CREDITO D IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

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1 ALLEGATO n. 3 CREDITO D IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE Art. 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (comprensivo delle modifiche apportate dalla Legge n. 289/2002, art. 63, comma 1, lett. a) Riferimenti Legge 23 dicembre 2000, n.388, art.7 Circ. n. 1/ E del 3 gennaio 2001( 1.5) Circ. n. 5/ E del 26 gennaio 2001( 2) Circ. n. 57/ E del 18 giugno 2001( 6) Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138 Legge 8 agosto 2002, n. 178 Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1, lett. a) Circ. n. 11/E del 13 febbraio 2003 Commento Ambito soggettivo: Tutti i datori di lavoro, anche se non sostituti d'imposta, compresi gli imprenditori agricoli. Condizioni per la concessione: - assunzione di lavoratori a tempo indeterminato di età uguale o superiore a 25 anni e che non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione; - assunzione di lavoratori a tempo indeterminato portatori di handicap individuati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 (in questo caso età e precedenti lavorativi sono irrilevanti); - osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali e rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. L art. 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella formulazione originaria, prevede un credito d imposta, di lire (Euro 413,17) per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato e per ciascun mese, a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato. 1 / 6

2 Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il comma 10 del citato articolo 7 dispone l estinzione anticipata al 31 dicembre 2000 dell agevolazione di cui all articolo 4 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, inizialmente fissata dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre Lo stesso comma 10 dell'articolo 7 prevede un ulteriore credito d imposta, spettante nella misura di lire (Euro 206,58) ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 e 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare ad unità produttive ubicate nei territori individuati nell articolo 4 della Legge n. 448/98 e nelle aree di cui all obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise. Tale agevolazione non può eccedere, per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi, l'importo di lire 180 milioni nel triennio (importo riferito al valore complessivo dei benefici di cui si è fruito secondo la regola del de minimis, di cui alla Comunicazione della Commissione CE 96/C68/06 ). Il credito d imposta previsto dall articolo 7 della Legge n. 388 del 2000, che decorre dal periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2001, è di lire (Euro 413,17) per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato e per ciascun mese, commisurato alla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, rilevato in ciascun mese, e il numero dei lavoratori, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre Il comma 2 dell articolo 7 stabilisce la necessità di eseguire due differenti tipologie di verifiche: la prima (da effettuarsi con cadenza mensile) tendente a determinare l incremento occupazionale eventualmente verificatosi nella forza lavoro impiegata a tempo indeterminato; la seconda (con cadenza annuale) tendente ad accertare la conservazione, su base annuale, dell incremento occupazionale raggiunto per effetto delle nuove assunzioni. Relativamente all individuazione della misura del bonus effettivamente spettante, il citato comma 2 prevede che esso sia determinato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato rilevato a termine di ciascun mese e la base occupazionale di riferimento costituita dal numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati in un periodo prestabilito (1 ottobre settembre 2000). 2 / 6

3 Il credito di imposta matura mese per mese relativamente a ciascun nuovo assunto a tempo indeterminato che rappresenti un incremento della base occupazionale rispetto a quella del periodo di riferimento. Il datore di lavoro, pertanto, ai fini della quantificazione del contributo effettivamente spettante, al termine di ciascun mese deve: 1. riscontrare il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (sia pieno che parziale); 2. misurare la differenza rispetto alla media dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000 (intervallo temporale di riferimento ai fini della commisurazione dell agevolazione spettante, ai sensi dell articolo 7, comma 2, della Legge n. 388 del 2000). Tale differenza è di seguito indicata con l espressione differenza rilevante ; 3. confrontare tale differenza con il numero dei lavoratori neo-assunti in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa (età uguale o superiore a 25 anni e non svolgimento di attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti l assunzione o, alternativamente, portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104); 4. considerare quale incremento occupazionale rilevante il numero delle unità lavorative che danno diritto al credito di imposta, rappresentato dal minor valore tra: - la differenza rilevante ; - il numero dei lavoratori neo- assunti agevolabili, cioè in possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa, di cui al punto sub 3). Qualora, il predetto minor valore risulti positivo, il datore di lavoro realizza un incremento occupazionale rilevante e potrà fruire mensilmente di un credito di imposta complessivamente pari alla misura unitaria dell agevolazione (euro 413,17) moltiplicata per il predetto minor valore. Nel caso in cui quest ultimo risulti nullo o addirittura negativo, l agevolazione non spetta, in quanto non si realizza alcun incremento occupazionale rilevante. Il comma 2, del predetto articolo 7, inoltre, ha disposto una ricognizione con cadenza annuale tendente a verificare il mantenimento del livello occupazionale conseguito a seguito delle nuove assunzioni: agli effetti di tale verifica assume rilevanza il confronto tra la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati su base annuale ( sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, ivi compresi i dipendenti con contratto di lavoro con contenuto formativo) e la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati nel periodo di riferimento (1 ottobre settembre 2000). 3 / 6

4 La circostanza che il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati nell anno risulti pari o inferiore alla media di riferimento, costituisce causa di decadenza dall agevolazione: di conseguenza, il datore di lavoro (nei periodi successivi a quello in cui la decadenza si è verificata) non può continuare ad avvalersi del credito di imposta per nessuna delle unità lavorative che hanno dato diritto all incentivo nel periodo oggetto di verifica (ad esempio, relativamente alla prima annualità, 1 ottobre settembre 2001). La decadenza dall agevolazione (riscontrata a seguito del controllo annuale) esplica i propri effetti a partire dall inizio del periodo annuale successivo (vale a dire dal successivo mese di ottobre) e fa sì che, limitatamente alle unità lavorative che hanno generato il credito di imposta nel periodo sottoposto a controllo su base annua, venga meno la possibilità di continuare a fruire del credito di imposta per i successivi periodi. I lavoratori con riferimento ai quali è intervenuta la decadenza continuano, tuttavia, ad essere presi in considerazione ai fini del computo dei livelli occupazionali determinati mensilmente o annualmente ai fini, rispettivamente, della concessione del credito di imposta o della verifica della conservazione del livello occupazionale. Successivamente all avvenuto accertamento di tale condizione, il datore di lavoro (pur non potendo continuare ad avvalersi del credito di imposta commisurato alle unità operative che hanno dato diritto all incentivo nell anno oggetto di decadenza) potrebbe, però, maturare il diritto al suddetto beneficio relativamente: a) a lavoratori già in forza alle proprie dipendenze (in possesso dei requisiti di ammissibilità alla agevolazione ex art. 7, comma 5) che non hanno potuto generare alcun diritto al credito di imposta, in quanto in eccesso rispetto agli incrementi occupazionali rilevati; b) ad ulteriori, nuove assunzioni che effettuerà successivamente al periodo annuale per il quale è stata riscontrata la decadenza. Il datore di lavoro conserva la possibilità di fruire in compensazione del credito di imposta maturato mensilmente nel periodo per il quale si è verificata la decadenza (1 ottobre settembre 2001, relativamente alla prima verifica annuale) che eventualmente non sia stato utilizzato, in quanto il diritto alla relativa utilizzazione deve considerarsi ormai acquisito (cfr. Circolare n. 11/E dell ). Concessione del credito L'operatività del credito d'imposta nell originaria formulazione dell articolo 7 è automatica. L art. 5 del D.L. n. 138/2002 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 178/2002) ha introdotto disposizioni volte ad attuare il monitoraggio delle agevolazioni concesse nella forma del credito di 4 / 6

5 imposta, stabilendo che queste ultime possono essere fruite esclusivamente nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa ovvero delle previsioni di minori entrate e, comunque, fino all esaurimento delle risorse finanziarie. Con D.M. del 1 agosto 2002 è stato individuato l ammontare delle risorse per il suddetto bonus per l anno L art. 1, comma 2, del citato D.M. ha stabilito altresì che il datore di lavoro, per usufruire del bonus, deve ottenere una preventiva autorizzazione dal Centro operativo di Pescara. Contestualmente all emanazione del D.M. del 1 agosto, il decreto interdirigenziale del Ragioniere Generale dello Stato, del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali e del Direttore dell Agenzia delle Entrate, pubblicato sulla medesima G.U. del 6 agosto 2002, comunicava l avvenuto esaurimento dei fondi destinasti al bonus occupazione per il Di conseguenza nessun datore ha potuto presentare l istanza preventiva per l incremento occupazionale i cui presupposti si sono verificati successivamente all 8 luglio Successivamente, con il D.L. n. 209/2002 sono state fatte salve, sotto il profilo della maturazione del diritto, le assunzioni compiute fino all 8 luglio 2002; è stato inoltre precisato che il credito maturato nel secondo semestre potesse essere fruito a partire dal 1 gennaio Pertanto i codici tributo 6732 credito di imposta per l incremento dell occupazione e ulteriore credito di imposta, relativi al vecchio bonus (ante 8 luglio), sono stati sospesi con Risoluzione n. 302 del e riattivati con Risoluzione n. 399 del Viceversa, i codici 6744 e 6755, istituiti dal settembre 2002 (cfr Risoluzione n. 303 del ) e fruibili senza alcuna sospensione, stanno ad indicare il bonus maturato entro la data del 30 giugno L articolo 63 della Legge n. 289/2003 introduce differenti regimi (cfr. art. 63, comma 1, lettera a). In particolare: - i datori che alla data del 7 luglio rilevano incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall articolo 2 del D.L. n. 209 del 2002 hanno diritto, per l anno 2003, al contributo negli importi stabiliti dall articolo 7 della Legge n. 388/2000 (comma 1, lettera a) primo periodo dell articolo 63); Tali datori utilizzeranno il codice tributo 6751 e 6758, per l ulteriore credito di imposta; - per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo della lettera a), attribuisce ai datori, per l intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro (codice tributo 6752) ovvero di 150 euro (codice tributo 6753), se l assunto è di età superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro (comma 1, lettera a) secondo periodo dell articolo 63); 5 / 6

6 - nei casi di cui al secondo periodo, se l assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell articolo 7 della Legge n. 388/2000, è attribuito un ulteriore contributo di 300 euro (codice tributo 6754), nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE (comma 1, lettera a) terzo periodo dell articolo 63); Utilizzo Secondo l art. 7, comma 4 della Legge n. 388/2000, il credito d imposta, che non concorre né alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG né alla formazione della base imponibile ai fini IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi D.lgs. N. 241, del L utilizzabilità è possibile dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione. Del credito non dovrà tenersi conto ai fini della determinazione del rapporto di cui all articolo 63, comma 1, del TUIR riguardante la deducibilità degli interessi passivi (Cfr. Circolare n. 1/E del 2001 e le istruzioni di Unico) Decadenza Non è previsto uno specifico provvedimento di decadenza; ma come sopra specificato, il datore di lavoro decade dal credito d'imposta a partire dall'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le assunzioni, se su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 ed il 30 settembre Revoca L art. 7, comma 7 della Legge n. 388 del 2000 prevede la revoca, da distinguersi dalle ipotesi di decadenza per mancanza dei presupposti, delle agevolazioni fruite qualora: - vengano definitivamente accertate violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, con irrogazioni di sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni; - vengano definitivamente accertate violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; - la magistratura abbia emanato provvedimenti definitivi contro il datore di lavoro per condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della Legge 20 maggio 1970, n Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e per l applicazione delle relative sanzioni. (Art. 7 comma 7) 6 / 6

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