REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

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1 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 1

2 Art. 1 Principi Generali 1 La gestione del Consorzio di bonifica Riviera Berica (di qui in avanti "Consorzio") è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico - patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione. 2 La pubblicità dei documenti contabili in forza dei quali si svolge l'attività del Consorzio è realizzata, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del vigente Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. 3 L'attività finanziaria del Consorzio si realizza sulla base della programmazione delle spese e della prudenziale valutazione delle entrate e viene esercitata sul piano temporale con riferimento ai documenti contabili di cui all'articolo 3 del presente regolamento. 4 I documenti di cui agli articoli nn. 25, 26, 27, 28, 30 e 31, del presente regolamento sono redatti sulla base dei principi della prudenza, della continuità e della competenza economica. 5 Per il principio della prudenza, i componenti positivi del risultato d esercizio non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutti i componenti negativi, anche se non definitivamente realizzati, devono essere riflessi in bilancio. Per il principio della continuità, va garantita, salvo casi eccezionali motivati, la costanza di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, al fine di consentire la comparabilità dei bilanci. Per il principio della competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di cassa. Art. 2 Collegamento fra programmazione e sistema dei bilanci 1 L acquisizione e l impiego delle risorse sono ispirati ai principi della programmazione, ad un duplice fine: a) orientare la gestione del Consorzio al perseguimento di obiettivi, e quindi di programmi e progetti, definiti; b) consentire una corretta distinzione fra la funzione di indirizzo e controllo, propria degli organi rappresentativi, e la funzione gestionale, propria della struttura amministrativa. 2 Il Consorzio adotta gli strumenti di programmazione ritenuti più idonei. Strumento comunque imprescindibile è il Piano annuale di attività, articolato in programmi e progetti. 3 Il sistema dei bilanci, comprendente, in particolare, il bilancio di previsione e il Piano esecutivo di gestione deve essere gestito in coerenza con gli strumenti di programmazione. Art. 3 Piano esecutivo di gestione 1 Sulla base del bilancio finanziario di previsione annuale (di qui in avanti "bilancio di previsione") e del Programma annuale di attività deliberati dal Consiglio, la Giunta definisce il Piano esecutivo di gestione, con la determinazione degli obiettivi di gestione relativamente ai processi di entrata e alle attività di spesa, a cui corrisponde l affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei centri di responsabilità, come definiti al successivo articolo 5. \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 2

3 2 Ogni responsabile di centro di responsabilità può proporre modificazioni della dotazione di risorse ottenuta con l approvazione del Piano esecutivo di gestione, qualora ritenga che tale dotazione non sia più congrua rispetto agli obiettivi da perseguire, ai programmi, ai progetti o alle attività da realizzare. 3 Sulle proposte di cui al comma precedente e, in genere, sulle variazioni al Piano esecutivo di gestione, comunque originate, delibera la Giunta. La mancata accettazione delle proposte di cui al comma precedente deve essere motivata. Art. 4 Controllo di gestione e sue componenti 1 Al fine di garantire che le risorse siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi della gestione secondo criteri di correttezza, di trasparenza, di efficacia e di efficienza, il Consorzio adotta il controllo di gestione. 2 In particolare, si intende: a) per efficacia, la capacità di un programma o progetto di far conseguire definiti obiettivi; b) per efficienza, il grado di economicità della combinazione dei fattori operativi. 3 Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Consorzio. 4 Le componenti del controllo di gestione sono: a) la struttura organizzativa; b) il sistema informativo - contabile; c) il processo di controllo. Art. 5 Struttura organizzativa del controllo di gestione 1 La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dall unità organizzativa per il controllo di gestione e dal sistema dei centri di responsabilità. 2 Il sistema dei centri di responsabilità è l'insieme interrelato delle unità organizzative coinvolte nel processo di formazione, realizzazione e verifica delle decisioni di bilancio, tanto sotto il profilo dell'acquisizione delle risorse finanziarie, che sotto quello della ripartizione delle medesime e dell'impiego dei fattori operativi. 3 La Giunta delibera la definizione delle unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità e ne individua i responsabili, procedendo altresì agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari. 4 All unità organizzativa di cui al comma 1 spetta, in particolare, il coordinamento dell attuazione del controllo di gestione in ognuna delle componenti individuate. Art. 6 Sistema informativo-contabile del controllo di gestione 1 Il sistema informativo-contabile del controllo di gestione è costituito dall'insieme organizzato di rilevazioni necessarie per rispondere ai bisogni informativi conseguenti all orientamento della gestione alle finalità di cui al primo comma dell articolo 4. Esso comprende: a) le rilevazioni predisposte per raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti ai fini del controllo di gestione; \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 3

