Città di Fasano REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.
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1 Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del Città di Fasano REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)
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3 INDICE Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione Art. 2 - Istituzione dell albo comunale Art. 3 - Istituzione del registro Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) Art. 4 - Iscrizione nel registro Art. 4 bis - Registro delle Imprese Art. 4 ter - Logo e suo utilizzo Art. 5 - Commissione Composizione - Attribuzioni Art. 6 - La struttura organizzativa Art. 7 - Compiti del Comune, forme di garanzia e tutela, attività di coordinamento Art. 7 bis - Controlli e Sanzioni Art. 8 - Promozione di domande di registrazione ufficiale Art. 9 - Riferimento alle normative statali e regionali Art Norme finali
4 Art.1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il comune individua, ai sensi dell art. 3 del T. U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dell art.7 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari e artigianali riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione. 2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione. 3. Il Comune istituisce un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di certificare la qualità di alcuni prodotti locali. 4. In particolare l azione del Comune si manifesta in direzione: Dell indagine conoscitiva diretta ad individuare l esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e artigianali che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuovere la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e artigianale e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine); Dell assunzione - nella fattispecie di prodotti agro-alimentare e artigianale che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge; D intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione; Di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati, le associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e
5 . tradizionali nell ambito delle attività agro-alimentari e artigianali e che non abbiano alcun fine di lucro; Di attribuire un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l origine del prodotto oltre alla sua composizione. Art.2 Istituzione dell albo comunale 1. E prevista l istituzione presso la competente struttura comunale di cui all art. 5, un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica. 2. E previsto che l iscrizione sia connessa alle manifestazioni celebrative che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, con riferimento ad un singolo prodotto tipico. Art.3 Istituzione del Registro denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) 1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per i prodotti tipici agro-alimentare e artigianali denominati, di seguito riportati: Olio extravergine di oliva - Cocomero (Barattiero) - Cima di Rapa - Pomodoro della Regina - Fiorone 2. Sarà possibile l aggiunta di altri prodotti tipici al verificarsi delle condizioni di cui al presente Regolamento. 3. L inserimento dei prodotti all interno del Registro ed il Logo De.C.O. non costituiscono un marchio di qualità, ma attestano che l origine geografica dei prodotti individuati coincide con il territorio di Fasano. 4. La De.C.O. e il relativo logo sono di esclusiva proprietà del Comune di Fasano e qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati è perseguibile ai sensi di legge. L uso difforme o improprio del logo di cui al successivo art. 4-ter può comportare la cancellazione dall albo. 5. Conformemente a quanto previsto all art.1 ed al comma 2 del presente articolo l iscrizione nel registro può essere concessa per:
6 a) prodotti agroalimentari (carni fresche di qualsiasi specie animale e relative preparazioni; salse e condimenti; formaggi e altri prodotti derivati dal latte; prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati; paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria; preparazioni di pesci e crostacei; prodotti di origine animale; piatti tradizionali della cucina di Fasano; bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail); b) prodotti del settore silvo-pastorale; c) prodotti dell artigianato locale. 6. L elenco di cui al comma precedente ha carattere indicativo e non esaustivo; pertanto possono ottenere l iscrizione al registro De.C.O. anche altri prodotti che possiedono i requisiti richiesti per raggiungere le finalità proprie al presente regolamento. 7. E prevista l istituzione di un Registro dei Produttori Art.4 Iscrizione nel registro 1. Le istanze per l attribuzione, devono essere corredate da adeguata documentazione, in carta libera, diretta ad evidenziare sia la zona di produzione (il territorio comunale), sia le pratiche agronomiche e artigianali applicate. 2. La relativa documentazione sarà confrontata con gli istituenti protocolli di produzione specifici per ogni prodotto. 3. In ordine alla disciplina igienica inerente la produzione e la vendita dei prodotti De.C.O. ed alla relativa vigilanza igienico sanitaria si rimanda a quanto previsto dalla Legge 283/62 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell Albo possono fregiarsi, per i prodotti individuati nel presente regolamento, della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) completata dal numero di iscrizione. 5. L iscrizione nel registro attesta l origine locale del prodotto e garantisce che composizione e modalità di produzione rispondono a quanto previsto nell apposito disciplinare, secondo la relativa scheda identificativa. 6. Il registro De.C.O. riporta, in ordine cronologico di riconoscimento, i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.). 7. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo nel quale viene fatta confluire e conservata tutta la relativa documentazione.
