COMUNE di SAN PIETRO in CARIANO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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1 COMUNE di SAN PIETRO in CARIANO Provincia di Verona REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Allegato alla delibera consiliare N. DEL REGOLAMENTO COSAP 2012.doc

2 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE C.O.S.A.P. Art. 1 - Definizioni 1. Definizioni ai fini del presente Regolamento: CANONE, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; CONCESSIONE, l'atto amministrativo scritto mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta; OCCUPAZIONE o OCCUPARE, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività; REGOLAMENTO, il presente Regolamento con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed i criteri di applicazione del canone di concessione; SUOLO PUBBLICO o SPAZIO PUBBLICO, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Art. 2 - Ambito e Scopo del Regolamento 1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche - come sopra definiti all'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione Delibera CC N. del / / Pag. 2 di 22

3 del canone dovuto per le occupazioni medesime, istituito col presente Regolamento. 2. Il Regolamento disciplina la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici. 3. Le norme di Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività. Art. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche 1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto del presente Regolamento. 2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee. a) sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti sono di durata pluriennale e necessitano della concessione iniziale. Negli anni successivi, il rinnovo della stessa non è richiesto. (Sono tali le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole e le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni della settimana). b) sono TEMPORANEE le occupazioni di durata inferiore all'anno, comprese le ricorrenti; Le occupazioni temporanee possono essere giornaliere o di più giorni, comunque inferiori all'anno. Si distinguono in: Delibera CC N. del / / Pag. 3 di 22

4 b/1 - le occupazioni di aree realizzate in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore (es. mercato settimanale); b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale a superiore all'anno. c) sono RICORRENTI le occupazioni relative alle concessioni rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono. Art. 4 - Occupazioni per l'esercizio del commercio 1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto. Art. 5 - Occupazioni per Pubblici Servizi 1. Il canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture ed impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è determinato forfettariamente come da art. 63, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 446 del Gli importi sono rivalutati annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell anno precedente. 2. Il canone è versato in un unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l indicazione dell art. 63 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997. Art. 6 - Occupazioni per Spettacoli Viaggianti 1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti di Spettacoli Viaggianti, le superfici sono calcolate in ragione: del 50% sino a 100 mq; del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a mq; del 10% per la parte eccedente mq. Delibera CC N. del / / Pag. 4 di 22

5 2. Durante le manifestazioni, e massimo tre giorni prima e tre giorni dopo le stesse, ai fini del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, non si computano le superfici occupate dai veicoli destinati al ricovero delle merci e all alloggio delle persone degli Spettacoli Viaggianti, fermo restando che detti veicoli devono essere posizionati in aree o spazi indicati dalla Polizia Municipale Art. 7 - Occupazioni d'urgenza 1 E consentita, eccezionalmente, l occupazione d urgenza per brevi periodi e comunque non oltre il secondo giorno e senza il regolare rilascio della concessione, soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza ed obiettiva necessità, oppure per salvaguardare la pubblica incolumità, sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati. Tali occupazioni si intendono di breve durata, fino ad un massimo di due giorni 2. In questi casi, l interessato ha l obbligo di fornire immediata comunicazione dell occupazione, sull apposito modello, agli uffici comunali competenti, i quali devono attestare l esistenza o meno delle condizioni d urgenza e predisporre, ove occorre, i provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. La concessione si intende accordata a seguito della suddetta comunicazione. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell occupazione, deve essere conservata presso il luogo in cui si verifica l occupazione stessa per essere esibita agli agenti addetti al controllo. 3. La mancata presentazione o l inesistenza delle condizioni che hanno determinato l occupazione d urgenza danno luogo all applicazione delle sanzioni prescritte nel caso di occupazione abusive ed all obbligo dell immediata liberazione dell area. 4 L occupazione d urgenza dovrà comunque rispettare tutti i criteri di sicurezza e dovrà essere conforme alle indicazioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. 5 Se l occupazione di cui ai commi precedenti si protrae oltre il secondo giorno, il richiedente deve presentare regolare domanda di occupazione volta a ottenere il rilascio dell atto di concessione come previsto dal successivo art. 10 e al relativo pagamento del canone. Art. 8 - Occupazioni occasionali 1. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal Regolamento di Polizia Urbana e per quella determinata dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci. Delibera CC N. del / / Pag. 5 di 22

