LA PRESCRIZIONE IN MEDICINA GENERALE
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1 LA PRESCRIZIONE IN MEDICINA GENERALE La prescrizione diagnostico-strumentale 1 Dr Giuseppe Donato MMG ASL Rm/F
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3 LA PRESCRIZIONE DIAGNOSTICO-STRUMENTALE 1. Esami di laboratorio 2. Visite specialistiche 3. Accertamenti strumentali 4. Indagini specialistiche (ecg, audiometria, campo visivo, esami istologici, etc.) 5. Protocolli particolari: gravidanza 3
4 1. Esami di laboratorio Possono essere prescritti in misura di OTTO esami per ricetta Gli esami multipli vanno enumerati singolarmente nel computo generale (ad es. transaminasi, elettroliti, etc.) Tra gli otto esami alcune strutture richiedono anche la voce prelievo venoso o prelievo arterioso a seconda del campione ematico su cui vanno eseguiti gli esami medesimi, tali voci NON rientrano nel computo degli otto esami consentiti 4
5 1. ESAMI DI LABORATORIO Esiste il nomenclatore unico nazionale degli esami ematochimici, alcune strutture richiedono la apposizione del codice di riferimento accanto all esame richiesto Strutture private accreditate potrebbero non avere l autorizzazione ad erogare in convenzione tutti gli esami richiesti 5
6 1. ESAMI DI LABORATORIO il ticket di prestazione specialistica ambulatoriale è di massimo 36,15 euro; oppure della cifra inferiore ai 36 euro corrispondente alla somma dei costi dei singoli esami. Con, in aggiunta, il contributo fisso della Regione Lazio 4 euro per ogni ricetta prescritta a pazienti non esenti, 15 euro per ogni ricetta prescritta a pazienti relativa a prestazioni di risonanza magnetica e Tac 5 euro relativa a prestazioni FKT quota fissa, per tutti i non esenti, pari a 10 euro 6
7 1. ESAMI DI LABORATORIO NON pagano il ticket Gli esenti per Patologia Gli esenti per Status Alcune Categorie Sociali Protette 7
8 1. ESAMI DI LABORATORIO ESENTI per Patologia 1. Non pagano il ticket UNICAMENTE per gli esami individuati a norma di legge per la propria patologia esente 2. Non pagano il ticket per TUTTI gli esami riconosciuti dal medico prescrittore attinenti alla patologia RARA (ed alcune altre specifiche patologie: neoplasie) esente 8
9 1. ESAMI DI LABORATORIO ESENTI per Patologia allorché si è esenti per patologia CRONICA vanno indicate, nelle apposite caselle di esenzione, le PRIME TRE CIFRE del codice esenzione di patologia nelle prime tre caselle a sinistra e lasciate in bianco le altre tre caselle a destra allorché si è esenti per patologia RARA vanno indicate, nelle apposite caselle di esenzione, tutte le SEI CIFRE/LETTERE del codice esenzione di patologia rara nelle sei caselle previste per la esenzione 9
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11 1. ESAMI DI LABORATORIO ESENTI per Status Non pagano il ticket per TUTTI gli esami richiesti Invalidi civili 100% e >2/3 Invalidi per servizio 1 categoria e dalla 2 alla 5 Invalidi per lavoro > 67% e GRANDI invalidi Invalidi di guerra dalla 1 alla 8 categoria, ex deportati Sordomuti Ciechi assoluti Riconosciuti come donatori di organo/i o parte di esso Vittime del terrorismo e criminalità 11 Detenuti
12 NON PAGANO MAI IL PER TUTTI GLI ESAMI DI LABORATORIO ESENTI per Status C01 civili 100% senza Indenn. Accompagnamento C02 civili 100% con Indenn. Accompagnamento C03 civili con invalidità dal 67% al 99% (>2/3) C04 civili minori 18 anni con Indennità di Frequenza C05 ciechi assoluti o con residuo binoculare 1/20 C06 sordomuti L01 lavoro (grandi invalidi) dall 80% al 100% L02 lavoro con invalidità dal 67% al 79% (>2/3) S01 servizio (grandi invalidi per ) 100% 1 cat. S02 servizio con invalidita dalla 2 alla 5 cat. G01 inv. guerra dalla 1 alla 5 cat. ed ex deportati G02 inv. guerra dalla 6 alla 8 cat. V01 vittime del terrorismo e della criminalita organizzata T01 riconosciuti come donatori di organo/i o parte di esso 12 F01 detenuti (non previsto tesserino esenzione)
