2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 29 febbraio 2016 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 17 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 29 febbraio 2016 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Decisione (UE) 2015/2453 del Consiglio, dell 8 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell Unione europea, del protocollo di modifica dell accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (16CE0518)... Pag. 1 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2454 del Consiglio, del 23 dicembre 2015, che attua l articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (16CE0519)... Pag. 36 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2455 della Commissione, del 21 dicembre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE0520)... Pag. 40 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2456 della Commissione, del 23 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0521) Pag. 42 Decisione (UE) 2015/2457 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia EGF/2015/005 FI/Computer programming) (16CE0522)... Pag. 44 Decisione (UE) 2015/2458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall Irlanda EGF/2015/006 IE/PWA International) (16CE0523)... Pag. 46 Decisione di esecuzione (PESC) 2015/2459 del Consiglio, del 23 dicembre 2015, che attua la decisione 2013/798/ PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (16CE0524)... Pag. 48 Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia [notificata con il numero C(2015) 9818] (16CE0525)... Pag. 52 Pubblicati nel n. L 339 del 24 dicembre 2015

2 Regolamento delegato (UE) 2015/2461 della Commissione, del 30 ottobre 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblicoprivato di cui all articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE0526)... Pag. 58 Regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell Unione (16CE0527)... Pag. 64 Decisione (UE) 2015/2463 della Commissione, del 18 dicembre 2015, relativa al regolamento interno dell istanza di cui all articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE0528)... Pag. 114 Pubblicati nel n. L 342 del 29 dicembre 2015 Decisione (UE) 2015/2464 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2015, che modifica la decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/48) (16CE0529)... Pag. 121 Decisione n. 2/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, del 13 ottobre 2015, per quanto riguarda l invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [2015/2465] (16CE0530)... Pag. 125 Decisione n. 3/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune, del 13 ottobre 2015, per quanto riguarda l invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2015/2466] (16CE0531)... Pag. 126 Decisione n. 4/2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune, del 26 novembre 2015, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2015/2467] (16CE0532)... Pag. 127 Decisione n. 1/2015 del comitato misto UE-Andorra, dell 11 dicembre 2015, che modifica l appendice dell accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/2468] (16CE0533) Pag. 135 Pubblicati nel n. L 344 del 30 dicembre 2015 Decisione (UE) 2015/2469 del Consiglio, dell 8 dicembre 2015, relativa alla firma, a nome dell Unione, e all applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (16CE0534)... Pag. 173 Pubblicato nel n. L 346 del 31 dicembre 2015 RETTIFICHE Rettifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi (GU L 323 del 9 dicembre 2015) (16CE0535)... Pag. 214 II

3 Rettifica del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27 giugno 2014) (16CE0536)... Pag. 214 Pubblicati nel n. L 328 del 12 dicembre 2015 Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2222 della Commissione, del 1 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa, la verifica di conformità e il contenuto dei conti annuali (GU L 316 del 2 dicembre 2015) (16CE0537)... Pag. 215 Pubblicato nel n. L 330 del 16 dicembre 2015 Rettifica della decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell Agenzia europea per la difesa (GU L 266 del 13 ottobre 2015) (16CE0538)... Pag. 217 Rettifica dell Indirizzo (UE) 2015/1938 della Banca centrale europea, del 27 agosto 2015, che modifica l Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea sull attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell Eurosistema (BCE/2015/27) (GU L 282 del 28 ottobre 2015) (16CE0539)... Pag. 220 Pubblicati nel n. L 332 del 18 dicembre 2015 Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell Unione europea (GU L 356 del 12 dicembre 2014) (16CE0540)... Pag. 220 Pubblicato nel n. L 334 del 22 dicembre 2015 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». III

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5 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE DECISIONE (UE) 2015/2453 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2015 relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ), sentito il garante europeo della protezione dei dati, considerando quanto segue: (1) Ai sensi della decisione (UE) 2015/1994 ( 2 ), il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi («protocollo di modifica») è stato firmato il 28 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (2) Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ( 3 ) («accordo»), con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e il Principato del Liechtenstein hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'ocse per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'unione europea e il Principato del Liechtenstein. (3) È opportuno approvare il protocollo di modifica, ( 1 ) Parere del 2 dicembre 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2015/1994 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 290 del , pag. 16). ( 3 ) GU L 379 del , pag

6 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'unione europea. Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione. Articolo 2 1. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'unione, alla notifica prevista all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica. ( 1 ) 2. La Commissione comunica al Principato del Liechtenstein e agli Stati membri le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo risultanti dal protocollo di modifica. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 3 Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015 Per il Consiglio Il presidente P. GRAMEGNA ( 1 ) La data di entrata in vigore del protocollo di modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. 2

7 PROTOCOLLO DI MODIFICA dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi L'UNIONE EUROPEA e IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, di seguito «Liechtenstein», entrambi denominati di seguito «parte contraente» o «parti contraenti», NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'ocse per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito «lo standard globale», nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti, CONSIDERANDO che le parti contraenti convengono che a norma dello standard globale e ai fini dell'attuazione dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi («accordo»), come modificato dal presente protocollo di modifica, i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborati dall'ocse dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati; CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ( 1 ), e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni; CONSIDERANDO che le parti contraenti desiderano concludere un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate; CONSIDERANDO che il Liechtenstein ha aderito allo Spazio economico europeo (SEE) nel 1995; CONSIDERANDO che le conclusioni su un mercato unico esteso omogeneo e sulle relazioni dell'ue con i paesi dell'europa occidentale non appartenenti all'ue, adottate dal Consiglio dell'unione europea nel dicembre 2014, hanno riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dall'accordo sullo spazio economico europeo nel corso degli ultimi 20 anni nell'avanzamento delle relazioni economiche e dell'integrazione del mercato interno tra l'ue e gli Stati EFTA che fanno parte del SEE; CONSIDERANDO che l'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica non dovrebbe pregiudicare i diritti degli Stati membri, da un lato, e del Liechtenstein, dall'altro, di discutere a livello bilaterale altre questioni relative alla cooperazione nelle materie fiscali, comprese questioni di doppia imposizione, a condizione di lasciare impregiudicati gli obblighi stipulati dall'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica; CONSIDERANDO che l'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard globale dell'ocse in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale, nella versione vigente all'atto della firma del presente protocollo di modifica. Tale allineamento dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità di ottenere, indipendentemente dai negoziati di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica, altre questioni fiscali, tra cui quelle relative all'eliminazione o alla riduzione della doppia imposizione dei redditi, come previsto nel memorandum d'intesa dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica. A tale riguardo, l'ue e i suoi Stati membri terranno conto della decisione del Liechtenstein di adottare misure equivalenti a quelle stabilite nella legislazione dell'ue sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, per migliorare l'adempimento fiscale internazionale; ( 1 ) GU UE L 157 del , pag

8 CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 1 ), stabilisce norme specifiche sulla protezione dei dati che si applicano anche agli scambi di informazioni disciplinati dal presente protocollo di modifica; CONSIDERANDO che il Liechtenstein ha recepito la direttiva 95/46/CE con la legge del 14 marzo 2002 sulla protezione dei dati ( 2 ); CONSIDERANDO che gli Stati membri e il Liechtenstein dispongono i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute a norma dell'accordo, come modificato dal presente protocollo, rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte, o dei relativi controlli, nonché per altri scopi autorizzati, e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo); CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente al presente protocollo di modifica per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo. Considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella del Liechtenstein, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati. CONSIDERANDO che le categorie di Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Enti Finanziari o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo. Tuttavia, determinate categorie di Enti Finanziari e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diversi enti finanziari. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente protocollo, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e del Liechtenstein di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 L'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Accordo tra l'unione europea e il Principato del Liechtenstein sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale»; 2) gli articoli da 1 a 21 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente accordo: a) Unione europea : l'unione ai sensi del trattato sull'unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'unione europea, alle condizioni ivi precisate; b) Stato membro : uno Stato membro dell'unione europea; ( 1 ) GU UE L 281 del , pag. 31. ( 2 ) Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 2002 Nr. 55 (Liechtenstein Law Gazette 2002 No. 55). 4

9 c) Liechtenstein : il Principato del Liechtenstein; d) Autorità Competenti del Liechtenstein e Autorità Competenti degli Stati membri : le autorità elencate nell'allegato III, alle lettere a) e da b) ad ac), rispettivamente. L'allegato III è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'allegato III può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte del Liechtenstein, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) a ac) del medesimo; e) Ente Finanziario di uno Stato membro : i) qualsiasi Ente Finanziario residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Ente Finanziario che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un Ente Finanziario non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in quello Stato membro; f) Ente Finanziario del Liechtenstein : i) qualsiasi Ente Finanziario residente in Liechtenstein, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Ente Finanziario che sia situata al di fuori del Liechtenstein, e ii) qualsiasi succursale di un Ente Finanziario non residente in Liechtenstein, se la succursale è situata in Liechtenstein; g) Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione : qualsiasi Ente Finanziario di uno Stato membro o del Liechtenstein, a seconda dei casi, che non sia un Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione; h) Conto Oggetto di Comunicazione : un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o del Liechtenstein, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore nello Stato membro o in Liechtenstein; i) Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro : un Conto Finanziario gestito da un Ente Finanziario del Liechtenstein tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'entità non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro; j) Conto Oggetto di Comunicazione del Liechtenstein : un Conto Finanziario gestito da un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone del Liechtenstein oggetto di comunicazione o da un Entità non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona del Liechtenstein oggetto di comunicazione; k) Persona di uno Stato membro : una persona fisica o un'entità identificata da un Ente Finanziario del Liechtenstein tenuto alla comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro; l) Persona del Liechtenstein : una persona fisica o un'entità identificata da un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione di uno Stato membro come residente in Liechtenstein secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in Liechtenstein. 2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ( 1 ) oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica l'accordo, e ii) per il Liechtenstein, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II. Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I o II avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'autorità Competente di uno Stato membro e l'autorità Competente del Liechtenstein non concordino un'interpretazione comune a norma dell'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, e ii) per il Liechtenstein, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o il Liechtenstein) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione. Articolo 2 Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione 1. Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'autorità Competente del Liechtenstein scambia automaticamente ogni anno con le Autorità Competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambia automaticamente ogni anno con l'autorità Competente del Liechtenstein, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2. ( 1 ) GU UE L 64 dell' , pag. 1. 5

10 2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione del Liechtenstein e nel caso del Liechtenstein in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro: a) il nome, l'indirizzo, il NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un'entità che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione; b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto); c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione; d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione oppure, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto; e) nel caso di un Conto di Custodia: i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto; f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e g) nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione. Articolo 3 Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni 1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) che comunica le informazioni. 2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo. 3. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate fra il Liechtenstein, da un lato, e tutti gli Stati membri a eccezione dell'austria, dall'altro, riguardo al primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 28 ottobre 2015 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono. Le informazioni devono essere scambiate fra il Liechtenstein, da un lato, e l'austria, dall'altro, riguardo al secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 28 ottobre 2015 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono. In deroga al primo comma, gli Enti Finanziari del Liechtenstein applicano le norme di comunicazione e adeguata verifica conformemente agli allegati I e II riguardo a Persone Oggetto di Comunicazione di tutti gli Stati membri, compresa l'austria, nel rispetto delle scadenze ivi previste. 4. Le Autorità Competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language). 6

11 5. Le Autorità Competenti concordano uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura. Articolo 4 Collaborazione ai fini della conformità e dell'applicazione L'Autorità Competente di uno Stato membro informa l'autorità Competente del Liechtenstein, e l'autorità Competente del Liechtenstein informa l'autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta a norma dell'articolo 2 o che un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformemente agli allegati I e II. L'Autorità Competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica. Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra il Liechtenstein e un qualsiasi Stato membro, l'autorità Competente del Liechtenstein e l'autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto del Liechtenstein e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non confligge con un accordo sulla doppia imposizione tra il Liechtenstein e lo Stato membro interessato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre al Liechtenstein o a uno Stato membro l'obbligo di: a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa del Liechtenstein o dello Stato membro, rispettivamente; b) fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o nel quadro della normale prassi amministrativa del Liechtenstein o dello Stato membro, rispettivamente; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico (ordre public). 3. Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro o dal Liechtenstein, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente a norma del presente articolo, il Liechtenstein o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche quando non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui alla frase precedente è soggetto alle limitazioni di cui al paragrafo 2, che tuttavia non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di autorizzare la giurisdizione interpellata a rifiutare di fornire le informazioni per il solo motivo che queste ultime non presentano alcun interesse per tale giurisdizione. 4. Le disposizioni del paragrafo 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di autorizzare il Liechtenstein o uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro Ente Finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona. 5. Le Autorità Competenti concordano i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura. Articolo 6 Riservatezza e protezione dei dati 1. Oltre alle norme di riservatezza e altre salvaguardie di cui al presente articolo, tutti gli scambi di informazioni ai sensi del presente accordo sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e alle disposizioni legislative e regolamentari con le quali il Liechtenstein sta recependo la direttiva 95/46/CE. 7

12 Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri e il Liechtenstein limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima. In deroga al secondo comma, ciascuno Stato membro e il Liechtenstein provvedono affinché ciascun Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione sotto la loro giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 2 che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemmente al presente accordo e assicurano che l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione trasmetta a tale persona tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE cui soggiace l'ente stesso. Le informazioni a norma della direttiva 95/46/CE sono trasmesse in tempo utile per consentire alla persona interessata l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione interessato comunichi le informazioni di cui all'articolo 2 all'autorità Competente della sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro o il Liechtenstein). Gli Stati membri e il Liechtenstein provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare la protezione dei dati personali dell'interessato o della sua vita privata. 2. Le informazioni trattate conformemente al presente accordo sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati. Gli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione e le Autorità Competenti di ciascuno Stato membro sono considerati responsabili, a norma del presente accordo, del trattamento dei dati ai fini della direttiva 95/46/CE. 3. Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) a norma del presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute a norma del diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura necessaria per conseguire il giusto livello di protezione dei dati personali, conformemente alle eventuali salvaguardie specificate dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE nella giurisdizione che fornisce le informazioni. 4. In ogni caso, queste informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein), delle procedure o azioni concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nella frase precedente. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione. 5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) possono essere utilizzate per altri fini previsti dalle leggi della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente il Liechtenstein o uno Stato membro) e autorizzati dall'autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) a un'altra giurisdizione (rispettivamente il Liechtenstein o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), nel rispetto delle salvaguardie di cui al presente articolo e previa autorizzazione dell'autorità Competente della prima giurisdizione, cioè quella da cui provengono. Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse al Liechtenstein previa autorizzazione dell'autorità Competente dello Stato membro da cui provengono. 6. Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein notifica immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire quella del Liechtenstein o di tale Stato membro, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie o altra violazione delle norme di protezione dei dati, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate. 7. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente accordo è soggetto al controllo delle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati istituite negli Stati membri e nel Liechtenstein dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE. 8

13 Articolo 7 Consultazioni e sospensione dell'accordo 1. In caso di problemi relativi all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, l'autorità Competente del Liechtenstein o di un qualsiasi Stato membro può chiedere consultazioni tra l'autorità Competente del Liechtenstein e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione. 2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con il Liechtenstein o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati o della direttiva 95/46/CE, la mancata comunicazione, da parte dell'autorità Competente di uno Stato membro o del Liechtenstein, di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Enti Finanziari non Tenuti alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo. Articolo 8 Modifiche 1. Le parti contraenti si consultano ogniqualvolta, a livello di OCSE, viene adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile. 2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo. 3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente comunica all'altra parte contraente i possibili sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo. Ciò comprende altresì ogni accordo pertinente fra una delle parti contraenti e uno Stato terzo. 4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti. 5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'ocse, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione viene avviata una procedura di consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1 o gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa. Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'ocse, allo standard globale: a) per gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; b) per il Liechtenstein: quando la modifica è stata inserita in un accordo con uno Stato terzo o nel diritto nazionale. 9

14 Articolo 9 Denuncia Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute nell'ambito del presente accordo rimangono riservate e soggette alle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e del Liechtenstein che recepiscono la direttiva 95/46/CE. Articolo 10 Ambito di applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri ai quali si applicano il trattato sull'unione europea e il trattato sul funzionamento dell'unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati, e, dall'altra, al territorio del Liechtenstein.»; 3) gli allegati sono sostituiti dal seguente testo: «ALLEGATO I NORMA COMUNE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVA AI CONTI FINANZIARI ( STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI ) SEZIONE I OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE A. Fatte salve le parti da C a E, ciascun Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve trasmettere all'autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione registrato presso l'ente Finanziario in questione: 1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o il Liechtenstein), il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'entità che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione (uno Stato membro, il Liechtenstein o eventuali altre giurisdizioni) di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o il Liechtenstein), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione; 2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto); 3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione; 4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione oppure, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto; 5. nel caso di un Conto di Custodia: a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto; 10

15 6. nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, e 7. nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione. B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo. C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'unione (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte del suddetto ente. Tuttavia, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è tenuto a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione. D. Fatto salvo il paragrafo A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato, dal Liechtenstein o da un'altra giurisdizione di residenza. E. Fatto salvo il paragrafo A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non sia altrimenti tenuto a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo non sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione. SEZIONE II OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto a tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno a cui si riferiscono. B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione. C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione deve essere determinato all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare. D. Ciascuno Stato membro o il Liechtenstein può autorizzare gli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo ai suddetti enti finanziari. E. Ciascuno Stato membro o il Liechtenstein può autorizzare gli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo non Rilevante. Qualora uno Stato membro o il Liechtenstein consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, rimangono di applicazione le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti. SEZIONE III ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE A. Introduzione. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche. 11

16 B. Conti di Importo non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo non Rilevante. 1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Ente Finanziario può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione. 2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Ente Finanziario deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da esso conservati per ciascuno dei seguenti indizi ( indicia ) e applicare la parte B, punti da 3 a 6: a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono in Liechtenstein o nello Stato membro dell'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione, a seconda dei casi; d) ordini di bonifico permanenti (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, oppure f) indirizzo di fermo posta o c/o in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto. 3. Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante. 4. Qualora uno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che esso decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato. 5. Qualora un indirizzo di fermo posta o c/o emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve segnalare il conto all'autorità Competente del proprio Stato membro o del Liechtenstein, a seconda dei casi, come conto non documentato. 6. Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non è obbligato a considerare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se: a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono in tale giurisdizione (e nessun numero di telefono in Liechtenstein o nello Stato membro dell'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione, a seconda dei casi) o ordini di bonifico permanenti (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprenda tali Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione, e 12

17 ii) Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto; b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprenda tali Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione, oppure ii) Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto. C. Procedure di verifica rafforzate per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzate si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante. 1. Ricerca negli archivi elettronici. Per quanto riguarda i Conti di Importo Rilevante, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da esso conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni: a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto; b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione; c) la più recente documentazione acquisita dall'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge; d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide, e e) eventuali ordini di bonifico permanenti (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti. 3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso lo stesso comprendano i seguenti dati: a) residenza del Titolare del Conto; b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione; c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione; d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanenti a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione o un altro Ente Finanziario); e) presenza di un indirizzo di fermo posta oppure c/o del Titolare del Conto, e f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto. 13

18 4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati a un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione. 5. Effetti del rilevamento di indicia a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione conformemente alla parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto. b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C vengano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che esso decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato. c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o c/o e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, esso deve segnalare il conto all'autorità Competente del proprio Stato membro o del Liechtenstein, a seconda dei casi, come conto non documentato. 6. Se, al 31 dicembre 2015, un Conto Preesistente di persone fisiche non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno dell'anno solare successivo, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso viene identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per le annualità successive, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione. 7. Una volta che un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi esso non è tenuto ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, a eccezione della richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel qual caso occorre che detto Ente Finanziario riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato. 8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B, punto 2, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che esso decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato. 9. Un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto. D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo non Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione. 14

19 SEZIONE IV ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche. A. Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta al suddetto Ente Finanziario di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale giurisdizione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita. C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Nuovo Conto di Persona Fisica a causa del quale l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto. SEZIONE V ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità. A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo. B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D. C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. 1. Determinare se l'entità è una Persona Oggetto di Comunicazione. a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte secondo le Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. 15

20 b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione. 2. Determinare se l'entità è un'entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'entità non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze. a) Determinare se il Titolare del Conto è un'entità non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'entità non Finanziaria Passiva, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'entità non Finanziaria Attiva o un Ente Finanziario diverso da un'entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un Ente Finanziario di una Giurisdizione Partecipante. b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC. c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibili: i) le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD, oppure ii) un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni (uno Stato membro, il Liechtenstein o altre giurisdizioni) in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali. E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità. 1. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD deve concludersi entro il 31 dicembre La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo. 3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è a conoscenza del fatto o ha motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto è inesatta o inattendibile, esso deve determinare nuovamente lo status del conto secondo le procedure di cui alla parte D. 16

21 SEZIONE VI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità. A. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. 1. Determinare se l'entità è una Persona Oggetto di Comunicazione. a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. Se l'entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'entità per determinare la residenza del Titolare del Conto. b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione. 2. Determinare se l'entità è un'entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'entità non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze. SEZIONE VII a) Determinare se il Titolare del Conto è un'entità non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'entità non Finanziaria Passiva, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve basarsi su un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'entità non Finanziaria Attiva o un Ente Finanziario diverso da un'entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un Ente Finanziario di una Giurisdizione Partecipante. b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC. c) Determinare se una persona che esercita il controllo su un'entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una persona che esercita il controllo su un'entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta persona che esercita il controllo. REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti. A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora esso sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili. 17

22 B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione e associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III. Un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare un Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti: a) il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato; b) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente e c) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD. Per Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è misurabile un Valore Maturato si intende un Contratto di Assicurazione di gruppo che i) prevede una copertura per le persone fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo. Per Contratto di Rendita di gruppo si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo. C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria. 1. Aggregazione dei Conti di persone fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari gestiti presso l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione, o presso un'entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto. 2. Aggregazione dei conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'entità, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari gestiti presso l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione, o presso un'entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto. 18

23 3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari di cui un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che sono direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti. 4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein vanno intesi come inclusivi degli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale. SEZIONE VIII DEFINIZIONI Si applicano le definizioni seguenti: A. Ente finanziario tenuto alla comunicazione 1. Per Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione si intende qualsiasi Ente Finanziario di uno Stato membro o del Liechtenstein, a seconda dei casi, che non sia un Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione; 2. Per Ente Finanziario di una Giurisdizione Partecipante si intende i) qualsiasi Ente Finanziario residente nella Giurisdizione Partecipante, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Ente Finanziario che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un Ente Finanziario non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante. 3. Per Ente Finanziario si intende un Ente di Custodia, un Ente di Deposito, un'entità di Investimento o un'impresa di Assicurazioni Specificata. 4. Per Ente di Custodia si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (oppure l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita. 5. Per Ente di Deposito si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. 6. Per Entità di Investimento si intende ogni Entità: a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente: i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate; ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio, oppure iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi, oppure b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'entità è gestita da un'altra Entità che è un Ente di Deposito, un Ente di Custodia, un'impresa di Assicurazioni Specificata o un'entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a). Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita. L'espressione Entità di Investimento non include un'entità che è un'entità non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g). 19

24 Il presente paragrafo va interpretato conformemente alla definizione di Ente Finanziario di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). 7. L'espressione Attività Finanziaria include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. L'espressione Attività Finanziaria non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare. 8. Per Impresa di Assicurazioni Specificata si intende ogni Entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti. B. Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione 1. Per Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione si intende qualsiasi Ente Finanziario che è: a) un'entità Statale, un'organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da un'impresa di Assicurazioni Specificata, un Ente di Custodia o un Ente di Deposito; b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un fondo pensione di un'entità Statale, di un'organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale o un Emittente Qualificato di Carte di Credito; c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), è definita nel diritto nazionale come Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicata al Liechtenstein e, per il Liechtenstein, viene comunicata alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente accordo; d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente, oppure e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un Ente Finanziario non Tenuto alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate a norma della sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust. 2. Per Entità Statale si intende il governo di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, del Liechtenstein o da un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un' Entità Statale ). Questa categoria comprende le parti integranti, le Entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra giurisdizione. a) Una parte integrante di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale. b) Per Entità controllata si intende un'entità che è distinta nella forma dallo Stato membro, dal Liechtenstein o da un'altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che: i) l'entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità governative, direttamente o attraverso una o più Entità controllate; 20

25 ii) gli utili netti dell'entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato, e iii) il patrimonio dell'entità sia attribuito a una o più Entità governative in caso di scioglimento. c) Il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati. 3. Per Organizzazione Internazionale si intende qualsiasi Organizzazione Internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che è costituita principalmente da governi; ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, il Liechtenstein o l'altra giurisdizione; iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati. 4. Per Banca Centrale si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, del Liechtenstein o dell'altra giurisdizione, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, del Liechtenstein o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro, dal Liechtenstein o dall'altra giurisdizione. 5. Per Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione di essi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo: a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % delle attività del fondo; b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali, e c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: i) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico; ii) il fondo riceve almeno il 50 % del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] dai datori di lavoro che lo finanziano; iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)], o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici, oppure iv) i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria. 6. Per Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che: a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti; b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive; c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente; 21

26 d) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 % delle attività del fondo, e e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali. 7. Per Fondo pensionistico di un'entità Statale, di un'organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale si intende un fondo istituito da un'entità Statale, da un'organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'entità Statale, l'organizzazione Internazionale o la Banca Centrale. 8. Per Emittente Qualificato di Carte di Credito si intende un Ente Finanziario che soddisfa i seguenti requisiti: a) è un Ente Finanziario esclusivamente in quanto è un emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta non restituendo immediatamente il pagamento in eccesso al cliente, e b) a partire dal 1 o gennaio 2016 o anteriormente a tale data attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci. 9. Per Veicolo di Investimento Collettivo Esente si intende un'entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Un'Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che: a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015; b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto; c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento e d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al 1 o gennaio C. Conto Finanziario 1. Per Conto Finanziario si intende un conto gestito presso un Ente Finanziario; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e: a) nel caso di un'entità di Investimento, le Quote nel Capitale di Rischio o nel capitale di debito dell'ente Finanziario. Tuttavia, l'espressione Conto Finanziario non comprende le Quote nel Capitale di Rischio o nel capitale di debito di un'entità che è un'entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un Ente Finanziario diverso da tale Entità; 22

27 b) nel caso di un Ente Finanziario non descritto nella parte C, punto 1, lettera a), le Quote nel Capitale di Rischio o nel capitale di debito dell'ente Finanziario, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I, e c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o gestito presso un Ente Finanziario, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso. L'espressione Conto Finanziario non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso. 2. L'espressione Conto di Deposito comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o Conto di Deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un Ente Finanziario nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi. 3. Per Conto di Custodia si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona. 4. Per Quota nel Capitale di Rischio si intende, nel caso di una società di persone che è un Ente Finanziario, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un Ente Finanziario, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione è considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale. 5. Per Contratto di Assicurazione si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale. 6. Per Contratto di Rendita si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. L'espressione comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita conformemente alle leggi, ai regolamenti o alla prassi della giurisdizione (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un determinato numero di anni. 7. Per Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato. 8. Per Valore Maturato si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione Valore Maturato non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione: a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un Contratto di Assicurazione sulla vita; b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato; c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un Contratto di Assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto; d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b), oppure 23

28 e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio è pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto. 9. Per Conto Preesistente si intende: a) un Conto Finanziario intrattenuto presso un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione al 31 dicembre 2015; b) qualsiasi Conto Finanziario di un Titolare di un Conto, a prescindere dalla data in cui tale Conto Finanziario è stato aperto, se: i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione, o presso un'entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) dell'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione, un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a); ii) l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione e, se del caso, l'entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o il Liechtenstein) dell'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto; iii) relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a), e iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente accordo. 10. Per Nuovo Conto si intende un Conto Finanziario gestito presso un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione aperto il 1 o gennaio 2016 o successivamente a tale data, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto Per Conto Preesistente di Persona Fisica si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più persone fisiche. 12. Per Nuovo Conto di Persona Fisica si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più persone fisiche. 13. Per Conto Preesistente di Entità si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità. 14. Per Conto di Importo Non Rilevante si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD. 15. Per Conto di Importo Rilevante si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD. 16. Per Nuovo Conto di Entità si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità. 17. Per Conto Escluso si intende uno dei seguenti conti: a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti: i) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso); ii) il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta); 24

29 iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto; iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi, e v) alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein pari o inferiore a USD oppure ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria. Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7; b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti: i) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici; ii) il conto gode di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta); iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti, e iv) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria. Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7; c) un Contratto di Assicurazione vita con un periodo di copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti: i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni; ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso; iii) l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto, e iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso; d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte; e) un conto aperto in relazione a: i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria; 25

30 ii) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti: il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene; il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione; le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione; il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività Finanziaria, e il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f); iii) l'obbligo di un Ente Finanziario che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile; iv) l'obbligo di un Ente Finanziario esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte; f) un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti: i) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente, e ii) a partire dal 1 o gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'ente Finanziario attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o del Liechtenstein corrispondente a USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci; g) qualsiasi altro conto che presenta un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), è definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, è contemplato, per gli Stati membri, dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicato al Liechtenstein e, per il Liechtenstein, viene comunicato alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente accordo. D. Conto Oggetto di Comunicazione 1. Per Conto Oggetto di Comunicazione si intende un conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'entità non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII. 2. Per Persona Oggetto di Comunicazione si intende una Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'entità Statale; iv) un'organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale o vi) un Ente Finanziario. 3. Per Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione si intende una persona fisica o un'entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. 26

31 4. Per Giurisdizione Oggetto di Comunicazione si intende il Liechtenstein, in relazione a uno Stato membro, o uno Stato membro, in relazione al Liechtenstein, nell'ambito dell'obbligo di fornire le informazioni specificate nella sezione I. 5. Per Giurisdizione Partecipante in relazione a uno Stato membro o al Liechtenstein si intende: a) qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni al Liechtenstein, b) il Liechtenstein per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro o c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o il Liechtenstein, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o dal Liechtenstein e notificato, rispettivamente, al Liechtenstein o alla Commissione europea; d) per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'unione europea ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I, e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea. 6. Per Persone che Esercitano il Controllo si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione Persone che Esercitano il Controllo va interpretata conformemente alle raccomandazioni del GAFI. 7. Per Entità non Finanziaria si intende un'entità che non è un Ente Finanziario. 8. Per Entità Non Finanziaria Passiva si intende: i) un'entità non Finanziaria che non è un'entità non Finanziaria Attiva; o ii) un'entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un Ente Finanziario di una Giurisdizione Partecipante. 9. Per Entità non Finanziaria Attiva si intende un'entità non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri: a) meno del 50 % del reddito lordo dell'entità non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'entità non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; b) il capitale dell'entità non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'entità non Finanziaria è un'entità Collegata di un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari; c) l'entità non Finanziaria è un'entità Statale, un'organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti; d) tutte le attività dell'entità non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (totale o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un Ente Finanziario, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento; e) l'entità non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un Ente Finanziario; l'entità non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale; f) l'entità non Finanziaria non è stata un Ente Finanziario negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un Ente Finanziario; 27

32 g) l'entità non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono enti finanziari e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un Ente Finanziario, oppure h) l'entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti: i) è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative, oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale; ii) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione); iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio; iv) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) dell'entità non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'entità non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità non Finanziaria e v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) dell'entità non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'entità non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) dell'entità non Finanziaria o a una sua suddivisione politica. E. Varie 1. Per Titolare del Conto si intende la persona elencata o identificata quale titolare del Conto Finanziario da parte dell'ente Finanziario presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un Ente Finanziario, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente diritto al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto. 2. Per Procedure AML/KYC si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione conformemente agli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è soggetto. 3. Per Entità si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione. 4. Un'Entità è un' Entità Collegata di un'altra Entità se: i) una delle due Entità controlla l'altra Entità, b) le due Entità sono soggette a gestione comune o c) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'entità. 5. Per NIF si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale). 28

33 6. Per Prove Documentali si intende uno dei documenti seguenti: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune) della giurisdizione (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi; c) con riferimento a un'entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) di cui l'entità dichiara di essere residente oppure la giurisdizione (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra giurisdizione) in cui l'entità stessa è legalmente costituita o organizzata; d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, gli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione possono utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detto Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non sia a conoscenza o non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che tale classificazione è inesatta o non attendibile. Per sistema standardizzato di codificazione industriale si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali. SEZIONE IX EFFICACE ATTUAZIONE Ciascuno Stato membro e il Liechtenstein sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese: 1. norme intese a evitare che gli Enti Finanziari, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale; 2. norme che impongono agli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle suddette procedure, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati; 3. procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte degli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione nel caso di conti non documentati; 4. procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Enti Finanziari non Tenuti alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale, e 5. efficaci disposizioni di attuazione per gestire i casi di non conformità. SEZIONE X DATE DI ATTUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA GLI ENTI FINANZIARI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE SITUATI IN AUSTRIA Nel caso degli Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione situati in Austria, tutti i riferimenti al 2016 e al 2017 nel presente allegato si intendono fatti rispettivamente al 2017 e al Nel caso di Conti Preesistenti detenuti da Enti Finanziari Tenuti alla Comunicazione situati in Austria, tutti i riferimenti al 31 dicembre 2015 nel presente allegato si intendono fatti al 31 dicembre

