REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

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1 Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola ZONA VALDERA Provincia di Pisa REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione del Consiglio dell'unione Valdera n.21 del

2 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Finalità e contenuto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali viene effettuata dal Servizio dell Unione la riscossione coattiva delle entrate tributarie, del Cosap e del Cimp dei Comuni, ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. n. 446/ La riscossione coattiva delle entrate tributarie viene effettuata tramite l ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo, di regola, le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili, e all occorrenza le procedure ordinarie di cui al codice di procedura civile. 3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell attività del Servizio dell Unione quale soggetto che esercita le funzioni di cui sopra in forma associata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. 1. Ai fini del presente regolamento si intende: Art. 2 Definizioni - per Servizio, il Servizio che effettua la riscossione coattiva delle entrate tributarie, del COSAP e del CIMP; - per Comune, un Comune facente parte dell Unione dei Comuni della Valdera, o anche esterno, purché abbia aderito alla convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, del COSAP e del CIMP; - per Unione, l Unione dei Comuni della Valdera; - per Entrate Tributarie, le entrate dei Comuni derivanti da imposte, tasse, diritti comunque denominati; - per COSAP, il Canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche; - per CIMP, il Canone per l installazione dei mezzi pubblicitari; - per Riscossione coattiva, l insieme delle procedure finalizzate a realizzare il recupero delle entrate non riscosse in via ordinaria dal Comune.

3 Titolo II Ingiunzione Fiscale Art. 3 Verifica delle condizioni dei crediti e predisposizione delle liste di carico 1. Le azioni cautelari ed esecutive non possono aver luogo senza l esistenza di un titolo esecutivo, che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il decorso del procedimento. 2. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito: certo (ovvero incontestabile nel merito, fino a prova contraria), liquido (di ammontare determinato) ed esigibile (in quanto non sussistano ostacoli alla sua riscossione). 3. A tale scopo, gli Uffici Tributi dei Comuni, dovranno verificare, per ciascun avviso di accertamento da mettere in riscossione, il verificarsi delle condizioni di cui sopra e, in particolare: che essi non siano stati pagati entro i termini e che la loro notifica si sia perfezionata correttamente. 4. Successivamente, saranno predisposte apposite liste di carico, distinte per tipologia di entrata, nelle quali saranno inseriti, con separati articoli di lista, i dati relativi alle somme dovute dai contribuenti a titolo di imposta, sanzioni e interessi. 5. Le liste di carico saranno immesse nella piattaforma informatica che gestirà tutte le procedure inerenti la riscossione coattiva. Art. 4 Atto d ingiunzione fiscale 1. Il primo atto della riscossione coattiva è l ingiunzione fiscale, che viene predisposta dal Responsabile del Servizio sulla base dei dati trasmessi dai Comuni. 2. Questa deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali: l indicazione del soggetto debitore; l indicazione del soggetto creditore; l ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l indicazione dell ammontare di quest ultima, ovvero quella indicata nell /negli avviso/i di accertamento, gli interessi, le spese di notifica e d istruttoria; il termine entro cui adempiere (sessanta giorni dalla data della notifica); l avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento; la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva; l indicazione dell autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità; l indicazione dell ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela; l indicazione del funzionario responsabile del procedimento; la sottoscrizione dell atto da parte del Responsabile del Servizio Riscossione Coattiva.

4 Art. 5 Efficacia dell ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto 1. L ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data di notificazione, o se impugnato, con ricorso rigettato. 2. Essa contiene gli elementi e, quindi, assolve, anche, la funzione di precetto. 3. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale. 4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione. 5.Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l esecuzione, l ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto; pertanto, ai fini dell avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il Servizio rinnova l efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell ingiunzione fiscale di cui sopra oppure tramite l avviso di cui all art. 50 del D.P.R. n. 602/73. Art. 6 Rimborso spese 1. Sono poste a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta dell Unione. Art. 7 Opposizione all ingiunzione fiscale 1. Le controversie che attengono la predisposizione dell ingiunzione fiscale e la sua notificazione, qualora questa abbia ad oggetto una pretesa creditoria di natura tributaria, sono di competenza della Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente. 2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell atto, che può essere impugnato solo per vizi propri. 3. Non sono proponibili le opposizioni di cui agli art.li 615 e 617 c.p.c. Titolo III Azioni cautelari ed esecutive Art. 8 Azioni cautelari ed esecutive 1. Nel caso di riscossione coattiva di crediti di importo fino ad euro 1.000,00, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 (centoventi) giorni dall invio al contribuente, mediante posta ordinaria, di una comunicazione, contenente il dettaglio delle somme poste in riscossione.