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14 1. ESAMI DI LABORATORIO Invalidi civili NON pagano il ticket Se 100% va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx,il codice C01(senza indennità accompagnamento) C02(con indennita di accompagnamento) C04(minori con indennita di frequenza) Se > 2/3 va indicato il codice C03 14
15 1. ESAMI DI LABORATORIO Invalidi per servizio dalla 2 alla 5 categoria va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx, il codice S02 e NON pagano il ticket per la 1 categoria va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx, il codice S01 e NON pagano il ticket 15
16 1. ESAMI DI LABORATORIO Invalidi per lavoro dal 67% al 79% va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx il codice L02 e NON pagano il ticket da 80% sino a 100% con riconoscimento di GRANDE INVALIDO del lavoro va indicato il codice L01 e NON pagano il ticket 16
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18 1. ESAMI DI LABORATORIO Invalidi di guerra e deportati in campo di sterminio va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx, il codice G01 per gli invalidi di guerra dalla 1 alla 5 categoria e per i deportati in campo di sterminio G02 per gli invalidi di guerra dalla 6 alla 8 categoria ENTRAMBE le categorie NON pagano il ticket 18
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20 1. ESAMI DI LABORATORIO Invalidi di guerra senza rendita vitalizia non viene fornita specifica codifica, in ogni caso non possono usufruire dei farmaci in fascia C, NON pagano il ticket, sono indicati dalla codifica G01 e G02 20
21 1. ESAMI DI LABORATORIO (riconosciuti secondo quanto disposto dall art. 7 della legge n. 482 del 2 Aprile 1968) Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla Lgge n. 68/99); 21
22 1. ESAMI DI LABORATORIO Sordomuti va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx, il codice C06 e NON pagano il ticket 22
23 1. ESAMI DI LABORATORIO Ciechi assoluti e ciechi con residuo visivo binoculare fino a 1/20 (riconosciuti secondo quanto disposto dall art.6 della legge n.482 del 2 Aprile 1968) Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M (ex art. 6 Legge n. 482/68 come modificato dalla Legge n. 68/99); 23
24 1. ESAMI DI LABORATORIO Ciechi assoluti e ciechi con residuo visivo binoculare fino a 1/20 va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx, il codice C05 e NON pagano il ticket 24
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26 1. ESAMI DI LABORATORIO Riconosciuti con malattie post-trasfusionali Riconosciuti con malattie post-vaccinali (danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni abbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, ex legge 210/92) Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 comma 5 lett. D del D.Lgs. 124/1998); N01 danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni (con TESSERINO da ASL) 26
27 1. ESAMI DI LABORATORIO Con sentenza n. 501/08 a sezioni riunite della Corte di Cassazione depositata 11 Gennaio 2008 si stabilisce che il Ministero della Salute deve indennizzare i cittadini che hanno contratto malattie da trasfusione di sangue INDIPENDENTEMENTE dall anno dell avvenuto contagio (in precedenza era stato fissato il limite per epatite B al 1978, epatite C al 1988, HIV al 1985) 27
28 1. ESAMI DI LABORATORIO Riconosciuti con malattie posttrasfusionali e Riconosciuti con malattie post-vaccinali va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx, il codice N01 (massimo TRE pezzi farmaci) NON pagano il ticket per TUTTE LE PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE, DI LABORATORIO E LE ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CORRELATE ALLA PATOLOGIA DA CUI SI RISULTA AFFETTI 28
29 1. ESAMI DI LABORATORIO Vittime del terrorismo e criminalità organizzata Pazienti in possesso di esenzione in base alla Legge n. 302/90 vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - (ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. 124/1998); familiari delle vittime (ex art. 9 della legge 206/2004). 29
30 1. ESAMI DI LABORATORIO Vittime del terrorismo e criminalità organizzata va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx, il codice V01 e NON pagano il ticket 30
31 1. ESAMI DI LABORATORIO Riconosciuti come donatori di organo/i o parte di esso pazienti in possesso alla esenzione in base alla legge regionale n. 9 art 50 del 17 Febbraio 2005 intervenuta in modifica della legge regionale 19 Novembre 2002 art 7 comma 1 tutti i donatori di organo, o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o di altra parentela, per il trapianto tra persone viventi non era fornita una particolare indicazione al riguardo, veniva correlata l esenzione UNICAMENTE alla attivita /momento clinico della donazione 31
32 1. ESAMI DI LABORATORIO Riconosciuti come donatori di organo/i o parte di esso va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx, il codice T01 e NON pagano il ticket per tutte le prestazioni, anche se NON correlate clinicamente o temporalmente alla donazione NON previsto tesserino 32
33 1.C ESAMI DI LABORATORIO Sono ESENTI, relativamente a tutto quanto attinente e NON attinente, anche se non cronologicamente legato all atto della donazione T01 prestazioni erogate a soggetti donatori di organo/i o parte di esso Va precisato che con legge regionale n. 9 del 17 Febbraio 2005 intervenuta in modifica dell art 7, 1 comma, della legge regionale 19 novembre 2002 si precisa che l esonero dalla partecipazione alla spesa riguarda tutte le prestazioni sanitarie a qualunque titolo prestate, successivamente con circ_reg_prot144sp_22_07_05 si è chiarito che la esenzione era estesa ANCHE ai FARMACI 33
34 1.C ESAMI DI LABORATORIO Sono ESENTI, per TUTTE LE PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE, DI LABORATORIO E LE ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE T09 prestazioni erogate a soggetti residenti in località dichiarate affette dalla calamità del sisma del 2009 (Aquila) N.B. deve essere rilasciato apposto tesserino di esenzione presso gli uffici ASL 34
35 ESENTI per Status C01 civili 100% senza Indenn. Accompagnamento C02 civili 100% con Indenn. Accompagnamento C03 civili con invalidità dal 67% al 99% (>2/3) C04 civili minori 18 anni con Indennità di Frequenza C05 ciechi assoluti o con residuo binoculare 1/20 C06 sordomuti L01 lavoro (grandi invalidi) dall 80% al 100% L02 lavoro con invalidità dal 67% al 79% (>2/3) S01 servizio (grandi invalidi per ) 100% 1 cat. S02 servizio con invalidita dalla 2 alla 5 cat. G01 inv. guerra dalla 1 alla 5 cat. ed ex deportati G02 inv. guerra dalla 6 alla 8 cat. V01 vittime del terrorismo e della criminalita organizzata T01 riconosciuti come donatori di organo/i o parte di esso 35 F01 detenuti (non previsto tesserino esenzione) T09
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37 1. ESAMI DI LABORATORIO ESENTI per Status Non pagano il ticket per TUTTI gli esami richiesti allorché in relazione con la patologia riconosciuta nella condizione di invalidità Invalidi per servizio dalla 6 alla 8 categoria Invalidi per lavoro < 66% 37
38 1.B ESAMI DI LABORATORIO ESENTI per Status Non pagano il ticket per TUTTI gli esami richiesti allorché in relazione con la patologia riconosciuta nella condizione di invalidità S03 invalidi per servizio dalla 6 alla 8 categoria L03 invalidi per lavoro dall 1% al 66% L04 INFORTUNATI sul lavoro o affetti da MALATTIE PROFESSIONALI Con rilascio tesserino da ASL NB scompaiono dalla codifica gli invalidi civili < 2/3 o sino al 66% 38
39 ESENTI per Status C01 civili 100% senza Indenn. Accompagnamento C02 civili 100% con Indenn. Accompagnamento C03 civili con invalidità dal 67% al 99% (>2/3) C04 civili minori 18 anni con Indennità di Frequenza C05 ciechi assoluti o con residuo binoculare 1/20 C06 sordomuti L01 lavoro (grandi invalidi) dall 80% al 100% L02 lavoro con invalidità dal 67% al 79% (>2/3) S01 servizio (grandi invalidi per ) 100% 1 cat. S02 servizio con invalidita dalla 2 alla 5 cat. G01 inv. guerra dalla 1 alla 5 cat. ed ex deportati G02 inv. guerra dalla 6 alla 8 cat. V01 vittime del terrorismo e della criminalita organizzata T01 riconosciuti come donatori di organo/i o parte di esso 39 F01 detenuti (non previsto tesserino esenzione) T09