4 b) gli strumenti attraverso i quali dette informazioni sono analizzate e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati. 2 Il sistema informativo-contabile del controllo di gestione utilizza i dati e le informazioni sistematicamente rilevati dal sistema contabile del Consorzio, nonché da ogni altra parte del sistema informativo del Consorzio che offre flussi informativi significativi per le finalità perseguite. Art. 7 Processo di controllo 1 Il processo di controllo è l'attività volta a raccordare, ponendole in logica successione: a) le previsioni e i risultati; b) l'analisi degli scostamenti fra previsioni e realizzazioni; c) l'individuazione delle azioni di correzione eventualmente necessarie. 2 Il processo di controllo viene progettato in modo da garantire l'autonomia e la responsabilizzazione dei centri di responsabilità. Art. 8 Principi per la redazione del bilancio di previsione 1 Il bilancio di previsione annuale è redatto in termini di competenza ed è deliberato dal Consiglio su proposta della Giunta. Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, ed è formulato con osservanza dei principi di unità, annualità, universalità, integrità ed equilibrio. 2 L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrata ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 3 La gestione finanziaria è unica come è unico il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione comprende la totalità delle operazioni che danno luogo a rilevazioni contabili di natura finanziaria. Sono precluse le compensazioni di partite di segno opposto. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione; parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente senza alcuna riduzione delle entrate ad esse relative. 4 Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio. 5 Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. 6 Le previsioni relative alle spese correnti, sommate alle previsioni relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell entrata. Le previsioni relative alle entrate ricorrenti devono coprire almeno le previsioni relative alle spese ricorrenti. Art. 9 Criteri di formazione 1 Il bilancio di previsione è formulato secondo le linee di indirizzo fissate nel Programma annuale di attività di cui al precedente articolo 2. 2 L'unità elementare del bilancio di previsione è rappresentata dal capitolo. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di entrata o di spesa ovvero più oggetti di entrata o di spesa strettamente collegati ed aventi contenuto omogeneo. \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 4

5 3 I capitoli, per finalità meramente gestionali o conoscitive, possono essere suddivisi in articoli, con numerazione progressiva nell'ambito di ciascun capitolo. 4 Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a sé stante, rispettivamente, dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce. L'avanzo di amministrazione presunto non concorre alla definizione dell equilibrio finanziario, mentre il disavanzo di amministrazione ancorché presunto deve trovare immediata copertura. 5 Nell ambito del bilancio di previsione è assicurata prioritariamente la copertura delle quote di spesa ricadenti nell anno originate da obbligazioni assunte nel corso degli esercizi precedenti. 6 Il bilancio di previsione è redatto secondo gli schemi definiti dalla Giunta regionale. 7 Il bilancio di previsione è accompagnato dal Programma annuale di attività, formulato in conformità alla vigente normativa regionale, nonché dalla relazione dell Organo di revisione. 8 Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio ed è inviato per il controllo alla Giunta Regionale del Veneto entro il termine di cui all art. 4, comma 2, della L.R. n. 53/1993. Art. 10 Gestione provvisoria del bilancio 1 Quando il bilancio di previsione, deliberato prima dell inizio dell'esercizio cui si riferisce, non è divenuto esecutivo entro tale termine, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio deliberato, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegni frazionabili. 2 Qualora nello svolgimento della propria attività di controllo la Regione abbia rinviato il bilancio di previsione al Consorzio, la gestione provvisoria del bilancio potrà avvenire per le sole parti non coinvolte nel rinvio. Art. 11 Variazioni al bilancio 1 Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate secondo le norme dello Statuto consortile. Art. 12 Fondo di riserva 1 Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può superare il 3% (tre per cento) del totale delle spese inizialmente previste, con esclusione delle partite di giro. 2 Il fondo di riserva è utilizzato ai sensi del vigente Statuto consortile. Art. 13 Accertamento delle entrate 1 L'entrata è accertata quando il Consorzio, appurati la ragione del proprio credito ed il soggetto debitore, iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno. \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 5

