Dott. Luca Castagnetti

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1 La valutazione economica della consistenza ottimale del fondo patrimoniale rispetto allo sviluppo degli obiettivi dichiarati nel Programma del Contratto di rete. Dott. Luca Castagnetti Introduzione Il comma 4 ter dell art. 3 del D.L. 5/2009 recita: con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. Nell intenzione del legislatore, il contratto di rete rappresenta un importante volano per l economia poiché è uno strumento che può contribuire a sviluppare processi collaborativi tra imprese per la realizzazione di progetti industriali nella ricerca, nella progettazione, produzione e distribuzione che migliorano la loro competitività sul mercato. Queste interessanti ed importanti attese si realizzano nella definizione di un programma di lavoro comune tra imprese anche grazie alla possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune. I contratti di rete che prevedono questo fondo patrimoniale devono indicare: la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo; le regole di gestione del fondo medesimo. Se consentito dal programma, l esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell articolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Si capisce quindi l importanza di una corretta valutazione della consistenza economica del fondo stesso e dei criteri che possono orientare le imprese aderenti ad un contratto nella sua definizione. 1

2 1. L istituzione del fondo patrimoniale comune Come si evince dal dato letterale della norma l istituzione del fondo patrimoniale comune è facoltativa. Sotto un profilo civilistico la scelta di costituire o meno il fondo è quindi assolutamente libera. Diversamente, dal punto di vista degli incentivi fiscali, l istituzione del fondo patrimoniale comune è una condizione necessaria 1. Esistono dunque due modelli di reti: 1. reti senza fondo patrimoniale; 2. reti con fondo patrimoniale costituito con conferimenti dei singoli partecipanti o con patrimoni destinati dalle imprese partecipanti. 1) Reti senza fondo patrimoniale Come detto, l istituzione di un fondo patrimoniale è facoltativa e la legge non considera la sua previsione come dato rilevante per identificare una rete fra imprese. La rete può infatti essere diretta alla sola regolamentazione dello scambio delle informazioni tra imprese partecipanti al fine di realizzare dei progetti in comune. Qualora infatti il programma di rete non contemperasse delle spese comuni significative o degli investimenti dedicati e tutta l attività venisse svolta in fasi autonome all interno delle singole organizzazioni aderenti, l istituzione di un fondo comune potrebbe non essere necessaria. In tutti questi casi, il venir meno di garanzie patrimoniali fornite dal fondo stesso sia agli aderenti che ai terzi,richiede la sottolineatura di prescrizioni obbligatorie nel contratto molto precise e vincolanti. Nelle fasi iniziali dell applicazione della nuova legge le reti senza fondo patrimoniale venivano definite leggere per contrapporle alle pesanti individuate in quelle con il fondo comune. L esiguità dei fondi patrimoniali comuni che successivamente si sono registrati nell attuazione pratica dei contratti di rete (esiguità dovuta a dei limiti insiti nella attuale versione della legge) ha reso meno significativi gli aggettivi leggere e pesanti. 2) Reti con un fondo patrimoniale Nelle reti di impresa con un fondo patrimoniale, come detto, vi è la possibilità di scegliere, al fine di apportare le risorse patrimoniali necessarie, tra due soluzioni alternative: a) i conferimenti delle singole imprese partecipanti; b) l istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare (art bis e seg. del c.c.). 1 Si ricorda che per poter beneficiare degli incentivi fiscali è necessario infatti che una quota parte degli utili venga accantonata in una riserva per essere investita entro l esercizio successivo nella realizzazione del programma di rete. 2

3 A) I conferimenti delle singole imprese Nella prima ipotesi il contratto dovrà indicare la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi nonché i criteri di gestione da attuare attraverso la predisposizione di un regolamento del fondo. L oggetto di tali conferimenti dovrebbe essere, di norma, il denaro, ma non può escludersi che possa essere rappresentato dal godimento di un immobile ove, ad esempio, la rete possa stabilire la propria sede, o ancora sia costituito da marchi, brevetti, impianti o macchinari. In tali casi, sarà necessario determinare il valore del conferimento sulla base di criteri chiari ed espressi 2. Inoltre, qualora un fondo sia previsto e se ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni degli artt e 2615 c.c. relative ai consorzi con attività esterna (la legge riferisce il giudizio di compatibilità solo all ipotesi di costituzione di un fondo patrimoniale mediante conferimenti e non mediante patrimoni destinati). Si evidenzia come, sul tema, dottrina autorevole abbia espresso dubbi e perplessità. In particolare, il recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n /I) ha precisato che il rinvio del legislatore alle norme suddette sembra legittimare l applicabilità di due regole: i creditori particolari dei partecipanti non possono far valere i loro diritti sul fondo comune (che è indivisibile fra gli aderenti per la durata del contratto di rete in base all art c.c.); per le obbligazioni assunte in nome dei partecipanti alla rete dalle persone (fisiche o giuridiche) che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune. Tuttavia, proseguono i notai, la peculiarità della rete sta nell assenza di un soggetto di diritto e quindi nella ricaduta diretta degli effetti dell azione dei gestori sui patrimoni degli aderenti, in quanto rappresentati e non semplici mandanti. E quindi altamente opinabile il giudizio di compatibilità delle norme in tema di consorzio con attività esterna alle norme relative alle reti di impresa. In altri termini, in assenza di un soggetto di diritto, non sembrerebbero ravvisabili obbligazioni della rete garantite dal fondo (se costituito) e da questo soltanto (c.d. localizzazione della 2 L. Miele, V. Russo Fondo patrimoniale e organo comune di rappresentanza: elementi accessori del contratto di rete in: La Circolare Tributaria ed. Euroconference 3