40 1.C ESAMI DI LABORATORIO ESENZIONI per Alcune Categorie Sociali Protette 1. Età superiore ai 65 anni ed appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all anno precedente, inferiore a euro ,98 2. Età inferiore ai 6 anni ed appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all anno precedente, inferiore a euro ,98 3. Attualmente disoccupato o inoccupato e con reddito come familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a ,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico, e Familiare a carico 4. Titolare di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni (con aliquote di reddito familiare come per disoccupato) e familiare a carico 5. Titolare di (ex pensione sociale) assegno sociale e, quindi, > 65 anni, e familiare a carico 40
41 1. ESAMI DI LABORATORIO Esenti per reddito sono compresi Soggetti titolari di pensione sociale di cui all art. 26 Legge 153/69 Soggetti titolari di assegni sociali di cui all art.3 comma 6 Legge 335/95 Soggetti titolari di trattamenti pensionistici di cui all art.1 Legge 544/88 41
42 1. ESAMI DI LABORATORIO Dal 2014 sulla base delle normative nazionali ed internazionali la regione Lazio identifica 4 nuovi codici di esenzione per reddito: E05: minori di anni 18 collocati al di fuori del nucleo familiare da intervento Giudice Tutelare, minori stranieri non accompagnati; E06: cittadini non UE richiedenti asilo e con modulo C03 e permesso di soggiorno rilasciato da Questura; E07: cittadini con tessera ENI con meno di 6 anni o con più di 65 anni di età; E08: cittadini con STP con meno di 6 anni o con più di 65 anni di età 42
43 1.C ESAMI DI LABORATORIO ESENZIONI per Alcune Categorie Sociali Protette Non pagano mai il ticket per gli esami di laboratorio E01 assistiti con <6anni o >65 anni e con reddito annuale familiare lordo < ,98 E E02 disoccupati e familiari a carico con reddito annuale <8.263,31 E se singolo, <11.362,05 se coniugato, E per ogni figlio a carico E03 assegno (ex pensione) sociale E04 pensione al minimo (importi pari a E02) L importo mensile varia ogni anno. Per il 2013, è stato fissato a 495,43 euro. 43
44 1. ESAMI DI LABORATORIO ESENZIONI per Alcune Categorie Sociali Protette Non pagano mai il ticket per gli esami di laboratorio e nella prescrizione NON va indicato il codice relativo ma: Va barrata la N e controfirmata la ricetta dall assistito al momento dell erogazione della prestazione barrando la casella R Nel caso l assistito sia provvisto dell apposita attestazione di esenzione rilasciata dalla ASL va comunque barrata la N e va controfirmata la ricetta da parte dell assistito al momento della erogazione della prestazione barrando la R 44
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46 1.C ESAMI DI LABORATORIO ESENZIONI per Alcune Categorie Sociali Protette Relativamente ai punti 3 e 4 va precisato che E tale chi, di età maggiore di 14 anni, ha perduto una precedente occupazione ovvero non ha mai svolto un attività lavorativa ed è iscritto al centro per l impiego territorialmente competente, appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all anno precedente, inferiore a euro 8.623,31, incrementato fino a euro ,05 ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; l esenzione è estensibile ai 46 lavoratori in mobilità
47 1.C ESAMI DI LABORATORIO ENZIONI per Alcune Categorie Sociali Protette Relativamente ai punti 5 va precisato che deve appartenere ad un nucleo familiare avente reddito complessivo, riferito all anno precedente, inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro ,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico 47
48 1. ESAMI DI LABORATORIO Sono ESENTI, relativamente a tutto quanto attinente 1. prestazioni specialistiche correlate all attività di donazione (ex art. 1 comma 5 lett. c del D. Legislativo 124/1998); 2. prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1, comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 prima parte); 3. prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 24/1998 seconda parte -); 4. prestazioni specialistiche finalizzate all avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti - (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 ultima parte -); 5. prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex art. 1 comma 4 lett. b del D. Lgs. 124/1998 prima parte -); 48