6 2 L'accertamento di entrata dà luogo a registrazione contabile con imputazione al corrispondente capitolo di bilancio. 3 L'impegno di somme nei capitoli di spesa delle partite di giro genera un accertamento per pari importo nei corrispondenti capitoli dell'entrata. Art. 14 Riscossione e versamento delle entrate 1 Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria (da qui in avanti Tesoriere ) sulla base di reversali di incasso; in questo caso, la riscossione coincide con il versamento dell entrata. 2 Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali affluiscono al Tesoriere, con cadenza almeno trimestrale. 3 Le somme eventualmente riscosse in via diretta dai singoli settori consortili sono versate giornalmente al Tesoriere, sulla base di apposite distinte predisposte dall addetto alla riscossione. 4 Il Tesoriere non può ricusare la riscossione di somme che vengono versate in favore del Consorzio, pur mancando la preventiva emissione di reversali d'incasso, in questi casi il Tesoriere richiede la regolarizzazione contabile alla quale il Consorzio ottempera come da contratto di tesoreria. Art. 15 Emissione delle reversali di incasso 1 Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio, sono firmate dal Direttore o dal dirigente competente, su proposta del responsabile della Ragioneria. 2 Le reversali contengono almeno le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) nome e cognome o ragione sociale del debitore; d) causale della riscossione; e) importo in cifre e in lettere; f) indicazione di eventuali vincoli di destinazione g) data di emissione. 3 Le reversali di incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio sono restituite dal Tesoriere al Consorzio per l'annullamento. Art. 16 Vigilanza sulla gestione delle entrate 1 Il responsabile della Ragioneria opera una continua vigilanza sui processi di entrata e riferisce tempestivamente al Direttore o, qualora esista, al Dirigente di riferimento in merito a ogni significativa anomalia rilevata con riguardo alle dinamiche gestionali della competenza e dei residui. \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 6

7 Art. 17 Assunzione degli impegni 1 Le spese sono impegnate dal Direttore o dal dirigente competente su proposta dei responsabili dei centri di responsabilità, come definiti dal precedente articolo 5, secondo le disposizioni di legge e di statuto e nel rispetto delle norme contenute nel presente ed in altri regolamenti consortili. 2 Tutti gli atti che possono comportare oneri a carico del bilancio sono trasmessi per i conseguenti adempimenti contabili alla Ragioneria. 3 Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori determinati o determinabili in base alla legge, a sentenza, a contratto o ad altro titolo valido. 4 Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico del personale dipendente e i relativi oneri riflessi; b) per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale cessato dal servizio; c) per le spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge o regolamentari, per le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese degli amministratori e dell Organo di revisione dei conti; d) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori. 5 Si considerano altresì impegnate le spese corrispondenti ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge e le somme destinate con specifici provvedimenti a programmi di investimento. 6 Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo stipulato o concesso, o del relativo prefinanziamento accertato in entrata. 7 L impegno di somme nei capitoli di spesa delle partite di giro genera un accertamento per pari importo nei corrispondenti capitoli dell'entrata. Art. 18 Liquidazione della spesa 1 La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal responsabile dell unità organizzativa che ha dato esecuzione all impegno di spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite. 2 L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile dell unità organizzativa di cui al comma precedente, è trasmesso alla Ragioneria con tutti i relativi documenti giustificativi. Art. 19 Ordinazione e pagamento 1 L'ordinazione consiste nella disposizione impartita dal Consorzio al Tesoriere mediante il mandato di pagamento sottoscritto dal Direttore o dal Dirigente competente su proposta del responsabile della Ragioneria. 2 Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento o da analoghe fattispecie, anche in assenza della preventiva emissione \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 7

8 del relativo mandato di pagamento; in questi casi il Tesoriere richiede la regolarizzazione contabile alla quale il Consorzio ottempera come da contratto di tesoreria. 3 I mandati di pagamento contengono almeno le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) nome e cognome o ragione sociale del creditore; d) codice fiscale del creditore; e) causale del pagamento; f) importo in cifre ed in lettere; g) modalità di estinzione del titolo; h) data di emissione; i) eventuale data di scadenza; j) dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento. 4 I pagamenti di spese non possono essere disposti con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente al Consorzio. 5 Quando l'obbligazione a carico del Consorzio risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il responsabile del centro di responsabilità competente deve darne tempestiva comunicazione alla Ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata: all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l impegno sia stato assunto sulla competenza dell esercizio in corso; alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l obbligazione derivi da esercizi precedenti. Art. 20 Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento 1 I mandati di pagamento possono essere estinti, su richiesta espressa del creditore e con espressa annotazione sui titoli, mediante: a) accreditamento in conto corrente postale a favore dei creditore, nonché mediante vaglia postale, la cui ricevuta di versamento, rilasciata dall'ufficio postale, deve essere allegata al titolo; b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura del Tesoriere; c) accreditamento in conto corrente bancario; d) altre forme di pagamento autorizzate dalla Regione Veneto. 2 La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che costituisce la quietanza del creditore, risulta nel mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione ed il timbro del Tesoriere. 3 Le spese derivanti dalle particolari modalità di estinzione previste dal presente articolo sono poste esclusivamente a carico del richiedente. 4 E' consentito al Presidente ed al Direttore l'utilizzo di carte di credito. Art. 21 Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio finanziario 1 I mandati di pagamento individuali inestinti e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio vengono restituiti dal Tesoriere al Consorzio per l'annullamento o la riduzione. \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 8