4 garanzia patrimoniale nel patrimonio separato) e dovrebbero prospettarsi solo obbligazioni dei partecipanti alla rete, il nome dei quali viene speso secondo le regole del diritto comune della rappresentanza. Nei contratti di rete con fondo patrimoniale (ed essendo nominato un organo comune) non viene creata una nuova struttura organizzativa e non viene istituito un nuovo ed autonomo centro di attività economica. In tali casi, il fondo comune delle rete dovrebbe essere considerato alla stregua di una mera comunione di diritti cui non viene riconosciuta alcuna autonomia patrimoniale limitata ex artt e 2615 c.c. Anche secondo G. Mosco sostanziali perplessità emergono con riguardo al primo comma dell art c.c. che limita la responsabilità patrimoniale del consorzio sul fondo consortile. Infatti, nella disciplina consortile per quanto sia scarna la presenza di contrappesi alla responsabilità limitata, è prevista la redazione e pubblicazione di una situazione patrimoniale redatta con le regole previste per le S.p.a. cosa che non è prevista nei contratti di rete. Sul tema il Consiglio Nazionale dei Notai 3 conclude che la rete dotata di un fondo comune è, quanto ai rapporti cc.dd. esterni, qualcosa di più della società civile del codice del 1865 e qualcosa di meno della società semplice del codice del 1942 e poche righe dopo: " non era quello che ci si aspettava; profilo comunque troppo delicato per affidarlo alla sola interpretazione e, comunque, destinato ad essere messo a punto più in sede giudiziaria che notarile. Le sedi giudiziarie non sono certo il luogo in cui gli imprenditori sono chiamati a verificare i loro progetti ma bensì il mercato! Se si tratta di affrontare un rischio mercato l imprenditore è consapevole dei propri mezzi e delle proprie capacità e sa misurare il livello di rischio, se invece si tratta di dipendere dal giudizio di un tribunale egli preferisce trovare strade alternative. B) L istituzione di un patrimonio destinato Il richiamo del legislatore ai patrimoni separati rappresenta sicuramente una particolarità del contratto di rete; lo stesso presenta, tuttavia, ulteriori problemi applicativi e interpretativi. Come noto, l art bis c.c. riguarda i patrimoni destinati a uno specifico affare, ovvero quote del patrimonio netto di bilancio che una società per azioni può isolare e destinare per svolgere un attività specifica, per la quale serve un finanziamento dedicato e una gestione complessa e specifica, comunque autonoma. Un patrimonio destinato a uno specifico affare deve essere deliberato dall assemblea, deve contenere una serie di indicazioni tassativamente previste dall art ter c.c. ed è, inoltre, 3 Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n /I. 4

5 soggetto a pubblicità e a scritture contabili separate. È anche previsto l obbligo di un bilancio specifico per l affare. Come detto, il legislatore contempla l ipotesi del patrimonio separato esclusivamente per le società che rivestono la forma giuridica delle società per azioni. Ovviamente, le imprese partecipanti alla rete possono essere società diverse dalle società per azioni come società di persone e imprese individuali. Si potrebbe quindi ipotizzare che anche tali soggetti possano utilizzare tale strumento giuridico. In realtà, ancor prima di affrontare le posizioni della dottrina che giustamente negano questa possibilità, nella prassi aziendale i patrimoni destinati ex art bis oltre ad essere strumenti assolutamente poco utilizzati dalle società sembrano essere più riferibili a necessità di garanzia patrimoniali che di realizzazione di strategie mirate a migliorare la competitività e l innovazione aziendale. 2) La gestione del fondo patrimoniale comune Aspetti pratici Abbiamo visto che numerosi sono gli aspetti di criticità giuridica legati al fondo patrimoniale, al suo utilizzo e alle garanzie che esso rappresenta verso i terzi. Questi limiti, unitamente all assenza di soggettività giuridica del contratto di rete che comporta l impossibilità di possedere ed utilizzare una partita iva e di conseguenza normalmente operare come soggetto autonomo nel mercato, hanno portato ad una generale sottovalutazione dell entità dei fondi patrimoniali. Non è ad oggi disponibile una statistica precisa sull entità effettiva di questi fondi e per una loro analisi non ci resta che prendere il dato dell ammontare complessivo di 26 milioni di euro richiesto al Fisco da parte delle imprese che hanno fatto rete al 23 maggio 2011, termine ultimo per l invio della domanda all Agenzia delle Entrate per ottenere la sospensione d imposta. In base ad una numero ipotizzato di 500 imprese aderenti ne consegue un importo medio di circa euro per azienda. Questa valutazione è però viziata da troppe ipotesi per essere considerata rappresentativa del fenomeno. Le risorse di euro 26 milioni dichiarate all Agenzia sono infatti previsioni di investimento a tutto il In attesa di poter disporre di dati precisi sulle decisioni delle imprese in merito alla definizione dell ammontare del fondo patrimoniale comune di seguito affrontiamo alcune casistiche generali che possano aiutarci a meglio comprendere come agire nella prassi. Investimenti e immobilizzazioni. 5

