La società a responsabilità limitata

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1 La società a responsabilità limitata parte prima: amministrazione controllo decisioni dei soci D.ssa Alessandra D Attilio

2 Nel Codice Civile del 1942, si atteggiava come sorella minore della S.p.A. A seguito della riforma organica del diritto societario (D. Lgs.. 6/2003) si differenzia dalla S.p.A. per la struttura più intima (rif. Relazione Ministeriale). E un tipo intermedio tra la S.p.A. e le società di persone: ricalca la S.p.A. per i rapporti esterni è più simile alle società di persone per i rapporti interni tra i soci

3 CARATTERISTICHE COMUNI ALLA S.P.A. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art c. 1 ; 1 ; art C.C.): ciò equivale a dire che i soci rispondono solo entro i limiti della somma o del bene conferito. Il socio unico della s.r.l. unipersonale,, al pari dell unico azionista, decade dal beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni sorte nel periodo in cui è stato unico socio, salvo che non ricorra l esistenza l dei presupposti di legge per la responsabilità limitata del socio unico (art. 2462, c. 2 ; 2 ; art C.C.). Valgono per la s.r.l. le norme sul procedimento costitutivo, sull efficacia costitutiva dell iscrizione nel Registro Imprese, sui soci fondatori (art. 2463, c. 3 3 C.C.). Non è ammessa s.r.l. irregolare.

4 ALCUNE DIFFERENZE RISPETTO Capitale Sociale: ALLA S.P.A. La s.p.a deve costituirsi con un capitale non inferiore a euro (art. 2327, come modificato da D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014) Nella s.r.l. l ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro , pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l amministrazionel amministrazione (art. 2463, c. 3, 3, aggiunto dall art. art. 9 c. 15-ter D.L. 76/2013 convertito in L. 99/2013) Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni nén costituire oggetto di sollecitazione all investimento (art. 2468, c. 1 ): 1 la società non può far ricorso al mercato dei capitali di rischio, a meno che non sia holding di un gruppo di S.p.A. La s.r.l. può emettere titoli di debito, che possono essere sottoscritti oscritti solo da investitori qualificati (art. 2483)

5 COSTITUZIONE La COSTITUZIONE della società ricalca essenzialmente quella della S.p.A. (art. 2463). La società può avere come fonte: un contratto un atto unilaterale: in tal caso il socio unico conserva la responsabilit onsabilità limitata se il capitale è i.v. e se sono effettuati gli adempimenti pubblicitari richiesti dall art. art (art. 2462) L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico.. Una differenza rispetto alla s.p.a. riguarda l impossibilitl impossibilità di stipulazione dell atto costitutivo mediante pubblica sottoscrizione. Con l n. 27 è stato introdotto l art. l 2463-bis che disciplina la società a responsabilità limitata semplificata.

6 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA Massima autonomia statutaria. Il Codice del 1942 riproduceva per la s.r.l. la rigida divisione di poteri tra Assemblea e Amministratori che vale per la S.p.A.... Nella nuova s.r.l., la stessa ripartizione delle competenze tra soci e amministratori è rimessa alla volontà dei soci espressa nell atto costitutivo (art. 2463, c. 2, 2, n. 7), che può: concentrare tutti i poteri in capo ai soci attribuendo ad essi anche a l amministrazione (come nelle società di persone); in tal caso i soci amministrano congiuntamente o disgiuntamente dissociare il potere di amministrazione dalla qualità di socio le uniche materie rigidamente riservate agli amministratori sono la redazione del bilancio e dei progetti di fusione e scissione. gli amministratori sono nominati dai soci a maggioranza (art. 2479, c. 2 2 n. 2).

7 COMPOSIZIONE DELL ORGANO AMMINISTRATIVO Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, l amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell art 2479 (Art. 2475, 1 c.) organo monocratico: : amministratore unico pluralità di amministratori: consiglio di amministrazione a collegialità piena (delibera a maggioranza per teste) consiglio di amministrazione a collegialità attenuata (assume le decisioni senza riunirsi, con il metodo della consultazione scritta o del consenso so espresso per iscritto) Organo amministrativo pluripersonale non collegiale con poteri congiunti (come nelle società di persone, di regola all unanimit unanimità) Organo amministrativo pluripersonale non collegiale con poteri congiunti solo per determinate operazioni di straordinaria amministrazione (opportuna l elencazione in atto costitutivo) Organo amministrativo pluripersonale non collegiale con poteri disgiunti solo per determinate operazioni di straordinaria amministrazione

8 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo,, l amministrazione l è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci ex art 2479 L atto costitutivo potrebbe attribuire a singoli soci o gruppi di soci il potere di nominare uno o più amministratori senza una decisione ex art 2479 (v. art 2468, c. 3, ove si prevede la possibilità di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l amministrazione l della società à ) Alla nomina si applicano il 4 4 e 5 5 c. dell art 2383, pertanto: Entro 30 gg dalla nomina gli amministratori devono chiederne l iscrizione l nel Registro Imprese Le cause di nullità e annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l adempimento l di cui sopra, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza Non richiamato 1 1 c. dell art 2383 (competenza assembleare della nomina) né 3 c. dell art (rieleggibilità e revocabilità)

9 RAPPRESENTANZA E CONFLITTO DI INTERESSI Potere di rappresentanza: : gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società (art bis; cfr. art 2384: il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina ) ). Limitazioni ai poteri che risultano dall atto atto costitutivo o dall atto atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art bis). I contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi possono essere annullati su domanda della società,, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo (art 2475-ter, c. 1 ). 1 Le decisioni adottate dal C.d A. con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi,, qualora cagionino danno patrimoniale (danno effettivo e non potenziale,, cfr art 2391), possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori, dai Sindaci e dai revisori. Sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della a decisione (art ter, c. 2 ). 2 Non è contemplata a livello normativo la possibile configurazione di un conflitto di interessi dell amministratore unico.

10 RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI Art 2476 Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall atto atto costitutivo per l amministrazione l della società à.. La norma è suscettibile di integrazione con le norme più analitiche dettate per la S.p.A. Art. 2476: Responsabilità verso la società per l inosservanza l dei doveri: : ha natura contrattuale; risarcimento del danno; solidarietà tra amministratori; esenzione per quelli che dimostrino di non avere colpa; legittimazione individuale ividuale del socio Verso i singoli soci o i terzi in presenza di atti dolosi o colposi osi Art c. prevede la responsabilità solidale dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società. Art u.c. l approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilit lità incorse nella gestione sociale.

11 ORGANO DI CONTROLLO art 2477 Rubrica: Collegio Sindacale e revisione legale dei conti (fino a legge di stabilità 183/2011) Comma 1 : 1 L atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore (D. Lgs n. 39/2010) L atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore (legge di stabilità 183/2011) Rubrica: Sindaco e revisione legale dei conti (dal ) Comma 1 : 1 L atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (testo vigente, sostituito da D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012)

12 Organo di controllo monocratico L opzione per l organo l di controllo monocratico è automatica, fatta salva diversa disposizione statutaria. Si ritiene che questa opzione sia in alcuni casi possibile anche per le società preesistenti, senza modifica dell atto costitutivo. Salvo che dallo statuto non emergano indicazioni contrastanti, tanto un richiamo generico all art art 2477, quanto alle disposizioni del codice civile o alle norme di legge debbono intendersi come un rinvio mobile alla disciplina di volta in volta vigente sulla composizione one dell organo di controllo. La nomina dell organo di controllo monocratico non è possibile se l atto costitutivo prevede espressamente solo la nomina del Collegio Sindacale. In tal caso, qualora la società modifichi lo Statuto prevedendo la nomina del Sindaco unico, i componenti del Collegio Sindacale restano in carica fino a scadenza naturale del mandato.

13 Art 2477 nomina facoltativa Il comma 1 1 disciplina l ipotesi l della nomina facoltativa, stabilendo che l atto l costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo (monocratico, salvo diversa previsione) o di un revisore. re. L autonomia statutaria può esplicarsi nel modo più ampio, sia mantenendo separate le due funzioni, sia cumulandole in un unico organo; scegliendo un organo di controllo monocratico o collegiale; le; ricorrendo a un revisore persona fisica o società di revisione. L art 2477 recita: nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per la s.p.a. ; ; ne deriva che: In caso di nomina del solo organo di controllo, a questo spettano o anche le funzioni di revisione legale dei conti In caso di nomina del solo revisore, il controllo riguarderà soltanto i bilanci, e non anche la gestione

14 Art 2477 nomina obbligatoria Comma 2: 2 La nomina dell organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le s.p.a.. Il comma così modificato dal D.L. 5/2012, è stato abrogato da D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 con decorrenza dal Il DL 91/2014 (cd. decreto competitività à ), da una parte ha abbassato a euro il C.S. obbligatorio per le s.p.a., dall altra altra ha soppresso il riferimento al capitale minimo delle s.p.a. tra le circostanze che rendono obbligatoria la nomina dell organo di controllo o del revisore nelle s.r.l....

15 Art 2477 nomina obbligatoria Abrogato l art. l 2 e il riferimento al capitale minimo delle s.p.a., la nomina na dell organo di controllo o del revisore rimane obbligatoria se la società: È tenuta alla redazione del bilancio consolidato Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti Per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell art 2435-bis (bilancio in forma abbreviata; limiti: totale attivo euro; ricavi euro; dipendenti occupati in media 50) L assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere entro 30 gg alla nomina dell organo di controllo o del revisore. Ugualmente, occorre provvedere alla nomina entro 30 giorni: dall assemblea assemblea che approva il bilancio in base al quale si impone la redazione del consolidato; dal momento in cui si acquisisce il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti Se l assemblea l non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. Nel caso in cui venga meno il superamento dei limiti di cui all art. art bis, l organo l di controllo cessa a naturale scadenza.

16 DECISIONI DEI SOCI La ripartizione delle competenze tra amministratori e soci è rimessa alla volontà dei soci espressa nell atto costitutivo; tuttavia per alcune materie particolarmente rilevanti è richiesta comunque una manifestazione di volontà dei soci stessi (art C.C.). In ogni caso, rientrano nella competenza dei soci: l approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili la nomina, se prevista nell atto costitutivo, degli amministratori la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore legale le modificazioni dell atto costitutivo la decisione di effettuare operazioni che comportano una sostanziale modifica dell oggetto sociale indicato nell atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci (art. 2479) I soci devono inoltre decidere sulle materie riservate alla loro competenza dall atto atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

17 DECISIONI DEI SOCI In aderenza ai principi personalistici che caratterizzano la societ ietà a responsabilità limitata, l atto l costitutivo può prevedere un procedimento di formazione della volontà sociale non improntato alle regole della collegialità. L atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate a mediante: consultazione scritta: : la volontà si forma con il cd. modello referendario,, in base al quale il socio viene invitato ad esprimere la propria posizione rispetto ad una proposta di decisione predefinita e immodificabile consenso espresso per iscritto: : i soci manifestano il loro consenso in assenza di una preventiva consultazione, cd. metodo negoziale puro Entrambe le modalità di cui sopra richiedono la partecipazione, il coinvolgimento di tutti i soci, anche in momenti diversi. Non è consentita la raccolta del consenso da parte della maggioranza al proprio interno. Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, le decisioni sono prese con il voto (rapportato ai conferimenti) di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale (art u.c.).

18 ASSEMBLEA DEI SOCI I metodi della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto non sono applicabili, e bisogna utilizzare il metodo assembleare: se non previsti dall atto atto costitutivo per le materie di cui ai punti 4) e 5) dell art 2479 art bis/ bis/ter riduzione del capitale per perdite approvazione del bilancio dell esercizio esercizio successivo a quello in cui si verifica la perdita, se non è diminuita a meno di 1/3 (art 2482-bis) quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del cap. sociale L atto costitutivo stabilisce le modalità di convocazione, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare (art bis). In mancanza, l Assemblea l si convoca mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima della data dell adunanza al domicilio risultante dal Registro Imprese.

19 ASSEMBLEA DEI SOCI Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, si riunisce presso la sede sociale. Non è prevista la distinzione tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria. E regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (quorum costitutivo). Quorum deliberativi: voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato in assemblea, ove non diversamente stabilito; voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale, per le delibere di cui ai punti 4 e 5 dell art unanimità,, per le delibere che comportano l attribuzione l a singoli soci di particolari diritti riguardanti l amministrazione l della società o la distribuzione degli utili (art c. IV)

20 QUORUM Decisioni extra-assembleari assembleari (consultazione scritta e consenso scritto): Una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale Es.: Socio A 50%, socio B 50%. Il voto favorevole di uno è sufficiente solo se l altro l si astiene Socio A 50%; socio B 30%; socio C 20%. Il voto favorevole di A è sufficiente solo se B e C non esprimono voto contrario. Il voto favorevole di B e C è sufficiente. Decisioni assembleari non notarili : Quorum costitutivo: : almeno la metà del capitale sociale Quorum deliberativo: maggioranza assoluta (del capitale presente) 2/3 del capitale per rinuncia o transazione all azione azione di responsabilità contro gli amministratori (art c. 4) Decisioni assembleari notarili (modificazioni atto costitutivo; decisione di compiere operazioni comportanti una sostanziale modificazione dell oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; nomina e revoca dei liquidatori; revoca dello stato di liquidazione): Quorum deliberativo: voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale Unanimità,, per le delibere che comportano l attribuzione a singoli soci di particolari diritti (art 2468)

21 INVALIDITA DELLE DECISIONI DEI SOCI ANNULLABILITA Sono annullabili le decisioni dei soci che non sono prese in conformit formità della legge o dell atto costitutivo (art ter) Soggetti legittimati a impugnare: soci che non vi hanno consentito to (anche singolarmente), ciascun amministratore, collegio sindacale. Termine per impugnare: 3 mesi dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei d soci. Il Tribunale può assegnare un termine non superiore a 180 gg. per l adozione l di una nuova decisione idonea a eliminare la causa di invalidità. Sono annullabili le decisioni prese con il voto determinante di soci in conflitto di interessi, qualora possano recare danno alla società NULLITA Possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, entro 3 anni dalla trascrizione, le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile o quelle prese in assenza assoluta di informazione. Sono impugnabili senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l oggetto l sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

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