COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari"

Transcript

1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) GIRINO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore SANTARELLI Nella seduta del 02/05/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La controversia verte sulla denunciata nullità di due contratti di pegno, muniti della clausola c.d. rotativa, per indeterminatezza/indeterminabilità del loro oggetto. I termini della questione emergono dalle rappresentazioni delle parti nei tratti che possono essere sintetizzati come segue. Il ricorrente riferisce di avere sottoscritto, tra l aprile ed il luglio 2011, con un intermediario appartenente al gruppo facente capo alla convenuta due identici contratti di pegno su strumenti finanziari di sua proprietà che erano e sono oggetto di due distinte gestioni patrimoniali, affidate ad altro intermediario del medesimo gruppo (come si evince dai mandati). Il primo pegno, del 29 aprile 2011, è stato costituito a garanzia di un apertura di credito a tempo indeterminato utilizzabile quanto a per sconto cambiali e quanto a ulteriori per anticipo denaro, concessa a favore di una società di cui il ricorrente era all epoca sia socio che presidente (carica da cui ha dato le dimissioni nel maggio 2012). Il secondo è stato costituito il successivo 21 luglio a fronte dell incremento dello sconto cambiali sino a Pag. 2/7

2 Espone altresì di aver sottoscritto ai fini della costituzione di entrambi i pegni due lettere di identico tenore letterale datate rispettivamente 29 aprile 2011 e del 27 luglio 2011 predisposte dalla banca creditrice, anche in punto valore dei due patrimoni gestiti, entrambe rivolte al gestore degli strumenti finanziari e a suo dire non opponibili ai terzi essendo prive della richiesta data certa e della notificazione. Quanto agli eventi successivi, emerge dalla documentazione prodotta che con lettera del 13 giugno 2012, il ricorrente contestava la nullità di entrambi i pegni a motivo del fatto che i beni su cui essi sono costituiti (ossia, in particolare, il valore degli strumenti finanziari su cui sarebbe stata costituita la garanzia) non sarebbe sufficientemente determinato né determinabile. Nel ricorso a questo Arbitro, proposto a fronte della risposta resa dall intermediario, giudicata insoddisfacente, il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni ed in particolare, anche sulla base di una consulenza predisposta da uno studio di consulenza bancaria e finanziaria, l eccezione di nullità di entrambi i pegni per indeterminatezza dell oggetto e/o arbitraria determinazione unilaterale dello stesso e per l effetto chiede la declaratoria della denunciata nullità, oltre al rimborso delle spese legali sostenute per la proposizione del ricorso. A dimostrazione di tale vizio vengono, in particolare, richiamati (i) l art. 4 delle Condizioni Generali di entrambi i contratti, che affida all accordo delle parti la determinazione del valore dei beni dati in pegno; (ii) il successivo art. 4.2, che subordina l individuazione dei beni con cui reintegrare il contenuto delle garanzie qualora il valore dei beni ( ) abbia subito una diminuzione all esclusivo gradimento della Banca. Difatti, il criterio del comune accordo sarebbe insufficiente, poiché si riferisce all inizio del contratto, ma non genera un criterio oggettivo per il seguito ; la seconda disposizione, invece, permetterebbe alla banca di decidere ad libitum quanto valga lo strumento ad integrazione della garanzia nel caso in cui il valore dei beni costituiti in pegno sia diminuito, e, quindi, [di] determin[are] unilateralmente l oggetto del contratto ; (iii) l art. 18 dei mandati di gestione, che vorrebbe far desumere il valore dei titoli in essa compresi dalla quotazione sui mercati regolamentati ovvero dalla stima attribuita da non meglio identificate primarie società. L intermediario, da parte sua, non offre con le controdeduzioni una sua ricostruzione delle questioni di diritto, limitandosi a chiedere al Collegio di dichiarare l inammissibilità del ricorso poiché un identica controversia sarebbe già stata sottoposta all autorità giudiziaria. A tale scopo produce l atto di citazione avanti il Tribunale di Treviso in cui si chiedeva di dichiarare inefficace la fideiussione di cui in narrativa ed ogni altra eventuale tra le parti, prendendo atto del pacifico - tra loro - stato di difficoltà finanziaria di [la società di cui è socio il ricorrente]. Il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni avversarie producendo la comparsa di risposta dell intermediario nel citato giudizio, in cui si legge che l oggetto del contendere risulta circoscritto all efficacia della fideiussione omnibus concessa da [nome del ricorrente] al Banco convenuto... A sua volta, l intermediario insiste sull eccezione di inammissibilità del ricorso avversario, poiché la controversia pendente avanti all autorità giudiziaria sarebbe relativa anche al pegno oggetto del ricorso all ABF. Infatti, il ricorrente, al fine di fare accertare un notevole (..) scarto tra, da un lato, quanto effettivamente erogato dalla banca e, dall altro, i pegni e le fideiussioni rilasciati dall unico garante, avrebbe inteso dedurre in giudizio tutte le garanzie concesse alla Banca come condizione preliminare finalizzata a tale accertamento. Inoltre, prosegue l intermediario, danno luogo ad inammissibilità del ricorso anche casi di semplice inerenza tra il ricorso all ABF e la pendenza di una controversia giudiziaria, principio di inerenza che riteniamo ricorra nel caso di specie.. Pag. 3/7

