dalla Direttiva 98/11/CE al nuovo Regolamento UE 874/2012
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1 federata dalla Direttiva 98/11/CE al nuovo Regolamento UE 874/2012 Etichettatura Energetica delle Lampade Rev. Mar_2013 1
2 La direttiva 98/11/CE lampade elettriche per uso domestico alimentate direttamente dalla rete (lampade ad incandescenza e lampade fluorescenti compatte integrali) lampade fluorescenti per uso domestico (incluse le lampade fluorescenti lineari e compatte non integrali) anche se commercializzate per uso non domestico Revisione generale dell etichettatura La nuova Direttiva 2010/30/CE Il 18 giugno 2010 è stata tt pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea la nuova Direttiva 2010/30/CE concernente l indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all energia, mediante l etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti Essa sostituisce la 92/75/CEE (con effetto dal 21 luglio 2011 rif. Art.17). 2
3 Recepimento Direttiva 2010/30/UE: D.Lgs 104/2012 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2012 il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 104 recante le norme di attuazione della Direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. Regolamenta anche l utilizzo dell etichettatura energetica sul territorio nazionale, attraverso lo strumento degli accordi volontari e dei relativi controlli attuati tramite l ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo Sviluppo economico sostenibile). testo in vigore dal D.Lgs 104/2012 Art. 13 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da a euro, il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo l 12, commi da 1 a 3; b) da a euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non e' tenuta a disposizione o non e' messa a disposizione entro i termini stabiliti; 3
4 D.Lgs 104/2012 c) da a euro, il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta, o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso; D.Lgs 104/2012 d) da a euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda; e) da 500 a euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non e' apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non e' redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso. 4
5 Il nuovo Regolamento UE 874/2012 estende il campo di applicazione a TUTTE le tipologie / tecnologie di lampade e senza alcuna distinzione fra ambito domestico e professionale: Nuovo Regolamento UE: Scopo (Art. 1) Si applica a: a) Lampade a filamento b) Lampade a fluorescenza c) Lampade a scarica ad alta intensità (HID) d) Lampade LED Moduli LED (se sostituibili dall utente finale) Non si applica a: a) Lampade (tutti i tipi) e Moduli LED con flusso < 30 lumens b) Lampade (tutti i tipi) e Moduli LED commercializzati per funzionare con batterie c) Lampade (tutti i tipi) e Moduli LED commercializzati per applicazioni dove la loro funzione primaria non è l illuminazione, come: 5
6 Nuovo Regolamento UE: Scopo (Art. 1) applicazioni dove lo scopo principale della luce non è l illuminazione: i. in processi chimici o biologici (es. polimerizzazione, terapie, antiinsetti, ) ii. per cattura immagini e per proiezione (fotocopiatrici, videoproiettori, flash, ) iii. per riscaldamento (es. lampade ad infrarossi) iv. per segnalazione (es. controllo del traffico o luci aeroportuali) nuovo Regolamento UE: Scopo (Art. 1) Non si applica a: d) Lampade (tutti i tipi) e Moduli LED commercializzati come parti di apparecchi e non intesi per essere rimossi dall End User, ad eccezione di quando sono commercializzati o mostrati separatamente, es. come parti di ricambio e) Lampade (tutti i tipi) e Moduli LED commercializzati come parti di prodotti per i quali lo scopo principale NON è illuminare, ad eccezione di quando sono commercializzati o mostrati separatamente, es. come parti diricambio. f) Lampade (tutti i tipi) e Moduli LED che non sono conformi ai requisiti Ecodesign (qualsiasi regolamento) che saranno obbligatori nel 2013 e nel
7 Nuovo Regolamento UE: Scopo (Art. 1) Non si applica a: d) APPARECCHI di illuminazione che sono progettati per funzionareesclusivamente esclusivamente con lampade e moduli LED di cui ai punti a), b) e c). Art.2: Definizioni Point of sale End User: persona fisica che acquista o che si preveda che compri un prodotto per finalità diverse da quelle commerciali, industriali, artigianali o professionali. Final Owner: persona o entità che possiede un prodotto durante la fase di utilizzo o chiunque (persona od entità) che agisce per suo conto. Point of sale: : luogo fisico dove il prodotto è esposto o offerto per la vendita, il noleggio o venduto a rate all'utilizzatore finale. 7
8 Requisiti di informazione per le lampade Lampade intese per essere commercializzate mediante un point of sale : Requisiti di informazione per le lampade Energy label for lamps (Annex I.1) Lampade intese per essere commercializzate mediante un point of sale : Etichetta completa Etichetta ridotta: Se le informazioni obbligatorie sono riportate in altro posto dell imballo Lo sfondo deve essere sempre bianco per qualsiasi versione dell etichetta. MIN: 36 mm (l) x 75 mm (h) eventuale riduzione max 40% h ; per lampade piccole: Label esterna attaccata 8
9 AZIONALE PRODUTTO ASSOCIAZIONE NA Energy efficiency classes for Lamps Responsabilità Dal 1 settembre 2013 il fornitore (es. produttore) appone l etichetta energetica e rende disponibile anche una Product fiche indicante i dati dell etichetta stessa ed eventuale EcoLabel Il rivenditore si assicura che le lampade siano sempre fornite al consumatore complete delle informazioni previste al punto precedente (anche sulla documentazione tecnica e commerciale) 9
10 AZIONALE PRODUTTO ASSOCIAZIONE NA Requisiti di informazione per le lampade (Art. 3) 1. I fornitori di lampade elettriche immesse sul mercato come prodotti singoli si assicurano che: (a) sia disponibile una scheda di prodotto (Product Fiche) come indicato nell'allegato II; (b) fascicolo tecnico (c) qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all'energia o al prezzo per una lampada specifica, indichi la classe di efficienza energetica; (d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una lampada specifica, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza i energetica di tl tale lampada; (e) se la lampada è destinata ad essere commercializzata attraverso un punto di vendita, sull'esterno dell'imballo singolo deve essere apposta o stampata un'etichetta [EEL] realizzata nel formato e con le informazioni di cui all'allegato I.1 e sull'imballaggio, al di fuori dell'etichetta, deve essere riportata la potenza nominale della lampada. 10
11 I dati dell etichetta energetica Le informazioni da inserire: I. supplier s name o trade mark II. Riferimento di tipo che distigua la lampada da un altro tipo; III. Classe di efficienza energetica (E A++) IV. Consumo di energia pesato (EC) in kwh per 1000h Requisiti di informazione per i rivenditori di lampade I rivenditori di lampade elettriche si assicurano che: (a) in situazioni in cui non è previsto che l end user veda il prodotto esposto, esso è commercializzato corredato delle informazioni contenute nell etichetta energetica (ovvero le informazioni della Product Fiche). Tutte le informazioni devono essere stampate o esposte in dimensioni e caratteri leggibili. (b) qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all'energia o al prezzo per un modello specifico, indichi la classe di efficienza energetica; (c) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale modello. 11
12 AZIONALE PRODUTTO ASSOCIAZIONE NA AZIONALE PRODUTTO ASSOCIAZIONE NA Etichetta informativa per Apparecchi di Illuminazione 12
13 Informazioni di prodotto per Apparecchi di illuminazione Art. 3.2(d) Articolo 3 Responsabilità del fornitore (produttore, importatore, ) Apparecchi hiintesi iper essere commercializzati ili iall end users: d (b) le informazioni contenute nell'etichetta di cui all'allegato I.2 siano fornite nelle seguenti situazioni: i. in qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisca informazioni relative all'energia o al prezzo per un apparecchio di illuminazione specifico; ii. in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un apparecchio di illuminazione specifico che ne descriva i suoi parametri tecnici specifici. In questi casi le informazioni possono essere presentate in formati diversi da quelli riportati all'allegato I.2, ad esempio in formato esclusivamente testuale; Responsabilità del fornitore area verde Responsabilità del rivenditore area viola 13
14 Informazioni di prodotto per Apparecchi di illuminazione Art. 3.2(d) Articolo 3 Responsabilità del fornitore (produttore, importatore, ) Apparecchi intesi per essere commercializzati all end users: (c) se l'apparecchio di illuminazione è destinato ad essere commercializzato attraverso un punto di vendita, ai rivenditori deve essere messa a disposizione, a titolo gratuito e in formato elettronico o cartaceo, un'etichetta realizzata nel formato e con le informazioni di cui all'allegato I; se il fornitore opta per un sistema di consegna in cui le etichette sono fornite esclusivamente a seguito di una richiesta del rivenditore, il fornitore deve fornire sollecitamente le etichette una volta ricevuta tale richiesta; Informazioni di prodotto per Apparecchi di illuminazione Art. 3.2(d) Articolo 3 Responsabilità del fornitore (produttore, importatore, ) Apparecchi intesi per essere commercializzati all end users: (d) se l'apparecchio di illuminazione è immesso sul mercato in un imballo per utenti finali che contiene lampade elettriche che l utente finale può sostituire nell'apparecchio di illuminazione, l'imballo originale di tali lampade è contenuto nell'imballo dell'apparecchio di illuminazione. In caso contrario, all'interno o all'esterno dell'imballo dell'apparecchio di illuminazione devono essere riportate, in una forma qualsiasi, le informazioni indicate sull'imballaggio originale della lampada e prescritte dal presente regolamento e dai regolamenti della Commissione che stabiliscono requisiti di Ecodesign per le lampade soggette alla Direttiva 2009/125/CE 14
15 Luminaire information (Annex I.2) per apparecchi esposti nel punto vendita L etichetta (50 mm x 100 mm) deve: Art.4.2(b)(i) )() essere in prossimità dell'apparecchio di illuminazione esposto, in modo da risultare chiaramente visibile e identificabile come etichetta relativa a tale modello, senza che per ciò sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull'etichetta; Art.4.2(b)(ii) corredare in modo chiaro le informazioni maggiormente visibili in modo diretto (quali informazioni sul prezzo o specifiche tecniche), relative all'apparecchio di illuminazione esposto nel punto di vendita. Scadenze del Regolamento UE L obbligo di utilizzare la nuova etichetta energetica inizierà dal 1 settembre 2013 Nel periodo di transizione (20 giorni dopo la pubblicazione su GUUE), l utilizzo della nuova etichetta è consentito e le lampade sono considerate conformi ai requisiti della direttiva 98/11/CE Gli obblighi previsti per le informazioni i ida fornire in merito alle lampade che erano escluse dalla direttiva 98/11/CE (Responsibilities of dealers) si attueranno a partire dal 1 marzo 2014 (materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati anteriormente al 1 marzo 2014) 15
16 AZIONALE PRODUTTO ASSOCIAZIONE NA CONCLUSIONE SI RINGRAZIA PER L ATTENZIONE Per eventuali approfondimenti : Area Tecnica ASSIL tecnico@assil.it 16
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