Studio Dottori Commercialisti Viale Gozzadini 9/ Bologna

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1 Dott. Sergio Massa Bologna, 4 novembre 2013 Dott. Elena Melandri Dott. Paola Belelli Dott. Pierpaolo Arzarello A TUTTI I CLIENTI LORO INDIRIZZI L ULTIMO ROMPICAPO: LO SPESOMETRO PER L ANNO 2012 Con questa breve Circolare intendiamo dare un piccolo aiuto ai malcapitati contribuenti che ora si trovano alle prese con l ultimo cervellotico parto burocratico chiamato Spesometro, che altri non e se non il vecchio elenco Clienti/Fornitori, ma modificato, integrato, complicato a tal punto che la sua compilazione presuppone un allenamento di anni a riviste di enigmistica. I termini incombono perche, dal rilascio delle ultime istruzioni e del software di controllo, ci hanno lasciato solo 7 giorni lavorativi: la scadenza infatti per i contribuenti mensili e fissata al 12 novembre Armiamoci dunque di santa pazienza. Vediamo di riepilogare chi deve farlo, come farlo, cosa comprendere e cosa escludere, ricordando che, nel dubbio, e buona norma inserire, anziche omettere, dei dati, forti del principio che nel di piu ci sta anche il di meno. GENERALITA Tutti i contribuenti soggetti passivi Iva devono procedere alla comunicazione telematica (Spesometro) delle operazioni rilevanti Iva clienti e fornitori relative al 2012: - senza alcun limite d'importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di obbligo perché collegata all'emissione di ricevuta fiscale o scontrino). - se d'importo uguale o superiore ad Euro comprensivo di Iva, se non soggette a fattura. L emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l obbligo di comunicazione dell operazione. Ad es.: sono soggetti all obbligo di comunicazione anche i professionisti che dovranno comunicare tutte le fatture emesse anche se di modesto importo e a prescindere dal trattamento IVA dell operazione (es: i medici per le fatture esenti). CHI DEVE COMPILARE LO SPESOMETRO Soggetti obbligati Sono obbligati tutti i soggetti passivi Iva (comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, nonché i non residenti con rappresentante fiscale o identificati direttamente) che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva. Segnaliamo per chiarezza che sono obbligati anche i soggetti: - in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli artt. 18 e 19 DPR 600/1973; in particolare i medici; - gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole; - i non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente; - i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto dell'impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa; - che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972; l obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l esonero ex art. 36-bis. - che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 13 della L. 388/2000 nonche gli ex minimi. Soggetti esclusi - i contribuenti minimi che non addebitano Iva in fattura; - gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (quindi sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale; Pag. 1

2 - lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, ma in relazione ad operazione effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali (quindi in carenza di soggettività passiva); - per l anno 2012 i produttori agricoli esonerati, cioe sotto i 7 mila euro (si attende pero conferma). COME FARLO? POSSIAMO SCEGLIERE TRA LA MODALITA ANALITICA O QUELLA AGGREGATA Lo Spesometro può essere compilato utilizzando due modalità alternative, ossia in forma analitica (fattura per fattura) ovvero in forma aggregata (come si faceva un tempo riportando i totali annuali per ciascun cliente/fornitore). Le due modalita non possono coesistere nella stessa Dichiarazione per cui la scelta effettuata vincola l intero contenuto dello Spesometro. Quale scegliere? Secondo noi quella, consultando la software house, che ci fa impazzire di meno, con preferenza per l analitica. Per chi lo fa a mano invece puo convenire la forma aggregata. Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: - acquisti da operatori economici di San Marino (ma attenzione, cio varra per il prossimo Spesometro in quanto questo riguarda l anno 2012 e non comprende le operazioni 2012 con San Marino perche gia comunicate in altro modo); - acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34 c. 6 DPR 633/72 ; - acquisti di beni/prestazioni di servizi legati al turismo (attenzione: cio riguarda solo gli operatori esteri che possono pagare per contanti, pertanto non ci interessa; in particolare non poniamoci problemi nel caso di fatture ricevute da agenzie di viaggi, che vanno trattate normalmente). Comunicazione analitica: dati obbligatori Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute. Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: il modello prevede l indicazione degli importi delle note di variazione emesse e ricevute rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta. 1) I dati da indicare per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura sono: a) l anno di riferimento; b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente; c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell IVA e l imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonche, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione; d) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell IVA e l imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento; e) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l importo della nota di variazione e dell eventuale imposta afferente; 2) Invece i dati da indicare per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura (tipicamente i commercianti al minuto, bar, ristoranti, ecc.), qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a euro al lordo dell Iva, sono: a) l anno di riferimento; b) il codice fiscale del cessionario o committente; c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati identificativi (cognome, nome, residenza, ecc.) d) i corrispettivi comprensivi dell Iva. Attenzione: qui occorre far riferimento al momento della registrazione (articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione (art. 6/633) delle operazioni. Comunicazione aggregata: dati obbligatori Scegliendo la forma aggregata si compila il quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura. Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: le istruzioni al quadro FA precisano che esse sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all operazione principale (come eravamo abituati in passato). Nella comunicazione in forma aggregata, per le operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive, sono: a) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale; b) il numero delle operazioni aggregate; Pag. 2

