per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,"

Transcript

1 N /2015 REG.PROV.CAU. N /2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 5308/2015, ********** rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Ursini in Napoli, corso Umberto 1 N. 191, contro Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, decreto prot. n. AOODRCA/7093/u del 06/07/2015 con cui si respinge l'istanza per il riconoscimento della parità scolastica per gli istituti scolastici denominati Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale della Campania;

2 Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che parte ricorrente ha depositato in atti una relazione peritale di parte nella quale sembra smentire, sotto un profilo puramente tecnico, le ragioni che stanno alle base del provvedimento impugnato; Rilevato altresì che la difesa di parte ricorrente ha prospettato, durante la discussione del ricorso in camera di consiglio, di aver già rappresentato tali argomenti all Amministrazione, senza aver avuto risposta; Ritenuto che la natura delle valutazioni da compiere richieda una pronuncia, sul punto, dell Amministrazione resistente, che quindi è invitata a riesaminare il proprio provvedimento sulla base della documentazione depositata in atti dalla parte ricorrente. Considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere integralmente compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato ai fini del riesame. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 gennaio Compensa le spese della presente fase cautelare.

3 La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Angelo Scafuri, Presidente Luca Cestaro, Primo Referendario Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore Da Assegnare Magistrato, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/11/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

4 N /2015 REG.PROV.CAU. N /2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 5312 del 2015, proposto da ********* rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Ursini in Napoli, corso Umberto 1 N. 191, contro Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, decreto prot. n. Aoodrca/7107 del 06/07/2015 con cui si respinge l'istanza per il riconoscimento della parità scolastica per l' istituto scolastico denominato Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale della Campania;

5 Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Rilevato che parte ricorrente ha depositato in atti una relazione peritale di parte nella quale sembra smentire, sotto un profilo puramente tecnico, le ragioni che stanno alle base del provvedimento impugnato; Rilevato altresì che la difesa di parte ricorrente ha prospettato, durante la discussione del ricorso in camera di consiglio, di aver già rappresentato tali argomenti all Amministrazione, senza aver avuto risposta; Ritenuto che la natura delle valutazioni da compiere richieda una pronuncia, sul punto, dell Amministrazione resistente, che quindi è invitata a riesaminare il proprio provvedimento sulla base della documentazione depositata in atti dalla parte ricorrente. Considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere integralmente compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato ai fini del riesame. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 gennaio Compensa le spese della presente fase cautelare.

6 La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Angelo Scafuri, Presidente Luca Cestaro, Primo Referendario Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore Da Assegnare Magistrato, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/11/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

7 N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale del 2014, proposto da: Istituzione Scolastica **************, in persona del L.R. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, presso il cui studio in Roma, v.le delle Milizie, 9 è elettivamente domiciliata; contro Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, Via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento della nota MIUR AOODGOS prot. n del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca ufficio X del 16/03/10 cosi' come recepita in via presupposta dal provvedimento impugnato del 10/05/14 e dalla presupposta nota AOODRCA/158/u recante diniego estensione parità scolastica per le classi III,

8 IV, e V dell Istituto professionale **************, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; della C.M.31/2003, per come successivamente modificata, e del DM.n.267 del del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca, Regolamento recante Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento ai sensi dell art. 1 bis, comma 2 del d.l. 5 dicembre 2005, n. 250 nella parte in cui possa autorizzare l interpretazione fornita dall Amministrazione; del D.M. Miur n. 83 del 10 ottobre 2008 recante Linee Guida per l attuazione del predetto regolamento DM 267/2007 nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l interpretazione fornita dall Amministrazione; della nota prot. A00DRCA Prot./3478/U pervenuta in data 14 maggio 2014, nella parte in cui l USR Campania ha negato l estensione di richiesta parità scolastica per le classi III, IV, e V dell Istituto professionale *************; della nota prot. A00DRCA /Prot. 1584/U del 13 marzo 2014, dell USR Campania Direzione Generale ufficio VII nella parte in cui possa autorizzare l interpretazione fornita dalla parimenti impugnata nota MIUR AOODGOS prot. n secondo cui è possibile richiedere la parità solamente per le scuole che corrispondono agli ordinamenti generali dell Istruzione e presentano i requisiti richiesti dalla Legge 62/2000, nonché dai DD.MM.267/2007 e 83/2008 (...). La richiesta può essere inoltrata per le scuole di nuova istituzione che attiveranno il funzionamento dall a.s.2014/2015 con la sola classe prima, in previsione con l organica istituzione dell anno completo. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione dell'universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; Viste le memorie difensive;

9 Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con il ricorso in epigrafe l istituto *************** espone di avere richiesto con nota prot.llo 3024 del 31 marzo 2014 all Ufficio scolastico regionale della Campania il riconoscimento dello status di scuola paritaria per le classi III, IV, e V dell Istituto professionale per i Servizi Socio Sanitari dell Istituzione scolastica a decorrere dall anno scolastico 2014/2013, essendo l Istituto in possesso della parità a decorrere dall a.s.2013/2014, giusta decreto 10/S2 del Tuttavia, con decreto comunicato con nota prot. A00DRCA Prot./3478/U del 14 maggio 2014, l USR Campania, pur riconoscendo che l istanza era stata proposta nei termini, negava l estensione della richiesta parità scolastica in quanto non rientra nella fattispecie di cui all art.3, comma 3, del D.M. n.83 del Il predetto istituto ha pertanto chiesto con il presente ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio- Roma, l annullamento del decreto suindicato e di tutti gli atti pregressi e consequenziali meglio indicati in epigrafe nella parte di suo interesse, deducendo, con articolazione di 4 motivi, le censure di violazione e falsa applicazione dell art.1, comma 6, L. n. 62 del 2000; degli artt.3,7,10,19 e 21 quinquies della legge n.241/90; violazione degli artt.27, 29, 33 e 41 Cost. ed eccesso di potere; violazione dei DD.MM n. 267 del 2007, art. 1, comma 6, lettere e) ed f) e 83 del 2008, art. 3, punto 3.4, lettera f); contraddittorietà tra più atti della P.A., eccesso di potere per travisamento e ingiustizia manifesta. Ed infatti, illegittimamente nel caso in esame l USR Campano avrebbe continuato ad applicare il regime transitorio riguardante il passaggio dal vecchio al nuovo

10 sistema, terminato con l a.s. 2014/2015 ed inapplicabile alla fattispecie concreta, in cui si tratta di riconoscere la parità scolastica ad un corso completo, avviato secondo il nuovo ordinamento, in cui la prima classe ha già ottenuto il riconoscimento medesimo. Sarebbe pertanto del tutto illegittimo, in virtù della normativa richiamata, nonché contraddittorio che permanendo la presenza delle condizioni di cui alla legge n.62/2000 per il riconoscimento della parità - le classi successive alla prima debbano continuare ad operare solo come classi private, pur avendo l Istituto ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per la classe prima. L amministrazione si è costituita con atto formale in data 24 settembre Con ordinanza cautelare n.5638/2014 del 6 novembre 2014 il Collegio ha accolto l istanza di sospensione cautelare fino alla trattazione della causa nel merito. Con articolata memoria depositata in vista della discussione di merito, parte ricorrente ha richiamato a sostegno delle proprie argomentazioni le recenti decisioni del Consiglio di Stato n.2846/2014 nonché la pronunzia della Corte Costituzionale n.242/2014 e nella pubblica udienza del 1 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO La presente controversia può essere decisa con sentenza succintamente motivata, ex art.74 c.p.a, essendo le censure dedotte, complessivamente esaminate, manifestamente fondata alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale intervenute in materia. Innanzitutto, va evidenziato che la questione di diritto sottesa alla presente vicenda era stata favorevolmente decisa dal Tar del Lazio con le proprie precedenti sentenze nn. 1233, 1234 e 1235 del 2011, alle quali tuttavia aveva fatto seguito la decisione n del 2011 del Consiglio di Stato che aveva annullato la sentenza n del 2011, escludendo la possibilità di riconoscere la parità scolastica per classi