34 ALLEGATO II NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI 1. Cambiamento di circostanze Un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3 se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto. Se un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione si è basato sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, oppure 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, esso deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una persona che esercita il controllo su un'entità non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un Ente Finanziario Tenuto alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o della persona che esercita il controllo. 3. Residenza di un Ente Finanziario Un Ente Finanziario è residente in uno Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'ente Finanziario). In generale, se un Ente Finanziario è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante esso è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un Ente Finanziario dello Stato membro, un Ente Finanziario del Liechtenstein o un Ente Finanziario di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un Ente Finanziario (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione gestiti dal trust a un'altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un Ente Finanziario (diverso da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situato in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), esso è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un Ente Finanziario dello Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante se: a) è costituito ai sensi del diritto dello Stato membro, del Liechtenstein o di un'altra Giurisdizione Partecipante; b) la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante, oppure c) è soggetto a vigilanza finanziaria nello Stato membro, in Liechtenstein o in un'altra Giurisdizione Partecipante. Se un Ente Finanziario (diverso da un trust) è residente in due o più giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, il Liechtenstein o un'altra Giurisdizione Partecipante), esso è soggetto agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui gestisce il Conto Finanziario o i Conti Finanziari. 30

35 4. Conto gestito In generale, il conto si considera gestito presso un Ente Finanziario: a) nel caso di un Conto di Custodia, presso l'ente Finanziario che detiene la custodia delle attività sul conto (compreso un Ente Finanziario che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale ente); b) nel caso di un Conto di Deposito, presso l'ente Finanziario che è tenuto a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un Ente Finanziario, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un Ente Finanziario); c) nel caso di Quote nel Capitale di Rischio o nel capitale di debito di un Ente Finanziario che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Ente Finanziario; d) nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'ente Finanziario che è tenuto a effettuare pagamenti in relazione al contratto. 5. Trust che sono Entità non Finanziarie Passive Un' Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati simili a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini Persone che Esercitano il Controllo nel caso dei trust), un trust che è un'entità non Finanziaria Passiva può non essere considerato un siffatto dispositivo giuridico. 6. Indirizzo della sede principale dell'entità Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'entità nello Stato membro, in Liechtenstein o in altra giurisdizione in cui l'entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, in Liechtenstein o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'ente Finanziario presso cui l'entità ha un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'entità, a meno che tale indirizzo sia l'unico utilizzato dall'entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'entità. ALLEGATO III ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono: a) nel Principato del Liechtenstein: die Regierung des Fürstentums Liechtenstein o un mandatario, b) nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le ministre des Finances o un mandatario c) nella Repubblica di Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un mandatario, d) nella Repubblica ceca: Ministr financí o un mandatario, e) nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un mandatario, f) nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un mandatario, g) nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un mandatario, h) nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un mandatario, 31

36 i) nel Regno di Spagna: El ministro de Economía y Hacienda o un mandatario, j) nella Repubblica francese: Le ministre chargé du budget o un mandatario, k) nella Repubblica di Croazia: Ministar financija o un mandatario, l) in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro mandatario, m) nella Repubblica italiana: Il direttore generale delle Finanze o un mandatario, n) nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un mandatario, o) nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un mandatario, p) nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un mandatario, q) nel Granducato di Lussemburgo: Le ministre des Finances o un mandatario, r) in Ungheria: A pénzügyminiszter o un mandatario, s) nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-finanzi o un mandatario, t) nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un mandatario, u) nella Repubblica d'austria: Der Bundesminister für Finanzen o un mandatario, v) nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un mandatario, w) nella Repubblica portoghese: O ministro das Finanças o un mandatario, x) in Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un mandatario, y) nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un mandatario, z) nella Repubblica slovacca: Minister financií o un mandatario, aa) nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un mandatario, ab) nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un mandatario, ac) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito: i Commissioners of Inland Revenue o i loro mandatari e le Autorità Competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà conformemente agli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'ue e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata al Liechtenstein dal segretario generale del Consiglio dell'unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.». Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione 1. Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il presente protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo all'ultima notifica. 2. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1 o gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica, o successivamente a questa data. L'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo. 32

37 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, rimangono di applicazione i seguenti obblighi a norma dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, come di seguito specificato: i) gli obblighi che incombono al Liechtenstein e agli agenti pagatori stabiliti nel Liechtenstein conformemente all'articolo 2 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica e gli obblighi del Liechtenstein nonché gli obblighi sottostanti degli agenti pagatori ivi stabiliti conformemente all'articolo 8 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica rimangono di applicazione fino al 30 giugno dell'anno di entrata in vigore del presente protocollo di modifica o finché siano stati soddisfatti; ii) gli obblighi che incombono agli Stati membri conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica, per quanto attiene alla ritenuta alla fonte applicata durante l'ultimo anno di applicazione dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica e negli anni precedenti, rimangono di applicazione finché siano stati soddisfatti Articolo 3 Lingue Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo. Съставено в Страсбург на двадесет и осми октомври две хиляди и петнадесета година. Hecho en Estrasburgo, el veintiocho de octubre de dos mil quince. Ve Štrasburku dne dvacátého osmého října dva tisíce patnáct. Udfærdiget i Strasbourg den otteogtyvende oktober to tusind og femten. Geschehen zu Straβburg am achtundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn. Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kaheksandal päeval Strasbourgis. Έγινε στo Στρασβoύργo, στις είκοσι οκτώ Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε. Done at Strasbourg on the twenty eighth day of October in the year two thousand and fifteen. Fait à Strasbourg, le vingt huit octobre deux mille quinze. Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset osmog listopada dvije tisuće petnaeste. Fatto a Strasburgo, addì ventotto ottobre duemilaquindici. Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā oktobrī. Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt aštuntą dieną Strasbūre. Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonnyolcadik napján. Magħmul fi Strasburgu, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax. Gedaan te Straatsburg, de achtentwintigste oktober tweeduizend vijftien. Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego ósmego października roku dwa tysiące piętnastego. Feito em Estrasburgo, em vinte e oito de outubro de dois mil e quinze. Întocmit la Strasbourg la douăzeci și opt octombrie două mii cincisprezece. V Štrasburgu dvadsiateho ôsmeho októbra dvetisíctridsať. V Strasbourgu, dne osemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst. Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista. Som skedde i Strasbourg den tjugoåttonde oktober år tjugohundrafemton. 33

38 За Европейския съюз Рог la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'union européenne Za Europsku uniju Per l'unione europea Eiropas Savienības vārdā Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen За Княжество Лихтенщайн Por el principado de Liechtenstein Za Lichtenštejnské knížectví For Fyrstendømmet Liechtenstein Für das Fürstentum Liechtenstein Liechtensteini Vürstiriigi nimel Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν For the Principality of Liechtenstein Pour la Principauté de Liechtenstein Za Kneževinu Lihtenštajn Per il Principato del Liechtenstein Lihtenšteinas Firstistes vārdā Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu A Liechtensteini Hercegség részéről Għall-Prinċipat tal-liechtenstein Voor het Vorstendom Liechtenstein W imieniu Księstwa Lichtensteinu Pelo Principado do Listenstaine Pentru Principatul Liechtenstein Za Lichtenštajnské kniežatstvo Za Kneževino Lihtenštajn Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta För Furstendömet Liechtenstein 34

39 DICHIARAZIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CONTRAENTI: DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'ocse per la tassazione del reddito e del capitale, nella versione vigente all'atto della firma del protocollo di modifica, dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta. Qualora in anni successivi l'ocse adotti nuove versioni del commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'ocse per la tassazione del reddito e del capitale, qualsiasi Stato membro o il Liechtenstein, quando agiscono in qualità di giurisdizione interpellata, può applicare tali versioni come fonte di interpretazione in sostituzione delle precedenti. Tali Stati membri comunicano al Liechtenstein e il Liechtenstein comunica alla Commissione europea i casi di applicazione della frase precedente. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri al Liechtenstein e la Commissione europea trasmette la comunicazione dal Liechtenstein agli Stati membri. La suddetta applicazione produce effetti a partire dalla data della comunicazione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE E ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA Le parti contraenti si aspettano che i requisiti previsti dalla Costituzione del Liechtenstein e dal diritto dell'unione per quanto riguarda l'entrata in vigore degli accordi internazionali siano soddisfatti in tempo utile affinché il protocollo di modifica possa entrare in vigore il 1 o gennaio Esse adotteranno tutte le misure in loro potere per conseguire tale obiettivo. Prima dell'inizio dell'applicazione delle norme di adeguata verifica di cui agli allegati I e II, gli Stati membri comunicano al Liechtenstein e il Liechtenstein comunica alla Commissione europea che hanno adottato i provvedimenti necessari per attuare l'accordo modificato dal protocollo di modifica. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri al Liechtenstein e la Commissione europea trasmette la comunicazione dal Liechtenstein agli Stati membri. 16CE

40 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2454 DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2015 che attua l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana ( 1 ), in particolare l'articolo 17, paragrafi 1 e 3, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014. (2) Il 20 ottobre 2015 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «comitato delle sanzioni»), ha aggiornato le informazioni identificative di una persona sull'elenco delle sanzioni. (3) Il 17 dicembre 2015 il comitato delle sanzioni ha aggiunto due persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015 Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN ( 1 ) GU L 70 dell' , pag

41 ALLEGATO I. Le seguenti persone sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014: A. Persone 7. Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye] Designazione: Relatore del coordinamento politico del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) Data di nascita: a) 30 gennaio 1968; b) 30 gennaio Passaporto: Repubblica centrafricana n. O (lettera O seguita da 3 zeri); scadenza: 30 dicembre 2019) Indirizzo: Bangui, Repubblica centrafricana Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015 Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Haroun Gaye è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f), della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'onu o forze di sicurezza internazionali, compresa MINUSCA, le missioni dell'unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.» Informazioni supplementari: Fin dall'inizio del 2014 Haroun Gaye è uno dei leader di un gruppo armato operante nel quartiere PK5 di Bangui. I rappresentanti della società civile del quartiere PK5 riferiscono che Gaye e il suo gruppo armato alimentano il conflitto a Bangui, opponendosi alla riconciliazione e impedendo gli spostamenti della popolazione da e verso il terzo distretto di Bangui. L'11 maggio 2015 Gaye e 300 manifestanti hanno bloccato l'accesso al Consiglio nazionale di transizione allo scopo di perturbare il giorno finale del forum di Bangui. Gaye avrebbe collaborato con funzionari anti-balaka per coordinare tale perturbazione. Il 26 giugno 2015 Gaye, insieme a un piccolo gruppo di persone, ha perturbato l'apertura di un'iniziativa per la registrazione degli elettori del quartiere PK5 di Bangui, impedendone lo svolgimento. La MINUSCA ha tentato di arrestarlo il 2 agosto 2015, in conformità delle disposizioni del punto 32, lettera f), punto i), della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2217 (2015). Gaye, che a quanto pare sarebbe stato informato in anticipo del tentativo di arresto, era pronto con sostenitori armati con armi pesanti. Le forze di Gaye hanno aperto il fuoco contro la task force congiunta della MINUSCA. In uno scontro a fuoco durato sette ore, gli uomini di Gaye hanno utilizzato armi da fuoco, lanciarazzi RPG e granate a mano contro le truppe della MINUSCA, provocando l'uccisione di un membro della forza di pace e il ferimento di altri otto. Gaye è stato coinvolto nel promuovere proteste violente e scontri alla fine di settembre 2015, in quello che sembra essere stato un tentativo di colpo di stato teso a rovesciare il governo di transizione. È probabile che il tentativo di colpo di stato fosse guidato da sostenitori dell'ex presidente Bozizé in un'alleanza di comodo con Gaye e altri leader dell'fprc. Sembra che Gaye mirasse a creare un ciclo di attacchi di ritorsione per mettere a rischio le prossime elezioni. Gaye era responsabile del coordinamento insieme a elementi marginali anti-balaka. 37

42 Il 1 o ottobre 2015 si è svolto, nel quartiere PK5, un incontro tra Gaye e Eugène Barret Ngaïkosset, membro di un gruppo marginale anti-balaka, con l'obiettivo di pianificare un attacco comune sabato 3 ottobre a Bangui. Il gruppo di Gaye ha impedito a coloro che si trovavano nel quartiere PK5 di allontanarsene, al fine di rafforzare l'identificazione della popolazione musulmana con il quartiere, esacerbando così le tensioni interetniche e ostacolando la riconciliazione. Il 26 ottobre 2015 Gaye e il suo gruppo hanno interrotto un incontro tra l'arcivescovo di Bangui e l'imam della moschea centrale di Bangui e hanno minacciato la delegazione, che ha dovuto ritirarsi dalla moschea centrale e fuggire dal quartiere PK5. 8. Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; alias incerti: f) «The Butcher of Paoua»; g) Ngakosset] Designazione: a) Ex capitano, Guardia presidenziale della Repubblica centrafricana; b) Ex capitano, Forze navali della Repubblica centrafricana Numero di identificazione nazionale: Forze armate della Repubblica centrafricana (FACA) Numero di identificazione militare: Indirizzo: a) Bangui, Repubblica centrafricana Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015 Altre informazioni: Il Capitano Eugène Barret Ngaïkosset è un ex membro della guardia presidenziale dell'ex presidente François Bozizé (CFi.001) ed è associato al movimento anti-balaka. È fuggito dal carcere il 17 maggio 2015 dopo l'estradizione da Brazzaville e ha creato la propria fazione anti-balaka composta da ex combattenti delle FACA. Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Eugène Barret Ngaïkosset è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f), della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'onu o forze di sicurezza internazionali, compresa MINUSCA, le missioni dell'unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.» Informazioni supplementari: Ngaïkosset è uno dei principali responsabili delle violenze scoppiate a Bangui a fine settembre Ngaïkosset e altri anti-balaka hanno lavorato insieme a membri marginali dell'ex-séléka nel tentativo di destabilizzare il governo transitorio della Repubblica centrafricana. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2015 Ngaïkosset e altri hanno tentato senza successo di assaltare il campo della gendarmeria «Izamo» per rubare armi e munizioni. Il 28 settembre il gruppo ha circondato gli uffici della radio nazionale della Repubblica centrafricana. Il 1 o ottobre 2015 si è svolto nel quartiere PK5 un incontro tra Ngaïkosset e Haroun Gaye, uno dei leader del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), con l'obiettivo di pianificare un attacco comune a Bangui sabato 3 ottobre. L'8 ottobre 2015 il ministro della giustizia della Repubblica centrafricana ha annunciato l'intenzione di indagare su Ngaïkosset e altre persone per il ruolo da loro svolto nelle violenze commesse nel settembre 2015 a Bangui. Ngaikosset e gli altri sono sospettati di coinvolgimento in «comportamenti gravi che costituiscono una violazione della sicurezza interna dello Stato, cospirazione, istigazione alla guerra civile, disobbedienza civile, odio e complicità.» Le autorità giuridiche della Repubblica centrafricana sono state incaricate di avviare un'indagine per cercare e arrestare gli autori di tali reati e i loro complici. L'11 ottobre 2015 Ngaïkosset avrebbe chiesto alle milizie anti-balaka sotto il suo comando di effettuare sequestri di persona, in particolare di cittadini francesi, ma anche di esponenti politici della Repubblica centrafricana e funzionari dell'onu, con l'obiettivo di provocare la partenza della presidente di transizione, Catherine Samba- Panza. 38

43 II. La voce numero 6 dell'allegato del regolamento (UE) n. 224/2014 è sostituita dalla seguente: 6. Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui] Designazione: Generale dell'ex Séléka Data di nascita: 2 aprile 1970 Nazionalità: Sudan, passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D , rilasciato l'11 aprile 2013 (valido fino al 10 aprile 2018) Indirizzo: a) Bria, Repubblica centrafricana (tel ); b) Birao, Repubblica centrafricana; c) Tullus, Darfur meridionale, Sudan (ubicazione precedente) Altre informazioni: Trafficante di diamanti, generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente dell'ex presidente ad interim della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Descrizione fisica: capelli: neri; altezza: 180 cm; etnia: Fulani. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione da parte dell'onu: 20 agosto 2015 (modificata il 20 ottobre 2015) Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Oumar Younous è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettera d), della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza;» e che «forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella Repubblica centrafricana». Informazioni supplementari: Oumar Younous, in quanto generale dell'ex Séléka e trafficante di diamanti, ha fornito sostegno a un gruppo armato mediante l'illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, nella Repubblica centrafricana. Nell'ottobre 2008 Oumar Younous, ex autista della società di acquisto di diamanti SODIAM, è entrato a far parte del gruppo di ribelli denominato Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). Nel dicembre 2013 Oumar Younous è stato identificato come generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente del presidente ad interim Michel Djotodia. Younous è coinvolto nel traffico di diamanti da Bria e Sam Ouandja verso il Sudan. Fonti riferiscono che Oumar Younous ha partecipato al recupero di pacchi di diamanti nascosti a Bria e al loro trasporto in Sudan per venderli. 16CE

44 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2455 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2015 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 2 ). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. (5) Il comitato del codice doganale non ha adottato un parere entro i termini stabiliti dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del , pag. 1). 40

45 Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Heinz ZOUREK Direttore generale per la Fiscalità e l'unione doganale ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivi (1) (2) (3) Prodotto composto da carne di diversi crostacei e molluschi (in % del peso): tentacoli di calamari e seppie crudi 25 filetti di calamari e seppie crudi 20 anelli di calamari crudi 20 vongole gialle giovani cotte 20 gamberetti sbollentati 15 Il prodotto si presenta congelato (a una temperatura di 20 C) in sacchi da 1 kg (peso netto 800 g) La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 del capitolo 16 e del testo dei codici NC 1605 e Il prodotto consiste in «frutti di mare» (carne di crostacei e molluschi diversi), di cui una parte cruda o sbollentata (voce 0307) e un'altra cotta (voce 1605). Il prodotto è considerato una preparazione, dato che la cottura esclude la classificazione nel capitolo 3 in quanto il prodotto, anche parzialmente, è stato preparato secondo un procedimento non previsto in detto capitolo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 3, considerazioni generali, quinto paragrafo). Dato che seppie e calamari prevalgono in peso, il prodotto è classificato, in applicazione della nota 2 del capitolo 16 con il codice NC del capitolo 16 corrispondente alla parte predominante della preparazione. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC come seppie e calamari, preparati o conservati. 16CE

46 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2456 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

47 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione IL 236,2 MA 93,3 TR 112,1 ZZ 147, EG 174,9 MA 89,9 TR 145,5 ZZ 136, MA 43,2 TR 138,3 ZZ 90, EG 69,4 MA 65,5 TR 78,1 ZA 53,1 ZZ 66, MA 73, , , , ZZ 73,7 IL 110,4 TR 88,6 UY 95,4 ZZ 98, MA 94,5 TR 95,2 ZZ 94, CA 153,6 CL 85,8 US 83,0 ZA 83,2 ZZ 101, CN 64,5 TR 122,8 ZZ 93,7 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

48 DECISIONE (UE) 2015/2457 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia EGF/2015/005 FI/Computer programming) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( ) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ( 1 ), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ( 2 ), in particolare il punto 13, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 3 ). (3) Il 12 giugno 2015 la Finlandia ha presentato la domanda EGF/2015/005 FI/Computer programming per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 62 della NACE Revisione 2 (Programmazione, consulenza informatica e attività connesse) nelle regioni di livello NUTS 2 Länsi-Suomi (FI19), Helsinki-Uusimaa (FI1B), Etelä-Suomi (FI1C) e Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D) in Finlandia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di EUR in relazione alla domanda presentata dalla Finlandia. (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU C 373 del , pag. 1. ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo (GU L 347 del , pag. 884). 44

49 HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Essa si applica a decorrere dal 16 dicembre Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT 16CE

50 DECISIONE (UE) 2015/2458 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'irlanda EGF/2015/006 IE/PWA International) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( ) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ( 1 ), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ( 2 ), in particolare il punto 13, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale o a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. (2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) ( 3 ). (3) Il 19 giugno 2015 l'irlanda ha presentato la domanda EGF/2015/006 IE/PWA International per ottenere un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati dalla PWA International Ltd. e da un fornitore in Irlanda, integrandola con ulteriori informazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle prescrizioni sulla determinazione del contributo finanziario del FEG di cui all'articolo 13 di detto regolamento. (4) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, l'irlanda ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 108 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET). (5) In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda dell'irlanda è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale. (6) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per concedere un contributo finanziario di EUR in relazione alla domanda presentata dall'irlanda. (7) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU C 373 del , pag. 1. ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo (GU L 347 del , pag. 884). 46

51 HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Essa si applica a decorrere dal 16 dicembre Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2015 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT 16CE

52 DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/2459 DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2015 che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ( 1 ), in particolare l'articolo 2 quater, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC. (2) Il 20 ottobre 2015 il comitato delle sanzioni, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (il «comitato delle sanzioni»), ha aggiornato le informazioni identificative relative ad una persona sull'elenco delle sanzioni. (3) Il 17 dicembre 2015 il comitato delle sanzioni ha aggiunto due persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015 Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN ( 1 ) GU L 352 del , pag

53 ALLEGATO Persone di cui all'articolo 1 I. Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2013/798/PESC: 7. Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye] Designazione: relatore del coordinamento politico del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) Data di nascita: a) 30 gennaio 1968 b) 30 gennaio 1969 Passaporto: Repubblica centrafricana n. O (lettera O seguita da 3 zeri); scadenza: 30 dicembre 2019) Indirizzo: Bangui, Repubblica centrafricana Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015 Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Haroun Gaye è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f) della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'onu o forze di sicurezza internazionali, compresa Minusca, le missioni dell'unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.» Informazioni supplementari: Fin dall'inizio del 2014 Haroun Gaye è uno dei leader di un gruppo armato operante nel quartiere PK5 di Bangui. I rappresentanti della società civile del quartiere PK5 riferiscono che Gaye e il suo gruppo armato alimentano il conflitto a Bangui, opponendosi alla riconciliazione e impedendo gli spostamenti della popolazione da e verso il terzo distretto di Bangui. L'11 maggio 2015 Gaye e 300 manifestanti hanno bloccato l'accesso al Consiglio nazionale di transizione allo scopo di perturbare il giorno finale del forum di Bangui. Gaye avrebbe collaborato con funzionari anti-balaka per coordinare tale perturbazione. Il 26 giugno 2015 Gaye, insieme a un piccolo gruppo di persone, ha perturbato l'apertura di un'iniziativa per la registrazione degli elettori del quartiere PK5 di Bangui, impedendone lo svolgimento. La Minusca ha tentato di arrestarlo il 2 agosto 2015, in conformità delle disposizioni del punto 32, lettera f), punto i), della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2217 (2015). Gaye, che a quanto pare sarebbe stato informato in anticipo del tentativo di arresto, era pronto con sostenitori armati con armi pesanti. Le forze di Gaye hanno aperto il fuoco contro la task force congiunta della Minusca. In uno scontro a fuoco durato sette ore, gli uomini di Gaye hanno utilizzato armi da fuoco, lanciarazzi RPG e granate a mano contro le truppe della Minusca, provocando l'uccisione di un membro della forza di pace e il ferimento di altri otto. Gaye è stato coinvolto nel promuovere proteste violente e scontri alla fine di settembre 2015, in quello che sembra essere stato un tentativo di colpo di Stato teso a rovesciare il governo di transizione. È probabile che il tentativo di colpo di Stato fosse guidato da sostenitori dell'ex presidente Bozizé in un'alleanza di comodo con Gaye e altri leader dell'fprc. Sembra che Gaye mirasse a creare un ciclo di attacchi di ritorsione per mettere a rischio le prossime elezioni. Gaye era responsabile del coordinamento insieme a elementi marginali anti-balaka. 49

54 Il 1 o ottobre 2015 si è svolto, nel quartiere PK5, un incontro tra Gaye e Eugène Barret Ngaïkosset, membro di un gruppo marginale anti-balaka, con l'obiettivo di pianificare un attacco comune sabato 3 ottobre a Bangui. Il gruppo di Gaye ha impedito a coloro che si trovavano nel quartiere PK5 di allontanarsene, al fine di rafforzare l'identificazione della popolazione musulmana con il quartiere, esacerbando così le tensioni interetniche e ostacolando la riconciliazione. Il 26 ottobre 2015 Gaye e il suo gruppo hanno interrotto un incontro tra l'arcivescovo di Bangui e l'imam della moschea centrale di Bangui e hanno minacciato la delegazione, che ha dovuto ritirarsi dalla moschea centrale e fuggire dal quartiere PK5. 8. Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset, d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset; alias incerti: f) «The Butcher of Paoua» g) Ngakosset] Designazione: a) ex capitano, Guardia presidenziale della Repubblica centrafricana, b) ex capitano, Forze navali della Repubblica centrafricana Numero di identificazione nazionale: Forze armate della Repubblica centrafricana (FACA) Numero di identificazione militare: Indirizzo: a) Bangui, Repubblica centrafricana Data di inserimento nell'elenco: 17 dicembre 2015 Altre informazioni: il capitano Eugène Barret Ngaïkosset è un ex membro della Guardia presidenziale dell'ex presidente François Bozizé (CFi.001) ed è associato al movimento anti-balaka. È fuggito dal carcere il 17 maggio 2015 dopo l'estradizione da Brazzaville e ha creato la propria fazione anti-balaka composta da ex combattenti delle FACA. Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Eugène BARRET NGAÏKOSSET è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f) della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana» e in quanto «implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;» e «implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'onu o forze di sicurezza internazionali, compresa Minusca, le missioni dell'unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.» Informazioni supplementari: Ngaïkosset è uno dei principali responsabili delle violenze scoppiate a Bangui a fine settembre Ngaïkosset e altri anti-balaka hanno lavorato insieme a membri marginali dell'ex-séléka nel tentativo di destabilizzare il governo transitorio della Repubblica centrafricana. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2015 Ngaïkosset e altri hanno tentato senza successo di assaltare il campo della gendarmeria «Izamo» per rubare armi e munizioni. Il 28 settembre il gruppo ha circondato gli uffici della radio nazionale della Repubblica centrafricana. Il 1 o ottobre 2015 si è svolto nel quartiere PK5 un incontro tra Ngaïkosset e Haroun Gaye, uno dei leader del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), con l'obiettivo di pianificare un attacco comune a Bangui sabato 3 ottobre. L'8 ottobre 2015 il ministro della Giustizia della Repubblica centrafricana ha annunciato l'intenzione di indagare su Ngaïkosset e altre persone per il ruolo da loro svolto nelle violenze commesse nel settembre 2015 a Bangui. Ngaikosset e gli altri sono sospettati di coinvolgimento in «comportamenti gravi che costituiscono una violazione della sicurezza interna dello Stato, cospirazione, istigazione alla guerra civile, disobbedienza civile, odio e complicità.» Le autorità giuridiche della Repubblica centrafricana sono state incaricate di avviare un'indagine per cercare e arrestare gli autori di tali reati e i loro complici. L'11 ottobre 2015 Ngaïkosset avrebbe chiesto alle milizie anti-balaka sotto il suo comando di effettuare sequestri di persona, in particolare di cittadini francesi ma anche di esponenti politici della Repubblica centrafricana e funzionari dell'onu, con l'obiettivo di provocare la partenza della presidente di transizione, Catherine Samba- Panza. 50

55 II. La voce numero 6 dell'allegato della decisione 2013/798/PESC è sostituita dalla seguente: 6. Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous b) Omar Younous c) Oumar Sodiam d) Oumar Younous M'Betibangui] Designazione: generale dell'ex Séléka Data di nascita: 2 aprile 1970 Nazionalità: Sudan, passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D , rilasciato l'11 aprile 2013 (valido fino al 10 aprile 2018) Indirizzo: a) Bria, Repubblica centrafricana (tel ) b) Birao, Repubblica centrafricana c) Tullus, Darfur meridionale, Sudan (ubicazione precedente) Altre informazioni: trafficante di diamanti, generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente dell'ex presidente ad interim della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Descrizione fisica: capelli: neri; altezza: 180 cm; etnia: Fulani. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione da parte dell'onu: 20 agosto 2015 (modificata il 20 ottobre 2015) Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Oumar Younous è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettera d), della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che «intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza;» e che «forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella Repubblica centrafricana». Informazioni supplementari: Oumar Younous, in quanto generale dell'ex Séléka e trafficante di diamanti, ha fornito sostegno a un gruppo armato mediante l'illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, nella Repubblica centrafricana. Nell'ottobre 2008 Oumar Younous, ex autista della società di acquisto di diamanti Sodiam, è entrato a far parte del gruppo di ribelli denominato Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). Nel dicembre 2013 Oumar Younous è stato identificato come generale a tre stelle della Séléka e stretto confidente del presidente ad interim Michel Djotodia. Younous è coinvolto nel traffico di diamanti da Bria e Sam Ouandja verso il Sudan. Fonti riferiscono che Oumar Younous ha partecipato al recupero di pacchi di diamanti nascosti a Bria e al loro trasporto in Sudan per venderli. 16CE

56 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2460 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2015 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia [notificata con il numero C(2015) 9818] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità in genere causa solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. (2) L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato. (3) In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti. (4) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio ( 3 ) stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. L'articolo 16 della suddetta direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Inoltre l'articolo 30 della direttiva 2005/94/CE dispone alcune misure da applicare nelle zone di sorveglianza per impedire la diffusione della malattia, comprendenti determinate restrizioni alla movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova. (5) La direttiva 2009/158/CE del Consiglio ( 4 ) stabilisce norme che disciplinano gli scambi all'interno dell'unione di pollame e uova da cova, compresi i certificati veterinari da utilizzare. (6) La Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende situate sul suo territorio in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16 di tale direttiva. ( 1 ) GU L 395 del , pag. 13. ( 2 ) GU L 224 del , pag. 29. ( 3 ) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del , pag. 16). ( 4 ) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343, del , pag. 74). 52

57 (7) Dagli accertamenti di laboratorio è emerso che i virus dell'hpai dei sottotipi H5N1, H5N2 e H5N9 rilevati in Francia sono chiaramente diversi dal virus dell'hpai H5N1 apparso nella metà degli anni '90 in Asia e rilevato per la prima volta in Europa nel I virus dell'hpai del sottotipo H5 attualmente riscontrati nel sud-ovest della Francia sono di origine europea. (8) La decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione ( 1 ) è stata adottata al fine di elencare, a livello di Unione, le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Francia in conformità all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE. (9) A causa dell'attuale situazione epidemiologica e del rischio di ulteriore diffusione della malattia, la Francia ha anche istituito un'ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza, comprendente vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest di tale Stato membro. (10) Al fine di contenere la diffusione della malattia la Francia dovrebbe garantire che dalle zone di protezione e sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni non siano spedite verso altre parti della Francia, altri Stati membri o paesi terzi, partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova. (11) I pulcini di un giorno presentano un rischio trascurabile di diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, purché siano nati da uova da cova di pollame allevato in aziende avicole ubicate nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e qualora l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova da cova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all'interno delle zone di protezione o sorveglianza e quindi caratterizzate da un diverso status sanitario. (12) Le uova da cova presentano un rischio molto basso di trasmissione della malattia, purché siano raccolte da allevamenti tenuti nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e siano stati sottoposti a esami sierologici risultati negativi. Un'altra condizione è che tali uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni. (13) Fatte salve le misure applicabili nella zona di protezione e sorveglianza, è quindi opportuno che l'autorità francese competente possa autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni, indicata nell'allegato della presente decisione, in conformità alle prescrizioni di cui sopra e previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione. (14) La vasta estensione dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE imporrebbe un divieto di movimentazione per un'ampia percentuale della popolazione avicola suscettibile. (15) È inoltre opportuno ridurre il rischio di esposizione del pollame ai virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che circolano nelle zone di sorveglianza istituite riducendo rapidamente la densità della popolazione avicola suscettibile nelle zone comprese nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, in particolare mediante la macellazione tempestiva e il ripopolamento con ritardo delle aziende ubicate in detta zona. (16) Data l'ampia e inattesa entità dei focolai e la corrispondente vastità delle zone di sorveglianza istituite intorno a ogni focolaio, è necessario ridurre rapidamente la densità del pollame suscettibile nelle aziende in cui sussiste un rischio di infezione particolarmente elevato. Un'indagine clinica sistematica del pollame prima della spedizione rallenterebbe notevolmente il processo di spopolamento e aumenterebbe il rischio di diffusione del virus. (17) È pertanto opportuno disporre che, nelle 24 ore che precedono la spedizione delle partite destinate alla macellazione immediata all'interno della zona di sorveglianza o dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, non siano effettuate indagini cliniche sistematiche del pollame nelle aziende ubicate nelle zone di sorveglianza, a condizione che siano autorizzati solo spostamenti diretti del pollame proveniente dalle aziende nelle zone di sorveglianza verso un macello designato situato all'interno della zona di sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, che tali spostamenti siano svolti in applicazione di severe misure di biosicurezza, comprendenti una rigorosa separazione dal pollame proveniente dalla zona di protezione, che la pulizia e la disinfezione siano effettuate di conseguenza e che il ripopolamento sia previsto con notevole ritardo. (18) La Commissione, dopo aver esaminato le misure di lotta contro la malattia e l'estensione delle zone sottoposte a restrizioni in collaborazione con la Francia, ritiene che esse siano idonee a conseguire gli obiettivi fissati. ( 1 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia (GU L 317 del , pag. 37). 53