3 c) l importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; d) l importo totale delle operazioni fuori campo IVA; e) l importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; f) l importo totale delle note di variazione; g) l imposta totale sulle operazioni imponibili; h) l imposta totale relativa alle note di variazione. Attenzione: qui occorre far riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. OPERAZIONI SOGGETTE ALLA COMUNICAZIONE DELLO SPESOMETRO In generale devono essere inserite nella comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti Iva e relative note di variazione in addebito od accredito: rese dai soggetti passivi Iva obbligati all'adempimento, sia nei confronti di clienti soggetti passivi Iva (imprese, agricoltori, liberi professionisti, ecc.) con emissione di fattura, sia nei confronti di clienti consumatori finali per acquisti non rientranti nella loro attività professionale o d'impresa (come privati, enti non commerciali per attività istituzionali, ecc.); operazioni non imponibili per cessioni ad esportatori abituali a seguito dichiarazione d'intenti; ricevute dai soggetti passivi Iva nello svolgimento delle loro attività d'impresa, agricole o professionali. In altre parole l emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina comunque l obbligo di comunicazione dell operazione, a prescindere dal suo importo. In particolare le operazioni da inserire sono: - tutte quelle, senza limiti d'importo, se risultanti da fatture emesse sia a soggetti passivi Iva che a privati; - quelle di ammontare pari o superiore a Euro al lordo di Iva se senza obbligo di emissione di fattura (cioe soggette a scontrino o ricevuta fiscale ai sensi art. 22 DPR 633/1972); ai fini della verifica della soglia limite di Euro 3.600, occorre escludere le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva. Riassumendo, vanno indicate le operazioni: - imponibili alle varie aliquote; - non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972; - assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva); - per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva); - classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93; - esenti (art. 10 decreto Iva); - le autofatture emesse per acquisti di beni, ovvero di servizi (artt. 7-quater e 7-quinques del DPR 633/72) effettuati con controparti soggetti passivi d imposta in altro Stato UE, nonché gli acquisti di beni, rilevanti ai sensi dell art. 7-bis del DPR 633/72, effettuati presso operatori extraue, anche se le istruzioni non prevedono l obbligo di indicarle. - soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ; - soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia); l acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l apposita casella 6 Op. in reverse charge. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d oro e d argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all art. 74 c. 7 e 8 del decreto. - le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione; - le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa; - la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. "autoconsumo"); - fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l emissione della stessa determina comunque l obbligo di comunicare l operazione, a prescindere dall importo. L Agenzia Entrate, per motivi di semplificazione, ha previsto che i commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.) nonche le agenzie di viaggio, per il 2012 e 2013 possono comunicare soltanto le fatture di importo pari a superiore a 3.600, al lordo dell IVA. Importi: non essendo previsti i decimali, si ritiene corretto arrotondarli o troncarli. OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva e quelle già sottoposte a monitoraggio dall'amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali: le importazioni (in quanto risultanti da bolletta doganale e gia note al Fisco); le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72; le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perche già acquisite mediante i modelli Intra; Pag. 3

4 le prestazioni di servizio rese o ricevute ex art. 7-ter; le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633; le operazioni di cui all art. 74, comma 1, DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali operazioni fuori campo IVA. le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modelli Intra, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); l esclusione non riguarda solo i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, ma interessa anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi; fanno eccezione le operazioni relative ai contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori, per la natura soggettiva dell esonero. le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva). le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'iva, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori diversi sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione); le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale). operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72. CASI PARTICOLARI Qui di seguito abbiamo riassunto le casistiche piu particolari ed i dubbi piu frequenti. Autofatture emesse art. 17 c. 2 per acquisti dall estero Ci pare corretto indicarle solo nel quadro FR e non anche nel quadro FE, trattandosi di acquisti; Acquisti di carburante Se documentati tramite la carta carburante è necessario comunicare il relativo importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo. Se documentati esclusivamente con carte di credito, per i quali non sussiste l obbligo di tenere la carta carburante, non vanno comunicati in virtù dell obbligo di comunicazione in capo agli operatori finanziari. In pratica nel modello sarà sufficiente indicare il totale imponibile della singola scheda carburante e il totale imposta, come se si trattasse di un unica fattura, barrando la casella "documento riepilogativo" nel quadro "FR" (per l'invio in forma analitica) e nel quadro FA (per l'invio in forma aggregata). Cessioni gratuite Vanno comunicate le cessioni gratuite di beni rientranti nell attività dell impresa, documentate da autofattura. Per tali operazioni va indicata la partita IVA del cedente. Fatture spedizionieri Le prestazioni accessorie ad un importazione / esportazione (ad es.: servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9 DPR 633/72, vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad es. i diritti doganali). Fatture ricevute da contribuenti minimi Vanno comunicate anche se esse non evidenziano l IVA. Non si deve barrare la casella Iva non esposta in fattura. Cessioni di immobili (NO) e autoveicoli (SI) Sono esenti dall'obbligo di comunicazione le operazioni riguardanti le cessioni di immobili, mentre devono essere comunicate le cessioni di autoveicoli. Per quanto riguarda gli immobili sono escluse dalla comunicazione le fatture d acconto e saldo emesse da un impresa edile relative alla cessione di immobili il cui contratto di compravendita è registrato nel medesimo anno. Se invece le fatture relative agli acconti sono annotate nell anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita, queste sono da comunicare. Cessioni a privati consumatori sopra la soglia dei euro Nelle cessioni non soggette a fatturazione il committente è sempre tenuto a fornire il proprio codice fiscale se non riveste la qualifica di soggetto passivo Iva (anche in caso di emissione della fattura); costituisce eccezione solo il caso Pag. 4

5 in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti. Per tali operazioni, se effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, è necessario comunicare: - per le persone fisiche il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all'estero; - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale; - per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all'estero per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. Variazioni in aumento o diminuzione a storno totale (Note d accredito o d addebito ex art. 26/633) In presenza di variazioni in aumento o diminuzione, le operazioni non vengono comunicate se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l'importo dell'operazione iniziale si annulla completamente. Commercianti al minuto, assimilati e agenzie viaggi I contribuenti classificabili come commercianti al minuto ed assimilati ex art. 22 DPR 633/72 (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc. soggetti alla disciplina della ricevuta fiscale) nonché le agenzie di viaggio e turismo, devono comunicare all'agenzia delle entrate le operazioni di vendita di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuate dal a favore di turisti extracomunitari in contanti per importi unitari non inferiori ad Euro Per gli anni 2012 e 2013 essi possono comunicare le operazioni attive, d'importo unitario pari o superiore a euro 3.600, per le quali viene emessa fattura, al lordo dell'iva. Documenti riepilogativi Iva di fatture di importo inferiore ad Euro 300 Ove sia stato annotato un documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore ad Euro 300, nella comunicazione vanno indicati il numero del documento, l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare complessivo dell'iva. Barrare la casella Documento riepilogativo. Acquisti di servizi da non residenti o di beni da rappresentante fiscale Il quadro SE accoglie i dati relativi alle prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extracomunitari, di cui agli articoli da 7-bis a 7-septies del D.P.R. 633/72. Il richiamo fa sì che vengano ricompresi in questo quadro anche gli acquisti di beni in Italia fatturati dal rappresentante fiscale. Costi promiscui per attivita separate In presenza di contabilità separate, ex art. 36 DPR n. 633/72, la fattura del fornitore contenente costi / spese promiscue può essere comunicata unitariamente, al netto di eventuali voci fuori campo IVA, anche se la stessa sia stata oggetto di due distinte annotazioni. Fatture cointestate La fattura cointestata a piu nominativi va comunicata con riferimento ad ognuno dei contestatari, quindi piu volte. Leasing / noleggio Il prestatore (società di leasing / noleggio), per le fatture relative a tali operazioni è esonerato dalla comunicazione, ma l utilizzatore no. Beni usati e regime del margine Le operazioni rientranti nel regime IVA dei beni usati ex DL n. 41/95, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione solo se di importo pari o superiore a Vendite per corrispondenza Seguono le modalità di comunicazione previste per le vendite ordinarie. Di conseguenza in caso di: - emissione della fattura, la vendita va comunicata a prescindere dall importo; - non emissione della fattura, la vendita va comunicata solo se di importo pari o superiore a INVIO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione dello Spesometro deve essere trasmessa unicamente attraverso l'invio di un file telematico (Entratel, Fisconline, intermediario abilitato) entro il: per i soggetti mensili; per tutti gli altri soggetti. Sempre salvo proroghe dell ultima ora. Entro un anno da questa data può essere annullato l'invio e trasmessa una comunicazione sostitutiva. Pag. 5

6 Ravvedimento: per sanare le tardive comunicazioni dovrebbe essere possibile utilizzare il ravvedimento operoso ex art. 13 DLvo 472/97. Per la compilazione dello Spesometro normalmente ci si avvale del programma che la software house predispone. Chi non lo possedesse puo compilarlo ugualmente recandosi sul sito dell Ag. Entrate ( I contribuenti piu dotati, in termini telematici, possono compilare il file telematico, verificarlo, assoggettarlo alla procedura di controllo e spedirlo in via autonoma telematicamente. I contribuenti che non sono in grado di spedirlo autonomamente e vogliono affidare la spedizione al nostro Studio, devono comunque compilare il file telematico; cio si ottiene con il software apposito che la software house ha predisposto in collegamento al gestionale ovvero, per i contribuenti minori, col software gentilmente messo a disposizione sul sito dell Ag. Entrate. Una volta compilato e controllato il file telematico occorre aggiungere i dati dell intermediario (il nostro Studio): nel riquadro dei dati del soggetto che si assume l impegno alla trasmissione telematica i clienti dovranno indicare il codice 1 (modello elaborato dal contribuente) e il codice fiscale dello studio, che e A questo punto e sufficiente spedire il file via mail al nostro indirizzo di posta elettronica e sara nostra cura inviarlo. Ricordiamo che la scadenza e il 12 novembre, per i mensili, ed il 21 per i trimestrali, pertanto i primi dovranno inviarcelo al massimo entro venerdi 8 novembre, i secondi entro venerdi 15 novembre. SANZIONI L'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065). MODELLO POLIVALENTE UTILIZZABILE IN FUTURO ANCHE PER SAN MARINO E BLACK LIST Il modello dello Spesometro è utilizzabile, facoltativamente a partire dalle operazioni di ottobre, novembre e dicembre 2013 e obbligatoriamente a partire dal 2014, anche per le seguenti comunicazioni da effettuare all Agenzia delle Entrate: - acquisti (annotati dall ) da San Marino; - operazioni con Paesi black list (effettuate dall ). - beni (auto, navi, aerei) in leasing / noleggio (interessa solo le imprese concedenti). Suggeriamo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 scadenti rispettivamente il 2.12, il ed il di continuare ad utilizzare i vecchi modelli per le operazioni black list e San Marino, anziche adottare lo Spesometro polivalente: cio ci consentira anche il prossimo anno di poter scegliere la comunicazione aggregata. Lo Spesometro relativo al 2013 scadra il ( per i trimestrali). Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandovi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti. Pag. 6

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