dal D.P.R. 412/93, dal D. Lgs 192/05 e ss.mm.ii.. Per una corretta gestione dell impianto occorre conoscere il periodo dell anno durante il quale è consentito tenere in funzione gli impianti di riscaldamento ed il numero massimo di ore giornaliere di accensione previste dalla legge. Tali limiti dipendono dal clima della località dove è ubicato l edificio e dal tipo di impianto. Per conoscere i limiti di orario ed i periodi di ogni zona climatica si può contattare l AEP Srl o rivolgersi al Comune presso cui è ubicato l impianto. La temperatura media degli ambienti deve essere non superiore a 20 C (con una tolleranza di ± 2 C); per i soli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (categoria E.8) la temperatura media deve essere non superiore a 18 C (con una tolleranza di ± 2 C). Il rispetto del periodo annuale di esercizio, l osservanza dell orario prescelto nei limiti della durata giornaliera consentita, ed il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti, sono obblighi la cui responsabilità è a carico del titolare o dell occupante dell unità abitativa MANUTENERE L IMPIANTO IN MANIERA CORRETTA Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Ai sensi dei regolamenti provinciali e comunali vigenti, i controlli di efficienza energetica del generatore devono essere effettuati con le seguenti scadenze temporali: - ogni due anni per gli impianti per gli impianti alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido di potenza nominale del focolare < 35 kw; - ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare 35 kw; - nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva 350 kw, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale. Per un efficace meccanismo di accertamento la trasmissione dell ultimo rapporto di controllo deve avvenire con una periodicità non superiore a 2 anni. Per tutte le operazioni di controllo e manutenzione dell impianto occorre rivolgersi ad una ditta abilitata ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/01/2008 n. 37 (ex legge 46/90) ed in possesso dei requisiti necessari (abilitazione lettere c) ed e)) per tutte le operazioni di controllo e manutenzione. Il responsabile dell impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, può affidare le operazioni di manutenzione ad una ditta abilitata secondo quanto previsto dal D.M. 37/08, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, ai sensi delle norme vigenti. Per ricoprire il ruolo di terzo responsabile nell esercizio e nella manutenzione degli impianti termici aventi portata termica superiore a 232 kw, oltre al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08, la ditta di manutenzione dovrà dimostrare il possesso del patentino di abilitazione di II grado, così come previsto dal D. Lgs. 152/06. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kw, il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile è dimostrato mediante l iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla Pubblica Amministrazione e pertinenti per categoria, quali, ad esempio: l albo nazionale costruttori (Ance), categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento; l iscrizione ad elenchi
6 equivalenti dell Unione Europea; la certificazione della ditta ai sensi delle norme UNI EN ISO serie 9000, per l attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell impianto o degli impianti a lui affidati. 3.5 CONSERVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL IMPIANTO TERMICO La documentazione dell impianto termico deve essere conservata, a cura del responsabile, presso l unità immobiliare o la centrale termica in cui è ubicato l impianto e deve essere resa disponibile e mostrata all ispettore in occasione delle verifiche periodiche dell AEP Srl. In caso di variazione del responsabile impianto, il precedente responsabile è tenuto a consegnare al subentrante tutta la documentazione a corredo dell impianto, completa e correttamente compilata. Impianti con potenza nominale al focolare < 35 kw: libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60; libretto di uso e manutenzione dell impianto, redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell impianto; libretto di istruzioni uso e manutenzione del generatore, fornito dal produttore; dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08; per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 oppure documento equivalente, per impianti costruiti prima del 13/03/90 (appendice F alla norma UNI 10738); rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria. 5 Impianti termici con potenza nominale al focolare 35 kw libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60; libretto di uso e manutenzione dell'impianto, redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto; libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori ed apparecchiature dell'impianto, forniti dai produttori; autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto e denuncia ISPESL, ove obbligatori; certificato di prevenzione incendi per impianti di potenza 116 kw dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08; per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 oppure documento equivalente, per impianti costruiti prima del 13/03/90 (appendice F alla norma UNI 10738); rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria. Di seguito vengono fornite maggiori informazioni in merito alla documentazione a corredo dell impianto termico. Libretto di impianto/centrale Il libretto di impianto/centrale, aggiornato ed integrato ai sensi del D.M. 17/03/2003, è la carta d identità dell impianto; lo stesso è diviso in due parti: la prima contiene i dati del proprietario, dell installatore e del responsabile della manutenzione, la seconda i dati tecnici dei componenti principali costituenti l impianto termico. E un documento che va conservato con cura e che riporta anche il resoconto delle operazioni di manutenzione effettuate nel tempo, dei controlli strumentali e delle verifiche eseguite da parte degli enti locali. Nel caso di installazione di caldaie nuove (sia per nuovi impianti termici che per sostituzione caldaie e/o trasformazione impianti termici), il libretto di impianto/centrale deve essere compilato inizialmente dall installatore e/o manutentore che trascriverà i parametri riferiti all analisi di combustione che obbligatoriamente dovrà eseguire all atto della prima accensione del generatore. Ogni attività di manutenzione eseguita sul generatore va riportata sul libretto di impianto/centrale, opportunamente controfirmata dall installatore e/o manutentore. Dopo la prima compilazione, ogni aggiornamento dei dati contenuti nel libretto potrà essere firmato dal responsabile dell impianto. Nel caso di caldaie già esistenti, il libretto di impianto/centrale, qualora smarrito, dovrà essere reperito dal responsabile dell impianto.
