Il Responsabile della III Area Arch. Nicla Paola Frezza. 11 febbraio 2011
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1 LEGGE REGIONALE 21/12/2010 N.19 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 "INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE", Testo integrato relativo a limitazioni, deroghe, standards urbanistici e diritti di segreteria introdotte con deliberazione consiliare n.89 del e delibera n.6 del Il Responsabile della III Area Arch. Nicla Paola Frezza 11 febbraio 2011 Pagina 1 di 7
2 PUNTO 5) del dispositivo della deliberazione consiliare n.89 del e LIMITAZIONI La legge prevede di integrare, in relazione alle indicazioni di cui all articolo 9, comma primo, l elenco degli ambiti previsto dall articolo 4, comma 5, della legge, stabilendo che gli interventi di cui alla L.R. n. 22/2009 non sono ammessi nei casi di seguito elencati: a) negli immobili che ricadono in ambiti territoriali ove il PRG stabilisce l assoggettamento a piani attuativi ai sensi dell art.4 della L.R. 34/92 in quanto potrebbe precludere la futura attuazione del PRG b) negli immobili che ricadono in piani attuativi, comunque denominati, adottati e non ancora convenzionati e quelli la cui convenzione è ancora vigente in quanto si andrebbe a modificare l assetto urbanistico previsto dal piano attuativo, approvato e condiviso dall Amministrazione Comunale e dai lottizzanti creando disparità tra lotti edificati e non, accomunati dalle stesse aspettative edificatorie derivanti dalla convenzione ancora in essere. c) Negli edifici censiti ai sensi degli articoli 15 comma 2 e comma 3 della L.R. 8 marzo 1990 n.13 ricadenti nella sottozona A4 di cui all art.31 delle NTA del PRG e in classe A e classe B di cui all art.49 bis delle stesse NTA in quanto sottoposti a restauro e risanamento conservativo al fine di garantire che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche; d) al fine di tutelare il patrimonio rurale nei fabbricati ubicati nella zona agricola sono inoltre poste le seguenti ulteriori limitazioni: in caso di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento, dei fabbricati residenziali principali aventi tipologia edilizia tradizionale, è obbligatoria la riproposizione del tipo edilizio preesistente. Tutti gli interventi dovranno essere attuati sulla base di un dettagliato progetto che preveda l'utilizzo di materiali, finiture, sistemazioni esterne e piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale. Gli interventi nei fabbricati ubicati nel territorio rurale si articoleran, pertanto nel rispetto delle seguenti diverse situazioni : - accorpamento degli accessori di pertinenza all'edifico principale (residenziale): compete al Consiglio Comunale, in sede di valutazione del piano di recupero previsto dall'art.1 comma 6 della L.R. n.22/2009, come modificata dalla L.R. n. 19/2010, stabilire la compatibilità dell'accorpamento degli accessori di pertinenza all'edifico principale, in relazione al tipo edilizio ed alle caratteristiche architettoniche degli edifici interessati, ovvero l'opportunità di mantenere distinte le varie volumetrie, fermo restando quanto consentito dallo stesso art.1 comma 6.. Nel caso di accorpamento di un solo accessorio di pertinenza all'edificio principale, per il quale ai sensi dell'articolo sopra citato non è necessario il piano Pagina 2 di 7
3 di recupero, la compatibilità dell'accorpamento o l'opportunità di mantenere distinte le due volumetrie (fermo restando quanto consentito dall'art. stesso) dovrà essere valutata in sede di istruttoria del titolo abilitativo edilizio diretto. A tal proposito è necessario allegare al progetto un esauriente rilievo del contesto, sia grafico che fotografico. - fabbricati principali (residenziali): gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento nei fabbricati principali dovranno essere effettuati secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche. Per valutare il rispetto di tale prescrizione i relativi progetti dovranno essere corredati da un rilievo, cartografico e fotografico, dello stato di fatto delle aree e degli edifici presenti nella zona per la individuazione del tipo edilizio e delle caratteristiche edilizie storiche prevalenti nella stessa. Nel caso di demolizione, anche parziale, di fabbricati costituiti da più corpi di fabbrica, anche se ognuno di questi possiede le caratteristiche per essere classificato autonomo edificio ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. bb) del regolamento edilizio, non è consentita la ricostruzione separata dei singoli corpi di fabbrica, restando pertanto obbligatoria la riproposizione di un unico fabbricato costituito dall'aggregazione di diversi volumi; Tutti gli interventi dovranno essere attuati sulla base di un dettagliato progetto che preveda l'utilizzo di materiali, finiture, sistemazioni esterne e piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale. In ogni caso l'altezza dell'edificio ampliato e/o ricostruito non potrà essere superiore a ml 7,50; - accessori di pertinenza di fabbricati principali (residenziali): nei casi di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento negli accessori di pertinenza di fabbricati principali, oltre al rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche edilizie storiche, da valutare con le modalità stabilite per i fabbricati principali, è consentito anche l'accorpamento fra più manufatti a condizione che il volume di ogni nuovo corpo di fabbrica non sia superiore al 50% di quello dell'edificio principale, l'altezza non sia superiore a ml 4,50, la distanza fra i fabbricati accessori e l'edificio principale non sia inferiore a ml 10,00 e che i fabbricati accessori siano disposti in modo da formare una corte. Ai fini della individuazione della normativa di riferimento per gli edifici accessori di pertinenza dei fabbricati principali, agli stessi viene assegnata la normativa relativa alla destinazione del manufatto principale; - demolizione e ricostruzione di più fabbricati non residenziali in assenza di edificio principale: nei casi di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento di più fabbricati non residenziali, in assenza di uno che può essere definito principale, oltre al rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche edilizie storiche, da valutare con le modalità stabilite per i fabbricati principali, è consentito anche l'accorpamento fra più manufatti a condizione che la superficie di ogni nuovo corpo di fabbrica non sia superiore a 200 mq, l'altezza non sia Pagina 3 di 7