58 (19) La Commissione è altresì soddisfatta del fatto che le frontiere della zona di protezione e sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, istituite dall'autorità francese competente in conformità all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di focolai. (20) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita in Francia e disporre che, dalle zone di protezione e sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni, non siano spedite verso altre parti della Francia, altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova, fatta eccezione per determinate deroghe autorizzate. (21) In considerazione dell'entità degli attuali sviluppi dei focolai di malattia, non è più possibile aggiornare tempestivamente l'elenco delle aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza mediante una decisione di esecuzione della Commissione. Di conseguenza la Francia pubblica sul sito web delle autorità francesi tali elenchi, che dovrebbero essere pubblicati anche sul sito web della Commissione a titolo informativo. (22) L'ulteriore zona soggetta a restrizioni intorno alle aree delle zone di protezione e sorveglianza dovrebbe essere elencata nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere fissata la durata di tale regionalizzazione. (23) Dato che la Francia sta attuando misure supplementari, come previsto nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2239, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria e per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare tale decisione. (24) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Francia istituisce le zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE e a) pubblica gli elenchi delle zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE («gli elenchi»). b) La Francia garantisce che gli elenchi siano tenuti aggiornati e fornisce immediatamente eventuali aggiornamenti alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico. 2. La Commissione pubblica gli elenchi sul proprio sito web solo a titolo informativo. Articolo 2 1. Fatte salve le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza conformemente all'articolo 1 della presente decisione, la Francia istituisce un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, che comprende almeno le aree indicate quali ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato della presente decisione. 2. La Francia garantisce che, dalle aree indicate nell'allegato, non sono spedite partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova. 3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle aree indicate nell'allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso aziende ubicate all'interno di tale Stato membro o verso altri Stati membri o paesi terzi, purché: a) siano nati da uova da cova provenienti da aziende avicole situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza; 54

59 b) l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all'interno delle zone di protezione e sorveglianza istituite e quindi caratterizzati da un diverso status sanitario; c) l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione sia stata preventivamente informata per iscritto e abbia acconsentito ad accettare le partite di pulcini di un giorno e a notificare all'autorità francese competente la data di arrivo delle partite nell'azienda di destinazione situata nel suo territorio. 4. In deroga al paragrafo 2, l'autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di uova da cova dalle aree indicate nell'allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso incubatoi ubicati all'interno di tale Stato membro, di altri Stati membri o di paesi terzi, purché siano raccolte da aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni indicata nell'allegato e nelle quali abbiano avuto risultato negativo gli esami effettuati sul pollame nel quadro di una ricerca sierologica per l'influenza aviaria in grado di accertare una prevalenza del 5 % di tale malattia, con un livello di confidenza almeno del 95 %, e sia assicurata la tracciabilità delle uova. 5. La Francia provvede affinché sui certificati veterinari previsti nell'allegato IV della direttiva 2009/158/CE, che accompagnano le partite di cui al paragrafo 2 del presente articolo, da spedire verso altri Stati membri, sia indicata la seguente dicitura: «La partita è conforme alle prescrizioni zoosanitarie specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione (*). (*) GU L 339 del , pag. 52». Articolo 3 L'autorità francese competente autorizza la spedizione di pollame destinato alla macellazione immediata proveniente dalle aree situate nelle zone di sorveglianza elencate in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, verso un macello designato, ubicato all'interno della zona di sorveglianza o dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, purché tale spostamento sia effettuato: a) in un unico viaggio senza indebiti ritardi; b) in applicazione di severe misure di biosicurezza, comprendenti una rigorosa separazione dal pollame proveniente da altre regioni, nonché misure di pulizia e disinfezione. La decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 è abrogata. Articolo 4 La presente decisione si applica fino al 31 marzo Articolo 5 Articolo 6 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione 55

60 Ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1: ALLEGATO Codice ISO del paese Stato membro Nome (numero del dipartimento) FR Francia Aree comprendenti i dipartimenti di: DORDOGNE (24) GERS (32) GIRONDE (33) HAUTE-VIENNE (87) HAUTES-PYRÉNÉES (65) LANDES (40) LOT-ET-GARONNE (47) PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) Aree comprendenti parti dei dipartimenti di: CHARENTE (16), il comune di: PALLUAUD LOT (46), i comuni di: ANGLARS-NOZAC LES ARQUES CASSAGNES CAZALS CONCORES DEGAGNAC FAJOLES FRAYSSINET-LE-GELAT GIGNAC GINDOU GOUJOUNAC GOURDON LACHAPELLE-AUZAC LAMOTHE-FENELON LANZAC LAVERCANTIERE LEOBARD LHERM LOUPIAC MARMINIAC MASCLAT MILHAC 56

61 Codice ISO del paese Stato membro Nome (numero del dipartimento) CORREZE (19), i comuni di: MONTCLERA MONTGESTY NADAILLAC-DE-ROUGE PAYRAC PAYRIGNAC PEYRILLES POMAREDE RAMPOUX LE ROC ROUFFILHAC SAINT-CAPRAIS SAINT-CIRQ-MADELON SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET SAINT-CLAIR SALVIAC SOUILLAC THEDIRAC LE VIGAN AYEN BRIGNAC-LA-PLAINE CHARTRIER-FERRIÈRE CUBLAC ESTIVALS LARCHE LOUIGNAC MANSAC PERPEZAC-LE-BLANC SAINT-AULAIRE SAINT-CERNIN-DE-LARCHE SAINT-CYPRIEN SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE SAINT-ROBERT YSSANDON 16CE

62 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2461 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2015 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 209, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) era accompagnato da una dichiarazione comune sulla procedura di discarico distinta per le imprese comuni in virtù dell'articolo 209 del regolamento finanziario. Conformemente a tale dichiarazione, il regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha allineato le norme in materia di revisione contabile esterna e di discarico applicabili agli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (di seguito «gli organismi di PPP») a quelle applicabili agli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Ha inoltre esteso agli organismi di PPP la non applicabilità delle disposizioni stabilite ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. (2) Poiché il discarico per l'esecuzione del bilancio di ciascun organismo di PPP è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, al direttore dell'organismo di PPP, le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 ( 4 ) della Commissione che si riferiscono agli obblighi in materia di relazioni degli organismi di PPP e alla procedura di discarico dovrebbero essere rese coerenti con le corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione ( 5 ). In particolare, è necessario introdurre l'obbligo per ciascun organismo di PPP di fornire una relazione annuale di attività consolidata contenente informazioni esaustive sull'attuazione del suo programma di lavoro, sul bilancio, sulla tabella dell'organico e sui sistemi di gestione e di controllo interno. Inoltre, la procedura di elaborazione dei conti provvisori e approvazione dei conti definitivi degli organismi di PPP deve essere allineata a quella stabilita dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013. ( 1 ) GU L 298 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione (GU L 163 del , pag. 18). ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione (GU L 286, del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 38 del , pag. 2). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del , pag. 42). 58

63 (3) In linea con il nuovo obbligo introdotto all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il quale prevede che un revisore esterno indipendente verifichi i conti annuali dell'organismo di PPP, le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013. (4) Per garantire l'attuazione coerente rispetto alle azioni gestite direttamente dalla Commissione, è opportuno che nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti siano applicabili le pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ( 1 ), fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dello strumento che istituisce l'organismo di PPP o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP. (5) È necessario stabilire che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, per consentire l'adozione in tempo utile della regolamentazione finanziaria rivista degli organismi di PPP ai fini della loro entrata in vigore il 1 o gennaio 2016 e così garantire l'applicazione effettiva dei nuovi requisiti in materia di revisione contabile esterna alle revisioni dei conti annuali degli organismi di PPP per il 2016, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 è così modificato: 1) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento stabilisce i principi fondamentali in base ai quali l'organismo di partenariato pubblicoprivato (di seguito organismo di PPP ) deve adottare la propria regolamentazione finanziaria. La regolamentazione finanziaria dell'organismo di PPP può discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 209, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.»; 2) all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L'ordinatore conserva i documenti giustificativi relativi alle operazioni eseguite per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della decisione di discarico per l'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP per l'esercizio interessato. I dati personali contenuti nei documenti giustificativi vanno cancellati, se possibile, quando tali dati non sono necessari ai fini del controllo o della revisione contabile. In ogni caso, per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.»; 3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Relazione annuale 1. L'ordinatore rende conto annualmente al consiglio di amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività consolidata contenente: a) informazioni riguardanti: i) l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'organismo di PPP, le risorse di bilancio e le risorse umane; ii) i sistemi di gestione e controllo interno, compreso un riepilogo del numero e del tipo dei controlli interni effettuati dal revisore interno, le capacità di revisione contabile interna, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime e a quelle degli anni precedenti, di cui agli articoli 26 e 28; ( 1 ) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione (GU L 362 del , pag. 1). 59

64 iii) le eventuali osservazioni della Corte dei conti e il seguito dato a tali osservazioni; iv) i conti e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio, fatti salvi gli articoli 39, 41 e 42; b) una dichiarazione dell'ordinatore che indica che, se non diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che: i) le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele; ii) le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria; iii) le procedure di controllo predisposte danno le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La relazione annuale di attività consolidata illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati alle operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli. La relazione annuale di attività consolidata è presentata per valutazione al consiglio di amministrazione. 2. Entro il 1 o luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Corte dei conti, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività consolidata, accompagnata dalla sua valutazione. 3. Ulteriori obblighi di informazione possono essere stabiliti dall'atto costitutivo in casi debitamente giustificati, in particolare se lo esige la natura del settore in cui opera l'organismo.»; 4) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti pubblici, si applicano le disposizioni del titolo V del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatti salvi i paragrafi da 3 a 6 del presente articolo e le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.»; 5) l'articolo 35 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 Sovvenzioni Per quanto riguarda l'attribuzione di sovvenzioni, si applicano le disposizioni del titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.»; 6) all'articolo 39, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ove sia necessario consolidare i conti dell'organismo di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'organismo di PPP trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso.»; 60

65 7) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 Conti provvisori e approvazione dei conti definitivi 1. Ove sia necessario consolidare i conti dell'organismo di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile dell'organismo di PPP trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1 o marzo che segue l'esercizio chiuso. Nel caso di cui al primo comma, il contabile dell'organismo di PPP comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1 o marzo che segue l'esercizio chiuso, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento. 2. Entro il 1 o giugno che segue l'esercizio chiuso, la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori dell'organismo di PPP. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori, il contabile redige i conti definitivi dell'organismo di PPP. Il direttore trasmette i conti definitivi al consiglio di amministrazione, che formula un parere su tali conti. Ove sia necessario consolidare i conti dell'organismo di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile trasmette i conti definitivi e il parere del consiglio di amministrazione al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1 o luglio che segue l'esercizio chiuso. In tale caso il contabile dell'organismo di PPP comunica inoltre al contabile della Commissione, entro il 1 o luglio, la documentazione contabile in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento. Ove sia necessario consolidare i conti dell'organismo di PPP conformemente alle norme relative alla contabilità di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile dell'organismo di PPP trasmette altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, contemporaneamente a tali conti definitivi, una dichiarazione a essi relativa. I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile nella quale quest'ultimo dichiara che i conti definitivi sono stati elaborati nel rispetto del presente capo e dei principi, delle norme e dei metodi contabili applicabili. I conti definitivi approvati dell'organismo di PPP sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea entro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso. Il direttore dell'organismo di PPP invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso. L'organismo di PPP comunica le sue risposte contemporaneamente alla Commissione.»; 8) l'intestazione del capo 9 è sostituita dalla seguente: «CAPO 9 REVISIONE CONTABILE ESTERNA, DISCARICO E LOTTA CONTRO LA FRODE»; 61

66 9) gli articoli 46 e 47 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 46 Revisione contabile esterna 1. Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell'organismo di PPP presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo di PPP prima del consolidamento nei conti definitivi dell'organismo di PPP. Salvo disposizione contraria nell'atto costitutivo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa all'organismo di PPP conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea. Nel preparare la relazione, la Corte esamina la revisione contabile svolta dal revisore esterno indipendente di cui al primo comma e le azioni adottate in risposta alle risultanze. 2. L'organismo di PPP trasmette alla Corte dei conti il proprio bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest'ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione degli articoli 6, 7 e Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 158 a 163 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Articolo 47 Calendario della procedura di discarico 1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore, entro il 15 maggio dell'anno n+2, salvo diversamente previsto nell'atto costitutivo, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n. Il direttore informa il consiglio d'amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico. 2. Se il termine di cui al paragrafo 1 non può essere rispettato, il Parlamento europeo o il Consiglio informano il direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita. 3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore, di concerto con il consiglio d'amministrazione, si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.»; 10) sono inseriti i seguenti articoli 47 bis e 47 ter: «Articolo 47 bis La procedura di discarico 1. La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'organismo di PPP, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'organismo di PPP descritti negli stati finanziari. 2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti e gli stati finanziari dell'organismo di PPP. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte del direttore dell'organismo di PPP, nonché le sue relazioni speciali pertinenti, riguardo all'esercizio interessato, e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni. 3. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, e secondo le modalità previste dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa. 62

67 Articolo 47 ter Misure di follow-up 1. Il direttore adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio. 2. Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito delle osservazioni e dei commenti di cui al paragrafo 1. Il direttore trasmette copia della relazione alla Commissione e alla Corte dei conti.»; 11) all'articolo 48, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'organismo di PPP concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare i controlli.»; 12) l'articolo 50 è sostituito dal seguente: «Articolo 50 Adozione della regolamentazione finanziaria dell'organismo di PPP 1. Fatto salvo il paragrafo 2, ogni organismo di PPP di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è tenuto ad adottare una nuova regolamentazione finanziaria entro nove mesi a decorrere dalla data in cui l'organismo di PPP rientra nel campo di applicazione dell'articolo 209 del suddetto regolamento. 2. Ogni organismo di PPP di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che ha già adottato la sua regolamentazione finanziaria conformemente a detto regolamento la rivede in vista della sua entrata in vigore il 1 o gennaio 2016.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 16CE

68 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2462 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ( 1 ), in particolare gli articoli 58, 60, 101, 103, 104, 104 bis, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 131, 138, 139, 190, 191, 204 e 209, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) per allinearlo alla direttiva modificata 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici ( 3 ) e alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ( 4 ) e rafforzare il sistema di protezione del bilancio dell'unione. È pertanto necessario aggiornare il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( 5 ). (2) L'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (di seguito «il TFUE») stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi unicamente per integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. (3) È necessario allineare il contenuto degli accordi di delega con le entità incaricate dell'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione indiretta agli obblighi ampliati stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per notificare e irrogare sanzioni amministrative agli operatori economici in caso di irregolarità o frodi. (4) È necessario limitare e assoggettare a condizioni l'assimilazione delle organizzazioni senza scopo di lucro a organizzazioni internazionali, che consente l'applicazione delle pertinenti norme specifiche in materia di gestione indiretta. È pertanto opportuno stabilire le procedure da seguire e i criteri da applicare per siffatta assimilazione. (5) A fini di chiarezza e di coerenza, è necessario aggiungere nuove definizioni e apportare chiarimenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 corrisponda per quanto possibile a quella delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE. (6) È opportuno che le procedure di appalto destinate alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea siano conformi alle informazioni previste per i bandi e gli avvisi dalla direttiva 2014/24/UE e che tali bandi e avvisi siano trasmessi per via elettronica. Poiché tali bandi e avvisi devono essere pubblicati in tutte le lingue dell'ue, è necessario adeguare il termine per la ricezione delle offerte prolungando il termine tra la spedizione e la pubblicazione a livello dell'unione oltre quello previsto dalla direttiva 2014/24/UE. ( 1 ) GU L 298 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione (GU L 286 del , pag. 1). ( 3 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del , pag. 65). ( 4 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del , pag. 1). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione (GU L 362 del , pag. 1). 64

69 (7) È opportuno semplificare la pubblicazione delle aggiudicazioni di appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE e che tale pubblicazione avvenga principalmente sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice anziché nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, cosi come avviene per la pubblicità ex ante. (8) La procedura competitiva con negoziazione dovrebbe essere considerata la procedura standard e sostituire la precedente procedura negoziata con pubblicazione preliminare. È pertanto opportuno limitare la relazione annuale sulle procedure eccezionali alla procedura negoziata senza previa pubblicazione. (9) È necessario garantire che il partenariato per l'innovazione sia utilizzato solo quando il prodotto desiderato non esiste sul mercato. È pertanto opportuno disporre la necessità di effettuare un'analisi di mercato preliminare prima di ricorrere al partenariato per l'innovazione. (10) È necessario disciplinare tutti i possibili acquisti, compresi quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Per tali acquisti, compresi taluni servizi legali, alcune categorie di servizi finanziari, i prestiti e le reti pubbliche di comunicazione, dovrebbe quindi essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione. (11) Poiché le organizzazioni internazionali possono fornire servizi in veste di operatori economici è opportuno prevedere la possibilità che partecipino alle procedure di appalto. È inoltre necessario prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per alcune organizzazioni internazionali il cui statuto vieta loro di partecipare a gare. Il conseguente contratto dovrebbe essere adattato rispetto alla legislazione e giurisdizione applicabili. (12) A fini di armonizzazione e di semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti pubblici dovrebbero essere applicate anche ai contratti di concessione, compresa la procedura competitiva con negoziazione. Questa disposizione risponde alle condizioni della direttiva 2014/23/UE sulle concessioni che stabilisce obblighi in materia di pubblicità ex ante ed ex post. Di conseguenza, la soglia per le concessioni di servizi dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi. (13) A fini di armonizzazione e di semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti pubblici dovrebbero essere applicate anche agli acquisti disciplinati dal regime alleggerito della direttiva 2014/24/UE, compresa la procedura competitiva con negoziazione. Di conseguenza, la soglia per gli acquisti rientranti nel regime alleggerito dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi. (14) A fini di chiarezza e di semplificazione, la durata di un invito a manifestare interesse e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione dovrebbero essere allineati a quelli previsti nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, dato che i due sistemi sono molto simili sotto tutti gli altri punti di vista. (15) Ai fini della semplificazione amministrativa e per incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese, è opportuno prevedere procedure negoziate per gli appalti di valore medio. (16) Occorre adattare talune disposizioni al fine di agevolare l'uso delle procedure di appalto elettroniche, compresa la presentazione elettronica delle offerte. In particolare, i documenti di gara, compreso il capitolato d'oneri completo, devono essere messi a disposizione per via elettronica sin dall'inizio della procedura, anche nel caso delle procedure a due fasi, tranne in casi giustificati. Inoltre, l'esito di una procedura dovrebbe essere comunicato per via elettronica e gli offerenti e candidati dovrebbero accettare tale modalità di comunicazione al momento della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione e a tal fine dovrebbero fornire un indirizzo di posta elettronica valido. (17) Dovrebbe essere imposto ai contraenti il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. 65

70 (18) Per i criteri di esclusione e di selezione l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe accettare il documento di gara unico europeo (DGUE) definito nella direttiva 2014/24/UE come dichiarazione standardizzata ogniqualvolta fattibile, o, in mancanza di questa, una dichiarazione sull'onore. L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe esigere i documenti giustificativi soltanto dagli aggiudicatari o, in casi specifici, da tutti gli offerenti o candidati. (19) Al fine di garantire il corretto funzionamento della banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione, è necessario stabilire norme in materia di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e di trasmissione delle stesse. (20) Nella prospettiva della semplificazione e della riduzione dell'onere amministrativo, ai fini del sistema di individuazione precoce e di esclusione è opportuno utilizzare l'attuale sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione per la segnalazione di irregolarità e frodi in conformità della normativa settoriale. (21) È necessario stabilire norme dettagliate relative all'organizzazione e alla composizione dell'istanza istituita per garantire che il sistema di imposizione delle sanzioni amministrative sia efficace e coerente. (22) È necessario definire i criteri di selezione sia per un unico operatore economico che per un gruppo di operatori economici nei documenti di gara, garantendo nel contempo la proporzionalità e la parità di trattamento. (23) Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire che i criteri di selezione sono strettamente connessi alla valutazione dei candidati od offerenti e che i criteri di aggiudicazione sono strettamente connessi alla valutazione delle offerte. In particolare, i titoli e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto dovrebbero essere utilizzati solo come criterio di selezione e non come criterio di aggiudicazione, perché altrimenti si determinerebbe un rischio di sovrapposizione e doppia valutazione dello stesso elemento. Inoltre, qualsiasi variazione del personale incaricato di eseguire l'appalto, anche se giustificata da malattia o un cambiamento di mansioni, potrebbe rimettere in discussione le condizioni alle quali è stato aggiudicato l'appalto e creare quindi incertezza giuridica. (24) A fini di semplificazione, è opportuno collegare i requisiti relativi alla commissione di apertura e al comitato di valutazione al livello di analisi dei rischi da parte dell'ordinatore. (25) È opportuno che, all'atto della comunicazione dell'esito di una procedura, i candidati e gli offerenti siano informati delle ragioni su cui si fonda la decisione e ricevano una motivazione dettagliata sulla base del contenuto della relazione di valutazione. (26) È necessario prevedere l'opzione della garanzia di esecuzione per i lavori, le forniture e i servizi complessi, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali e assicurare la corretta esecuzione per tutta la durata del contratto. È altresì necessario prevedere una ritenuta di garanzia a copertura del periodo di responsabilità contrattuale, in conformità delle prassi consuete in tali settori. (27) Dovrebbe essere prevista la possibilità per determinati organi amministrativi di agire in veste di centrale di committenza per gli acquisti all'ingrosso o gli appalti centralizzati. (28) È necessario rinviare l'applicazione della modifica del termine tra la spedizione e la pubblicazione di un bando o avviso nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea al fine di adattare il sistema utilizzato per la traduzione dei bandi e degli avvisi. (29) È necessario rinviare l'applicazione della disposizione sulla disponibilità, nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione, delle informazioni sulle frodi e le irregolarità contenute nel sistema informativo automatizzato della Commissione (il sistema di gestione delle irregolarità) fino a quando la banca dati potrà ricevere tali informazioni. (30) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea al fine di garantire che esso possa applicarsi a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario, 66

71 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 è così modificato: 1) all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ferma restando la qualifica di attività illegale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario, l'atto che potrebbe essere interessato da un conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario può assumere, tra le altre, una delle forme seguenti:»; 2) il titolo dell'articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Contenuto dell'accordo che affida compiti di esecuzione del bilancio a entità e persone (Articolo 60, paragrafo 3, e articolo 61, paragrafo 3, del regolamento finanziario)»; 3) all'articolo 40, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) le norme sull'esclusione che consentono all'entità o alla persona di escludere gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere d) ed f), e all'articolo 107, lettera b), del regolamento finanziario dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti o di attribuzione di sovvenzioni o premi ovvero dall'aggiudicazione di appalti o dall'attribuzione di sovvenzioni o premi nonché le norme che consentono all'entità o alla persona di irrogare sanzioni finanziarie a tali operatori economici;»; 4) all'articolo 40, lettera h), il punto i) è sostituito dal seguente: «h) disposizioni comprendenti: i) l'impegno dell'entità delegata a informare senza indugio la Commissione di casi di frode o irregolarità di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere d) ed f), del regolamento finanziario verificatisi nella gestione dei fondi dell'unione e delle misure adottate;»; 5) all'articolo 40, sono aggiunti i commi seguenti: «Nel caso di cui al primo comma, lettera f), ai fini dell'articolo 106, paragrafo 5, del regolamento finanziario un paese terzo è considerato inadempiente, tra l'altro, se la legislazione nazionale non permette di escludere un operatore economico da tutte le procedure di aggiudicazione e attribuzione finanziate dall'ue ai sensi dell'articolo 106 del regolamento finanziario. Gli accordi di delega specificano i casi in cui un paese terzo è considerato inadempiente. Ai fini del primo comma, lettera h), punto i), nel caso dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali tali accordi precisano i casi in cui il paese terzo e l'organizzazione internazionale prevengono, individuano, rettificano e notificano le irregolarità e le frodi conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento finanziario.»; 67

72 6) l'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 Disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali (Articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e articolo 188 del regolamento finanziario) 1. Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario sono le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi internazionali e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni. Prima che la Commissione affidi compiti di esecuzione del bilancio, gli accordi di cui al primo comma sono sottoposti all'ordinatore responsabile per la valutazione ex ante di cui all'articolo Sono assimilate alle organizzazioni internazionali le seguenti organizzazioni: a) il Comitato internazionale della Croce rossa; b) la Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 3. La Commissione può adottare una decisione debitamente motivata che assimila un'organizzazione senza scopo di lucro a un'organizzazione internazionale purché questa soddisfi le seguenti condizioni: a) sia dotata di personalità giuridica e di organi di governo autonomi; b) sia stata costituita per svolgere compiti specifici di interesse internazionale generale; c) almeno sei Stati membri aderiscano all'organizzazione senza scopo di lucro; d) fornisca adeguate garanzie finanziarie; e) operi sulla base di una struttura permanente e in conformità con sistemi, norme e procedure che possono essere valutati a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario. 4. Quando la Commissione esegue il bilancio nell'ambito della gestione indiretta con organizzazioni internazionali, si applicano gli accordi di verifica conclusi con esse.»; 7) l'articolo 53 è sostituito dal seguente: «Articolo 53 Relazione sulle procedure negoziate (Articolo 66 del regolamento finanziario) Gli ordinatori delegati registrano, per ogni esercizio, i contratti d'appalto conclusi mediante le procedure negoziate di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 266 del presente regolamento. Se la proporzione di procedure negoziate rispetto al numero di appalti aggiudicati dal medesimo ordinatore delegato aumenta sensibilmente rispetto agli esercizi precedenti, o se questa proporzione è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell'istituzione, l'ordinatore responsabile riferisce alla suddetta istituzione, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza. Ogni istituzione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle procedure negoziate. Per quanto riguarda la Commissione, la relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario.»; 68

73 8) alla parte prima, l'intestazione del titolo V è sostituita dalla seguente: «TITOLO V APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI»; 9) alla parte prima, titolo V, capo 1, le sezioni 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti: «Sezione 1 Ambito d'applicazione e principi di aggiudicazione Articolo 121 Ambito di applicazione e definizioni (Articolo 101, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. Gli appalti immobiliari riguardano l'acquisto, l'enfiteusi, l'usufrutto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili. 2. Gli appalti di forniture riguardano l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione. 3. Gli appalti di lavori riguardano l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori o di un'opera relativi a una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )* oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. 4. Gli appalti di servizi hanno per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, di lavori e dagli appalti immobiliari. 5. Nel caso di appalti misti che constano di forniture e servizi, l'oggetto principale è determinato raffrontando i valori rispettivi delle forniture e dei servizi. Un contratto riguardante una tipologia di appalto (lavori, forniture o servizi) e concessioni (lavori o servizi) è aggiudicato secondo le disposizioni applicabili all'appalto pubblico. 6. Ogni riferimento alle nomenclature nel contesto degli appalti pubblici è effettuato sulla base del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (Common Procurement Vocabulary CPV) di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 )*. 7. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice non può esigere che un raggruppamento di operatori economici abbia una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria ai fini della buona esecuzione dell'appalto. 8. Tutte le comunicazioni con gli operatori economici, comprese la stipulazione dei contratti e ogni loro modificazione, possono avvenire tramite sistemi elettronici istituiti dall'amministrazione aggiudicatrice. 9. Tali sistemi elettronici soddisfano i seguenti requisiti: a) l'accesso al sistema e ai documenti trasmessi tramite esso è riservato esclusivamente alle persone autorizzate; b) soltanto le persone autorizzate possono firmare per via elettronica o trasmettere un documento tramite il sistema; 69

74 c) le persone autorizzate devono essere identificate nel sistema mediante procedure prestabilite; d) ora e data dell'operazione elettronica devono essere precisate; e) dev'essere mantenuta l'integrità dei documenti; f) dev'essere mantenuta la disponibilità dei documenti; g) se del caso, dev'essere mantenuta la riservatezza dei documenti; h) dev'essere assicurato il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/ Ai dati inviati o ricevuti tramite siffatto sistema si applica la presunzione giuridica dell'integrità dei dati e dell'esattezza della data e dell'ora di invio o ricezione indicata dal sistema. Un documento inviato o notificato tramite siffatto sistema è considerato equivalente a un documento cartaceo, è ammissibile come prova in un procedimento giudiziario, è considerato originale e a esso si applica la presunzione giuridica di autenticità e integrità, purché non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente. La firma elettronica di cui al paragrafo 9, lettera b), ha effetto legale equivalente alla firma autografa. Articolo 122 Contratti quadro e contratti specifici (Articolo 101, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. La durata di un contratto quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare dall'oggetto del contratto quadro. I contratti specifici basati su contratti quadro sono aggiudicati secondo le condizioni stabilite nel contratto quadro. In sede di aggiudicazione dei contratti specifici le parti non possono apportare modifiche sostanziali al contratto quadro. 2. Quando un contratto quadro è concluso con un unico operatore economico i contratti specifici sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel contratto quadro. In circostanze debitamente giustificate le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 3. Quando un contratto quadro è concluso con più operatori economici ( contratto quadro multiplo ) esso può assumere la forma di contratti distinti firmati con ciascun contraente e contenenti le medesime condizioni. I contratti specifici basati su contratti quadro conclusi con più operatori economici sono eseguiti secondo una delle modalità seguenti: a) secondo i termini del contratto quadro: senza riaprire il confronto competitivo, se il contratto quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture e dei servizi in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale dei contraenti effettuerà tale prestazione; 70

75 b) se il contratto quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi: riaprendo il confronto competitivo tra i contraenti, in conformità del paragrafo 4 e secondo una delle basi seguenti: i) le medesime condizioni, se necessario precisandole, ii) se del caso, altre condizioni indicate nei documenti di gara per il contratto quadro; c) in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti conformemente alla lettera b), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per il contratto quadro. I documenti di gara di cui al secondo comma, lettera c), precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. 4. Un contratto quadro multiplo con la riapertura del confronto competitivo è concluso con almeno tre operatori economici, purché vi sia un numero sufficiente di offerte ammissibili di cui all'articolo 158, paragrafo 4. In sede di aggiudicazione di un contratto specifico tramite la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti, l'amministrazione aggiudicatrice li consulta per iscritto e fissa un termine sufficiente per presentare l'offerta specifica. Le offerte specifiche sono presentate per iscritto. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica ogni contratto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara per il contratto quadro. 5. Nei settori soggetti a una rapida evoluzione dei prezzi e della tecnologia, i contratti quadro che non prevedono un nuovo confronto competitivo comprendono una clausola che prescrive un riesame a medio termine oppure un sistema di parametri di riferimento. Dopo il riesame a medio termine, se le condizioni stabilite inizialmente non sono più consone all'andamento dei prezzi o agli sviluppi tecnologici, l'amministrazione aggiudicatrice non può fare uso del contratto quadro in questione e prende i provvedimenti adeguati per risolverlo. 6. I contratti specifici basati su contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio. Sezione 2 Pubblicità Articolo 123 Pubblicità delle procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario o degli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE (Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Per garantire la trasparenza della procedura, i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea riportano tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE. 2. L'amministrazione aggiudicatrice può rendere nota l'intenzione di programmare appalti per l'esercizio finanziario pubblicando un avviso di preinformazione. Tale avviso copre un periodo pari o inferiore a 12 mesi dalla data del suo invio all'ufficio delle pubblicazioni. L'amministrazione aggiudicatrice può pubblicare l'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea o sul suo profilo di committente. In quest'ultimo caso, nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea viene annunciata la pubblicazione sul profilo di committente. 71

76 3. Il bando di gara è il mezzo utilizzato per avviare una procedura il cui valore stimato è pari o superiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, fatta eccezione per la procedura di cui all'articolo 134 del presente regolamento. 4. L'amministrazione aggiudicatrice invia all'ufficio delle pubblicazioni un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura entro 30 giorni dalla firma del contratto o del contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Tuttavia, gli avvisi relativi a contratti basati su un sistema dinamico di acquisizione possono essere raggruppati per trimestre. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice invia l'avviso entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre. Non sono pubblicati avvisi di aggiudicazione per i contratti specifici basati su un contratto quadro. 5. L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso di aggiudicazione: a) prima di firmare un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario e aggiudicato conformemente alla procedura di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento; b) dopo aver firmato un contratto o un contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, anche aggiudicato conformemente alle procedure di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a f), del presente regolamento. 6. Nei casi di cui all'articolo 114 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario l'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea un avviso di modifica del contratto nel corso della sua durata quando il valore della modifica è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario. 7. In caso di procedura interistituzionale, l'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura è incaricata delle misure di pubblicità applicabili. Articolo 124 Pubblicità delle procedure di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario o che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE (Articolo 103, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. Le procedure relative ad appalti il cui valore stimato è inferiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario formano oggetto di adeguata pubblicità. Tale pubblicità comporta un'idonea pubblicità ex ante su Internet o un bando di gara oppure, per gli appalti aggiudicati in conformità della procedura stabilita all'articolo 136 del presente regolamento, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea di un avviso di invito a manifestare interesse. Questo obbligo non si applica alla procedura stabilita all'articolo 134 del presente regolamento e alla procedura negoziata per appalti di valore molto modesto di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del presente regolamento. 2. Per gli appalti aggiudicati in conformità dell'articolo 134, lettere g) e i), del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice invia al Parlamento europeo e al Consiglio l'elenco dei contratti entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. Se l'amministrazione aggiudicatrice è la Commissione, essa allega l'elenco alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario. 3. Le informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto comprendono il nome del contraente, l'importo aggiudicato e l'oggetto e, nel caso di contratti diretti e contratti specifici, devono essere conformi all'articolo 21, paragrafo 3. L'amministrazione aggiudicatrice pubblica l'elenco dei contratti sul proprio sito Internet, entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo, per: a) gli appalti al di sotto delle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario; b) gli appalti aggiudicati in conformità dell'articolo 134, lettera h) e lettere da j) a m), del presente regolamento; 72