7 8. Le segnalazioni e le richieste relative ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. possono essere effettuate da chiunque ritenga di dover promuovere tale iniziativa. La procedura può essere avviata d ufficio anche dall Amministrazione Comunale. 9. L istanza con cui si chiede l attribuzione della De.C.O. dovrà indicare: a) il nome del prodotto; b) l area geografica di produzione (che dovrà necessariamente rientrare nell ambito del territorio comunale di Fasano); c) le caratteristiche del prodotto; d) i metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura (se previsti), secondo gli usi tradizionali consolidati e riconosciuti; e) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la lavorazione, preparazione, condizionamento e confezionamento dei prodotti; f) la descrizione dei luoghi di lavorazione, conservazione e stagionatura. 10. La richiesta di iscrizione del prodotto al registro De.C.O. viene valutata dalla Commissione comunale di cui all art. 5, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell istanza. 11. La Commissione predispone, per ciascun prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa con l indicazione delle peculiarità specifiche, ovvero, ove lo ritenga opportuno, un disciplinare di produzione. 12. Dopo aver completato la fase istruttoria, la Commissione presenta le proprie proposte alla Giunta comunale, alla quale è demandata la decisione in merito alla iscrizione dei prodotti nel registro De.C.O. e alla contestuale approvazione delle schede identificative o dei disciplinari di produzione dei singoli prodotti. 13. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione del prodotto al registro De.C.O. sia presentata dalla stessa impresa produttrice, con l iscrizione del prodotto si dispone anche quella dell impresa. Art. 4 bis Registro delle imprese 1. Il Registro dei Produttori indica le imprese che hanno titolo ad utilizzare la De.C.O., in quanto i loro prodotti rispondono alle indicazioni delle schede descrittive adottate e dal disciplinare di produzione se adottato. 2. L iscrizione nel registro De.C.O. è prevista:
8 a) per le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché per gli enti e le associazioni che svolgono attività di produzione, commercializzazione e somministrazione dei prodotti di cui al comma 1, anche se con sede legale fuori del territorio di Fasano; b) per le imprese a carattere industriale, a condizione che operino in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e nel rispetto dei disciplinari di produzione o di quanto esplicitato nelle schede identificative dei prodotti. 3. Il Registro si compone di due sezioni: una riservata ai produttori ed una seconda riservata alle imprese ed enti che commercializzano, trasformano e somministrano i prodotti di cui al Registro De.C.O. La De.C.O. può essere concessa, per lo stesso prodotto, a più imprese diverse se in possesso dei richiesti requisiti; analogamente, la stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi. 4. L iscrizione delle imprese nel registro De.C.O. avviene a seguito di Istanza, come da modello allegato. La documentazione della De.C.O. definisce la documentazione tecnica da allegare all istanza. L iscrizione viene disposta con determina dirigenziale. 5. L accoglimento della richiesta di iscrizione al registro De.C.O. non comporta alcun onere ed è comunicato all impresa, anche a mezzo pec, unitamente agli estremi dell iscrizione (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa del prodotto, o del relativo disciplinare di produzione, e modello del logo. Art. 4 Ter Logo e suo utilizzo 1. Per riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all art. 4 e le iniziative collegate viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento. 2. L utilizzo della scritta De.C.O. e del relativo logo identificativo viene concesso gratuitamente dal Comune alle imprese iscritte nel registro di cui all art. 4-bis, che assumono l impegno di rispettare le disposizioni di cui alle norme successive. 3. Al concessionario viene riconosciuta la facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nel numero e con le dimensioni che gli necessitano per lo svolgimento della sua attività, a condizione che il logo sia riprodotto con fedeltà e nelle stesse proporzioni dell originale e riporti data e numero di iscrizione al registro De.C.O..
9 4. Il concessionario ha altresì l obbligo di esporre il logo De.C.O. in modo tale che lo stesso abbia adeguata e chiara visibilità nei locali dove si esercita l attività di impresa. Analoga visibilità deve essere garantita sulle confezioni e sugli imballaggi utilizzati per la vendita del prodotto. 5. L utilizzo del logo deve in ogni caso avvenire con obiettivi criteri di sobrietà e nel rispetto delle norme che regolano l etichettatura dei prodotti, per il valore in termini di immagine che ad esso sono connessi. 6. Il Comune di Fasano, in quanto proprietario del logo, può utilizzare lo stesso in ogni occasione, circostanza e luogo, quando ciò sia ritenuto idoneo, utile e opportuno dall Amministrazione. 7. L uso del logo non è consentito da parte di soggetti non autorizzati. Art. 5 Commissione Composizione Attribuzioni 1. La iscrizione nel registro della Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) è concessa in base a motivata deliberazione di ammissibilità pronunciata da apposita Commissione, nominata e presieduta dal Sindaco o suo delegato, composta da: - Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente; - L Assessore all Agricoltura e/o all Artigianato, componente; - Un Rappresentante delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di partecipazione territorialmente operanti nel settore del lavoro agricolo e artigiano, sorteggiato tra i nominativi proposti dalle organizzazioni stesse; - Un rappresentante della A.U.S.L. territorialmente competente, individuato fra esperti di comprovata esperienza e competenza nel settore della vigilanza sanitaria in materia alimentare; - Uno o più esperti in scienza dell alimentazione, materie gastronomiche, tecniche produttive eno-agro-alimentari e artigianali o discipline assimilabili, su designazione del Sindaco; - Il responsabile dell ufficio agricoltura, con funzioni di segretario. - La Commissione redige e approva i disciplinari relativi alle tecniche produttive, la documentazione scientifica che documenti caratteristiche organolettiche e qualitative dei prodotti ed acquisisce autonomamente ogni ulteriore informazione che ritenga essenziale e pertinente, inoltre verifica periodicamente la sussistenza dei parametri per l iscrizione nel registro, prevedendo altresì la possibilità di revoca. - La partecipazione ai lavori della commissione non comporta l erogazione di compensi, ma soltanto il rimborso delle spese effettive documentate da parte degli interessati.
10 Art. 6 La struttura organizzativa 1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all interno dell ufficio agricoltura. 2. Il dipendente responsabile della struttura è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento. Art. 7 Compiti del Comune, forme di garanzia e tutela, attività di coordinamento 1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento. 2. Il Comune individua, attraverso l ufficio comunicazione, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento. 3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini del De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull ordinamento degli enti locali. 4. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari e artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n Il Comune, nell ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo Giunta Comunale e Sindaco forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.
11 6. Il Comune prevede di istituire presso la propria biblio/medioteca comunale uno spazio documentale, aperto al pubblico, dove saranno raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti la cultura agro-alimentare locale. Art. 7-bis Controlli e sanzioni 1. L Amministrazione comunale di Fasano si riserva di perseguire a termini di legge ogni abuso concernente l utilizzazione del logo e di effettuare o disporre controlli sull origine dei prodotti a marchio De.C.O., sia nelle aziende di produzione che sui mercati. 2. Fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a propria tutela, l Amministrazione comunale può revocare la concessione della De.C.O. - con conseguente cancellazione dal relativo registro nei seguenti casi: a) mancato rispetto del disciplinare di produzione o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto; b) mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento; c) rifiuto dell impresa a consentire controlli da parte dell Amministrazione; d) perdita dei requisiti richiesti; e) uso difforme o improprio del logo De.C.O.; f) violazioni alle norme igienico-sanitarie; g) accertamento di frodi alimentari. 3. Le infrazioni rilevate dagli organi di controllo, anche su segnalazione di terzi, devono essere documentate con mezzi idonei e comunicate con prontezza all Amministrazione comunale che, con proprio provvedimento - e previo parere obbligatorio e motivato da parte della Commissione di cui all art. 5, formulato dopo aver sentito il trasgressore - sospende o revoca il diritto concesso all utilizzazione del logo De.C.O. 4. Il concessionario al quale viene revocata l autorizzazione all uso del logo De.C.O. non può richiedere indennizzi o risarcimenti di danni. 5. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00. In caso di recidiva triennale la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in 500,00.
12 Art. 8 Promozione di domande di registrazione ufficiale 1. Il Comune sussistendo le condizioni previste dalla legge promuove la presentazione alla Regione ed al Ministero delle Politiche Agricole e Attività Produttive della domanda di registrazione dei prodotti agricoli ed alimentari ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria. 2. Ai fini del riconoscimento DOP, IPG o STG il Comune interverrà per sostenere l iter procedurale delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di origine da più di cinque anni. 3. Il Comune nel rispetto di criteri e modalità previste all art. 2 del Decreto MIPAF 350/99 promuove altresì l inserimento dei prodotti De.C.O. nell Elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 173/98. Art. 9 Riferimento alle normative statali e regionali 1. Le normative di cui al presente regolamento s ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo. Art. 10 Norme finali 1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge. 2. Non sono previste riserve di alcun tipo all immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
13 3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell ambito dell art. 1, ancorché non espressamente previste.
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15 Allegato C) alla delibera di consiglio comunale n. 19 del
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17 Allegato D) alla delibera di consiglio comunale n. 19 del Città di Fasano Sportello Unico Attività Produttive (fac-simile di segnalazione prodotti per l inserimento nel registro De.C.O.) Al Sig. Sindaco del Comune di Fasano Fasano (BR) OGGETTO: segnalazione De.C.O. Il sottoscritto nato il a e residente in Via n., codice fiscale segnala ai fini dell attribuzione della De.C.O., il seguente prodotto: - denominazione: - area geografica di produzione: - luogo di lavorazione: - ditte produttrici (se conosciute): Allega i seguenti documenti *: Data Firma
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19 Allegato E) alla delibera di consiglio comunale n. 19 DEL _ Città di Fasano Sportello Unico Attività Produttive (fac-simile domanda di iscrizione nel registro De.C.O.) Al Sig. Sindaco del Comune di Fasano Fasano (BR) OGGETTO: richiesta di iscrizione nel registro De.C.O. Il sottoscritto nato il a e residente in Via, n., codice fiscale nella qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta avente la qualifica di: O imprenditore agricolo O artigiano O commerciante al dettaglio O somministratore di alimenti e bevande O altro (specificare): con sede in Via n. Codice Fiscale P.IVA premesso - che la propria ditta produce/commercializza/somministra il prodotto - che il suddetto prodotto: O è già iscritto nel registro comunale De.C.O., oppure O per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Fasano è meritevole di ottenere la denominazione comunale di origine CHIEDE di essere iscritto nel registro comunale De.C.O. per il suddetto prodotto nella sezione: _ produttori _ commercializzazione, somministrazione, trasformazione l iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.
20 A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: - di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune; - che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti; - che nella produzione, trasformazione e preparazione del prodotto non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.); - di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O. - altro *: Data, Firma * Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale
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