Etichettatura dei prodotti alimentari: i prodotti della pesca

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1 Etichettatura dei prodotti alimentari: i prodotti della pesca Dr. Luca Pennisi Facoltà di Medicina Veterinaria Università degli Studi di Teramo

2 Introduzione Le etichettature degli alimenti hanno principalmente due funzioni: - fornire utili informazioni; - fare in modo che il consumatore abbia piena consapevolezza di ciò che compra.

3 Introduzione Le informazioni fornite dalle etichette sono di quattro tipi: 1. Informazioni sulla denominazione di vendita o tipologia merceologica del prodotto; 2. Informazioni sulla presenza nel prodotto di componenti che a livello personale potrebbero creare inconvenienti (allergie e intolleranze); 3. Informazioni nutrizionali sulle quantità di calorie e di vari nutrienti fornite dal prodotto; 4. Indicazioni nutrizionali e sulla salute e la riduzione del rischio di malattie fornite sui prodotti alimentari sotto forma di claims*. *I claims salutistici sono le indicazioni che mettono in relazione un nutriente o un alimento con un effetto fisiologico benefico, con la prevenzione di alcune malattie, con lo sviluppo dei bambini ecc.

4 Regola fondamentale: ETICHETTA NON INGANNEVOLE deve assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore; non deve indurre in errore l acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare (natura, composizione, origine e provenienza, modalità di produzione); non deve attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede; non deve suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti analoghi possiedono caratteristiche identiche.

5 La filiera della pesca non è semplice VENDITA DEL PESCE IN FILETTI, NON INTERO SPESSO SURGELATO GRANDI QUANTITA CONTROLLI DIFFICOLTOSI GDO

6 Produzione primaria: la pesca Ai fini della rintracciabilità il pescatore comandante dell imbarcazione per inoltrare il prodotto ittico presso un mercato ittico o stabilimento a terra deve garantire le informazioni obbligatorie attraverso: Documento di sbarco Certificato di cattura per i prodotti da paesi terzi BCD per il tonno rosso (Thunnus thynnus) Reg CE 640/2010 (Documento di cattura)

7 Produzione primaria: le informazioni minime L etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell acquacoltura comprendono: a) numero di identificazione di ogni partita; (Lotto) b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell unità di produzione in acquacoltura; c) codice FAO alfa 3 di ogni specie; d) data delle catture o data di produzione; e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;

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9 Codici FAO alpha-3 delle principali specie ittiche italiane Sono l elenco delle specie ittiche italiane e relativi Codici FAO alpha-3 per compilare i modelli di logbook e di dichiarazione di sbarco, dichiarazione di assunzione in carico, nota di vendita, documento di trasporto previsti dal Reg CE 1224/2009 (Regolamento controlli) e suo Reg. di attuazione Reg CE 404/2011 (Applicativo controlli) e recepiti nella normativa nazionale con i decreti direttoriali (DD) sopracitati. Non sono da utilizzare come sigle di etichettatura!!!!

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11 Produzione primaria: piccoli quantitativi Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al paragrafo 1 i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino il valore di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009. (50 euro)

12 Produzione primaria: piccoli quantitativi Tutte le imbarcazioni adibite alla pesca in quanto produttori primari devono essere registrate presso l ASL, ai sensi dell 852, comprese le imbarcazioni che effettuano esclusivamente fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari. Per piccolo quantitativo nell ambito dei prodotti della pesca freschi si deve intendere (accordo CSR rep. 159 del ) fino a un massimo di un quintale (100 kg) di prodotto per sbarco giornaliero, incluse le attività che interessano la pesca in acque interne, come fornitura diretta di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale. Il livello locale è identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini.

13 Fasi successive alla produzione primaria Gli OSA ittici (per i prodotti della pesca e dell acquacoltura) per la vendita al dettagliante o al consumatore finale dovranno applicare un marchio riconoscimentoidentificazione CE con le modalità stabilite dal Allegato II del Reg 853/2004, riportando la sigla IT un codice alfanumerico e la sigla CE.

