BANCA POPOLARE DI INTRA CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI E DI INTERNAL DEALING

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1 BANCA POPOLARE DI INTRA Gruppo Bancario Banca Popolare di Intra CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI E DI INTERNAL DEALING 1

2 1. PREMESSA 1.1 Eventi e circostante rilevanti In ottemperanza al disposto degli articoli 114 e 181 del T.U.F. (D.Lgs. 58/98 e successive modifiche) e degli articoli 65bis, 66, 66bis, del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche), gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. Per informazione privilegiata, si intende un informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Nel caso delle persone incaricate dell esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari per informazione privilegiata si intende anche l informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione. Un informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell evento di cui alla lettera a) sul prezzo degli strumenti finanziari. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari, si intende un informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. In ottemperanza al disposto degli articoli 115 bis del T.U.F. (D.Lgs. 58/98 e successive modifiche) e degli articoli 152 bis, ter, quater, quinquies, del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche), gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire e mantenere regolarmente aggiornato un registro delle persone che in ragione dell attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso alle informazioni privilegiate. 1.2 Internal Dealing In ottemperanza al disposto dell articolo 114, comma 7, del T.U.F. (D.Lgs. 58/98 e successive modifiche) e degli articoli 87, 101, 103, 152 sexies, septies e octies, Allegati 3F e 6, del Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche), i seguenti soggetti rilevanti : a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato; 2

3 b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future dell emittente quotato; c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell attivo patrimoniale dell emittente quotato, come risultante dall ultimo bilancio approvato; d) chiunque altro detenga una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale dell emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l emittente quotato; e le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti : e) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti; f) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate al punto precedente sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; g) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente, da un soggetto rilevante o da una delle persone di cui al punto e); h) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone di cui al punto e); i) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone di cui al punto e); devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Il presente codice di comportamento stabilisce: 1.1. in materia di comunicazione al pubblico di eventi e circostanze rilevanti: l Organo che sovrintende alle attività di comunicazione delle informazioni privilegiate; i criteri che devono essere osservati nel trattamento delle informazioni privilegiate; la funzione operativa cui sono demandate la gestione e il trattamento all esterno delle informazioni privilegiate; la funzione operativa cui è demandata la tenuta e l aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate; 3

4 la procedura interna per la comunicazione all esterno delle informazioni privilegiate; la procedura interna per la comunicazione all esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale; 1.2. in materia di internal dealing: l individuazione dei soggetti rilevanti e delle persone loro strettamente collegate; obblighi informativi e di comportamento dei soggetti rilevanti e delle persone loro strettamente collegate; soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione sul mercato delle informazioni previste; i tempi, i contenuti, le modalità di trasmissione alla società delle informazioni previste. 4

5 1.1 COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI Organo che sovrintende alle attività di comunicazione delle informazioni privilegiate Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Intra sovrintende alle attività di comunicazione delle informazioni privilegiate, fatti salvi i casi di urgenza per cui tale facoltà è deputata al Presidente della Banca, con l impegno di informativa al Consiglio di Amministrazione nella prima successiva riunione utile Criteri che devono essere osservati nel trattamento delle informazioni privilegiate Nel trattamento delle informazioni privilegiate si osservano i seguenti criteri: - è rimessa alla responsabilità del Direttore Generale la gestione dell informativa preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi d urgenza, dal Presidente; - il Direttore Generale, avvalendosi delle strutture dedicate (Investor Relator e Segreteria Generale), cura la gestione dell informativa al pubblico; - gli Amministratori, i Sindaci, la Direzione Generale, il personale delle strutture dedicate al trattamento delle informazioni privilegiate e tutti i dipendenti in genere sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti, rispettando le procedure aziendali dettate per la comunicazione all esterno di tali informazioni e di eventuali documenti; - possono rilasciare dichiarazioni concernenti informazioni e fatti riguardanti la Banca che abbiano carattere rilevante solamente il Presidente e il Direttore Generale, nonché l Investor Relator o altri dirigenti della Banca, purchè siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore Generale stesso; - promuovono e partecipano ad incontri con gli analisti finanziari, con gli investitori istituzionali e con gli altri operatori del mercato il Presidente, il Direttore Generale, l Investor Relator e, su invito del Direttore Generale, il Direttore Finanziario; - possono rilasciare interviste ad organi di stampa e radiotelevisi, nonché promuovere e partecipare ad incontri con i medesimi, il Presidente e il Direttore Generale, nonché l Investor Relator, il Responsabile della Direzione Finanziario, il Responsabile del Servizio Marketing o altri dirigenti della Banca purchè preventivamente autorizzati dal Direttore Generale stesso; - possono autorizzare la pubblicazione di dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca il Presidente e il Direttore Generale, con il supporto delle funzioni competenti, in particolare dell Area Amministrativa, della Direzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gruppo, della Direzione Finanziaria, del Servizio Risk Management; - la valutazione della necessità o dell opportunità di informare il pubblico sulla fondatezza di un informazione privilegiata non direttamente comunicata al mercato dalla Banca è demandata al Direttore Generale che la sottopone al Presidente e, se del caso, al Consiglio di Amministrazione; - la gestione dell informativa rilevante di competenza delle altre Società del Gruppo è rimessa alla responsabilità del Presidente e del Direttore Generale, ovvero, ove presente 5

