REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

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1 REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE DELIBERAZIONE C.C N. 268 DEL DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL INDICE SISTEMATICO Capo 1 DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE Art.1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione Art.2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione Art.3 Individuazione fattispecie soggette a canone Art.4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante Art.5 Concessione e/o autorizzazione Art.6 Occupazione d urgenza Art.7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione Art.8 Decadenza della concessione e/o autorizzazione Art.9 Revoca della concessione e/o autorizzazione Art.10 Obblighi del concessionario Art.11 Rimozione relativa ad occupazioni abusive Art.12 Costruzione gallerie sotterranee Capo 2 DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA Art.13 Classificazione del Comune Art.14 Suddivisione del territorio in categorie Art.15 Tariffe Art.16 Soggetti passivi Art.17 Oggetto del canone Art.18 Criterio di applicazione del canone Art.19 Misura dello spazio occupato Art.20 Passi carrabili Art.21 Autovetture per trasporto pubblico Art.22 Distributori di carburante Art.23 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi Art.24 Occupazione temporanee Criteri e misure di riferimento Art.25 Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari Art.26 Maggiorazioni del canone Art.27 Riduzioni del canone per l occupazione permanente Art.28 Passi carrabili Affrancazione del canone Art.29 Determinazione canone temporaneo Art.30 Esenzione del canone Art.31 Esclusione del canone Art.32 Sanzioni Art.33 Versamento del canone Art.34 Rimborsi Art.35 Ruoli coattivi Art.36 Rinvio ed altre disposizioni Art.37 Pubblicità del regolamento Art.38 Variazioni del regolamento Art.39 Norme transitorie

2 Capo 1 Disposizioni Generali Amministrative Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo il rilascio e la revoca nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, riguardanti l applicazione del canone per l occupazione di spazi e aree pubbliche. Art.1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione 1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del servizio competente. 2. L occupazione di spazi ed aree pubbliche è distinta in occupazioni permanenti e occupazioni temporanee: a) Occupazioni permanenti: sono da considerare permanenti quelle occupazioni di spazi ed aree pubbliche con carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all anno, comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti. b) Occupazioni temporanee: sono da considerarsi temporanee quelle occupazioni di spazi ed aree pubbliche la cui durata è inferiore all anno, effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione. 3. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento (art.4 comma 2; art.30 comma 1 lettere c,d, f; art.30 comma 2 lettere a,b,c,d, nonché per coloro che esercitano mestieri girovaghi senza attrezzature stabili sul suolo o infisse nello stesso e gli occupanti di posteggi occasionalmente vacanti al mercato spuntisti). Art.2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione 1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale all Amministrazione Comunale. Nei casi di cui all art.30 comma 2 lettere a,b,c,d, del regolamento, la domanda è sostituita da una comunicazione in carta libera all amministrazione comunale, in merito all occupazione che si intende realizzare; tale occupazione si intende comunque autorizzata qualora non intervenga un diniego ai sensi dell art.5 comma 5 del presente regolamento. 2. Ogni domanda o comunicazione deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell occupazione, le modalità dell uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 3. Qualora l occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l opera stessa.

3 4. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio competente, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell eventuale risarcimento, sentito l ufficio comunale competente. 5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l Amministrazione richiederà ai fini dell esame e della decisione sull istanza. 6. Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere prodotta almeno 60 giorni prima della data di richiesta dell occupazione. Per le occupazioni temporanee la domanda o la comunicazione, deve essere prodotta almeno: a) 5 giorni prima della data di richiesta dell occupazione per le occupazioni occasionali di cui all art.1 comma 3 del presente regolamento. b) 10 giorni prima per tutti gli altri casi ad esclusione delle richieste per occupazioni riferite a fiere per le quali la domanda deve essere prodotta 60 giorni prima ai sensi della normativa vigente in materia. Sono comunque fatti salvi i casi di occupazione d urgenza di cui all art.6 del presente regolamento. 7. Qualora l occupazione riguardi casi particolari, l Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant altro necessario ai fini dell esame e della decisione sull istanza. Art.3 Individuazione fattispecie soggette a canone Quale allegato A) al presente atto sono individuate, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie di occupazione permanenti e temporanee assoggettate al pagamento del canone. Art.4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante 1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi con attrezzature stabili su suolo o infisse nello stesso o con palchi, pedane eccetera (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto l autorizzazione. 2. Per coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non è necessaria l autorizzazione, anche se devono comunque presentare la domanda di occupazione. La sosta non può promulgarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Art.5 Concessione e/o autorizzazione 1. Nell atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Responsabile del servizio competente sono indicate: la durata dell occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima. 2. La concessione e/o autorizzazione deve inoltre contenere l espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione. 3. È fatta salva in ogni caso l obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4 4. Il Responsabile del servizio competente, dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego al rilascio della stessa, per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda o, entro 15 giorni, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell art.2 del presente Regolamento. 5. Per le occupazioni temporanee il termine per l autorizzazione o diniego alla stessa è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l occupazione, considerando come lavorativi i giorni da lunedì a venerdì, sabato e festività anche infrasettimanali escluse. 6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari. 7. La concessione e/o la autorizzazione comunale all occupazione di spazi ed aree pubbliche, non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all occupazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le concessioni e/o autorizzazioni comunali si intendono sempre rilasciate fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l utente. Art.6 Occupazioni d urgenza 1. Per far fronte a situazioni d emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l occupazione può essere effettuata dall interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. 2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l autorizzazione e/o la concessione, l interessato ha l obbligo di dare immediata comunicazione dell occupazione al Responsabile del servizio competente via fax o telegramma. L ufficio comunale competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d urgenza. In caso di negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento. 3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Art.7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione 1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell occupazione, ai sensi dell art.2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. Il rinnovo per le occupazioni temporanee può essere richiesto più volte, comunque per una durata inferiore all anno. I rinnovi non possono superare i 30 giorni i quali non si cumulano con i precedenti ai fini delle agevolazioni. 2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli. 3. La domanda di rinnovo deve essere prodotta per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza, e per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima. Tale domanda deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tariffa di occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto. Art.8 Decadenza della concessione e/o autorizzazione 1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

5 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua voce, delle condizioni previste nell atto rilasciato; - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; - l uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione; - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 180 giorni successivi alla data di rilascio dell atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea; - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e il canone di concessione se dovuto. 2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito. 3. Sono causa di estinzione della concessione o/e autorizzazione: a) la morte salvo passaggio all erede, o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario; b) la sentenza dichiarata di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. Art.9 Revoca della concessione e/o autorizzazione 1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse. 2. In caso di revoca l Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant altro. Art.10 Obblighi del concessionario 1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la concessione. 2. Il concessionario ha l obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali l atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. 3. E pure fatto obbligo al concessionario oltre che osservare le specifiche disposizioni riportate nell atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti. 4. Qualora dall occupazione derivino danni al suo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. Art.11 Rimozione relativa ad occupazioni abusive 1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Responsabile del servizio competente, previa contestazione delle relative infrazioni, propone l emanazione di una ordinanza del Sindaco per la rimozione dell occupazione abusiva e dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione dei materiali è effettuata d ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

6 Art.12 Costruzione gallerie sotterranee 1. Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre al canone, impone un contributo una tantum pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell opera realizzata. CAPO 2 DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA FINANZIARIA E CONTABILE Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere finanziario e contabile del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. Art.13 Classificazione del comune 1. Questo Comune, agli effetti dell applicazione del canone appartiene alla categoria degli enti con popolazione inferiore a abitanti. Art.14 Suddivisione del territorio in categorie 1. Il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegato B al presente regolamento e di cui fa parte integrante. Art.15 Tariffe 1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse non soggetto ad alcun frazionamento nella misura prevista dalla tariffa allegata C al presente regolamento di cui fa parte integrante. 2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata C con riferimento alla durata dell occupazione e in base alla superficie occupata, comunque per un importo non inferiore a 150 per metro quadrato indipendentemente da ogni riduzione. 3. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono graduate in base alle seguenti classificazioni delle strade: - prima categoria 100 per cento; - seconda categoria riduzione del 30 per cento rispetto al prima; - terza categoria riduzione del 45 per cento rispetto alla prima. 3. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, conduttore, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, indicata nella tariffa allegato C, ridotta del 50%. Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT. La tariffa minima di riferimento si intende quella della categoria terza.

7 Art.16 Soggetti passivi 1. Il canone è dovuto dal titolare dell atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all uso pubblico nell ambito del rispettivo territorio. Art.17 Oggetto del canone Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune. La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di un pubblico passaggio. Art.18 Criterio di applicazione del canone 1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metro quadrato, metro lineare o chilometro lineare per le occupazioni concernenti i cavi, le condutture e gli impianti in genere soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. 2. Le frazioni inferiori al metro quadrato, al metro lineare o chilometro lineare per le occupazioni concernenti i cavi, le condutture e gli impianti in genere soprastanti o sottostanti il suolo pubblico sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. 3. Il canone è commisurato a seconda dell importanza dell area sulla quale insiste l occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant altro oggetto del canone sono inclusi nelle tre categorie precedentemente determinate. Il canone è determinato da coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione ai sensi del successivo articolo 29. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, se non vi sia variazione nella consistenza delle occupazioni e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche. In caso contrario, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell anno, il relativo versamento, deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell atto di concessione e comunque non oltre il 31 Dicembre dell anno di rilascio medesimo per le concessioni rilasciate nel mese di dicembre. 5. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento, possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell anno successivo. 6. Per le occupazioni temporanee il versamento del canone deve essere operato entro lo stesso termine di effettuazione dell occupazione. 7. Per le occupazioni realizzate per il mercato settimanale se il canone è superiore a Lire = ( 258,23), il versamento può essere effettuato in quattro rate scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell anno cui si riferisce l occupazione. In caso di versamento in un unica soluzione la scadenza del pagamento è il 31 gennaio dell anno cui si riferisce l occupazione. Per le occupazioni temporanee di almeno 90 giorni, il versamento può essere effettuato in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente nel mese di inizio dell occupazione e alla data di cessazione dell occupazione, sempre nel corso dell anno di riferimento del tributo.

8 Art.18/bis In deroga a quanto previsto dall art. 2 del regolamento e previo parere della Giunta Municipale, nel caso in cui più soggetti siano interessati al medesimo spazio od area, può essere effettuata una gara pubblica, e l area è concessa a chi offre le condizioni migliori. La Giunta può inoltre mettere in gara la concessione per l occupazione di aree di particolare pregio o comunque ritenute strategiche; tali aree saranno individuate annualmente con appositi atti deliberativi. In tali casi non si applicano le tariffe previste da presente regolamento, e il canone dovuto per la durata della concessione stessa dovrà essere sempre superiore al canone previsto dalle tariffe ordinarie. Art.19 Misura dello spazio occupato 1. Il canone si determina in base all effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare. Ove più occupazioni di entità uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare, anche della stessa natura insistano ciascuno su area pubblica distinta, la tassa per dette singole occupazioni va determinata autonomamente, con arrotondamento all unità di misura superiore. 2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare o chilometro lineare superiore. 3. Per le occupazioni soprassuolo, purchè aggettanti almeno 100 centimetri dal vivo del muro, l estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone. Art.20 Passi carrabili 1. La superficie da considerare ai della determinazione della consistenza dei passi carrabili si trova moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. I passi pedonali costituiti da manufatti insistenti sul suolo pubblico seguono i medesimi criteri generali previsti per i passi carrabili. 2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. 3. Così come già indicato con atto di Consiglio Comunale n. 95 del 28 giugno 1996, esecutivo, il canone non si applica ai passi carrabili. Art.21 Autovetture per trasporto pubblico 1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

9 2. Il canone è complessivo dovuto per l intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolto da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi. Art.22 Distributori di carburante 1. Il canone stabilito per i distributori di carburante, va riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni litri o frazione di litri. 2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. 3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni litri o frazione di litri degli altri serbatoi. 4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. 5. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell acqua e dell aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. 6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette al canone di occupazione di cui al presente regolamento. Art.23 Apparecchiature per la distribuzione dei tabacchi 1. Per l impianto e l esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, come tariffa. Art.24 Occupazione temporanee criteri e misure di riferimento 1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all anno. 2. Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa: 1) Fino a 12 ore: riduzione del 10 per cento; 2) Oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera. 3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura 20 per cento. 4. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfettaria, secondo la tariffa. Art.25 Occupazione sottosuolo e soprassuolo casi particolari 1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e

10 provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, dopo la fase di prima applicazione di cui all art Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica. Art.26 Maggiorazioni del canone 1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. 2. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30 per cento per ogni categoria. Art.27 Riduzioni del canone per casi particolari 1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone: 1) Le superfici eccedenti i metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. 2) La tariffa per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento. 3) Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, e in ogni caso quando manchi un opera visibile che renda concreta l occupazione e certa la superficie sottratta all uso pubblico, il Responsabile del servizio competente può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico fornito dal richiedente, vietare la sosta indiscriminata sull area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell accesso. Art.28 Passi carrabili affrancazione 1. Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l abolizione con apposita domanda al Comune. Il ripristino dell assetto stradale è effettuato a spese del richiedente. Art.29 Determinazione canone temporaneo 1. Si applicano i sotto indicati criteri: - le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione a lire 150 per metro quadrato; - le tariffe sono moltiplicate per un coefficiente pari a 0,50 per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e dagli esercenti il commercio su aree pubbliche sia mediante l utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono moltiplicate per un coefficiente pari a 0,80. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per

11 cento per la parte eccedente i 100 mq., e fino a mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i mq.; - le tariffe per le occupazioni realizzate per l esercizio delle attività edilizia sono moltiplicate per un coefficiente pari a 0,50; - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento, come già indicato nell art.18 del presente regolamento. Tale riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili. Con il termine convenzione si intende il documento ( allegato D al presente regolamento ) con il quale il contribuente sottoscrive l accettazione del pagamento anticipato della tassa dovuta, in unica soluzione o con le modalità previste dall art.18 del presente regolamento. Si considerano ricorrenti le occupazioni realizzate dagli spettacoli viaggianti, rendendosi di conseguenza applicabile la riduzione della tariffa del 50 per cento, comunque al di sotto del limite fissato di lire 150 a metro quadro. Art.30 Esenzione dalla tassa 1. Sono esenti dal pagamento del canone tutte le occupazioni seguenti: a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica b) Le tabelle identificative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere; c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale. e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima; f) Le occupazioni di aree cimiteriali. g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap. h) Le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive. 2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali: a) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana; b) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a tre ore; c) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; d) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (esempio potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

12 Art.31 Esclusione dal canone 1. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, dehors, pergolati e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all interno del centro abitato. 2. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale. 3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un opera visibile che renda concreta l occupazione e certa la superficie sottratta all uso pubblico. Non è dovuto il canone se lo stesso corrispondente corrisponde ad un ammontare non superiore a L Non sono assoggettati al canone le occupazioni, di carattere temporaneo, con tende o simili, fisse o retrattili. Art.32 Sanzioni - Per le violazioni concernenti l applicazione del canone si applicano le sanzioni seguenti da irrogarsi a cura del responsabile del servizio competente al rilascio della concessione o autorizzazione: omessa richiesta di autorizzazione o concessione 200% del canone dovuto con minimo di ; dichiarazione infedele 75% del maggior canone dovuto; errori o omissioni non incidenti sul canone Sulle somme dovute a titolo di canone e sanzione si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso di interesse legale vigente con calcolo giorno per giorno. Art.33 Versamento del canone 1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone è dovuto per l intero anno di rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre di rilascio medesimo per le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate nel mese di dicembre. 2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio. 3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Sul bollettino di conto corrente postale devono essere indicati tutti gli estremi di riferimento per individuare l esatta causale del versamento. 4. Per le occupazioni temporanee l obbligo del pagamento del canone e assolto con il pagamento mediante la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi entro i termini indicati dall art.18 del presente regolamento. Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto dell amministrazione (art.1 comma 3 del presente regolamento), o in casi di motivata e comprovata urgenza, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all ufficio comunale competente.

13 Art.34 Rimborsi 1. I contribuenti possono richiedere al comune, con apposita istanza in carta legale, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è predisposto con autonoma determinazione del Responsabile del servizio competente al rilascio della concessione e/o autorizzazione. Art.35 Ruoli coattivi 1. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall art..68 del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1998, in un unica soluzione. 2. Si applica l art.2752 del codice civile. Art.36 Rinvio ad altre disposizioni Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme legislative presenti in materia. Con deliberazione G.C. n.441 del adottata ai sensi dell art.4 del D..Lgs n.285 Nuovo Codice della Strada sul territorio comunale esiste solo il centro abitato e la zona limitrofa. Non ci sono sobborghi o frazioni. Art.37 Pubblicità del regolamento Copia del presente regolamento, a norma dell art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art.38 Variazioni del regolamento L amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all Albo pretorio del Comune. Art.39 Norme transitorie L applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinano dal presente regolamento decorre dal 1 gennaio 1999.