14 Normativa Normativa generale Reg UE 1169/ che si applica a partire dal 13 dicembre 2014, ad eccezione della dichiarazione nutrizionale che si applica a decorrere dal 13 dicembre Normativa speciale Reg UE 1379/2011- abroga il Reg CE 104/2000 a decorrere dal 1/01/2014, ad eccezione dell art. 4 che si applica fino al 12/12/2014. Le informazione ai consumatori (Cap IV) si applicano dal 13/12/2014. Reg CE 1420/2013 abroga il Reg CE 2065/2001 a decorrere dal 13/12/2014. Reg CE 1224/2009 sul controllo comunitario per l applicazione della PCP e suo reg di attuazione Reg CE 404/2011 in particolare riferiti alla produzione primaria

15 Il destino della attuale normativa nazionale sull etichettatura del prodotto ittico La normativa di Etichettatura generale (DLvo 109/92) non viene esplicitamente abrogata, decade di importanza per la entrata in vigore di fonti cogenti di livello superiore (regolamenti comunitari), però continua comunque ad applicarsi anche dopo il 13 dicembre 2014: - per gli aspetti esplicitamente richiamati dal Reg CE 1169 (Art 44 sugli sfusi, che rimanda a altre indicazioni previste da disposizioni nazionali che le richiedono in etichetta, quindi es. al 109); - per la parte sanzionatoria perché la CE al momento non fissa disposizioni sanzionatorie che demanda ai singoli stati membri..

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17 I richiami alla NC sono infatti presenti nei regolamenti che ci interessano Reg 1169/2011 al Cap XI (paese di origine) e al cap XII (titolo alcolimetrico) richiama ai codici della Nomenclatura Combinata (NC) R. 1379/2013 Le informazioni ai consumatori previste nell ambito dell OCM (organizzazione comune dei mercati) si applicano ai prodotti dell Allegato I (che comprende i codici del Cap 3 del Cap 16 della NC) Reg 404/2011 si definiscono prodotti della pesca e acquacoltura tutti i prodotti di cui al Cap 3 e alle voci 1604 e 1605 del Reg CEE 2658/87 della NC

18 Reg CEE n. 2658/87 del 23 luglio 1987 e succ. mod. relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

19 Pesci, crostacei, molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, decapitati, sgusciati, tagliati in pezzi o in filetti oppure triturati, secchi, salati, in salamoia, affumicati, anche preventivamente precotti, in polvere, in farina o in pellets, atti all alimentazione umana...il fatto che siano stati decapitati, tagliati a pezzi o in filetti non li esclude dal campo di applicazione. Preconfezionati all origine, o per applicazione di calore (conserve, semiconserve) o del freddo (surgelati) Prodotti sfusi o preconfezionati da vendersi previo frazionamento o confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell acquirente o ai fini della vendita immediata (preincarti)

20 Art 2 lett. e) Reg CE definizioni «alimento preimballato»: l unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; (preincarti)

21 Alimenti sfusi o NON preimballati

22 Pesci e altri prodotti ittici, interi o in filetti o in tranci; refrigerati o congelati, o decongelati o salati/in salamoia o affumicati e loro Preincarti

23 Mengoli A., 2014

24 a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico; b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini...pescato o...pescato in acque dolci o...allevato ; c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento; d) se il prodotto è stato scongelato; e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.

25 Articolo 37 - Denominazione commerciale Ai fini dell'articolo 35, gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel proprio territorio, accompagnate dal loro nome scientifico. Tale elenco reca: a) il nome scientifico di ciascuna specie quale riportato nel sistema d'informazione FishBase o nel database ASFIS dell'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se del caso; b) la denominazione commerciale: i) il nome della specie nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato; ii) se del caso, ogni altro nome accettato o autorizzato a livello locale o regionale. Possibile confusione di nomi dialettali di uso comune

26 Denominazione commerciale e scientifica Nome scientifico: Siti d informazione indicati dalla UE

27 Denominazione commerciale e scientifica Decr. MiPAAF 31/01/2008 Al momento il decreto annovera circa 940 specie di prodotti della pesca, di cui: 605 pesci Teleostei, 52 Selaci, 76 molluschi bivalvi, 20 molluschi gasteropodi, 59 molluschi cefalopodi, 126 crostacei e 2 echinodermi.

28 Denominazione commerciale e scientifica Decr. MiPAAF 31/01/2008 Tematiche in sospeso con la caduta del DM 27/03/2002. Che fine fa il DM 31/01/2008 e succ mod.? La CE stabilisce che gli Stati Membri redigano un elenco di denominazioni commerciali con relativo nome scientifico, ammessi nel proprio territorio. Quindi questo elenco potrebbe essere ripresentato tal quale oppure riformulato. L ideale però sarebbe stato un elenco comune a più Stati e meglio ancora a più Continenti, questo per essere maggiormente rispondenti alla globalizzazione del mercato

