ASDIR REGOLAMENTO. Articolo 1 - ISCRIZIONE

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1 ASDIR ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVA SANITARIA E PREVIDENZIALE DIRIGENTI GLAXO WELLCOME REGOLAMENTO Articolo 1 - ISCRIZIONE I beneficiari dell'assistenza sanitaria sono i Soci dell'associazione ed i rispettivi nuclei familiari, come indicato dall'articolo 3 dello Statuto. All'atto dell'iscrizione il Socio deve denunciare, con apposito modulo, il proprio nucleo familiare, secondo l'art. 4 dello Statuto e si impegna a notificare le eventuali variazioni entro 30 giorni dall'evento. Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro ii 31 dicembre di ogni anno. I Soci Titolari (in servizio attivo o in pensione) hanno facoltà di richiedere che la rispettiva quota venga trattenuta dallo stipendio (pensione) del mese di Dicembre utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso La Direzione Amministrativa del Personale. Articolo 2 - SPESE RIMBORSABILI L'Associazione riconoscerà il rimborso, con le modalità specificate dal presente Regolamento, per tutte le spese sanitarie sostenute dai Soci ed opportunamente documentate, fermo restando l'impegno dei Soci a ricorrere in via prioritaria all'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che per spese sanitarie si intendono ricevute e fatture emesse da istituti di cura, medici, laboratori di analisi cliniche ecc. Le fatture emesse da enti non specificamente sanitari (massaggiatori, chiropratici, podologi ecc.) verranno rimborsate solo se accompagnate da una prescrizione medica emessa negli ultimi 12 mesi. Articolo 3- ENTITÀ DEL RIMBORSO Il rimborso verrà erogato nella misura del 75% della spesa effettivamente sostenuta, salvo i casi particolari riportati più oltre. Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di modificare le percentuali di rimborso riportate nel presente regolamento per casi di particolare gravità che gli venissero sottoposti. 1

2 Articolo 4- NUCLEO FAMILIARE Ad ogni effetto del presente Regolamento, per Nucleo Familiare si intende il coniuge e i figli. Per questi ultimi si richiamano le limitazioni di età e vivenza a carico previste dalla normativa fiscale (art. 15 D.P.R n. 597). Si riporta il testo della delibera del Consiglio di Gestione del 30 Novembre 2004 (approvata dall'assemblea Ordinaria dei Soci del 9/12/2004: Interpretazione autentica dell'art.4, comma I, del Regolamento ("NUCLEO FAMILIARE") con effetto dal 1/1/2005 con riferimento ai figli a cui riconoscere le prestazioni dell'as.dir.: a. "I figli di età inferiore ai 18 anni o di età superiore se inabili al lavoro ad a carico del genitore." b. "I figli di età compresa fra 18 e 26 anni se a carico del genitore e se frequentano una scuola media o professionale o sono iscritti ad un corso universitario." Potranno essere compresi i genitori ed in loro mancanza gli ascendenti (art. 433 C.C.); i fratelli e le sorelle permanentemente inabili al lavoro ed i nipoti purché conviventi e con un reddito proprio non superiore a quello previsto dalla norma fiscale per la vivenza a carico. Viene concessa l iscrivibilità dei genitori del Socio anche se non conviventi, purché il Socio stesso lo richieda sottoscrivendo una dichiarazione nella quale venga evidenziato che il reddito del o dei genitori è inferiore a quello previsto dalla normativa fiscale per essere considerato a carico. Il coniuge cesserà di avere diritto a fruire dei benefici dell'associazione qualora sia stata emessa sentenza di divorzio. I figli continueranno a fruire dei benefici dell'associazione Nel caso in cui il Socio contragga matrimonio dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il coniuge, ed i figli nati dal matrimonio stesso, non avranno diritto a fruire dei benefici dell"associazione. Articolo 5- FARMACI Tutti I medicinali verranno rimborsati al 75%. Farmaci Si intendono i prodotti farmaceutici sulla cui confezione è presente la scritta da vendersi dietro presentazione di ricetta medica Per fruire del rimborso il Socio dovrà compilare una distinta elencando i nomi dei farmaci e il relativo prezzo. Per ciascun farmaco dovrà essere allegato lo scontrino fiscale riportante il codice fiscale dell associato o del familiare iscritto. 2

3 Farmaci da banco Si intendono i prodotti farmaceutici sulla cui confezione è presente la scritta farmaco di automedicazione Per il rimborso si adotteranno le stesse modalità riportate per i farmaci. Rimedi Omeopatici Sono delle preparazioni ottenute esclusivamente da principi attivi naturali ottenuti dal regno minerale, vegetale, animale. Queste sostanze pure vengono attivate mediante un particolare processo di diluizione. Sono distribuiti esclusivamente in farmacia e possono essere prescritti solo da medici Dovrà essere allegata la prescrizione medica e la distinta sull apposito modulo. Dovrà esservi corrispondenza fra prescrizione e distinta. Come prova di acquisto farà fede lo scontrino della farmacia purché riportante il codice fiscale dell associato o del familiare iscritto. Parafarmaceutici Si definiscono in tal modo I seguenti prodotti: Dietetici (ad esempio: Vitaminici, Integratori alimentari) Disinfettanti (ad esempio Soluzioni per la disinfezione/conservazione delle lenti a contatto) Prodotti coadiuvanti per la cura della pelle (ad esempio: creme e detergenti particolari) Prodotti medicali (ad esempio sfigmomanometro, kit analisi glicemia ecc) Elettromedicali (Apparecchi per sordità, stimolatori cardiaci) Ortopedia (ad esempio: Sedie a rotelle, tutori) È indispensabile la prescrizione medica. Quest ultima può essere in fotocopia e deve essere stata emessa negli ultimi 12 mesi. Per i prodotti il cui uso è da considerarsi continuativo o relativo a malattie croniche, potrà, con riserva di accettazione da parte del Consiglio di gestione, essere accettata una prescrizione biennale. Come prova di acquisto, analogamente ai farmaci, farà fede lo scontrino fiscale della farmacia. Per i parafarmaci acquistati al di fuori della farmacia, dovrà essere allegata la fattura o, in alternativa, una ricevuta riportante l identificazione del prodotto. In mancanza di queste dovrà essere richiesta al negoziante una dichiarazione che descriva il prodotto correlato allo scontrino di cassa. Il Socio sottoscriverà una dichiarazione (già contenuta nella modulistica) nella quale autocertifica che le spese per farmaci sostenute rientrano nei limiti di rimborsabilità previsti dal presente regolamento. Il Consiglio di Gestione si riserva la facoltà di effettuare controlli di conformità. Articolo 6- CURE OSPEDALIERE 3

4 a. Per i ricoveri in ospedali regionali a totale carico del S.S.N. verrà rimborsato il 100% delle spese supplementari (camera singola, etc.). b. Per i ricoveri in case di cura non convenzionate o dove non vi fosse alcun contributo del S.S.N. il rimborso verrà erogato nella misura del 75%. c. Per i ricoveri in case di cura convenzionate e nei casi in cui fosse ottenuto un contributo da parte del S.S.N., verrà corrisposto (all'atto della presentazione dei documenti comprovanti l'ottenimento del contributo, e limitatamente alla tipologia di spesa oggetto del contributo stesso), un rimborso pari all'80% della cifra rimasta a carico del Socio (solo in questo caso potranno essere accettate fatture in fotocopia). 4

5 Articolo 7- CURE TERMALI Per l'ottenimento del rimborso delle cure termali dovrà essere presentata un prescrizione medica rilasciata dal medico curante. Non sono accettate le prescrizioni rilasciate dai medici facenti parte della struttura termale. Le spese termali vere e proprie verranno rimborsate al 75%. Per le spese accessorie (soggiorno, trasporto) verranno applicate le seguenti limitazioni: 1. Il rimborso non potrà superare 60 al giorno pro capite. 2. Verranno rimborsati non più di 15 giorni all'anno pro capite. 2. Le spese di trasporto potranno essere rimborsate solo in alternativa alle spese di soggiorno e con i medesimi limiti. Articolo 8- LENTI E OCCHIALI Per le lenti e le lenti a contatto, la fattura dovrà specificarne le caratteristiche (marca, tipo, diottrie). Per gli occhiali, il costo della montatura dovrà essere distinto da quello delle lenti. Viene fissato per quest'ultima un massimale di rimborso di 160. Articolo 9- CURE ODONTOIATRICHE Per le cure e le protesi dentarie che si presume superino 5000 dovrà essere presentato all'attenzione del Consiglio di Gestione un preventivo dettagliato che specifichi il tipo di intervento previsto; il Consiglio di Gestione rilascerà autorizzazione alla spesa. L'Associazione si riserva la facoltà di far verificare, da sanitario di sua scelta, la congruità del preventivo. Articolo 10 - TICKET I "ticket" dichiarati in fattura come tali verranno rimborsati al 100% in quanto integrativi. Per quanto riguarda i ticket farmaceutici, questi verranno rimborsati nella medesima misura purché venga presentato il relativo scontrino della farmacia riportante il codice fiscale dell assistito o del familiare iscritto. Articolo 10 bis SPESE PER ASSISTENZA INFERMIERISTICA Le spese relative all'assistenza infermieristica saranno rimborsabili nella misura più sotto indicata a condizione che il medico curante dichiari che il/la paziente necessita di tale assistenza e ne specifichi la tipologia: assistenza saltuaria o continuativa. 5

6 L'ASDIR rimborserà il 75% delle spese, opportunamente documentate, per il periodo dal 1 al 30 giorno, il 60% per il periodo dal 31 al 60 giorno, il 50% successivamente al 60 giorno. Il totale del rimborso non potrà superare i per il primo anno e i per gli anni successivi. Nel caso in cui, per lo stesso paziente e nel corso del medesimo anno, venisse interrotta l'assistenza infermieristica, all'eventuale ripresa il conteggio dei giorni riprenderà dal momento dell'interruzione. Qualora l'assistito usufruisse di istituzioni pubbliche, quali cliniche per lungodegenti, istituti per l'assistenza ai malati cronici o agli anziani ecc. fermo restando l'obbligo della dichiarazione del medico, l'associazione rimborserà l 80% delle quote di degenza se a totale carico dell'utente, e 1' 80% della cifra residua, qualora parte della quota fosse a carico dell'assistenza pubblica. La cifra di rimborso annuo non potrà superare i massimali riportati al comma precedente. Articolo 10 ter SPESE PER ASSISTENZA A NON AUTOSUFFICIENTI Assistenza a non autosufficienti prestata a soggetti riconosciuti tali dalla sanità pubblica (legge 104), già destinatari di aiuto economico pubblico non necessariamente conviventi ma fiscalmente a carico. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 10 bis sono riconosciute le spese documentate per: prestazioni non erogabili dal SSN di natura tutelare, l aiuto personale e domestico familiare, per attività di socializzazione, se svolte a favorire stili di vita attivi utili a far permanere i soggetti presso il proprio domicilio. Per i soggetti ricoverati presso strutture residenziali o semi-residenziali sono riconosciute le spese documentate per eventuali attività di socializzazione capaci di promuovere stili di vita attivi. Per le prestazioni di cui sopra sarà rimborsato solo la parte che resta in capo all iscritto dopo la ripartizione parentale nella misura del 50% con un massimale annuo di Euro 3.000,00 a persona. Articolo 11 - SPESE FUNERARIE Per le spese funerarie verrà riconosciuto un rimborso spese pari al 75% delle spese sostenute con un massimale di Articolo 12- RICHIESTE DI RIMBORSO Per ottenere il rimborso delle spese di cui agli articoli precedenti il Socio presenterà una specifica delle voci di spesa, corredata della documentazione giustificativa in originale, mediante gli appositi moduli forniti dall'associazione. 6

7 La documentazione potrà essere accettata in fotocopia esclusivamente qualora si tratti di spese integrative di prestazioni richieste ed ottenute tramite S.S.N. o a giudizio insindacabile del Consiglio di Gestione. Articolo 13-SCADENZE Le richieste di rimborso relative al primo semestre dell'anno dovranno essere indirizzate al Consiglio di Gestione entro il 5 luglio. Analogamente le richieste relative al secondo semestre dovranno essere inviate entro il successivo 15 gennaio. Le richieste pervenute successivamente alle citate scadenze verranno esaminate nel semestre seguente o, se ricorreranno gli estremi di cui al seguente art. 15, potranno essere rimborsate come acconto di liquidazione Articolo 14- EROGAZIONE DEL RIMBORSO Il Consiglio di Gestione esaminerà le pratiche (garantendo l'assoluta riservatezza sul loro contenuto) e rilascerà il benestare al rimborso. Il rimborso verrà erogato entro la quindicina successiva alle scadenze di cui all'articolo 13. Articolo 15- ACCONTO DI LIQUIDAZIONE Il Socio ha la facoltà, nel caso abbia affrontato spese superiori a 1.000, di chiedere acconti di liquidazione, su presentazione dei giustificativi. Dovrà essere impiegata la modulistica prevista per le richieste di rimborso semestrali. Articolo 16 Variazioni o integrazioni al presente Regolamento dovranno essere approvate dall'assemblea dei Soci. 1 Revisione: Marzo Revisione: Aprile Revisione: Maggio Revisione: Maggio Revisione: Maggio Revisione: Aprile Revisione: Maggio Revisione: Dicembre Revisione: Ottobre Revisione: Febbraio Revisione: Luglio Revisione: Maggio Revisione: Giugno Revisione: Dicembre Revisione: Dicembre Revisione: Ottobre Revisione Aprile

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