7 Libretto di uso e manutenzione Il libretto di uso e manutenzione, messo a disposizione dal costruttore dell impianto, va conservato e/o recuperato dall utente. Sullo stesso viene riportata la periodicità delle manutenzioni a cui dovranno essere sottoposti i componenti dell impianto termico. Analogamente, ogni componente dell impianto (o quanto meno il generatore di calore) dovrà essere corredato di libretto di istruzioni ed uso e manutenzione, ai sensi delle norme vigenti. Dichiarazione di conformità L impianto termico deve essere corredato di idonea dichiarazione di conformità, riferita agli impianti termici (no rete gas) costruiti dopo il 13/03/90, oppure il documento equivalente, per impianti costruiti prima di tale data (appendice F alla norma UNI 10738) La dichiarazione di conformità dovrà essere rilasciata dalla ditta costruttrice dell impianto termico, anche in caso di mera sostituzione di singole parti di un impianto termico pre esistente. 6 Rapporto di controllo e manutenzione Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, il manutentore abilitato provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto deve essere da questi conservato ed allegato al libretto di impianto/centrale. Il rapporto di controllo deve essere conforme agli allegati G del D. Lgs. 192/05, per impianti di potenza nominale al focolare < 35 kw, ed F, per impianti di potenza nominale al focolare 35 kw. In occasione dei controlli di efficienza energetica il manutentore applica sul rapporto di controllo l apposito bollino, nell ambito della procedura di dichiarazione dello stato di manutenzione dell impianto. 3.6 GARANTIRE LA SICUREZZA DELL IMPIANTO E L INCOLUMITÀ DI PERSONE E COSE Soltanto un impianto controllato e sottoposto a manutenzione periodica da parte di personale abilitato e specializzato è sicuro. La verifica periodica dell impianto non può essere un operazione improvvisata svolta autonomamente o ricorrendo a persone non abilitate. Il corretto controllo della caldaia ne ottimizza il funzionamento minimizzando la possibilità di incidenti e di immissione di scarichi pericolosi all interno dell ambiente di installazione del generatore di calore. 3.7 AIUTARE L AMBIENTE Ogni generatore di calore alimentato da combustibili fossili, per funzionare, ha bisogno di scaricare i prodotti della combustione (fumi) nell ambiente esterno. Oltre ad altre sostanze inquinanti, questi fumi contengono anidride carbonica, uno dei principali responsabili dell effetto serra. Ridurre i consumi attraverso la corretta manutenzione della caldaia permette di bruciare meno combustibile (risorse naturali) e diminuire l immissione in atmosfera dei fumi di scarico. 3.8 RISPARMIARE DENARO Il controllo periodico dell impianto termico, effettuato da personale specializzato, lo rendono affidabile ed efficiente, garantendo nel contempo migliori prestazioni e minori consumi di combustibile. Questo significa risparmiare in maniera significativa sui costi relativi al riscaldamento, che possono essere ulteriormente ridotti con piccole attenzioni quotidiane o, se necessario, in concomitanza di interventi di adeguamento o di ristrutturazione dell impianto termico. Alcuni accorgimenti importanti come: l impostazione della temperatura interna sul termostato ambiente a circa 20 C durante le ore diurne ed a 16 C nelle ore notturne; l installazione delle valvole termostatiche sui singoli corpi scaldanti, con l impostazione della temperatura più bassa nelle stanze da letto o negli ambienti che godono degli apporti di calore gratuito (irraggiamento solare, altri fonti di calore); l isolamento del tetto e delle pareti della casa per ridurre le dispersioni di calore e l installazione dei doppi vetri e delle guarnizioni alle finestre, per evitare le infiltrazioni d aria, garantiranno un sicuro ed efficace risparmio sulla gestione dell impianto termico.