77 c) le modifiche dei contratti conformemente all'articolo 114 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario; d) le modifiche dei contratti conformemente all'articolo 114 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario qualora il valore della modifica sia inferiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario; e) i contratti specifici nell'ambito di un contratto quadro. Ai fini del secondo comma, lettera e), le informazioni pubblicate possono essere aggregate per contraente per lo stesso oggetto. 4. In caso di contratti quadro interistituzionali, ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile della pubblicità dei propri contratti specifici e delle relative modifiche, alle condizioni di cui al paragrafo 3. Articolo 125 Pubblicazione dei bandi e degli avvisi (Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice redige e trasmette i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 123 e 124 per via elettronica all'ufficio delle pubblicazioni. 2. L'Ufficio delle pubblicazioni pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 123 e 124 entro: a) sette giorni dalla spedizione se l'amministrazione aggiudicatrice utilizza il sistema elettronico per la compilazione dei modelli di formulari di cui all'articolo 123, paragrafo 1, e limita il testo libero a 500 parole; b) 12 giorni dalla spedizione in tutti gli altri casi. 3. L'amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di fornire la prova della data di spedizione. Articolo 126 Altre forme di pubblicità (Articolo 103, paragrafo 2, del regolamento finanziario) Oltre alle forme di pubblicità di cui agli articoli 123 e 124, le procedure di appalto possono essere oggetto di qualsiasi altra forma di pubblicità, in particolare in forma elettronica. Dette altre forme di pubblicità fanno rinvio all'eventuale bando o avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, al quale non possono essere anteriori e che è il solo facente fede. Dette forme di pubblicità non possono introdurre discriminazioni tra i candidati od offerenti, né contenere informazioni diverse da quelle contenute nell'eventuale bando di gara. Sezione 3 Procedure di appalto Articolo 128 Numero minimo di candidati e modalità di negoziazione (Articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario) 1. Nella procedura ristretta e nelle procedure di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 136 bis, il numero minimo di candidati è cinque. 73

78 2. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo, nel partenariato per l'innovazione, nell'indagine del mercato locale a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera g), e nella procedura negoziata per gli appalti di valore modesto a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, il numero minimo di candidati è tre. 3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica nei casi seguenti: a) procedure negoziate per gli appalti di valore molto modesto a norma dell'articolo 137, paragrafo 2; b) procedure negoziate senza previa pubblicazione a norma dell'articolo 134, ad eccezione dei concorsi di progettazione a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera d), e dell'indagine del mercato locale a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera g). 4. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione è inferiore al numero minimo previsto ai paragrafi 1 e 2, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere altri operatori economici che inizialmente non avevano chiesto di partecipare o non erano stati invitati. 5. Nel corso della negoziazione l'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti. La negoziazione può svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nei documenti di gara. L'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara se si avvale di tale facoltà. 6. Per le procedure stabilite all'articolo 134, paragrafo 1, lettere d) e g), e agli articoli 136 bis e 137, l'amministrazione aggiudicatrice invita almeno tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicità ex ante di cui all'articolo 124, paragrafo 1, dell'indagine del mercato locale o di un concorso di progettazione. Articolo 129 Partenariato per l'innovazione (Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto dei lavori, delle forniture o dei servizi che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partner. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la realizzazione dei lavori, la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che i partner devono raggiungere. In base a questi obiettivi intermedi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene. 2. Prima di avviare un partenariato per l'innovazione, l'amministrazione aggiudicatrice svolge consultazioni del mercato conformemente all'articolo 137 bis per accertarsi che l'opera, la fornitura o il servizio non esiste sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato. Sono applicate le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento 74

79 Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice identifica l'esigenza di lavori, forniture o servizi innovativi che non può essere soddisfatta acquistando lavori, forniture o servizi già disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento finanziario. 3. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel quadro del partenariato per l'innovazione, l'amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner senza l'accordo dello stesso. L'amministrazione aggiudicatrice assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato dei lavori, delle forniture o dei servizi non è sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo. Articolo 130 Concorso di progettazione (Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Al concorso di progettazione si applicano le norme in materia di pubblicità stabilite all'articolo 123; esso può comprendere l'assegnazione di premi. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di candidati, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori. Il numero dei candidati invitati a partecipare deve permettere un'effettiva concorrenza. 2. La commissione giudicatrice è nominata dall'ordinatore responsabile. È composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai candidati al concorso di progettazione. Se ai candidati a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica o una qualifica equivalente. La commissione giudicatrice è autonoma nei suoi pareri. Essa si esprime su progetti presentati in modo anonimo dai candidati ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso. 3. La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie proposte, fondate sui meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e classificazione. L'anonimato dei candidati è preservato fino al parere della commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. Viene redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue. 75

80 4. L'amministrazione aggiudicatrice prende quindi una decisione di attribuzione nella quale precisa il nome e l'indirizzo del candidato prescelto motivando la scelta in base ai criteri preventivamente indicati nel bando di concorso, in particolare se si discosta dalle proposte presentate nel parere della commissione giudicatrice. Articolo 131 Sistema dinamico di acquisizione (Articolo 104, paragrafo 6, del regolamento finanziario) 1. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo interamente elettronico per acquisti di uso corrente, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di lavori, forniture o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire nella categoria in questione. In tal caso devono essere definiti criteri di selezione per ciascuna categoria. 2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento. 3. L'amministrazione aggiudicatrice accorda a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema. Essa completa la valutazione di tali domande entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Tale termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in casi giustificati. L'amministrazione aggiudicatrice può tuttavia prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. L'amministrazione aggiudicatrice comunica al più presto al candidato se è stato ammesso o no al sistema dinamico di acquisizione. 4. L'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati ammessi al sistema nella categoria in questione a presentare un'offerta entro un termine ragionevole. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte. 5. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. L'amministrazione aggiudicatrice non può ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o falsare la concorrenza. Articolo 132 Dialogo competitivo (Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice specifica le proprie esigenze e i requisiti, i criteri di aggiudicazione e un termine indicativo nel bando di gara o in un documento descrittivo. Essa aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. 2. L'amministrazione aggiudicatrice avvia con i candidati che soddisfano i criteri di selezione un dialogo per individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie esigenze. Nella fase del dialogo essa può discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto ma non le proprie esigenze, i requisiti e i criteri di aggiudicazione come stabilito al paragrafo 1. 76

81 Nel corso del dialogo l'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti e non rivela le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un offerente, salvo che questi acconsenta a rinunciare alla riservatezza. Il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere, applicando i criteri di aggiudicazione annunciati, se tale possibilità è prevista nel bando di gara o nel documento descrittivo. 3. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le sue esigenze. Dopo aver informato gli offerenti rimanenti della conclusione del dialogo, l'amministrazione aggiudicatrice invita ciascuno di loro a presentare la sua offerta finale in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte comprendono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, tali offerte finali possono essere chiarite, precisate e perfezionate purché ciò non comporti modifiche sostanziali dell'offerta o dei documenti di gara. L'amministrazione aggiudicatrice può condurre negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni contenuti nell'offerta, a condizione che da ciò non consegua la modifica di aspetti sostanziali dell'offerta e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni. 4. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere pagamenti ai candidati selezionati che partecipano al dialogo. Articolo 133 Procedure interistituzionali (Articolo 104 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario) Nel caso di una procedura interistituzionale, un'amministrazione aggiudicatrice gestisce la procedura e il successivo contratto diretto o contratto quadro agendo per proprio conto e per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici interessate. Nel bando di gara sono indicate le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 104 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario che partecipano alla procedura di appalto, l'istituzione responsabile della procedura e il volume totale degli appalti per l'insieme delle amministrazioni aggiudicatrici. Articolo 134 Ricorso a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (Articolo 104, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara applica le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata, a prescindere dal valore stimato dell'appalto, nei seguenti casi: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata ovvero alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda appropriata di partecipazione a norma del paragrafo 2 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati; 77

82 b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti soltanto da un unico operatore economico alle condizioni di cui al paragrafo 3 e per una delle seguenti ragioni: i) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; ii) la concorrenza è assente per motivi tecnici; iii) deve essere garantita la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili, è impossibile rispettare i termini stabiliti agli articoli 152, 154 e 275 e se i motivi che giustificano tale estrema urgenza non sono imputabili all'amministrazione aggiudicatrice; d) qualora un appalto di servizi faccia seguito a un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare alla negoziazione; e) per nuovi servizi o lavori consistenti nella ripetizione di servizi o lavori analoghi affidati all'operatore economico al quale la medesima amministrazione aggiudicatrice aveva aggiudicato l'appalto iniziale, purché tali servizi o lavori siano conformi a un progetto di base che era stato oggetto di un primo appalto aggiudicato previa pubblicazione di bando, alle condizioni di cui al paragrafo 4; f) per gli appalti di forniture: i) nel caso di consegne complementari destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto, la durata di tali contratti non può superare i tre anni; ii) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; tuttavia, tali appalti non comprendono la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; iii) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; iv) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un operatore economico che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dai curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali; g) per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale; h) per gli appalti concernenti uno dei seguenti servizi: i) rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio ( 3 )* in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari; ii) consulenza legale fornita in preparazione dei procedimenti di cui sopra, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE; iii) servizi d'arbitrato e di conciliazione; iv) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 78

83 i) per gli appalti dichiarati segreti o per gli appalti alla cui esecuzione devono accompagnarsi speciali misure di sicurezza, secondo le disposizioni amministrative vigenti o quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'unione, a condizione che gli interessi essenziali in questione non possano essere tutelati da altre misure; tali misure possono consistere ad esempio in condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice rende disponibili nella procedura di appalto; j) per i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 )*, i servizi forniti da banche centrali e le operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità; k) per i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; l) per l'acquisto di reti pubbliche di comunicazione e di servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 )*; m) per i servizi prestati da un'organizzazione internazionale ove il suo statuto o atto costitutivo non le consenta di partecipare a procedure competitive. 2. Un'offerta è considerata inappropriata se non è connessa con l'oggetto dell'appalto; una domanda di partecipazione è considerata inappropriata se l'operatore economico si trova in una situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario o non soddisfa i criteri di selezione. 3. Le eccezioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri all'atto della definizione dell'appalto. 4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), il progetto di base indica l'entità degli eventuali nuovi servizi o lavori e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo per il progetto di base e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione per l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario o all'articolo 265, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 269, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento nel campo delle azioni esterne. Quando le istituzioni aggiudicano appalti per proprio conto, il ricorso a questa procedura è limitato all'esecuzione dell'appalto iniziale e al massimo al triennio successivo alla firma del contratto. Articolo 135 Ricorso a una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo (Articolo 104, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo applica le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a tali procedure, a prescindere dal valore stimato dell'appalto, nei seguenti casi: a) qualora siano state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili secondo la definizione dei paragrafi 2 e 3 in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione di tale procedura, purché i documenti di gara originari non siano sostanzialmente modificati; è possibile rinunciare alla pubblicazione di un bando di gara alle condizioni di cui al paragrafo 4; b) per lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri: i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza adattare una soluzione immediatamente disponibile; ii) i lavori, le forniture o i servizi implicano progettazione o soluzioni innovative; 79

84 iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'appalto o dei rischi connessi all'oggetto dell'appalto stesso; iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, come previsto all'articolo 139, paragrafo 3; c) per i contratti di concessione; d) per gli appalti di servizi di cui all'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE; e) per i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli identificati con i codici CPV da a , , e tranne i casi in cui i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività o la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice; f) per gli appalti di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici, quali definiti nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 )* o gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi. 2. Un'offerta è considerata irregolare in qualsivoglia dei casi seguenti: a) se non rispetta i requisiti minimi precisati nei documenti di gara; b) se non rispetta i requisiti per la presentazione stabiliti all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento finanziario; c) se l'offerente è respinto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento finanziario; d) se l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato l'offerta anormalmente bassa. 3. Un'offerta è considerata inaccettabile in qualsivoglia dei casi seguenti: a) se il prezzo dell'offerta supera l'importo massimo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto; b) se l'offerta non soddisfa i livelli minimi di qualità per i criteri di aggiudicazione. 4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice non deve pubblicare il bando di gara se include nella procedura competitiva con negoziazione tutti gli offerenti rispondenti ai criteri di esclusione e di selezione, tranne quelli che hanno presentato un'offerta giudicata anormalmente bassa. Articolo 136 Procedura a seguito di invito a manifestare interesse (Articolo 104, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1. Per gli appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario o all'articolo 265, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, e fatti salvi gli articoli 134 e 135 del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a un invito a manifestare interesse per: a) preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte; b) in alternativa, stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte. 2. L'elenco risultante da un invito a manifestare interesse è valido per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 124, paragrafo 1. L'elenco di cui al primo comma può comprendere sottoelenchi. Ogni operatore economico interessato può manifestare interesse in qualsiasi momento del periodo di validità dell'elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo. 80

85 3. Qualora sia previsto di aggiudicare un appalto, l'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati o potenziali offerenti figuranti nel pertinente elenco o sottoelenco a: a) presentare un'offerta nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a); b) in alternativa, presentare, nel caso dell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b): i) offerte, comprendenti i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione; ii) in alternativa, i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione e, in una seconda fase, le offerte in caso tali criteri siano soddisfatti. Articolo 136 bis Appalti di valore medio (Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario) Un appalto di valore medio, ossia di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può essere aggiudicato con procedura negoziata secondo le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. A tali procedure si applicano l'articolo 124, paragrafo 1, e l'articolo 128, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale. Articolo 137 Appalti di valore modesto (Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Un appalto di valore modesto, ossia di valore non superiore a EUR, può essere aggiudicato con procedura negoziata secondo le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. A tali procedure si applicano l'articolo 124, paragrafo 1, e l'articolo 128, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale. 2. Un appalto di valore molto modesto, ossia di valore non superiore a EUR, può essere aggiudicato con procedura negoziata secondo le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. A tali procedure si applica l'articolo 128, paragrafo 3, del presente regolamento. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale. 3. I pagamenti relativi a spese d'importo non superiore a EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta. Articolo 137 bis Consultazione preliminare di mercato (Articolo 105, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Ai fini della consultazione preliminare di mercato l'amministrazione aggiudicatrice può sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti od operatori economici. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. 2. Qualora un operatore economico abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate conformemente all'articolo 142 per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione dell'operatore economico in questione. 81

86 Articolo 138 Documenti di gara (Articolo 105, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. I documenti di gara comportano quanto segue: a) se del caso, il bando di gara o altre misure di pubblicità a norma degli articoli da 123 a 126; b) l'invito a presentare offerte; c) il capitolato d'oneri o i documenti descrittivi, nel caso del dialogo competitivo; devono comprendere le specifiche tecniche e i criteri pertinenti; d) il progetto di contratto basato sul modello di contratto. Il primo comma, lettera d), non si applica nei casi in cui, a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il modello di contratto non può essere utilizzato. 2. L'invito a presentare offerte precisa quanto segue: a) le modalità di presentazione delle offerte, comprese in particolare le condizioni che ne garantiscono la riservatezza fino all'apertura, la data e l'ora limite di ricevimento e l'indirizzo al quale devono essere inviate o consegnate ovvero l'indirizzo Internet in caso di presentazione per via elettronica; b) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione dei termini e delle condizioni stabilite nei documenti di gara e che tale presentazione vincola l'offerente durante l'esecuzione dell'appalto, qualora ne divenga l'aggiudicatario; c) il periodo di validità delle offerte, durante il quale l'offerente è obbligato a mantenere immutate tutte le condizioni della sua offerta; d) il divieto di qualsiasi contatto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'offerente nel corso della procedura, salvo a titolo eccezionale, alle condizioni previste dall'articolo 160 e in precise condizioni di visita, quando sia prevista una visita sul posto; e) i mezzi di prova per verificare il rispetto del termine per la ricezione delle offerte; f) che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione della comunicazione per via elettronica dell'esito della procedura. 3. Il capitolato d'oneri precisa quanto segue: a) i criteri di esclusione e di selezione; b) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione relativa oppure, se la ponderazione non è possibile per motivi oggettivi, il loro ordine decrescente d'importanza, che si applica anche alle varianti se autorizzate dal bando di gara; c) le specifiche tecniche di cui all'articolo 139; d) se le varianti sono autorizzate, i requisiti minimi che devono rispettare; e) l'eventuale applicabilità del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'unione europea o, all'occorrenza, della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari; f) le modalità di prova in materia di accesso agli appalti, a norma degli articoli 172 e 263; g) nel caso del sistema dinamico di acquisizione o dei cataloghi elettronici, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché le modalità e specifiche tecniche di connessione. 82

87 4. Il progetto di contratto precisa quanto segue: a) le penali previste in caso d'inosservanza delle clausole del contratto; b) le diciture che devono figurare sulle fatture e sui pertinenti documenti giustificativi a norma dell'articolo 102; c) che quando le istituzioni aggiudicano appalti per proprio conto, al contratto si applica il diritto dell'unione, se necessario integrato dal diritto nazionale oppure, se necessario per gli appalti di cui all'articolo 121, paragrafo 1, esclusivamente il diritto nazionale; d) il giudice competente in caso di controversie; e) che il contraente deve rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE; f) se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale; g) che il prezzo proposto nell'offerta è fermo e non rivedibile oppure stabilisce le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Ai fini del primo comma, lettera g), se il contratto prevede la revisione dei prezzi, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto in particolare: i) dell'oggetto dell'appalto e della congiuntura economica nella quale si svolge; ii) della natura e della durata dell'appalto e dei compiti; iii) dei propri interessi finanziari. Per i contratti firmati a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera m), è possibile rinunciare ad applicare il primo comma, lettere c) e d). Articolo 139 Specifiche tecniche (Articolo 105, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alle procedure di appalto e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza. Le specifiche tecniche comprendono le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi, compresi i requisiti minimi, in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. 2. Le caratteristiche di cui al paragrafo 1 possono includere, ove opportuno: a) i livelli di qualità; b) la prestazione ambientale e la prestazione climatica; c) per gli acquisti destinati a essere utilizzati da persone fisiche, i criteri di accessibilità per i portatori di disabilità o la progettazione per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati; d) i livelli e procedure di valutazione della conformità; e) la prestazione o l'impiego della fornitura; 83

88 f) la sicurezza o le dimensioni, compresi, per le forniture, la denominazione commerciale e le istruzioni per l'uso e, per tutti gli appalti, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, i processi e i metodi di produzione; g) per gli appalti di lavori, le procedure di certificazione della qualità, nonché le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione, come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in condizione di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e ai materiali o elementi costitutivi. 3. Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti: a) mediante riferimento, in ordine di preferenza, alle norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura o equivalente ; b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e all'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto; c) con la combinazione dei due metodi di cui alle lettere a) e b). 4. Quando l'amministrazione aggiudicatrice si avvale della possibilità di riferirsi alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), non può respingere un'offerta in quanto non conforme a dette specifiche allorché l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta soddisfa in maniera equivalente i requisiti definiti nelle specifiche tecniche. 5. Quando si avvale della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera b), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l'amministrazione aggiudicatrice non può respingere un'offerta conforme ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a sistemi tecnici di riferimento adottati da un organismo europeo di normalizzazione, se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa prescritti. L'offerente è tenuto a provare, con qualunque mezzo appropriato, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperano alle prestazioni e ai requisiti funzionali stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. 6. L'amministrazione aggiudicatrice che intende acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo può imporre un'etichettatura specifica o requisiti specifici di un'etichettatura purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all'oggetto dell'appalto e siano idonei a definire le caratteristiche dell'acquisto; b) i requisiti per l'etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate; d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate; e) i requisiti per l'etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante. 84

89 L'amministrazione aggiudicatrice può esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai documenti di gara, una relazione di prova o un certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 )* o di un organismo di valutazione della conformità equivalente. 7. L'amministrazione aggiudicatrice accetta qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, diverso da quelli di cui al paragrafo 6, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non aveva la possibilità di ottenerli o di ottenere un'etichettatura specifica entro i termini richiesti, per motivi non imputabili all'operatore economico stesso e purché l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi da prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice. 8. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni prodotti od operatori economici. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile descrivere in modo sufficientemente preciso e intelligibile l'oggetto dell'appalto. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione o equivalente. Articolo 141 Dichiarazione e prova dell'assenza di situazioni di esclusione (Articoli 106 e 107 del regolamento finanziario) 1. Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 10, del regolamento finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui alla direttiva 2014/24/UE o, in mancanza di questo, una dichiarazione sull'onore, firmata e datata, attestante che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 107 del regolamento finanziario, o che rientra in uno dei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 7, lettera a), del regolamento finanziario. L'operatore economico può riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura precedente purché confermi che le informazioni ivi contenute sono tuttora valide. Quando l'amministrazione aggiudicatrice limita il numero di candidati ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutti i candidati presentano i mezzi di prova di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In base alla propria valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non richiedere il DGUE o la dichiarazione sull'onore nei seguenti casi: a) procedure per appalti di valore molto modesto a norma dell'articolo 137, paragrafo 2; b) procedure per appalti nel campo delle azioni esterne, di valore non superiore a EUR, a norma dell'articolo 265, paragrafo 1, dell'articolo 267, paragrafo 1, o dell'articolo 269, paragrafo L'aggiudicatario è tenuto fornire, prima della firma del contratto ed entro la scadenza fissata dall'amministrazione aggiudicatrice, il mezzo di prova di cui al paragrafo 3, a conferma del DGUE o della dichiarazione sull'onore, nei seguenti casi: a) per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto, di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario; b) per gli appalti nel campo delle azioni esterne, di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 265, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 269, paragrafo 1, lettera a). 85

90 3. Come prova sufficiente del fatto che un operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a), c), d) o f), del regolamento finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice accetta un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in cui l'operatore è stabilito, da cui risulti che l'operatore non si trova in una di tali situazioni. Come prova sufficiente del fatto che un operatore economico non si trova nella situazione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice accetta un certificato rilasciato di recente dall'autorità competente dello Stato interessato. Se lo Stato interessato non rilascia il certificato, l'operatore economico può presentare una dichiarazione giurata resa dinanzi a un'autorità giudiziaria o a un notaio o, in mancanza di questa, una dichiarazione solenne pronunciata dinanzi a un'autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato dello Stato in cui l'operatore è stabilito. 4. L'amministrazione aggiudicatrice esenta un operatore economico dall'obbligo di presentare le prove documentali di cui al paragrafo 3 nel caso delle organizzazioni internazionali, se può accedervi gratuitamente in una banca dati nazionale o se le sono già state presentate ai fini di un'altra procedura, purché la documentazione sia stata emessa in data non anteriore a un anno e sia ancora valida. In questo caso l'operatore economico dichiara sull'onore che la prova documentale è già stata presentata per una precedente procedura e conferma che la sua situazione non è cambiata. Articolo 142 Misure volte a evitare la distorsione della concorrenza (Articolo 107, paragrafo 1, del regolamento finanziario) Le misure di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura od ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato od offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati od offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Articolo 143 Funzionamento della banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione (Articolo 108, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 12, del regolamento finanziario) Ai fini del funzionamento della banca dati di cui all'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le istituzioni, gli uffici, gli organismi, le agenzie e le entità di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), del regolamento finanziario designano le persone autorizzate. Se del caso, tali persone autorizzate forniscono le informazioni di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento finanziario. È loro riconosciuto l'accesso a norma dell'articolo 108, paragrafi 4 e 12, del regolamento finanziario. Per le finalità dell'articolo 108, paragrafo 12, del regolamento finanziario si può fare ricorso alle persone autorizzate già designate dalle entità di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario in conformità della normativa settoriale. 86

91 Le informazioni richieste alle entità di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario sono trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di gestione delle irregolarità, che è il sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione attualmente in uso per la segnalazione di irregolarità e frodi, in conformità della normativa settoriale. Ai fini dell'articolo 108, paragrafo 4, del regolamento finanziario, la Commissione mette a disposizione le informazioni trasmesse attraverso tale sistema informativo automatizzato nella banca dati di cui all'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Articolo 144 Istanza (Articolo 108, paragrafo 6, del regolamento finanziario) 1. Il presidente dell'istanza è nominato dalla Commissione. Viene scelto tra gli ex membri della Corte dei conti, della Corte di giustizia o gli ex funzionari che hanno ricoperto almeno la qualifica di direttore generale in un'istituzione dell'unione diversa dalla Commissione. È selezionato in funzione delle sue qualità personali e professionali, deve possedere una vasta esperienza in materia giuridica e finanziaria e dare prova di competenza, indipendenza e integrità. Il suo mandato ha durata quinquennale e non è rinnovabile. Il presidente è nominato consigliere speciale ai sensi dell'articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell'unione europea. Il presidente presiede tutte le sessioni dell'istanza. Esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Non deve sussistere conflitto d'interessi tra le sue funzioni di presidente dell'istanza e altri eventuali incarichi ufficiali. 2. La Commissione designa due membri permanenti. Un altro membro rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice richiedente ed è designato conformemente alla sua organizzazione interna. 3. Il segretariato permanente dell'istanza provvede a: a) preparare l'analisi delle informazioni presentate all'istanza a norma dell'articolo 108, paragrafo 8, lettera a), del regolamento finanziario; b) tenere i rapporti con gli operatori economici e gli altri ordinatori ai fini dell'articolo 108, paragrafo 8, lettere b), c) ed f), del regolamento finanziario; c) tenere il registro delle raccomandazioni adottate dall'istanza conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento finanziario e delle decisioni adottate dall'amministrazione aggiudicatrice conformemente all'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento finanziario; d) garantire la pubblicazione centralizzata conformemente all'articolo 106, paragrafo 16, del regolamento finanziario. 4. Ciascun membro dell'istanza esamina ciascun caso presentato conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal presente regolamento, al regolamento finanziario e alle altre norme applicabili stabilite dalla Commissione. Prima di essere designato, e nel corso del suo servizio, ciascun membro dell'istanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali atti che potrebbero costituire un conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 57 del regolamento finanziario e dell'articolo 32 del presente regolamento. I membri dell'istanza ricusano di trattare casi in cui hanno un conflitto d'interessi effettivo. 5. La Commissione adotta il regolamento interno dell'istanza. Articolo 146 Criteri di selezione (Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i criteri di selezione, i livelli minimi di capacità e gli elementi richiesti a prova di tale capacità. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto. 87

92 L'amministrazione aggiudicatrice specifica nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri di selezione tenuto conto del paragrafo 6. Per gli appalti divisi in lotti l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità per ciascun lotto. Inoltre, può fissare ulteriori livelli minimi di capacità qualora più lotti vengano aggiudicati allo stesso contraente. 2. Per quanto riguarda la capacità di esercitare l'attività professionale, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che un operatore economico soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: a) essere iscritto in un registro professionale o commerciale pertinente, ad eccezione delle organizzazioni internazionali; b) per gli appalti di servizi, essere in possesso di una particolare autorizzazione attestante che è autorizzato a eseguire l'appalto nello Stato in cui è stabilito o appartenere a una specifica organizzazione professionale. 3. Al ricevimento delle domande di partecipazione o delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice accetta il DGUE o, in mancanza di questo, una dichiarazione sull'onore attestante che il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare una dichiarazione aggiornata oppure tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. L'amministrazione aggiudicatrice esige dai candidati o dall'aggiudicatario la presentazione di documenti complementari aggiornati, salvo qualora li abbia già ricevuti ai fini di un'altra procedura e purché i documenti siano ancora aggiornati oppure vi possa accedere gratuitamente in una banca dati nazionale. 4. In funzione della sua valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici nei seguenti casi: a) procedure per appalti di valore medio o modesto aggiudicati dalle istituzioni per proprio conto, di valore non superiore a quello di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario; b) procedure per appalti nel campo delle azioni esterne, di valore non superiore alle soglie di cui all'articolo 265, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 269, paragrafo 1, lettera a). Quando l'amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici, sono esclusi prefinanziamenti. 5. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie, presentando l'impegno di tali soggetti in questo senso. Con riguardo ai criteri tecnici e professionali, un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente informazioni sulle parti dell'appalto che intende subappaltare e sull'identità dei subappaltatori. Nel caso di lavori o servizi forniti presso un impianto sotto la supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima impone al contraente di indicare nome, recapito e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, compresa l'eventuale variazione dei subappaltatori. 88

93 6. L'amministrazione aggiudicatrice verifica se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento e i futuri subappaltatori, quando il subappalto costituisce una parte considerevole dell'appalto, soddisfano i pertinenti criteri di selezione. L'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto o un subappaltatore che non soddisfa un pertinente criterio di selezione. 7. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di forniture, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. Articolo 147 Capacità economica e finanziaria (Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. Per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere, in particolare, che: a) gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; b) gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività; c) gli operatori economici forniscano un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore annuo stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell'acquisto, che l'amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara. Ai fini del primo comma, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice illustra, nei documenti di gara, i metodi e i criteri relativi a tali rapporti. 2. Nel caso dei sistemi dinamici di acquisizione, il fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema. 3. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità economica e finanziaria. Essa può esigere, in particolare, uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) stati finanziari o loro estratti, relativi a un periodo pari o inferiore agli ultimi tre esercizi chiusi; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale dell'operatore economico e, se del caso, il fatturato nel settore oggetto dell'appalto nel corso di un periodo che non può superare gli ultimi tre esercizi disponibili. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice. 89

94 Articolo 148 Capacità tecnica e professionale (Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che i candidati od offerenti soddisfano i criteri minimi di selezione relativi alla capacità tecnica e professionale conformemente ai paragrafi da 2 a L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità tecnica e professionale. Essa può esigere uno o più dei seguenti documenti: a) per i lavori, le forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione o i servizi, i titoli di studio e professionali, le competenze, l'esperienza e la perizia delle persone responsabili dell'esecuzione; b) l'elenco di quanto segue: i) principali servizi e forniture effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione di importo, data e cliente, pubblico o privato, corredati su richiesta di dichiarazioni dei clienti; ii) lavori eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, con certificati attestanti la corretta esecuzione dei lavori più importanti; c) attestazione dell'equipaggiamento tecnico, dell'attrezzatura o del materiale a disposizione dell'operatore economico per eseguire l'appalto di servizi o di lavori; d) descrizione delle attrezzature tecniche e dei mezzi a disposizione dell'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca disponibili; e) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici a disposizione dell'operatore economico, che ne facciano o no parte integrante, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità; f) per quanto riguarda le forniture: campioni, descrizioni o fotografie autentiche o certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti chiaramente individuati con riferimento a norme o specifiche tecniche; g) per lavori o servizi, dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni; h) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto; i) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto. Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ad analoghe forniture consegnate o ad analoghi servizi prestati più di tre anni prima. Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima. 3. Qualora le forniture o i servizi siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente dello Stato in cui l'operatore economico è stabilito, purché tale organismo acconsenta. La verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e sulle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui essi dispongono, nonché sulle misure che adottano per controllare la qualità. 90

95 4. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità, l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi accreditati. L'amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dall'operatore economico che dimostra di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, a condizione che l'operatore economico dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. 5. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o norme di gestione ambientale, l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento al sistema di ecogestione e audit dell'unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 )* ovvero ad altre norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificate da organismi accreditati. Qualora l'operatore economico abbia dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che l'operatore economico dimostri che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile. 6. Un'amministrazione aggiudicatrice può concludere che un operatore economico non possiede le capacità professionali richieste per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità quando essa abbia accertato che l'operatore economico ha conflitti d'interessi che possono influire negativamente sull'esecuzione. Articolo 149 Criteri di aggiudicazione (Articolo 110, paragrafo 3, del regolamento finanziario) 1. I criteri di qualità possono comprendere elementi quali il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'accessibilità, la progettazione adeguata per tutti gli utenti, le caratteristiche sociali, ambientali e innovative, il processo di produzione, prestazione e commercializzazione nonché ogni altro processo specifico in qualsiasi fase del ciclo di vita, l'organizzazione del personale incaricato di eseguire l'appalto, i servizi post-vendita, l'assistenza tecnica e le condizioni di consegna quali data di consegna, procedura di consegna e termine di consegna o di esecuzione. 2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui applica il metodo del prezzo più basso. Tale ponderazione può essere espressa mediante una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. La ponderazione del criterio del prezzo o costo rispetto agli altri criteri non deve far sì che il criterio del prezzo o costo sia neutralizzato. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza. 3. L'amministrazione aggiudicatrice può eventualmente stabilire livelli minimi di qualità. Le offerte al di sotto di tali livelli di qualità sono respinte. 4. I costi del ciclo di vita comprendono, nella misura in cui sono pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi: a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: i) costi relativi all'acquisizione; ii) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; iii) costi di manutenzione; iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio; 91

96 b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai lavori, alle forniture o ai servizi nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. 5. Quando valuta i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, l'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che essa impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa le seguenti condizioni: a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; b) è accessibile a tutte le parti interessate; c) gli operatori economici possono fornire i dati richiesti con ragionevole sforzo. Se del caso, l'amministrazione aggiudicatrice applica i metodi comuni obbligatori per il calcolo dei costi del ciclo di vita stabiliti all'allegato XIII della direttiva 2014/24/UE. Articolo 150 Ricorso alle aste elettroniche (Articolo 110, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad aste elettroniche, che presentano nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice struttura l'asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. 2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un'asta elettronica quando i documenti di gara possono essere fissati in maniera precisa. Essa può ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettera b), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 131. L'asta elettronica si fonda su uno dei metodi di aggiudicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento finanziario. 3. L'amministrazione aggiudicatrice che decide di ricorrere a un'asta elettronica lo indica nel bando di gara. I documenti di gara comprendono le seguenti informazioni: a) il valore degli elementi che saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; 92

