IL CONSIGLIO TRASMISSIONI REGIONALI DELL ACCESSO TELEVISIVO

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1 IL CONSIGLIO TRASMISSIONI REGIONALI DELL ACCESSO TELEVISIVO vademecum

2 A cura della Struttura di Supporto Specialistico al Corecom Milano, marzo 2012 Pubblicazione non periodica - distribuzione gratuita Grafica e Stampa: Centro Stampa del Consiglio regionale della Lombardia

3 Trasmissioni regionali dell accesso PRESENTAZIONE Dal gennaio 2012 i soggetti collettivi organizzati (ovvero le associazioni di rilevante interesse sociale, culturale, professionale, ecc.; gli enti locali, i gruppi etnici e linguistici, le confessioni religiose, i partiti, i sindacati e le altre forme di associazioni rappresentative), possono presentare domanda al Corecom della Lombardia, così come già avviene in altri Comitati regionali, per partecipare alle Trasmissioni regionali dell accesso televisivo. In ottemperanza alla Legge 14 aprile 1975, n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, è prevista la possibilità, per i soggetti sopraelencati, di accedere ai programmi RAI a diffusione regionale per svolgere attività di comunicazione attraverso le trasmissioni autogestite. Dette trasmissioni vengono realizzate in modo autonomo o con il supporto tecnico, gratuito, della sede regionale della RAI. Le modalità di accesso alle trasmissioni televisive della Rai regionale sono disciplinate dal regolamento approvato dal CORECOM. Il presente vademecum contiene i documenti utili per la presentazione della domanda e le indicazioni tecniche per la produzione dei programmi autogestiti. Ogni altra informazione potrà essere acquisita presso gli Uffici del Corecom (tel ) Fabio Minoli Presidente del Corecom Lombardia 1

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5 Trasmissioni regionali dell accesso INDICE Regolamento per l accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. (deliberazione CORECOM n. 34 del 9 settembre 2011)...Pag. 5 Norme tecnico organizzative...pag. 11 Fac-simile domanda...pag. 17 3

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7 Trasmissioni regionali dell accesso REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) (Approvato con deliberazione CORECOM n. 34 del 9 settembre 2011 e successive modificazioni.) Art. 1 - (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell articolo 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103 ( Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva ), dell articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ( Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ) e dell art. 9, comma 2, lett. h) della legge regionale del 28 ottobre 2003, n. 20 ( Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) ), l accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito denominata, per brevità, Concessionaria). Art. 2 - (Richieste di accesso) 1. I soggetti, indicati nell articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Lombardia dalla sede regionale della Concessionaria, devono presentare richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM). 2. La richiesta, compilata in modo distinto per l accesso alla radio e per l accesso alla televisione e redatta in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento, deve contenere: a) copia dello Statuto o dell atto costitutivo dell Ente, Istituto o Associazione; b) l indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 103/1975 e la sottoscrizione, autocertificata dalla fotocopia di un documento valido, del suo legale rappresentante; c) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissio- 5

8 CORECOM LOMARDIA ne, nonché l accettazione da parte della medesima, con sottoscrizione autocertificata della fotocopia di un documento valido. Detto responsabile può coincidere con il soggetto di cui alla lettera b); d) la documentazione utile ad illustrare l attività svolta, nonché altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza organizzativa dell Ente, Istituto o Associazione; e) l indicazione, ai sensi dell art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza dell interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto; f) il contenuto, in sintesi, del programma dell accesso proposto, la sua durata e le modalità di realizzazione; g) l impegno del soggetto richiedente o del responsabile di evitare, pena l esclusione, durante la trasmissione del programma ogni forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell art. 6 della legge n. 103/1975. h) il consenso del firmatario del trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli atri aderenti all organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta; 3. Per ogni piano trimestrale, di cui all art. 4, può essere presentata una sola domanda. Art. 3 - (Esame delle richieste d accesso) 1. La richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo posta certificata (con firma digitale), fax ( ), raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentata a mano al protocollo consiliare (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30) entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre cui si riferisce la domanda. 2. Le richieste di accesso pervenute entro i termini al CORECOM sono inserite con numerazione progressiva in una pagina dedicata all accesso, presente nel sito istituzionale del CORECOM, pre- 6