8 4. LE VERIFICHE DELGI IMPIANTI TERMICI 4.1 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE In occasione dei controlli di efficienza energetica è obbligatorio per tutti gli impianti termici l invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione, resa valida attraverso il pagamento del contributo previsto, il cosiddetto bollino. La dichiarazione di avvenuta manutenzione è completa se comprende: 1. il rapporto di controllo tecnico, redatto dal manutentore, conforme agli allegati G e F del D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.; 2. apposito bollino. La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione all AEP Srl è di competenza della ditta di manutenzione. Una copia deve essere conservata a cura del responsabile dell impianto e mostrata, in caso di controllo, per evitare il pagamento dell'ispezione. La dichiarazione di avvenuta manutenzione dell impianto termico deve essere trasmessa all Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl entro il termine di validità della prova fumi precedentemente effettuata. Si concede alla ditta di manutenzione un periodo di 30 giorni per l inserimento telematico della stessa. In ogni caso l utente, per risultare correttamente dichiarato, deve aver prodotto una dichiarazione valide prima della data di protocollo dell eventuale avviso di controllo a suo carico. I responsabili di impianto non correttamente dichiarati sono soggetti ispezione dell impianto termico a pagamento, fino alla consegna della dichiarazione di avvenuta manutenzione TARIFFE PER LA DICHIARAZIONE Il bollino viene pagato dal responsabile impianto direttamente al manutentore, che lo applica sul rapporto di controllo tecnico. L acquisto dei bollini dalla Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl è effettuato dal legale rappresentante della ditta di installazione/ manutenzione o suo delegato (delega scritta). I bollini consegnati restano in carico alla ditta che li ha richiesti e non possono essere ceduti ad altri installatori/manutentori. I bollini hanno i seguenti prezzi (IVA inclusa) per tutte e tre le Amministrazioni: - bollino A per impianti di portata termica < 35 kw, 9,00 cadauno; - bollino B per impianti di portata termica compresa tra 35 kw e 116 kw, 12,00 cadauno; - bollino C per impianti di portata termica compresa tra 116 kw e 350 kw, 20,00 cadauno; - bollino D per gli impianti di impianti di portata termica 350 kw, 20,00 cadauno. 4.3 IMPIANTI DISATTIVATI Condizione sufficiente per non sottostare agli obblighi di manutenzione è recedere dal contratto di fornitura del combustibile di rete o disattivare il generatore di calore in modo che un eventuale accensione richieda necessariamente l intervento di un tecnico abilitato. La disattivazione e l eventuale riattivazione dell impianto termico, devono essere tempestivamente comunicate dal responsabile di impianto alla Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl. Sono considerati disattivati gli impianti che, al momento della verifica, risultino privi di parti essenziali (es. generatore di calore, contatore del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori), senza le quali l impianto non può funzionare. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l utilizzo dell impianto (sigilli, smontaggio di parte dell impianto, ecc.). La data di disattivazione, il nominativo di chi lo ha disattivato e le modalità utilizzate devono essere riportate sul libretto di impianto/centrale di cui al D.M.17/03/ NUOVI IMPIANTI In caso di nuova installazione o sostituzione di un generatore di calore, entro 30 giorni dall avviamento deve essere inviata all Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl la dichiarazione di avvenuta manutenzione. In ogni caso, entro 45 giorni dalla data di installazione, dovrà essere eseguita la prima accensione con la relativa analisi di combustione e dichiarazione con bollino da trasmettere alla AEP Srl da una ditta di manutenzione abilitata.