9 Art. 22 Assestamento del bilancio di previsione 1 Il Consiglio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all esercizio precedente procede all assestamento del bilancio di previsione. 2 Con l assestamento del bilancio si provvede all applicazione dell avanzo o del disavanzo di amministrazione, così come definitivamente determinati alla chiusura dell esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, nonché alle variazioni degli stanziamenti di competenza in correlazione all applicazione del risultato stesso e ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all andamento della gestione. 3 L utilizzazione dell avanzo di amministrazione può avere come destinazione esclusivamente spese di investimento e spese correnti che non costituiscano avvio di spesa continuativa. 4 L avanzo va destinato prioritariamente a spese di manutenzione incrementativa degli impianti. Art. 23 Minori entrate, economie di spesa, residui attivi e residui passivi 1 Le somme iscritte tra le previsioni di entrata e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate. 2 Le somme iscritte tra le previsioni di spesa e non impegnate costituiscono economie di spesa. 3 Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi. 4 Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi. Art. 24 Eliminazione dei residui attivi e passivi 1 Annualmente è compilata alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e dei residui passivi distinti per capitolo ed esercizio di provenienza con indicazione, in appositi allegati, del dettaglio delle singole posizioni, così come rilevate nella contabilità del Consorzio. 2 Detta situazione indica la consistenza dei residui al 1 gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'esercizio, quelle eliminate o ridotte con relative specifiche motivazioni, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 3 I residui attivi sono ridotti od eliminati dopo che sono stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione. Tali atti sono esclusi se il costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare. 4 La riduzione o l eliminazione dei residui attivi e dei residui passivi formano oggetto di apposita, motivata deliberazione del Consiglio, sulla quale l Organo di revisione dei conti esprime il proprio parere con apposita relazione 5 La situazione di cui al comma 1 e la deliberazione di cui al comma 4 del presente articolo sono allegate al conto consuntivo. Art. 25 Predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 1 Il conto consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 9

10 2 Il conto consuntivo, accompagnato da un'apposita relazione sulla gestione predisposta dalla Giunta, è approvato dal Consiglio e trasmesso, per il controllo, alla Giunta Regionale del Veneto entro il termine stabilito dalla vigente normativa regionale. Art. 26 Rendiconto finanziario e relazione sulla gestione 1 Nel rendiconto finanziario sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura classificatoria adottata per il bilancio di previsione. 2 Il rendiconto finanziario è redatto secondo gli schemi definiti dalla Giunta Regionale ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione. 3 La relazione sulla gestione espone i dati e le informazioni necessarie ad una migliore comprensione della gestione e dei risultati del bilancio di previsione. Art. 27 Nota integrativa 1 La nota integrativa espone i dati e le informazioni necessarie ad una migliore comprensione dei risultati economici e patrimoniali conseguiti. 2 La nota integrativa è formulata nel rispetto delle indicazioni emanate dalla Giunta Regionale del Veneto. Art. 28 Conto economico 1. Il conto economico evidenzia il risultato di esercizio e i componenti positivi e negativi che determinano tale risultato. 2. Il conto economico è redatto nel rispetto delle indicazioni emanate dalla Giunta Regionale del Veneto. Art. 29 Ammortamenti 1 Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione. 2 Le quote di ammortamento sono calcolate applicando i criteri e i coefficienti indicati dalla Giunta Regionale del Veneto. Art. 30 Prospetto di conciliazione 1 Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che partendo dai dati finanziari della gestione corrente del rendiconto finanziario, con l'aggiunta di elementi economici non compresi nella gestione finanziaria, perviene al risultato economico finale. \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 10