3 DIRITTO In via preliminare deve essere verificata la competenza dell Arbitro Bancario Finanziario a conoscere della presente controversia, tenuto conto dei limiti posti dalle Disposizioni che ne disciplinano il funzionamento e secondo cui all ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell ABF a condizione che l importo richiesto non sia superiore a euro. Ora, se si dovesse considerare il valore dei due contratti di pegno oggetto del contendere, la competenza per valore di questo Arbitro sarebbe stata superata; tuttavia il ricorrente ha volutamente limitato la propria domanda all accertamento della nullità dei contratti impugnati, senza formulare, neppure implicitamente, alcuna domanda né di corresponsione né quanto agli eventuali effetti restitutori della dedotta nullità (ammesso che nella specie ve ne siano in termini di condanna al pagamento di somme). Anzi, nel ricorso si dice espressamente che la domanda di ripetizione dell indebito non viene spiegata confidando che la banca riconsegni i prodotti in caso di accoglimento. Ciò in coerenza con l impostazione dell iniziativa assunta, definita dal legale del ricorrente leading case. Pertanto, in questa prospettiva, la questione della competenza di questo Arbitro può dirsi superata. Sempre in via preliminare occorre anche valutare l eccezione di inammissibilità sollevata dall intermediario per la pendenza del parallelo procedimento innanzi al Tribunale di Treviso. L esame degli atti relativi, depositati dalle parti, ne impone la reiezione. Difatti, dagli stessi emerge che le questioni qui sollevate non costituiscono oggetto di quella controversia: nel procedimento pendente avanti il Tribunale di Treviso il ricorrente ha richiesto di dichiarare inefficace la fideiussione di cui in narrativa ed ogni altra eventuale tra le parti (fideiussione che, evidentemente, affianca il pegno di cui qui si discute), mentre a questo Arbitro è stata sottoposta la domanda di nullità dei contratti di pegno. E se è vero che nella narrativa dell atto di citazione si menzionano anche tali contratti, il che potrebbe in teoria ingenerare qualche dubbio, la lettura della comparsa di costituzione dell intermediario sgombra il campo da qualsivoglia equivoco, non sussistendo nella stessa neppure un cenno ai contratti di pegno. Del resto, perché il ricorso sia inammissibile, deve sussistere una evidente similarità di petitum e di causa petendi rispetto all oggetto della controversia sottoposta all autorità giudiziaria (Dec. 2500/2013), cosa che, per le ragioni appena dette, non è ravvisabile nella specie. E veniamo al merito del ricorso. Come detto, il ricorrente ha denunciato la nullità dei due contratti di pegno sottoposti all esame di questo Collegio per indeterminatezza ed indeterminabilità del loro oggetto. Quanto al pegno del 29 aprile 2011, esso consiste in tutti i diritti da noi vantati nei confronti di Banca [omissis] S.p.A. nascenti dal mandato a gestire il patrimonio mobiliare di nostra proprietà alla stessa conferito con atto in data 02/11/2009; in particolare, il nostro diritto alla restituzione del patrimonio come risulterà costituito al momento dell escussione in base alle giacenze sul deposito e sul conto di gestione sopra indicati in essere presso Banca [omissis] S.p.A.. Identica clausola, contenuta nel contratto di pegno del 21 luglio 2011, è riferita al secondo mandato di gestione, sottoscritto il 18 novembre Pag. 4/7