9 4.5 LE VERIFICHE DELL AMMINISTRAZIONE COMPETENTE Gli enti locali hanno l obbligo di controllare l effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici e l osservanza delle norme relative. Tale compito è assegnato ai Comuni con più di quarantamila abitanti ed alle Province per la restante parte del territorio. L AEP Srl ha l obbligo di realizzare, annualmente, le verifiche di almeno il 5% degli impianti ubicati sul territorio di competenza. 4.6 QUALI IMPIANTI SONO SOGGETTI A VERIFICA Sono compresi negli impianti termici tutti gli impianti alimentati con combustibili gassosi, liquidi e solidi ubicati in tutto il territorio provinciale di Pisa. Sono compresi nelle attività di manutenzione e negli obblighi della dichiarazione anche le caldaie alimentate a combustibile solido (legna, pellets, cippato, etc.), termo stufe, stufe e termo camini. Fino all emanazione di appositi decreti attuativi e di una specifica normativa tecnica, per i generatori alimentati con combustibili solidi non potranno essere eseguiti i controlli di combustione (prova fumi). I criteri utilizzati nella programmazione delle ispezioni presso gli utenti finali dovranno tenere conto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di rendimento energetico in edilizia, dando priorità a: - impianti per i quali non sia pervenuta la dichiarazione di avvenuta manutenzione; - impianti per i quali dalla fase di accertamento documentale siano emersi elementi di criticità; - impianti più vecchi. 8 In caso di esistenza, all interno dell unità abitativa, di due generatori di calore, idraulicamente collegati ed insistenti sullo stesso impianto termico la cui somma delle portate termiche sia superiore a 35 kw, ai sensi delle norme vigenti l impianto è considerato avente potenza superiore a 35 kw ed è quindi soggetto alla relativa normativa. Analogamente, nel caso due generatori di calore siano installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti e la somma delle portate termiche è superiore a 35 kw, il locale è considerato centrale termica ed è soggetto alle norme vigenti per impianti superiori ai 35 kw. All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kw quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Non sono programmate ispezioni su impianti termici con una periodicità inferiore a due anni, ad eccezione dei casi in cui l ispezione si renda necessaria per accertare l eliminazione di non conformità precedentemente rilevate. 4.7 LA NOTIFICA DI AVVISO DI VERIFICA E GLI ADEMPIMENTI DELL UTENTE In caso di ispezione, il responsabile di impianto viene avvisato, con congruo anticipo, tramite lettera raccomandata A/R (o altra forma per cui si possa dimostrare l effettiva ricezione), nella quale è specificata la data, l ora dell ispezione ed i nomi degli ispettori. Il responsabile dell'impianto è tenuto: - ad essere presente al controllo o delegare qualcuno o comunicare la propria assenza ai numeri indicati nella lettera di avviso; - ad assicurarsi che la caldaia sia dotata di foro per l'analisi di combustione, accessibile e richiudibile, in assenza del quale non sarà possibile procedere con l'esecuzione dell ispezione; - ad accompagnare il verificatore incaricato dall AEP Srl nel locale dove è ubicato il generatore di calore, per consentirgli di eseguire i controlli visivi e strumentali dell'impianto; - ad esibire tutta la documentazione dell impianto in suo possesso e la dichiarazione di avvenuta manutenzione provvista di idoneo bollino; - a convocare il conduttore abilitato dell'impianto termico (solo per potenza nominale maggiore di 232 kw e se diverso dal responsabile di impianto) - a sottoscrivere il verbale di controllo rilasciato dall'ispettore. L'ispezione, in caso di effettiva necessità, potrà essere riprogrammata entro il termine del mese successivo a quello indicato nella lettera di avviso L AEP Srl si impegna a differire la data programmata per la verifica, qualora l utente ne faccia richiesta per iscritto o telefonicamente. In questo caso verrà programmata una nuova data per la verifica, di concerto con il responsabile impianto.
10 Quando, pur rispettando la presente procedura, l AEP Srl non può procedere all esecuzione della verifica, per assenza nelle fasce orarie previste per l ispezione del responsabile impianto e/o per rifiuto di quest ultimo all esecuzione della verifica e/o per diniego di accesso, il preavviso all utente dovrà essere reiterato almeno una volta, tramite lettera raccomandata A/R o altra forma per cui si possa dimostrare l effettiva ricezione dell ulteriore preavviso da parte dell utente. Nel caso in cui dopo aver ricevuto il secondo avviso trasmesso dall AEP Srl il responsabile dell impianto termico non consenta l ispezione, verrà redatto dall ispettore il rapporto di controllo tecnico che sarà inviato al competente Sindaco, per l adozione dei provvedimenti di competenza, al fine di consentire l accesso presso l unità immobiliare interessata dall ispezione. In caso di reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire l ispezione, si applicherà il disposto dell'art.16 comma 6 del D.lgs. 20/05/2000 n. 164 (sospensione della fornitura di combustibile). Il responsabile dell impianto termico dissenziente è anche perseguibile delle responsabilità penali per il reato di cui all art. 340 del C. P. (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) L ESECUZIONE DELLE VERIFICHE I controlli sugli impianti termici verranno effettuati materialmente dagli ispettori dell AEP Srl, muniti di apposito tesserino di riconoscimento. L'ispezione non può essere effettuata qualora non venga prestato il consenso all ingresso nei locali da parte degli aventi titolo sugli stessi. L'ispezione deve essere eseguita nel rispetto della propria e dell altrui sicurezza e senza causare guasti o malfunzionamenti all impianto. La visita degli ispettori, da eseguirsi in presenza del responsabile dell impianto o di persona da questi opportunamente delegata, comporta l esecuzione delle seguenti operazioni: - rilevamento dei i dati amministrativi del responsabile dell impianto termico e le caratteristiche dei principali componenti dell impianto termico; - verifica dell esistenza e della completezza della documentazione a corredo dell impianto e la presenza e la validità della dichiarazione; - accertamento, tramite la documentazione messa a disposizione dal responsabile dell impianto termico, che i controlli e l eventuale manutenzione ed i controlli di efficienza energetica periodici dell impianto termico siano stati effettuati con le modalità e nei tempi previsti dalle norme vigenti; - controllo dell idoneità dei locali, dell adeguatezza ventilazione/aerazione dei locali stessi, della presenza e funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo e dello stato delle coibentazioni; - controllo dello stato del canale da fumo e verifica della corretta evacuazione dei prodotti della combustione, ai sensi della UNI 10845; - esecuzione in opera dell analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di combustione del generatore di calore (ai sensi della norma UNI10389). Al termine del controllo l ispettore rilascia un rapporto di verifica con l annotazione delle operazioni di controllo eseguite e dei relativi risultati, in particolare in caso vengano riscontrate eventuali non conformità dell impianto termico rispetto alla legislazione vigente. Il rapporto di verifica deve essere redatto in duplice copia e deve essere sottoscritto dall ispettore e firmato, per presa visione, dal responsabile dell impianto. In caso di rifiuto del responsabile di sottoscrivere il rapporto, l ispettore lo deve dichiarare sul rapporto stesso. Sarà, altresì, cura dell'ispettore contribuire a dare la massima informazione all utenza sulle procedure da seguire in particolare per quanto attiene agli obblighi del responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico, ai sensi della normativa vigente. 4.9 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE IN SEDE DI VERIFICA Il mancato rispetto dei delle norme vigenti ed eventuali non conformità e/o anomalie degli impianti termici rispetto alla legislazione vigente, rilevate dal tecnico incaricato dell ispezione, sono riportate sul rapporto di verifica. Qualora l'ispettore ritenga che l'impianto non debba funzionare per motivi di sicurezza, deve informare il responsabile di impianto ed invitarlo a disattivare l'impianto stesso. L'ispettore deve riportare la richiesta di disattivazione dell'impianto sul rapporto di verifica, che deve essere sottoscritto dal responsabile di impianto. Nel caso in cui il responsabile di impianto si rifiuti di disattivare l'impianto e/o di sottoscrivere il rapporto di verifica, l'ispettore deve tempestivamente informare le autorità competenti.