11 2 Il prospetto di conciliazione è redatto secondo indicazioni emanate dalla Giunta Regionale. 3 Gli elementi di ricavo e di costo non rilevabili dalla contabilità finanziaria, vengono rilevati in via extracontabile. Art. 31 Stato patrimoniale 1 Lo stato patrimoniale rappresenta le attività, le passività e il patrimonio netto esistenti alla chiusura dell'esercizio 2 Lo stato patrimoniale è redatto secondo le indicazioni emanate dalla Giunta Regionale. Art. 32 Avvio del sistema economico-patrimoniale 1 L individuazione e la valorizzazione degli elementi compresi nella situazione patrimoniale iniziale alla data del 1 gennaio 2008 da assumere a fini contabili come stato patrimoniale iniziale, avviene con riferimento a criteri speciali secondo le indicazioni emanate dalla Giunta Regionale. 2 Con l avvio delle rilevazioni del sistema economico-patrimoniale il Consorzio deve corrispondentemente assicurare l attivazione dell inventario generale del proprio patrimonio. Art. 33 Fonti di finanziamento 1 Per l'attivazione degli investimenti, oltre ai normali mezzi di bilancio, il Consorzio può ricorrere al mercato finanziario attraverso mutui e altre forme di indebitamento consentite dalla legge. Art. 34 Ricorso all'indebitamento 1 II ricorso all'indebitamento è possibile soltanto se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto del penultimo esercizio precedente a quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. 2 La deliberazione di nuovi mutui può avvenire solo se l'importo annuale dei relativi interessi, sommato a quello annuale dei mutui precedentemente contratti, non supera il 10% (dieci per cento) delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto finanziario del penultimo esercizio precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione di mutui. Art. 35 Regole particolari per l'assunzione di mutui 1 Per l'assegnazione del mutuo, laddove non esistano norme specifiche prevalenti, devono essere applicate le norme vigenti riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. 2 I contratti di mutuo devono contenere le seguenti clausole e condizioni: a) la rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi; b) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo. \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 11

12 Art. 36 Delegazione di pagamento 1 Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti il Consorzio può rilasciare delegazione di pagamento a valere sul gettito contributivo annuale esatto mediante ruoli. 2 L'atto di delegazione è notificato al Tesoriere per l'adempimento. Art. 37 Gestione Patrimoniale 1 La gestione patrimoniale deve consentire un sistematico trattamento e una ordinata rilevazione delle operazioni di tipo amministrativo, fisico-tecnico e contabile delle immobilizzazioni strumentali e non strumentali, ivi compresi i beni di terzi e i beni presso terzi. Art. 38 Gestione contrattuale 1 Per l affidamento di lavori, servizi (compreso quello di tesoreria) e forniture devono essere applicate le norme vigenti riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. Art. 39 Gestione economale 1 Il fondo economale è determinato e attribuito all economo con atto del Direttore al fine di provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di gestione. Con lo stesso atto sono definite le modalità di gestione del fondo e viene individuato il dipendente incaricato di sostituire l'economo in caso di assenza o di impedimento. 2 I pagamenti delle spese a carico del fondo economale possono essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento, comprese le modalità di tipo elettronico. 3 L economo predispone il rendiconto dei pagamenti effettuati e lo invia alla struttura preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta di reintegro o di chiusura del fondo economale e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il fondo stesso si riferisce. 4 Le somme assegnate all economo sono impegnate in via provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli di riferimento, sulla base del relativo rendiconto. 5 Non è ammessa da parte dell'economo la facoltà di delega delle proprie funzioni, rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilità del medesimo o del suo sostituto. 6 L'economo può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti sono annotati in apposito registro. \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 12

13 Art. 40 Scritture finanziarie 1 Le scritture finanziarie consentono di rilevare le entrate e le uscite nelle loro diverse fasi di manifestazione. 2 Il Consorzio tiene almeno le seguenti scritture: a) un partitario degli accertamenti, indicante lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata, risultanti alla fine dell'esercizio; b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo di spesa, risultanti alla fine dell'esercizio; c) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi. Art. 41 Scritture economico-patrimoniali 1 Le scritture economico-patrimoniali sono l insieme delle rilevazioni mediante le quali si definiscono la competenza economica e le variazioni patrimoniali al fine di poter formulare il conto economico e lo stato patrimoniale. Art. 42 Conservazione e tenuta delle scritture contabili 1 Le scritture contabili sono conservate, unitamente ai documenti contabili e alla corrispondenza, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Art. 43 Disposizioni sostituite 1 Il presente regolamento sostituisce le corrispondenti precedenti disposizioni in materia. \\Nt1\dati\utenti\silvia\regol_disciplina_patrimon_finanz.doc 13

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