6 2. Non è richiesta la concessione per le occupazioni di durata inferiore a 6 ore non intralcianti il traffico che riguardino piccoli lavori di manutenzione, ad esempio lavori su infissi e pareti ovvero operazioni di trasloco di mobili o per il mantenimento del verde. Art. 9 - Occupazioni che determinano canoni di modesta entità 1. Per occupazioni con canoni di modesta entità, con importi: occupazione permanente < 10,00, occupazione temporanea < 5,00, non è previsto alcun versamento. 2. L occupante è tenuto comunque ad inoltrare preventivamente all Ufficio Tributi del Comune apposita richiesta con conseguente rilascio della concessione. Art Domanda per il rilascio della concessione 1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale volta ad ottenere il rilascio del relativo atto di concessione. 2. La domanda va redatta in bollo su apposito modulo predisposto dal Comune, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente, che dovranno essere indicate dai richiedenti stessi. Pena l inammissibilità, la domanda deve contenere: a) nel caso che il richiedente sia persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale o partita I.V.A.; b) nel caso che il richiedente sia diverso da quello indicato nel comma a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita I.V.A., nonché le generalità del Legale Rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie; d) l'oggetto dell occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s intende svolgere ed i mezzi con cui s intende occupare, l'opera che s intende eseguire e le modalità d uso dell'area; e) la durata dell'occupazione; Delibera CC N. del / / Pag. 6 di 22

7 f) se richiesto dal Comune, l'impegno a sostenere le spese di ripristino dell area occupata o di sopralluogo mediante versamento di un deposito cauzionale; g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore. 3. Se ritenuto necessario dall Ufficio che cura l istruttoria, il richiedente è tenuto a fornire ulteriore documentazione come, ad esempio la pianta planimetrica dell area interessata, l autorizzazione per l'esercizio di attività per cui chiede la concessione, ecc. 4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. 5. Sulla domanda possono essere indicati più giorni anche non consecutivi e più ubicazioni, verrà poi rilasciata una concessione unica comprensiva di tutti i giorni e luoghi richiesti. 6. Nel caso in cui si rilasci una concessione come indicato al precedente comma 5, di cui una parte delle ubicazioni sia in categoria 1 ed una parte in 2 categoria si faranno calcoli separati in base alla richiesta dettagliata dell utente (vie-giorni-mq). Art Ufficio Comunale competente 1. Le richieste di occupazione suolo pubblico permanenti devono essere presentate all Ufficio Tributi 30 giorni prima dell'occupazione e 15 giorni prima quelle relative alle occupazioni temporanee. Art Istruttoria della pratica 1. La domanda di occupazione é assegnata all'incaricato del procedimento il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione stradale, l igiene e la sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. 2. L'incaricato del procedimento provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati in materia. 3. Gli uffici comunali trasmettono obbligatoriamente il parere richiesto all Ufficio Tributi almeno 3 giorni lavorativi,prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento Delibera CC N. del / / Pag. 7 di 22

8 come previsto dal successivo comma 4, in caso di mancato inoltro sarà considerato come tacito nulla-osta alla realizzazione dell occupazione per quanto di competenza. 4. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le occupazioni permanenti e di 15 giorni per quelle temporanee, dalla data del protocollo del Comune sulla domanda. 5. Nel caso siano necessarie autorizzazioni di altri enti, i termini predetti decorrono dalla data in cui vengono presentate al responsabile del procedimento tali autorizzazioni. Art Contenuto e rilascio della concessione 1. In base ai risultati dell istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. 2. L'atto di concessione, in bollo a carico del Concessionario, costituisce titolo che legittima l'occupazione e l utilizzazione dell'area pubblica. 3. L'atto di concessione deve contenere: a) gli elementi identificativi della domanda, come previsto dall art. 10, comma 2 del presente Regolamento; b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione; c) l ammontare del canone di concessione; d) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 17 del presente Regolamento che disciplina il rinnovo e la disdetta della concessione. 4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del Concessionario. 5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita. 6. Presso gli uffici comunali competenti sarà compilato apposito registro sul quale risulti la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata. Art. 14 Deposito Cauzionale Delibera CC N. del / / Pag. 8 di 22

