Gli ecoreati. Le novità in tema di controlli ambientali introdotte dalla legge n.68/2015 Disposizioni in materia di delitti contro l ambiente
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- Virginio Federico Marchesi
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1 Gli ecoreati. Le novità in tema di controlli ambientali introdotte dalla legge n.68/2015 Disposizioni in materia di delitti contro l ambiente Regolarizzazione delle contravvenzioni in materia ambientale l asseverazione delle prescrizioni Sergio Ceradini Arpalazio Roma, 20 aprile 2016 Salone della Giustizia
2 Schema di estinzione delle contravvenzioni prescrizioni da parte dell organo accertatore asseverazione tecnica delle prescrizioni notifica prescrizioni con termini di adempimento eventuale proroga dei termini di adempimento verifica adempimento prescrizioni sanzione amministrativa pecuniaria comunicazione adempimenti a Pubblico Ministero
3 Estinzione delle contravvenzioni previa regolarizzazione Gli articoli dal 318 bis al 318 octies, interpolati nel 152/2006 dalla legge 68/2015 introducono un meccanismo di estinzione dei reati ambientali previa regolarizzazione da parte del contravventore attraverso l adempimento di prescrizioni e il versamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell ammenda. Vi sono due presupposti fissati dalla nuova normativa per l applicazione della procedura estintiva. L articolo 318 bis, infatti, prevede che la disciplina della prescrizione ai fini della regolarizzazione si applichi a condizione che il reato: 1. sia un ipotesi contravvenzionale in materia ambientale prevista Decreto Legislativo 152//2006 e ss.mm.ii. 2. non abbia cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette
4 Campo di applicazione della procedura di estinzione Il procedimento di regolarizzazione non si applica ai delitti previsti dal D. Lgs. 152/2006, ad esempio: art. 256 bis Combustione illecita di rifiuti art 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Secondo le direttive impartite dalle Procure della Repubblica del territorio della provincia di Roma, il procedimento di estinzione si applica alle ipotesi contravvenzionali per le quali è prevista una pena pecuniaria congiunta o alternativa alla pena detentiva. Infatti nel caso della sola pena detentiva non è possibile determinare la somma da versare da parte del contravventore. Pertanto non si applica, ad esempio: art 137 comma 11 divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee Art. 255 comma 3 ordinanze sindacali in materia di abbandono rifiuti
5 Campo di applicazione della procedura di estinzione Gli indirizzi operativi indicati dalle diverse Procure sul territorio regionale (e nazionale) non risultano univoci e sono riconducibili a due diverse posizioni: 1. La procedura estintiva è applicabile alle contravvenzioni punite con ammenda, ammenda o arresto (pena alternativa), ammenda e arresto (pena congiunta) La procedura estintiva è applicabile è applicabile alle contravvenzioni punite con ammenda, ammenda o arresto (pena alternativa) Chiaramente la seconda ipotesi restringe significativamente il campo di applicabilità della parte IV bis del D. Lgs. 512/2006. La seconda ipotesi origina casi di disparità di trattamento, ovvero un reato più grave può essere estinto, mentre per il medesimo reato il caso meno grave non può essere estinto (es. art 137 comma 3 e comma 5)
6 Campo di applicazione della procedura di estinzione La procedura di regolarizzazione si applica alle seguenti contravvenzioni previste dal D. Lgs. 152/2006: Parte seconda, art. 29 quattordecies commi 1,2,3,4 e 5 AIA Parte terza, art. 137 commi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, e 14 - acque reflue Parte quarta art. 256 commi 1 (a e b), 2, 3, 5 e 6 Gestione di rifiuti non autorizzata Parte quarta art. 257 commi 1 e 2 Bonifica dei siti contaminati Parte quarta art. 259 comma 1 Traffico illecito di rifiuti Parte quarta art 261 bis comma da 1 a 11 Sistema informatico (SISTRI) Parte quinta art. 279 commi 1, 2, 3, 5 e 6 autorizzazione alle emissioni Parte quinta art. 296 comma 1 lett. A) e comma 3 - combustibili
7 Campo di applicazione della procedura di estinzione Danno o pericolo concreto e attuale di danno Le indicazioni pervenute dalle Procure del territorio regionale circa l applicabilità della regolarizzazione in relazione al concetto di danno o pericolo concreto e attuale di danno sono concordi nell individuare le contravvenzioni «formali» ovvero che non modificano la realtà materiale: Inosservanza di prescrizioni dell atto autorizzativo; Assenza del titolo abilitativo/autorizzatorio. Per la mancanza del titolo autorizzatorio, l indicazione delle Pprocure del Lazio è di prescriverne la richiesta, in quanto il rilascio non rientra nella facoltà del contravventore. L applicabilità della procedura di estinzione viene unanimemente estesa anche ai casi di modificazioni marginali della realtà materiale che non possono arrecare danno o pericolo concreto di danno, quale l abbandono di esigue quantità di rifiuti solidi.