4 Secondo il ricorrente, che fa valere le sue ragioni, sembra, non già in considerazione o alla luce di una escussione dei pegni di cui si discute ovvero di una richiesta di integrazione degli stessi né, tanto meno deducendo pregiudizi ai beni sottoposti a pegno per effetto del vincolo, ma per porre nel nulla il pegno, la nullità discenderebbe dal fatto che oggetto della garanzia sarebbe lo strumento finanziario e non il diritto alla riconsegna, che semmai si aggiunge al primo e che il valore dei beni gravati (gli strumenti finanziari sottoposti a gestione da parte del terzo) mancherebbe del tutto nei contratti di pegno, non sarebbe elemento univoco ed anzi, il terzo gestore lo avrebbe determinato sulla base di propri criteri, addirittura confliggenti con quelli del pegno. Analoghe considerazioni vengono formulate anche con riferimento ai mandati di gestione (di cui pure viene eccepita la nullità), anche se questi, in realtà, sono evidentemente e per una molteplicità di ragioni al di fuori del perimetro di questo giudizio. Di qui la questione di nullità per indeterminabilità dell oggetto mediato (valore) ex ante, o determinazione arbitraria unilaterale. E noto che il dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale sulla validità del pegno rotativo è stato intenso ed è altresì noto come la piena ammissibilità di tale particolare forma di garanzia sia ormai pacifica. E pure noto come tale dibattito fosse focalizzato soprattutto sulla piena opponibilità ai terzi della prelazione in particolare laddove il vincolo originario fosse stato trasferito su altri titoli, per effetto della scadenza di quelli iniziali; tutte tematiche, queste, a ben vedere, estranee al caso di specie, ove la rotatività del pegno non è questione rilevante in sé (come lo stesso ricorrente sembra riconoscere), dal momento che non si discute di opponibilità al creditore pignoratizio e l unico tema sollevato è quello del valore dei titoli sottoposti a pegno - non escusso se ben si comprendono le rappresentazioni delle parti e sulla sua determinabilità (in relazione alla quale, anche a prescindere dal parere prodotto, si chiede, inammissibilmente, una consulenza tecnica). Premesso che, ad avviso di questo Collegio, anche al pegno di titoli dematerializzati e di titoli in gestione patrimoniale si applicano, oltre alle norme specialistiche, l art c.c. e le altre disposizioni codicistiche, è bene partire dal dato contrattuale (approvato specificamente per iscritto dal ricorrente ai sensi degli artt comma 2 c.c.). Si evince dalla documentazione prodotta, in primis dagli atti di costituzione (identici per entrambi i vincoli, al pari delle collegate Condizioni Contrattuali), che oggetto del pegno sono tutti i diritti vantati nei confronti [del Gestore] nascenti dal mandato a gestire il patrimonio mobiliare in particolare il diritto alla restituzione del patrimonio come risulterà costituito al momento dell escussione. Si legge, poi, nelle lettere inviate dal ricorrente al Gestore: ho/abbiamo costituito in pegno a favore [della resistente] il credito alla restituzione degli strumenti finanziari e/o delle somme risultanti dalla gestione... Pare, dunque, che le parti abbiano inteso sottoporre a pegno non già i titoli in sé, bensì i crediti derivanti dai contratti conclusi tra il ricorrente e il gestore degli strumenti finanziari. La apparentemente diversa conclusione cui perviene il ricorrente è del tutto apodittica così come sembra artificiosa la distinzione tra oggetto diretto (lo strumento finanziario) e l oggetto mediato (il valore). Da un lato, tale distinzione non è affatto necessaria né per verificare la validità del pegno né per esaminare la specifica questione posta dal ricorrente - il valore del pegno, che si tratti di bene mobili, altri diritti aventi per oggetto beni mobili o crediti, è comunque necessario anche in rapporto al credito garantito -, dall altro, il tenore delle disposizioni sopra richiamate consente di ritenere non fondata la qualificazione operata dal ricorrente, anche alla luce delle Condizioni Contrattuali. Si legge difatti in queste ultime che nel caso di pegno sul valore dell insieme, il pegno sull insieme dei valori dei titoli si intende costituito a favore della banca anche ai sensi degli art e seguenti cod. civ. relativamente a tutti i diritti nascenti dal mandato a gestire il suddetto nostro patrimonio mobiliare In particolare, è costituito in pegno il diritto sia alla Pag. 5/7