5 2. Per crediti d importo superiore ad euro 1.000,00, le azioni cautelari ed esecutive saranno effettuate direttamente, nel rispetto dei limiti d importo previsti dalle relative disposizioni legislative e regolamentari. 3. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, sarà effettuata tenendo sempre in considerazione il criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri: - tipologia del credito - importo del credito - costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive - eventuale contenzioso in atto In caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito il servizio attuerà le procedure indicate dall art In prima istanza, il servizio effettuerà massivamente due procedure, una di natura cautelare (fermo amministrativo), l altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso d impossibilità a procedere come sopra, verrà eseguito il pignoramento mobiliare. L ufficio tributi del Comune fornisce le eventuali informazioni in suo possesso sulle posizioni creditorie, utili ad ottimizzare le procedure di cui sopra. 5. Nel caso di crediti d importo rilevante e/o di posizioni creditorie complesse, la scelta dell azione da eseguire sarà concordata dal Servizio con l Ufficio Tributi. Tali azioni potranno essere affidate al legale di fiducia dell Ente, i cui costi saranno addebitati direttamente al Comune richiedente. Art. 9 Fermo amministrativo 1. Il fermo amministrativo può essere iscritto solo per debiti uguali o superiori ad Euro 250,00. - Per debiti di importo compreso tra Euro 250,00 ed Euro 3.000,00, il fermo amministrativo interessa un solo bene mobile registrato; - per debiti d importo compreso tra Euro 3.000,00 ed Euro ,00, il fermo interessa due beni mobili registrati; - per debiti d importo superiore ad Euro ,00 il fermo interessa tutti i beni mobili registrati del debitore. Art. 10 Azioni cautelari e conservative dei crediti 1. Nel caso se ne ravvisi l opportunità, il servizio può promuovere su richiesta del singolo ente, azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito. Art. 11 Sgravio e rimborso Nel caso in cui l Ufficio Tributi del Comune abbia disposto lo sgravio parziale/totale oppure la sospensione amministrativa dell atto posto in riscossione coattiva, deve trasmettere il relativo provvedimento a mezzo PEC al Servizio, contestualmente all invio al contribuente. L eventuale rimborso di somme dovute sarà a cura del Comune.

6 Art. 12 Sospensione della riscossione 1. Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, ai sensi e con le modalità previste dall art. 1 commi della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), il Servizio arresta immediatamente tutte le procedure messe in atto e provvede, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione, alla sua trasmissione a mezzo PEC all Ente impositore. 2.Quest ultimo, nei successivi sessanta giorni, oltre alla comunicazione al debitore, deve trasmettere, sempre a mezzo PEC, al Servizio il provvedimento di sospensione o sgravio, affinchè la riscossione coattiva sia, rispettivamente ulteriormente sospesa o annullata, oppure avvertirlo dell inidoneità della dichiarazione presentata a mantenere sospesa la riscossione, in modo tale che quest ultima sia ripresa. 3. In caso di mancato invio da parte dell Ente della comunicazione al contribuente e dei conseguenti provvedimenti al Servizio, nel termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui sopra, le somme indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto e si intendono automaticamente discaricate. Titolo IV Organizzazione del servizio Art. 13 Funzionario responsabile del servizio 1. Il Funzionario responsabile del Servizio Associato è il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva cui compete l adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti in cui si articola il procedimento, tranne quelli di competenza del Funzionario Responsabile per la riscossione, di cui all art. 42 del D.Lgs. 112/99. Art. 14 Funzionario responsabile per la riscossione 1. Ai fini di cui al comma 2 dell art. 1 del presente regolamento, il Presidente dell Unione procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. 2. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall art. 42 del D.Lgs. 112/ L ufficiale della riscossione, ai sensi del comma 3 dell art. 49 del D.P.R. 602/73, svolge le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari: pertanto, effettua le azioni di esecuzione tramite, sia la notificazione degli atti, sia l esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, assumendo la qualifica di pubblico ufficiale.