9 1. Il Comune può imporre al concessionario il versamento di un deposito cauzionale infruttifero con la stipula di fideiussione bancaria o assicurativa, nel caso in cui: l'occupazione comporti manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie; dall occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale. 2.L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio interessato, in proporzione all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. 3. Lo svincolo della fideiussione è subordinato al nulla osta degli uffici comunali. Art Durata 3. La concessione per occupazione permanente è rilasciata per la durata massima di anni 10 a decorrere dall anno di rilascio della concessione, senza pregiudizi di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. 4. Il periodo di validità della concessione è stabilito dal Funzionario Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativo. 5. La concessione per occupazione sotto suolo con cavi ed impianti per erogazione di pubblici servizi ha durata 29 anni a decorrere dall anno di rilascio della concessione. Art Titolarità della concessione 1. La concessione è rilasciata in favore del solo richiedente, per cui non è consentita concessione a terzi. 2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario. 3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un attività ai quali è collegata un occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell ipotesi che intenda mantenere l occupazione già Delibera CC N. del / / Pag. 9 di 22

10 esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all art. 10. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente. 4. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d indennizzo. 5. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. 6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l intero periodo in corso. Art Rinnovo e disdetta della concessione 1. Le concessioni permanenti possono essere rinnovate con le modalita previste dall art. 13. Il concessionario deve inoltrare al Comune apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo della concessione, se diversa da quella prevista al precedente art. 15. Se nulla osta, il rinnovo potrà essere concesso previo pagamento del relativo canone. 2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario deve presentare domanda in bollo prima della scadenza della concessione in atto, indicando i motivi della richiesta di proroga. Non è necessario acquisire nuovi pareri, ma sarà cura dell Ufficio Polizia Urbana verificare che nulla è cambiato rispetto alla concessione originaria. Se nulla osta, la proroga potrà essere concessa con apposito atto integrativo, previo pagamento del relativo canone. 3. E consentita la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente che deve essere comunicata dal concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza anticipata. Art Obblighi del Concessionario Delibera CC N. del / / Pag. 10 di 22

11 1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizi dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possano derivare a terzi per effetto dell'occupazione. 2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di: a) a richiesta degli addetti comunali, esibire l'atto che autorizza l'occupazione; b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa; c) al termine dell'occupazione, provvedere a proprie spese e cura a ripristinare il suolo com era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la fideiussione di cui al precedente art. 14 e rivalendosi nei confronti del concessionario qualora questa non sia sufficiente; d) versare il canone alle scadenze fissate. Art. 19 Modifica, sospensione e revoca della concessione 1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, salvo solo la parte di canone non dovuta nel caso in cui vi sia la cessazione anticipata dell'occupazione. 2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, da diritto alla riduzione del canone in proporzione alla durata della sospensione. 3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio. 4. La revoca della concessione da diritto alla restituzione di quota parte del canone già pagato. L importo è determinato in proporzione al periodo di mancata occupazione, a partire dalla data di cessazione di fatto dell occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Delibera CC N. del / / Pag. 11 di 22

12 5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che revoca la concessione. 6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito del rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante. Art Decadenza ed estinzione della concessione 1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli: a) qualora, anche tramite collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti; b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti; c) per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, se senza giustificato motivo non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia le opere previste; d) per violazione delle norme relative al divieto di cessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso; e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione; f) in caso di occupazione temporanea, se senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al rilascio della concessione. 2. La decadenza al precedente comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato. Ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. 3. Sono causa di decadenza della concessione: a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario; b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario. 4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo. Delibera CC N. del / / Pag. 12 di 22

13 Art Limiti delle occupazioni 1. L occupazione della sede stradale è consentita nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento. 2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada. 3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1,5. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione delle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale. 4. All'interno di piazze o di parcheggi, le occupazioni possono essere concesse qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza, mediante l'adozione di eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione. 5. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico da chiunque realizzate per manifestazioni, iniziative ecc., previste ai commi b), c) e d) del successivo art. 28, oltre ai giorni di svolgimento della manifestazione e/o iniziative, ai fini organizzativi, viene concesso un ulteriore periodo di tre giorni per ogni giorno di svolgimento della stessa fino ad un massimo di quattordici giorni. 6. Il limite massimo di cui al punto 5, può essere utilizzato dal richiedente fino ad un massimo di sette giorni antecedenti e sette giorni seguenti la manifestazione e/iniziativa stessa. 7. Nel caso in cui, nel predetto periodo, si verificano particolari eventi, quali ricorrenze, celebrazioni ecc. e quindi alcuni giorni non risultano disponibili, gli uffici comunali interessati al procedimento, possono ridurre e/o modificare il periodo di occupazione richiesto. Art Uso dell'area concessa 1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi all occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai Regolamenti e dagli usi e Delibera CC N. del / / Pag. 13 di 22

14 consuetudini locali. 2. Deve collocare appositi ripari per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato. Deve predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità. 3. I titolari delle concessioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo. Art Occupazioni abusive 1. Sono considerate abusive le occupazioni realizzate senza la prescritta concessione comunale. 2. Sono altresì considerate abusive: a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione; b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima. 3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni previste, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine per provvedervi. Trascorso il quale, vi provvede d'ufficio addebitando agli occupanti le relative spese. 4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi a causa della occupazione abusiva. 5. L'abuso nell occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da Pubblico Ufficiale o da atto di accertamento redatto dal responsabile del servizio di accertamento e riscossione del canone. Delibera CC N. del / / Pag. 14 di 22

15 DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA Art. 24- Presupposti per l'applicazione del canone 3. L'occupazione anche abusiva, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa come dispone l'art. 63 del Decreto Legislativo n E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, gravate di servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi e tempi di legge. Art Soggetti passivi 1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. Art Criteri di applicazione del canone 1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione (superficie), alla categoria di strade, aree e spazi pubblici, nonché, per le occupazioni temporanee, alla durata così definita: durata < 30 gg. durata > 30 gg. 2. Per le occupazioni temporanee con durata superiore a 30 giorni, in fase di conteggio si applica, per i primi 29 giorni, la tariffa corrispondente alle occupazioni di durata < a 30gg, per i restanti giorni di occupazione si applica la tariffa corrispondente alle occupazioni di durata > a 30gg. 3. La superficie occupata che dovrà essere chiaramente indicata nell apposito modulo è espressa in metri quadrati, con arrotondamento all unità superiore della cifra con decimale > 0,5 o all unità inferiore con decimale < 0,5. 4. Non si applica il canone per occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato. Delibera CC N. del / / Pag. 15 di 22

16 5. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per anni solari in base a tariffa annua non frazionabile. 6. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per giorni, in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore alle 24 ore. 7. Per quanto riguarda l'ubicazione, il territorio comunale è suddiviso in due categorie come da Allegato A. 8. Se in caso di proroga della concessione, come prevista dal comma 2 dell art. 17, l intera durata dell occupazione viene ad essere > ai 30 giorni, si determina il canone con le seguenti modalità: - fino al ventinovesimo giorno si applica la tariffa corrispondente alle occupazioni < a 30 giorni; - dal trentesimo giorno si applica la tariffa corrispondente alle occupazioni > a 30 giorni. Art Tariffe 1. Il canone é calcolato in base alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, con decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. 2. Nel caso in cui non si proceda alla nuova deliberazione delle tariffe, restano in vigore quelle dell anno precedente. Art Esenzioni 1. Sono esenti dal canone di concessione: a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti Religiosi per l'esercizio del culto ammessi dallo Stato; b) le occupazioni temporanee da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; c) le occupazioni temporanee da chiunque realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e politiche o comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive; d) le occupazioni temporanee per feste patronali, sagre di paese, di quartiere e altre iniziative aventi finalità sociali, umanitarie e ricreative promosse da cittadini residenti nel comune di San Pietro in Cariano, purché non realizzate nell esercizio dell attività di impresa; Delibera CC N. del / / Pag. 16 di 22

17 e) le occupazioni per commercio ambulante itinerante con sosta (fino a 60 minuti e comunque le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato); f) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, nonché le aste delle bandiere; g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate; h) le occupazioni di durata superiore a quella che sia stata stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dai veicoli per il carico e lo scarico delle merci; i) le occupazioni di aree cimiteriali; l) tutti gli accessi carrabili, ad eccezione di quelli per i quali i cittadini ne facciano specifica richiesta; m) Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche ad esse destinate; n) le occupazioni sovrastanti il suolo Pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana; o) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; p) (ABROGATO) q) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; r) occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti che svolgono attività d impresa, normalmente assoggettabili al canone, quando siano conseguenti ad attività o iniziative promosse dal Comune, Associazioni, Enti o Comitati e rientranti nelle finalità delle manifestazioni / eventi. Gli organizzatori delle manifestazioni / eventi dovranno produrre un elenco dei soggetti di cui sopra partecipanti alle manifestazioni / evento s) le occupazioni con tende o simili, fissi o retrattili; Delibera CC N. del / / Pag. 17 di 22

18 t) qualsiasi occupazione effettuata con il patrocinio del Comune; u) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli e le occupazioni effettuate con cassonetti e simili per la raccolta dei rifiuti e materiali riciclabili; v) Le occupazioni d urgenza di cui all art. 7 di breve durata e comunque non oltre il secondo giorno di occupazione; Per tali occupazioni, anche se esentate dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l occupazione, ad eccezione della lettera v), il quale deve attenersi a quanto indicato nell art. 7. ART. 28-BIS ESCLUSIONI Sono escluse dalla richiesta di concessione e dal pagamento del canone: 1 Le occupazioni di suolo pubblico comunale da parte delle imprese che eseguono in appalto lavori per conto del Comune; 2 Le occupazioni effettuate da società, che, per legge, subentrano nella gestione del servizio idrico integrato nel territorio del Comune. Art Categorie tassabili 1. Agli effetti della determinazione delle tariffe ed in relazione alla natura dell'occupazione effettuata, le categorie tassabili si distinguono come riportato negli allegati B1 B2 B3. Art.29 bis Occupazioni temporanee criteri e misure di riferimento 1. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono il loro prodotto nel mercato settimanale viene applicata oltre alla riduzione del 50% sulla tariffa ordinaria, un ulteriore abbattimento pari al 20%. 2. Per particolari occupazioni temporanee, il Comune può con deliberazione della Giunta Comunale stipulare con terzi convenzioni, nella quale verranno disciplinati modalità e criteri di applicazione del canone ed il cui valore sarà determinato nella convenzione stessa. Art. 30 Norme comuni per il versamento del canone 1.Il versamento del canone va effettuato su conto corrente postale Delibera CC N. del / / Pag. 18 di 22

19 intestato a "Comune di San Pietro in Cariano COSAP Servizio di Tesoreria" con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è < 0,5 o per eccesso se > 0,5. 3. Il canone fino a 250,00 si paga in unica soluzione. 4. Se il canone è > di 250,00, a richiesta, può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate. 5. Non si effettua versamento quando l importo del canone è di: a. < 10,00 per le occupazioni permanenti, b. < 5,00 per le occupazioni temporanee. Art Versamento per occupazioni permanenti Oltre a quanto previsto dal precedente art. 30, 1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso per intero l'anno di rilascio della concessione, anche se la stessa ha inizio nel corso dell'anno. 2. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione, va effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Art Versamento per occupazioni temporanee Oltre a quanto previsto dal precedente art. 30, 1. per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato in unica soluzione anticipatamente all inizio dell occupazione riportata sull atto di concessione. Lo stesso discorso vale per le occupazioni "ricorrenti". 2. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti di spettacoli viaggianti, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell atto autorizzatorio. Art. 33 Indennità per occupazioni abusive 1. Ai sensi dell'art 63 lettera g) del Decreto Legislativo , n. 446, le occupazioni abusive, temporanee e permanenti, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, sono soggette ad un indennità di Delibera CC N. del / / Pag. 19 di 22

20 occupazione pari al canone maggiorato del 5 per cento considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale. 2. Il verbale di contestazione costituisce titolo per richiedere quanto indicato nel precedente comma 1, alla cui determinazione provvede l Ufficio competente. Questi notificherà l importo da pagare dandone notizia all interessato, anche con raccomandata con ricevuta di ritorno, attraverso appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60gg; 3. La notifica del presente avviso deve essere effettuata entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del verbale di contestazione. 4. In caso di mancato adempimento entro il termine predetto nell avviso di pagamento, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dall art Ai sensi dell art del Codice Civile, comma 1, n. 4, in caso di occupazione abusiva realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, considerata permanente, il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui ai commi precedenti, è fissato in cinque anni. Art. 33-bis Sanzioni amministrative per occupazioni abusive 1. Ai sensi dell art. 63 lettera g-bis) del D.Lgs n. 446 per le occupazioni di cui all art. 33, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all indennità prevista al comma 1 del suddetto art. 33, ridotta ad un terzo come previsto dall art. 16 della Legge 689/81, fermo restando le sanzioni stabilite dall art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche. 2. La sanzione amministrativa di cui al comma precedente sarà notificata dall ufficio del Comando dei Vigili contestualmente alla notifica del verbale di contestazione. 3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, si procederà al recupero con le modalità previste dalla Legge 689/81. Art. 34 Sanzioni per omesso/insufficiente versamento del canone Delibera CC N. del / / Pag. 20 di 22

21 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del canone, l ufficio deve notificare anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui il canone si riferisce, la richiesta di pagamento contenente la liquidazione del canone che deve comprendere: - l importo dovuto, - gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta, - la maggiorazione per il ritardato pagamento pari al 20% dell importo del canone ancora dovuto. Qualora alla richiesta non segua l effettivo pagamento entro 30 giorni, viene disposta la decadenza della concessione ai sensi dell art. 20, comma b) del presente Regolamento e si procederà al recupero di quanto dovuto ai sensi dell art. 35. Art. 35- Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva del canone si effettua mediante ruolo in un unica soluzione se affidata al servizio nazionale della riscossione in base alla normativa vigente, ovvero con la procedura dell ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14/04/1410 n. 639 se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti secondo la disciplina dell art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446; 1. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive, qualora l occupante non vi provveda nei termini stabiliti dagli uffici mediante versamento su CCP intestato a "Comune di San Pietro in Cariano - COSAP - Servizio di Tesoreria". Art. 36 Rimborsi per Occupazioni Temporanee e Permanenti 1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate in più e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. La restituzione delle somme è subordinata alla presentazione dell'istanza di rimborso corredata delle ricevute di pagamento. Comunque non saranno effettuati rimborsi per importi < 10,00 sia per occupazioni temporanee che permanenti. Art Gestione COSAP - Facoltà Delibera CC N. del / / Pag. 21 di 22

22 1. La gestione del canone di concessione spazi ed aree pubbliche, a giudizio ed interesse del Comune, può essere dato in concessione a terzi nel rispetto delle norme previste nel presente Regolamento e nel rispetto delle leggi vigenti in materia. Art Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale N. del / /, entra in vigore il ed annulla e sostituisce il precedente. Delibera CC N. del / / Pag. 22 di 22

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