Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
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- Sebastiano Ferraro
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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N Pensione: importo massimo e riduzione percentuale Via libera al ricalcolo delle pensioni troppo alte. Gli importi erogati in eccedenza, dal 1 gennaio 2015 fino a ora saranno recuperati Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Pensione L INPS, con la Circolare n. 74 del 10 aprile 2015, ha fornito utili chiarimenti in merito all importo del trattamento pensionistico massimo erogabile nel sistema misto, che in ogni caso non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell entrata in vigore della Manovra Salva-Italia (1 gennaio 2012). In particolare, al fine di stabilire l importo pensionistico da liquidare, l INPS ha messo in atto un particolare meccanismo di doppio calcolo, che si sostanzia nei seguenti step: 1. ricalcolo della pensione applicando i criteri vigenti a partire dal 1 gennaio 2012, vale a dire calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1 gennaio 2012; 2. confronto dell importo ottenuto con quello che viene liquidato in questo momento, che prevede un calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall assicurato; 3. liquidazione dell importo minore derivante dal raffronto del punto 1 e 2. Importanti chiarimenti sono giunti anche in merito alla riduzione percentuale della pensiona anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni. A tal proposito, è stato evidenziato che la pensione anticipata nel regime misto aventi decorrenza 1 gennaio dicembre 2017, con età inferiore ai 62 anni, non riceveranno alcuna decurtazione sul trattamento previdenziale, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente al Mentre per le pensioni anticipate nel regime misto, aventi decorrenza 1 gennaio 2017, si applicano normalmente le riduzioni di cui alla Manovra Salva-Italia (art. 24, co. 10 della L. n. 214/2011). 1
2 Premessa Il tetto sulle pensioni d oro Doppio intervento dell INPS: uno sull importo complessivo del trattamento pensionistico (art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014); e l altro sulla riduzione percentuale della pensiona anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni (art. 1, co. 113 della L. n. 190/2014). Nella prima parte l Istituto previdenziale illustra il meccanismo di doppio calcolo, utile per determinare l importo del trattamento pensionistico. Dal raffronto dei due criteri, verrà erogato l importo minore. Nella seconda parte, invece, vengono chiariti alcuni aspetti della riduzione percentuale, bloccata fino al 31 dicembre 2017, per i soggetti che accedono alla pensione anticipata con età inferiore ai 62 anni. La novità deriva dalla recente Manovra Finanziaria (L. n. 190/2014), la quale all art. 1, co. 707 stabilisce che in ogni caso, l importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della Manovra Salva- Italia (art. 24, co. 2 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011), che ha esteso il sistema contributivo anche ai lavoratori che il 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e fino ad allora si vedevano calcolare la pensione sulla base delle regole del vecchio sistema retributivo. Alla luce del suddetto intervento, l art. 24, co. 2 della L. n. 214/2011 risulta così riformulata: A decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. La suddetta estensione, però, ha portato con sé una complicazione di non poco conto alla quale l attuale Governo ha dovuto porre rimedio: ossia la possibilità per chi aveva continuato a lavorare anche dopo aver raggiunto l età pensionabile di cumulare i benefici del sistema di calcolo retributivo (fino a tutto il 2011) con il monte di contributi maturato tra gennaio 2012 e l effettivo pensionamento. 2
3 Ciò ha portato l INPS a dover corrispondere assegni pensionistici più sostanziosi rispetto a quanto sarebbero stati con le regole precedenti. IL DOPPIO CALCOLO Per ovviare a tale problema, l INPS ha messo in atto un particolare meccanismo di doppio calcolo, che si sostanzia nel seguente modo: 1. innanzitutto, si ricalcola la pensione applicando i criteri vigenti a partire dal 1 gennaio 2012, vale a dire calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1 gennaio 2012; 2. l importo così ottenuto verrà confrontato con le regole attuali, che prevede un calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall assicurato. Dal raffronto così operato, verrà messo in liquidazione l importo minore. Con il nuovo sistema di calcolo si è superato il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, stabilendo che quest ultima sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione che deve essere incrementata con l anzianità contributiva che il lavoratore dovesse maturare fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. In questo modo, i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione. Inoltre, l INPS fa sapere che procederà al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dal 1 gennaio
4 I SISTEMI DI CALCOLO Confronto VECCHIO CRITERIO Anzianità contributive maturate al : Calcolo retributivo. Anzianità contributive maturate dall : Calcolo contributivo. NUOVO CRITERIO Calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall assicurato. Dal raffronto così operato, verrà messo in liquidazione l importo minore. Le somme indebitamente corrisposte verranno recuperate dal 1 gennaio 2015 AMBITO SOGGETTIVO Ma chi sono i soggetti che vedranno probabilmente decurtarsi l assegno pensionistico? Ebbene, si tratta di tutti i lavoratori iscritti all Ago ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. Restano, invece, fuori dal campo di applicazione le pensioni ordinarie di inabilità, per le quali non potrà essere computata un anzianità contributiva superiore a 40 anni (art. 2, co. 3, lett. a) della L. n. 222/
5 CAMPO DI APPLICAZIONE Soggetti interessati Soggetti esclusi I lavoratori iscritti all Ago ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che: I percettori delle pensioni ordinarie di inabilità. alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un anzianità contributiva a 18 anni; dall maturano la pensione in base al sistema contributivo. RISPARMI I risparmi ottenuti dalla decurtazione affluiranno in un apposito fondo gestito dall INPS, finalizzato a garantire l adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuate con Dpcm. Pensione anticipata: stop alla riduzione percentuale Passiamo ora ad analizzare la seconda parte della circolare, che parla della riduzione percentuale della pensione anticipata per i soggetti con età inferiore a 62 anni. A tal proposito, la recente Manovra Finanziaria (L. n. 190/2014) all art. 1, co. 113 ha stabilito che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015 non trova applicazione - limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 la riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i lavoratori che accedono ai trattamenti pensionistici prima dei 62 anni di età (art. 24, co. 10 della L. n. 214/2011). L accesso al pensionamento anticipato, nel triennio , sarà subordinato al raggiungimento: di 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne; di 42 anni e 10 mesi per gli uomini. 5
6 LEGGE DI STABILITÀ 2015 Accesso alla pensione anticipata entro il Stop alla penalizzazione se maturata prima dei 62 anni di età RIDUZIONE PERCENTUALE La penalità per i trattamenti anticipati è stata introdotta per la prima volta dalla Manovra Salva-Italia (art. 24, c. 10 della L. n. 214/2011), la quale ha previsto un meccanismo c.d. flessibile di incentivi e disincentivi sull importo del trattamento previdenziale. Esso riguarda in particolar modo chi potrà accedere alla pensione prima dei limiti anagrafici e contributivi previsti dalla vigente legge, avendo iniziato a lavorare presto in gioventù. In pratica, chi potendo andare in pensione, andrà in pensione dopo i 62 anni di età, percepirà assegni più sostanziosi. Chi invece, deciderà di concludere l attività lavorativa prima del compimento dei 62 anni, vedrà decurtarsi il vitalizio nel seguente modo: 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni; 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni. Nel caso in cui l età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Sul punto, è opportuno segnalare che esiste una deroga alla suddetta disciplina. Infatti, la L. n. 14/2012 (art. 6, c. 2-quater), così come modificato dalla L. n. 125/2013 e dalla L. n. 147/2013, ha stabilito che le suddette disposizioni non trovano applicazione: limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, e per i congedi parentali di maternità e paternità. 6
7 PENSIONE ANTICIPATA ANTE/POST 1 GENNAIO 2015 Come precisato in premessa, le pensione anticipata nel regime misto aventi decorrenza 1 gennaio dicembre 2017, con età inferiore ai 62 anni, non riceveranno alcuna decurtazione sul trattamento previdenziale, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente al Mentre per le pensioni anticipate nel regime misto, aventi decorrenza 1 gennaio 2017, si applicano normalmente le riduzioni di cui alla Manovra Salva- Italia (art. 24, co. 10 della L. n. 214/2011). A tal proposito, l Istituto previdenziale tiene a precisare che, ai fini previdenziali, per anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro, espressa, in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore. Di conseguenza, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto: sia della contribuzione obbligatoria; sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dall art. 6, co. 2-quater del D.L. n. 216/ Riproduzione riservata - 7
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