4 superiore a ml 4,50, la distanza fra i fabbricati non sia inferiore a ml 10,00 e che i fabbricati stessi siano disposti in modo da formare una corte; e) sempre in zona agricola, al fine di garantire gli aspetti igienico sanitari, sicurezza, ambientali e salvaguardare eventuali diritti di terzi confinanti, si ritiene opportuno stabilire le seguenti ulteriori limitazioni: - Per gli ampliamenti di edifici non residenziali in zona agricola restano salve le distanze di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 della L.R. 13/90; f) nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all art.2 della Legge Regionale n.19/2010 si dovranno utilizzare obbligatoriamente fonti energetiche rinnovabili; g) fermi restando i limiti inderogabili di distanze ed altezze, le richieste di atto abilitativo edilizio per gli ampliamenti di singole unità immobiliari (che non costituiscono autonomo edificio) poste su fabbricati costituiti da più unità, consentiti ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L.R. n. 22/02009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010, devono essere corredate di una specifica dichiarazione del richiedente, resa sotto forma di atto di notorietà, con cui si attesti di aver titolo di proprietà per effettuare tale intervento avendo acquisito specifica autorizzazione condominiale; PUNTO 6) del dispositivo della deliberazione consiliare n.89 del e DEROGHE Ai sensi dell articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n.22/2009 ed in relazione alla specifica natura degli strumenti urbanistici comunali, al fine di consentire l attuazione delle previsoni di legge, si ritiene di stabilire che sono altresì consentiti gli interventi: 1. in deroga a tutti i parametri urbanistici ed edilizi individuati nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Comunale, 2. in deroga alle distanze minime dai confini del lotto di proprietà, stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, a condizione che non vengano in alcun modo pregiudicati i diritti dei terzi. Pertanto, nel caso in cui gli interventi eseguiti ai sensi della L.R. n. 22/2009 comportino la realizzazione di corpi di fabbrica posti a distanza dal confine inferiore a ml 5,00 o inferiore alla metà di quella stabilita da normative nazionali fra fabbricati, è necessario l accordo trascritto e registrato fra i proprietari confinanti, a meno che non si costruisca in aderenza al presistente muro dell edificio contiguo; 3. negli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di fabbricati che sono ubicati a distanza dai confini e dai fabbricati inferiore Pagina 4 di 7
5 a quella minima prescritta, i relativi progetti devono essere corredati da un apposito elaborato tecnico relativo alla sagoma planivolumetrica del fabbricato esistente e alla sua ubicazione sul lotto, con riferimento ad un caposaldo certo. 4. Il presente disposto non trova applicazione per gli interventi sugli edifici non residenziali in zona agricola per i quali restano salve le distanze previste dagli artt. 8, 9, 10, 11 della L.R. 13/90; 5. Restano inoltre ferme le distanze dalle strade previste sia dal DM 1404/68 che dall art.9 del DM 1444/68 6. in caso di soprelevazione del sottotetto per il raggiungimento dell altezza di cui all art.1 bis, l ampliamento potrà essere posto a filo con la parete del fabbricato esistente anche se questa si trova a distanza dalla strada inferiore a quanto previsto dal DM 1404/68 e dall art.9 del DM 1444/68. Per le distanze dai confini andrà rispettato invece quanto stabilito nel precedente punto 2. PUNTO 7) e 8) del dispositivo della deliberazione consiliare n.89 del e STANDARDS URBANISTICI L articolo 1, comma 8 e l'articolo 2, comma 5 della Legge Regionale n.22/2009 stabiliscono che sia garantito il riequilibrio della dotazione di attrezzature pubbliche in conseguenza della applicazione della norma regionale o mediante cessione delle aree a standards o mediante la loro monetizzazione. Ritenendo non funzionale all'attuazione delle previsioni del PRG una cessione diffusa di piccoli appezzamenti di terreno da destinare ad usi pubblici si ritiene che di norma tale riequilibrio debba essere attuato mediante la monetizzazione delle relative aree. A tal fine si propone di stabilire che : a. il rilascio dei titoli abilitanti l attività edilizia di cui alla Legge Regionale n.22/2009 deve essere sempre preceduto dalla monetizzazione delle aree a standard il cui valore è stabilito in base al regolamento ICI in vigore; b. in zona agricola ai fini della monetizzazione delle aree a standards si stabilisce che in caso di intervento su edificio residenziale si prendera come riferimento il valore stabilito dal regolamento ICI per le zone B, mentre per interventi su edifici non residenziali si prenderà come riferimento il valore stabilito dal regolamento ICI per le zone D; c. i proventi della monetizzazione saranno utilizzati dal Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 8 della L.R. n. 22/2009; Pagina 5 di 7
6 d. nel caso di attuazione degli interventi mediante piano attuativo è facoltà del Consiglio Comunale nella fase di adozione del piano richiedere la cessione delle aree per standard o la loro monetizzazione; Pagina 6 di 7
7 PUNTO 10) del dispositivo della deliberazione consiliare n.89 del e DIRITTI DI SEGRETERIA Viste le finalita della Legge Regionale si stabilisce di non voler incrementare i diritti di segreteria secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. n. 22/2009. Pagina 7 di 7
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