11 Se, in sede di ispezione viene accertato che l esercizio dell impianto, a causa di malfunzionamento, sia tale da creare grave e immediato pericolo a persone e/o animali e/o cose, il verificatore deve chiedere al responsabile dell impianto l immediata disattivazione dello stesso, dandone riscontro scritto nel rapporto di verifica, firmato dal responsabile di impianto. In tali casi, se è necessario un tempestivo intervento di messa in sicurezza non attuabile direttamente dal responsabile di impianto, il verificatore deve avvisare immediatamente le Autorità competenti ed informare il responsabile di impianto e tutte le persone eventualmente coinvolte. Nel caso in cui l'ispezione abbia evidenziato la necessità dell esecuzione di operazioni di manutenzione e/o di messa a norma dell impianto termico, o anche nel caso in cui sia contestato, da parte del responsabile di impianto, il rapporto di verifica, l'eventuale successiva ispezione, da parte dell AEP Srl, non dovrà essere effettuata dallo stesso ispettore che ha eseguito la prima verifica. A seguito della verifica del tecnico incaricato dall AEP Srl, se in sede di ispezione vengono evidenziate delle non conformità di competenza dell Amministrazione in materia di uso nazionale dell'energia e di risparmio energetico, l AEP diffida il responsabile impianto al ripristino della conformità dell impianto alle norme vigenti entro un termine stabilito. Qualora il responsabile impianto non adempia a quanto prescritto entro il termine stabilito, l AEP emana idoneo atto di diffida all ulteriore utilizzo dell impianto, fino al ripristino delle condizioni di conformità Nel caso in cui, fra le non conformità segnalate nel rapporto di verifica, ve ne siano di relative alla sicurezza dell impianto, di competenza diretta di altri enti, l AEP Srl provvederà ad una puntuale individuazione degli enti competenti e ad inoltrare loro, oltre che ai responsabili di impianto, idonea comunicazione per la segnalazione di quanto rilevato, affinché possano essere adottati i provvedimenti del caso TARIFFE Tutti gli impianti non autodichiarati secondo le suddette periodicità, sono soggetti ad ispezione da parte dell'aep Srl, al fine di verificarne lo stato di esercizio e manutenzione, con costo a carico del responsabile dell'impianto. Il costo delle ispezioni, è stato determinato in modo da garantire la copertura degli oneri effettivi sostenuti dalla Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl, tenendo conto anche della potenza dell'impianto termico. La determinazione del costo attribuibile a ciascuna ispezione tiene pertanto conto dei: - costi diretti (ispettore, programmazione ispezioni ed elaborazione risultati, spese postali); - costi indiretti (struttura, informazione, catasto impianti In occasione della verifica dell AEP, in caso di assenza del responsabile di impianto o di un suo delegato nella data indicata nella lettera di avviso di controllo o in caso di assenza o non accessibilità del foro di prelievo per la prova di combustione, al responsabile di impianto è attribuito un onere forfetario a titolo di rimborso spese (onere di mancata ispezione). A seguito di un mancato controllo deve essere programmata una seconda ispezione, gratuita solo se l utente è correttamente dichiarato. L importo della verifica dipende dalla potenza nominale al focolare dell impianto, secondo la seguente tabella: COSTO DELLE VERIFICHE (IVA inclusa) Provincia di Pisa e Comune di Cascina Comune di Pisa portata termica impianto < 35 kw 103,70 100,00 portata termica impianto 35 kw < 116 kw 146,70 140,00 portata termica impianto 116 kw < 350 kw 207,40 200,00 portata termica impianto 350 kw 244,00 240,00 mancata ispezione 61,00 60,00 impianto autodichiarato gratuito gratuito I costi si riferiscono ad un impianto termico con un solo generatore; per ciascun generatore in più sarà applicata una tariffa pari al 50% di quella prevista per classe di potenza. Il costo del controllo potrà essere corrisposto con le seguenti modalità:
12 - Provincia di Pisa: versamento su C/C bancario intestato all Agenzia Energetica Provincia di Pisa IBAN IT55 X indicando codice PDR dell impianto e Codice Fiscale del responsabile impianto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della verifica - Comune di Pisa: versamento su C/C bancario intestato all Agenzia Energetica Provincia di Pisa IBAN IT77 X indicando codice PDR dell impianto e Codice Fiscale del responsabile impianto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della verifica - Comune di Cascina: versamento su C/C bancario intestato all Agenzia Energetica Provincia di Pisa IBAN IT77 H indicando codice PDR dell impianto e Codice Fiscale del responsabile impianto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della verifica 11 - direttamente all ispettore dell AEP, che rilascerà apposita ricevuta fiscale SANZIONI Ai sensi delle norme vigenti, sono previste le seguenti sanzioni: Sanzioni a carico dei manutentori/installatori Mancato rilascio al responsabile di impianto della documentazione (all. F o G) ai sensi dell art. 7 c. 2 del D. Lgs. 192/2005. (La