6 Se il programma di rete prevede che il fondo patrimoniale sia utilizzato per investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali ci si scontra immediatamente con un problema pratico che non lascia possibilità di scelta: la rete, non potendo detrarre l iva assolta sull acquisto, realizza l investimento tramite un membro di essa che si intesta l acquisto utilizzando le risorse finanziarie del fondo patrimoniale detenute su apposito conto corrente bancario proprio della rete. Acquisti beni e servizi. In analogia a quanto previsto per gli investimenti anche per i normali acquisti di beni e servizi ci si comporta come sopra. Assunzioni e collaborazioni professionali Una rete non può assumere personale dipendente. Nella prassi comune viene quindi assunta una persona attraverso una azienda della rete che potrà imputare pro quota il costo agli altri aderenti alla rete oppure, in alternativa e se le attività da svolgere lo permettono, si predispongono più contratti a progetto con la stessa persona stipulati da ciascuna azienda. Registrazioni contabili. Seppur, come già illustrato, nella legge nulla si dice circa la necessità della redazione di bilanci o di altre formule di rendicontazione contabile, la gestione patrimoniale inclusiva del fondo potrebbe essere spesso correlata ad obblighi di rendicontazione. Parte della letteratura osserva che «[ ] forme di separazione contabile tra imprese aderenti e rete e, nell ambito delle attività di quest ultima, tra singoli progetti di rilevante importanza sarebbe una via percorribile ed una previsione legislativa in tale direzione contribuirebbe a ridurre l incertezza su questi profili.» 4 Un buon governo della rete e un buon monitoraggio delle sue attività sono due requisiti fondamentali per il successo del contratto. Si evidenzia inoltre come la congruità del fondo patrimoniale sia un elemento centrale quale indice di serietà delle intenzioni nei confronti dei terzi con i quali la rete deve entrare in rapporto. Essi non potranno non tener conto della forza economica che la rete si è data e della sua capacità di far fronte alle obbligazioni che intende assumere. 4 CAFAGGI F., Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni, in I Contratti, IPSOA,

7 Si è quindi ravvisata l opportunità che, nella concreta redazione di un contratto di rete, sia previsto che la rendicontazione contabile avvenga secondo le regole della contabilità ordinaria tipica delle società di capitali, non tanto per una volontà di assimilazione a quelle, ma per dotare la rete di uno strumento di trasparenza patrimoniale e contabile che i terzi, siano essi imprenditori, creditori o enti che erogano finanziamenti, possano valutare e ritenere affidabile; in mancanza della citata situazione patrimoniale, probabilmente, sarebbero più difficilmente erogabili non solo finanziamenti bancari, ma anche elargizioni di natura pubblica e/o comunitaria a fronte della descritta separazione patrimoniale che rende i partecipanti alla rete tendenzialmente non responsabili per le obbligazioni da questa assunte 5. Per rendere possibili tali registrazioni è opportuno che tutte le movimentazioni finanziarie delle attività previste nel programma di rete vengano fatte utilizzando il conto bancario che detiene il fondo patrimoniale comune. Per facilitare questa prassi operativa sarebbe utile un intervento regolamentare dell Agenzia delle Entrate che si esprimesse in merito alla valenza del piano del programma di rete riconoscendo allo stesso un valore probatorio dei costi sostenuti dalle singole imprese (sia verso terzi che per quanto riguarda i costi interni). Si afferma questo perché tale scelta libererebbe le imprese da possibili contestazioni da parte dell Agenzia delle Entrate su costi per i quali non si ravvisi immediatamente un principio di inerenza e di competenza. Si pensi ad un costo, previsto all interno del piano, sostenuto da una sola impresa (sempre previsto nel piano) ma che se osservato solo nell ambito della singola impresa sarebbe non inerente. Potrebbe trattarsi del costo sostenuto da una sola impresa per l allestimento di uno stand fieristico a cui partecipano tutte o qualche impresa (secondo quanto definito nel piano stesso). In questo contesto affermare che il costo è parte dell impegno assunto nel piano e come tale ne è provata l inerenza ai costi dell impresa significa dare già dignità tributaria al piano stesso ed al contratto di rete. Il piano dovrebbe a questo punto prevedere al suo interno anche l indicazione di una ripartizione dei costi tra le imprese e la loro evidenza temporale in coerenza con lo scopo e gli obiettivi della rete stessa. Questo prospetto potrebbe essere la base della deducibilità dei costi per le singole imprese con il solo vincolo che le stesse abbiano effettivamente adempiuto agli obblighi del piano. Nel caso della fiera significherà ad esempio che se l impresa A per l anno 2011 si obbligava ad acquistare spazi pubblicitari per se stessa e per l impresa B, ed al contempo l impresa B si obbligava ad acquistare gli spazi fieristici per ambedue, le due imprese contabilizzeranno i costi 5 Cirianni F., La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi, in Il Corriere del merito, n. 6/

8 normalmente ma provvederanno, in sede di redazione del bilancio, con rilevanza anche ai fini delle singole deducibilità fiscali, a suddividere il costo sostenuto nei due costi specifici previsti dal piano, senza necessità di rifatturazioni interne. Il piano stesso è garante della imputazione dei costi. 3) Consistenza ottimale del fondo patrimoniale comune In un contesto giuridico ancora incerto e in via di definizione è difficile operare una valutazione economica sulla congruità del fondo patrimoniale comune rispetto agli obiettivi dichiarati nel programma di rete. Accade infatti che per superare le difficoltà operative descritte nel presente lavoro molte attività riferibili alle attività della rete rimangano di fatto all interno dei dati e dei flussi di ciascuna azienda aderente e pertanto siano valutabili solo in relazione ai piani di ciascuna azienda e non delle aziende della rete nel loro complesso. Una corretta correlazione tra programma di rete e fondo patrimoniale comune richiederebbe le seguenti attenzioni operative: definizione del programma di rete nella forma di un vero e proprio business plan con evidenziazioni di costi, ricavi e investimenti e dei loro flussi finanziari e patrimoniali; suddivisione delle singole attività con imputazione alle imprese aderenti al contratto che direttamente opereranno verso l esterno; deposito delle somme previste per l attuazione del piano in un conto corrente comune intestato alla rete da utilizzarsi per tutte le movimentazioni finanziarie del programma; rilevazione sistematica delle operazioni contabili in un sistema di contabilità ordinaria. Questa prassi operativa, grazie alla sua elevata capacità di comunicare verso i terzi i contenuti del piano, renderebbe utile e possibile la valutazione della congruità del fondo patrimoniale comune non solo a rendere possibile la realizzazione del piano ma anche a garantire i terzi sulle obbligazioni che essi potrebbero contrarre nel corso delle proprie attività con la rete. Il consolidarsi nel tempo di queste pratiche aziendali potrebbe anche facilitare le pratiche di affidamento alla rete da parte degli istituti di credito e di altri operatori finanziari oggi fortemente limitate alle singole aziende aderenti. Si sta diffondendo una prassi che semplifica alcuni aspetti critici esposti nel presente lavoro e che prevede la costituzione di una società di rete che abbia l unico scopo di realizzare le principali attività del programma di rete: investimenti, acquisti beni e servizi, assunzioni. Le vendite 8

9 rimangono invece di competenza o delle singole imprese o, come più spesso accade, di competenza di un soggetto aggregatore che detiene le caratteristiche richieste dal mercato. Questa prassi operativa, espressione della tipica capacità tutta italiana di risolvere i problemi aggirandoli, non offre però ulteriori spunti alla nostra riflessione. Si viene certamente a creare un soggetto rete dotato di una completa soggettività giuridica ed organizzativa e quindi di una propria dotazione patrimoniale, ma le attività complessive delle rete lo trascendono e creano un valore nelle singole aziende aderenti non rilevabile direttamente e pertanto non valutabile. In conclusione si potrebbe anche affermare che il valore creato dalla rete è solo in parte correlabile ad eventi di natura economica e contabile. Questi, anche se correttamente gestiti in un contesto giuridicamente più certo dell attuale, da soli non darebbero ragione del fenomeno. Le implicazioni relazionali tra imprese e tra persone alla base di ogni progetto di rete fungono da catalizzatore di cambiamento. La rete viene vista come strumento per cambiare e non solo un amara medicina per curare il cancro della carenza di competitività o delle ridotte dimensioni aziendali. 9

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