11 successive alla prima, laddove ciò comporti una scissione fra la prima classe da istituirsi ex novo secondo il nuovo ordinamento e le classi successive, da costituire sulla base del vecchio ordinamento. Secondo l interpretazione fatta propria dal Consiglio di Stato, il riferimento alla nozione di «corsi completi», contenuto nell art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62 del 2000, dovrebbe essere letto in relazione al periodo successivo, in cui si esclude la possibilità di riconoscere la parità in relazione a singole classi, fatta salva l ipotesi di istituzione di nuovi corsi completi. Il principio di gradualità richiederebbe che l introduzione del nuovo corso di studi avvenga a partire dalla prima classe, in base ad un sistema che ammette, in una fase transitoria, la coesistenza di classi «a vecchio ordinamento» e di classi «a nuovo ordinamento», fino al definitivo esaurimento del primo; il principio di organicità non consentirebbe di riconoscere la parità a classi, successive alla prima, costituite in base ad ordinamenti di studi che la normativa nazionale ha inteso superare. Orbene, come successivamente chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato, n.2846/2014 del 13 maggio 2014, al fine di negare il riconoscimento della parità scolastica alle classi successive alla prima il Il richiamo, contenuto nella sentenza qui impugnata, al precedente di questa Sezione, 18 maggio 2012, n. 2909, non risulta pertinente perché in quella fattispecie il diniego di parità scolastica, per l intera durata del corso, si riferiva a scuole secondarie di secondo grado, i cui corsi erano interessati da interventi di riordino normativo, mentre nel caso in esame il diniego riguarda l istituzione di corsi relativi a scuola secondaria di primo grado, cosicché trova piena applicazione la disposizione della lett. f ( l organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe ) del comma 4 dell art. unico della legge 21 marzo 2000, n. 62.

12 I nuovi corsi indicati nella disposizione richiamata sono solo quelli prima inesistenti, come tipologia di insegnamento, nell ordinamento scolastico: ad essi non può essere equiparata l istituzione di un corso di istruzione secondaria di primo grado. Del resto la Corte Costituzionale, chiamata dal TAR Lazio a pronunziarsi sulla stessa legittimità costituzionale dell art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all istruzione) in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost. - nella parte in cui, nella fase transitoria di passaggio al nuovo ordinamento scolastico, introduce per gli istituti paritari il divieto di costituire intere sezioni ex novo, consentendo di costituire solo la prima classe a partire dall anno scolastico 2010/2011, e gradualmente ciascuna classe per ogni successivo anno, fino al completamento del corso, in considerazione della progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento per tutte classi- con la recente sentenza n.242 del 22 ottobre 2014 ha precisato quanto segue: 6.1. L art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000, prevede una serie di requisiti, che devono contestualmente sussistere, ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici; nell ambito di tali requisiti, è prevista, alla lett. f), «l organica istituzione di corsi completi» e la possibilità in via eccezionale, nella fase di istituzione di nuovi corsi di ottenere la parità per singole classi, ad iniziare dalla prima. L interpretazione della norma in esame deve tenere conto sia del riferimento alla nozione di corsi completi, sia dell ulteriore principio di organicità ; entrambi inducono ad escludere nella fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento scolastico la possibilità del riconoscimento della parità per quelle classi che non possano più funzionare sulla base dell ordinamento ormai superato. Va inoltre rilevato che, al momento dell avvio della riforma degli ordinamenti scolastici degli istituti superiori, la possibilità di attivare solo le classi prime dei nuovi percorsi didattici è stata affermata allo stesso modo, sia per le scuole statali, sia per le scuole non statali.