ditta che effettua la manutenzione conserverà copia firmata dal proprio cliente della documentazione rilasciata) Esecuzione degli interventi di manutenzione non conformi a quanto previsto dalle norme tecniche e dalla normativa vigente di riferimento (gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti nel completo rispetto delle normative nazionali, regionali e locali, nonché delle norme tecniche UNI). Mancato inserimento dei dati relativi alla dichiarazione di avvenuta manutenzione nel database degli impianti gestito da AEP Srl (per singolo impianto) (la ditta di manutenzione che effettua l analisi di combustione ad un proprio cliente ha l obbligo di inserire entro 30 giorni dalla data di esecuzione dell analisi di combustione nello specifico database) Sanzioni previste a carico dell operatore dal D. Lgs. 152/2006 Provincia di Pisa e Comune di Cascina da 1.000,00 a 6.000,00 da 1.000,00 a 6.000,00 30,00 da 516,00 a 2.582,00 Comune di Pisa da 516,00 a 2.582,00 da 516,00 a 2.582,00 Sanzioni a carico dei responsabili di impianto Mancato invio, ai soggetti competenti, della documentazione obbligatoria relativa all impianto termico Provincia di Pisa e Comune di Cascina 100,00 Comune di Pisa da 60,00 a 120,00 Mancata effettuazione, secondo la normativa vigente, della manutenzione biennale/annuale dell impianto termico (ai sensi dell art. 7 c. 1 del D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.) Mancato avviamento entro il termine previsto di caldaia di nuova installazione. Entro 45 giorni dalla data di installazione dovrà essere eseguita la prima accensione con la relativa analisi di combustione da parte di una ditta di manutenzione abilitata. da 500 a 3.000,00 200,00 100,00 Inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto/centrale e l invio della scheda identificativa degli impianti termici e della documentazione ai sensi dell art. 11 c. del DPR 412/93 e ss.mm.ii. Mancato rispetto delle norme che regolano la conduzione dell impianto con particolare riferimento a periodi di accensione e limiti massimi della temperatura ambiente. Sanzioni previste a carico del responsabile di impianto dal D. Lgs. 152/ ,00 100,00 da 516,00 a 2.582,00 da 100,00 a 600,00 da 516,00 a 2.582,00 250,00
13 5. QUALITÀ DEL SERVIZIO L AEP Srl possiede i requisiti previsti dall Allegato I del DPR 412/93 e ss.mm.ii.. Il servizio direttamente rivolto all utenza, considerata la tipicità e l elevata specificità degli argomenti trattati, si avvale di personale amministrativo con spiccate qualità e capacità gestionali nonché di personale tecnico qualificato. Il personale dell AEP Srl è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, documenti od altro di cui avrà comunicazione o dovesse venirne a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività. Le attività svolte dall AEP Srl sono definite e disciplinate da specifiche procedure, al fine di garantire un elevata qualità del servizio svolto e l uniformità della condotta del proprio personale, sia interno che esterno. 5.1 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CONTATTI Per facilitare i rapporti ed il colloquio con l utenza, l AEP Srl fornisce un servizio di sportello al pubblico, aperto presso la propria sede con i seguenti orari: 12 Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl Ufficio relazioni con il pubblico Via Chiassatello, 57 (Corte Sanac) Pisa Dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 09:00 alle 13:00 Negli stessi orari è attivo anche il numero verde: Ulteriori informazioni possono essere richieste attraverso i seguenti canali: - sito web: - posta elettronica: impiantitermici@agenpi.eu - posta elettronica certificata: caldaie@cgn.legalmail.it - fax: CAMPAGNE INFORMATIVE L AEP Srl provvede a dare massima diffusione delle informazioni relative alle procedure di dichiarazione degli impianti termici e di esecuzione delle verifiche, affinché tutta la cittadinanza possa venire a conoscenza delle modifiche introdotte. A tal fine vengono periodicamente organizzate, da parte dell AEP Srl, apposite campagne informative, con la predisposizione di brochure informative, dépliant, manifesti, comunicati stampa e pagine web, affinché l informazione possa raggiungere gli utenti, i manutentori/installatori di impianti termici e le associazioni dei consumatori e di categoria. 5.3 RIMBORSI Qualora risultino pagate cifre indebite e/o in caso di errori si può ottenere il rimborso semplicemente facendone richiesta presso lo sportello aperto al pubblico dell AEP Srl, previa attivazione delle procedure applicative previste. Qualora l utente ritenga che la prestazione di verifica non sia stata esaustiva o addirittura carente o parziale dovrà darne comunicazione all amministrazione dell AEP Srl che provvederà,dopo un riscontro oggettivo, ad eseguire gratuitamente una nuova verifica. Eventuali danni scaturiti da azioni involontarie che possano manomettere il normale funzionamento dell impianto, opportunamente ed immediatamente dimostrati dal responsabile dell impianto termico in sede di sopralluogo, saranno ricondotte a carico dell AEP Srl.