97 d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica, compresa l'eventuale organizzazione in fasi e le modalità di conclusione, come stabilito al paragrafo 7; e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno presentare l'offerta, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti; f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato nonché sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento. 4. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformi alle istruzioni. L'invito specifica la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive. Essa non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 5. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta in questione. L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nei documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore. Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può inoltre, se ciò è stato precedentemente indicato, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati nonché annunciare il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. Non può, tuttavia, rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 7. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all'ora preventivamente indicate; b) quando non riceve più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbia preventivamente indicato il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; c) quando è stato raggiunto il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato. 8. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica. Articolo 151 Offerte anormalmente basse (Articolo 110, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1. Se, per un determinato appalto, il prezzo o costo proposto in un'offerta appare anormalmente basso, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi del prezzo o costo e dà all'offerente la possibilità di presentare osservazioni. L'amministrazione aggiudicatrice può in particolare prendere in considerazione osservazioni riguardanti quanto segue: a) l'economia del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione; b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente; 93

98 c) l'originalità dell'offerta presentata; d) il rispetto da parte dell'offerente degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro; e) il rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro; f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato in conformità delle norme applicabili. 2. L'amministrazione aggiudicatrice può respingere l'offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso livello dei prezzi o costi proposti. L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa perché non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. 3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto se l'offerente non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. Articolo 152 Termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione (Articolo 111, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice stabilisce i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione. Nel fissare i termini, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte. I termini sono superiori ai termini minimi stabiliti dal presente articolo quando le offerte possono essere preparate soltanto a seguito di un sopralluogo o dopo consultazione in loco dei documenti che corroborano i documenti di gara. I termini sono prorogati di cinque giorni nei casi seguenti: a) l'amministrazione aggiudicatrice non offre l'accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara, oppure b) il bando di gara è pubblicato a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera b). 2. Nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 37 giorni dalla data d'invio del bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nelle procedure competitive con negoziazione, nei sistemi dinamici di acquisizione e nei partenariati per l'innovazione il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni dalla data d'invio del bando di gara. 4. Nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive con negoziazione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte. 5. Nel sistema dinamico di acquisizione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 10 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte. 6. Nelle procedure successive a un invito a manifestare interesse di cui all'articolo 136, paragrafo 1, il termine minimo è: a) per la ricezione delle offerte, di 10 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte, nel caso della procedura di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 136, paragrafo 3, lettera b), punto i); b) di 10 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e di 10 giorni per la ricezione delle offerte, nel caso della procedura in due fasi di cui all'articolo 136, paragrafo 3, lettera b), punto ii). 7. Nelle procedure aperte o ristrette l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni i termini per la ricezione delle offerte se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica. 94

99 Articolo 153 Accesso ai documenti di gara e termine per la comunicazione di informazioni supplementari (Articolo 111, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice offre accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara oppure, per le procedure senza bando di gara o quelle a norma dell'articolo 136, a decorrere dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte. In casi giustificati l'amministrazione aggiudicatrice può trasmettere i documenti di gara con altri mezzi se precisa che l'accesso diretto per via elettronica non è possibile per ragioni tecniche o che i documenti di gara contengono informazioni riservate. In tali casi si applica l'articolo 152, paragrafo 1, terzo comma, salvo in caso d'urgenza conformemente all'articolo 154, paragrafo 1. L'amministrazione aggiudicatrice può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti di gara. Essa rende note tali condizioni, nonché le modalità di accesso ai documenti di gara in questione. 2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni supplementari connesse ai documenti di gara contemporaneamente e per iscritto a tutti gli operatori economici interessati non appena possibile. L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni supplementari presentate meno di sei giorni lavorativi prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte. 3. L'amministrazione aggiudicatrice proroga il termine per la ricezione delle offerte qualora: a) non abbia fornito informazioni supplementari al più tardi sei giorni prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte, anche se l'operatore economico le ha richieste tempestivamente; b) apporti modifiche significative ai documenti di gara. Articolo 154 Termini in casi urgenti (Articolo 111, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Qualora un'urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini minimi previsti all'articolo 152, paragrafi 2 e 3, per le procedure aperte o ristrette, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare i seguenti termini: a) per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte nelle procedure aperte, un termine minimo di 15 giorni dalla data d'invio del bando di gara; b) per la ricezione delle offerte per le procedure ristrette, un termine minimo di 10 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte. 2. Nei casi urgenti il termine di cui all'articolo 153, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 153, paragrafo 3, lettera a), è di quattro giorni. Articolo 155 Modalità di presentazione delle offerte (Articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice determina le modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione e può scegliere a tale scopo un mezzo esclusivo di comunicazione. 95

100 I mezzi di comunicazione prescelti permettono di garantire il rispetto delle seguenti condizioni: a) che ogni offerta o domanda contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione; b) che sia tutelata l'integrità dei dati; c) che sia tutelata la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e che l'amministrazione aggiudicatrice prenda visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) che siano rispettati i requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/ Tranne che per gli appalti di valore inferiore alle soglie stabilite all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione garantiscono, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, che: a) l'operatore economico possa essere autenticato con certezza; b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione possano essere stabilite con precisione; c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati; d) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti; e) nelle diverse fasi della procedura di appalto solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità dei dati trasmessi e possano dare l'accesso ai dati necessari per la procedura; f) si possa ragionevolmente assicurare che qualsiasi tentativo di violare una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere da a) ad e) possa essere rilevato. 3. Quando l'amministrazione aggiudicatrice autorizza la presentazione per via elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, i documenti elettronici inviati tramite tali sistemi sono considerati essere gli originali. 4. Quando l'offerta o la domanda di partecipazione sono presentate in forma di lettera, gli offerenti o i candidati scelgono fra le seguenti modalità: a) per via postale oppure tramite corriere: in questi casi fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di deposito; b) mediante deposito presso gli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice, direttamente o tramite qualsiasi mandatario dell'offerente o del candidato, nel qual caso la prova è costituita dalla ricevuta di consegna. 5. Presentando una domanda di partecipazione o un'offerta, i candidati od offerenti accettano di ricevere comunicazione dell'esito della procedura per via elettronica. Articolo 155 bis Cataloghi elettronici (Articolo 111, paragrafo 7, del regolamento finanziario) 1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. 2. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice: a) lo indica nel bando di gara; b) indica nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità di connessione e specifiche tecniche per il catalogo. 96

101 3. Quando un contratto quadro multiplo è concluso dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati, utilizzando uno dei seguenti metodi: a) l'amministrazione aggiudicatrice invita i contraenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto specifico in questione; b) l'amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti che intende avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi al contratto quadro. 4. Quando utilizza il metodo di cui al paragrafo 3, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti la data e l'ora in cui intende procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione e dà ai contraenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. L'amministrazione aggiudicatrice prevede un adeguato lasso di tempo tra la comunicazione e l'effettiva raccolta delle informazioni. Prima dell'aggiudicazione del contratto specifico, l'amministrazione aggiudicatrice presenta le informazioni raccolte al contraente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali. Articolo 156 Garanzie dell'offerta (Articolo 111, paragrafo 3, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere la costituzione di una garanzia dell'offerta, a norma dell'articolo 163, nella misura dall'1 % al 2 % del valore totale dell'appalto. 2. Se l'offerta viene ritirata prima della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice riscatta la garanzia dell'offerta. L'amministrazione aggiudicatrice svincola la garanzia dell'offerta: a) per gli offerenti respinti di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettera b), e le offerte respinte di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettera c), previa informazione sull'esito della procedura; b) per le offerte classificate di cui all'articolo 159, paragrafo 2, lettera e), al momento della firma del contratto. Articolo 157 Apertura delle offerte e delle domande di partecipazione (Articolo 111, paragrafo 4, del regolamento finanziario) 1. Nelle procedure aperte, rappresentanti autorizzati degli offerenti possono assistere alla seduta di apertura. 2. Nel caso di appalti di valore pari o superiore alle soglie indicate all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario l'ordinatore responsabile nomina una commissione di apertura delle offerte. In funzione di un'analisi dei rischi l'ordinatore può rinunciare ad applicare tale obbligo alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro e nei casi previsti all'articolo 134, paragrafo 1, del presente regolamento, ad eccezione delle lettere d) e g) del medesimo articolo. La commissione di apertura comprende un numero minimo di due persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell'istituzione interessata, senza rapporto gerarchico tra loro. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 57 del regolamento finanziario. Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all'articolo 72 del presente regolamento o isolate all'interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative. 97

102 3. Nelle procedure d'appalto interistituzionali, la commissione incaricata dell'apertura delle offerte è nominata dall'ordinatore responsabile dell'istituzione responsabile della procedura. 4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica e garantisce l'integrità dell'offerta originale, compresa l'offerta finanziaria, e dei mezzi di prova della data e dell'ora di ricezione conformemente all'articolo 155, paragrafi 2 e 4, con ogni metodo adeguato. 5. Nelle procedure aperte, in cui l'appalto è aggiudicato secondo il metodo del prezzo più basso o del costo più basso conformemente all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento finanziario, i prezzi proposti nelle offerte conformi sono letti ad alta voce. 6. Il verbale d'apertura delle offerte ricevute è firmato dalla persona o dalle persone incaricate dell'apertura o dai membri della commissione di apertura. Esso riporta le offerte conformi ai requisiti dell'articolo 155 e quelle non conformi, motivandone il rigetto a norma dell'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Il verbale può essere firmato mediante un sistema elettronico che consenta un'identificazione sufficiente del firmatario. Articolo 158 Valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione (Articolo 111, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1. L'ordinatore responsabile nomina un comitato di valutazione incaricato di esprimere un parere consultivo sugli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In funzione di un'analisi dei rischi l'ordinatore può rinunciare ad applicare tale obbligo alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro e nei casi previsti all'articolo 134, paragrafo 1, lettere c), e), f), punti i) e iii), e h). Tuttavia, l'ordinatore responsabile può decidere che tale comitato valuti e classifichi le offerte soltanto secondo i criteri di aggiudicazione e che i criteri di esclusione e di selezione siano valutati con altri mezzi adeguati che garantiscano l'assenza di conflitti d'interessi. 2. Il comitato di valutazione comprende un numero minimo di tre persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative delle istituzioni o degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento finanziario, senza rapporto gerarchico tra loro; almeno una delle tre persone non deve dipendere dall'ordinatore responsabile. Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all'articolo 72 o isolate all'interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative. Esperti esterni possono assistere il comitato per decisione dell'ordinatore responsabile. L'ordinatore responsabile si accerta che le persone partecipanti alla valutazione, compresi gli esperti esterni, rispettino gli obblighi di cui all'articolo 57 del regolamento finanziario. 3. Nelle procedure d'appalto interistituzionali, il comitato di valutazione è nominato dall'ordinatore responsabile dell'istituzione responsabile della procedura. La composizione di tale comitato rispecchia, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura d'appalto. 4. Sono ritenute ammissibili le domande di partecipazione e le offerte che sono appropriate ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2, e che non sono irregolari o inaccettabili ai sensi dell'articolo 135, paragrafi 2 e 3. 98

103 Articolo 159 Risultati della valutazione e decisione di aggiudicazione (Articolo 113, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. La valutazione sfocia in una relazione di valutazione, che contiene la proposta di aggiudicazione dell'appalto. La relazione di valutazione è datata e firmata dalla persona o dalle persone che hanno effettuato la valutazione o dai membri del comitato di valutazione. La relazione può essere firmata mediante un sistema elettronico che consenta un'identificazione sufficiente del firmatario. Se al comitato non è stato conferito il compito di verificare le offerte rispetto ai criteri di esclusione e di selezione, la relazione di valutazione è sottoscritta anche dalle persone cui l'ordinatore responsabile ha conferito tale incarico. 2. La relazione di valutazione riporta le seguenti informazioni: a) la denominazione e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, ovvero l'oggetto e il valore massimo del contratto quadro; b) i nominativi dei candidati od offerenti respinti e i motivi del rigetto in riferimento a una situazione di cui all'articolo 107 del regolamento finanziario o ai criteri di selezione; c) gli estremi delle offerte respinte e i motivi del rigetto in riferimento a una delle seguenti situazioni: i) inosservanza dei requisiti minimi stabiliti all'articolo 110, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario; ii) mancato soddisfacimento dei livelli minimi di qualità a norma dell'articolo 149, paragrafo 3, del presente regolamento; iii) offerte giudicate anormalmente basse di cui all'articolo 151 del presente regolamento; d) i nominativi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi per cui sono stati prescelti; e) i nominativi degli offerenti da classificare con i punteggi ottenuti e le relative motivazioni; f) i nominativi dei candidati proposti o dell'aggiudicatario e i motivi di tale scelta; g) se nota, la parte dell'appalto o del contratto quadro che il contraente proposto intende subappaltare a terzi. 3. L'amministrazione aggiudicatrice prende quindi la propria decisione, che riporta uno dei seguenti elementi: a) l'approvazione della relazione di valutazione, contenente tutte le informazioni elencate al paragrafo 2, integrate dalle seguenti: i) il nominativo dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta con riferimento ai criteri di selezione e di aggiudicazione preventivamente annunciati, compresi, se del caso, i motivi per i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione espressa nella relazione di valutazione; ii) in caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, procedura competitiva con negoziazione o dialogo competitivo, le circostanze di cui agli articoli 134, 135 e 266, che giustificano il ricorso a tali procedure; b) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l'appalto. 4. L'ordinatore può riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di aggiudicazione in un unico documento e firmarlo in uno dei seguenti casi: a) procedure al di sotto delle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, se è pervenuta una sola offerta; 99

104 b) riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro se non è stato nominato il comitato di valutazione; c) casi di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettere c), e), f), punti i) e iii), e h), se non è stato nominato il comitato di valutazione. 5. In caso di procedura d'appalto interistituzionale, la decisione di cui al paragrafo 3 compete all'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura. Articolo 160 Contatti tra amministrazioni aggiudicatrici e candidati od offerenti (Articolo 112 del regolamento finanziario) 1. I contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati od offerenti durante lo svolgimento della procedura d'appalto sono autorizzati a titolo eccezionale a norma dei paragrafi 2 e Prima della data limite per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice può comunicare le informazioni supplementari conformemente all'articolo 153, paragrafo 2: a) su iniziativa dei candidati od offerenti, esclusivamente allo scopo di chiarire i documenti di gara; b) di propria iniziativa, se si accorge di un errore, di un'inesattezza, di un'omissione o di qualsiasi altra lacuna materiale nella redazione dei documenti di gara. 3. Tutti i casi in cui hanno avuto luogo contatti e i casi debitamente motivati in cui non sono stati presi contatti di cui all'articolo 96 del regolamento finanziario vengono segnalati nel fascicolo relativo alla gara. Articolo 161 Informazione dei candidati e offerenti (Articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a tutti i candidati od offerenti, simultaneamente e individualmente, per via elettronica, le decisioni prese riguardo all'esito della procedura non appena possibile dopo ciascuna delle seguenti fasi: a) la fase di apertura nei casi di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento finanziario; b) la decisione in base ai criteri di esclusione e di selezione nel caso delle procedure d'appalto organizzate in due fasi distinte; c) la decisione di aggiudicazione. In ciascun caso l'amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto della domanda di partecipazione o dell'offerta e indica i mezzi di ricorso disponibili. Nell'informare l'aggiudicatario l'amministrazione aggiudicatrice precisa che la decisione comunicata non costituisce un impegno da parte sua. 2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni previste all'articolo 113, paragrafo 3, del regolamento finanziario non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta. Quando l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica appalti per proprio conto, essa utilizza mezzi elettronici. Anche l'offerente può inviare la richiesta per via elettronica. 100

105 3. Quando l'amministrazione aggiudicatrice comunica per via elettronica, le informazioni si considerano ricevute dai candidati od offerenti se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare di averle inviate all'indirizzo elettronico indicato nell'offerta o nella domanda di partecipazione. In tal caso le informazioni si considerano pervenute al candidato od offerente alla data di invio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. ( 1 )* Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del , pag. 65). ( 2 )* Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del , pag. 1). ( 3 )* Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del , pag. 17). ( 4 )* Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del , pag. 1). ( 5 )* Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del , pag. 33). ( 6 )* Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del , pag. 1). ( 7 )* Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del , pag. 30). ( 8 )* Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del , pag. 1).»; 10) alla parte prima, titolo V, capo 1, la sezione 4 è sostituita dalla seguente: «Sezione 4 Esecuzione del contratto, garanzie e azioni correttive Articolo 163 Garanzie (Articolo 115 del regolamento finanziario) 1. Se l'amministrazione aggiudicatrice decide di richiedere una garanzia, lo annuncia nei documenti di gara. 2. Quando si esige dai contraenti la costituzione di una garanzia, questa deve coprire un importo e un periodo sufficienti per consentire di farla valere. 3. La garanzia è fornita da una banca o da un istituto finanziario autorizzato che l'amministrazione aggiudicatrice accetta. Tale garanzia può essere sostituita dalla fideiussione con vincolo di solidarietà prestata da un terzo, previa accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia è costituita in euro. Essa ha lo scopo di rendere la banca o l'istituto finanziario o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del contraente. 101

106 Articolo 164 Garanzia per prefinanziamenti (Articolo 115 del regolamento finanziario) 1. Allorché l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito la necessità di prefinanziamento, essa valuta i rischi connessi al versamento di prefinanziamenti, prima di avviare la procedura di appalto, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: a) il valore stimato dell'appalto; b) l'oggetto; c) la durata e il ritmo; d) la struttura del mercato. 2. La garanzia non è richiesta per gli appalti di valore modesto di cui all'articolo 137, paragrafo 1. La garanzia è svincolata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a titolo di saldo versati al contraente conformemente alle clausole contrattuali. Articolo 165 Garanzia di esecuzione (Articolo 115 del regolamento finanziario) 1. In base a un esame caso per caso e previa analisi dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere una garanzia di esecuzione per assicurare che il contraente adempia i suoi obblighi contrattuali sostanziali. 2. La garanzia di esecuzione ammonta al massimo al 10 % del valore totale dell'appalto. 3. Essa è integralmente svincolata dopo il collaudo definitivo dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi, entro un termine conforme all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento finanziario che deve essere specificato nel contratto. La garanzia può essere svincolata parzialmente o integralmente dopo il collaudo provvisorio dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi. Articolo 165 bis Ritenuta di garanzia (Articolo 115 del regolamento finanziario) 1. In base a un esame caso per caso e previa analisi dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere una ritenuta di garanzia per assicurare che il contraente ponga rimedio ai difetti durante il periodo di responsabilità contrattuale. Non può essere fatto ricorso alla ritenuta di garanzia in un contratto nell'ambito del quale è stata richiesta una garanzia di esecuzione che non è stata svincolata. 2. La ritenuta di garanzia, corrispondente al massimo al 10 % del valore totale dell'appalto, può essere costituita mediante trattenuta all'atto dei pagamenti intermedi man mano che questi vengono effettuati oppure mediante trattenuta all'atto del pagamento finale. L'amministrazione aggiudicatrice ne stabilisce l'importo, che è proporzionato ai rischi individuati in relazione all'esecuzione dell'appalto, tenuto conto dell'oggetto e delle condizioni commerciali consuete nel settore. 102

107 3. Il contraente può presentare richiesta, subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di sostituire la ritenuta di garanzia con una delle garanzie di cui all'articolo L'amministrazione aggiudicatrice svincola la ritenuta di garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, entro un termine conforme all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento finanziario che deve essere specificato nel contratto. Articolo 166 Sospensione in caso di errori sostanziali o irregolarità (Articolo 116, paragrafo 3, del regolamento finanziario) Se dopo aver sospeso l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento finanziario i presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi non sono confermati, l'esecuzione dell'appalto riprende non appena possibile.»; 11) alla parte prima, titolo V, il capo 2 è sostituito dal seguente: «CAPO 2 Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell'unione per proprio conto Articolo 166 bis Centrale di committenza (Articolo 117 del regolamento finanziario) 1. Una centrale di committenza può agire in veste di: a) grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo forniture e servizi alle altre amministrazioni aggiudicatrici; b) intermediario, aggiudicando contratti quadro o gestendo sistemi dinamici di acquisizione ad uso delle altre amministrazioni aggiudicatrici, come annunciato nel bando o avviso iniziale. 2. La centrale di committenza svolge tutte le procedure di appalto utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Articolo 167 Individuazione del livello adeguato per il calcolo del valore dell'appalto (Articolo 117 del regolamento finanziario) Ciascun ordinatore delegato o sottodelegato nell'ambito di ciascuna istituzione valuta se sono raggiunte le soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Articolo 168 Lotti (Articolo 118, paragrafo 4, del regolamento finanziario) 1. Quando risulti opportuno, tecnicamente fattibile ed economico, gli appalti sono aggiudicati per lotti distinti nell'ambito della stessa procedura. 2. Quando l'oggetto di un appalto è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore totale di tutti i lotti. Se il valore totale di tutti i lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a ciascun lotto si applica il disposto dell'articolo 103, paragrafo 1, e degli articoli 104 e 104 bis del regolamento finanziario. 103

108 3. Quando un appalto è aggiudicato per lotti distinti, le offerte sono valutate separatamente per ciascun lotto. Se più lotti sono aggiudicati al medesimo offerente, può essere firmato un contratto unico relativo a tali lotti. Articolo 169 Modalità di stima del valore dell'appalto (Articolo 118, paragrafo 4, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice stima il valore di un appalto in base all'importo totale pagabile compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi. Tale stima è effettuata al più tardi nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di appalto. 2. Per i contratti quadro e i sistemi dinamici di acquisizione si prende in considerazione il valore massimo del complesso degli appalti previsti nel corso dell'intera durata del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Per i partenariati per l'innovazione si prende in considerazione il valore massimo stimato delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare alla fine del partenariato. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 3. Per gli appalti di servizi, si considera quanto segue: a) per i servizi assicurativi, il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari o finanziari, gli onorari, le commissioni, gli interessi e altri tipi di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione, gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione. 4. Per gli appalti di servizi che non indicano un prezzo totale o per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente: a) nel caso di appalti di durata determinata: i) pari o inferiore a quarantotto mesi per i servizi o a dodici mesi per le forniture, il valore totale per l'intera durata; ii) superiore a dodici mesi per le forniture, il valore totale, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo; b) nel caso di appalti di durata indeterminata o, per i servizi, di durata superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per Per gli appalti di servizi o di forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è uno dei seguenti: a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo da aggiudicare nel corso dell'esercizio. 6. Per gli appalti di lavori viene preso in considerazione, oltre al valore dei lavori, il valore totale stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messi a disposizione dell'imprenditore dall'amministrazione aggiudicatrice. 104

109 7. Nel caso dei contratti di concessione il valore è costituito dal fatturato totale stimato del concessionario generato per tutta la durata del contratto. Il valore è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: a) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori o dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice; b) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione; c) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione; d) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dall'amministrazione aggiudicatrice, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o dei servizi; e) i pagamenti ai candidati od offerenti. Articolo 171 Periodo di status quo prima della firma del contratto (Articolo 118, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario) 1. Il periodo di status quo decorre da una delle date seguenti: a) dal giorno successivo all'invio simultaneo per via elettronica delle comunicazioni agli offerenti aggiudicatari e non aggiudicatari; b) oppure, quando il contratto d'appalto o il contratto quadro è aggiudicato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 123, paragrafo 5, nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. All'occorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dai candidati od offerenti respinti o danneggiati, od ogni altra informazione pertinente da essa ricevuta durante il periodo stabilito all'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento finanziario. In caso di sospensione, tutti i candidati od offerenti sono informati entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione. Se un contratto d'appalto o contratto quadro non può essere firmato con l'offerente prescelto, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicarlo al secondo miglior offerente. 2. Il periodo di cui al paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi: a) procedure nelle quali è stata presentata una sola offerta; b) contratti specifici basati su un contratto quadro; c) sistemi dinamici di acquisizione; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di cui all'articolo 134, eccetto la procedura di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettera b). Articolo 172 Prove in materia di accesso agli appalti (Articolo 119 del regolamento finanziario) I documenti di gara prescrivono ai candidati od offerenti di indicare lo Stato nel quale sono stabiliti, presentando le prove richieste in materia secondo la legislazione di tale Stato.»; 105

110 12) all'articolo 182, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Quando i controlli a posteriori rivelano che l'evento determinante la sovvenzione non ha avuto luogo e che al beneficiario sono stati erogati indebitamente importi relativi a una sovvenzione sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso, la Commissione ha il diritto di recuperare a concorrenza dell'ammontare della sovvenzione.»; 13) l'articolo 197 è sostituito dal seguente: «Articolo 197 Prova di non esclusione (Articolo 131 del regolamento finanziario) In funzione di un'analisi dei rischi, l'ordinatore responsabile può esigere che i richiedenti prescelti forniscano i mezzi di prova di cui all'articolo 141, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 141, paragrafo 4. Se richiesto dall'ordinatore responsabile, i richiedenti prescelti sono tenuti a produrre le prove di cui all'articolo 141, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 141, paragrafo 4, tranne in caso d'impossibilità materiale riconosciuta dall'ordinatore responsabile.»; 14) l'articolo 200 è soppresso; 15) all'articolo 212, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le regole di concorso dispongono quanto segue: a) le condizioni di partecipazione, che stabiliscono almeno: i) i criteri di ammissibilità; ii) le modalità e il termine finale di iscrizione dei partecipanti, se necessaria, e di presentazione delle proposte, alle condizioni previste al paragrafo 2; iii) l'esclusione dei partecipanti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario; iv) la responsabilità esclusiva dei partecipanti in caso di azioni legali inerenti alle attività svolte nell'ambito del concorso; v) l'accettazione da parte dei vincitori dei controlli e delle revisioni contabili della Commissione, dell'olaf e della Corte dei conti nonché degli obblighi in materia di pubblicità specificati dalle regole del concorso; vi) che al concorso si applica il diritto dell'unione, integrato se necessario dal diritto nazionale indicato nelle regole del concorso; vii) il giudice o il tribunale arbitrale competente per le controversie; viii) che ai partecipanti possono essere imposte sanzioni finanziarie o decisioni di esclusione ai sensi dell'articolo 106 del regolamento finanziario; b) i criteri di aggiudicazione, tali da consentire di valutare la qualità delle proposte rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi nonché di stabilire obiettivamente il vincitore; 106

111 c) l'importo del premio o dei premi; d) le modalità di versamento dei premi ai vincitori dopo l'aggiudicazione. Ai fini del primo comma, lettera a), punto i), i beneficiari di sovvenzioni dell'unione sono ammissibili, se non altrimenti disposto dalle regole del concorso. Ai fini del primo comma, lettera a), punto vi), può essere prevista una deroga in caso di partecipazione di organizzazioni internazionali.»; 16) all'articolo 221, il paragrafo 3 è soppresso; 17) alla parte seconda, titolo IV, il capo 3 è sostituito dal seguente: «CAPO 3 Appalti Articolo 260 Locazione d'immobili (Articolo 190 del regolamento finanziario) Possono essere finanziati con gli stanziamenti operativi destinati alle azioni esterne soltanto gli appalti immobiliari relativi alla locazione di immobili già costruiti al momento della firma del contratto di locazione. Questi appalti sono oggetto della pubblicazione di cui all'articolo 124. Articolo 261 Appalti di servizi (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Gli appalti di servizi comprendono: a) gli appalti di studi, che sono conclusi tra il contraente e l'amministrazione aggiudicatrice e hanno per oggetto, tra l'altro, gli studi attinenti all'individuazione e alla preparazione dei progetti, gli studi di fattibilità, gli studi economici e di mercato, gli studi tecnici, le valutazioni e i controlli; b) gli appalti di assistenza tecnica, nell'ambito dei quali il contraente è incaricato di esercitare una funzione consultiva, oppure è chiamato ad assumere la direzione o la supervisione di un progetto o a mettere a disposizione gli esperti precisati nell'appalto. 2. Quando un paese terzo dispone di personale di gestione qualificato nella sua amministrazione o entità a partecipazione pubblica, gli appalti possono essere eseguiti direttamente da tali uffici o entità in economia. Articolo 262 Disposizioni specifiche relative alle soglie e modalità di aggiudicazione degli appalti esterni (Articolo 190 del regolamento finanziario) Gli articoli da 123 a 126, a eccezione delle definizioni, l'articolo 128, l'articolo 134, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 135, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a f), l'articolo 135, paragrafo 4, gli articoli 137 e 137 bis, l'articolo 139, paragrafi da 3 a 7, l'articolo 148, paragrafo 4, l'articolo 151, paragrafo 3, l'articolo 152, l'articolo 153, paragrafi 2 e 3, gli articoli 154, 155 e 157, l'articolo 158, a eccezione del paragrafo 4, e l'articolo 160 del presente regolamento non si applicano agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o per loro conto ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento finanziario. 107

112 L'attuazione delle disposizioni in materia di appalti del presente capo è oggetto di una decisione della Commissione, così come i controlli adeguati che l'ordinatore responsabile deve svolgere quando l'amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione. Articolo 263 Prove in materia di accesso agli appalti (Articolo 191 del regolamento finanziario) I documenti di gara prescrivono ai candidati od offerenti di indicare lo Stato nel quale sono effettivamente stabiliti, presentando le prove richieste in materia secondo la legislazione di tale Stato. Articolo 264 Pubblicità (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Se del caso, l'avviso di preinformazione per le gare d'appalto internazionali è inviato all'ufficio delle pubblicazioni per via elettronica quanto prima possibile. 2. Ai fini del presente capo, il bando di gara è pubblicato: a) almeno nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea per le gare d'appalto internazionali; b) almeno nella gazzetta ufficiale dello Stato destinatario o con qualsiasi mezzo di comunicazione equivalente per le gare d'appalto locali. Qualora il bando di gara sia pubblicato anche localmente, esso deve essere identico a quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea e deve essere pubblicato simultaneamente. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea è assicurata dalla Commissione. L'eventuale pubblicazione locale può essere a cura delle entità di cui all'articolo 190, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. 3. L'avviso di aggiudicazione dell'appalto è inviato quando viene firmato il contratto, eccetto quando l'appalto è stato dichiarato segreto, sempre che ciò sia ancora necessario, quando per la sua esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza, quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'unione o del paese terzo, oppure quando la pubblicazione dell'avviso è considerata inopportuna. 4. Nei casi di cui all'articolo 114 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario, è pubblicato un avviso di modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea quando il valore della modifica è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 265, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 269, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. Articolo 265 Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi e dei contratti di concessione di servizi (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Le soglie e procedure di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di servizi e i contratti di concessione di servizi: a) appalti di valore pari o superiore a EUR: i) invito ristretto internazionale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento; ii) invito aperto internazionale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento; 108

113 b) appalti di valore inferiore a EUR: procedura negoziata competitiva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo; c) gli appalti di valore pari o inferiore a EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta; d) i pagamenti relativi a spese d'importo pari o inferiore a EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta. 2. Nella procedura ristretta internazionale di cui al paragrafo 1, lettera a), il bando di gara indica il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Per gli appalti di servizi sono invitati almeno quattro candidati. Il numero di candidati ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale. L'elenco dei candidati prescelti è pubblicato sul sito Internet della Commissione. Se i candidati che soddisfano i criteri di selezione o i livelli minimi di capacità sono in numero inferiore a quello minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare a presentare un'offerta soltanto i candidati rispondenti ai criteri per la presentazione delle offerte. 3. Nell'ambito della procedura negoziata competitiva di cui al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta, senza pubblicazione del bando. Nell'ambito della procedura negoziata competitiva gli offerenti possono essere scelti dall'elenco di potenziali offerenti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), pubblicizzato tramite un invito a manifestare interesse. Se, dopo aver consultato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti. 4. Per i servizi legali non rientranti nell'articolo 134, paragrafo 1, lettera h), le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata competitiva, a prescindere dal valore stimato dell'appalto. Articolo 266 Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di servizi, forniture e lavori (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata in base a un'unica offerta nei seguenti casi: a) quando le prestazioni sono affidate a organismi pubblici o a istituzioni o associazioni senza scopo di lucro e hanno per oggetto azioni a carattere istituzionale o sono mirate all'assistenza a popolazioni nel settore sociale; b) quando una gara d'appalto è stata infruttuosa, ossia non sono state presentate offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario, nel qual caso, dopo l'annullamento della gara d'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può avviare negoziati con l'offerente o gli offerenti di sua scelta, che hanno partecipato alla gara d'appalto, sempre che i documenti di gara non siano stati modificati in modo sostanziale; c) quando dev'essere stipulato un nuovo contratto a seguito della risoluzione anticipata di uno esistente. 2. Ai fini dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera c), sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell'ambito delle situazioni di crisi di cui all'articolo 190, paragrafo 2. L'ordinatore delegato, se necessario di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria. 3. Le azioni a carattere istituzionale di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono i servizi direttamente connessi alle funzioni statutarie degli organismi pubblici. 109