29 Metodo di Produzione - pescato - pescato in acque dolci - allevato Zona di cattura o di allevamento

30 Articolo 38 R Indicazione della zona di cattura o di produzione b) nel caso di prodotti della pesca catturati in acque dolci, va indicato; 1. il corpo idrico di origine dello Stato membro o 2. il Paese terzo di origine del prodotto; Per esempio Pesce gatto (Ameiurus melas) pescato in acque dolci, Po (Italia) Pesce gatto (Ameiurus melas) pescato in acque dolci, Senegal

31 nel caso di pesci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo in cui il prodotto ha raggiunto oltre la metà del suo peso finale o è rimasto oltre la metà del periodo di allevamento

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33 nel caso di molluschi e crostacei, Stato membro o del paese terzo in cui è stato sottoposto alla fase finale del processo di allevamento o di coltura per almeno sei mesi.

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35 Nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, per prodotti pescati nella zona FAO 27 (dall'atlantico nordorientale) e zona FAO 37 (Mediterraneo e dal Mar Nero) la denominazione scritta della sottozona o divisione compresa nelle zone di pesca della FAO, nonché la denominazione di tale zona espressa in termini comprensibili per il consumatore, (p.es. Adriatico- Mar Mediterraneo) oppure una carta (o un pittogramma) indicante detta zona o, a titolo di deroga da tale requisito, per i prodotti della pesca catturati in acque diverse dalla zona di pesca FAO 27 e dalla zona di pesca FAO 37, la denominazione della zona di pesca FAO (Oceano Pacifico)

36 Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate all Art 35 par.1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster. (Art 35 par.2 R. 1379)

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38 Preincarto o sfuso fresco con additivi Le stesse indicazioni riportate nel Reg. CE 1379/ Art 16 D.L.vo 109/1992: ingredienti (compresi additivi) Modalità conservazione

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40 Prodotti ittici congelati e glassati SFUSI Per glassatura si intende lo strato di ghiaccio protettivo applicato alla superficie di un prodotto della pesca congelato, ottenuto con acqua destinata al consumo umano, per aspersione, o nebulizzazione o immersione. Non ci sono disposizioni legislative che ne fissino i limiti, nonostante sia il mezzo di conservazione più utilizzato per una matrice alimentare cosi delicata come il pesce.

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42 Diciture da riportare in un pesce congelato glassato

43 Data congelamento o data primo congelamento (Allegato X p.3 R. 1169) Nei prodotti non trasformati a base di pesce CONGELATI, deve essere indicata la data di congelamento o di primo congelamento (per i prodotti che sono stati congelati più di una volta) in conformità all All. X p.3 R L indicazione deve essere preceduta dall espressione: Congelato il. accompagnato da data con giorno, mese e anno, oppure da indicazione del punto in cui essa è indicata sull etichetta

44 1. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 2. Pesce e prodotti a basse di pesce, tranne (x Dir 2007/68): a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 3. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO Molluschi e prodotti a base di molluschi

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46 Come indicare in etichetta le Sostanze allergizzanti ittiche Viene lasciato agli stati membri la decisione di come attuarlo. Pesce: sono incluse tutte le specie di pesce. Non appare necessario esplicitare il genere (pesce), quando trattasi di una specie molto comune e conosciuta (es. tonno, merluzzo). Può invece essere utile citare il genere (pesce) quando la specie sia poco conosciuta sul mercato, e il suo nome non sia rappresentativo. Comprende anche le forme allergiche da anisakis. Molluschi Crostacei Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi come SO2 Anidride solforosa e solfiti: la loro presenza deve venire indicata come segue: nel caso dell anidride solforosa, con il nome detto, ovvero E220 (anidride solforosa), nel caso dei solfiti, con il loro nome specifico (es. solfito di sodio, potassio metabisolfito ) ovvero E221/E224 (solfiti). Possibilità di fare Etichette cautelative su base volontaria

47 la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci (come indicate nella prima colonna allegato III R. 1379) il termine minimo di conservazione, se appropriato. Le stesse diciture art 35 R 1379 sono obbligatorie anche per la vendita delle alghe (lett. e Allegato I, Reg. 1379/2011) Sono valide altre indicazioni se previste da disposizioni nazionali non abrogate (es D.L.vo 109/1992) Obbligatorio indicazione sostanze allergizzanti (Art 9 p.1 Reg. 1169/2009) Codice QR

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49 Diciture da riportare in un pesce decongelato

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51 Deroga all Articolo 35 p.1 - Informazioni obbligatorie R. 1379

52 E per concludere. In questo caso non importa seguire le diciture previste all Art 35 p.1 Reg 1379 Salicornia, pianta acquatica

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