14 Allegato A) COSAP INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO - Passi carrai - Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci - Spazi riservati a parcheggio privato - Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio - Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne - Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo - Dissuasori stradali - Espositori di merce all esterno di negozi su appositi supporti - Espositori di merci alla rinfusa all esterno di negozi - Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di provati - Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all effettuazione di lavori edili e simili - Dehors - Fioriere e simili - Aree mercatali - Distributori di tabacchi SOPRASSUOLO - Tende da sole - Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo - Cavidotti, elettrodotti e simili - Impianti a fune per trasporto merci e persone SOTTOSUOLO - Cisterne e serbatoi interrati in genere - Cavidotti interrati - Condotte e tubazioni interrate - Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità - Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l erogazione di pubblici servizi

15 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO - Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti) - Esposizioni di merce all esterno di negozi su appositi espositori - Esposizione di merci alla rinfusa all esterno dei negozi - Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all effettuazione di lavori edili e simili - Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità - Spettacoli viaggianti e circensi - Manifestazioni politiche, culturali, religiose e sportive deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici - Fioriere e simili - Dehors - Ombrelloni, tavolini e sedie all esterno di pubblici esercizi - Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo SOPRASUOLO - Tende da sole sporgenti da bancarelle e simili - Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo - Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze - Cavidotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo SOTTOSUOLO - Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisiorio

16 ALLEGATO B) ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA PRIMA CATEGORIA, AI FINI DELL APPLICAZIONE DEL CANONE 1 PIAZZA CAPOLUOGO PIAZZA MERCATO

17 ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA SECONDA CATEGORIA, AI FINI DELL APPLICAZIONE DEL CANONE 1 CORSO CAPOLUOGO CORSO MARTIRI PATRIOTI 2 CORSO CAPOLUOGO CORSO ROMA 3 CORSO CAPOLUOGO CORSO SAN ROCCO 4 PIAZZA CAPOLUOGO PIAZZA GARIBALDI 5 PIAZZA CAPOLUOGO PIAZZA MAZZINI 6 STRADA CAPOLUOGO VIA ANNUNCIATA 7 STRADA CAPOLUOGO VIA ARCO ANTICO 8 STRADA CAPOLUOGO VIA ARCO NUOVO 9 STRADA CAPOLUOGO VIA CASATI 10 STRADA CAPOLUOGO VIA CASTELLANA 11 STRADA CAPOLUOGO VIA CHIESA ANTICA 12 STRADA CAPOLUOGO VIA CORIO 13 STRADA CAPOLUOGO VIA CROCIFISSO 14 STRADA CAPOLUOGO VIA DEL POZZO 15 STRADA CAPOLUOGO VIA DEL TORCHIO 16 STRADA CAPOLUOGO VIA GESU 17 STRADA CAPOLUOGO VIA GALLARATE DALL ANGOLO CORSO MARTIRI PATRIOTI ALL ANGOLO CON VIA VILLORESI 18 STRADA CAPOLUOGO VIA MORONI DA PIAZZA MAZZINI A VIA ACERBI 19 STRADA CAPOLUOGO VIA OSPEDALE 20 STRADA CAPOLUOGO VIA PALESTRO 21 STRADA CAPOLUOGO VIA RUGABELLA 22 STRADA CAPOLUOGO VIA SAN GEROLAMO 23 STRADA CAPOLUOGO VIA SANT ANTONIO DA PIAZZA MAZZINI A VIA ACERBI 24 STRADA CAPOLUOGO VIA SARAGAT 25 STRADA CAPOLUOGO VIA SOLFERINO 26 STRADA CAPOLUOGO VIA TADINI DA PIAZZA GARIBALDI ALL INCROCIO CON VIA ACERBI 27 STRADA CAPOLUOGO VIA TOBAGI 28 STRADA CAPOLUOGO VIA TORTUOSO 29 STRADA CAPOLUOGO VIA VILLORESI DA VICOLO ROMA A VIA LEONE XIII 30 STRADA CAPOLUOGO VICOLO DEI FIORI 31 STRADA CAPOLUOGO VICOLO DEL FORNO 32 STRADA CAPOLUOGO VICOLO ROMA TUTTE LE ALTRE STRADE ED ALTRE AREE PUBBLICHE SONO CLASSIFICATE NELLA TERZA CATEGORIA AI FINI DELL APPLICAZIONE DEL CANONE

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