6 dell Amministratore Delegato, di ciascuna Società; l informativa deve comunque essere preventivamente approvata dalla Capogruppo per il tramite della Direzione Pianificazione Strategica e Coordinamento di Gruppo che, se del caso, la sottopone al Direttore Generale e, questi, al Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento o assenza del Presidente e/o del Direttore Generale tutte le facoltà loro attribuite sono estese, rispettivamente, al Vice Presidente e al Vice Direttori Generale Funzione operativa cui sono demandate la gestione e il trattamento all esterno delle informazioni privilegiate La responsabilità della gestione e del trattamento all esterno delle informazioni privilegiate di cui all art. 114 del D.Lgs. 58/98 è demandata al Direttore Generale che all uopo si avvale del Servizio Segreteria Generale della Banca Funzione operativa cui è demandata la tenuta e l aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate La responsabilità della tenuta e dell aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate predisposto ai sensi dell art. 152 bis e seguenti del Regolamento Emittenti è demandata al Direttore Generale che all uopo si avvale del Servizio Segreteria Generale della Banca; egli è il destinatario delle informazioni necessarie da parte di tutte le funzioni operative della Banca sia in fase di predisposizione del registro sia in quella di aggiornamento Procedura interna per la comunicazione all esterno delle informazioni privilegiate La diffusione delle informazioni privilegiate avverrà con le seguenti modalità: - il Direttore Generale, avvalendosi della collaborazione dell Investor Relator sentita, se del caso, anche Borsa Italiana - e della Segreteria Generale, valuta l opportunità di informare il pubblico di eventi o notizie privilegiate; - le strutture aziendali interessate sugli specifici argomenti oggetto dell informativa al mercato (p.e. Area Amministrativa per i comunicati di contenuto economico ed andamentale, Direzione Pianificazione Strategica e Coordinamento di Gruppo per quelli a contenuto strategico o relativi al Gruppo, Direzione Finanziaria per quelli a contenuto finanziario, Segreteria Generale per quelli a contenuto societario, ecc.), predispongono la bozza del comunicato, avute presenti le esigenze informative stabilite dalle Istruzioni di Borsa Italiana e la trasmettono all Investor Relator; - l Investor Relator prende visione preventiva del testo del comunicato per la verifica dell esistenza dei requisiti di informazione necessari per gli intermediari finanziari nazionali e internazionali; richiede, se del caso, un confronto con le strutture aziendali che hanno prodotto la bozza di comunicato; coinvolge, se lo ritiene, le Direzioni Amministrativa e Finanziaria e la Segreteria Generale, e trasmette il testo definitivo del comunicato al Direttore Generale; - il Direttore Generale esamina il testo del comunicato e lo sottopone per l approvazione al Consiglio di Amministrazione o, in casi di urgenza, al Presidente; - su autorizzazione del Direttore Generale il Servizio Segreteria Generale provvede all invio dei comunicati tramite il Circuito Nis di Borsa Italiana previo, se del caso, avviso telefonico o 6

7 tramite posta elettronica -, con le modalità previste dai Regolamenti e dalle Istruzioni emanate da Consob e Borsa Italiana, nonché, successivamente, all opportuna informativa a Banca d Italia; - il Servizio Segreteria Generale provvede nel rispetto dei tempi prescritti dalla normativa ad avvisare della diffusione del comunicato l Ufficio Studi e Pianificazione Strategica per la diffusione alla comunità finanziaria e ai media attraverso l applicativo Information Exchange di Borsa Italiana e gli invii mirati tramite posta elettronica; - il Servizio Segreteria Generale provvede a trasmettere il comunicato all Ufficio Canali Innovativi per la pubblicazione dello stesso sul sito Internet della Banca, dove deve rimanere pubblicato per almeno due anni; - su istruzioni del Direttore Generale, il Servizio Segreteria Generale invia copia del comunicato alle strutture aziendali interessate e alle società del Gruppo; - il Servizio Segreteria Generale provvede a far tradurre il comunicato in lingua inglese e, una volta tradotto, lo invia al Circuito Nis di Borsa Italiana e all Ufficio Canali Innovativi per la pubblicazione sul sito Internet della Banca Procedura interna per la comunicazione all esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale I documenti, ad esclusione di quelli relativi all attività ordinaria, che vengono forniti agli organi di stampa, ad altri mezzi di informazione di massa, ai soci e alla comunità finanziaria da parte della Banca, devono essere esaminati ed espressamente autorizzati dal Comitato Esecutivo - fatti salvi i casi di urgenza in cui tale facoltà è demandata al Direttore Generale, con successiva ratifica del Comitato Esecutivo stesso - ovvero dal Direttore Generale in caso di documenti/informazioni indirizzati ai soli organi di stampa. I documenti inerenti il bilancio, la semestrale, le trimestrali possono essere autorizzati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione. La trasmissione all esterno dei suddetti documenti può avvenire esclusivamente per il tramite: - del Servizio Segreteria Generale per l invio a Consob, Borsa Italiana (tramite il circuito Nis), Banca d Italia; - dell Ufficio Studi e Pianificazione Strategica per quanto riguarda gli organi di stampa e gli altri mezzi di informazione di massa; - dell Investor Relator per quanto riguarda i rapporti con la comunità finanziaria. Qualora i documenti e le informazioni in questione contengano riferimenti a dati specifici (di contenuto economico, patrimoniale, finanziario, gestionale, ecc.) occorre che i dati medesimi vengano preventivamente validati dalle strutture aziendali della Banca competenti per materia. La procedura di comunicazione all esterno dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: - l Area Amministrativa, supportata dalla Segreteria Generale e da tutte le funzioni competenti, predispone i documenti relativi a bilancio, semestrale, trimestrali, ecc. e li sottopone al Direttore Generale, il quale, una volta approvati, li presenta al Consiglio di Amministrazione per le necessarie delibere; - l Investor Relator e l Ufficio Studi e Pianificazione Strategica predispongono, con la collaborazione delle funzioni competenti, i documenti e le informazioni da fornire agli analisti finanziari e agli investitori istituzionali, sottoponendoli al Direttore Generale e, suo tramite, al Comitato Esecutivo per l autorizzazione; 7

8 - l Ufficio Studi e Pianificazione Strategica e il Servizio Marketing per quanto di competenza, ovvero in collaborazione tra loro e con l assistenza delle strutture competenti nelle specifiche materie, predispongono la documentazione e l informativa da fornire agli organi di stampa, sottoponendoli per l approvazione al Direttore Generale; - il Direttore Generale, dopo aver ottenuto il benestare, quando necessario, dall Organo superiore, autorizza la divulgazione dei documenti e delle informazioni; - l Ufficio Studi e Pianificazione Strategica e il Servizio Marketing provvedono alla loro diffusione, secondo competenza, previa consultazione del Servizio Segreteria Generale, per eventuali adempimenti obbligatori; - il Servizio Segreteria Generale, al presentarsi di tali eventualità, provvede, in anticipo rispetto all evento, ad inviare a Consob, Borsa Italiana e Banca d Italia, la documentazione oggetto di diffusione. 8

9 1.2 INTERNAL DEALING Individuazione dei soggetti rilevanti e delle persone loro strettamente collegate Per soggetti rilevanti si intendono i soggetti che ricoprono le seguenti funzioni: Amministratori, Presidente del Collegio Sindacale e Sindaci effettivi della Banca Popolare di Intra; Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Direttore Finanziario, Direttore dell Area Amministrativa e Direttore dell Area Affari della Banca Popolare di Intra. Le persone strettamente collegate ai soggetti rilevanti sono quelle indicate al punto d) dell art. 152 sexies del Regolamento Emittenti, citate in premessa Obblighi informativi e di comportamento dei soggetti rilevanti e delle persone loro strettamente collegate I soggetti rilevanti devono comunicare alla Banca Popolare di Intra le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto: a) azioni emesse dalla Banca Popolare di Intra; b) strumenti finanziari collegati alle azioni emesse dalla Banca Popolare di Intra, intendendosi per tali: b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; b.3) gli strumenti finanziari derivati aventi come attività sottostante le azioni della Banca Popolare di Intra, anche quando l esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti; b.4) gli strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni; La persona rilevante è tenuta a comunicare anche le operazioni compiute dalle persone strettamente collegate. Non devono essere comunicate: I. le operazioni il cui ammontare, anche cumulato, non raggiunga entro la fine dell anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; II. le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate. 9

10 1.2.3 Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste Il Responsabile della Segreteria Generale della Banca Popolare di Intra (o in sua assenza il suo sostituto) è il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle operazioni comunicate dai soggetti rilevanti. Ciascun soggetto rilevante comunica al soggetto preposto le operazioni effettuate, nei modi seguenti: consegna brevi manu della comunicazione direttamente presso la suddetta Segreteria Generale, in piazza Aldo Moro n.8 Verbania Intra; trasmissione della comunicazione a mezzo fax al numero ; inoltro della comunicazione via , all indirizzo : biscetti@bpintra.it Lo schema dei dati richiesti per le comunicazioni delle operazioni da parte dei soggetti rilevanti è allegato al presente Codice (Schema di comunicazione ai sensi dell articolo 152- octies, comma 7 del Regolamento Emittenti). Il soggetto rilevante darà un preavviso telefonico dell invio della comunicazione al seguente numero: 0323/ oppure 0323/ Il soggetto preposto dovrà fornire, al soggetto rilevante, un riscontro immediato, tramite fax o , del ricevimento delle comunicazioni. Per richieste di chiarimenti si potrà telefonare al numero: 0323/ oppure 0323/ Comunicazione delle operazioni compiute dai soggetti rilevanti Gli Amministratori, i Sindaci effettivi, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e il Direttore Finanziario della Banca Popolare di Intra, devono comunicare, con le modalità indicate al punto precedente, alla Banca Popolare di Intra le operazioni effettuate sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi o dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. La comunicazione alla Consob, cui i soggetti rilevanti indicati sono tenuti entro lo stesso termine, può essere effettuata dalla Banca Popolare di Intra in uno con la comunicazione al mercato, purchè il soggetto rilevante segnali l operazione effettuata entro quattro giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. Il Responsabile della Segreteria Generale (o suo sostituto) provvede alla comunicazione al mercato e, nei termini che precedono, anche alla Consob - delle operazioni compiute dai soggetti rilevanti e comunicate alla Banca in osservanza del presente Codice entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento. I soggetti rilevanti indicati all art. 152 sexies, comma 1, lettera c.4) del Regolamento Emittenti, vale a dire chiunque detenga una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale della Banca Popolare di Intra, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che eventualmente controlli la Banca Popolare di Intra, è tenuto a comunicare alla Consob e pubblicare, con le modalità previste dall articolo 66, comma 2, del Regolamento Emittenti, le informazioni in argomento, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l operazione. 10

11 2. TRATTAMENTO DEI DATI La mancata comunicazione di diverse o contrarie indicazioni da parte del soggetto rilevante, ovvero della persona iscritta nel Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, trascorsi 10 giorni dal ricevimento del presente Codice, sarà intesa come rilascio alla Banca Popolare di Intra del consenso per mantenere, in apposito e riservato archivio cartaceo e/o informatico, le informazioni dalla stessa ricevute al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata dalla Consob. 3. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO L inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nel presente Codice comporta le responsabilità e le sanzioni di cui alla vigente normativa. 4. ENTRATA IN VIGORE Il presente Codice di Comportamento entra in vigore il 1 aprile Da tale data decorreranno gli obblighi di comunicazione delle operazioni compiute dai soggetti rilevanti ed i conseguenti obblighi di informazione alla Consob e al mercato in capo alla Banca Popolare di Intra. 11

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