49 1. ESAMI DI LABORATORIO Sono ESENTI, relativamente a tutto quanto attinente e NON è previsto il rilascio di tesserino di esenzione I01 prestazioni correlate al rilascio di certificazioni per adozione e affidamento e per lo svolgimento del servizio civile, Idoneità a pratica sportiva agonistica in <18 anni o inv. civili B01 prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di HIV P01 prestazioni in campagne finalizzate alla tutela della salute collettiva in situazioni epidemiche P02 prestazioni finalizzate all avviamento al lavoro e non a carico del datore di lavoro 49 P03 prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata
50 2. VISITE SPECIALISTICHE Possono essere prescritte in misura di UNA visita per ricetta Possono essere 1. PRIMA visita 2. Visita di CONTROLLO 50
51 2. VISITE SPECIALISTICHE Sono previste TUTTE le norme di ESENZIONE relative agli esami di laboratorio per quanto attiene il pagamento TICKET dei soggetti con esenzione per STATUS. 51
52 2. VISITE SPECIALISTICHE In coloro esenti per patologia cronica: la prima visita richiesta per la certificazione di esenzione per patologia non può essere considerata esente; la visita successiva alla prima va considerata VISITA di CONTROLLO ed è considerata esente allorché la branca specialistica è identificata dalla patologia per cui si ha l esenzione. 52
53 2. VISITE SPECIALISTICHE Per Visita specialistica - prima visita si definisce la visita in cui viene affrontato per la prima volta un preciso problema del paziente, tale da motivare il suo ricorso alla struttura ambulatoriale specialistica. Per Visita di controllo - visita successiva alla prima si definisce la visita nella quale un problema già noto viene rivalutato, indipendentemente dal tempo trascorso dalla prima visita. Le visite, successive alla prima, di un paziente con patologia cronica, per lo stesso problema, vanno sempre considerate come visite di controllo. 53
54 2. VISITE SPECIALISTICHE L assistito può accedere direttamente, senza richiesta del medico curante (Accesso diretto)* alle seguenti specialità: 1.ostetricia e ginecologia 2.odontoiatria 3.pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta) 4.psichiatria 5.oculistica, per le prestazioni optometriche 6.attività dei servizi di prevenzione e consultoriali 54
55 2. VISITE SPECIALISTICHE In coloro esenti per patologia rara: ogni visita, anche la prima, va considerata in esenzione (art. 5, comma 2 del D.M. n. 279 del 2001) allorché attinente alla patologia rara da diagnosticare o monitorare. 55
56 2. VISITE SPECIALISTICHE Per le Malattie RARE ogni visita, anche la prima, va considerata in esenzione, così come ogni accertamento clinico - strumentale atto a definire l esatta diagnosi della malattia In questo caso va indicato, nelle apposite caselle di esenzione, il codice R99 lo stesso codice identificativo dovrà essere usato per la codifica delle indagini genetiche sui familiari dell assistito quando necessarie per diagnosticare (all assistito) una malattia rara di origine ereditaria. 56
57 2. VISITE SPECIALISTICHE 57
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59 3. ACCERTAMENTI STRUMENTALI NON possono essere prescritti sulla stessa ricetta richieste afferenti a: 1. RMN 2. TAC 3. ECOTOMOGRAFIA 4. ANGIOGRAFIA (SCINTIGRAFIA) 5. RADIOGRAFIA CONVENZIONALE 6. Visita specialistica 59
60 3. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Ogni ricetta può contenere un numero di accertamenti, afferenti alla stessa branca, variabile, in genere non superiore a otto 60
61 3. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Sono previste TUTTE le norme relative agli esami di laboratorio per quanto attiene il pagamento TICKET 61
62 La legge n. 388 del 23 Dicembre 2000 in tema di prevenzione oncologica prevede la prescrizione a carico del SSN da parte del MMG di 1. Mammografia, ogni DUE anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni 2. PAP test, ogni TRE anni, a favore delle donne in età compresa tra i 25 ed i 65 anni 3. Colonscopia, ogni CINQUE anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo i criteri del Ministero della Sanità* 4. Accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministero della Sanità* * Tali criteri NON sono stati determinati 62
63 3. ACCERTAMENTI STRUMENTALI La prescrizione delle indagini previste dalla legge 388 è ESENTE da partecipazioni di spesa da parte del cittadino purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge medesima. Il MMG deve farsi garante del rispetto temporale tra una prescrizione e l altra di quanto previsto dalla legge. 63
64 3. ACCERTAMENTI STRUMENTALI Nel rispetto della legge 388 del 2000 va indicato D02 per il Pap test D03 per la Mammografia D04 per la colonscopia D05 per prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella D01 per prestazioni diagnostiche nell ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione 64
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66 4. INDAGINI SPECIALISTICHE Afferiscono a diverse branche specialistiche In alcuni casi possono essere richieste insieme alla visita specialistica di riferimento Non possono essere richieste sulla stessa ricetta indagini afferenti a branche specialistiche diverse Da alcune strutture viene richiesto, accanto alla prestazione, l inserimento del codice di riferimento del nomenclatore regionale 66
67 4. INDAGINI SPECIALISTICHE Sono previste TUTTE le norme relative agli esami di laboratorio per quanto attiene il pagamento TICKET 67
68 5. INDAGINI IN GRAVIDANZA Normativa disciplinata dal Decreto Ministeriale del 10 Settembre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 Ottobre 1998 quale aggiornamento del decreto ministeriale del 6 Marzo 1995 concernente l aggiornamento del decreto ministeriale del 14 Aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità 68
69 5. INDAGINI IN GRAVIDANZA Sono prescrivibili in ESENZIONE SOLAMENTE gli accertamenti strumentali previsti nel protocollo indicato dalla normativa in vigore Ogni accertamento DEVE riferirsi allo specifico periodo gestazionale previsto dalla normativa Tale periodo va riferito al momento della prescrizione e NON della erogazione della prescrizione stessa 69
70 5. INDAGINI IN GRAVIDANZA Nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale del 10 Settembre 1998 va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx, Il codice M seguito dal numero 01 sino a 41 relativo alla settimana di GESTAZIONE M99 codice alternativo utilizzabile dal MMG, qualora lo stesso medico non fosse operativamente in grado di quantificare esattamente la settimana di gestazione dell assistita, anche in ragione dei lunghi periodi intercorrenti tra la data di prescrizione e la data di erogazione della prestazione specialistica richiesta. In questo caso, la verifica della correlazione tra la settimana di gravidanza e la tipologia della prestazione richiesta, ai fini dell esenzione dalla spesa sanitaria, sarebbe di competenza della struttura erogatrice. 70
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72 5. INDAGINI IN GRAVIDANZA La normativa in vigore prevede anche che sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista in presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico 72
73 5. INDAGINI IN GRAVIDANZA Nel rispetto di quato disciplinato dal Decreto Ministeriale del 10 Settembre 1998 per gli accertamenti richiesti per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx,il codice M50 e non si paga il ticket per qualsiasi prestazione richiesta 73
74 5. INDAGINI IN GRAVIDANZA Il codice M50, riguardante accertamenti di eventuali difetti genetici in funzione pre-concezionale presenza di condizioni patologiche che comportino il rischio per il feto e/o la madre diagnosi prenatale, nel caso vi sia un rischio procreativo prevedibile a priori, o rischio fetale resosi evidente nel corso della gestazione minaccia di aborto 74