114 Articolo 267 Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Le soglie e procedure di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di forniture: a) appalti di valore pari o superiore a EUR: invito aperto internazionale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento; b) appalti di valore inferiore a EUR: i) appalti di valore pari o superiore a EUR ma inferiore a EUR: invito aperto locale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento; ii) appalti di valore inferiore a EUR: procedura negoziata competitiva ai sensi del paragrafo 2; c) i pagamenti relativi a spese d'importo pari o inferiore a EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta; d) gli appalti di valore pari o inferiore a EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta. 2. Nell'ambito della procedura negoziata competitiva di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre fornitori, a sua scelta, senza pubblicazione del bando. Se, dopo aver consultato i fornitori, l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti. Articolo 269 Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni di lavori (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Le soglie e procedure di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di lavori e i contratti di concessione di lavori: a) appalti di valore pari o superiore a EUR: i) invito aperto internazionale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento; ii) tenuto conto della particolarità di determinati lavori, invito ristretto internazionale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento; b) appalti di valore pari o superiore a EUR ma inferiore a EUR: invito aperto locale a presentare offerte ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario e dell'articolo 264, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento; c) appalti di valore inferiore a EUR: procedura negoziata competitiva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo; d) gli appalti di valore pari o inferiore a EUR possono essere aggiudicati in base a un'unica offerta; e) i pagamenti relativi a spese d'importo pari o inferiore a EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta. 110

115 2. Nell'ambito della procedura negoziata competitiva di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre imprenditori, a sua scelta, senza pubblicazione del bando. Se, dopo aver consultato gli imprenditori, l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti. Articolo 273 Capitolato d'oneri (Articolo 190 del regolamento finanziario) In deroga all'articolo 138, paragrafo 3, per tutte le procedure che comportano una domanda di partecipazione, il capitolato d'oneri può essere suddiviso secondo le due fasi della procedura e la prima fase può contenere soltanto le informazioni di cui all'articolo 138, paragrafo 3, lettere a) ed f). Articolo 274 Garanzie (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. In deroga all'articolo 163, le garanzie sono costituite in euro o nella valuta dell'appalto al quale sono riferite. 2. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere una garanzia dell'offerta in conformità dell'articolo 156. In deroga all'articolo 156, paragrafo 2, l'amministrazione aggiudicatrice svincola la garanzia dell'offerta al momento della firma del contratto. 3. In deroga all'articolo 165, paragrafo 1, è richiesta una garanzia di esecuzione se il valore dell'appalto è superiore alle seguenti soglie: a) EUR per gli appalti di lavori; b) EUR per gli appalti di forniture. 4. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere una ritenuta di garanzia in conformità dell'articolo 165 bis. Articolo 275 Termini delle procedure (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e non oltre la data e l'ora indicati nell'invito a presentare offerte. I termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, fissati dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono sufficientemente lunghi affinché gli interessati dispongano di un termine ragionevole e adeguato per preparare e depositare le loro offerte. Per gli appalti di servizi l'intervallo minimo tra la data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini. 2. Gli offerenti possono presentare domande per iscritto prima della data limite per la ricezione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice risponde alle domande prima della data limite per la ricezione delle offerte. 3. Nelle procedure ristrette internazionali il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla pubblicazione del bando di gara. L'intervallo minimo tra la data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini. 111

116 4. Nelle procedure aperte internazionali, i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla data di invio del bando di gara: a) novanta giorni per gli appalti di lavori; b) sessanta giorni per gli appalti di forniture. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini. 5. Nelle procedure aperte locali i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara: a) sessanta giorni per gli appalti di lavori; b) trenta giorni per gli appalti di forniture. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini. 6. Per le procedure negoziate competitive di cui all'articolo 265, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all'articolo 269, paragrafo 1, lettera c), per la presentazione delle offerte è accordato ai candidati un termine minimo di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito a presentare un'offerta. Articolo 276 Comitato di valutazione (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Tutte le domande di partecipazione e offerte dichiarate conformi sono valutate e classificate da un comitato di valutazione sulla base dei criteri di esclusione, di selezione e di aggiudicazione precedentemente annunciati. Il comitato è composto da un numero dispari di membri, almeno tre, che vantano la competenza tecnica e amministrativa necessaria per pronunciarsi validamente sulle offerte. I membri di tale comitato firmano una dichiarazione d'imparzialità e di assenza di conflitti d'interessi. 2. Quando non sia l'amministrazione aggiudicatrice, la Commissione può chiedere di ricevere copia dei documenti di gara, delle offerte e della loro valutazione, nonché dei contratti firmati. Essa può inoltre partecipare a titolo d'osservatore all'apertura e alla valutazione delle offerte. 3. Sono eliminate le offerte che non contengono tutti gli elementi essenziali richiesti nei documenti di gara o che non corrispondono agli specifici requisiti che vi sono prescritti. Tuttavia, il comitato di valutazione o l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati od offerenti, nel rispetto del principio della parità di trattamento e indicando una precisa scadenza, di produrre documenti supplementari o di fornire chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati in relazione ai criteri di esclusione, di selezione e di aggiudicazione. 4. In caso di offerte anormalmente basse di cui all'articolo 151, il comitato chiede le necessarie precisazioni sulla composizione dell'offerta. 5. Si può derogare all'obbligo di costituire un comitato di valutazione per le procedure relative ad appalti di valore pari o inferiore a EUR e in funzione di un'analisi dei rischi alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro nonché nel caso delle procedure negoziate di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettere c), e), f), punti i) e iii), e h).»; 112

117 18) all'articolo 287, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ogni persona fisica interessata può presentare la sua candidatura in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell'invito a manifestare interesse, a eccezione degli ultimi tre mesi.» Articolo 2 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il termine di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 quale modificato dal presente regolamento si applica a decorrere dal 1 o gennaio Fino al 31 dicembre 2017, i termini di cui all'articolo 152, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 quale modificato dal presente regolamento non sono inferiori a 42 giorni per la ricezione delle offerte e a 37 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione. 3. L'articolo 143, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 quale modificato dal presente regolamento si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 16CE

118 DECISIONE (UE) 2015/2463 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2015 relativa al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione ( 2 ), in particolare l'articolo 144, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 crea un'istanza incaricata di assicurare una valutazione centralizzata delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e di adottare le opportune raccomandazioni («l'istanza»). (2) L'articolo 108, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 stabilisce la composizione dell'istanza e prevede che l'istanza sia assistita da un segretariato permanente fornito dalla Commissione. (3) L'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 disciplina l'organizzazione e la composizione dell'istanza, la procedura di nomina del presidente e la gestione dei conflitti d'interessi. A norma dell'articolo 144, paragrafo 5, il regolamento interno dell'istanza deve essere adottato dalla Commissione. (4) È opportuno specificare la procedura di nomina e revoca del presidente e prevedere disposizioni sulla supplenza per i casi in cui il presidente sia assente o impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. (5) Occorre stabilire norme dettagliate sulla composizione dell'istanza in qualsiasi caso, specie per quanto riguarda la designazione dei due membri permanenti, i loro supplenti e il membro supplementare che rappresenta l'ordinatore. (6) Ai fini della corretta gestione dell'istanza, è opportuno specificare ulteriormente le funzioni di supporto che devono essere svolte dal segretariato nell'ambito dei suoi lavori. (7) Occorre chiarire ulteriormente la procedura da seguire per sottoporre un caso all'istanza, specie per quanto riguarda il contenuto minimo della richiesta dell'ordinatore. (8) Nell'interesse degli operatori economici, è necessario chiarire le modalità pratiche atte a garantire il rispetto del loro diritto di essere ascoltati. ( 1 ) GU L 298 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 362 del , pag

119 (9) È opportuno definire le modalità pratiche per una stretta collaborazione fra l'istanza e l'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alla luce degli accordi amministrativi in materia di cooperazione e tempestivo scambio di informazioni tra la Commissione e l'olaf. (10) È opportuno chiarire le norme per l'adozione delle raccomandazioni dell'istanza. (11) Qualsiasi trattamento dei dati personali da parte dell'istanza e del suo segretariato deve essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). (12) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) dovrebbe applicarsi alle raccomandazioni adottate dall'istanza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto La presente decisione stabilisce il regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 («l'istanza»). Articolo 2 Nomina e revoca del presidente 1. Il presidente dell'istanza è nominato dalla Commissione in conformità dell'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/ Qualora non soddisfi più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni, il presidente può essere revocato dalla Commissione. Articolo 3 Supplenza del presidente 1. Il presidente ha un supplente che lo sostituisce quando è assente o impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. Il supplente è nominato dalla Commissione in conformità dell'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/ Qualora il presidente e il suo supplente siano entrambi assenti o impossibilitati a svolgere le loro funzioni, svolge le funzioni di supplente il membro permanente con la maggiore anzianità ( 3 ), designato in conformità dell'articolo 4. In questo caso, il membro permanente che fa le veci del presidente è sostituito dal proprio supplente designato in conformità dell'articolo 4. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del , pag. 43). ( 3 ) Si applicano le regole della Commissione in materia di anzianità. 115

120 Articolo 4 Designazione dei membri dell'istanza e dei loro supplenti 1. Il direttore del Servizio finanziario centrale presso la direzione generale del Bilancio è uno dei due membri permanenti dell'istanza di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario di grado AD11 o superiore come suo supplente. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa il secondo membro permanente e il suo supplente ad personam fra i funzionari di grado pari o superiore, rispettivamente, a AD 14 e AD Il membro supplementare che rappresenta l'ordinatore richiedente, di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, è designato in conformità del regolamento interno e delle regole amministrative interne dell'istituzione, dell'agenzia, dell'ufficio o dell'organismo in questione, in conformità dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Articolo 5 Designazione degli osservatori e collaborazione con l'olaf 1. Gli osservatori non partecipano all'adozione delle raccomandazioni dell'istanza in conformità dell'articolo Hanno lo status di osservatori i rappresentanti delle seguenti entità: a) il servizio giuridico della Commissione; b) l'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), quando la richiesta dell'ordinatore si basa, tra l'altro, su informazioni trasmesse dall'olaf; c) gli ordinatori (diversi dall'ordinatore richiedente) della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione, di un'agenzia esecutiva, di un'altra istituzione o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei interessati dal caso sottoposto all'istanza; e d) qualsiasi altra entità invitata dal presidente. 3. Un rappresentante del servizio giuridico assiste a tutte le riunioni dell'istanza. Il servizio giuridico viene informato di tutte le procedure scritte di cui all'articolo 10 e, su richiesta del presidente, può presentare osservazioni orali o scritte. 4. Laddove abbia uno status di osservatore ai sensi del paragrafo 2, lettera b), l'olaf opera in stretta collaborazione con l'istanza, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), per quanto riguarda il rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e la protezione degli informatori. In questi casi, i suoi rappresentanti possono assistere a tutte le riunioni dell'istanza e partecipare a tutte le procedure scritte e orali di cui agli articoli 9 e 10 presentando osservazioni orali e/o scritte su richiesta del presidente. Negli altri casi, l'olaf può essere invitato a fornire informazioni pertinenti o consulenza ove il presidente lo giudichi opportuno per la tutela degli interessi finanziari dell'unione. 5. Gli ordinatori che hanno lo status di osservatori ai sensi del paragrafo 2, lettera c), assistono a tutte le riunioni dell'istanza. Essi vengono informati di tutte le procedure scritte di cui all'articolo 10 e possono presentare osservazioni orali o scritte. 6. Gli altri osservatori assistono alle riunioni dell'istanza se invitati dal presidente e possono presentare, su sua richiesta, osservazioni orali e scritte. ( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del , pag. 1). 116

121 Articolo 6 Prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi 1. Qualsiasi membro od osservatore la cui partecipazione ai lavori dell'istanza darebbe luogo a un conflitto d'interessi relativamente a un punto specifico dell'ordine del giorno ne informa il presidente e il segretariato senza indugio e in ogni caso prima dell'inizio dei lavori. 2. Qualora sia individuato un conflitto d'interessi, il membro o l'osservatore ritira la propria partecipazione e si astiene dal partecipare alle discussioni sul punto specifico dell'ordine del giorno, alle deliberazioni, al consenso o al voto, a seconda dei casi. 3. Ai membri e agli osservatori viene chiesto di firmare una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi prima dell'inizio dei lavori dell'istanza su un determinato caso. 4. Se il presidente si trova in una situazione di conflitto d'interessi relativamente a un punto specifico dell'ordine del giorno ne informa il segretariato e ritira la propria partecipazione. In questi casi il presidente è sostituito dal proprio supplente. 5. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano mutatis mutandis al supplente del presidente, ai supplenti dei membri e ai membri del segretariato dell'istanza. Articolo 7 Segretariato permanente 1. Il segretariato dell'istanza è assicurato dalla direzione generale del Bilancio, da cui dipende sotto il profilo amministrativo. 2. Le mansioni del segretariato sono stabilite in conformità dell'articolo 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. In particolare, il segretariato: a) si accerta che le richieste di deferimento di un caso all'istanza siano complete prima di trasmetterle al presidente e ai membri; b) identifica gli altri ordinatori interessati dal caso che potrebbero essere proposti come possibili osservatori; c) individua i casi in cui l'olaf dovrebbe essere invitato a fornire informazioni pertinenti o consulenza in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma; d) redige l'ordine del giorno delle riunioni dell'istanza sotto la responsabilità del presidente e lo invia ai membri e agli osservatori; e) assiste ai lavori dell'istanza e redige il verbale di ciascuna riunione; f) provvede alle comunicazioni agli operatori economici e agli altri ordinatori interessati in conformità dell'articolo 108, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; g) comunica all'ordinatore richiedente la raccomandazione adottata dall'istanza; h) gestisce le domande di accesso ai documenti dell'istanza, in particolare alle raccomandazioni, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/

122 Articolo 8 Deferimento dei casi all'istanza 1. L'istanza si riunisce su richiesta di un ordinatore della Commissione, di un'altra istituzione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione, di un'agenzia esecutiva o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei. 2. La richiesta è trasmessa elettronicamente al segretariato all'indirizzo Panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu con un' criptata conformemente alle regole sulla cifratura in vigore alla Commissione. 3. Se viene a conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'ordinatore deferisce il caso all'istanza entro due mesi da quando è venuto a conoscenza delle informazioni, tranne in casi debitamente giustificati. 4. La richiesta dell'ordinatore che deferisce un caso all'istanza contiene le informazioni necessarie in conformità dell'articolo 108, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'ordinatore trasmette inoltre tutte le informazioni pertinenti, in particolare le relazioni dell'olaf nei casi in cui le informazioni sono trasmesse dall'olaf in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/ Solo una richiesta corredata delle informazioni di cui al paragrafo 4 fa decorrere il termine di cui all'articolo 108, paragrafo 8, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/ La lunghezza della richiesta è limitata a dieci pagine, esclusi gli allegati, tranne in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto. Articolo 9 Convocazione di una riunione Il presidente convoca una riunione dell'istanza al fine di: a) stabilire la qualificazione giuridica preliminare in conformità dell'articolo 108, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; b) adottare una raccomandazione in conformità dell'articolo 108, paragrafo 9, del medesimo regolamento. Articolo 10 Procedura scritta 1. Su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro dell'istanza può essere stabilita la qualificazione giuridica preliminare e può essere adottata la raccomandazione mediante procedura scritta. Qualsiasi membro dell'istanza e/o il presidente può opporsi al ricorso alla procedura scritta. In questo caso il presidente convoca una riunione entro un termine ragionevole. 2. Il presidente fissa il termine per la procedura scritta in funzione dell'urgenza della questione, tenendo debitamente conto dei termini di cui all'articolo 12. Articolo 11 Diritto di presentare osservazioni scritte 1. L'istanza garantisce il diritto dell'operatore economico interessato di presentare osservazioni in conformità dell'articolo 108, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/

123 2. Per la divulgazione di informazioni derivanti da o relative a indagini svolte o coordinate dall'olaf è necessario l'accordo dell'olaf, che viene espresso nell'ambito della procedura orale e scritta di cui all'articolo 5, paragrafo Nei casi in cui la richiesta dell'ordinatore si basa su informazioni trasmesse dall'olaf e al fine di tutelare la riservatezza delle indagini svolte o coordinate dall'olaf e delle indagini o dei procedimenti giudiziari nazionali di cui l'olaf è a conoscenza, l'istanza consulta l'olaf prima di procedere alla comunicazione all'operatore economico di cui all'articolo 108, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/ L'operatore economico presenta le sue osservazioni al segretariato, per iscritto e in formato elettronico, inviandole per all'indirizzo Panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu come semplice file creato con un programma di trattamento testi. 5. In linea di massima, le lunghezza delle informazioni scritte è limitata a dieci pagine, esclusi gli allegati, tranne in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto. Articolo 12 Termini applicabili 1. I termini applicabili per l'adozione della raccomandazione dell'istanza sono quelli specificati all'articolo 108, paragrafo 8, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/ In particolare, la necessità di tradurre le osservazioni presentate dall'operatore economico può costituire un caso eccezionale debitamente giustificato in cui è consentito prorogare il termine per l'adozione della raccomandazione dell'istanza. Articolo 13 Adozione della raccomandazione L'istanza si adopera per raggiungere un consenso. In assenza di consenso, la questione è sottoposta a una votazione in cui: a) il presidente dispone di un voto; b) i due membri permanenti dispongono insieme di un voto; c) il membro supplementare che rappresenta l'ordinatore richiedente dispone di un voto. La posizione dell'istanza è approvata a maggioranza assoluta. Articolo 14 Notifica della raccomandazione 1. L'istanza notifica senza indugio la sua raccomandazione all'ordinatore richiedente. 2. L'istanza notifica simultaneamente la sua raccomandazione agli eventuali osservatori e all'olaf, se il caso si basa su informazioni trasmesse dall'olaf. I lavori dell'istanza sono e rimangono segreti. Articolo 15 Carattere riservato dei lavori 119

124 Articolo 16 Protezione dei dati personali Qualsiasi trattamento dei dati personali da parte dell'istanza e del suo segretariato è effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. Articolo 17 Disposizioni transitorie In attesa che siano nominati il presidente e il suo supplente, le funzioni di presidente dell'istanza sono svolte dal membro permanente con la maggiore anzianità. Articolo 18 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 16CE

125 DECISIONE (UE) 2015/2464 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 dicembre 2015 che modifica la decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/48) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea e in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1, considerando quanto segue: (1) Il 4 marzo 2015 il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) ( 1 ) che ha istituito un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito «PSPP»). Nell'istituire il PSPP, il Consiglio direttivo ha ampliato gli esistenti programmi di acquisto di attività per includere i titoli del settore pubblico. Insieme al terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito «CBPP3») e al programma di acquisto di titoli garantiti da attività (di seguito «ABSPP»), il PSPP è parte del programma ampliato di acquisto di attività (di seguito «APP»). L'APP è inteso a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli prossimi al 2 %, in coerenza con l'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi. (2) Il 3 dicembre 2015 il Consiglio direttivo ha deciso, in linea con il proprio compito di garantire la stabilità dei prezzi, di rivedere alcune caratteristiche progettuali del PSPP, per assicurare un duraturo aggiustamento nell'evoluzione dell'inflazione verso livelli che siano inferiori, ma prossimi, al 2 % nel medio termine. Tali revisioni sono in linea con il mandato di politica monetaria del Consiglio direttivo e tengono debito conto degli aspetti relativi alla gestione del rischio. (3) Conseguentemente, al fine di conseguire gli obiettivi del PSPP, il Consiglio direttivo ha deciso di estendere il previsto orizzonte degli acquisti nell'ambito del PSPP fino alla fine di marzo 2017, o oltre, se necessario, e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo ravvisi un duraturo aggiustamento nell'evoluzione dell'inflazione che sia coerente con la sua finalità di raggiungere tassi di inflazione inferiori, ma prossimi, al 2 % nel medio termine. Il Consiglio direttivo ha deciso di estendere il previsto orizzonte degli acquisti nell'ambito del CBPP3 e dell'abspp di conseguenza. (4) Il Consiglio direttivo ha altresì deciso che, al fine di incrementare la flessibilità del PSPP e con ciò sostenere la continua regolare attuazione degli acquisti almeno fino alla sua prevista data di scadenza, gli strumenti di debito negoziabili denominati in euro emessi da amministrazioni regionali e locali situate nell'area dell'euro saranno idonei per gli acquisti regolari nell'ambito del PSPP da parte delle banche centrali nazionali della giurisdizione in cui è situato il soggetto emittente. ( 1 ) Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea del 4 marzo 2015 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del , pag. 20). 121

126 (5) Il Consiglio direttivo ha anche deciso di reinvestire i pagamenti del capitale dei titoli acquistati nell'ambito dell'app quando i titoli sottostanti giungono a scadenza, per tutto il tempo necessario, contribuendo così a condizioni di liquidità favorevoli e a un adeguato orientamento della politica monetaria. (6) Con riguardo ai titoli di debito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10), si applicano limiti diversi relativi all'emittente e alla quota-parte di un'emissione. Questi limiti saranno fissati dal Consiglio direttivo tenendo in debito conto gli aspetti relativi alla gestione del rischio e al funzionamento del mercato. (7) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche La decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) è modificata come segue: 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatti salvi i requisiti indicati all'articolo 3, sono idonei per gli acquisti da parte delle banche centrali dell'eurosistema nell'ambito del PSPP i titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, da agenzie riconosciute situate nell'area dell'euro, da organizzazioni internazionali situate nell'area dell'euro e da banche multilaterali di sviluppo situate nell'area dell'euro. In circostanze eccezionali, qualora non si riesca a raggiungere l'ammontare di acquisti programmato, il Consiglio direttivo può decidere di acquistare titoli di debito negoziabili emessi da altri soggetti situati nell'area dell'euro, nel rispetto delle condizioni stabilite dal paragrafo 4.»; 2) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Per essere idonei per gli acquisti nell'ambito del PSPP, i titoli di debito, ferme le caratteristiche di cui ai paragrafi 1 e 2, hanno una scadenza residua minima di 2 anni e massima di 30 anni al momento del loro acquisto da parte della pertinente banca centrale dell'eurosistema. Per agevolare una regolare attuazione, gli strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua di 30 anni e 364 giorni sono idonei nell'ambito del PSPP. Le banche centrali nazionali effettuano altresì acquisti sostitutivi di titoli di debito negoziabili emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo, nel caso in cui non si riescano a raggiungere gli importi di acquisti programmati in titoli di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali e da agenzie riconosciute.»; 3) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In circostanze eccezionali, le banche centrali dell'eurosistema possono proporre al Consiglio direttivo società non finanziarie pubbliche situate nella propria giurisdizione, quali emittenti di strumenti di debito negoziabili da acquistare come sostituti nell'ipotesi in cui non si riescano a raggiungere gli importi di acquisti programmati in strumenti di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali e da agenzie riconosciute situate nella medesima giurisdizione. Le società non finanziarie pubbliche che sono proposte soddisfano almeno entrambi i seguenti requisiti: sono classificate come società non finanziaria, come definita dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), 122

127 hanno natura di soggetto del settore pubblico, ossia un soggetto rientrante nella nozione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (**). A seguito di approvazione da parte del Consiglio direttivo, sono considerati idonei per gli acquisti sostitutivi nell'ambito del PSPP gli strumenti di debito negoziabili denominati in euro emessi da tali società non finanziarie pubbliche situate nell'area dell'euro, che rispettino i) i criteri di idoneità delle attività negoziabili come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'eurosistema, di cui alla parte quarta dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (***); e ii) i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. (*) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'unione europea (GU L 174 del , pag. 1). (**) Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del , pag. 1). (***) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del , pag. 3).»; 4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Limiti all'acquisto 1. Fatto salvo l'articolo 3, si applica nell'ambito del PSPP un limite relativo alla quota-parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), per i titoli di debito negoziabili che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'eurosistema. A partire dal 10 novembre 2015, il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è fissato al 33 % per codice ISIN. In via di eccezione, il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è fissato al 25 % per codice ISIN per i titoli di debito negoziabili idonei che contengono una clausola di azione collettiva (collective action clause, CAC) che sia diversa dalla CAC modello per l'area dell'euro elaborata dal Comitato economico e finanziario e attuata dagli Stati membri conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, ma sarà innalzato al 33 % sulla base della verifica caso per caso che la disponibilità di una quota pari al 33 % per codice ISIN non conduca le banche centrali dell'eurosistema a raggiungere la disponibilità di una quota di minoranza di blocco in situazioni di ristrutturazione ordinata del debito. 2. Nell'ambito del PSPP si applica un limite complessivo, pari al 33 % dei titoli in circolazione di un emittente, al complesso dei titoli di debito negoziabili idonei in relazione alle scadenze indicate nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'eurosistema. 3. Con riguardo ai titoli di debito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), si applicheranno limiti diversi relativi all'emittente e alla quota-parte di un'emissione. Questi limiti saranno fissati dal Consiglio direttivo tenendo in debito conto gli aspetti relativi alla gestione del rischio e al funzionamento del mercato.»; 5) all'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Sul valore contabile totale degli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP, una quota pari al 12 % è acquistata in titoli emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee, e una quota pari all'88 % è acquistata in titoli emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali e agenzie riconosciute idonee, oppure, ove applicabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione, in titoli emessi da società non finanziarie pubbliche idonee. Tale allocazione è soggetta a revisione da parte del Consiglio direttivo. Gli acquisti di titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo e amministrazioni regionali e locali idonee sono effettuati esclusivamente dalle BCN. 2. La quota riferita alle BCN del valore contabile totale degli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP è pari al 92 %, e il restante 8 % è acquistato dalla BCE. La distribuzione degli acquisti tra le giurisdizioni è effettuata secondo lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE, come indicato dall'articolo 29 dello statuto del SEBC.». 123

128 La presente decisione entra in vigore il 1 o gennaio Articolo 2 Entrata in vigore Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 dicembre Il presidente della BCE Mario DRAGHI 16CE

129 DECISIONE N. 2/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI del 13 ottobre 2015 per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci [2015/2465] IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA, vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ( 1 ) («convenzione»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Gli scambi di merci con la Repubblica di Serbia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra la Repubblica di Serbia e l'unione europea, la Repubblica d'islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia. (2) Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In conformità all'articolo 11 bis della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1 o dicembre La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto ad Ankara, il 13 ottobre 2015 Per il comitato congiunto UE-EFTA Sottosegretario f.f. Cemal DERELİ ( 1 ) GU L 134 del , pag CE

130 DECISIONE N. 3/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 13 ottobre 2015 per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2015/2466] IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA, vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ( 1 ) («convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), considerando quanto segue: (1) La promozione degli scambi con la Repubblica di Serbia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate tra la Repubblica di Serbia e l'unione europea, la Repubblica d'islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia. (2) Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In conformità all'articolo 15 bis della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1 o dicembre La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto ad Ankara, il 13 ottobre 2015 Per il comitato congiunto UE-EFTA Sottosegretario f.f. Cemal DERELİ ( 1 ) GU L 226 del , pag CE

131 DECISIONE N. 4/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 26 novembre 2015 che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2015/2467] IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA, vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ( 1 ), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) La Repubblica di Serbia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («convenzione») ed è stata invitata ad aderirvi a seguito della decisione n..3/2015 del 13 ottobre 2015 dal comitato congiunto UE-EFTA istituito a norma di detta convenzione. (2) Occorre pertanto inserire nella convenzione, nell'ordine opportuno, la traduzione in lingua serba dei riferimenti ivi riportati. (3) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione. (4) Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale i formulari stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti. (5) La Convenzione deve pertanto essere modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 1. La presente decisione si applica a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Serbia alla convenzione. 2. I formulari basati sui modelli di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al 1 o maggio Fatto a Istanbul, il 26 novembre 2015 Per il comitato congiunto Il presidente Didem DİRLİK ( 1 ) GU L 226 del , pag

132 ALLEGATO 1. Nella casella 51 dell'allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra la Romania e la Svezia: «RS Serbia» 2. Nell'allegato B6, il titolo III è modificato come segue: 2.1. Nella prima parte della tabella «Validità limitata 99200» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS Ограничена важност» 2.2. Nella seconda parte della tabella «Dispensa 99201» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS Ослобођење» 2.3. Nella terza parte della tabella «Prova alternativa 99202» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS Алтернативни доказ» 2.4. Nella quarta parte della tabella «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci... (nome e paese) 99203» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS Разлике: царински орган којем је предата роба... (назив и земља)» 2.5. Nella quinta parte della tabella «Uscita da... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n » è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS Излаз из... подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр» 2.6. Nella sesta parte della tabella «Dispensa dall'itinerario vincolante 99205» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS Ослобођено од прописаног плана пута» 2.7. Nella settima parte della tabella «Speditore autorizzato 99206» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS Овлашћени пошиљалац» 2.8. Nell'ottava parte della tabella «Dispensa dalla firma 99207» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS Ослобођено од потписа» 2.9. Nella nona parte della tabella «GARANZIA GLOBALE VIETATA 99208» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ» Nella decima parte della tabella «UTILIZZAZIONE NON LIMITATA 99209» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА» Nell'undicesima parte della tabella «Rilasciato a posteriori 99210» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS Накнадно издато» Nella dodicesima parte della tabella «Vari 99211» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS Разно» Nella tredicesima parte della tabella «Alla rinfusa 99212» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS Расуто» Nella quattordicesima parte della tabella «Speditore 99213» è aggiunto il seguente trattino prima di SL: «RS Пошиљалац» 128

133 3. L'allegato C1 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C1 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA Garanzia isolata I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a) ( 1 )... residente a ( 2 )... si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di... a concorrenza di un importo massimo di... nei confronti dell'unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ( 3 ), per tutte le somme di cui l'obbligato principale ( 4 ) è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/ comunitario presso l'ufficio di partenza di... a destinazione dell'ufficio di... Descrizione delle merci: Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale. 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto (a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ( 5 ) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso: Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. 129

134 Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a..., il (Firma) ( 6 ) II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di... Impegno del garante accettato il... a copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito n. rilasciata il ( 7 ). (Timbro e firma) ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale. ( 2 ) Indirizzo completo. ( 3 ) Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. ( 4 ) Cognome e nome o ragione sociale. ( 5 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia. ( 6 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: Garanzia per l'importo di, indicando l'importo in lettere. ( 7 ) Da completare a cura dell'ufficio di garanzia.» 4. L'allegato C2 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C2 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA Garanzia isolata a mezzo di certificati I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a) ( 1 )... residente a ( 2 )... si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di... nei confronti dell'unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ( 3 ), per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di EUR per certificato. 130

135 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale. 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto (a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di qualsiasi operazione di transito comune/ comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ( 4 ) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso: Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a..., il (Firma) ( 5 ) II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di

136 Impegno del garante accettato il (Timbro e firma) ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale. ( 2 ) Indirizzo completo. ( 3 ) Unicamente per le operazioni di transito comunitario. ( 4 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia. ( 5 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: Garanzia.» 5. L'allegato C4 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO C4 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA Garanzia globale I. Impegno del garante 1. Il(la) sottoscritto(a) ( 1 )... residente a ( 2 )... si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di... a concorrenza di un importo massimo di... che rappresenta il 100/50/30 % ( 3 ) dell'importo di riferimento nei confronti dell'unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica d'islanda, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino ( 4 ), per tutte le somme di cui l'obbligato principale ( 5 )... è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, a esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario. 2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa. Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale. Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data. 132

137 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto (a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione di qualsiasi operazione di transito comune/ comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ( 6 ) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso: Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a..., il (Firma) ( 7 ) II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di... Impegno del garante accettato il (Timbro e firma) ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale. ( 2 ) Indirizzo completo. ( 3 ) Cancellare le menzioni inutili. ( 4 ) Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto Operazioni di transito comunitario. ( 5 ) Cognome e nome o ragione sociale. ( 6 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia. ( 7 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: Buono a titolo di garanzia per l'importo di, indicando l'importo in lettere.» 133

138 6. Nella casella 7 dell'allegato C5, il termine «Serbia» è inserito tra i termini «Norvegia» e «Svizzera». 7. Nella casella 6 dell'allegato C6, il termine «Serbia» è inserito tra i termini «Norvegia» e «Svizzera». 16CE

139 DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO UE-ANDORRA dell'11 dicembre 2015 che modifica l'appendice dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2015/2468] IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra ( 1 ), in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) L'articolo 11 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra («accordo») fa riferimento all'appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («appendice»). (2) A norma dell'articolo 17, paragrafo 8, dell'accordo, il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni di detta appendice. (3) Per offrire agli operatori una maggiore certezza del diritto e garantire un'applicazione uniforme ad opera di entrambe le parti, risulta necessario modificare l'appendice al fine di tener conto dell'evoluzione delle norme d'origine nel contesto regionale paneuromediterraneo attraverso la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 2 ) («convenzione»). (4) Ai fini del buon funzionamento dell'accordo è opportuno che il comitato misto sostituisca l'intera appendice con una nuova versione che incorpori in un unico testo tutte le disposizioni di cui trattasi al fine di facilitare il compito degli utilizzatori e delle amministrazioni doganali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'appendice dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituita dal testo di cui all'allegato della presente decisione. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio Articolo 2 Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015 Per il comitato misto Il presidente Maria UBACH ( 1 ) GU L 374 del , pag. 16. ( 2 ) GU L 54 del , pag

140 ALLEGATO Appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa INDICE TITOLO I Articolo 1 TITOLO II Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 TITOLO III Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 TITOLO IV Articolo 13 TITOLO V Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Definizioni DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» Condizioni generali Cumulo bilaterale dell'origine Prodotti interamente ottenuti Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Unità di riferimento Assortimenti Elementi neutri REQUISITI TERRITORIALI Principio di territorialità Trasporto diretto Esposizioni RESTITUZIONE O ESENZIONE Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi PROVA DELL'ORIGINE Condizioni generali Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Rilascio di certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Contabilità separata Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine Esportatore autorizzato Validità della prova dell'origine Presentazione della prova dell'origine Esonero dalla prova dell'origine 136

