Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Rovigo In considerazione dei più recenti pareri espressi dal CNF in merito alla liquidazione delle
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- Graziano Motta
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1 Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Rovigo In considerazione dei più recenti pareri espressi dal CNF in merito alla liquidazione delle parcelle degli avvocati, in cui viene affermata la natura amministrativa di tale attività; valutata dunque l applicabilità alla liquidazione delle parcelle della Legge 241/1990, con conseguente necessità di comunicare l'avvio del procedimento anche ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, onde consentire agli stessi di partecipare al procedimento amministrativo anche presentando osservazioni e documenti, adotta il seguente: REGOLAMENTO art. 1 L istanza diretta ad ottenere il parere di congruità sui compensi professionali può essere presentata esclusivamente dagli Avvocati e dai Praticanti Avvocati iscritti all Ordine degli Avvocati di Rovigo (o dai loro eredi). art. 2 L'originale dell istanza va presentata in bollo alla Segreteria del Consiglio dell'ordine unitamente ad una copia in carta semplice. L istanza è invece esente da bollo qualora sia inerente ad una difesa d'ufficio. La Segreteria apporrà sull istanza il timbro di depositato, con il numero di protocollo e la data. L'istanza può inoltre essere presentata alla Segreteria tramite PEC, fermo restando l'obbligo per il richiedente di depositare presso la Segreteria la marca da bollo entro 7 giorni dalla trasmissione tramite e mail. art. 3 L'istanza deve contenere: I dati identificativi del cliente, compreso il codice fiscale, l indirizzo anagrafico e, se possibile, anche l indirizzo di posta elettronica (ordinaria e certificata) nonché il recapito telefonico e fax; L'indicazione del valore della pratica determinato in base alla normativa vigente; La descrizione sommaria dell'attività professionale svolta con l'elencazione delle prestazioni eseguite; Le ragioni, eventuali, per le quali l istante chiede l aumento del compenso rispetto al valore medio del parametro di riferimento; Il numero delle parti per le quali è stata svolta l'attività professionale; 1
2 Qualora la richiesta di parere sia inerente all'ammissione allo stato passivo l instante dovrà indicare espressamente che la richiesta è fatta a tale scopo; Nei casi di richiesta di parere per una difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine; La notula in duplice copia con l'indicazione analitica dei parametri applicati. art. 4 All istanza occorre allegare tutta la documentazione utile a stimare la prestazione. Dovranno quindi essere prodotte le copie degli atti giudiziari, compresi quelli della controparte, i verbali di causa ed ogni altro atto documento funzionale a valutare l'oggetto l'entità della prestazione. Qualora il parere venga richiesto per l'ammissione allo stato passivo deve essere prodotto in copia semplice l'estratto la sentenza dichiarativa di fallimento. Nei casi di richiesta di parere di congruità per attività difensiva d ufficio deve essere documentato il provvedimento di nomina. art. 5 Nell ipotesi di pluralità di difensori, quand'anche nominati con mandato congiunto, ciascun difensore è tenuto a depositare un'autonoma istanza specificando l'attività da esso svolta e allegando eventuali accordi tra professionisti. art. 6 Le comunicazioni del Consiglio relative il procedimento di liquidazione saranno effettuate tramite PEC o, in mancanza, con raccomandata o con altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. art. 7 Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione dell'istanza alla Segreteria dell'ordine art. 8 A seguito della presentazione dell'istanza la Segreteria rimette il fascicolo al Presidente del COA. Il Presidente alla prima riunione del Consiglio successiva al deposito assegna l istanza ad un Consigliere da lui individuato. Qualora il parere richiesto presenti caratteri di particolare complessità oltre al Consigliere relatore viene designato anche un altro Consigliere coadiutore. Il Consigliere relatore assume la qualifica di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della L. 241 del 1990, esercitando i poteri e le funzioni di cui 2
3 all'articolo 6 della stessa legge (e tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 bis della legge 241/1990) Il Consigliere relatore deve comunicare l'avvio del procedimento amministrativo sia all iscritto, sia la persona in favore della quale sono state effettuate le prestazioni della parcella oggetto del parere di congruità. Con la stessa comunicazione di avvio del procedimento deve informare l assistito della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare, nel termine di giorni 20 dal ricevimento della comunicazione, controdeduzioni e documenti, nonché informare della facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 13 co. 9 della L. 247/2012 (Legge Professionale). Per l acquisizione delle copie dei documenti dovranno essere corrisposti alla Segreteria i relativi diritti di copia pari ad euro 0,20 per facciata. Nel caso in cui la comunicazione di avvio del procedimento non venga recapitata al destinatario per irreperibilità dello stesso o per altra motivazione diversa dal rifiuto, l'iscritto deve fornire alla segreteria del COA il certificato di residenza o la visura camerale aggiornati del destinatario medesimo. Qualora invece il destinatario rifiuti o ometta il ritiro della comunicazione l'atto si presume portato a sua conoscenza il Consigliere relatore può quindi proseguire nel procedimento. art 9 il Consigliere relatore del procedimento può chiedere all istante di integrare la documentazione ovvero chiarimenti scritti o verbali, concedendogli un congruo termine per tale integrazione. Può anche convocare l istante per chiarimenti. Qualora l istante non ottemperi all invito oppure non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorso il termine concesso, l istanza di opinamento viene dichiarata improcedibile e la documentazione allegata all'istanza viene restituita. Resta comunque possibile depositare nuovamente l istanza di opinamento. art. 10 Il Consigliere relatore, esperite tutte le attività istruttorie ritenute utili, valutato sia quanto esposto nella notula specifica presentata dal professionista, sia le eventuali deduzioni della parte contro interessata, entro 90 giorni dall'inizio del procedimento, formula al Consiglio una proposta di liquidazione. 3
4 Il Consiglio a sua volta, entro il termine finale previsto dal presente Regolamento, adotta il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto della richiesta dell iscritto. Del provvedimento adottato viene data comunicazione a cura della Segreteria del COA a mezzo PEC. art. 11 Il procedimento deve concludersi nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla sua apertura con l adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) o nega il richiesto parere. Il termine resta tuttavia sospeso qualora, per determinazione del Consiglio o su richiesta del professionista o del cliente, si debba procedere al tentativo di conciliazione ex art. 13 comma 9 L. 247/2012. art. 12 In caso di necessità i termini predetti possono essere prorogati, una sola volta, per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni, ove vengano disposti accertamenti o richieste integrazioni. art. 13 Il rilascio del parere all iscritto è subordinato al versamento di un contributo pari al 3% (tre per cento) dell ammontare dei compensi liquidati al netto degli oneri fiscali e previdenziali e delle spese esenti. Per le istanze formulate ai fini dell ammissione allo stato passivo il versamento del contributo dovuto al Consiglio è pari all 1%. Per le difese d'ufficio è previsto il versamento di un contributo forfettario di euro 10,00. All iscritto verrà consegnata una copia conforme del provvedimento adottato dal Consiglio dell Ordine, da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso unitamente alla documentazione prodotta con l istanza o a seguito di integrazioni. Analogamente al cliente contro interessato, previo pagamento di diritti nella misura di euro 20,00 potrà essere rilasciata una copia autentica del provvedimento. art. 14 Il tentativo di conciliazione tra il professionista e il cliente, anche nell ipotesi in cui non sia esperito durante la fase di opinamento della parcella, prevede: a) che debba essere richiesto per iscritto; 4
5 b) che il Presidente designi un Consigliere per lo svolgimento di tale incombente nella riunione del Consiglio successiva al deposito dell istanza; c) che il Consigliere designato convochi le parti dinnanzi a sé ed esperirà il tentativo di conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni dandone comunicazione alle parti; d) che le parti depositino ogni documento utile al tentativo di conciliazione; e) che dell esito del tentativo di conciliazione venga redatto apposito verbale che il Consigliere farà sottoscrivere alle parti presenti; f) Nel caso in cui la conciliazione abbia esito positivo le parti sono tenute, in solido tra loro, corrispondere un contributo pari all 1% dell'importo, netto, concordato in sede di conciliazione a titolo di compenso. art. 15 Il presente Regolamento si applica anche alle istanze depositate e non ancora evase dal Consiglio dell Ordine. Approvato nella seduta del 10 febbraio
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