5 restituzione del patrimonio così come risulterà registrato sul conto speciale vincolato a garanzia sia alla corresponsione delle somme che comunque spettino al costituente in dipendenza del suddetto mandato a gestire... mentre nel caso di pegno di crediti e/o altri diritti, il costituente si obbliga a fornire alla Banca i documenti da cui risultano i crediti costituiti in pegno ai sensi dell art cod. civ.. Se, dunque, si è in presenza di pegno di crediti, la sua regolare costituzione va verificata alla luce degli artt. 1346, 2787 e 2800 c.c., senza che abbia rilievo la disciplina in materia di costituzione di pegno su titoli dematerializzati. Ora, pare al Collegio che i requisiti fissati dall art c.c. siano rispettati, giacché i pegni in esame (i) risultano da atto scritto e (ii) sono stati debitamente sottoscritti dal debitore (ossia dal Gestore) per accettazione. Peraltro, anche ove tale ultimo requisito dovesse difettare, la costituzione del pegno dovrebbe essere ritenuta valida ed efficace quantomeno inter partes nonché nei confronti del debitore del credito pignorato, secondo l insegnamento di autorevole dottrina (cfr. Gabrielli, Il pegno, in Tratt. Di diritto civile, Milano, Utet 2005, p. 206; conf. Bianca, Diritto Civile, La responsabilità, 2012). Quanto alla specifica questione della dedotta indeterminabilità del valore del credito sottoposto a pegno, non pare che la nullità denunciata possa essere ravvisata. Al riguardo, va anzitutto premesso che, al pari del pegno su cosa mobile, anche per il pegno di crediti è sufficiente l indicazione ancorché implicita del credito sottoposto a pegno e la determinazione del credito pignorato può derivare per relationem da elementi presenti all interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa (Cass. n /2007). Ciò è esattamente quanto è accaduto nel caso di specie, in cui in entrambi gli atti di costituzione di pegno di cui si discute fanno chiaro e inequivocabile rinvio ai mandati di gestione e ai crediti che da essi derivano. Dai citati contratti di gestione possono evincersi, cioè, gli elementi essenziali delle prestazioni promesse ed in particolare l importo oggetto di investimento, i conti e i depositi cui essi sono riferiti e la linea di gestione applicata. Prova ne sia che le raccomandate a mano con cui il pegno è stato notificato al Gestore, entrambe firmate dal ricorrente e per ricevuta dal Gestore stesso, nel confermare, come si è detto sopra, la costituzione in pegno del credito alla restituzione degli strumenti finanziari e/o delle somme tempo per tempo risultanti dalla gestione, quantifica l ammontare dell investimento alla data rispettivamente del 29 aprile e 21 luglio 2011 così determinando l ammontare del credito all epoca della sua costituzione in pegno. Quanto agli ulteriori argomenti posti a base dell iniziativa - la profilata incongruità delle disposizioni di cui agli art. 4 e 8 delle Condizioni Generali nonché 1 e 2 della Sezione Seconda delle stesse (peraltro calibrate sulle varie ipotesi di pegno e non sul caso specifico e quindi, sotto tale profilo, non cristalline) anche in rapporto alle previsioni del Mandato di Gestione - gli stessi non colgono nel segno. Come lo stesso ricorrente rammenta nella sua ricostruzione, nel caso di specie, tenuto conto di come la questione è stata posta (manca la determinazione del valore del pegno), non è necessario disquisire sulle oscillazioni di valore degli strumenti finanziari oggetto di gestione o delle modalità di integrazione/sostituzione del pegno ovvero sui parametri di valorizzazione dei titoli presenti in portafoglio, dal momento che lo stesso ha ad oggetto tutti i diritti vantati nei confronti [del Gestore] nascenti dal mandato a gestire il patrimonio mobiliare in particolare il diritto alla restituzione del patrimonio come risulterà costituito al momento dell escussione in base alle giacenze sul deposito e sul conto di gestione sopra indicati in essere presso Banca [omissis] S.p.A. Ed è evidente che, in ogni caso, le parti (ivi incluso il Gestore) sono tenute all obbligo di esecuzione delle rispettive prestazioni secondo il canone di buona fede nel rispetto delle rispettive posizioni e diritti. Pag. 6/7

6 In sintesi, non sussiste il vizio di nullità per indeterminatezza dell oggetto dei contratti, denunciato dal ricorrente, sia perché, al contrario, appare esattamente individuato il credito sottoposto a ciascun pegno e sorgente dal rispettivo mandato di gestione, sia perché non può essere ravvisata alcuna pattuizione che rimetta all arbitrio unilaterale della banca la determinazione dell oggetto di ciascun rapporto. Il rigetto della domanda principale, ai sensi dell art. 91 c.p.c., assorbe l esame dell ulteriore domanda relativa alle spese legali; tuttavia, è opportuno rilevare che esse non sono state in alcun modo provate e che il regolamento ABF, di cui il ricorrente chiede l applicazione sul punto, non detta alcuna disciplina sulle spese del procedimento. Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Avv.