141 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 TITOLO VI Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 TITOLO VII Articolo 34 Articolo 35 TITOLO VIII Articolo 36 Elenco degli allegati Allegato I: Allegato II: Documenti giustificativi Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Discordanze ed errori formali Importi espressi in euro METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Cooperazione amministrativa Verifica delle prove dell'origine Composizione delle controversie Sanzioni Zone franche CEUTA E MELILLA Applicazione dell'appendice Condizioni particolari DISPOSIZIONI FINALI Modifiche dell'appendice Note introduttive all'elenco dell'allegato II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione EUR.1 Allegato IV: Testo della dichiarazione di origine Dichiarazioni comuni Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nell'appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 137

142 Ai fini della presente appendice si intende per: TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni a) «fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) «materiale»: qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) «prodotto»: il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) «merci»: sia i materiali che i prodotti; e) «valore in dogana»: il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; f) «prezzo franco fabbrica»: il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante della parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) «valore dei materiali»: il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice; h) «valore dei materiali originari»: il valore di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis; i) «valore aggiunto»: la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari dell'altra parte con cui si applica il cumulo oppure, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice; j) «capitoli» e «voci»: i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nella presente appendice «sistema armonizzato» o «SA»; k) «classificato»: si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) «spedizione»: i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) «territori»: includono le acque territoriali; n) «parte»: uno, alcuni o tutti gli Stati membri dell'unione europea, l'unione europea o Andorra; o) «autorità doganali»: per l'unione europea, qualsiasi autorità doganale dei suoi Stati membri. TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» Articolo 2 Condizioni generali Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'accordo, si considerano prodotti originari di una parte: a) i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 4; b) i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo

143 Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine In deroga all'articolo 2, i materiali originari di una delle parti incorporati in un prodotto ottenuto nell'altra parte si considerano materiali originari di tale parte anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste all'articolo Si considerano «interamente ottenuti» in una parte: Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della parte esportatrice, dalle sue navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché la parte abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'unione europea o ad Andorra; b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'unione europea o di Andorra; c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'unione europea o di Andorra, o a una società la cui sede principale è situata in uno Stato membro dell'unione europea o ad Andorra, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'unione europea o di Andorra e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a Stati membri dell'unione europea o ad Andorra o a enti pubblici o a cittadini di tali parti; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini di Stati membri dell'unione europea o di Andorra, e e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri dell'unione europea o di Andorra. Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II della presente appendice. 139

144 Dette condizioni stabiliscono la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato II della presente appendice, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6. Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fermo restando il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal fatto che siano o non siano soddisfatte le condizioni dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e la composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) le operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso; g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio; l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; p) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a o); q) la macellazione di animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una parte su quel prodotto. Articolo 7 Unità di riferimento 1. L'unità da prendere di riferimento per l'applicazione delle disposizioni della presente appendice è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. 140

145 Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente appendice ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio è preso in considerazione per la determinazione dell'origine. Articolo 8 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 9 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è un prodotto originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto. TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 10 Principio di territorialità 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione in una parte, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 e dal paragrafo 3 del presente articolo. 2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, le merci originarie esportate da una parte verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che: a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) le merci reimportate non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori di una parte sui materiali esportati dalla parte e successivamente reimportati, purché: a) i materiali esportati siano interamente ottenuti nella parte o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e 141

146 b) alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che: i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è richiesto il riconoscimento del carattere originario. 4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una parte. Tuttavia, se nell'elenco dell'allegato II della presente appendice si applica, ai fini della determinazione del carattere originario del prodotto finito, una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati, la somma del valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e del valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte in applicazione delle disposizioni del presente articolo non deve superare la percentuale indicata. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori di una parte, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II della presente appendice o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dal presente articolo, effettuate al di fuori di una parte, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo. Articolo 11 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo è applicabile unicamente ai prodotti che soddisfano le condizioni della presente appendice e che sono trasportati direttamente tra le parti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali della parte importatrice mediante presentazione di: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dalla parte esportatrice fino all'uscita dal paese di transito; o b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio. Articolo 12 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da una delle parti e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una delle parti, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che: a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in una delle parti; 142

147 c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 13 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una delle parti per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nelle parti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o di oneri di effetto equivalente applicabili in una delle parti ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 8, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica la presente appendice. TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 14 Condizioni generali 1. I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine: a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III della presente appendice; b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato IV della presente appendice. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 24 i prodotti originari ai sensi della presente appendice beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 143

148 Articolo 15 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Le autorità doganali della parte esportatrice rilasciano il certificato di circolazione EUR.1 su richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la responsabilità dell'esportatore. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'allegato III della presente appendice. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. I moduli, se compilati a mano, devono essere scritti a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza righe vuote. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si barra la parte vuota. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre condizioni di cui alla presente appendice. 4. Fatto salvo il paragrafo 5, il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'unione europea o di Andorra se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'unione europea o di Andorra e soddisfano le altre condizioni di cui alla presente appendice. 5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza delle altre condizioni di cui alla presente appendice. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 16 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR. 1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY». 5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella 7 del certificato di circolazione EUR

149 Articolo 17 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati recano la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE». 3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data. Articolo 18 Rilascio di certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di una delle parti, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito con uno o più certificati di circolazione EUR.1 ai fini dell'invio di tutti i prodotti, o di una parte di essi, altrove in una delle parti. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti. Articolo 19 Contabilità separata 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi o difficoltà pratiche notevoli, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «contabilità separata» («metodo»). 2. Detto metodo garantisce che, in un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte. 3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate. 4. Il metodo è applicato e la sua applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato. 5. Il beneficiario di detto metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. 6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono revocarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente appendice. Articolo 20 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine 1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21; o b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi EUR. 145

150 2. Fatto salvo il paragrafo 3, la dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'unione europea o di Andorra e soddisfano le altre condizioni di cui alla presente appendice. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre condizioni di cui alla presente appendice. 4. La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore dattiloscrivendo, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato, conformemente alle disposizioni di diritto nazionale del paese esportatore. Le dichiarazioni manoscritte sono compilate a penna e in stampatello. 5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese importatore entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce. Articolo 21 Esportatore autorizzato 1. Le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore («esportatore autorizzato») che effettui frequenti spedizioni di prodotti conformemente alle disposizioni della presente appendice a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto delle altre condizioni di cui alla presente appendice. 2. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella dichiarazione di origine. 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione. Articolo 22 Validità della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella parte esportatrice e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. 146

151 Articolo 23 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo. Articolo 24 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni di cui alla presente appendice, laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando la loro natura e quantità consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 25 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di una delle parti e soddisfano le altre condizioni della presente appendice possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una delle parti interessate, ove tali documenti siano utilizzati conformemente al diritto nazionale; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in una delle parti interessate, rilasciati o compilati in una delle parti interessate, ove tali documenti siano utilizzati conformemente al diritto nazionale; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una delle parti interessate in conformità della presente appendice; e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della parte interessata in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono soddisfatte le condizioni di tale articolo. Articolo 26 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo

152 3. Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 15, paragrafo Le autorità doganali della parte importatrice conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine a esse presentati. Articolo 27 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nel documento presentato all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate. Articolo 28 Importi espressi in euro 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 24, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 24, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in tale moneta nazionale degli importi espressi in euro alla data del primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Detti importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1 o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati. 4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore nella moneta nazionale può essere lasciato invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione il comitato misto tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro. TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 29 Cooperazione amministrativa 1. Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione della presente appendice, le parti si prestano, mediante le amministrazioni doganali competenti, reciproca assistenza nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. 148

153 Articolo 30 Controllo della prova dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza delle altre condizioni di cui alla presente appendice. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, nonché la dichiarazione di origine, o una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la domanda di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno il diritto di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. 4. Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto: essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano le altre condizioni di cui alla presente appendice. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo si astengono, salvo circostanze eccezionali, dal concedere il beneficio del trattamento preferenziale. Articolo 31 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che le autorità doganali che richiedono il controllo e quelle incaricate di effettuarlo non siano in grado di dirimere sono sottoposte al comitato misto. Le controversie, diverse da quelle riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30, inerenti all'interpretazione della presente appendice sono sottoposte al comitato misto. La composizionedelle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese. Articolo 32 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è soggetto a sanzioni. Articolo 33 Zone franche 1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualora prodotti originari di una delle parti siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alla presente appendice. 149

154 TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 34 Applicazione dell'appendice 1. L'espressione «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari di Andorra importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee. Andorra riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'unione europea e originari della stessa. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, la presente appendice si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35. Articolo 35 Condizioni particolari 1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 11, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; oppure ii) che tali prodotti siano originari di una delle parti e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 6; 2) prodotti originari di Andorra: a) i prodotti interamente ottenuti ad Andorra; b) i prodotti ottenuti ad Andorra nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Andorra» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione del carattere originario è riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente appendice a Ceuta e Melilla. 150

155 TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 36 Modifiche dell'appendice Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni della presente appendice. 151

156 ALLEGATO I NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 della presente appendice. Nota 2: 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo e, di conseguenza, la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole della colonna 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3 sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. Nota 3: 3.1. Le disposizioni dell'articolo 5 della presente appendice relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una delle parti La regola che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti tali materiali debbano essere utilizzati simultaneamente Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare tale regola. Esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 19.04, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. 152

157 Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. 153

158 ALLEGATO II ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) o (4) capitolo 1 Animali vivi Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti ex capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti 0403 Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao Fabbricazione in cui: tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) della voce 2009 sono originari, e il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti ex 0502 Setole di maiale o di cinghiale, preparate Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura Fabbricazione in cui: tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto capitolo 7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti 154

159 Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) o (4) capitolo 8 Frutti commestibili; scorze di agrumi o di meloni Fabbricazione in cui: tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 9 Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti 0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce 0902 Tè, anche aromatizzato Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ex 0910 Miscugli di spezie Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce capitolo 10 Cereali Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti ex capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi: Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti ex 1106 Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti 1301 Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (per esempio balsami), naturali Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 155

160 Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) o (4) capitolo 14 ex capitolo 15 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 1501 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: grassi di ossa o grassi di cascami Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 altri Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: grassi di ossa o grassi di cascami Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti 1504 Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: Frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 altri Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: Frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 altri Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti 156

161 Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) o (4) da 1507 a 1515 Oli vegetali e loro fazioni: Oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 altri Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Fabbricazione in cui: tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 Fabbricazione in cui: tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 capitolo 16 Preparazioni di carne, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici Fabbricazione: a partire da animali del capitolo 1, e/o in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti ex capitolo 17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ex 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 157

162 Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) o (4) 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: ex 1703 Maltosio o fruttosio chimicamente puri altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) capitolo 18 Cacao e sue preparazioni Fabbricazione: 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Estratti di malto Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 altri Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 158

163 Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) o (4) 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: contenenti, in peso, il 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti contenenti, in peso, più del 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi Fabbricazione in cui: tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti 1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 ex capitolo 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti ex 2001 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 159

164 Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) o (4) ex 2004 ed ex 2005 Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 2006 Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2008 Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto altre, escluse la frutta (compresa la frutta a guscio), cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse, esclusi: Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta 160

165 Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) o (4) 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare la farina di senapa o la senapa preparata Farina di senapa e senapa preparata Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce ex 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi: Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) sono originari 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2207 o 2208, e in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume 161

166 Voce SA Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari (1) (2) (3) o (4) 2208 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione Fabbricazione: a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 2207 o 2208, e in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume ex capitolo 23 ex 2301 ex 2303 ex 2306 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi: Farine di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali ex capitolo 24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute Fabbricazione in cui: tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 sono originari ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 sono originari 162

167 ALLEGATO III FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di mm; è ammessa, per lunghezza, una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m 2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità competenti delle parti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo. 163

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169 NOTE 1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione. 165

170 166

171 DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo, DICHIARA PRECISA che le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare tali condizioni: PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 1 ): SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci. Fatto a..., il (Firma) ( 1 ) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tal quali. 167

172 ALLEGATO IV TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE La dichiarazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение ( 1 )) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход ( 2 ). Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o ( 1 )) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ( 2 ). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ( 1 )) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ( 2 ). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ( 1 )), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ( 2 ). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ( 1 )) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ( 2 ) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr ( 1 )) deklareerib, et need tooted on ( 2 ) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ( 1 )) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ( 2 ). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ( 2 ) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ( 2 ). ( 1 )) déclare que, sauf Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ( 1 )) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ( 2 ) preferencijalnog podrijetla. 168

173 Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ( 1 )) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ( 2 ). Versione lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ( 1 )), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ( 2 ). Versione lituana Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ( 1 )) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ( 2 ) preferencinės kilmės produktai. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ( 1 )) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ( 2 ) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru ( 1 )) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali ( 2 ). Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ( 1 )), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn ( 2 ). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ( 1 )) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ( 2 ) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n. o ( 1 )), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ( 2 ). Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ( 1 )) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ( 2 ). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ( 1 )) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ( 2 ) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ( 1 )) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ( 2 ). 169

174 Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o ( 1 )) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja alkuperätuotteita ( 2 ). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ( 1 )) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung ( 2 ). Versione catalana L'exportador dels productes determinats en el present document (Autorització duanera n o ( 1 )) declara que, llevat que s'indiqui el contrari, aquests productes tenen l'origen preferencial ( 2 )... ( 3 ) (Luogo e data)... ( 4 ) (Firma dell'esportatore; indicare in maniera chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) ( 1 ) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco. ( 2 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM». ( 3 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso. ( 4 ) Nei casi in cui l'esportatore non sia tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario. 170

175 DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 1. Andorra accetta come prodotti originari dell'unione europea ai sensi dell'accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. L'appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo

176 DICHIARAZIONE COMUNE CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE CONTENUTE NELL'APPENDICE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 1. Le parti convengono di rivedere le regole di origine contenute nell'appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e di discutere le modifiche necessarie su richiesta di una delle parti. Nel corso di tali discussioni, le parti prendono in considerazione lo sviluppo delle tecnologie e dei processi di produzione, le fluttuazioni dei prezzi e tutti gli altri fattori che possono giustificare la modifica delle regole. 2. L'allegato II dell'appendice relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa sarà aggiornato conformemente alle modifiche periodiche del sistema armonizzato. 16CE

177 DECISIONE (UE) 2015/2469 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2015 relativa alla firma, a nome dell'unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 14 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di San Marino per modificare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ( 1 ) («accordo»), al fine di allinearlo con i recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è convenuto di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale. (2) Il testo del protocollo di modifica dell'accordo («protocollo di modifica»), scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e la Repubblica di San Marino hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'ocse per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'unione e la Repubblica di San Marino. (3) Il protocollo di modifica dovrebbe essere firmato a nome dell'unione. (4) Visti gli orientamenti espressi dagli Stati membri e dalla Repubblica di San Marino nell'ambito del Forum globale dell'ocse, il protocollo di modifica dovrebbe essere applicato in via provvisoria dal 1 o gennaio 2016 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione ed entrata in vigore, ( 1 ) GU L 381 del , pag

178 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma, a nome dell'unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica. Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica a nome dell'unione. Articolo 3 Fatta salva la necessaria reciprocità, il protocollo di modifica si applica in via provvisoria dal 1 o gennaio 2016, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. ( 1 ) Il presidente del Consiglio notifica, a nome dell'unione, alla Repubblica di San Marino la sua intenzione di applicare provvisoriamente il protocollo di modifica, fatta salva la necessaria reciprocità, a decorrere dal 1 o gennaio La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 4 Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015 Per il Consiglio Il presidente P. GRAMEGNA ( 1 ) La data a decorrere dalla quale il protocollo di modifica sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. 174

179 PROTOCOLLO DI MODIFICA dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'unione» e LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, di seguito «San Marino», entrambe denominate di seguito «parte contraente» o, insieme, «parti contraenti», NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'ocse per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, di seguito «lo standard globale», nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti; CONSIDERANDO che le parti contraenti sono accomunate dall'interesse di migliorare le loro relazioni e rafforzare la loro collaborazione, come testimoniato dalla recente apertura dei negoziati sull'accordo di associazione volto a dare a San Marino la possibilità di aderire al mercato interno dell'unione europea e alle sue quattro libertà fondamentali, nonché di cooperare in altri ambiti; CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, in particolare per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ( 1 ), e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni; CONSIDERANDO che le parti contraenti desiderano giungere a un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate; CONSIDERANDO che l'articolo 13 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ( 2 ) nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo di modifica, che prevede attualmente lo scambio di informazioni su richiesta solo per i comportamenti che costituiscono frode fiscale e le violazioni analoghe, dovrebbe essere allineato allo standard dell'ocse in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale; CONSIDERANDO che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 3 ), stabilisce norme specifiche sulla protezione dei dati nell'unione europea che si applicano anche agli scambi di informazioni disciplinati dall'accordo come modificato dal presente protocollo di modifica; CONSIDERANDO che la legge 23 maggio 1995 n. 70 ( 4 ), dedicata alla «Riforma della legge 1 o marzo 1983 n. 27» sulla «Disciplina raccolta, elaborazione e uso di dati personali nel settore dell'informatica», regola la protezione dei dati personali a San Marino; CONSIDERANDO che a oggi la Commissione europea non ha adottato una decisione conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE con cui constata che San Marino è un paese che garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali; CONSIDERANDO che entrambe le parti si impegnano a osservare e rispettare specifiche salvaguardie in materia di protezione dei dati, come previsto dall'accordo modificato dal presente protocollo, incluso l'allegato III; ( 1 ) GU L 157 del , pag. 38. ( 2 ) GU L 381 del , pag. 33. ( 3 ) GU L 281 del , pag. 31. ( 4 ) Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino,

180 CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le Autorità Competenti di invio e le Autorità Competenti riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo. Date le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri e quella di San Marino, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati; CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e di San Marino di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito «l'accordo») è così modificato: 1) il titolo è sostituito da: «Accordo tra l'unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale»; 2) gli articoli da 1 a 21 sono sostituiti da: «Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente accordo si intende per: a) Unione europea : l'unione ai sensi del trattato sull'unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'unione europea, alle condizioni ivi precisate; b) Stato membro : uno Stato membro dell'unione europea; c) San Marino : la Repubblica di San Marino; d) Autorità Competenti di San Marino e Autorità Competenti degli Stati membri : le autorità elencate nell'allegato IV, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L'allegato IV è parte integrante del presente accordo. L'elenco delle Autorità Competenti che figura nell'allegato IV può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte di San Marino, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo; e) Istituzione Finanziaria di uno Stato membro : i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'istituzione Finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro; 176

181 f) Istituzione Finanziaria di San Marino : i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente a San Marino, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori di San Marino, e ii) qualsiasi succursale di un'istituzione Finanziaria non residente a San Marino, se la succursale è situata a San Marino; g) Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione : qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, che non sia un'istituzione Finanziaria non Tenuta alla Comunicazione; h) Conto Oggetto di Comunicazione : un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, in vigore in tale Stato membro o a San Marino; i) Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro : un Conto Finanziario gestito da un'istituzione Finanziaria di San Marino Tenuta alla Comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro; j) Conto Oggetto di Comunicazione di San Marino : un Conto Finanziario gestito da un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone di San Marino Oggetto di Comunicazione o da un Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona di San Marino Oggetto di Comunicazione; k) Persona di uno Stato membro : una persona fisica o un'entità identificata da un'istituzione Finanziaria di San Marino Tenuta alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro; l) Persona di San Marino : una persona fisica o un'entità identificata da un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente a San Marino secondo le procedure di adeguata verifica, conformi agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente a San Marino. 2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ( 1 ) oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica il presente accordo, e ii) per San Marino, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II. Ogni termine non altrimenti definito nel presente accordo o negli allegati I, II o III avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'autorità Competente di uno Stato membro e l'autorità Competente di San Marino non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente accordo i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato; ii) per San Marino, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o San Marino) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione. Articolo 2 Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione 1. Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo, l'autorità Competente di San Marino scambierà automaticamente ogni anno con le Autorità Competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità Competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l'autorità Competente di San Marino, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di San Marino e nel caso di San Marino in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro: a) il nome, l'indirizzo, il NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione; ( 1 ) GU L 64 dell' , pag

182 b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto); c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto; e) nel caso di un Conto di Custodia: i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto; f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e g) nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione. Articolo 3 Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni 1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) che comunica le informazioni. 2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo. 3. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni devono essere scambiate tra San Marino, da un lato, e tutti gli Stati membri tranne l'austria, dall'altro, riguardo al 2016 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono. Le informazioni devono essere scambiate tra San Marino, da un lato, e l'austria, dall'altro, riguardo al 2017 e a tutti gli anni successivi e saranno scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare a cui si riferiscono. In deroga al primo comma, le Istituzioni Finanziarie di San Marino applicano le norme di comunicazione e adeguata verifica conformemente agli allegati I e II riguardo a Persone Oggetto di Comunicazione di tutti gli Stati membri, compresa l'austria, nel rispetto delle scadenze ivi previste. 4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language). 5. Autorità Competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura. 178

183 Articolo 4 Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione L'Autorità Competente di uno Stato membro informerà l'autorità Competente di San Marino, e l'autorità Competente di San Marino informerà l'autorità Competente di uno Stato membro, quando la prima Autorità Competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta conformemente all'articolo 2 o che un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi agli allegati I e II. L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica. Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra San Marino e un qualsiasi Stato membro, l'autorità Competente di San Marino e l'autorità Competente di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto di San Marino e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra San Marino e lo Stato membro interessato. 2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 devono essere interpretate nel senso di imporre a San Marino o a uno Stato membro l'obbligo di: a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa, rispettivamente, di San Marino o di detto Stato membro; b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, di San Marino o di detto Stato membro; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o da San Marino, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente conformemente al presente articolo, San Marino o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui alla frase precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini fiscali propri. 4. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che San Marino o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un'altra istituzione finanziaria, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona. 5. Le Autorità Competenti concorderanno i moduli standard da utilizzare e uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura. Articolo 6 Riservatezza e salvaguardie in materia di protezione dei dati personali 1. Oltre alle norme di riservatezza e altre salvaguardie di cui al presente accordo, comprese quelle di cui all'allegato III, la raccolta e lo scambio di informazioni ai sensi del presente accordo sono soggetti i) per gli Stati membri, alle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che recepiscono la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e ii) per San Marino, alle disposizioni della legge 23 maggio 1995 n. 70 ( 1 ), dedicata alla Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali. ( 1 ) Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino,

184 Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri e San Marino limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima. San Marino adotta misure equivalenti secondo la sua legislazione. Ciascuno Stato membro e San Marino provvedono affinché ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sotto la loro giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 2 che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemente al presente accordo e assicurano che l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmetta a tale persona tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, comunicando almeno: a) la ragione del trattamento dei suoi dati personali; b) la base giuridica delle operazioni di trattamento dei dati; c) i destinatari dei suoi dati personali; d) l'identità dei responsabili del trattamento dei dati; e) i limiti temporali alla conservazione dei dati; f) l'esistenza del diritto di chiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali ai responsabili del trattamento dei dati; g) il diritto di ricorso amministrativo e/o giudiziario e la relativa procedura per avvalersene; h) il diritto di rivolgersi alla competente o alle competenti autorità di vigilanza per la protezione dei dati e le coordinate di contatto dettagliate. Dette informazioni sono trasmesse in tempo utile per consentire alla persona interessata l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 2 all'autorità Competente della sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro o San Marino). Gli Stati membri e San Marino provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare la protezione dei dati personali dell'interessato o della sua vita privata. 2. Le informazioni trattate in conformità del presente accordo sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi del presente accordo e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati. Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le Autorità Competenti di ogni Stato membro e di San Marino sono considerate responsabili del trattamento dei dati, ciascuna per i dati personali che tratta a norma del presente accordo. I responsabili del trattamento dei dati devono garantire il rispetto delle salvaguardie in materia di protezione dei dati stabilite nel presente accordo e il rispetto dei diritti dei soggetti interessati. 3. Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale giurisdizione e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità delle eventuali salvaguardie specificate dalle disposizioni legislative e regolamentari della giurisdizione che fornisce le informazioni. 4. In ogni caso, tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o San Marino), delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nel presente paragrafo. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione. 5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) possono essere utilizzate per altri fini se tali informazioni possono essere usate per questi altri fini a norma della legislazione, compresa quella in materia di protezione dei dati, della giurisdizione che fornisce 180

185 le informazioni (rispettivamente San Marino o uno Stato membro) e previa autorizzazione all'uso dell'autorità Competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) a un'altra giurisdizione (rispettivamente San Marino o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), a condizione che siano rispettate le salvaguardie di cui al presente articolo e previa autorizzazione dell'autorità Competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono. Le informazioni fornite da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse a San Marino previa autorizzazione dell'autorità Competente dello Stato membro da cui provengono. 6. Ciascuna Autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino notificherà immediatamente all'altra Autorità Competente, vale a dire, rispettivamente, quella di San Marino o quella dello Stato membro interessato, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie in materia di protezione dei dati, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate. Articolo 7 Consultazioni e sospensione dell'accordo 1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, l'autorità Competente di San Marino o di uno Stato membro può chiedere consultazioni tra l'autorità Competente di San Marino e le Autorità Competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente accordo. Le Autorità Competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità Competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità Competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione. 2. Se la consultazione riguarda una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con San Marino o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza delle disposizioni del presente accordo relative alla riservatezza e alla salvaguardia dei dati, compresi l'allegato III della direttiva 95/46/CE e la legge 23 maggio 1995 n. 70 dedicata alla Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali, a seconda del caso, la mancata comunicazione, da parte dell'autorità Competente di uno Stato membro o di San Marino, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente accordo oppure il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziarie non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente accordo. Articolo 8 Modifiche 1. Le parti contraenti si consultano quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile. 2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo. 3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente informa l'altra degli eventuali sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, compresi eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra una delle parti contraenti e uno Stato terzo. 4. In seguito alle consultazioni, il presente accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti. 181

186 5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'ocse, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione è avviata una procedura di consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente accordo, approvata mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1 o gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa. Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'ocse, allo standard globale: a) per gli Stati membri: quando la modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; b) per San Marino: quando la modifica è stata introdotta nella legislazione nazionale. Articolo 9 Denuncia Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente accordo rimarranno riservate e soggette i) per gli Stati membri, alle disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono la direttiva 95/46/CE e ii) per San Marino, alle disposizioni della legge 23 maggio 1995 n. 70, dedicata alla Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali e, in entrambi i casi, alle specifiche salvaguardie in materia di protezione dei dati stabilite nel presente accordo, comprese quelle contenute nell'allegato III. Articolo 10 Ambito di applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull'unione europea e il trattato sul funzionamento dell'unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio di San Marino.»; 3) gli allegati sono sostituiti da: «ALLEGATO I STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVA AI CONTI FINANZIARI ( STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI ) SEZIONE I OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE A. tfatte salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato: 1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o San Marino), il NIF o i NIF e, nel caso di Persone Fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o San Marino), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione; 182

187 2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto); 3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; 4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto; 5. nel caso di un Conto di Custodia: a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto; 6. nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione e 7. nel caso di conti diversi da quelli di cui alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione. B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo. C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'unione europea (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione. D. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato, da San Marino o da un'altra giurisdizione di residenza. E. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione. SEZIONE II OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare che segue l'anno a cui si riferiscono le informazioni. B. Il saldo o il valore di un conto è determinato all'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione. 183

188 C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare. D. Ciascuno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie. E. Ciascuno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro o San Marino consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti. SEZIONE III ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE A. Introduzione. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche. B. Conti di Importo Non Rilevante. Le seguenti procedure si applicano ai Conti di Importo Non Rilevante. 1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, a San Marino o in un'altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione. 2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi ( indicia ) e applicare la parte B, punti da 3 a 6: a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono a San Marino o nello Stato membro dell'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi; d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione oppure f) indirizzo di fermo posta o c/o in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto. 3. Qualora nessuno degli indicia elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante. 4. Qualora uno qualsiasi degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto considerato, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato. 184

189 5. Qualora un indirizzo di fermo posta o c/o emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'autorità Competente del proprio Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, come conto non documentato. 6. Nonostante la rilevazione di indicia di cui alla parte B, punto 2, un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se: a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono in detta giurisdizione (e nessun numero di telefono a San Marino o nello Stato membro dell'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, San Marino o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione; e ii) Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto; b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione: i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, San Marino o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione oppure ii) Prove Documentali che attestino lo status di non oggetto dell'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto; C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante. 1. Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve esaminare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro l'acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indicia di cui alla parte B, punto 2, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni: a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto; b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione; c) la più recente documentazione acquisita dall'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge; 185

190 d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide e e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti. 3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati: a) residenza del Titolare del Conto; b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria); e) presenza di un indirizzo di fermo posta ovvero c/o del Titolare del Conto e f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto. 4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i Conti di Importo Rilevante affidati a un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione. 5. Effetti del rilevamento di indicia a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indicia di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto. b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C siano rilevati uno o più degli indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indicia con il conto, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato. c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o c/o e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indicia elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'autorità Competente del proprio Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, come conto non documentato. 6. Se, al 31 dicembre 2015, un Conto Preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso è identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per gli anni successivi, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione. 186

191 7. Una volta che un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, fatta eccezione per la richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che detta Istituzione Finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato. 8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indicia di cui alla parte B, punto 2, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato. 9. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto. D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo non Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione. SEZIONE IV ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche. A. Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale giurisdizione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita. C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Nuovo Conto di Persona Fisica a causa del quale l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto. SEZIONE V ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità. A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a USD, non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo. 187

192 B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a USD e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al 31 dicembre 2015, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D. C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. D. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. 1. Determinare se l'entità è una Persona Oggetto di Comunicazione. a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte secondo le Procedure AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Partecipante, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione. 2. Determinare se l'entità è un'entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze. a) Determinare se il Titolare del Conto è un'entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'entità Non Finanziaria Passiva, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'entità Non Finanziaria Attiva o un'istituzione Finanziaria diversa da un'entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante. b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/ KYC. c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili: i) le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a USD oppure 188

193 ii) un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni (uno Stato membro, San Marino o altre giurisdizioni) in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali. E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità. 1. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a USD deve concludersi entro il 31 dicembre La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo. 3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto secondo le procedure di cui alla parte D. SEZIONE VI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità. A. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. 1. Determinare se l'entità è una Persona Oggetto di Comunicazione. a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi compresa la documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC. Se l'entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'entità per determinare la residenza del Titolare del Conto. b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione. 2. Determinare se l'entità è un'entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'istituzione 189

194 Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze. a) Determinare se il Titolare del Conto è un'entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'entità Non Finanziaria Passiva, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'entità Non Finanziaria Attiva o un'istituzione Finanziaria diversa da un'entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante. b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC. c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo. SEZIONE VII REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti. A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili. B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III. Uno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a considerare un Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti: a) il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato; b) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente e c) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera l'importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino e corrispondente a USD. 190

195 Per Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato si intende un Contratto di Assicurazione che i) prevede una copertura per le Persone Fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo. Per Contratto di Rendita di gruppo si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono Persone Fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo. Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 8 dicembre 2015, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui alla presente parte. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo. C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria. 1. Aggregazione dei Conti di Persone Fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto. 2. Aggregazione dei Conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'entità, un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto. 3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari in relazione ai quali un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che sono direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti. 4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati in dollari o nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale. SEZIONE VIII DEFINIZIONI Si applicano le definizioni seguenti: A. Istituzione Finanziaria tenuta alla Comunicazione 1. Per Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o di San Marino, a seconda dei casi, che non sia un'istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione. 2. Per Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante. 191

196 3. Per Istituzione Finanziaria si intende un'istituzione di Custodia, un'istituzione di Deposito, un'entità di Investimento o un'impresa di Assicurazioni Specificata. 4. Per Istituzione di Custodia si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita. 5. Per Istituzione di Deposito si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. 6. Per Entità di Investimento si intende ogni Entità: a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente: i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.) valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate; ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio oppure iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi oppure b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'entità è gestita da un'altra Entità che è un'istituzione di Deposito, un'istituzione di Custodia, un'impresa di Assicurazioni Specificata o un'entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a). Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'entità è esistita. Il termine Entità di Investimento non include un'entità che è un'entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g). La presente parte va interpretata conformemente alla definizione di Istituzione Finanziaria di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). 7. Il termine Attività Finanziaria include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine Attività Finanziaria non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare. 8. Per Impresa di Assicurazioni Specificata si intende ogni Entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti. 192

197 B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione 1. Per Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è: a) un'entità Statale, un'organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da un'impresa di Assicurazioni Specificata, un'istituzione di Custodia o un'istituzione di Deposito; b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione, un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta, un Fondo Pensione di un'entità statale, di un'organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale o un Emittente Qualificato di Carte di Credito; c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), è definita nel diritto nazionale come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicata a San Marino e, per San Marino, viene comunicata alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente accordo; d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente oppure e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate conformemente alla sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust. 2. Per Entità Statale si intende il governo di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, da San Marino o da un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un' Entità Statale ). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione. a) Una parte integrante di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro, di San Marino o di un'altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale. b) Per entità controllata si intende un'entità che è distinta nella forma dallo Stato membro, da San Marino o da un'altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che: i) l'entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate; ii) gli utili netti dell'entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato e iii) il patrimonio dell'entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento. c) Il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, si considera che il reddito maturi a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati. 193

198 3. Per Organizzazione Internazionale si intende qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi ii) che ha concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, San Marino o l'altra giurisdizione e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati. 4. Per Banca Centrale si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, di San Marino o dell'altra giurisdizione che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, di San Marino o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro, da San Marino o dall'altra giurisdizione. 5. Per Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione degli stessi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo: a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo; b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali e c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: i) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico; ii) il fondo riceve almeno il 50 % del totale dei suoi contributi (diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) dai datori di lavoro che lo finanziano; iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso (eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)), o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici oppure iv) i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a USD, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria. 6. Per Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che: a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti; b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive; c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro (diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)) siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente; d) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 % dell'attivo del fondo e e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali. 194

199 7. Per Fondo Pensionistico di un'entità Statale, di un'organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale si intende un fondo istituito da un'entità Statale, da un'organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'entità Statale, l'organizzazione Internazionale o la Banca Centrale. 8. Per Emittente Qualificato di Carte di Credito si intende un'istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti: a) è un'istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un'emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente restituito e b) a partire dal 1 o gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci; 9. Per Veicolo di Investimento Collettivo Esente si intende un'entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso Persone Fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Un' Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che: a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2015; b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto; c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento e d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al 1 o gennaio C. Conto Finanziario 1. Per Conto Finanziario si intende un conto intrattenuto presso un'istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e: a) nel caso di un'entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione Finanziaria. Tuttavia, l'espressione Conto Finanziario non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'entità che è un'entità di Investimento unicamente perché i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di, o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di Attività Finanziarie depositate a nome del cliente presso un'istituzione Finanziaria diversa da tale Entità; b) nel caso di un'istituzione Finanziaria non descritta nella parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I e 195

200 c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un'istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un'indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso. L'espressione Conto Finanziario non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso. 2. L'espressione Conto di Deposito comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione Finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito di un analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi. 3. Per Conto di Custodia si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona. 4. Per Quota nel Capitale di Rischio si intende, nel caso di una società di persone che è un'istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale. 5. Per Contratto di Assicurazione si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbilità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale. 6. Per Contratto di Rendita si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più Persone Fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita in conformità delle leggi, dei regolamenti o della prassi della giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni. 7. Per Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato. 8. Per Valore Maturato si intende il maggiore tra i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza) e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione Valore Maturato non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione: a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita; b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato; c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto; d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b), oppure e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio sarà pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto. 196

201 9. Per Conto Preesistente si intende: a) un Conto Finanziario intrattenuto presso un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre 2015; b) uno Stato membro o San Marino ha la possibilità di includere nell'espressione Conto Preesistente tutti i Conti Finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del Conto Finanziario, se: i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) dell'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a); ii) l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e, se del caso, l'entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o San Marino) dell'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto; iii) relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a) e iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente accordo. Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 8 dicembre 2015, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente paragrafo. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo. 10. Per Nuovo Conto si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1 o gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto Per Conto Preesistente di Persona Fisica si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Persone Fisiche. 12. Per Nuovo Conto di Persona Fisica si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Persone Fisiche. 13. Per Conto Preesistente di Entità si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità. 14. Per Conto di Importo Non Rilevante si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2015, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a USD. 15. Per Conto di Importo Rilevante si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre di un anno successivo, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a USD. 16. Per Nuovo Conto di Entità si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità. 197

202 17. Per Conto Escluso si intende uno dei seguenti conti: a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti: i) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso); ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta); iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto; iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi e v) alternativamente, i) i contributi annuali sono limitati a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino pari o inferiore a USD o ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a USD per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria. Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7; b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti: i) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici; ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta); iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti e iv) i contributi annui sono limitati a importi pari o inferiori a un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a USD, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria. Un Conto Finanziario che soddisfa altrimenti il requisito di cui alla parte C, punto 17, lettera b), punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7; c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti: i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni; ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso; 198

203 iii) l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbilità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto e iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso; d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte; e) un conto aperto in relazione a: i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria; ii) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti: il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene; il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione; le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione; il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività Finanziaria e il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f); iii) l'obbligo di un'istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile; iv) l'obbligo di un'istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte; f) un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti: i) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente e ii) a partire dal 1 o gennaio 2016 o anteriormente a tale data l'istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di San Marino corrispondente a USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il pagamento eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci; 199

204 g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), sia definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, e, per gli Stati membri, figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicato a San Marino e, per San Marino, sia comunicato alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. D. Conto Oggetto di Comunicazione 1. Per Conto Oggetto di Comunicazione si intende un Conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII. 2. Per Persona Oggetto di Comunicazione si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'entità Statale; iv) un'organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale o vi) un'istituzione Finanziaria. 3. Per Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione si intende una persona fisica o un'entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. 4. Per Giurisdizione Oggetto di Comunicazione si intende San Marino, in relazione a uno Stato membro, o uno Stato membro, in relazione a San Marino, nell'ambito dell'obbligo di fornire le informazioni specificate nella sezione I. 5. Per Giurisdizione Partecipante in relazione a uno Stato membro o a San Marino si intende: a) qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni a San Marino; b) San Marino per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro o c) qualsiasi altra giurisdizione i) con cui lo Stato membro in questione o San Marino, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da San Marino e notificato rispettivamente a San Marino o alla Commissione europea; d) per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione i) con cui l'unione europea ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea. 6. Per Persone che Esercitano il Controllo si intendono le Persone Fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione Persone che Esercitano il Controllo va interpretata in conformità delle raccomandazioni del GAFI. 7. Per Entità Non Finamnziaria si intende un'entità che non è un'istituzione Finanziaria. 8. Per Entità Non Finanziaria Passiva si intende: i) un'entità non Finanziaria che non è un'entità non Finanziaria Attiva; o ii) un'entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante. 200

205 9. Per Entità Non Finanziaria Attiva si intende un'entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri: a) meno del 50 % del reddito lordo dell'entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; b) il capitale dell'entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'entità Non Finanziaria è un'entità Collegata di un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari; c) l'entità Non Finanziaria è un'entità Statale, un'organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti; d) tutte le attività dell'entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un'entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento; e) l'entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'istituzione Finanziaria; l'entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale; f) l'entità Non Finanziaria non è stata un'istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'istituzione Finanziaria; g) l'entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'istituzione Finanziaria oppure h) l'entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti: i) è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale; ii) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione); iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio; iv) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entità Non Finanziaria; e 201

206 v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'entità Non Finanziaria o gli atti costitutivi dell'entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) dell'entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica. E. Varie 1. Per Titolare del Conto si intende la persona elencata o identificata quale Titolare del Conto Finanziario da parte dell'istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un'istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrice del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto di ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto. 2. Per Procedure AML/KYC si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi a cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta. 3. Per Entità si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione. 4. Un'Entità è un' Entità Collegata di un'altra Entità se a) una delle due Entità controlla l'altra Entità, b) le due Entità sono soggette a gestione comune o c) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'entità. 5. Per NIF si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale). 6. Per Prove Documentali si intende uno dei documenti seguenti: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) della giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi; c) con riferimento a un'entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui l'entità dichiara di essere residente oppure nella giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui l'entità stessa è legalmente costituita o organizzata; d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare. 202

207 Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, ciascuno Stato membro o San Marino può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per sistema standardizzato di codificazione industriale si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali. Prima dell'entrata in vigore del protocollo di modifica firmato il 8 dicembre 2015, gli Stati membri comunicano a San Marino e San Marino comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente punto. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione da San Marino agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di San Marino vengono comunicate nello stesso modo. SEZIONE IX EFFICACE ATTUAZIONE Ciascuno Stato membro e San Marino sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese: 1. norme intese a evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale; 2. norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati; 3. procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati; 4. procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e 5. efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità. SEZIONE X DATE DI ATTUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE ISTITUZIONI FINANZIARIE TENUTE ALLA COMUNICAZIONE SITUATE IN AUSTRIA Nel caso delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al 2016 e al 2017 nel presente allegato si intendono fatti rispettivamente al 2017 e al Nel caso di Conti Preesistenti detenuti da Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione situate in Austria, tutti i riferimenti al 31 dicembre 2015 nel presente allegato si intendono fatti al 31 dicembre

208 ALLEGATO II NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI 1. Cambiamento di circostanze Un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto. Se un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo. 3. Residenza di un'istituzione Finanziaria Un'Istituzione Finanziaria è residente in uno Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'istituzione Finanziaria). In generale, se un'istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'istituzione Finanziaria dello Stato membro, un'istituzione Finanziaria di San Marino o un'istituzione Finanziaria di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un'istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust non fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente accordo o di un altro accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, San Marino o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un'istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'istituzione Finanziaria dello Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante se: è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro, di San Marino o di un'altra Giurisdizione Partecipante; la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante oppure è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro, a San Marino o in un'altra Giurisdizione Partecipante. Se un'istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più Giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, San Marino o un'altra Giurisdizione Partecipante), essa sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui gestisce il Conto Finanziario o i Conti Finanziari. 204

209 4. Conto intrattenuto In generale, il conto si considera intrattenuto presso un'istituzione Finanziaria: nel caso di un Conto di Custodia, presso l'istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto (compresa un'istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione); nel caso di un Conto di Deposito, presso l'istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'istituzione Finanziaria); nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un'istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, presso tale Istituzione Finanziaria; nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, presso l'istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto. 5. Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive Un' Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati simili a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini Persone che Esercitano il Controllo nel caso di trust), un trust che è un'entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato simile a un tale dispositivo giuridico. 6. Indirizzo della sede principale dell'entità Uno dei requisiti di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'entità nello Stato membro, a San Marino o in altra giurisdizione in cui l'entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, a San Marino o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'istituzione Finanziaria presso cui l'entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'entità, a meno che tale indirizzo non sia l'unico utilizzato dall'entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'entità. ALLEGATO III SALVAGUARDIE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI E SCAMBIATI NEL QUADRO DEL PRESENTE ACCORDO 1. Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: a) dati personali : ogni informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (un soggetto interessato ); una persona identificabile è un soggetto che può essere identificato, direttamente o indirettamente, in particolare in riferimento a un numero di identificazione o a uno o più fattori specifici relativi alla sua identità fisica, psicologica, mentale, economica, culturale o sociale; b) trattamento : ogni operazione o serie di operazioni che riguarda dati personali, cono o senza strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la divulgazione via trasmissione o trasferimento, la diffusione o altre forme di messa a disposizione, l'allineamento o la combinazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione. 205

210 2. Non discriminazione Le parti contraenti assicurano che le salvaguardie applicabili al trattamento di dati personali nel quadro del presente accordo e la pertinente legislazione nazionale si applichino a tutte le persone fisiche senza discriminazioni, in particolare in base alla nazionalità o al paese di residenza o alla presenza fisica. 3. Dati I dati trattati dalle parti contraenti nel quadro del presente accordo devono essere rilevanti, necessari e proporzionati agli scopi indicati nel presente accordo. Le parti contraenti non possono scambiare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale o dati relativi alla salute o alla vita sessuale. 4. Trasparenza, diritto di accesso, rettifica e cancellazione di dati Nei casi in cui le informazioni ricevute da un'altra giurisdizione ai sensi del presente accordo, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, siano usate per altri scopi nella giurisdizione ricevente o siano trasmesse dalla giurisdizione ricevente a una giurisdizione terza (un altro Stato membro o San Marino), l'autorità Competente della giurisdizione ricevente che usa le informazioni per altri fini o che le trasmette a una giurisdizione terza informa la persona fisica Oggetto di Comunicazione interessata. Tali informazioni sono fornite con tempestività sufficiente a consentire alla persona l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che la giurisdizione ricevente abbia usato le informazioni per altri fini o li abbia trasmessi alla giurisdizione terza. Per quanto riguarda i dati personali trattati a norma del presente accordo, chiunque ha il diritto di chiedere accesso ai suoi dati personali trattati dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e/o dalle Autorità Competenti, nonché il diritto di rettifica qualora tali dati siano inesatti. Nei casi in cui i dati sono trattati in modo illegale la persona interessata può chiederne la cancellazione. Al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto, ogni persona fisica deve avere la possibilità di presentare domande di accesso, rettifica e/o cancellazione dei propri dati rivolte all'altra Autorità Competente tramite la propria Autorità Competente. L'Autorità Competente adita fornisce l'accesso ai dati pertinenti e, se del caso, aggiorna e/o corregge i dati inesatti o incompleti. 5. Diritto ad azioni di regresso Per quanto riguarda i dati personali trattati a norma del presente accordo, ogni persona fisica ha diritto a un ricorso amministrativo e giudiziario efficace, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal paese di residenza, in una o tutte le giurisdizioni coinvolte. 6. Trattamento automatizzato Le Autorità Competenti non possono prendere una decisione che comporti conseguenze giuridiche negative per una persona fisica o incida significativamente sull'interessato e sia basata unicamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti personali che la riguardano. 7. Trasferimenti ad autorità di paesi terzi Un'Autorità Competente può occasionalmente trasferire dati personali ricevuti ai sensi del presente accordo alle autorità pubbliche di paesi terzi, esclusi gli Stati membri e San Marino, se si verificano tutte le seguenti circostanze: a) il trasferimento nel paese terzo ricevente è necessario per i fini specificati all'articolo 6, paragrafo 4, e i dati saranno utilizzati dal paese terzo ricevente soltanto per questi fini; b) i dati sono pertinenti e proporzionati ai fini per cui sono trasferiti; 206

211 c) le competenze dell'autorità del paese terzo sono direttamente connesse ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4; d) il paese terzo ricevente garantisce un livello di protezione dei dati personali pari a quello stabilito dal presente accordo, e si impegna a non trasferire a terzi i dati ricevuti; e) l'autorità Competente da cui sono pervenute le informazioni ha fornito il suo previo accordo e f) la persona interessata è stata informata del trasferimento. Eventuali altri trasferimenti di informazioni ricevute ai sensi del presente accordo a terzi sono vietati. 8. Integrità e sicurezza dei dati Per quanto riguarda le informazioni trattate nell'ambito del presente accordo, le parti contraenti e le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dispongono di: a) misure di salvaguardia adeguate, onde assicurare che tali informazioni restino riservate e siano utilizzate esclusivamente per i fini e dalle persone o autorità di cui all'articolo 6; b) infrastrutture per un efficace rapporto di scambio (compresi i processi stabiliti per garantire uno scambio di informazioni tempestivo, accurato, sicuro e riservato, comunicazioni efficaci e affidabili e le capacità per risolvere rapidamente le questioni e preoccupazioni relative agli scambi o le richieste di scambio e per gestire le disposizioni dell'articolo 4 del presente accordo); e c) misure tecniche e organizzative volte a impedire eventuali divulgazioni o accessi non autorizzati, la distruzione accidentale o illegale o la perdita accidentale o l'alterazione dei dati, o qualsiasi altra forma illegale di trattamento; d) misure tecniche e organizzative per la rettifica di dati inesatti e la cancellazione di informazioni per le quali non esistono motivi giuridici che ne giustifichino la conservazione. Le parti contraenti garantiscono che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione informino senza indugio l'autorità Competente all'interno della loro giurisdizione se hanno motivo di ritenere di aver fornito informazioni inesatte o incomplete a tale Autorità Competente. L'Autorità Competente notificata adotterà tutte le misure previste dal proprio diritto nazionale per ovviare agli errori oggetto della notifica. 9. Sanzioni Le parti contraenti garantiscono che qualsiasi violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati personali di cui al presente accordo è soggetta a sanzioni effettive e dissuasive. 10. Sorveglianza Il trattamento dei dati personali da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e delle Autorità Competenti nel quadro del presente accordo è soggetto alla vigilanza i) per gli Stati membri, delle autorità di vigilanza preposte alla protezione dei dati istituite a norma delle disposizioni legislative che recepiscono la direttiva 95/46/CE e ii) per San Marino, del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali, previsto dalla legge 23 maggio 1995 n. 70, dedicata alla Riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali. Tali autorità negli Stati membri e a San Marino dispongono di un effettivo potere di controllo, indagine, intervento e riesame nonché del potere di segnalare le violazioni delle norme ai fini di un'azione legale, se del caso. In particolare, garantiscono che siano ricevute le denunce relative alla non conformità, siano eseguite le debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato. 207

212 ALLEGATO IV ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI Le Autorità Competenti ai fini del presente accordo sono: a) nella Repubblica di San Marino: Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio o un rappresentante autorizzato; b) nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un mandatario c) nella Repubblica di Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un mandatario, d) nella Repubblica ceca: Ministr financí o un mandatario, e) nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un mandatario, f) nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un mandatario, g) nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un mandatario, h) nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un mandatario, i) nel Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un mandatario, j) nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un mandatario, k) nella Repubblica di Croazia: Ministar financija o un mandatario, l) in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro mandatario, m) nella Repubblica italiana: Il Direttore Generale delle Finanze o un mandatario, n) nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un mandatario, o) nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un mandatario, p) nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un mandatario, q) nel Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un mandatario, r) in Ungheria: Il pénzügyminiszter o un mandatario, s) nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-finanzi o un mandatario, t) nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un mandatario, u) nella Repubblica d'austria: Der Bundesminister für Finanzen o un mandatario, v) nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un mandatario, w) nella Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un mandatario, x) in Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un mandatario, y) nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un mandatario, z) nella Repubblica slovacca: Minister financií o un mandatario, aa) nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un mandatario, ab) nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un mandatario, ac) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito: i Commissioners of Inland Revenue o i loro mandatari e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità degli accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'ue e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata a San Marino dal Segretario generale del Consiglio dell'unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.». 208

213 Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione 1. Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno secondo mese successivo all'ultima notifica. 2. In deroga al paragrafo 1, le parti contraenti applicano il presente protocollo di modifica in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore. Tale applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2016 previa notifica, entro il 31 dicembre 2015, da parte di ciascuna parte contraente all'altra dell'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'applicazione provvisoria. 3. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, lo scambio di informazioni previsto dal presente protocollo di modifica è applicabile alle richieste presentate a partire dal giorno della sua entrata in vigore, per le informazioni relative agli esercizi che iniziano il 1 o gennaio dell'anno dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica o successivamente a questa data. L'articolo 13 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica mediante il presente protocollo di modifica continua ad applicarsi a meno che non si applichi l'articolo 5 dell'accordo, come modificato dal presente protocollo di modifica. 4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, rimangono di applicazione i seguenti obblighi a norma dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo, come di seguito specificato: i) gli obblighi che incombono a San Marino e gli obblighi sottostanti degli agenti pagatori ivi stabiliti conformemente all'articolo 8 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo di modifica e gli obblighi che incombono a San Marino e gli obblighi sottostanti degli agenti pagatori ivi stabiliti conformemente all'articolo 9 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo rimangono in applicazione fino al 30 giugno 2016 o finché siano stati soddisfatti; ii) gli obblighi che incombono agli Stati membri conformemente all'articolo 10 dell'accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo di modifica, per quanto attiene alla ritenuta alla fonte applicata nel 2015 e negli anni precedenti, rimangono in applicazione finché tali obblighi siano stati soddisfatti. Articolo 3 Lingue Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo di modifica. 209

214 Съставено в Брюксел на осми декември две хиляди и петнадесета година. Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil quince. V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce patnáct. Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og femten. Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendfünfzehn. Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε. Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and fifteen. Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quinze. Sastavljeno u Bruxellesu osmog prosinca dvije tisuće petnaeste. Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquindici. Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astotajā decembrī. Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év december havának nyolcadik napján. Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax. Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizend vijftien. Sporządzono w Brukseli dnia ósmego grudnia roku dwa tysiące piętnastego. Feito em Bruxelas, em oito de dezembro de dois mil e quinze. Întocmit la Bruxelles la opt decembrie două mii cincisprezece. V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícpätnásť. V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč petnajst. Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista. Som skedde i Bryssel den åttonde december år tjugohundrafemton. За Европейския съюз Рог la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'union européenne Za Europsku uniju Per l'unione europea Eiropas Savienības vārdā Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen 210

215 За Република Сан Марино Por la República de San Marino Za Republiku San Marino For Republikken San Marino Für die Republik San Marino San Marino Vabariigi nimel Για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου For the Republic of San Marino Pour la République de Saint-Marin Za Republiku San Marino Per la Repubblica di San Marino Sanmarīno Republikas vārdā San Marino Respublikos vardu A San Marino Köztársaság részéről Għar-Repubblika ta' San Marino Voor de Republiek San Marino W imieniu Republiki San Marino Pela República de São Marino Pentru Republica San Marino Za Sanmarínsku republiku Za Republiko San Marino San Marinon tasavallan puolesta För Republiken San Marino 211

216 DICHIARAZIONI CONGIUNTE DELLE PARTI CONTRAENTI: DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI Le parti convengono che i commenti sul modello di accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'ocse dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degliallegati I e II. DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 Le parti contraenti convengono che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'ocse per la tassazione del reddito e del capitale, nella versione vigente all'atto della firma del protocollo di modifica, dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5 relativo allo scambio di informazioni su richiesta. Qualora in anni successivi l'ocse adotti nuove versioni del commento all'articolo 26 del modello di convenzione dell'ocse per la tassazione del reddito e del capitale, qualsiasi Stato membro o la Repubblica di San Marino, quando agiscono in qualità di giurisdizione interpellata, può applicare tali versioni come fonte di interpretazione in sostituzione delle precedenti. Gli Stati membri comunicano alla Repubblica di San Marino e la Repubblica di San Marino comunica alla Commissione europea quando applicano quanto indicato nella frase precedente. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri alla Repubblica di San Marino e la Commissione europea trasmette la comunicazione dalla Repubblica di San Marino agli Stati membri. La suddetta applicazione produce effetti a partire dalla data della comunicazione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ESPRESSIONE «NIF» Le parti convengono che l'espressione «NIF» in relazione a una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o a un Titolare del Conto di uno Stato membro debba riferirsi ai codici di identificazione fiscale o equivalenti, la cui struttura e formato sono stati notificati alla Commissione europea e sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea sotto forma di elenco compilato. Le parti convengono che l'espressione «NIF» in relazione a una Persona Oggetto di Comunicazione di San Marino o a un Titolare del Conto di San Marino debba riferirsi ai seguenti numeri di identificazione fiscale: i «Codice ISS» usato per individuare persone fisiche; ii «Codice Operatore Economico (COE)» usato per identificare società o altre entità. DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA AI RAPPORTI TRA SAN MARINO E L'UNIONE EUROPEA L'Unione europea riconosce il ruolo attivo assunto dalla Repubblica di San Marino nel processo internazionale a favore della trasparenza e della cooperazione in materia fiscale tra paesi. San Marino si sta adoperando con costanza per raggiungere la piena convergenza con gli standard internazionali e dell'unione europea nel settore della lotta al riciclaggio di denaro, fiscale e finanziario, come riconosciuto dal Moneyval, dall'ocse e dal Fondo monetario internazionale. In particolare, il processo di allineamento alle disposizioni pertinenti dell'unione europea in materia bancaria, lotta al riciclaggio di denaro, sistema di pagamento, statistiche, banconote e monete in euro, che sono importanti anche rispetto ai succitati standard di trasparenza, è regolamentato dalla Convenzione monetaria firmata nel 2012 con l'unione europea. In tale convenzione San Marino si è impegnato a recepire nel suo ordinamento giuridico nazionale una serie di norme relative all'acquis dell'unione. 212

217 Questo processo di convergenza è destinato a essere coadiuvato dall'accordo con l'unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, rispetto al quale la Repubblica di San Marino ha evidenziato la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria, tecnica e operativa. L'Unione europea prende atto dell'intenzione di San Marino di raggiungere, tenuto conto dell'avvio dello scambio di informazioni nel quadro dell'accordo tra l'unione europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, un'efficace integrazione del suo sistema finanziario e bancario nel mercato dell'unione, conformemente agli obblighi derivanti dalla convenzione monetaria del Questioni correlate all'integrazione saranno trattate anche nel contesto dell'accordo di associazione con l'unione europea, la cui negoziazione è stata ufficialmente avviata il 18 marzo DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI «BANCA CENTRALE» Le parti contraenti convengono, con riferimento ai criteri per identificare un'istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione (Allegato I sezione VIII, paragrafo B), che l'espressione «Banca Centrale» (punto 4) deve essere interpretata come corrispondente, per San Marino, alla Banca centrale della Repubblica di San Marino. DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO DI MODIFICA Con riferimento all'articolo 2 del protocollo di modifica, entrambe le parti convengono che l'applicazione provvisoria del protocollo di modifica implica: che San Marino e gli Stati membri, tranne l'austria, e le loro Istituzioni Finanziarie applicano le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II a partire dal 1 o gennaio 2016, e che l'austria e le sue Istituzioni Finanziarie applicano le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II a partire dal 1 o gennaio 2017, al fine di adempiere agli obblighi che incombono loro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo modificato dal presente protocollo di modifica; che San Marino e le sue Istituzioni Finanziarie, tenendo conto anche della prevista adozione ed entrata in vigore, entro la fine del 2015, di una direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio, possono sospendere l'applicazione dei loro obblighi ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nella versione precedente alla sua modifica tramite il presente protocollo di modifica, a decorrere dal 1 o gennaio 2016, salvo se altrimenti previsto ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2 del protocollo di modifica. 16CE

218 RETTIFICHE Rettifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 323 del 9 dicembre 2015) Sulla copertina e alle pagine 22 e 26, la data di adozione (titolo e firma) della decisione delegata: anziché: «12 giugno 2015», leggi: «5 giugno 2015». 16CE0535 Rettifica del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 189 del 27 giugno 2014) A pagina 10, articolo 8, paragrafo 1, lettera f): anziché: leggi: «f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio o la distribuzione di vaccini ed esche nonché i costi dell'inoculazione stessa, se la Commissione decide o autorizza tali azioni;», «f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio, la gestione o la distribuzione di vaccini ed esche nonché i costi dell'inoculazione stessa, se la Commissione decide o autorizza tali azioni;» a pagina 11, articolo 11, lettera f): anziché: leggi: «f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio, l'inoculazione, la somministrazione o la distribuzione delle dosi di vaccino o dei vaccini e delle esche utilizzati nel quadro dei programmi;», «f) costi per l'acquisto, il magazzinaggio, l'inoculazione, la gestione o la distribuzione delle dosi di vaccino o dei vaccini e delle esche utilizzati nel quadro dei programmi;». 16CE

219 Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2222 della Commissione, del 1 o dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa, la verifica di conformità e il contenuto dei conti annuali (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 316 del 2 dicembre 2015) A pagina 5, l'allegato è sostituito dal seguente: «ALLEGATO ALLEGATO II Modello di tabella di cui all'articolo 29, lettera f) Per ciascun organismo pagatore devono essere fornite le informazioni di cui all'articolo 29, lettera f), utilizzando la seguente tabella: Nuovi casi ( 1 ) Vecchi casi ( 2 ) x x Organismo pagatore A x x Fondo B x x Caso (vecchio/nuovo) AA x Esercizio finanziario della spesa di origine V1 ( 3 ) x Codici di bilancio della spesa di origine V2 ( 4 ) x x Esercizio finanziario n C x x Unità monetaria D x x Numero di identificazione del caso E x x Codice di identificazione OLAF, se previsto ( 5 ) F x Caso incluso nel registro dei debitori? G x x Identificazione del beneficiario H x x Programma concluso? (solo per il FEASR) I x Data di approvazione della relazione di controllo o del documento analogo di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 W x Esercizio finanziario del primo verbale di accertamento J x Data della richiesta di recupero X x x Soggetto a procedimento giudiziario? K x Importo originario da recuperare L 215

220 Nuovi casi ( 1 ) Vecchi casi ( 2 ) x Importo originario da recuperare (capitale) L1 x Importo originario da recuperare (interessi) L2 x Importo (capitale) il cui recupero era in corso al termine dell'esercizio finanziario n-1 Y1 x Interessi il cui recupero era in corso al termine dell'esercizio finanziario n-1 Y2 x Importo totale rettificato (intero periodo di recupero) M x Importo totale recuperato (intero periodo di recupero) N x Importo dichiarato irrecuperabile O x Importo (capitale) dichiarato irrecuperabile O1 x Importo (interessi) dichiarato irrecuperabile O2 x x Esercizio finanziario dell'accertamento dell'irrecuperabilità P x x Ragioni dell'irrecuperabilità Q x Importo rettificato (nell'esercizio finanziario n) R x Importo rettificato (capitale) (nell'esercizio finanziario n) R1 x Importo rettificato (interessi) (nell'esercizio finanziario n) R2 x Interessi (nell'esercizio finanziario n) Z x Importi recuperati (nell'esercizio finanziario n) S x Importo recuperato (capitale) (nell'esercizio finanziario n) S1 x Importo recuperato (interessi) (nell'esercizio finanziario n) S2 x x Importo il cui recupero è in corso T x Importo (capitale) il cui recupero è in corso T1 x Interessi il cui recupero è in corso T2 x Importo soggetto alla norma 50/50 di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 al termine dell'esercizio finanziario n BB x x Importo da accreditare al bilancio dell'ue U ( 1 ) Riguarda il numero/i numeri di riferimento OLAF (numeri di notifica IMS) ( 2 ) Riguarda i casi comunicati utilizzando il modello figurante nel presente allegato fino all'esercizio finanziario 2014 incluso. ( 3 ) Riguarda i casi comunicati utilizzando il modello figurante nel presente allegato a partire dall'esercizio finanziario ( 4 ) Informazioni da fornire a partire dall'esercizio finanziario ( 5 ) Informazioni da fornire a partire dall'esercizio finanziario x indica che la colonna è applicabile.» 16CE

221 Rettifica della decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'agenzia europea per la difesa (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 266 del 13 ottobre 2015) Alle pagine 73 e 74: l'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II TABELLA DI CONCORDANZA Decisione 2011/411/CFSP Presente decisione Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 5 Articolo 4, paragrafo 4) Articolo 5 Articolo 5 Articolo 5, paragrafo 3, lettere da g) a i) Articolo 6 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 9 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) Articolo 9, paragrafo 1, lettera p) Articolo 9, paragrafo 1, lettera r) Articolo 9, paragrafo 1, lettere p) e q) Articolo 10 Articolo 10 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 3, lettera e) Articolo 10, paragrafo 3, lettera f) Articolo 10, paragrafo 4, lettera e) Articolo 10, paragrafo 3, lettera g) Articolo 10, paragrafo 4, lettera f) Articolo 10, paragrafo 3, lettera h) Articolo 10, paragrafo 4, lettera g) Articolo 10, paragrafo 3, lettera i) Articolo 10, paragrafo 4, lettera h) Articolo 10, paragrafo 3, lettera j) Articolo 10, paragrafo 4, lettera i) Articolo 10, paragrafo 3, lettera k) Articolo 10, paragrafo 4, lettera j) Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 10, paragrafo 6 Articolo 10, paragrafo 6 Articolo 10, paragrafo 7 217

222 Decisione 2011/411/CFSP Presente decisione Articolo 11 Articolo 11 Articolo 11, paragrafo 4, lettere a) e b) Articolo 11, paragrafo 5 Articolo 11, paragrafo 4) Articolo 11, paragrafo 6 Articolo 12 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 13 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 13, paragrafo 5 Articolo 13, paragrafo 5 Articolo 13, paragrafo 6 Articolo 13, paragrafo 6 Articolo 13, paragrafo 7 Articolo 13, paragrafo 7 Articolo 13, paragrafo 8 Articolo 13, paragrafo 8 Articolo 13, paragrafo 9 Articolo 13, paragrafo 9 Articolo 13, paragrafo 10 Articolo 13, paragrafo 10 Articolo 13, paragrafo 11 Articolo 14 Articolo 14 Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 15 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 18 Articolo 18, paragrafo 3 Articolo 18, paragrafo 3 Articolo 19 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 22, paragrafo 4 Articolo 24, paragrafo 4, seconda frase Articolo 23 Articolo 24 Articolo 23, paragrafo 2 Articolo 24, paragrafo 4, prima frase Articolo 25 Articolo 24 Articolo 26 Articolo 24, paragrafi da 6 a 8 Articolo 24, paragrafo 6 Articolo 25 Articolo 27 Articolo 27, paragrafo 3 Articolo 26 Articolo 28 Articolo 27 Articolo

223 Decisione 2011/411/CFSP Presente decisione Articolo 28 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 29 Articolo 32 Articolo 30 Articolo 33 Articolo 31 Articolo 34 Articolo 32 Articolo 35». 16CE

224 Rettifica dell'indirizzo (UE) 2015/1938 della Banca centrale europea, del 27 agosto 2015, che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'eurosistema (BCE/2015/27) (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 282 del 28 ottobre 2015) A pagina 5, punto 12, articolo 107 bis, paragrafo 4: anziché: «4. L'emittente del DECC è una SV stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro. Le parti dell'operazione, diverse dall'emittente, dai debitori dei crediti sottostanti e dall'originator, sono stabiliti nel SEE.», leggi: «4. L'emittente del DECC è una società veicolo stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro. Le parti dell'operazione, diverse dall'emittente, dai debitori dei crediti sottostanti e dall'originator, sono stabilite nel SEE.» 16CE0539 Rettifica del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'unione europea (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 356 del 12 dicembre 2014) Alla pagina 257, allegato, sezione , dopo il punto (1): anziché: leggi: «Per le unità progettate per operare su sistemi con scartamento di mm», «Per le unità progettate per operare su sistemi con scartamento diverso da mm». 16CE0540 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 017 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 220

225 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile su. L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it vendo cura di specificare nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

226 pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

227 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale - annuale - semestrale 302,47 166,36 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 ( 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

228 * * 15,00

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