Le operazioni societarie straordinarie: fusione, scissione. Domande Frequenti
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1 CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL DIRITTO TRIBUTARIO PER IL NOTAIO CONSULENTE Le operazioni societarie straordinarie: fusione, scissione Domande Frequenti
2 Sommario 1. Le operazioni di fusione implicano l emersione di materia fiscalmente rilevante? 2. In caso di fusione cosa accade alle partecipazioni delle società fuse (con costituzione di nuova società) e della società incorporata (nel caso di fusione per incorporazione)? 3. Cosa rappresentano gli avanzi ed i disavanzi da fusione da concambio? 4. Cosa accade contabilmente agli avanzi e disavanzi da concambio? 5. Sul piano fiscale, qual è il regime e la natura dei differenziali (avanzi/disavanzi) da concambio? 6. Cosa accade nel caso in cui la società incorporata sia partecipata dalla incorporante? 7. Sul piano fiscale, qual è il regime e la natura dei differenziali (avanzi/disavanzi) da annullamento? 8. Qual è il regime delle perdite pregresse in caso di fusione? Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 2 di 10
3 1. Le operazioni di fusione implicano l emersione di materia fiscalmente rilevante? No. L art. 172, comma 1 Tuir espressamente esclude che detta operazione dia luogo a realizzo o distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell avviamento. La ragione di tale principio va ravvisata nella inattitudine della fusione già a livello civilistico a dar luogo a vicende traslative in senso tecnico, verificandosi piuttosto una mera confluenza dei patrimoni delle società coinvolte in capo ad una delle due società ( incorporante ) ovvero ad una nuova società, senza smembramento degli stessi e senza soluzione di continuità sul piano giuridico (art bis c.c.). Altrimenti detto, le fusioni sono operazioni sui soggetti e non sui beni. A tale configurazione civilistica si adegua l ordinamento tributario (art. 172, comma 4 Tuir). Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 3 di 10
4 2. In caso di fusione cosa accade alle partecipazioni delle società fuse (con costituzione di nuova società) e della società incorporata (nel caso di fusione per incorporazione)? Alla fusione consegue l annullamento delle partecipazioni delle società fuse e della incorporata, cui corrisponde la conversione con partecipazioni (azioni o quote) della nuova società risultante dall operazione o dell incorporante. Ciò avviene sulla base di un rapporto (c.d. di concambio ) stabilito dagli amministratori nel progetto di fusione (art ter, comma 1, n. 3, c.c.). Fiscalmente, ai sensi dell art. 172, comma 3 Tuir, detta conversione non costituisce occasione di realizzo di plus- o minus-valenze, salvo il caso di conguaglio erogato ai soci della incorporata (laddove, soprattutto in caso di piccole partecipazioni, emergano resti che impediscano una piena conversione). In quest ultima ipotesi, la somma ad essi distribuita (comunque non superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote possedute: art ter, comma 3 c.c.) costituirà, a seconda dei casi e sussistendone i presupposti, reddito di capitale imponibile ex art. 47, comma 7 ovvero reddito d impresa imponibile ex artt. 58 e 87 Tuir. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 4 di 10
5 3. Cosa rappresentano gli avanzi ed i disavanzi da fusione da concambio? Rappresentano differenziali contabili emergenti in caso di non coincidenza tra valore contabile e valore effettivo del patrimonio delle società coinvolte nell operazione. La sostituzione delle partecipazioni delle società fuse con quelle della società risultante (nuova o incorporante) deve avvenire in termini di neutralità economica (il valore reale delle partecipazioni annullate e di quelle acquisite deve coincidere). A tal fine si fissa il rapporto di con-cambio, definito in base al rapporto tra valore effettivo unitario delle azioni o quote della società incorporata e della società incorporante. Non necessariamente tale rapporto coincide con il rapporto tra valori contabili dei patrimoni delle società (determinati al costo storico e non effettivo). Ove il primo rapporto (concambio) sia inferiore al secondo si avrà un disavanzo da concambio, viceversa un avanzo. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 5 di 10
6 4. Cosa accade contabilmente agli avanzi e disavanzi da concambio? Il disavanzo da concambio, rappresentando un aumento del capitale sociale superiore all entità del patrimonio contabile acquisito, deve essere compensato attraverso una sua imputazione a elementi dell attivo del patrimonio netto (riserve se disponibili) ovvero, se sussistono le condizioni di cui all art. 2429, n. 6 c.c., ad avviamento c.d. derivativo. L avanzo da concambio è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto o, se derivante da previsione di risultati economici sfavorevoli, ad apposito fondo per rischi ed oneri (art bis, comma 4 c.c.). Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 6 di 10
7 5. Sul piano fiscale, qual è il regime e la natura dei differenziali (avanzi/disavanzi) da concambio? Gli avanzi ed i disavanzi di fusione costituiscono mere poste contabili fiscalmente irrilevanti (art. 172, comma 2 TUIR). La non imponibilità discende dunque dalla loro intrinseca inattitudine degli stessi ad esprimere una qualsivoglia valenza reddituale. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 7 di 10
8 6. Cosa accade nel caso in cui la società incorporata sia partecipata dalla incorporante? Laddove l incorporante partecipi all incorporata, la fusione implica contestualmente l annullamento delle relative quote o azioni dell incorporata da parte dell incorporante e l acquisizione a valori contabili del patrimonio. Anche in tale ipotesi possono emergere avanzi e disavanzi (in tal caso detti da annullamento ), laddove il valore contabile della partecipazione annullata sia, rispettivamente, minore o maggiore della quota di patrimonio sociale netto della incorporata da esse rappresentato (valore effettivo delle azioni o quote). Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 8 di 10
9 7. Sul piano fiscale, qual è il regime e la natura dei differenziali (avanzi/disavanzi) da annullamento? Anche tali avanzi-disavanzi sono fiscalmente irrilevanti (art. 172, comma 3 Tuir). Ciò, a differenza dei differenziali da concambio, non dipende da una loro intrinseca inattitudine ad esprimere valenza reddituale. Gli avanzi/disavanzi c.d. da annullamento, esprimendo infatti il maggior/minor valore effettivo della partecipazione incorporata rispetto al valore contabile (costo storico) della stessa, appaiono concettualmente assimilabili ad una plus- o minusvalenza su partecipazioni sociali. In tal caso tuttavia esse sono considerare fiscalmente irrilevanti (non perché prive di valenza reddituale, ma) in coerenza con la generale logica della participation exemption. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 9 di 10
10 8. Qual è il regime delle perdite pregresse in caso di fusione? L art. 172, comma 7 Tuir, al fine di evitare un commercio di bare fiscali (ossia la fusione intenzionale con società in perdita al solo fine di abbattere il proprio utile imponibile), subordina il riporto delle perdite pregresse (già fiscalmente riconosciute in capo all incorporata o alla società fusa) ad un serie di condizioni. In primo luogo occorre l effettiva operatività della società in perdita (dimostrata dall ammontare di ricavi e di spese per prestazioni di lavoro ivi stabilito); in secondo luogo, le perdite sono deducibili in misura non superiore al patrimonio netto risultante dall ultimo bilancio (o, se inferiore, all importo netto risultante dalla situazione patrimoniale di fusione), con esclusione dei conferimenti e versamenti dei soci non imposti dalla legge dell ultimo biennio (onde evitare appositi ed artefatti incrementi patrimoniali); infine, per le fusioni tra società partecipate (con annullamento), il riporto della perdita può avvenire sino a concorrenza delle svalutazione delle azioni o quote della partecipante operate a fini reddituali. Un prodotto multimediale ideato e promosso da Fondazione Italiana per il Notariato. Copyright Fondazione Italiana per il Notariato - Tutti i diritti riservati pagina 10 di 10
Le operazioni societarie straordinarie: fusione, scissione
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