14 5.4 GESTIONE DEL CATASTO IMPIANTI Il catasto degli impianti termici presenti nel territorio di competenza è di tipo informatico ed è gestito attraverso un database con accesso diretto via Web. AEP Srl garantisce il mantenimento ed aggiornamento del database e mantiene in sicurezza l intera infrastruttura (hardware, software e dati), assicurando livelli minimi di sicurezza sia fisica che logica. Ai sensi del D. Lgs 163/2003 e ss.mm.ii., l AEP Srl è tenuta ad osservare l obbligo di riservatezza in ordine a fatti, informazioni e notizie di cui verrà a conoscenza, ed in generale al rispetto di tutte le normative inerenti la privacy. 5.5 SODDISFAZIONE DELL UTENTE Per cercare di migliorare il servizio sarà predisposto un sistema di valutazione del servizio in base alle osservazioni, rimostranze, proteste e consigli dell utente o dei manutentori e installatori. Tale sistema di valutazione si basa sul rilevamento delle segnalazioni, l elaborazione tecnico statistica delle stesse e sull approntamento delle azioni correttive per eliminare eventuali anomalie e/o distorsioni e per migliorare il servizio reso DEFINIZIONI Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Generatore di calore (caldaia): complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione. Impianto termico di nuova installazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico. Sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore ed installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. Esercizio e manutenzione di un impianto termico: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto. Responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. Terzo responsabile dell'impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
15 Ditta di manutenzione (manutentore): ditta, abilitata ai sensi del DM 37/08 (ex Legge 46/90), lettere c) ed e), incaricata dall utente a svolgere le operazioni di controllo e di manutenzione dell impianto termico secondo quanto previsto dall Art. 7 comma 2 del D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Manutenzione ordinaria dell'impianto termico: operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Manutenzione straordinaria dell'impianto termico: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico. 14 Rapporto di controllo: documento tecnico che l operatore della ditta di manutenzione ha l obbligo di redigere, firmare e rilasciare al responsabile di impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell impianto termico. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare 35 kw, il rapporto di controllo deve essere conforme al modello di cui all'allegato F del D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.; nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare < 35 kw, il rapporto di controllo e manutenzione deve essere conforme al modello di cui all allegato G del D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni delle norme vigenti. Autorità competente: autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Ispettore o verificatore: soggetto incaricato dalla Agenzia Energetica della Provincia di Pisa Srl per l'effettuazione delle ispezioni degli impianti termici. Mancato incontro: impossibilità ad eseguire l ispezione programmata per assenza del responsabile di impianto o di un suo delegato. Mancato controllo: impossibilità ad eseguire l ispezione programmata per cause attribuibili al responsabile di impianto. Contributo economico: onere a carico del responsabile di impianto a copertura dei costi dell attività di ispezione della Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl. Il contributo economico è determinato secondo il principio della equa ripartizione dei costi dell attività di ispezione della Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl su tutti gli utenti. Bollino: attestazione del pagamento del contributo economico a supporto e copertura dei costi dell attività di ispezione, adottato dalla Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl. Dichiarazione di avvenuta manutenzione: rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, conforme agli allegati G o F del D. Lgs. 1925/05 e ss.mm.ii., con timbro e firma dell operatore, con apposto il bollino e con connessa assunzione di responsabilità del responsabile di impianto. Impianto correttamente dichiarato: impianto per cui è stata trasmessa all Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl la dichiarazione di avvenuta manutenzione entro il termine previsto. La condizione di impianto correttamente autodichiarato implica che l eventuale ispezione dello stato di manutenzione dell impianto termico da parte della Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl sia gratuita. Per le ulteriori definizioni si rimanda alla Legge 10/91, DPR 412/93, D. Lgs. 192/05 e ss.mm.ii agli stessi.
16 Agenzia Energetica Provincia di Pisa Srl Via Chiassatello, 57 (Corte Sanac) Pisa tel.: fax: impiantitermici@agenpi.eu - pec: caldaie@cgn.legalmail.it - web: Registro Imprese: PI 14425/ Codice Fiscale/Partita Iva Capitale Sociale: ,00 I.V.
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