75 5. INDAGINI IN GRAVIDANZA nelle suddette fattispecie è obbligatoria la prescrizione da parte del medico specialista di struttura pubblica, deve essere sempre indicata la diagnosi o il sospetto diagnostico, è fatto DIVIETO al MMG di effettuare la prescrizione utilizzando il ricettario del SSR Circolare della Regione Lazio protocollo n del 21 Marzo
76 5. INDAGINI IN GRAVIDANZA Allorché una donna è in gravidanza è il medico prescrittore che attesta la settimana di gestazione 76
77 5. INDAGINI IN GRAVIDANZA La normativa in vigore prevede anche che sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di - diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate nell allegato C, - prestazioni specialistiche per la tutela della maternità responsabile in funzione preconcezionale per a) la donna b) l uomo c) la coppia 77
78 5. INDAGINI IN GRAVIDANZA Nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale del 10 Settembre 1998 per gli accertamenti richiesti secondo quanto previsto dal protocollo preconcezionale, va indicato nelle prime tre caselle a sn, lasciando libere le altre tre caselle a dx,il codice M00 e non si paga il ticket per le prestazioni previste dal protocollo 78
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80 DURATA RICETTA a seguito del quesito pervenuto in merito alla validità della ricetta, si precisa che la validità della richiesta/ricetta è di TRENTA giorni in analogia a quanto previsto dal DPR n. 371 del 8 Luglio 1998 art. 4 comma 5 per le ricette farmaceutiche Circolare del Dipartimento Sociale, Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute, prot. n. 5715/4A-10 /321 del 22 Gennaio
81 DURATA RICETTA si conferma pertanto che i soggetti erogatori pubblici o privati, provvisoriamente accreditati, non possono richiedere il rinnovo della ricetta se la prenotazione è stata effettuata dall interessato in tempo utile e l erogazione è ritardata da fattori contingenti e dipendenti dall organizzazione propria dell erogatore Circolare del Dipartimento Sociale, Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute, prot. n. 5715/4A-10 /321 del 22 Gennaio
82 DURATA RICETTA Con decreto n.u0037 del 01/06/2011 il commissario ad acta / presidente della Regione Lazio ha decretato che 82
83 La trascrizione di indagini suggerite da altri medici comporta la assunzione PIENA della responsabiltà prescrittiva con tutti gli òneri medico-legali che la sottoscrizione della indagine richiesta comporta, e ciò sia nei confronti del rispetto delle normative prescrittive vigenti sia nei confronti di eventuali contenziosi medico legali. La biffatura della S (suggerita) non esìme da tali responsabilità 83
84 Lo specialista pubblico ha nei confronti della prescrizione NON farmaceutica gli stessi obblighi dell uso del ricettario del SSN previsti per la prescrizione dei farmaci. 84
85 PRIORITA NELLA PRESCRIZIONE Sono presenti quattro caselle: U urgente(richiesta da soddisfare nel più breve tempo possibile o, se differibile, entro 72 ore) B breve (richiesta da soddisfare entro 10 giorni) D differita (richiesta da soddisfare entro 30 giorni, se trattasi di visita specialistica, o entro 60 giorni se trattasi di altra prestazione) P programmata (richiesta da soddisfare senza priorità) 85
86 PRIORITA NELLA PRESCRIZIONE La classe di priorità può essere apposta ed accettata dal CUP unicamente se la prestazione è la PRIMA (non controllo ) è presente il codice del nomenclatore è posta diagnosi secondo codifica ICDIX NB: gli esenti per patologia non possono usufruire della prestazione di controllo e della esenzione dal ticket qualora venga apposto il codice di priorità, in questo caso la visita viene considerata come PRIMA e viene pagato il normale ticket 86
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D 01 D01. Legge Finanziaria 2001 art.85. Legge Finanziaria 2001 art.85. Legge Finanziaria 2001 art.85 D 05 D05 A V593 A V599 A
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