13 Risulta infatti che, con nota del 16 marzo 2010, il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ha fornito le indicazioni, destinate alle scuole paritarie e alle scuole statali, in ordine alla introduzione dei nuovi ordinamenti scolastici, stabilendo che, a partire dall anno scolastico 2010/11, tutte le istituzioni scolastiche paritarie, al pari delle istituzioni statali, dovevano confluire nel nuovo ordinamento e potevano attivare solo classi prime relative ai nuovi percorsi didattici. Pertanto, l introduzione del nuovo ordinamento scolastico consente alle scuole statali, così come alle scuole paritarie l attivazione delle sole prime classi dei nuovi percorsi; il divieto di attivare classi successive alla prima si applica ad entrambe le tipologie di istituzioni scolastiche e non determina alcuna disparità di trattamento nei confronti delle scuole paritarie. La prosecuzione del percorso scolastico delle classi già funzionanti, fino al graduale esaurimento dei corsi, viene infatti riferita allo stesso modo sia alle scuole statali, sia alle scuole paritarie. Ne consegue che è solo negli istituti scolastici statali, o in quelli paritari preesistenti, che può verificarsi una fisiologica e temporanea coesistenza fra le nuove classi prime del corso di studi, da sviluppare in conformità al nuovo ordinamento, e le ulteriori classi, già avviate secondo il vecchio corso di studi, da completare sino al suo esaurimento. Tale interpretazione della norma censurata porta ad escludere la sussistenza di alcuna irragionevole disparità di trattamento nei confronti degli istituti paritari. Tanto premesso il ricorso deve essere accolto e, per l effetto, vanno annullati la nota prot. A00DRCA /Prot. 1584/U del 13 marzo 2014, dell USR Campania Direzione Generale ufficio VII nella parte in cui possa autorizzare l interpretazione fornita dalla parimenti impugnata nota MIUR AOODGOS prot. n nonché gli ulteriori atti in epigrafe indicati, nella parte in cui prevedono che è possibile richiedere la parità solamente per le scuole che corrispondono agli ordinamenti generali dell Istruzione e presentano i requisiti richiesti dalla Legge 62/2000, nonché dai DD.MM.267/2007 e 83/2008 (...) solo per le scuole di nuova

14 istituzione che attiveranno il funzionamento dall a.s.2014/2015 con la sola classe prima, in previsione con l organica istituzione dell anno completo. In considerazione della novità della questione, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e per l effetto annulla i provvedimenti impugnati in epigrafe, nei sensi in cui precisato in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Pierina Biancofiore, Presidente FF Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore Emanuela Loria, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/01/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da: Pubblicato il 09/12/2016 N. 02056/2016 REG.PROV.CAU. N. 04892/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA pubblicato il 09/12/2016 N. 02032/2016 REG.PROV.CAU. N. 04894/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 5544/16 Trasferimenti da Università straniere Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa E questo il principio con cui il TAR Lecce sez. I

Dettagli

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente Pubblicato il 24/10/2016 N. 06528/2016 REG.PROV.CAU. N. 09039/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Terza

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 01656/2015 REG.PROV.COLL. N. 00307/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. / REG.PROV.COLL. N. 07056/2016 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ORDINANZA sul ricorso numero

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da: N. 00632/2012 REG.PROV.CAU. N. 00746/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 00582/2013 REG.PROV.COLL. N. 00308/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 01932/2014 REG.PROV.CAU. N. 04477/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 2566/16 Annullamento Bando INPS 900 medici esterni - Il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso volto ad ottenere l annullamento

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro Pubblicato il 03/10/2016 N. 01591/2016 REG.PROV.CAU. N. 03931/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02566/2016 REG.PROV.COLL. N. 00670/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 20/09/2017 N. 09838/2017 REG.PROV.COLL. N. 00064/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da: N. 00315/2016 REG.PROV.CAU. N. 00499/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente N. 00233/2016 REG.PROV.COLL. N. 05959/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA Pubblicato il 31/08/2017 N. 04478/2017 REG.PROV.CAU. N. 07499/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08570/2015 REG.PROV.COLL. N. 07382/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 33196/2010 REG.SEN. N. 01975/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 9097 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 9097 del 2012, proposto da: N. 10367/2012 REG.PROV.COLL. N. 09097/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 10339/2015 REG.PROV.COLL. N. 10495/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02618/2015 REG.PROV.COLL. N. 02634/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00007/2011 REG.SEN. N. 00984/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da Pubblicato il 17/07/2018 N.04322 2/ 018 REG.PROV.CAU. N. 06769/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA N. 01996/2016 REG.PROV.COLL. N. 00099/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01141/2016 REG.PROV.COLL. N. 05144/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA N. 00336/2016 REG.PROV.CAU. N. 00666/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01129/2011 REG.PROV.COLL. N. 00755/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da: N. / REG.PROV.CAU. N. 00630/2018 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ORDINANZA sul ricorso numero

