Il diritto sindacale nella Costituzione. Monica McBritton Ottobre 2016
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1 Il diritto sindacale nella Costituzione Monica McBritton Ottobre 2016
2 Artt. 39 e 40 Cost. «On the labour side, power is colective power» (Otto Kahn Freund) In effetti, il singolo lavoratore si trova in posizione di debolezza contrattuale nei confronti del datore di lavoro. Quindi, è necessario per riequilibrare i rapporti che i lavoratori e le lavoratrici si organizzino. L organizzazione sindacale e l azione sindacale di autotutela (lo sciopero) nell ordinamento italiano hanno una copertura costituzionale. Ovviamente, per ragioni di studio, saranno esaminati separatamente, ma il loro intreccio è indissolubile. MMcB 2
3 L art. 39 co. 1 «L organizzazione sindacale è libera». Confronto con l art. 18, co. 1 Cost. : organizzazione: è nozione più ampia di associazione perché organizzazione comprende anche forme collettive meno stabili come ad es. il comitato di sciopero; Il fine sindacale è di per sé costituzionalmente protetto. MMcB 3
4 Il principio di libertà sindacale Va letto anche in rapporto alle Convenzioni OIL nn. 87 e 98. Implica la libertà di organizzarsi, ma anche di non organizzarsi in sindacato. Tutela l organizzazione, ma anche l attività sindacale. Nei luoghi di lavoro è stata resa effettiva dallo Statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970) Concerne, secondo autorevole dottrina (Giugni, Scognamiglio ad es.), soltanto la coalizione dei lavoratori. Le associazioni datoriali trovano la loro tutela negli artt. 18 e 41 Cost. MMcB 4
5 Interesse collettivo Non va confuso con: - interesse individuale -> interesse del singolo. - interesse generale -> interesse di tutta la società organizzata nello Stato - interesse plurimo -> somma degli interessi individuali È - nella celebre definizione di F. Santoro Passarelli sintesi degli interessi dei singoli prestatori. Implica mediazioni all interno del gruppo stesso. ATTENZIONE: Il sindacato rappresenta interessi MMcB 5
6 L art. 39 cc. 2, 3 e 4 Cost. «Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.» Scopo dei costituenti -> conciliare il pluralismo sindacale con l efficacia generale del contratto collettivo, il c.d. erga omnes. MMcB 6
7 Tuttavia, i cc. 2, 3 e 4 non vengono attuati. Perché? Per ragioni politiche e per difficoltà tecniche. co. 2: «Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.» Co. 3: E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. - riserva di legge; - registrazione ad un ufficio pubblico -> controllo eventuale sugli statuti sindacali. Problema spinoso: cosa è democrazia sindacale? Le regole della democrazia politica un uomo, un voto possono essere facilmente applicate ad un organizzazione che rappresenta interessi? MMcB 7
8 Segue la non attuazione dei co. 2, 3 e 4 dell art. 39 Cost. Comunque, le confederazioni sindacali, memori della esperienza corporativafascista guardano con molto sospetto, l eventuale controllo pubblico sugli statuti. Co. 4: «I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.» Personalità giuridica -> implica autonomia patrimoniale perfetta in relazione a tutti i soggetti che ne fanno parte. MMcB 8
9 Segue la non attuazione dei co. 2, 3 e 4 dell art. 39 Cost. unitariamente in proporzione dei loro iscritti -> principio di maggioranza. Prevale il sindacato con più numero di iscritti. Contesto storico alla fine degli anni 40 e negli anni 50 del secolo scorso: sono tre le grandi confederazioni -> CGIL (radici ideologiche comuniste e socialiste); CISL (radice ideologica cattolica) e UIL (nasce nel 1950; laica). I rapporti di forza intersindacali-> la CGIL era il sindacato maggioritario, ma i suoi riferimenti partitici erano all opposizione; la CISL, sebbene minoritaria in relazione alla CGIL, aveva il suo riferimento politico nel partito di governo (la DC). L UIL era ancora una confederazione molto giovane e minoritaria e con riferimenti partitici più articolati in relazione all arco costituzionale. MMcB 9
10 Segue la non attuazione dei co. 2, 3 e 4 dell art. 39 Cost. con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce Problema: l eredità corporativa- > la categoria come qualcosa di oggettivo, che esiste in rerum natura. Infatti Art c.c. (Criteri di applicazione). «L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Se l imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.» MMcB 10
11 Segue la non attuazione dei co. 2, 3 e 4 dell art. 39 Cost. Ma, in regime di libertà sindacale ex art. 39, co.1 Cost., anche l individuazione della categoria che ogni organizzazione sindacale intende rappresentare è esercizio di libertà sindacale. Quindi possiamo avere sindacati che abbiano l ambizione di rappresentare le varie figure professionali che fanno parte di un organizzazione produttiva o di erogazione di un servizio oppure solo di alcune di esse. Per es. sindacato ferrovieri e sindacato macchinisti; sindacato scuola e sindacato docenti; sindacato personale sanità e sindacati medici. Contratto collettivo inteso nella sua funzione normativo retributiva. MMcB 11
12 In conclusione Il progetto di legge per l attuazione dell art. 39, cc. 2, 3 e 4: il "progetto Rubinacci" presentato alla Camera nel 1951, ma non è andato avanti. Non vi sono sindacati registrati; i sindacati non hanno personalità giuridica; i contratti collettivi non hanno efficacia generale. Quid iuris? Il panorama diventa molto complesso. In particolare, tre grandi giuristi offrono interpretazioni che tuttora sono i nostri punti di riferimento: Gino Giugni Francesco Santoro Passarelli e Federico Mancini Interverrà anche la Corte Costituzionale. MMcB 12
13 Francesco Santoro Passarelli e la lettura in chiave privatistica del fenomeno Il contratto collettivo è espressione di autonomia privata collettiva. Afferma che la «potestà dei gruppi sociali intermedi tra l individuo e la società generale di regolare liberamente i propri interessi, così accanto all autonomia individuale esiste una autonomia privata collettiva». Espressione della libertà sindacale garantita dall art. 39 Cost. La riconduzione all autonomia privata e quindi al contratto implica, ovviamente, una riconduzione del contratto collettivo al diritto privato. La questione dell efficacia soggettiva: art c.c. -> il contratto ha forza di legge tra le parti. MMcB 13
14 Efficacia soggettiva contratto collettivo [attenzione: è uno dei problemi più spinosi del diritto sindacale italiano] Art c.c. Il contratto non produce effetto rispetto a terzi che nei casi previsti dalla legge. Art c.c. Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall interessato. Art c.c. mandato è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante). MMcB 14
15 Soggetti contrattazione collettiva Organizzazioni sindacali Associazioni datoriali I singoli lavoratori si iscrivono alle oo.ss.; i singoli imprenditori iscrivono alle organizzazioni datoriali. Nell ambito del diritto privato l iscrizione all organizzazioni rappresentative degli interessi viene ricostruita come conferimento di mandato con rappresentanza. MMcB 15
16 Dunque, IL contratto collettivo stipulato da queste organizzazioni deve essere applicato ai soggetti iscritti. In relazione all effettività di questa regole rileva fondamentalmente l iscrizione all associazione datoriale. Perché è il datore di lavoro che deve applicare le regole del contratto collettivo al contratto individuale di lavoro che stipula con i singoli prestatori. MMcB 16
17 La riconduzione del contratto collettivo al Comporta vantaggi : diritto privato estrema flessibilità dello strumento contrattuale e quindi grande adattabilità alle varie circostanze concrete. Ma anche svantaggi : la difficoltà di piegare alcune regole del diritto privato al fenomeno collettivo di cui il contratto collettivo è un espressione. MMcB 17
18 Giugni e l ordinamento intersindacale Scrive nel 1960, Introduzione allo studio dell autonomia collettiva. Giugni, a fronte del sindacalismo di fatto, elabora la proposta interpretativa. Fa tesoro di un periodo di studio all università dello Wisconsin. La nozione di sistema di relazioni industriali: è un sottosistema sociale risultato dalla dinamica di inter-relazione fra le parti sociali e pubblici poteri. La dinamicità di queste relazioni non avvengono in un luogo astratto, ma appunto in un dato contesto socio- politico-economico. MMcB 18
19 Giugni e l ordinamento intersindacale Utilizza Santi Romano e Kelsen Santi Romano - > la pluralità degli ordinamenti. Oltre l ordinamento statuale, la modernità è caratterizzata dalla (co)presenza di altri ordinamenti originari ed indipendenti. Dunque, la valutazione normativa di alcuni fenomeni può essere diversa nei diversi ordinamenti. Kelsen la Grundnorm L ordinamento intersindacale si fonda sul reciproco riconoscimento delle contrapposti organizzazioni. Le conseguenze metodologiche: spiega l effettività di alcuni prodotti dell azione collettiva come il contratto collettivo. Ad es. un eventuale gerarchia fra contratto nazionale e contratto decentrato. Rinvio MMcB 19
20 Il contributo di Federico Mancini Trattasi di un altro importante giuslavorista che ha svolto un periodo di studi nell università dello Wiscosin. Nel 1963, diventato professore ordinario all Università di Bologna, nella sua prolusione di insediamento nella cattedra, analizza puntualmente l art. 39 cc. 2, 3 e 4 e dimostra che la non attuazione dell art. 39 Cost. non è un inadempimento costituzionale, ma una scelta del legislatore. MMcB 20
21 Dunque, l opzione privatistica del diritto sindacale (statuale) italiano comporta Il contratto collettivo è contratto collettivo di diritto comune. Le regole da applicare, in principio, sono quelle previste dal codice civile per i contratti in generale. Il sindacato viene ricondotto all associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss. c.c. Va ricordato, tra l altro, che anche i partiti politici sono associazioni non riconosciute. MMcB 21
22 STRUTTURA SINDACALE CONFEDERAZIONE Organizzazione orizzontale Organizzazione verticale Struttura nazionale di categoria Struttura regionale di categoria Struttura regionale (intercategoriale) Struttura provinciale di categoria Struttura provinciale (intercategoriale) Struttura di luogo di lavoro MMcB 22
23 La legge Vigorelli l. n. 741/1959 Legge delega: il Governo viene delegato a emanare decreti legislativi che recepiscano i contratti collettivi nazionali o provinciali integrativi che siano stati depositati in un dato ufficio ministeriale. Ovviamente, così, i contratti acquistavano una efficacia erga omnes. La ratio era dotare tutti i lavoratori di una tutela retributivo normativa minima in attesa dell attuazione dei commi 2, 3 e 4 dell art. 39 Cost. Esaurita la delega, il legislatore emana una nuova delega (una proroga) con la l. n. 1057/1960. MMcB 23
24 Legittimità costituzionale: sentenza n. 106/1962 La l. n. 741/1959 è legittima in quanto «la legge impugnata assume il significato e compie la funzione di una legge transitoria, provvisoria ed eccezionale, rivolta a regolare una situazione passata e a tutelare l'interesse pubblico della parità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro.». Tuttavia, viola i co 2, 3 e 4 dell art. 39 Cost, la l. 1057/1960 perché «anche una sola reiterazione della delega ( ), toglie alla legge i caratteri della transitorietà e dell'eccezionalità che consentono di dichiarare insussistente la pretesa violazione del precetto costituzionale e finisce col sostituire al sistema costituzionale un altro sistema arbitrariamente costruito dal legislatore e pertanto illegittimo». MMcB 24
25 Dunque, La sentenza n. 106/1962 ha un importanza fondamentale anche per il successivo sviluppo della contrattazione collettiva e dell efficacia soggettiva del contratto collettivo. In parole povere la Corte Costituzionale dice al legislatore: o attui il dettato costituzionale oppure non puoi attribuire efficacia erga omnes ai contratti collettivi. L evoluzione dei ruoli che man mano assumeranno i contratti collettivi nel sistema di relazioni sindacali dovrà confrontarsi con questa sentenza. MMcB 25
26 Forme di estensione dell efficacia soggettiva Naturalmente, l efficacia soggettiva limitata agli iscritti alle organizzazioni firmatarie è un problema. Infatti, il contratto collettivo è una forma di regolare la concorrenza e quindi il mercato del lavoro. Perciò, giurisprudenza e legislatore hanno individuato alcuni strumenti, come la cd. tutela dell affidamento, per estendere l efficacia del contratto collettivo. Intanto, la giurisprudenza utilizza le regole del codice civile -> se il datore di lavoro nel contratto individuale di lavoro ha fatto rinvio al contratto collettivo, sebbene non fosse tenuto a farlo, ha manifestato la sua volontà di adeguarsi e quindi dovrà applicarlo. Oppure, per comportamento concludente, il datore di lavoro applica il contratto collettivo. MMcB 26
27 L estensione dell efficacia soggettiva ex art. 36, co. 1 Cost. «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.» Giurisprudenza: Norma immediatamente precettiva e applicabile nei rapporti interprivati. Il principio della sufficienza è vincolante. E di regola corrisponde a quanto previsto dai contratti collettivi. Art. 2099, co 2 c.c.: «In mancanza [di norme corporative o] di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.» MMcB 27
28 Segue.. L estensione dell efficacia soggettiva ex art. 36, co. 1 Cost. Il caso concreto: il contratto individuale di lavoro prevede una retribuzione di valore inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicabile (ma non applicato). Allora, attraverso la nullità della clausola retributiva perché non soddisfa l art. 36, co. 1 Cost., is afferma la «mancanza di accordo tra le parti» ; e il riconoscimento di un potere equitativo del giudice; Il contratto collettivo sarà applicato come un parametro che soddisfa il principio di sufficienza contenuto nell art. 36, co. 1 Cost. Attenzione: questa forma di estensione vale solo nell ambito della retribuzione (ex art. 36, co. 1 appunto) e scaturisce da un ricorso al giudice. MMcB 28
29 Art. 36 Stat. Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. MMcB 29
30 Legittimità costituzionale art. 36 Stat. Trattasi di un ONERE, non di un obbligo. Perciò è legittimo costituzionalmente. Lo stesso vale per l art. 22, co. 5 d. lgs. 286/1998 (t.u. sull immigrazione): il datore di lavoro deve applicare il contratto collettivo al lavoratore extracomunitario. MMcB 30
31 Le funzioni del contratto collettivo Funzione normativa -> stabilisce le condizioni minime di lavoro che regolano i contratti individuali di lavoro. Riguarda la efficacia oggettiva del contratto collettivo (rinvio). Funzione obbligatoria -> concerne I rapporti fra le parti collettive firmatarie del contratto collettivo. Comprende anche le clausole contrattuali che istituiscono gli enti bilaterali. Funzione compositiva di conflitti giuridici e cioè di sitazioni giuridiche già in essere. MMcB 31
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