S T U D I O L E G A L E R O S S I
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- Gianpiero Novelli
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1 1 S T U D I O L E G A L E R O S S I V i a P o m p e o M a g n o 2 3 / A, R O M A T e l F a x guidorossiavv@gmail.com Avv. Guido Rossi Avv. Andrea Brocco LETTERA PARERE per l AAROI-EMAC BOZZA Con parere del 24 giugno 2015, l ARAN ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di riconoscere anche al personale turnista il riposo compensativo o la corresponsione del compenso per lavoro straordinario previsti, alternativamente, dall art. 6 dell Accordo integrativo del 10 febbraio 2014 dell area della dirigenza medica e veterinaria in caso di lavoro infrasettimanale festivo. Sul punto, l ARAN ha ritenuto che le prestazioni di lavoro svolte dal dipendente turnista in giorno festivo infrasettimanale nell arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni diano diritto, quanto al personale dirigente medico, alla sola indennità disciplinata dall art. 8, comma 2, Accordo integrativo del 10 febbraio 2004, escludendo, quindi, la possibilità di erogare anche il compenso per lavoro straordinario o far godere del riposo compensativo ex art. 6 Accordo. E stato, quindi, chiesto di verificare se questo parere sia corretto. Dopo aver esaminato le norme, soprattutto contrattuali, nonché la giurisprudenza sulla quale l ARAN ha basato il proprio convincimento, posso svolgere le considerazioni che seguono. 1. L art. 6 dell Accordo integrativo del 10 febbraio 2014 dell area della dirigenza medico e veterinaria stabilisce che ad integrazione dell art. 22 del CCNL 1996 l attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà diritto a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del
2 2 compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi. L art. 8 di quello stesso Accordo, al secondo comma, disciplina il trattamento del servizio prestato nel giorno festivo, a fronte del quale al dirigente compete un indennità il cui importo è predeterminato dalla disposizione. Entrambe le disposizioni contrattuali si applicano ai dirigenti di cui all art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, ovverosia, indistintamente, a tutti i dirigenti, ad eccezione di quelli incaricati della direzione di una struttura complessa per i quali, non essendo previsto un orario di servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve tenere conto anche delle eventuali condizioni di lavoro (cfr. art. 8 3 comma). 2. L art. 16 del CCNL l 8 giugno 2000 contiene la disciplina dell orario di lavoro del dirigente medico (escluso quello incaricato della direzione di struttura complessa), rispetto al quale stabilisce che nell ambito dell assetto organizzativo dell azienda il dirigente è tenuto ad assicurare la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all espletamento dell incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. Diversamente da quanto sostenuto dall ARAN nel parere in commento nessuna disposizione del CCNL della dirigenza medica e veterinaria detta una disciplina specifica dei dipendenti che effettuano la loro attività lavorativa su turni prestabiliti. Ne consegue che, almeno per quanto riguarda il personale della dirigenza medica e veterinaria, le considerazioni svolte dall ARAN non sono applicabili, non essendovi, a livello contrattuale, alcuna distinzione tra personale turnista e personale non turnista. Né potrebbe essere invocata un applicazione analogica dei principi enunciati nella giurisprudenza richiamata nel parere dell ARAN, poiché quelle pronunce attengono ad una fattispecie nella quale l istituto delle turnazioni è disciplinato dall art. 22 del contratto [ndr. CCNL Regioni e Autonomie Locali ] che, per quanto concerne il trattamento economico (comma 5), prevede la
3 3 corresponsione al personale turnista di una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell orario di lavoro: i valori sono stabiliti nella misura di una maggiorazione del 10% della retribuzione per i turni diurni, del 30% per i turni notturni o festivi, del 50% per i turni festivi notturni (cfr. Cass. civ., 9 aprile 2010, n. 8458). Solo con riferimento a quell ipotesi contrattuale possono, dunque, avere pregio le considerazioni svolte dall ARAN, poiché in quel contratto (o in altri che recano una simile disciplina) viene espressamente e puntualmente regolamentata non solo la maggiorazione per il disagio di lavorare secondo turni e tempistiche particolari, ma anche l ulteriore maggiorazione per l ipotesi in cui il turno venga reso in giornata festiva. Diversamente, come detto, il CCNL dirigenti medici e veterinari non contempla l ipotesi del lavoratore turnista, ma contiene una unica disciplina dell orario di lavoro del personale dirigente, con la sola eccezione del dirigente di struttura complessa. 3. Devo, comunque, evidenziare che a supporto del parere dell ARAN potrebbe essere invocato il comma 5 dell art. 16 CCNL 8 giugno 2000, secondo cui l azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell intero arco delle 24 ore. E sulla base di questa disposizione, potrebbe essere sostenuto che al personale impiegato nella turnazione nell ambito di quei servizi trovi applicazione il parere dell ARAN. Però la tesi non sarebbe convincente, perché in quella clausola il riferimento alla turnazione è fatto in senso meramente organizzativo, ma non viene indicata alcuna specifica disciplina contrattuale, neanche rispetto alla maggiorazione della retribuzione per il disagio connesso alla gravosa articolazione oraria. Quindi, il dirigente che, per decisione unilaterale dell azienda, si trovi a lavorare su turni prestabiliti, non avrebbe diritto ad alcuna compensazione per quel disagio, come invece avviene ad esempio nel CCNL Regioni e Autonomie Locali, richiamato nel parere in commento. Ne consegue che non essendovi alcuna previsione contrattuale che disciplini in modo specifico il dirigente medico
4 4 turnista e non essendovi alcuna distinzione nell ambito dei dirigenti contemplati dall art. 16, comma 1 CCNL 8 giungo 2000, non vi sono ragioni per escludere l applicabilità sia dell art. 6 sia dell art. 8 dell Accordo anche al personale dirigenziale, di cui al comme 5, art. 16, CCNL 8 giugno A quanto sopra, deve aggiungersi un ulteriore elemento alla luce del quale non si ritiene condivisibile il parere dell ARAN. La disciplina dell art. 6 dell Accordo è dettata ad integrazione di quanto previsto dall art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996, e cioè della regolamentazione del lavoro domenicale (a fronte del quale è previsto il riposo compensativo). Con riferimento al lavoro domenicale, è pacifico che l indennità per servizio prestato nel giorno festivo di cui all art. 8 dell Accordo vada a cumularsi con il riposo compensativo di cui all art. 22 CCNL, che, peraltro, è irrinunciabile e non monetizzabile. Pertanto, laddove l art. 8 dell Accordo prevede la disciplina del lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale, come integrativa di quella del lavoro domenicale, occorre ritenere che garantisca il medesimo cumulo di trattamenti, con l unica differenza che, nel caso della festività infrasettimanale, il mancato risposo può essere monetizzato. Dunque, anche l interpretazione sistematica delle disposizioni in oggetto, conferma che non v è alcuna contraddizione né reciproca esclusione tra le due discipline, entrambe applicabili alla categoria, unitaria, del personale dirigenziale di cui all art. 16, comma 1 CCNL 8 giugno Non occorre dimenticare, a tale riguardo, che i due trattamenti hanno finalità diverse, in quanto mentre i trattamenti di cui all art. 6 hanno la finalità di sostituire il mancato risposo infrasettimanale, o di monetizzarlo, il trattamento di cui all art. 8 ha la finalità di compensare il maggior disagio del lavoro in giorno festivo. Resto, in ogni caso, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento fosse utile o necessario.
5 5 avv. Guido Rossi
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