intro fortemente pericolosi responsabilità amministrativa I reati ambientali fattispecie di reato comportamenti estensione agli enti
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- Michelina Guerra
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1 i reati ambientali
2 intro Il D.Lgs. n.121 del 7 luglio 2011, che recepisce la Direttiva 2008/99/CE e la Direttiva 2009/123/CE, dando seguito all obbligo imposto dall Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l ambiente, ha introdotto l art. 25 comportamenti fortemente pericolosi undecies nel D.Lgs. 231/2001. Il documento prevede: - a) l introduzione di due nuove fattispecie di reato di natura ambientale nel Codice Penale:Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727-bis c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all interno di sito protetto (punisce chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto) (733-bis c.p.) b) L estensione della responsabilità amministrativa degli enti a diverse fattispecie di reati ambientali, attraverso l introduzione dell articolo 25-undecies (Reati Ambientali) nel D.Lgs. 231/2001. c) Modifiche al D.Lgs. 152/2006 art. 6 c. 17 e art. 260-bis. d) Modifiche al D.Lgs. 205/2010 art. 16, art. 39, art estensione responsabilità amministrativa agli enti Di recente, inoltre, la Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel Codice Penale (titolo VI-bis) nuovi delitti contro l ambiente: inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l ambiente; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti; impedimento del controllo; omessa bonifica. Oltre a riformare il sistema dei delitti ambientali, la Legge 68/2015 interviene anche sulla responsabilità degli enti: modifica infatti l art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, aggiungendo le seguenti nuove fattispecie tra i reati presupposto: - Inquinamento ambientale (452-bis c.p.) - Disastro ambientale (452-quater c.p.) Pag. 2
3 - Delitti colposi contro l ambiente (452-quinquies c.p.) - Delitti associativi aggravati dall essere finalizzati alla commissione di reati ambientali - Traffico e abbondono di materiale ad alta radioattività (452- sexsies c.p.) I principali reati ambientali richiamati dall articolo 25-undecies sono relativi a: Inquinamento ambientale Disastro ambientale Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività attività di gestione di rifiuti non autorizzata bonifica dei siti violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari traffico illecito di rifiuti attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti sanzioni in materia di immissioni in atmosfera Inquinamento ambientale (452-bis c.p.) Punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata. Pag. 3
4 Disastro ambientale (452-quater c.p.) Punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata. Traffico e abbondono di materiale ad alta radioattività (452-sexsies c.p.) Punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. La pena e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1,3,5,6 D.Lgs. 152/2006) Comma 1, lett. a, b (gestione dei rifiuti senza autorizzazione) Pag. 4 raccolta trasporto recupero smaltimento commercio non autorizzato
5 Punisce chiunque effettua un attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Lettera a) rifiuti non pericolosi: reato COLPOSO o DOLOSO. Lettera b) rifiuti contenenti sostanze pericolose (ipotesi aggravata): reato DOLOSO. Rientra in questa ipotesi qualsiasi comportamento che necessiti di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Per il deposito temporaneo non è richiesta l autorizzazione, ma l iscrizione al SISTRI Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (ove prevista), la tenuta dei registri e il divieto di miscelazione. Comma 3 (realizzazione e gestione di discarica non autorizzata) Primo periodo: punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Secondo periodo: punisce in maniera più grave chiunque realizza o gestisce la discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Comma 5 (divieto di miscelazione di rifiuti) Punisce chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti (Art. 187: Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi). Comma 6 (deposito di rifiuti sanitari) Punisce chiunque effettua il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione dell art. 227, c., realizzare gestire discarica non autorizzata Pag. 5 miscelazione rifiuti deposito rifiuti sanitari pericolosi
6 secondo cui: i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo possono essere depositati per un massimo di 5 giorni a partire dalla chiusura del contenitore, con estensione possibile a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. Discarica: area adibita allo smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o sottosuolo. Si esclude il luogo temporaneo, in cui si depositano i rifiuti in attesa di successivo trasporto. Elemento determinante è che vi sia un deposito per un tempo tale da causare il degrado dell area. Realizzazione: allestimento di una discarica, inteso come accumulo ripetitivo di sostanze destinate oggettivamente all abbandono, in un luogo determinato. Gestione: attivazione di un organizzazione di persone e cose per il funzionamento della discarica. Bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006) Comma 1 (mancata bonifica dei siti) Punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee superando la soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente e non provvede alla comunicazione di cui all'art Il reato si compone di 2 fasi: inquinamento (cagionato da azione od omissione) e mancata bonifica nonché mancata comunicazione (condotte omissive). Art. 242, c. 1: in caso di inquinamento, il responsabile deve provvedere ad inviare comunicazione scritta a Comune, Provincia, Regione e Prefetto. Inquinamento del suolo Pag. 6
7 Comma 2 (sostanze pericolose) Circostanza aggravante se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006) Punisce le imprese con meno di 10 dipendenti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e non aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), se forniscono false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (nella predisposizione del certificato di analisi di rifiuti) e/o se utilizzano un certificato falso durante il trasporto. traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006) spedizione transfrontaliera Comma 1 (spedizione di rifiuti transfrontaliera, costituente traffico illecito) Punisce chiunque effettua una spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1 febbraio 1993, n. 259, o chi effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d). La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Pag. 7
8 Si tratta di una norma penale in bianco, in quanto rimanda al contenuto dei regolamenti comunitari, che puniscono esclusivamente in via amministrativa. La normativa comunitaria prevede una serie di obblighi per garantire la tracciabilità dei rifiuti da parte della Pubblica Autorità. In particolare, identifica 6 tipi diversi di traffico illecito, in caso di: 1. mancata notifica della spedizione alle autorità competenti 2. spedizione priva dell autorizzazione delle autorità competenti 3. consenso ottenuto mediante frode o falsificazione 4. documento che accompagna la spedizione non contenente i dati dei rifiuti 5. smaltimento avvenuto in violazione delle norme comunitarie 6. spedizione contraria al regolamento in tema di divieti di importazione attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art 260 D.Lgs. 152/2006) Comma 1 (gestione abusiva di rifiuti) Punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta prevede almeno 2 operazioni: allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la cessione, ricezione etc. carattere abusivo della gestione Nel caso in cui si compia solo una delle 2 operazioni, si configurerà il tentativo. L elemento soggettivo è il DOLO SPECIFICO. Comma 2 (rifiuti ad alta radioattività) Pena aumentata in caso i rifiuti siano ad alta radioattività. gestione abusiva rifiuti ingiusto profitto Traffico illecito Pag. 8
9 sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art 260-bis c. 6,7,8 D.Lgs. 152/2006) Comma 6 (false indicazioni nel certificato di tracciabilità dei rifiuti) Punisce chi fornisce false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI, e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della False indicazioni tracciabilità dei rifiuti. Comma 7 (trasporto di rifiuti pericolosi senza copia della scheda sistri o con utilizzo di scheda con false indicazioni) omissioni Secondo periodo: punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda «SISTRI - Area Movimentazione» e, ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Terzo periodo: tale ultima pena si applica anche a chi trasporta i rifiuti facendo uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Comma 8 (trasporto di rifiuti con scheda sistri fraudolentemente alterata) Punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con alterazione fraudolenta una copia cartacea della scheda «SISTRI - Area Movimentazione» fraudolentemente alterata. Principi generali che regolano la gestione dei rifiuti Ai fini di una corretta e completa comprensione dell applicazione delle nuove norme in materia ambientale, è bene sottolineare che il T.U. Ambientale n. 152/2006 prevede una serie di principi generali che regolano la gestione dei rifiuti. In particolare (art. 178): principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione, applicabili a tutti i soggetti coinvolti nella Pag. 9
10 produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui derivano i rifiuti. Ciò comporta che ognuno dei soggetti coinvolti nella complessiva gestione dei rifiuti appare tenuto ad un duplice obbligo di condotta, rivolto rispettivamente alla realizzazione conforme alla legge della propria frazione di attività di gestione dei rifiuti, ma anche ad un obbligo di controllo in ordine alla corretta esecuzione del tratto di attività complessiva immediatamente precedente o successiva alla propria. Tale regola di condotta è particolarmente significativa in relazione al tema della responsabilità del produttore e ai suoi oneri di controllo, in relazione alla liceità della condotta di altri soggetti cui viene eventualmente affidato lo smaltimento o il trasporto. Risulta infatti eventualmente configurabile una responsabilità in concorso colposo del produttore con il terzo (fornitori) cui è stato affidato con contratto di servizi lo smaltimento di rifiuti. Sarà quindi fondamentale adottare tutta una serie di oneri precauzionali (controllo dei documenti legittimanti, diligenza in ordine al possesso da parte dello smaltitore dei requisiti richiesti etc.), per poter provare, in caso di eventuali violazioni poste in essere da fornitori terzi di aver adottato tutti le cautele possibili. sanzioni in materia di immissioni in atmosfera (art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006) Punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti da: - autorizzazione - allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto - piani e programmi - normativa di cui all'articolo prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (come indicati nelle normative Regionali). violazione dei limiti Pag. 10
11 (Art. 271 Disciplina i valori limite di emissione e prescrizione per gli impianti tecnologici. Si tratta di valori limite non meno restrittivi di quelli di cui agli Allegati succitati). Pag. 11
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