7 Art. 15 Rateazione del pagamento 1. Il Responsabile del Servizio può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure. 2. Per debiti fino a Euro ,00, il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica (autocertificazione). Soltanto, in caso di superamento della suddetta soglia, è necessario presentare, a corredo dell istanza, la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico finanziaria del contribuente. Lo stesso vale qualora, pur non essendo la somma da rateizzare superiore ad Euro ,00, venga richiesto un numero di rate superiore a In questi ultimi due casi, il Responsabile verifica la situazione di difficoltà economica del contribuente e, in caso di accoglimento della richiesta, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni, valevoli nel caso in cui esso si riferisca a persone fisiche: - importo minimo rateizzabile Euro 150,00, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate; - il piano di rateizzazione può essere a rata fissa oppure a rate variabili e crescenti; - l importo minimo di ciascuna rata è di euro 50,00; 4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione. 5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive: - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; - l intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive; - il carico non può più essere rateizzato. 6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 1 del presente articolo, la rateazione concessa può essere prorogata, una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il Servizio trasmette a mezzo PEC copia del provvedimento di rateizzazione all Ufficio Tributi del Comune contestualmente all invio al contribuente. 7. In deroga a quanto sopra, Il Funzionario Responsabile della Riscossione, nell ambito dell esperimento delle procedure esecutive, ha la facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente, previa comunicazione al Responsabile del Servizio. 8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.

8 Art. 16 Versamenti al Comune 1. Il Servizio dell Unione versa a ciascun Comune, con cadenza mensile, tutte le somme incassate dall Ufficiale della Riscossione nell esercizio della sua attività, con allegata la distinta delle riscossioni effettuate in relazione alle singole e specifiche somme indicate nelle liste di carico. Art. 17 Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva 1. Sono a carico del contribuente, a titolo di rimborso, le spese di cui al D.M. 21/11/2000 sostenute per la messa in atto delle procedure cautelari ed esecutive. Art. 18 Notificazione degli atti della riscossione coattiva 1. La notificazione degli atti della riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell ambito territoriale corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, ovvero dall ufficiale giudiziario, dal Funzionario Responsabile della Riscossione e nelle altre forme previste dalla legge. Art. 19 Discarico per crediti inesigibili 1. Alla fine di ogni anno, il Servizio effettua, per ciascun comune, la rendicontazione delle partite non riscosse, al fine di verificare con l ufficio tributi l efficacia delle azioni cautelari ed esecutive nel frattempo intraprese. 2. Decorsi tre anni dall affidamento delle liste di carico di cui all art. 10 del presente regolamento, il Servizio presenterà a ciascun Comune la rendicontazione relativa a ciascuna di esse, contenente le partite e la relativa documentazione per le quali le procedure cautelari ed esecutive esperite hanno avuto esito negativo e, pertanto, risultano non riscosse. A seguito di tale comunicazione di inesigibilità, il credito si intende automaticamente discaricato. 3. Nel caso in cui, l Ufficio Tributi comunichi, successivamente, al Servizio l esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione o segnali ogni altro mutamento nella situazione patrimoniale del debitore, tale da consentire l effettuazione di nuove azioni cautelari e/o esecutive, il Servizio riprende in carico la partita precedentemente discaricata, nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione. Art. 20 Opposizione alle procedure di riscossione coattiva 1. In relazione a crediti aventi natura tributaria, le opposizioni esecutive sono ammesse nei seguenti casi: - l opposizione regolata dall art. 615 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti la pignorabilità dei beni; - l opposizione regolata dall art. 617 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti i singoli atti dell esecuzione.

9 2. E proponibile, altresì, l opposizione di terzi di cui all art. 619 del codice di procedura civile, con le modalità stabilite dall art. 58 del D.P.R. 602/73. Titolo V Norme finali Art. 21 Rinvio dinamico 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali. 2.In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 22 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1 gennaio 2013.

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