8 Campo di applicazione della procedura di estinzione Danno o pericolo concreto e attuale di danno Rimane controversa, anche a livello nazionale, l applicabilità alle contravvenzioni sostanziali, in particolare al superamento dei limiti (di scarico, di emissione in atmosfera). Numerose direttive impartite dalle Procure danno indicazione di applicabilità della procedura di estinzione a condizione che gli effetti possano essere rimossi attraverso l adempimento di prescrizioni. Con l esclusione della fattispecie dell abbandono di rifiuti, per il superamento dei limiti allo scarico e nelle emissioni in atmosfera rimane di difficile definizione il contenuto di una prescrizione che consenta la rimozione degli effetti pregiudizievoli nell ambiente, anche in considerazione della facoltà del contravventore di adempiere.
9 Asseverazione delle prescrizioni l organo di vigilanza, nell esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall ente specializzato competente nella materia trattata Dalla lettura della norma, si presume che l asseverazione debba precedere la notifica della prescrizione. Nelle direttive ricevute non vi sono chiarimenti in merito. Relativamente all obbligatorietà dell asseverazione, nelle direttive ricevute vi sono due posizioni (analogamente a quanto avviene sul territorio nazionale): 1. la norma prevede che la prescrizione sia sempre asseverata; 2. è necessario che la prescrizione sia asseverata quando ha un contenuto tecnico, ovvero quando è puramente formale non è necessario che sia asseverata.
10 Asseverazione delle prescrizioni Per quanto riguarda gli aspetti valutati nell asseverazione, si tratta di un parere di natura tecnica che verifica i seguenti aspetti della prescrizione: Congruità con la normativa e le norme tecniche di settore; Congruità dei tempi previsti per l adempimento; Efficacia nel far cessare situazioni di potenziale pericolo; Chi deve asseverare le prescrizioni? Nelle direttive impartite dalle procure del Lazio, viene individuata l Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA). A livello nazionale il quadro è disomogeneo: l orientamento prevalente è quello di individuare l ARPA/APPA, attribuendo in numerosi casi la medesima facoltà alla polizia giudiziaria specializzata (CC NOE, Corpo Forestale dello Stato, Reparto operativo Aeronavale GdF,..). Per la fattiscpecie della mancanza del titolo autorizzativo, in alcuni casi viene individuata l autorità competente.
11 Asseverazione delle prescrizioni - contenuto L asseverazione è un documento nel quale viene chiaramente indicata la valutazione positiva o negativa delle prescrizioni proposte. Nei documenti redatti da Arpalazio, nel caso di valutazione positiva (asseverazione) vengono anche espressamente indicate eventuali carenze o necessarie integrazioni, nel caso di valutazione negativa (non asseverazione) ne vengono indicate le motivazioni. La Procura di Velletri, onde evitare potenziali richieste di integrazione, eventuali conflitti, con espansione dei tempi di perfezionamento, invita le PG operanti a contattare preventivamente Arpalazio per l individuazione delle specifiche misure da impartire. In altre regioni, le indicazioni sono di evitare nel documento di asseverazione l indicazione di eventuale integrazione in quanto le prescrizioni sono già state formulate.
12 Asseverazione delle prescrizioni sintesi attività Dopo un primo trimestre (giugno-settembre 2015) necessario per l individuazione del campo di applicabilità e delle modalità operative, definite sia con documenti interni che fornite dalla diverse Procure, a partire dal mese di ottobre pervengono richieste di asseverazione con una certa regolarità. Al 31 marzo 2016 erano pervenute nell Agenzia circa 90 richieste di asseverazione (circa il 70 % nella provincia di Roma), relative alle seguenti tematiche Gestione rifiuti 60 % Scarico di acque reflue 30 % Emissioni atmosferiche 5 % A.I.A. 5 %
13 Asseverazione delle prescrizioni distribuzione territoriale Nel territorio della provincia di Roma, la distribuzione territoriale è quella rappresentata nella seguente tabella Procura di Velletri 50 % Procura di Roma 30 % Procura di Tivoli 10 % Procura di Civitavecchia 0 % I dati evidenziano una netta predominanza di richieste dal territorio in cui la Procura ha dato indicazione di richiedere sempre l asseverazione ed ha individuato espressamente l Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale solo come unico organo, da consultare anche in fase di definizione delle prescrizioni. Si presume pertanto che il numero di procedimenti di estinzione attivati sia significativamente superiore a quelli che risultano ad Arpalazio.
14 Considerazioni Dopo un semestre di compiuta applicazione della nuova procedura, si traggono indicazioni numeriche che portano ad una proiezione di reati contravvenzionali estinguibili dell ordine di centinaia. Per quanto riguarda la positiva conclusione del procedimento di estinzione, si ha la percezione che possa essere influenzata dall importo della sanzione pecuniaria, che se consistente (per le violazioni di cui all art. 256 del D. Lgs. 152/2006 sono normalmente 6500 euro) rappresenta un disincentivo alla regolarizzazione. Al contrario, sanzioni pecuniarie estremamente basse (per le violazioni di cui all.art 279 del D. Lgs. 152/2006 sono 258 euro) potrebbero favorire comportamenti illegali.
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