Dettagli

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Pubblicato il 03/10/2018 N. 05853/2018 REG.PROV.CAU. N. 09691/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA Pubblicato il 25/10/2016 N. 06548/2016 REG.PROV.CAU. N. 09021/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda SENTENZA N. 02427/2014 REG.PROV.COLL. N. 01884/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente N. 12407/2015 REG.PROV.COLL. N. 04972/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da: Pubblicato il 26/01/2017 N. 00033/2017 REG.PROV.CAU. N. 00018/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente N. 00231/2016 REG.PROV.COLL. N. 06125/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 22/03/2017 N. 00236/2017 REG.PROV.COLL. N. 00606/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01840/2015 REG.PROV.COLL. N. 13040/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da: Pubblicato il 28/03/2017 N. 00152/2017 REG.PROV.CAU. N. 00249/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Page 1 of 6 N. 01510/2012 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente SENTENZA N. 00474/2014 REG.PROV.COLL. N. 00654/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01417/2010 06108/2006 REG.SEN. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Seconda

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00077/2016 REG.PROV.COLL. N. 00808/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel. Tar Lazio sede di Roma - Dettaglio Ricorso verifica http://www.giustizia-amministrativa.it/weby2k/dettaglioricorso.asp... 1 di 2 21.05 Num. Reg. Gen.: Data Dep.: 05/12/2012 Sezione: 1T 10319/2012 Oggetto

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da: HOME Torna alla pagina precedente N. 00340/2014 REG.PROV.CAU. N. 00793/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva

per l'annullamento, previa sospensiva Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00747/2015 REG.PROV.COLL. N. 00035/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016 Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016 Ricorso esaminato: annullamento graduatoria di ammissione al CdL Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e protesi dentaria, AA 2016-17 Interpretazione L.17/2004

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 06131/2016 REG.PROV.COLL. N. 00857/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da N. / REG.PROV.CAU. N. 05196/2018 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero

Dettagli

e con l'intervento di

e con l'intervento di N. 00390/2016 REG.PROV.COLL. N. 00092/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 9 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 9 del 2019, proposto da Giustizia Amministrativa (https: /www.giustizia-amministrativa.it/) Indietro Pubblicato il 31/01/2019 N. 00169/2019 REG.PROV.CAU. N. 00009/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 9 Torna alla pagina precedente N. 01532/2015 REG.PROV.CAU. N. 03782/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA N. 00311/2013 REG.PROV.CAU. N. 10329/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da: Pagina 1 di 5 N. 00609/2012 REG.PROV.CAU. N. 00983/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) N. 01847/2012 REG.PROV.COLL. N. 00846/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00753/2012 REG.PROV.COLL. N. 00776/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da: ito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer di 5 11/12/2015 20:37 Torna alla pagina precedente N. 00625/2015 REG.PROV.CAU. N. 02724/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, N. 01865/2009 REG.SEN. N. 01583/2009 REG.RIC. ( S e n t e n z a b r e v e 1 8 6 5 / 2 0 0 9 ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 16/03/2017 N. 03579/2017 REG.PROV.COLL. N. 00499/2017 REG.RIC. ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale

Dettagli

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

.r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA N. / REG.PROV.CAU. N. 00051/2016 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01781/2011 REG.PROV.COLL. N. 01727/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Prima) SENTENZA N. 00423/2016 REG.PROV.COLL. N. 02740/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Pubblicato il 28/06/2017 N. 07481/2017 REG.PROV.COLL. N. 04818/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato

Dettagli

contro per l'accertamento ha pronunciato la presente

contro per l'accertamento ha pronunciato la presente N. 00411/2014 REG.PROV.COLL. N. 01145/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00056/2016 REG.PROV.COLL. N. 02457/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Page 1 of 6 Torna alla pagina precedente N. 00346/2014 REG.PROV.CAU. N. 00809/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA Pubblicato il 27/01/2017 N. 00049/2017 REG.PROV.CAU. N. 00024/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00060/2013 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 00740/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli