QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

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1 QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI ASPETTI GENERALI Il Quadro F del Mod. 730/2013 è destinato all indicazione di alcuni importanti dati ai fini della liquidazione delle imposte e precisamente: acconti d imposta; ritenute; eccedenze di imposte/acconti; altri dati. Novità di quest anno Il Quadro F del Mod. 730/2013, rispetto a quello dello scorso anno, contiene le seguenti novità: 1) Rigo F1: scompaiono le Colonne 3 e 8 presenti nel modello dello scorso anno (Mod. 730/2012) nel quale andavano indicate le eccedenze di acconto IRPEF e/o cedolare secca pagata da parte di chi aveva utilizzata l aliquota piena del 99% anziché quella ridotta dell 82%; vengono, invece, inserite quattro nuove Colonne (7, 8, 9 e 10) riservate a coloro i quali hanno ricalcolato gli acconti dovuti sugli immobili storici/artistici, la cui tassazione è cambiata nel corso del 2012 (per maggiori dettagli, vedi il paragrafo Immobili di interesse storico o artistico, del capitolo dedicato al Quadro B); 2) Rigo F3: vengono inserite due nuove Colonne (5 e 6) in cui indicare, rispettivamente, le eccedenze di cedolare secca risultante dal modello dello scorso anno (Mod. 730/2012) e la parte di essa compensata in F24; 3) Rigo F7: scompaiono, rispetto al modello dello scorso anno (Mod. 730/2012), la Colonna 3 in cui andava indicata l eventuale aliquota agevolata di addizionale comunale a saldo e la Colonna 4 che andava barrata in caso di agevolazioni diverse; 4) Rigo F8: scompaiono, rispetto al modello dello scorso anno (Mod. 730/2012), la Colonna 3 in cui andava indicata l eventuale aliquota agevolata di addizionale comunale in acconto e la Colonna 4 che andava barrata in caso di agevolazioni diverse. DICHIARAZIONI FISCALI

2 Struttura del Quadro Il Quadro F del Mod. 730/2013 si compone di 8 Sezioni. Sezione Cosa va indicato I Acconti IRPEF, addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2012 II Altre ritenute subite III Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni IV Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali V Acconti per l anno 2013 e rateazione del saldo 2012 VI Soglie di esenzione dell addizionale comunale VII Dati relativi al Mod.730 integrativo VIII Altri dati GUIDA ALLA COMPILAZIONE Sezione I: Rigo F1 - Acconti IRPEF, addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2012 In questa Sezione il contribuente deve indicare l importo dei versamenti di acconto effettuati per l anno 2012, senza considerare le maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento. Nel Rigo F1 del Mod. 730/2013 fanno ingresso quattro nuovi righi (7 - Differenza, 8 - Acconto Irpef, 9 - Imponibile add.le comunale e 10 - Acconto add.le comunale) che vanno utilizzati dai contribuenti che hanno dovuto ricalcolare gli acconti a seguito delle modifiche alle modalità di tassazione degli immobili storici e artistici (vedi infra). I contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il Rigo F1 indicando l importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF e alla propria addizionale comunale all IRPEF e alla propria cedolare secca. Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è necessario ripartire tra il dichiarante e il coniuge, in relazione alla quota dovuta da ciascuno, gli acconti relativi all Irpef, all addizionale comunale all Irpef e alla cedolare secca certificati nei punti 21, 22, 24, 26 e 27 del CUD Gli importi degli acconti relativi al dichiarante e al coniuge sono indicati nelle annotazioni del CUD. 490 DICHIARAZIONI FISCALI

3 Differimento degli acconti 2012 Con il D.P.C.M. 21 novembre 2011 è stato disposto il differimento del versamento dell acconto IRPEF per gli anni 2011 e In particolare, riguardo agli acconti 2012, è stato previsto il differimento del versamento di 3 punti percentuali degli stessi alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Ne consegue che l acconto IRPEF dovuto per l anno 2012 ammonta al 96%, anziché al 99%. Si ricorda, però che il differimento ha prodotto effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto IRPEF. DIFFERIMENTO ACCONTI IRPEF 2012 Acconto Differimento Percentuale con differimento % 96% Il differimento si applica solo sulla seconda o unica rata di acconto Acconto cedolare secca In relazione alla c.d. cedolare secca sui redditi di locazione di immobili ad uso abitativo (art. 3 D.Lgs. n. 68/2011) è dovuto un acconto, a partire dal 2012, del 95% (per il 2011 era pari all 85%). Il versamento dell acconto deve essere effettuato, in unica soluzione, entro novembre di ciascun anno, se inferiore a 257,52 euro e in due rate, se l importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: la prima, nella misura del 40% (retribuzione del mese di luglio - agosto o settembre per i pensionati); la seconda, nella restante misura del 60% (retribuzione del mese di novembre). Invece, per il versamento a saldo della cedolare secca si applicano le disposizioni in materia di versamento a saldo dell IRPEF. Il differimento degli acconti previsto dal D.P.C.M. 21 novembre 2011 ha riguardato anche gli acconti della cedolare secca. In particolare, applicando tale differimento, gli acconti 2012 sono passati dal 95% al 92%. DICHIARAZIONI FISCALI

4 DIFFERIMENTO ACCONTI CEDOLARE SECCA Acconto Differimento Percentuale con differimento % 92% Il differimento si applica solo sulla seconda o unica rata di acconto Ricalcolo acconti immobili storico-artistici Sugli immobili storici, con il c.d. decreto sulle semplificazioni fiscali (art. 4, commi 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44), sono state introdotte importanti modifiche. Tra l altro: è stata abolita la disposizione secondo cui per tali immobili, anche locati, la determinazione del reddito va fatta mediante l applicazione della minore tra le tariffe d estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato (art. 11, comma 2, legge n. 413/1991). in caso di immobile locato, il reddito è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35% (si segnala che tale modalità di calcolo è frutto dell interpretazione fornita dall Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 114/E del 31 dicembre 2012, a cui si rimanda per maggiori dettagli - v.d. anche il paragrafo sugli immobili di interesse storico e artistica del capitolo dedicato al Quadro B). Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 (quindi, per le persone fisiche, a partire dal 1 gennaio 2012). Inoltre, è stato previsto che nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. In altre parole, i contribuenti interessati hanno dovuto rideterminare gli acconti per il periodo d imposta 2012 e versare la differenza. A tale proposito, nel Rigo F1 sono state inserite le nuove Colonne da 7 a 10 in cui indicare la rideterminazione degli acconti. Sulle modalità di rideterminazione degli acconti, si segnala che l Agenzia delle entrate, con la Circolare 1 giugno 2012, n. 19/E, ha precisato che il contribuente doveva: 492 DICHIARAZIONI FISCALI

5 ridurre il proprio reddito complessivo relativo all anno indicato nel rigo 11 del prospetto di liquidazione 730/3 del Mod. 730/2012 o nel rigo RN1, colonna 5, del Modello UNICO PF per un importo pari al reddito del fabbricato di interesse storico o artistico locato, corrispondente alla rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso; determinare il reddito del fabbricato in base alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 16/2012 (quindi, confrontare le rendita catastale effettiva dell immobile rivalutata del 5%, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso, e il canone di locazione ridotto del 35%, rapportato alla percentuale di possesso); Si fa notare che tale modalità di calcolo si discosta da quanto riportato nelle istruzioni di compilazione del Mod. 730/2013, laddove, recependo la posizione espressa nella Risoluzione 31 dicembre 2012, n. 114/E, si precisa che il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. sommare il risultato di tale operazione al reddito complessivo relativo all anno 2011 come sopra ridotto. Veniva così individuato un reddito complessivo virtuale, utile al solo fine di determinare correttamente l ammontare degli acconti dovuti per l anno Sulla base di tale reddito complessivo virtuale, andavano quindi riliquidate le imposte dovute per l anno 2011 al fine di ricalcolare gli acconti per l anno 2012 secondo le regole ordinarie. E stato inoltre evidenziato che il contribuente in possesso di un immobile di interesse storico o artistico che ha presentato il Mod. 730/2012 doveva effettuare il ricalcolo degli acconti dovuti sulla base delle nuove disposizioni e confrontarli con quelli evidenziati nel prospetto di liquidazione 730/3 rilasciato dal soggetto che a- veva prestato l assistenza fiscale. Ove gli acconti ricalcolati in base alle nuove disposizioni fossero stati di importo superiore rispetto a quello evidenziato nel prospetto 730/3, il contribuente doveva provvedere a un versamento integrativo nei termini ordinari tramite il modello di pagamento F24, utilizzando gli appositi codici tributo. Tenuto conto che la legge di conversione n. 44/2012 è entrata in vigore il 29 aprile 2012, dunque a campagna dichiarativa già iniziata, al fine di consentire ai contribuenti un termine congruo per determinare correttamente gli acconti relativi all IRPEF e all addizionale comunale all IRPEF, la differenza tra i seguenti importi: acconti calcolati senza tener conto delle nuove disposizioni; acconti determinati in base alle nuove norme in materia di immobili di interesse storico o artistico; poteva essere versata entro il 30 novembre 2012, termine per effettuare il pagamento della seconda rata di acconto IRPEF, senza applicazione di sanzioni. DICHIARAZIONI FISCALI

6 Sulla quota della differenza come sopra calcolata che, in assenza di tale differimento, doveva essere versata con la prima rata di acconto, erano dovuti gli interessi nella misura del 4% (D.M. 21 maggio 2009) prevista per i pagamenti rateali, di cui all art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997. Colonna 1: Prima rata acconto IRPEF 2012 Nella Colonna 1 va indicata la prima rata di acconto IRPEF trattenuta o versata per il 2012; in particolare, nella colonna va indicato: l importo trattenuto dal sostituto d imposta riportato al punto 21 del CUD 2013; l importo riportato nel Modello F24 con il codice tributo 4033 e l anno 2012 (versamento di acconto eseguito autonomamente). Infatti, con riferimento al secondo punto dell elenco, si ricorda che gli eventuali versamenti integrativi relativi all IRPEF eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati. Una tale situazione si verifica laddove il contribuente abbia debiti d imposta di importo superiore a quanto il sostituto d imposta può trattenere (ad esempio: nel caso di coesistenza di un ridotto reddito da pensione e di un elevato reddito da fabbricati, ove quest ultimo genera un debito d imposta superiore al reddito da pensione che può essere trattenuto e versato dall ente previdenziale quale sostituto d imposta). Colonna 2: seconda o unica rata acconto IRPEF 2012 Nella Colonna 2 va indicata la seconda o unica rata di acconto IRPEF trattenuta o versata per il 2012; in particolare, nella colonna va indicato: l importo trattenuto dal sostituto d imposta riportato al punto 22 del CUD 2013; l importo riportato nel Modello F24 con il codice tributo 4034 e l anno 2012 (versamento di acconto eseguito autonomamente). Colonna 3: acconto addizionale comunale trattenuto con Mod. 730/2012 Nella Colonna 3 va indicato l importo dell acconto addizionale comunale all IRPEF trattenuto dal sostituto d imposta ed indicato al punto 24 del CUD Colonna 4: acconto addizionale comunale versato con Mod. F24 Nella Colonna 4 va indicato l importo dell acconto addizionale comunale all IRPEF versato dal contribuente autonomamente attraverso Modello F24, con il codice tributo 3843 e l anno DICHIARAZIONI FISCALI

7 I pagamenti eseguiti per il tramite di Mod. F24, tra il 9 luglio 2012 ed il 20 agosto 2012, comprendono la maggiorazione dello 0,40% dovuta a titolo di interesse che pertanto deve essere scorporata. Colonna 5: prima rata acconto cedolare secca 2012 Nella Colonna 5 va indicata la prima rata di acconto cedolare secca trattenuta o versata per il 2012; in particolare, nella colonna va indicato: l importo trattenuto dal sostituto d imposta riportato al punto 26 del CUD 2013; l importo riportato nel Modello F24 con il codice tributo 1840 e l anno 2012 (versamento di acconto eseguito autonomamente). Colonna 6: seconda o unica rata acconto cedolare secca 2012 Nella Colonna 6 va indicata la seconda o unica rata di acconto cedolare secca trattenuta o versata per il 2012; in particolare, nella colonna va indicato: l importo trattenuto dal sostituto d imposta riportato al punto 27 del CUD 2013; l importo riportato nel Modello F24 con il codice tributo 1841 e l anno 2012 (versamento di acconto eseguito autonomamente). Colonna 7: acconti ricalcolati immobili storici - differenza Nella nuova Colonna 7, riservata ai contribuenti che hanno ricalcolato gli acconti in presenza di redditi derivanti dagli immobili storici/artistici, va indicato l importo Differenza del Rigo 57 del Mod. 730/3/2012 o del Rigo RN33 di UNICO PF 2012, come rideterminato. Colonna 8: acconti ricalcolati immobili storici - acconto IRPEF Nella nuova Colonna 8, riservata ai contribuenti che hanno ricalcolato gli acconti in presenza di redditi derivanti dagli immobili storici/artistici, va indicato l importo dell acconto IRPEF relativo all anno 2012, come rideterminato. Colonna 9: acconti ricalcolati immobili storici - Imponibile add.le comunale Nella nuova Colonna 9, riservata ai contribuenti che hanno ricalcolato gli acconti in presenza di redditi derivanti dagli immobili storici/artistici, va indicato l imponibile relativo all addizionale comunale 2011, come rideterminato. DICHIARAZIONI FISCALI

8 Colonna 10: acconti ricalcolati immobili storici - Acconto add.le comunale Nella nuova Colonna 10, riservata ai contribuenti che hanno ricalcolato gli acconti in presenza di redditi derivanti dagli immobili storici/artistici, va indicato l importo dell acconto dell addizionale comunale 2012, come rideterminato. Chi presta assistenza fiscale, nella compilazione del prospetto di liquidazione 730-2/2013, in presenza della compilazione delle nuove Colonne, dovrà tener conto dei maggiori acconti versati dal contribuente. Sezione II: Rigo F2 - Altre ritenute subite Nella Sezione II il contribuente deve indicare l importo di ulteriori ritenute subite, diverse da quelle precedentemente indicate. In altre parole, in questa Sezione va indicato l ammontare delle ritenute IRPEF a titolo d acconto, dell addizionale regionale e comunale diverse da quelle indicate nei precedenti Quadri C e D. In particolare, vanno indicate le ritenute: operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall UNIRE ai fini di incentivare l allevamento o quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall INAIL ai titolari di redditi agrari; su compensi per lavori socialmente utili; relative ai compensi di attività sportive dilettantistiche. Colonne 1,2 e 3: IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale Nelle Colonne 1, 2 e 3 devono essere indicati, rispettivamente: Colonna 1: le ritenute IRPEF, subite a titolo di acconto; Colonna 2: le addizionali regionali; Colonna 3: le addizionali comunali, diverse da quelle indicate nei Quadri C e D, quali quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall INAIL ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti all UNIRE, quale incentivo all allevamento. Colonna 4: Addizionale regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche Nella Colonna 4 deve essere indicata l addizionale regionale all IRPEF relativa alle somme percepite per attività sportive dilettantistiche. 496 DICHIARAZIONI FISCALI

9 La Colonna deve essere compilata solo se è stato indicato il Codice 7 nella Colonna 1 del Rigo D4. Colonna 5: IRPEF per lavori socialmente utili Nella Colonna 5, devono essere riportate le ritenute IRPEF relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili, come indicate nelle annotazioni del CUD 2013 (Codice AX). L indicazione deve essere operata qualora nei Modelli CUD siano certificati esclusivamente tali compensi. Per maggiori dettagli vedi le istruzioni riportate per la Colonna 1 dei righi da C1 a C3 del Quadro C per il Codice 3. Colonna 6: addizionale regionale IRPEF per lavori socialmente utili Nella Colonna 6 va indicato l importo dell addizionale regionale all IRPEF relativa ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (annotazioni del CUD Codice AX). Per maggiori dettagli vedi le istruzioni riportate per la Colonna 1 dei righi da C1 a C3 del Quadro C per il Codice 3. L indicazione deve essere operata qualora nei Modelli CUD siano certificati solo compensi per lavori socialmente utili. In presenza di un CUD che certifichi oltre a compensi per lavori socialmente utili anche redditi per lavoro dipendente, se si è usufruito del regime agevolato, devono essere indicati in Colonna 5 e in Colonna 6 del Rigo F2, rispettivamente, le ritenute IRPEF e l addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni. Sezione III: Righi F3 e F4 - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni Nella Sezione III il contribuente deve indicare le eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni relative ai seguenti tributi: IRPEF; imposta sostitutiva (Quadro RT del Mod. UNICO); cedolare secca (si tratta di una novità del Mod. 730/2013); addizionale regionale IRPEF; addizionale comunale IRPEF. Se il contribuente non fa valere l eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un apposita istanza agli uffici dell Agenzia delle entrate competenti in base al domicilio fiscale. Resta fermo che se il contribuente nell anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la DICHIARAZIONI FISCALI

10 dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata. Rigo F3 Colonne 1 e 2: vanno indicate, rispettivamente, le eccedenze relative all IRPEF derivanti dal Mod. UNICO 2012 o dal Mod. 730/2012 e l eccedenza IRPEF eventualmente compensata utilizzando il Modello F24. Tali eccedenze possono derivare da: Colonna 4, Quadro RX, Rigo RX1 del Modello UNICO 2012; Punto 36 del CUD 2013; Dichiarazioni anni precedenti. In particolare, se lo scorso anno il contribuente ha presentato: il Mod. UNICO 2012, dovrà indicare: - le somme del Quadro RX portate in diminuzione della successiva dichiarazione al lordo delle eventuali compensazioni effettuate con Mod. F24; - le somme compensate nel Mod. F24 (tale importo, però, va riportato in Colonna 2); il Mod. 730/2012 ed ha optato per la compensazione tramite Mod. F24, del credito IRPEF e addizionali derivante da dichiarazione con debito IMU, dovrà indicare: - l importo del credito IRPEF e addizionali riportato nel rigo 161 del Mod /2012; - l importo dell IRPEF e delle addizionali eventualmente compensate nel Mod. F24 (tale importo, però, va riportato in Colonna 2). Si ricorda, comunque, che se il contribuente ha utilizzato l intero credito IRPEF, addizionali e cedolare secca, derivante dal Mod. 730/2013, per compensare il debito IMU non deve compilare righi F3 e F4. Colonne 3 e 4: va indicato, rispettivamente il credito dell imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (Quadro RT di UNICO 2012) e l importo compensato in F24. Se, in seguito ad un controllo della dichiarazione Mod. UNICO 2012, l Agenzia delle entrate comunica di aver individuato un credito IRPEF diverso da quello dichiarato nel Rigo RX1, col. 4: se il credito comunicato è maggiore dell importo dichiarato, bisogna riportare l importo comunicato; se il credito comunicato è inferiore all importo dichiarato, bisogna riportare l importo inferiore; se il contribuente ha già versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto, deve essere indicato l intero credito dichiarato. Compensazione con IMU Se il contribuente ha optato per destinare parte del credito IRPEF a compensazione del debito IMU e, quindi, non è stato rimborsato dal sostituto d imposta, e poi tale 498 DICHIARAZIONI FISCALI

11 credito non rimborsato non è stato interamente utilizzato, nella Colonna 1 si deve indicare la quota di credito IRPEF non rimborsata (da Colonna 161 del mod. 730/3/2012, Colonna 2, se dichiarante, o 4, se coniuge) e nella Colonna 2 di questo Rigo la quota di detto credito effettivamente utilizzato in compensazione con l IMU. Colonne 5 e 6: le colonne rappresentano una novità della dichiarazione di quest anno. In esse va indicato, rispettivamente, l eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione dei redditi 2011 (Colonna 4 del rigo RX16 del Mod. UNICO 2012 PF o nel punto 39 del CUD credito non rimborsato) e l importo compensato in F24. La differenza tra i due valori va inserita nel nuovo Rigo 82 del prospetto di liquidazione 730-3/2013. Se lo scorso anno è stato presentato il Modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell IMU con il Mod. F24, ma tale credito non è stato del tutto o in parte utilizzato, è necessario riportare nella Colonna 5 anche l eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 164 del Mod. 730/3/2012 (Colonna 2 per il dichiarante e Colonna 4 per il coniuge); inoltre, nella Colonna 6 va indicato l eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24. Rigo F4 Il Rigo F4 è dedicato all indicazione delle eccedenze relative all addizionale regionale e all addizionale comunale IRPEF. Più precisamente: Colonna 1: deve essere indicato il Codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2011, che deve essere desunto dalla tabella in Appendice Tabella Codici Regione. Tale indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive Colonne di questo Rigo. Colonna 2: deve essere indicata l eventuale eccedenza dell addizionale regionale all IRPEF non rimborsata dal datore di lavoro, risultante dal punto 37 del CUD 2013 o dalla Colonna 4 del Rigo RX2 del Modello UNICO 2012, redditi Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il Modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Modello F24 dell IMU, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, nella Colonna 2 deve essere riportato anche l eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel Rigo 162 del prospetto di liquidazione Modello (Colonna 2, per il dichiarante e Colonna 4, per il coniuge) e nella Colonna 3 del Rigo F4 l eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione per il Modello F24. Colonna 3: deve essere indicato l importo dell addizionale regionale all IRPEF e- ventualmente utilizzata in compensazione con il Modello F24. Colonna 4: il contribuente deve indicare il Codice del comune di residenza fiscale al 1 gennaio 2011, laddove siano compilate le Colonne successive. Allo scopo di i- DICHIARAZIONI FISCALI

12 dentificare il Codice corretto è possibile fare riferimento alle tabelle riportate in Appendice alle istruzione del Mod. 730/2013. Nel caso in cui il valore indicato sia diverso da quelli ammessi il dato si considera assente. Colonna 5: deve essere indicata l eventuale eccedenza dell addizionale comunale all IRPEF non rimborsata dal datore di lavoro risultante dal punto 38 del CUD 2013 o dalla Colonna 4 del Rigo RX3 del Modello UNICO 2012, relativo ai redditi Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il Modello 730/2012 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Modello F24 dell IMU, ma tale credito non è stato utilizzato in tutto o in parte, nella Colonna 5 deve essere riportato anche l eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel Rigo 163 del prospetto di liquidazione Mod /2012 (Colonna 2 per il dichiarante, Colonna 4 per il coniuge). Colonna 6: deve essere indicato l importo dell addizionale comunale all IRPEF e- ventualmente utilizzata in compensazione con il Mod. F24. Sezione IV: Rigo F5 - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali Nella Sezione IV i contribuenti colpiti da eventi eccezionali, come dichiarati da specifici provvedimenti di legge, devono indicare l ammontare delle ritenute, degli acconti IRPEF, dell addizionale regionale e comunale all IRPEF, sospesi per effetto di tali disposizioni. Ai contribuenti che usufruiscono dell assistenza fiscale, non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l applicazione di tali proroghe non può essere estesa al sistema dell assistenza fiscale che coinvolge diversi soggetti quali, oltre al contribuente e all Amministrazione finanziaria, anche i sostituti d imposta ed i CAF Nella tabella che segue si evidenziano gli eventi eccezionali relativi alla dichiarazione di quest anno: Codice Evento eccezionale 1 Contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale. 2 Contribuenti residenti alla data del 20 e 29 maggio 2012 nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, il Decreto 24 agosto 2012 ha previsto la proroga al 30 novembre 2012 della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel medesimo periodo (il suddetto termine era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2012 dall art. 1, comma 1 del D.M. 1 giugno 2012). I territori dei comuni danneggiati dal sisma sono ricompresi nell allegato 1) di cui al citato D.M. del 1 giugno Contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l OPCM n del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 500 DICHIARAZIONI FISCALI

13 Codice Evento eccezionale 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata prorogata fino al 1 dicembre 2012 dall articolo 23, comma 12-octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n Contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara l art. 29, comma 15 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 1 ottobre 2011 al 30 giugno I soggetti che usufruiscono dell agevolazione sono inclusi negli elenchi allegati alla OPCM n del 5 luglio Contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all 8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, l art. 29, comma 15 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno Per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera il summenzionato D.L. ha disposto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari il cui relativo periodo di scadenza è stato fissato dalla OPCM n del 5 luglio 2012 rispettivamente dal 1 marzo 2011 al 30 giugno 2012 e dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno L OPCM n del 5 luglio 2012 contiene gli elenchi dei soggetti che usufruiscono dell agevolazione. 6 Contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, l art. 29, comma 15-bis del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha previsto la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno L OPCM n del 5 luglio 2012 contiene gli elenchi dei soggetti che usufruiscono dell agevolazione. 7 Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. Colonna 1: deve essere indicato il Codice dell evento eccezionale, come sopra individuato, per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti da indicare nelle Colonne successive. Colonna 2: deve essere indicato l ammontare delle ritenute e degli acconti IRPEF sospesi per effetto di disposizioni di legge emanate a seguito di eventi eccezionali come individuati a Colonna 1. Colonna 3: deve essere indicato l ammontare dell addizionale regionale all IRPEF sospesa per effetto di disposizioni di legge emanate a seguito di eventi eccezionali come individuati a Colonna 1. Colonna 4: deve essere indicato l ammontare dell addizionale comunale all IRPEF sospesa per effetto di disposizioni di legge emanate a seguito di eventi eccezionali come individuati a Colonna 1. DICHIARAZIONI FISCALI

14 Colonna 5: in tale Colonna dovrà essere indicato l ammontare dell imposta sostitutiva per incremento della produttività sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali come individuati a Colonna 1. Colonna 6: in tale Colonna dovrà essere indicato l ammontare della cedolare secca sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali come individuati a Colonna 1. Colonna 7: in tale Colonna dovrà essere indicato l ammontare del contributo di solidarietà sospeso per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali come individuati a Colonna 1. Sezione V: Rigo F6 - Misura degli acconti per l anno 2013 e rateazione del saldo 2012 Nella Sezione V il contribuente deve dare le eventuali indicazioni al sostituto d imposta o al CAF sulle modalità di calcolo degli acconti per l anno 2013, qualora si desideri ridurre o azzerare l importo da versare. Il contribuente tenuto al versamento degli acconti, al ricorrere di determinate circostanze, può non effettuare alcun versamento o effettuarlo in misura inferiore rispetto a quello ordinariamente dovuto; ad esempio quando è certo di: non percepire alcun reddito per il 2013; percepire un reddito per il 2013 inferiore a quello percepito nel 2012; sostenere maggiori oneri deducibili e detraibili che possano ridurre il reddito imponibile rispetto a quello calcolato per il Nel Rigo F6 del Mod. 730/2013, è possibile richiedere l applicazione di un minor acconto o di non versare affatto anche l acconto relativo alla cedolare secca sulle locazioni. Rateizzazione dei versamenti Inoltre, è possibile rateizzare le somme dovute a titolo di: saldo IRPEF, addizionale regionale e comunale; prima rata di acconto IRPEF; acconto di addizionale comunale all IRPEF; acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata; saldo cedolare secca; primo acconto cedolare secca. Per usufruire della rateizzazione dei versamenti delle imposte dovute a titolo di saldo e acconto, occorre applicare un interesse dello 0,33% mensile (D.Lgs. n. 241/1997). Inoltre, per poter usufruire di tale opportunità il contribuente deve esercitare l opzione in sede di dichiarazione, indicando in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5). 502 DICHIARAZIONI FISCALI

15 In questo caso il sostituto d imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione. Colonna 1: deve essere barrata la casella, se si ritiene di non dover effettuare nessun versamento in acconto per il 2013 a titolo di IRPEF. Colonna 2: deve essere indicata la minore somma degli acconti a titolo di IRPEF, che devono essere trattenuti dal sostituto d imposta nel corso dell anno per il 2013 se si ritiene di poterli versare in misura inferiore a quella calcolata. In tale ultimo caso, in cui si ritiene di potere effettuare un versamento inferiore a quello calcolato, il contribuente non dovrà barrare la casella 1 del Rigo F6. Colonna 3: deve essere barrata la casella, se si ritiene di non dover effettuare nessun versamento in acconto per il 2013 a titolo di addizionale comunale all IRPEF. Colonna 4: deve essere indicato il nuovo importo degli acconti a titolo di addizionale comunale all IRPEF che devono essere trattenuti dal sostituto d imposta nel corso dell anno per il 2013, se si ritiene di poterli versare in misura inferiore a quella calcolata. In tale ultimo caso, in cui si ritiene di potere effettuare un versamento inferiore a quello calcolato, il contribuente non dovrà barrare la casella di Colonna 3. Colonna 5: deve essere barrata la casella, se si ritiene di non dover effettuare nessun versamento in acconto per il 2013 a titolo di cedolare secca. Colonna 6: deve essere indicato il nuovo importo degli acconti a titolo di cedolare secca che devono essere trattenuti dal sostituto d imposta nel corso dell anno per il 2013, se si ritiene di poterli versare in misura inferiore a quella calcolata. In tale ultimo caso, in cui si ritiene di potere effettuare un versamento inferiore a quello calcolato, il contribuente non dovrà barrare la casella di Colonna 5. Colonna 7: deve essere indicato il numero delle rate (da 2 a 5) per rateizzare i versamenti a titolo di saldo e acconto. In caso di dichiarazione congiunta i coniugi hanno facoltà di scegliere autonomamente la misura degli acconti, compilando in maniera diversa nei due modelli le Colonne da 1 a 4. La rateazione deve essere indicata solo nella Colonna 5 del Quadro del dichiarante. DICHIARAZIONI FISCALI

16 Sugli importi rateizzati maturano interessi dello 0,33% mensile che verranno calcolati e trattenuti ad incremento degli acconti dal sostituto d imposta. Sezione VI: Righi F7 e F8 - Soglie di esenzione addizionale comunale La Sezione VI, composta da due righi (F7 e F8), è dedicata ai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che, con riferimento all addizionale comunale dovuta per il 2012 e/o per il 2013, hanno stabilito una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non è possibile desumere dai dati riportati nel modello di dichiarazione. Ci si riferisce, ad esempio, alle agevolazioni previste in base alla composizione del nucleo familiare, o l ISEE. Per sapere se si ha accesso a detti benefici, il Ministero delle finanze ha predisposto nel proprio sito web ( una speciale Sezione nell area Fiscalità locale - Addizionale comunale all IRPEF. Pertanto, dopo avere verificato il rispetto delle condizioni previste dalla delibera del proprio comune, il contribuente può utilizzare il Rigo per attestare il rispetto dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire delle agevolazioni. Quest anno, come già anticipato, a seguito delle modifiche che hanno riguardato le regole applicative dell addizionale comunale (D.L. n. 138/2011), sono state eliminate alcune Colonne, rispettivamente: Rigo F7 - Colonne 3 e 4: andava indicato, rispettivamente, l eventuale aliquota agevolata e la presenza di agevolazioni diverse da quelle precedenti; Rigo F8 - Colonne 3 e 4: andava indicato, rispettivamente, l eventuale aliquota agevolata e la presenza di agevolazioni diverse da quelle precedenti. Rigo F7 Colonna 1: deve essere indicata la soglia per l esenzione dal versamento dell addizionale comunale all IRPEF deliberata dal comune di residenza per l anno 2012; Colonna 2: va barrata la casella presente nel caso in cui nel Comune, in riferimento al saldo 2012, è prevista un esenzione non collegata con il reddito imponibile; E prevista la compilazione di una sola delle diverse Colonne: la scelta dovrà essere effettuata in alternativa, ossia non potranno essere barrate o compilate più Colonne. Rigo F8 Colonna 1: deve essere indicata la soglia per l esenzione dal versamento dell addizionale comunale all IRPEF deliberata dal comune di residenza per l anno 2013; 504 DICHIARAZIONI FISCALI

17 Colonna 2: va barrata la casella presente nel caso in cui nel Comune, in riferimento all acconto 2013, è prevista un esenzione non collegata con il reddito imponibile; Anche in questo caso è prevista la compilazione di una sola delle diverse Colonne: la scelta dovrà essere effettuata in alternativa, ossia non potranno essere barrate o compilate più Colonne. Sezione VII: Righi F9 e F10 - Righi da indicare nel Mod. 730 integrativo La Sezione VII, composta da due Righi (F9 e F10), va compilata se si sta procedendo alla compilazione di un Modello 730/2013 integrativo e se nella casella dichiarazione integrativa del frontespizio è stato indicato il Codice 1, ossia nei casi in cui venga presentata una dichiarazione integrativa per un integrazione o rettifica che comporta un maggior credito o un minor debito d imposta rispetto alla dichiarazione originaria o un imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 o- riginario Il Mod. 730 integrativo può essere presentato entro il 25 ottobre 2013 esclusivamente tramite CAF o intermediario abilitato. Si ricorda che la casella 730 integrativo non deve essere barrata, bensì compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa indicando i Codici sotto riportati: Codice 1: se l integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario; Codice 2: se l integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio ; Codice 3: se l integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio sia i dati relativi alla determinazione dell imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario. Rigo F9 Colonna 1: deve essere riportato il credito IRPEF rimborsato, o da rimborsare, a cura del sostituto d imposta, indicato nel Rigo 91, Colonna 4, del Modello 730-3/2013 originario. Nel caso di Modello integrativo presentato dal solo coniuge, a fronte di una dichiarazione originaria congiunta, si deve riportare l importo indicato nel Rigo 111, Colonna 4, del Modello 730-3/2013 originario. DICHIARAZIONI FISCALI

18 Colonna 2: deve essere riportato il credito per addizionale regionale rimborsato, o da rimborsare, a cura del sostituto d imposta, indicato nel Rigo 92, Colonna 4, del Modello 730-3/2013 originario. Nel caso di Modello integrativo presentato dal solo coniuge, a fronte di una dichiarazione originaria congiunta, si deve riportare l importo indicato nel Rigo 112, Colonna 4, del Modello 730-3/2013 originario. Colonna 3: deve essere riportato il credito per addizionale comunale rimborsato, o da rimborsare, a cura del sostituto d imposta, indicato nel Rigo 93, Colonna 4, del Modello 730-3/2013 originario. Nel caso di Modello integrativo presentato dal solo coniuge, a fronte di una dichiarazione originaria congiunta, si deve riportare l importo indicato nel Rigo 113, Colonna 4, del Modello 730-3/2013 originario. Colonna 4: deve essere riportato l importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato dal sostituto d imposta indicato nel Rigo 99, Colonna 4 del Mod /2013 originario. Nel caso di Modello integrativo presentato dal solo coniuge, a fronte di una dichiarazione originaria congiunta, si deve riportare l importo indicato nel Rigo 119, Colonna 4, del Modello 730-3/2013 originario. Rigo F10 Colonna 1: deve essere riportato il credito IRPEF utilizzato, entro la data di presentazione del Modello integrativo, con il Mod. F24 per il pagamento dell IMU. Il credito risulta indicato nel Rigo 91, Colonna 3, del Modello 730-3/2013 originario. Nel caso di Modello integrativo presentato dal solo coniuge, a fronte di una dichiarazione originaria congiunta, si deve riportare l importo indicato nel Rigo 111, Colonna 3, del Modello 730-3/2013 originario. Colonna 2: deve essere indicato il credito di addizionale regionale utilizzato con il Modello F24 per il pagamento dell IMU. Il credito risulta indicato nel Rigo 92, Colonna 3, del Modello 730-3/2013 originario. Nel caso di Modello integrativo presentato dal solo coniuge, a fronte di una dichiarazione originaria congiunta, si deve riportare l importo indicato nel Rigo 112, Colonna 3, del Modello 730-3/2013 originario. Colonna 3: deve essere riportato il credito di addizionale comunale utilizzato con il Modello F24 per il pagamento dell IMU. Il credito risulta indicato nel Rigo 93, Colonna 3, del Modello 730-3/2013 originario. 506 DICHIARAZIONI FISCALI

19 Nel caso di Modello integrativo presentato dal solo coniuge, a fronte di una dichiarazione originaria congiunta, si deve riportare l importo indicato nel Rigo 113, Colonna 3, del Modello 730-3/2013 originario. Colonna 4: deve essere riportato l ammontare del credito per cedolare secca sulle locazioni riportato nella Colonna 3 del Rigo 99 del Mod.730-3/2013 originario, che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento dell IMU. Nel caso di Modello integrativo presentato dal solo coniuge, a fronte di una dichiarazione originaria congiunta, si deve riportare l importo indicato nel Rigo 119, Colonna 3, del Modello 730-3/2013 originario. Sezione VIII: Righi F11, F12 e F13 - Altri dati Incapienza d imposta Se l imposta lorda risulta di importo inferiore alle detrazioni (per carichi di famiglia, per spese di produzione, per oneri, ecc.) la parte di queste che non trova capienza è persa. Però sono previste alcune eccezioni. Infatti, è possibile recuperare in tutto o in parte l agevolazione incapiente nel caso di: detrazioni forfetarie per canoni di locazione (art. 16 TUIR); ulteriore detrazione per famiglie numerose (art. 12, comma 1-bis, TUIR). Le modalità operative per il recupero delle suddette detrazioni sono state emanate con: D.M. 11 febbraio 2008 (detrazioni per canoni di locazione); D.M. 31 gennaio 2008 (detrazione per famiglie numerose). In linea di massima, in entrambi i casi, il recupero della detrazione incapiente può avvenire in due distinti modi: riconoscimento del credito d imposta da parte del sostituto; determinazione del credito in sede di dichiarazione dei redditi. Per maggiori dettagli si rimanda ai suddetti decreti. Ritenute su pignoramenti presso terzi L art. 15, comma 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prescrive, a partire dal 1 gennaio 2010, l obbligo di ritenuta alla fonte, nella misura del 20%, a carico del terzo che riveste la qualifica di sostituto d imposta, qualora l interessato sia destinatario di un atto di pignoramento presso terzi. DICHIARAZIONI FISCALI

20 Il Provvedimento Agenzia delle entrate 3 marzo 2010, ha previsto che il terzo che eroga le somme deve: versare la ritenuta operata (Codice tributo Risoluzione 9 marzo 2010, n. 18/E); rilasciare al creditore pignoratizio l apposita certificazione; comunicare al debitore il pagamento eseguito e l ammontare delle ritenute operate; indicare nella dichiarazione dei sostituti d imposta i dati sui pagamenti effettuati (anche se non sono state operate ritenute). Invece, il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d imposta o a imposta sostitutiva. In particolare, i redditi vanno indicati nel Quadro di riferimento (ad esempio, se si tratta di redditi di lavoro dipendente nel Quadro C), mentre le ritenute vanno indicate nel Rigo F13 del Quadro F. Infine, il debitore, tenuto a presentare il Mod. 770, deve indicarvi i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI Debitore Comunica l ammontare delle ritenute Terzo che eroga le somme Rilascia la certificazione Creditore pignoratizio Compila il Mod. 770 indicando i dati del creditore Versa la ritenuta e la indica nel Mod. 770 Ritenute: Rigo F13 Rigo F11 Il Rigo F11 deve essere compilato per l indicazione di detrazioni d imposta operate dal sostituto d imposta, ma che non hanno trovato capienza nell imposta lorda (punto 104 e/o 110 del CUD 2013). Le detrazioni d imposta interessate sono: detrazione per canoni di locazioni (art. 16 TUIR); ulteriore detrazione per famiglie numerose (art. 12, comma 1-bis, TUIR). Colonna 1: deve essere indicato l importo del credito per l ulteriore detrazione per figli a carico riconosciuto dal sostituto d imposta e risultante dal punto 104 del CUD 2013 ( credito riconosciuto per famiglie numerose ) che non ha trovato capienza nell imposta lorda. 508 DICHIARAZIONI FISCALI

21 Colonna 2: deve essere indicato l importo del credito per la detrazione per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto risultante dal punto 110 del CUD 2013 ( Credito riconosciuto per canone di locazione ) che non ha trovato capienza nell imposta lorda. Rigo F12 Il Rigo F12 deve essere compilato dai contribuenti che, con riferimento all anno d imposta 2006, hanno indebitamente fruito, per sé ed, eventualmente, per i familiari a carico, del Bonus Fiscale (art. 44 D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) o, per l anno d imposta 2007 o 2008, del Bonus straordinario (art. 1 D.L. 29 novembre 2008, n. 185). Tali soggetti hanno, infatti, l obbligo, pertanto, di restituire le relative somme. Colonna 1: deve essere riportato l importo del Bonus fiscale che deve essere restituito, pari a quanto indebitamente percepito; Colonna 2: deve essere indicato l importo del Bonus straordinario che deve essere restituito, pari a quanto indebitamente percepito. Rigo F13 Il Rigo F13 va utilizzato per riportare i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite la procedura di pignoramento presso terzi. In particolare, il Rigo va utilizzato dal terzo creditore (che percepisce i redditi da dichiarare nel Quadro di riferimento) per indicarvi le ritenute subite. Inoltre, nello stesso Rigo va riportata anche la tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi (indicato nel Mod. 730/2013) sul quale sono state applicate le ritenute. Colonna 1: deve essere indicato il tipo di reddito scegliendo uno dei seguenti Codici: 1 : reddito di terreni; 2 : reddito di fabbricati; 3 : reddito di lavoro dipendente; 4 : reddito di pensione; 5 : redditi di capitale; 6 : redditi diversi. Colonna 2: deve essere indicato l importo delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato nella Colonna 1. Se si tratta di redditi assoggettati a tassazione separata (es. TFR), a ritenuta a titolo d imposta o a imposta sostitutiva è necessario presentare anche il Quadro RM di UNICO PF 2013, compilando l apposita Sezione relativa al pagamento presso terzi. Stessa Sezione del Quadro RM di UNICO va compilata in caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria che, però, non sono compresi nel Mod DICHIARAZIONI FISCALI

22 CASI PRATICI Rigo F1 INDICAZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF Si ipotizzi che un contribuente abbia presentato il Mod. 730/2012 e dal prospetto Mod /2012 al Rigo 57 (Differenza) risulta un importo pari a 500. Il sostituto d imposta, durante il 2012, ha trattenuto i due acconti IRPEF. Pertanto: 1 acconto trattenuto: 500 x 39,6% = acconto trattenuto: 500 x 56,4% = 282 Il CUD 2013 del contribuente risulta, quindi, così compilato: punto 21 (primo acconto): 198; punto 22 (secondo acconto): 282. La compilazione del Quadro F, Rigo F1 avviene come segue: Colonna 1: 198 (CUD 2013, punto 21) Colonna 2: 282 (CUD 2013, punto 22) Chi presta assistenza fiscale, nella liquidazione dell IRPEF eventualmente dovuta (o a credito), dovrà tener conto degli acconti versati. Pertanto, all atto della compilazione del Mod /2013 dovrà effettuare il seguente calcolo: Acconti da scomputare: = 480 (rigo 59 Mod /2013) INDICAZIONE DEGLI ACCONTI IRPEF IN DICHIARAZIONE CONGIUNTA Si ipotizzi che una coppia di coniugi abbia presentato il Mod. 730/2012, in forma congiunta. Il prospetto Mod /2012 al Rigo 57 (Differenza) risulta così compilato: 510 DICHIARAZIONI FISCALI

23 Colonna 1 - dichiarante: 180; Colonna 2 - coniuge: 70; Colonna 3 - totale: 250. A novembre 2012 il sostituto d imposta ha trattenuto l acconto, applicando l aliquota ridotta di 3 punti percentuali (così come stabilito dal D.P.C.M. 21 novembre 2011): acconto trattenuto: 250 x 96% = 240 L acconto di 240 è stato trattenuto in unica soluzione per intero in capo al marito anche se riferito per: 172,80 euro per il marito (180 x 96%) 67,20 euro per la moglie (70 x 96%) Nel CUD 2013 del dichiarante, l importo dell acconto trattenuto (240) viene indicato dal sostituto nel punto 22, mentre nelle annotazioni è specificato, con il Codice BA il suddetto dettaglio degli importi di spettanza al marito e di quelli di spettanza alla moglie. Nel 2013 (redditi 2012) i coniugi decidono di presentare nuovamente la dichiarazione congiunta. La compilazione del Quadro F, Rigo F1 avviene come segue: Dichiarante: Colonna 2: 173 (importo di sua spettanza evidenziato nelle annotazioni del CUD, Codice BA) Coniuge: Colonna 2: 67 (importo di sua spettanza evidenziato nelle annotazioni del CUD, Codice BA) DICHIARAZIONI FISCALI

24 INDICAZIONE DEGLI ACCONTI CEDOLARE SECCA Si ipotizzi che un contribuente abbia presentato il Mod. 730/2012 e dal prospetto Mod /2012 al Rigo 81 (Cedolare secca dovuta) risulta un importo pari a 500. Il sostituto d imposta, durante il 2012, ha trattenuto i due acconti della cedolare secca. Pertanto: 1 acconto trattenuto: 500 x 38% = acconto trattenuto: 500 x 54% = 270 Il CUD 2013 del contribuente risulta, quindi, così compilato: punto 26 (primo acconto): 190; punto 27 (secondo acconto): 270. La compilazione del Quadro F, Rigo F1 avviene come segue: Colonna 5: 190 (CUD 2013, punto 26) Colonna 6: 270 (CUD 2013, punto 27) RICALCOLO ACCONTO IMMOBILI STORICI Si ipotizzi che un contribuente abbia presentato il Mod. 730/2012 e dal prospetto Mod /2012 al Rigo 57 (Differenza) risulta un importo pari a 150. Il sostituto d imposta, durante il 2012, ha trattenuto l unico acconto IRPEF. Pertanto: unico acconto trattenuto: 150 x 96% = 144. Il CUD 2013 del contribuente risulta, quindi, così compilato: punto 22 (secondo o unico acconto IRPEF): 144. Il contribuente, nel Mod. 730/2012, ha dichiarato i seguenti redditi: lavoro dipendente: euro; fabbricati: 300 euro. Il reddito relativo ai fabbricati si riferisce ad un immobile di interesse storico/artistico, di sua proprietà. 512 DICHIARAZIONI FISCALI

25 Applicando le nuove regole, il reddito dell immobile di interesse storico/artistico risulta pari a euro. Ha, dovuto, quindi, ricalcolare l imposta dovuta sui tale immobile. Si supponga che il Mod /2012 risulti così compilato (per semplicità si supponga che non sia dovuta l addizionale IRPEF): I calcoli per rideterminare l acconto IRPEF sono i seguenti: Reddito complessivo al netto del reddito dichiarato per l immobile: = Reddito complessivo ricalcolato: = Imposta lorda ricalcolata: Detrazioni per lavoro dipendente ricalcolate: Imposta netta ricalcolata: = DICHIARAZIONI FISCALI

26 Rigo 57 Mod /2012 Differenza rideterminato: = 353 Acconto ricalcolato: 353 x 96% = 338,88 Maggior acconto da versare: 338, = 194,88 Il contribuente, quindi, ha provveduto a versare, con Mod. F24 (codice tributo 4034), entro il 30 novembre l importo di 194,88. La compilazione del Quadro F, Rigo F1 avviene come segue: Colonna 2: 144 (CUD 2013, punto 22) Colonna 7: 353 (differenza rideterminata) Colonna 8: 339 (acconto rideterminato) Chi presta assistenza fiscale, nella liquidazione dell IRPEF eventualmente dovuta (o a credito), dovrà tener conto sia dell acconto originariamente versato (144 euro) che della differenza versata sull immobile storico pari a 195 euro ( ). Pertanto, all atto della compilazione del Mod /2013 dovrà effettuare il seguente calcolo: Acconti da scomputare: = 339 (da riportare nel rogo 59 del Mod /2013). Rigo F2 LAVORI SOCIALMENTE UTILI Si ipotizzi che un contribuente abbia percepito, nel 2012, compensi per lavori socialmente utili. Il CUD 2013 rilasciato dal sostituto d imposta riporta: Punto 1 - reddito: Punto 3 - giorni: 120 Punto 5 - ritenute IRPEF: 230 Punto 6 - addizionale regionale: 8 Annotazioni: Codice AX: compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato: quota esente 3.098,74 euro; quota imponibile: euro; ritenute IRPEF 230 euro; ritenute per addizionale regionale: 8 euro. 514 DICHIARAZIONI FISCALI

27 La compilazione del Quadro F, Rigo F2 avviene come segue: Colonna 5: 230 (ritenute IRPEF) Colonna 6: 8 (addizionale regionale. Righi F3-F4 COMUNICAZIONE DI MINOR CREDITO Si ipotizzi che un contribuente dalla dichiarazione relativa ai redditi 2011 ha indicato nella Colonna 4, Rigo RX1 del Modello UNICO 2012, un credito IRPEF pari a euro. L Agenzia delle entrate ha provveduto a comunicare allo stesso una rettifica di tale credito, che viene ora liquidato, pari a 800 euro. In tale caso, supponendo che il contribuente si sia accorto di un errore e convenga con l Agenzia delle entrate, deve compilare il Rigo F3, Colonna 1 secondo due alternative: DICHIARAZIONI FISCALI

28 1 a possibilità: indicare nel Modello 730/2013 il nuovo credito IRPEF indicato nella comunicazione dell Agenzia delle entrate: 2 a possibilità: integrare, attraverso un versamento con Mod. F24, la differenza (pari a 200 euro) contestata nella comunicazione dell Agenzia delle entrate e continuare a riportare anche nella dichiarazione Mod. 730/2013, il credito indicato nel Mod. UNICO 2012: CREDITO RESIDUO DA COMPENSAZIONE IMU Si supponga che nel Mod. 730/2012 sia stata fatta richiesta al sostituto d imposta di non procedere con il rimborso di parte del credito IRPEF e di addizionale regionale spettante in quanto lo si voleva utilizzare in compensazione ai fini del pagamento IMU. In presenza di un credito IRPEF di 800 interamente utilizzato, di addizionale regionale (Lombardia) di 100 interamente utilizzato e di addizionale comunale (Milano) di 50, utilizzata per 10, la compilazione avviene come segue: Rigo F3: Colonna 1: 800; Colonna 2: 800. Rigo F4: Colonna 1: 10 (Codice Regione Lombardia); Colonna 2: 100; Colonna 3: 100; Colonna 4: F205 (Codice Comune Milano); Colonna 5: 50; Colonna 6: DICHIARAZIONI FISCALI

29 Rigo F6 RICHIESTA DI NON EFFETTUARE ACCONTI IRPEF Si supponga che un contribuente, con imposta a debito (Rigo 57 Mod Differenza ) pari a euro, ritiene, per il 2013, di non effettuare acconti IRPEF, prevedendo di sostenere, nello stesso anno, maggiori oneri detraibili. La compilazione del Rigo F6 avviene come segue: Colonna 1: barrata Rigo F7 SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE Si supponga che un contribuente risiede in un Comune che, per l anno 2012, ha deliberato alcune soglie di esenzione dell addizionale comunale IRPEF, variabili in base alla composizione del nucleo familiare. La soglia di esenzione cui ha diritto il contribuente, in base alla sua situazione familiare, è pari a euro. La compilazione del Rigo F7 avviene come segue: Colonna 1: DICHIARAZIONI FISCALI

30 Righi F9-F10 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Si supponga il caso di un contribuente che presenta un Mod. 730 integrativo con la seguente situazione del Mod originario: credito IRPEF (Colonne 2 e 3 del Rigo 91): 800, interamente utilizzato in compensazione, ai fini IMU; credito addizionale regionale (Colonne 2 e 3 del Rigo 92): 50, interamente utilizzato; credito addizionale comunale (Colonne 2 e 3 del Rigo 93): 50, utilizzato per 10. In sede di compilazione del Mod. 730 integrativo, la compilazione del Rigo F10 è la seguente: Colonna 1: 800; Colonna 2: 50; Colonna 3: DICHIARAZIONI FISCALI

31 Righi F11-F13 DETRAZIONI D IMPOSTA IN PRESENZA DI IMPOSTA LORDA NON CAPIENTE Si supponga il caso di un contribuente che, nel CUD 2013, presenta la seguente situazione: Il Rigo F11 va compilato nel seguente modo: Colonna 1: 600 (differenza tra e 400) RITENUTE SU PIGNORAMENTI PRESSO TERZI Si supponga il caso di un contribuente che, nel CUD 2013, ha percepito redditi di lavoro dipendente derivanti da pignoramenti presso terzi. Sui suddetti redditi (che vanno indicati nel Quadro C) sono state effettuate ritenute per un ammontare pari a euro. Il Rigo F13 va compilato nel seguente modo: Colonna 1: Codice 3 ; Colonna 2: DICHIARAZIONI FISCALI

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