9 Trasmissioni regionali dell accesso vio riscontro della regolarità delle richieste stesse. Le richieste pervenute fuori termine sono prese in esame per il Piano trimestrale delle trasmissioni del trimestre successivo. 3. Il Presidente del CORECOM o suo delegato, di concerto con gli uffici, procede all istruttoria delle singole richieste pervenute, riferendo al CORECOM con relazione motivata. Il CORECOM, ai sensi dell art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, procede all esame delle richieste di accesso che sono distribuite ai componenti del CORECOM, unitamente alla convocazione della riunione. 4. Per ogni richiesta d accesso viene messo ai voti il testo della decisione, che deve essere motivata. 5. La decisione del CORECOM sulla richiesta di accesso è comunicata all interessato a mezzo fax o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 4 - (Piano trimestrale delle trasmissioni) 1. Il CORECOM delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi e secondo i criteri di cui al successivo comma 4, il tempo effettivo messo a disposizione dalla sede regionale della Concessionaria. 2. Il piano trimestrale dell accesso è pubblicato sul sito Internet del CORECOM della Lombardia ( 3. Ciascuna trasmissione consiste in un programma, realizzato in lingua italiana, della durata comunque non inferiore a tre minuti, riferito ad una sola richiesta. 4. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, il CORECOM compila una graduatoria delle domande ritenute ammissibili, da parte dei soggetti di cui all art. 6 della legge n. 103/1975, secondo i seguenti criteri: A) appartenenza del richiedente ad uno dei seguenti gruppi, nel seguente ordine di priorità: a) gruppi di rilevante interesse sociale, operanti nel non profit e, in particolare, nei settori: ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, culturale, educativo e formativo, professionale, ricreativo, sportivo, turistico, iscritti nei rispettivi registri/ 7

10 CORECOM LOMARDIA elenchi istituiti da leggi nazionali o regionali; b) istituzioni o enti pubblici; c) autonomie locali e loro organizzazioni associative; d) confessioni religiose loro articolazioni regionali; e) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; f) associazioni d arma; g) gruppi etnici; h) associazioni professionali, del commercio, dell artigianato, dell industria a livello territoriale; i) sindacati nazionali e di categoria - loro articolazioni regionali; l) movimenti politici; m) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali della regione; B) rilevanza sociale e culturale della tematica proposta; C) precedenza alle organizzazioni che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni dell accesso o che abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota. D) precedenza alle istanze di speciale rilevanza sociale, culturale ed informativa, garantendo a queste ultime la prevalenza rispetto a quelle di soggetti richiedenti le cui attività presentino comunque aspetti di ordine commerciale ed economico, fermo restando il divieto, ai sensi dell art. 6, comma sesto della legge 14 aprile 1975, n. 103, di utilizzare i programmi dell accesso a fini di pubblicità commerciale. 5. In caso di parità di posizione nella graduatoria si procede per sorteggio. Il CORECOM si riserva la facoltà di verificare l appartenenza dichiarata dal soggetto ad uno dei raggruppamenti previsti dai precedenti punti. 6. In allegato ai piani trimestrali sono indicate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni. 7. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il piano trimestrale successivo. 8. Nel caso in cui le domande non siano approvate all unanimità, 8

11 Trasmissioni regionali dell accesso la delibera riporta, per ciascuna domanda di accesso, i relativi voti. 9. La deliberazione del CORECOM di approvazione dei piani trimestrali è trasmessa, per l esecuzione, alla Concessionaria, sede regionale della Lombardia, e alla Sottocommissione permanente per l accesso presso la Commissione parlamentare di vigilanza. Art. 5 - (Ricorsi) 1. Avverso le deliberazioni del CORECOM sulle domande di accesso radiofonico e televisivo è ammesso ricorso in opposizione al Presidente del CORECOM stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Il ricorso va indirizzato al Presidente del CORECOM, indicando i motivi specifici su cui si fonda. 3. L esame del ricorso, previa istruttoria curata dal Presidente del CORECOM, di concerto con gli uffici, deve svolgersi entro venti giorni dalla sua ricezione. 4. Il Presidente relazione all Ufficio di Presidenza del CORECOM che decide in ordine alle risultanze dell istruttoria. 5. Il ricorso non sospende l esecuzione del piano trimestrale. 6. La decisione dell Ufficio di Presidenza del CORECOM sul ricorso è comunicata al soggetto interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 6 - (Registrazione dei programmi) 1. La registrazione dei programmi ammessi all accesso può essere realizzata integralmente o parzialmente con mezzi propri esterni alla Concessionaria o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, della Concessionaria. 2. Il soggetto che ha registrato il programma in proprio consegna la registrazione alla Concessionaria entro e non oltre sette giorni prima della data della trasmissione, anche per consentire al CORECOM la vigilanza prevista dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro il termine indicato, la Concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata 9

12 CORECOM LOMARDIA comunicazione al CORECOM. 3. Se la registrazione deve realizzarsi con la collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria quest ultima concorda le modalità operative con i soggetti ammessi all accesso per il relativo trimestre. La Concessionaria può affidare la conduzione della trasmissione a figure professionali del Servizio radiotelevisivo pubblico (giornalisti o conduttori). È, comunque, garantita la facoltà dei soggetti ammessi di stabilire in modo autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda, escludendo, in ogni caso, qualsiasi coinvolgimento della Concessionaria sul contenuto dei programmi stessi e sulle correlative responsabilità. 4. Se le trasmissioni riguardano le stesse tematiche e si svolgono sotto forma di intervista, il CORECOM si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporne l accorpamento e lo svolgimento, sempre attraverso intervista, in un unica trasmissione, nella quale a ciascun soggetto sia assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola. Art. 7 - (Esecuzione del Piano trimestrale) 1. Il CORECOM vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all accesso, nonché delle disposizioni previste dall articolo 6, comma 6, della legge n. 103/1975 anche ai fini dell applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo Il CORECOM pone in essere tutte le azioni atte a garantire l esecuzione del piano trimestrale approvato. 3. Per assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il CORECOM, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la Concessionaria, l attuazione del piano attraverso la realizzazione di puntate speciali dei programmi, organizzate in modo anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi. 4. I soggetti ammessi all accesso radiofonico o televisivo nei piani trimestrali possono presentare al CORECOM esposti o osservazioni sull attuazione del piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell esercizio dell accesso. 10

13 Trasmissioni regionali dell accesso 5. Il CORECOM provvede tempestivamente ad eventuali rettifiche, fissando appositi spazi nelle trasmissioni d accesso. 6. Durante il periodo elettorale le trasmissioni dell accesso sono sospese e riprenderanno, sulla base delle graduatorie già predisposte, successivamente alla chiusura delle operazioni di voto. Art. 8 - (Sanzioni) 1. Il CORECOM, se ravvisa nel programma una violazione degli impegni sottoscritti, nella domanda, dal soggetto richiedente o dal responsabile, può sospendere la messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, nonché proporre alla Commissione parlamentare di vigilanza l inibizione dei rappresentanti dell organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente. Art. 9 - (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 2. Il CORECOM ne assicura una adeguata diffusione attraverso gli strumenti informativi che ritiene più idonei. PROGRAMMI TELEVISIVI DELL ACCESSO NORME TECNICO ORGANIZZATIVE Domanda Di Accesso e Calendario I soggetti che presentano la domanda di accesso alla programmazione radiotelevisiva Regionale al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia (CORECOM) devono indicare in sintesi il contenuto del programma e specificare se intendono i avvalersi: - esclusivamente di mezzi propri all esterno della RAI; - della collaborazione tecnica gratuita della RAI presso la locale Sede Regionale. 11

14 CORECOM LOMARDIA La domanda per usufruire degli spazi dell accesso regionale deve essere indirizzata esclusivamente al Corecom Lombardia e pervenire entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre in cui è prevista la messa in onda. Il Corecom, dopo aver accolto formalmente le domande che presentano i requisiti previsti, redige il calendario trimestrale di messa in onda delle trasmissioni, tenendo conto che la durata minima di ciascun programma non può essere inferiore a tre minuti e che la sede Regionale della RAI mette a disposizione i seguenti spazi: il martedì, dalle ore Il Corecom Lombardia dà comunicazione del calendario ai soggetti ammessi e alla sede Regionale della RAI almeno 20 giorni prima dell inizio del trimestre, precisando per quali programmi sia necessaria la collaborazione tecnica della RAI. Entro 7 giorni dal ricevimento del calendario trimestrale delle trasmissioni, la RAI fornisce al Corecom un calendario delle registrazioni per i soggetti che si avvalgono della collaborazione tecnica presso la sede della concessionaria. Il Corecom Lombardia informa ciascun soggetto della data e dell orario previsti. La data di registrazione deve essere fissata almeno 10 giorni precedenti la data della messa in onda. 2. MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE Nell ambito delle trasmissioni i soggetti aventi diritto non possono in alcun modo: - Citare indirizzi mail che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività; - Citare numeri di cellulari; - Citare numeri di C/C che non siano quelli espressamente riferiti al soggetto autorizzato; - Citare altre realtà, anche attraverso la segnalazioni di estremi quali siti e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici, comunque espressamente inerenti alle tematiche proposte; - Citare partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e 12

15 Trasmissioni regionali dell accesso organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto; - In generale violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all accesso presso il Servizio Pubblico, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e altri soggetti istituzionali e non. a) PROGRAMMA REALIZZATO CON MEZZI PROPRI Possono essere generati contributi audio e video che siano stati approvati da parte del CORECOM, comunque non eccedenti rispetto allo spazio consentito.il soggetto ammesso che produce il programma esclusivamente con mezzi propri all esterno della RAI deve consegnarlo al Corecom 10 giorni prima della data prevista per la messa in onda della prima trasmissione del trimestre di partecipazione. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, il Corecom provvede a consegnare alla RAI il supporto per la messa in onda almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista, per consentire il controllo tecnico e il riversamento su supporto RAI. Nel caso in cui programma non risulti conforme alle caratteristiche previste per la messa in onda, il Corecom provvede ad informare il soggetto e valuta l inserimento del programma, opportunamente modificato, nel calendario del trimestre successivo. Informa inoltre la RAI almeno 5 giorni prima della data definita per la messa in onda della relativa trasmissione. STANDARD TECNICI ACCESSO TELEVISIVO Per quanto concerne il rispetto degli standard tecnici che gli interventi autoprodotti devono osservare: - Ripresa AUDIO intellegibile e realizzata in MONO; - Ripresa VIDEO in 4:3 che tenga in considerazione una pulizia del prodotto intesa sia come attenzione alle modalità di ripresa (per esempio inquadrature troppo dinamiche e mosse, se non giustificate in tutto o in parte dall esposizione del contenuto) che rendano la fruizione incomprensibile e un SUPPORTO che oltre ai consueti formati broadcast (beta SP, IMX), sia almeno DVD FORMATO VIDEO PAL o MINI DV FORMATO VIDEO PAL 13

16 CORECOM LOMARDIA 720x576 interlacciato (no cdrom o DVD dati); - l eventuale logo dell accedente, nel caso di materiale autoprodotto, deve essere collocato in basso a sinistra. b) PROGRAMMA REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE TECNICA GRATUITA DELLA RAI Per gli interventi realizzati in STUDIO, il format è quello di un intervento/appello autogestito, per la durata indicata dal Corecom, con la possibilità di mostrare il logo o il cartello del soggetto avente diritto. Il soggetto che intenda avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della RAI può avere a disposizione, presso la Sede regionale, uno studio che consente, oltre ad una limitata partecipazione di persone alla registrazione (due - tre), l uso di dischi o nastri e logo (di proprietà del soggetto) da mixare con le caratteristiche di cui al punto a). Tale studio, che permette la realizzazione di trasmissioni come conversazioni, interviste ecc., viene messo a disposizione del soggetto per massimo 30 minuti, secondo il calendario di registrazione predisposto dalla RAI per ciascun trimestre e comunicato dal Corecom ai soggetti accedenti. Tutto l eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione deve essere precedentemente fornito al Corecom dal soggetto accedente almeno due settimane prima della data prevista per le registrazioni. Ove il soggetto non si presenti presso gli impianti RAI all ora fissata per la loro utilizzazione, la Direzione del Centro di Produzione può disporre la soppressione delle lavorazioni e, quindi, della relativa trasmissione, dandone comunicazione il giorno stesso al Corecom per le decisioni del caso. Al termine dell ascolto finale, i partecipanti alla trasmissione devono sottoscrivere apposita liberatoria. In assenza di questo nulla osta, la RAI non darà corso alla trasmissione, dandone comunicazione al Corecom per le decisioni del caso. La RAI, effettuata la registrazione, fornisce copia del supporto audio al Corecom. Nel caso in cui il programma non risulti conforme alle caratteristiche 14

17 Trasmissioni regionali dell accesso normative previste dal Regolamento per la messa in onda il Corecom informa il soggetto e valuta l eventuale inserimento del programma, opportunamente modificato, nel calendario successivo. Informa inoltre la RAI almeno 5 giorni prima della data prevista per la messa in onda. 3. DURATA DEL PROGRAMMA Se all atto dell accettazione, nel caso di programma realizzato esclusivamente con mezzi propri, ovvero all atto dell ascolto finale - nel caso di programma realizzato con la collaborazione tecnica della RAI si riscontrasse che il programma stesso ha durata superiore al tempo concesso, il soggetto deve provvedere a riportarlo alla durata regolamentare. In caso contrario, la RAI non darà corso alla trasmissione dandone comunicazione al Corecom per le decisioni del caso. 4. RESPONSABILITÀ La responsabilità civile e penale dei programmi è attribuita dalla legge al soggetto per sottolineare la sua autonomia.comunque, per memoria, si riporta qui di seguito, il penultimo comma dell art. 6 della Legge n.103 del 1975: I soggetti ammessi all accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico ed astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale. 5. DIRITTI D AUTORE Il soggetto è impegnato a comunicare per iscritto alla RAI, all atto della consegna del programma realizzato con mezzi propri, o all inizio delle lavorazioni di studio, in caso di programma realizzato con la collaborazione tecnica gratuita della RAI, i dati di identificazione delle composizioni musicali (attore, compositore, editore, estremi dei dischi, eco.) e delle altre opere protette dalla legge sul diritto d autore, utilizzati nel programma, con la speci- 15

18 CORECOM LOMARDIA ficazione delle singole durate, ai fini della denuncia alla SIAE, che sarà effettuata dalla RAI, salva la responsabilità degli utilizzatori. Il soggetto è altresì impegnato a far pervenire alla RAI, negli stessi termini sopraindicati, ledichiarazioni liberatorie eventualmente quietanzate, rilasciate dagli aventi diritto sulle opere summenzionate, sollevando la RAI da ogni responsabilità comunque connessa con l utilizzazione delle opere stesse. Nel caso contrario, la RAI non darà corso alla trasmissione, dandone comunicazione al Corecom per le decisioni del caso. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti marilena.fiengo@consiglio.regione.lombardia.it 16

19 Trasmissioni regionali dell accesso FAC SIMILE DI DOMANDA: DOMANDA PER L ACCESSO TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI CORECOM Via Fabio Filzi MILANO (descrizione per esteso e sigla dell organizzazione richiedente ) facente parte di uno dei seguenti gruppi elencati dall articolo 4 del regolamento per l accesso: a) gruppi di rilevante interesse sociale, operanti nel non profit e, in particolare, nei settori: ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, educativo e formativo, professionale, ricreativo, sportivo, turistico, iscritti nei rispettivi registri/elenchi istituiti da leggi nazionali o regionali; b) enti ed associazioni culturali; c) autonomie locali e loro organizzazioni associative; d) confessioni religiose loro articolazioni regionali; e) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; f) associazioni d arma; g) gruppi etnici; h) associazioni professionali, del commercio, dell artigianato, dell industria a livello territoriale; i) sindacati nazionali e di categoria - loro articolazioni regionali; l) movimenti politici; m) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali della regione; con sede in... via...cap... recapito telefonico...fax... codice fiscale... sito web rappresentato da... ( nominativo del legale rappresentante ) nat.. a il... e residente in... via.cap... tel... nella sua qualità di... CHIEDE ai sensi del primo comma dell articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell apposito Regolamento del CORECOM della Lombardia, di usufruire dell accesso alla programmazione televisiva per il trimestre :... Caratteristiche e consistenza organizzativa dell Ente (sezione da non compilare per gli Enti pubblici). Il richiedente comunica le seguenti informazioni: 1. Data di costituzione Figura giuridica... 17

20 CORECOM LOMARDIA ( associazione di fatto, Onlus, ecc.) 3. Principali organi statutari... ( assemblee di soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, ecc. ) 4. L attività del richiedente si svolge in ambito Regionale Provinciale Comunale Iscritta nel Registro/Albo (obbligatorio indicare). 5. Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale (es. sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali, diocesi, sezioni, circoli, ecc.) Eventuali attività editoriali ( indicare titoli e periodicità di riviste, collane di libri, pubblicazioni interne) Eventuali attività di formazione e di informazione (corsi, seminari, convegni, ecc. ) Eventuali centri di studio, ricerca, documentazione, ecc Eventuali altre attività... Programma proposto 10. Titolo del programma Contenuto in sintesi Al contenuto del programma proposto si collegano le seguenti finalità del richiedente: Eventuali iniziative del richiedente, in atto o in progetto, relative all argomento che si vuole trattare (indicare l eventuale data di iniziative collegate) Il programma interessa, a giudizio del richiedente: Il pubblico in generale Particolari categorie di pubblico (indicare quali) Il programma sarà realizzato (indicare una delle modalità sotto indicate): con mezzi propri (sarà consegnato il relativo supporto in formato broadcast (beta SP, IMX) oppure in formato DVD tipo Video e non formato dati, dopo la conferma dell ammissione alla trasmissione) registrato presso la sede RAI registrato presso la sede RAI, presentando un breve video o materiale fotografico di 18

21 Trasmissioni regionali dell accesso appoggio (sarà consegnato dopo la conferma dell ammissione alla trasmissione) e prevede: Conversazione ( numero previsto di persone- massimo tre) Interviste Inchieste, documentari Intervento di una sola persona Altre forme espressive (specificare quali)... Se ci sono conversazioni, interviste a richiesta, precisare se si prevede di fare esprimere: solo persone interne all organizzazione richiedente... anche persone esterne all organizzazione richiedente... - Dichiara di avere preso visione delle Norme tecniche e organizzative (reperibili sul sito istituzionale del Corecom, pagine relative all accesso) - Si impegna a far pervenire (tramite posta elettronica), entro una settimana dalla presentazione della domanda, il logo istituzionale del soggetto richiedente ed eventuali foto da utilizzare come sfondo in caso di registrazione senza video - (in formato Tiff, Pdf o Jpg) - Si impegna a far pervenire, unitamente all eventuale video prodotto, le liberatorie riguardanti i protagonisti e le musiche o le altre opere utilizzate (si ricorda che le musiche e le altre opere d ingegno sono protette dal diritto d autore). Firma del legale rappresentante dell organizzazione richiedente.*... ( * allegare fotocopia, sottoscritta, di un documento di riconoscimento valido) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA RESPONSABILITA DEL PROGRAMMA DELL ACCESSO RICHIESTO DA: Ai sensi dell articolo 2, comma 2, lettera c), del Regolamento per l accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico l organizzazione richiedente designa quale responsabile, agli effetti civili e penali del programma di accesso da ammettere alla trasmissione, il/la Sig.... nat a il residente in... via..cap... indirizzo mail... che qui in calce, dichiara di accettare detta responsabilità. Dichiara inoltre che durante nel programma non è previsto alcun tipo di pubblicità commerciale. Dichiara di avere preso visione delle Norme tecniche e organizzative (reperibili sul sito istituzionale del Corecom, pagine relative all accesso) Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche se qualificati come dati sensibili e dichiara altresì di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all organismo qualora fossero individuabili in base alla documentazione prodotta. Firma per accettazione del responsabile del programma proposto*... (* allegare fotocopia, sottoscritta, di un documento di riconoscimento valido) 19

22 Il Corecom è in Via F. Filzi, Milano Tel

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