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO FATTO

COLLEGIO DI MILANO FATTO COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca

Dettagli

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario.

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario. I TITOLI DI CREDITO Il titolo di credito: a) conferisce un diritto di credito. b) incorpora un diritto di credito. c) vale quale prova di un contratto stipulato fra le parti. L esecutività è: a) caratteristica

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014

Decisione N. 1362 del 07 marzo 2014 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto

IL COLLEGIO DI ROMA. Fatto IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di

Dettagli

CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA

CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA FOGLIO INFORMATIVO relativo al servizio di EFFETTI CAMBIARI A GARANZIA INFORMAZIONI SULLA BANCA CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all Acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.

Dettagli

IL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia

IL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente

OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia di redditi di lavoro dipendente PREMESSA

Dettagli

Decisione N. 567 del 30 gennaio 2014

Decisione N. 567 del 30 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato

Dettagli

Decisione N. 320 del 20 gennaio 2014

Decisione N. 320 del 20 gennaio 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Collegio di Milano. Decisione N. 436 del 02 marzo 2011. composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente

Collegio di Milano. Decisione N. 436 del 02 marzo 2011. composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro

Dettagli

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da

Dettagli

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012 CITHEF S.C. a R.L. Sede Legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli Capitale Sociale:euro 610.330 i.v. R.E.A. Napoli n.507434 Registro Imprese di Napoli e C.F. 06629110633 Elenco Intermediari operanti nel

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

Luogo e data PREMESSO CHE

Luogo e data PREMESSO CHE FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL ART. 4 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92 Spett.le Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS.. Luogo e data PREMESSO CHE a) L art. 4, comma 1, della

Dettagli

RISOLUZIONE N.106/E QUESITO

RISOLUZIONE N.106/E QUESITO RISOLUZIONE N.106/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 novembre 2011 OGGETTO: Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Trattamento fiscale ai fini IVA del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

Allegato 5. Modello di fideiussione. Mercato elettrico a pronti

Allegato 5. Modello di fideiussione. Mercato elettrico a pronti Allegato 5 Modello di fideiussione Mercato elettrico a pronti Modello di fideiussione bancaria, di cui all articolo 79, comma 79.1, della Disciplina del mercato elettrico.., lì. Spett. le Gestore dei Mercati

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati 15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI TITOLI CARTACEI BENI O CREDITI VALORE DELL INSIEME

PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI TITOLI CARTACEI BENI O CREDITI VALORE DELL INSIEME Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 Cod.Civ. PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI TITOLI CARTACEI BENI O CREDITI VALORE DELL INSIEME Sezione I - Informazioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB)

FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB) FOGLIO INFORMATIVO ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB) SEZIONE I INFORMAZIONI SUL CONFIDI Fidindustria Puglia Consorzio Fidi Sede legale: via Amendola 172/5 70126 Bari Tel.: 080 9643694-080 9643694

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 63 01.04.2014 Intermittenti: chiarimenti sui versamenti volontari Tempo fino al 20 settembre 2014 per le richieste di versamenti

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI ART. 1 PREMESSA 1) Il Consiglio Direttivo può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Non sono dovuti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento se il TAEG non considera l'assicurazione vita e infortuni.

Non sono dovuti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento se il TAEG non considera l'assicurazione vita e infortuni. Credito al consumo: interessi nulli se il taeg non è chiaro Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma 13/03/2015 di Matteo Sances Pubblicato il 01/07/2015 Non sono dovuti gli interessi previsti nel

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

IL COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

Allegato 7. Modello di fideiussione integrata. Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia

Allegato 7. Modello di fideiussione integrata. Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia Allegato 7 Modello di fideiussione integrata Mercato elettrico a pronti e Piattaforma dei Conti Energia Modello di fideiussione bancaria, di cui all articolo 79, comma 79.1, della Disciplina del mercato

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Vincenzo Meli Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato

Dettagli

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITÀ SU BREVETTO 1 Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra XY,

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

Ministero delle Attività Produttive

Ministero delle Attività Produttive Ministero delle Attività Produttive DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI

Dettagli

Decisione N. 617 del 28 gennaio 2015

Decisione N. 617 del 28 gennaio 2015 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Michele Maccarone IL COLLEGIO DI ROMA Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni

Dettagli

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Novembre 2013 Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi

Dettagli

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44

Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA tra L Associazione Pistoia Futura Laboratorio per la Programmazione Strategica della Provincia di Pistoia, con sede in Pistoia Piazza San

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli