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1 Definizione liti fiscali pendenti: profili interpretativi e questioni aperte Torino, 9 novembre

2 NORMA DI RIFERIMENTO Articolo 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 111/2011) Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a euro in cui èparte l Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n

3 RAPPORTO CON LA PRECEDENTE SANATORIA SUL CONTENZIOSO Rinvio all art. 16 L. 289/2002 Chiusura delle liti fiscali pendenti In assenza di previsioni specifiche si applica l art. 16 Ci si riferisce alla prassi sviluppatasi sull art. 16: Cir. nn. 12, 17, 18, 19, 22, 28/E/2003; 4/E/2007 Ris. nn. 103,104, 225/E/2003; 80, 103/E/ 2004 DIFFERENZE RISPETTO ALL ART. 16 limite di valore (fino a euro) pagamento in unica soluzione: NO RATEAZIONE solo le liti in cui l Agenzia entrate sia legittimata passiva a stare in giudizio 3

4 AMBITO APPLICATIVO Lite fiscale riguarda rapporti tributari relativi a tributi amministrati dall Agenzia entrate oggetto di giurisdizione tributaria (atti impositivi; atti di irrogazione delle sanzioni) DEROGA ESPRESSA: no recupero aiuti di Stato Legittimazione passiva Agenzia entrate non definibili le liti di altra P.A. non definibili le liti relative ad atti non impositivi dell agente della riscossione nelle quali sia parte anche l Agenzia Entrate ma sono definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall Agenzia entrate nelle quali sia parte anche l agente della riscossione 4

5 AMBITO APPLICATIVO Lite pendente Due riferimenti temporali: data di pendenza della lite individuata dall art data di entrata in vigore dell art. 39 Quindi la lite è definibile se: al sia stato notificato il ricorso introduttivo (anchese non ancora depositato in CTP) al non ci sia una sentenza passata in giudicato 5

6 PROCEDURA DI DEFINIZIONE Adempimenti Due scadenze: pagamento con F24 cod. trib dell importo dovuto presentare domanda di definizione in via telematica 6

7 OGGETTO DELLA DEFINIZIONE: LA LITE AUTONOMA La lite autonoma è quella relativa a ciascun: avviso di accertamento provvedimento di irrogazione di sanzioni ogni altro atto di imposizione Ai fini della determinazione del valore della lite i diversi addebiti contenuti in ciascun atto si considerano cumulativamente(iva + IRES) Quindi Non èammessa la definizione separatadi alcune soltanto delle imposte accertate (eccezione INVIM-registro) 7

8 OGGETTO DELLA DEFINIZIONE: LA LITE AUTONOMA Ricorso cumulativo: tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati La non definibilitàdi una lite non preclude quella di un altra Ricorsi riuniti: tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati Si possono definire tutte od alcune soltanto delle liti autonomeriunite 8

9 PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dell importo dovuto: le somme valore lite < = 2.000: 150 valore lite > (e non superiore a ): Fase del giudizio nessuna sentenza sent. favorevole al contribuente sent. favorevole all Ag. Entrate sent. soccombenza parziale Importo 30% val. lite 10% val. lite 50% val. lite giudizio di rinvio termini di riassunzione 30% val. lite 10 50% sui rispettivi capi 9

10 PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dell importo dovuto: il valore della lite L importo dell imposta accertata (o della sanzione separatamente irrogata) che ha formato oggetto di contestazione in primo grado Tipo di atto Valore della lite accertamento od altro atto impositivo imposta accertata esclusi interessi e sanzioni collegate al tributo anche se irrogate con atto separato provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo accertamento od altro atto impositivo contestato solo sulle sanzioni collegate al tributo sanzione sanzione 10

11 PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dell importo dovuto: il valore della lite L importo dell imposta accertata che ha formato oggetto di contestazione in primo grado (o la sanzione per gli atti di irrogazione) QUINDI impugnazione parziale: il valore della lite si determina con riguardo alle sole parti dell atto che sono state impugnate accoglimento parziale del ricorso: la sentenza di primo grado ha rideterminato l imposta contestata -questa sentenza viene impugnata integralmente -il valore della lite èsempre pari all imposta accertata e contestata in primo grado 11

12 PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dell importo dovuto: il valore della lite Giudicato interno Sentenza impugnata non integralmente ma solo su alcuni capi (acquiescenza sugli altri capi) Prima che il contribuente presenti la domanda di definizione, questa sentenza passa in giudicato sui capi non impugnati Ilvalore della lite non saràpiùdato dall imposta originariamente contestata nel ricorso introduttivo ma dalla sola imposta riferibile alla parte ancora in contestazione(al giudicato interno sfavorevole al contribuente viene data normale esecuzione) 12

13 PROCEDURA DI DEFINIZIONE Determinazione dell importo dovuto: il valore della lite Autotutela parziale In pendenza di lite prima che il contribuente presenti domanda di definizione l Ufficio annulla in parte l atto Il valore della lite non saràpiùdato dall imposta originariamente contestata nel ricorso introduttivo ma dalla parte residua non annullata in autotutela (idemnel caso di conciliazione parziale) 13

14 AMBITO DI DEFINIBILITA Sono definibili le liti concernenti solo ATTI IMPOSITIVI: avviso di accertamento provvedimento di irrogazione di sanzioni ogni altro atto di imposizione Sono esclusele controversie concernenti ATTI aventi natura NON IMPOSITIVA: comunicazioni di irregolarità risposte ad istanze di interpello dinieghi di autotutela 14

15 AMBITO DI DEFINIBILITA AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA: 1 IPOTESI: definizione della lite senza affrancamento della perdita: l atto impositivo deve accertare maggiori imposte e/o sanzioni oltre alla perdita Il valore della lite èdato dalle maggiori imposte accertate o dalle sanzioni in assenza di imposta 15

16 AMBITO DI DEFINIBILITA AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA: 2 IPOTESI: definizione della lite con affrancamento della perdita a)l atto impositivo accerta maggiori imposte e/o sanzioni oltre alla perdita Il valore della lite èdato dalle maggiori imposte accertate (o dalle sanzioni in assenza di imposta) + l imposta virtuale commisurata all ammontare delle perdite in contestazione 16

17 AMBITO DI DEFINIBILITA AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA: b) l atto impositivo rettifica la perdita senza accertare maggiori imposte Il valore della lite è dato SOLO dalla imposta virtuale commisurata all ammontare delle perdite in contestazione L IMPOSTA VIRTUALE si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo di imposta accertato alla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata 17

18 AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA Atto impugnato Affrancamento Perdite Valore di lite Contiene solo rettifica della perdita SI (altrimenti NON definibile) Imposta virtuale Contiene anche maggiore imposta e/o sanzione NO Maggiore imposta accertata o sanzione (se senza imposta) SI Maggiore imposta accertata + imposta virtuale Imposta virtuale = (perdita dichiarata perdita accertata) x aliquote vigenti 18

19 AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA Anno d imposta 2007 Dichiarato (in Euro) Accertato (in Euro) perdita Anno di imposta 2008 Reddito imponibile ) Affrancamento perdita 2007 Imposta virtuale: x 33% = Costo definizione: x 30% = (in assenza di decisione) 2) Definizione 2008 Maggiore imposta da definire: ( ) x 27.5% = Costo delle definizione: x 30% = (in assenza di decisione) 19

20 AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA Anno di imposta 2008 Dichiarato (in Euro) Accertato (in Euro) Reddito imponibile ) Solo definizione 2008 Maggiore imposta da definire: x 27.5% = Costo delle definizione: x 30% = (in assenza di decisione) 20

21 AMBITO DI DEFINIBILITA ATTI DIRECUPERO DICREDITI DIIMPOSTA che realizzano una agevolazione fiscale: costituiscono manifestazioni della volontàimpositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ai sensi dell art. 19 DLgs 546/92 (Ord. Cass., sez. V, n. 8033/2011 conf. Ord. Cass, sez. V, n. 4968/2009) SONO DEFINIBILI 21

22 AVVISI DI LIQUIDAZIONE: AMBITO DI DEFINIBILITA attengono a procedimenti che non prevedono l autoliquidazione dei tributi; non presuppongono operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti quindi NON hanno natura di ATTO IMPOSITIVO NON SONO DEFINIBILI 22

23 AMBITO DI DEFINIBILITA AVVISI DI LIQUIDAZIONE ECCEZIONI: Atti di liquidazione dell IMPOSTA DIREGISTRO che per la prima volta fanno valere nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della registrazione (Cass., sez. V, n /2010) Atti di liquidazione dell IMPOSTA PRINCIPALE DISUCCESSIONE, quando escludono riduzioni e detrazioni non spettanti o non documentate e oneri deducibili non documentati (Circ. 22/2003) SONO DEFINIBILI Anche parzialmente se in parte liquidano l imposta e in parte assumono carattere impositivo 23

24 AMBITO DI DEFINIBILITA ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI COLLEGATE AD UN TRIBUTO : Provvedimenti separato di irrogazione sanzioni collegate ad un tributo NON più in contestazione SONO DEFINIBILI Provvedimenti di irrogazione sanzioni collegate ad un tributo nei confronti di un soggetto diverso dal contribuente SONO DEFINIBILI 24

25 AMBITO DI DEFINIBILITA ATTI DIIRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI FINANZIARI: Provvedimenti di irrogazione sanzioni non strettamente correlatea violazioni di norme tributarie ma CONNESSE con violazioni di disposizioni dell ordinamento giuridico-tributarioe attinenti alla gestione dei tributi Sussiste la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie (art. 2 D.Lgs. 546/92) SONO DEFINIBILI Esempi: Sanzioni agli intermediari (Art. 7, D.Lgs. 241/1997) Sanzioni per visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria infedele (Art. 39 D.Lgs. 241/1997) 25

26 AMBITO DI DEFINIBILITA ATTI DIIRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI FINANZIARI: Provvedimenti di irrogazione per l impiego di lavoratori irregolari Non sussiste la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie (Corte Cost. n. 130/2008) NON SONO DEFINIBILI 26

27 AMBITO DI DEFINIBILITA ATTI DI DINIEGO E REVOCA DI AGEVOLAZIONI: Provvedimenti di MERO diniego o revoca di agevolazioni NON SONO DEFINIBILI Provvedimenti di diniego o revoca di agevolazioni con contestuale accertamento di tributi e/o sanzioni conseguentemente dovute SONO DEFINIBILI 27

28 AMBITO DI DEFINIBILITA CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: Le controversie riguardanti il CSSN rientrano nella giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie SONO DEFINIBILI TRIBUTI LOCALI: L Agenzia delle entrate non ha legittimazione passiva rispetto alle controversie in materia di tributi locali NON SONO DEFINIBILI 28

29 AMBITO DI DEFINIBILITA TASSE AUTOMOBILISTICHE GESTITE DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE E CANONE RAI: Di regola gli atti di recupero costituiscono atti di MERA RISCOSSIONE contestando l omesso versamento NON SONO DEFINIBILI ECCEZIONE: Qualora tali atti abbiano natura impositiva SONO DEFINIBILI 29

30 AMBITO DI DEFINIBILITA CONTRIBUTI E PREMI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: Seppur indicati negli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette, non hanno natura di tributo e l eventuale impugnazione vede come parte legittimata passiva l Ente previdenziale e la giurisdizione del Giudice ordinario NON SONO DEFINIBILI 30

31 AMBITO DI DEFINIBILITA SILENZIO RIFIUTO O DINIEGO DI RIMBORSO: Le somme richieste a rimborso sono state versate mediante versamento diretto ritenuto indebito (non a seguito di atto impositivo) l obbligo della restituzione delle somme richieste sorge solo se disposto con sentenza definitiva (art. 69 D.Lgs. 546/92) le somme ripetibili per effetto della definizione sono solo quelle versate in base alla riscossione provvisoria ex art. 68 D.Lgs. 546/92 NON SONO DEFINIBILI 31

32 AMBITO DI DEFINIBILITA PRECEDENTI DEFINIZIONI AGEVOLATE: I rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate che costituiscono un accertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario in mancanza di una esplicita disposizione legislativa (Cass., sez. V, n /2006) NON SONO DEFINIBILI 32

33 AMBITO DI DEFINIBILITA CONTROVERSIE INSTAURATE DA SOCIETA DI PERSONE: L avviso di accertamento di mera rettifica in aumento del reddito imputabile pro quota ai soci NON E DEFINIBILE Qualora l avviso di accertamento contesti anche maggiori imposte e/o sanzioni in capo alla società E DEFINIBILE limitatamente alle dette imposte e non esplica efficacia nei confronti dei soci. Le liti eventualmente instaurate da ciascun socio ai fini della definizione costituiscono liti autonome. 33

34 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE Due adempimenti e due scadenze Pagamento con F24 cod. trib dell importo dovuto entro il Presentazione domanda di definizione in via telematica entro il * (*) Il 31 marzo 2012 previsto dalla norma cade di sabato; l adempimento èquindi prorogato al primo giorno lavorativo non festivo successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) D.L. 70/

35 DETERMINAZIONE DELL IMPORTO DOVUTO Ai fini della determinazione dell importo dovuto occorre fare riferimento: all ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sull ammissibilità dell atto introduttivo del giudizio alla data di presentazione della domanda In caso di rinvioal giudice di primo o di secondo grado le somme dovute sono sempre pari al 30%del valore della lite 35

36 DETERMINAZIONE DELL IMPORTO DOVUTO (continua) Sono scomputabili le somme iscritte a ruolo provvisorio pagate a titolo di TRIBUTO SANZIONI AMMINISTRATIVE; INTERESSI E INDENNITA DIMORA DISPETTANZA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE; limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere. 36

37 SOMME VERSATE IN SEDE DIRISCOSSIONE PROVVISORIA MAGGIORI DIQUANTO DOVUTO PER LA DEFINIZIONE NON OCCORRE EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO SOMME VERSATE PROVVISORIAMENTE IN PENDENZA DIGIUDIZIO SUPERIORI ALL IMPORTO DOVUTO IL RIMBORSO SPETTA SOLO QUANDO RICORRE UNA DUPLICE CONDIZIONE A) IL VALORE DELLA LITE SIA SUPERIORE A B) L ULTIMA O UNICA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE RESA E SFAVOREVOLE ALL AGENZIA 37

38 Versamento da effettuare in caso di somme giàcorrisposte in pendenza di giudizio (1) Es. Imposta accertata Importo versato ex art. 15 DPR 602/ imposta interessi 1) Al momento della presentazione della domanda la commissione non si è ancora pronunciata DOVREBBE VERSARE IL 30% DI EURO OSSIA QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA MA NON ESSENDOSI ANCORA ESPRESSA LA CTP NON AVRA DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA 38

39 Versamento da effettuare in caso di somme giàcorrisposte in pendenza di giudizio (2) Es. Imposta accertata Importo versato ex art. 15 DPR 602/ imposta interessi 2) Al momento della presentazione della domanda l ultima o unica sentenza resa è favorevole al contribuente DOVREBBE VERSARE IL 10% DI EURO OSSIA QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA MA ESSENDOSI VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DICUI ALL ART. 16 COMMA 5 DELLA LEGGE 289/2002 AVRA DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA 39

40 Versamento da effettuare in caso di somme giàcorrisposte in pendenza di giudizio (3) Es. Imposta accertata Importo versato ex art. 15 DPR 602/ imposta interessi 3) Al momento della presentazione della domanda l ultima o unica sentenza resa è sfavorevole al contribuente DOVREBBE VERSARE IL 50% DI EURO OSSIA QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA MA NON ESSENDOSI VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DICUI ALL ART. 16 COMMA 5 DELLA LEGGE 289/2002 NON AVRA DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA 40

41 Versamento da effettuare in caso di somme giàcorrisposte in pendenza di giudizio (4) 4) Al momento della presentazione della domanda l ultima o unica sentenza resa èparzialmente favorevoleal contribuente (AD ES. confermato recupero maggiore imposta per 3.000) SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE: a) 50% di = b) 10% di = 700 a) Somme iscritte a ruolo proporzionali alla parte della sentenza FAVOREVOLE ALL ERARIO (NON RIMBORSABILI MA SCOMPUTABILI) = X 3.000/ = b) Somme iscritte a ruolo proporzionali alla parte della sentenza SFAVOREVOLE ALL ERARIO (RIMBORSABILI e SCOMPUTABILI) = X 7.000/ = Somme da rimborsare =

42 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELLE LITI SULLA RISCOSSIONE IN CORSO INTEGRALE PAGAMENTO DIQUANTO DOVUTO PER LA DEFINIZIONE PRESENTAZIONE DELL F24 ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI ALL UFFICIO SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI IL CUI OBBLIGO DIPAGAMENTO VERRA MENO PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE 42

43 COOBBLIGATI A) UNICA LITE - COSTITUITI TUTTI I COOBBLIGATI E B) LITI DISTINTE AVENTI AD OGGETTO LO STESSO ATTO INSTAURATE SEPARATAMENTE Definizione di uno implica comunque l estinzione della controversia anche per gli altri C) RICORSO PRESENTATO SOLO DA TALUNI INTERESSATI la definizione di chi ha proposto la lite impedisce all Agenzia di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri 43

44 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DIDEFINIZIONE LA DOMANDA DIDEFINZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA (LA PROCEDURA DICOMPILAZIONE E TRASMISSIONE E STATA RESA DISPONIBILE DAL ) PUO ESSERE INVIATA A) Tramite il servizio INTERNET (fisconline) B) Tramite gli intermediari autorizzati C) Tramite uno degli uffici territoriali delle Direzioni Provinciali 44

45 SOSPENSIONE DEI GIUDIZI LE LITI CHE POSSONO ESSERE DEFINITE SONO SOSPESE DAL AL SE AL NO FISSATA UDIENZA LITE SOSPESA SALVO CHE IL CONTRIBUENTE PRESENTI ISTANZA DITRATTAZIONE SE AL FISSATA UDIENZA NO SOSPENSIONE SALVO CHE IL CONTRIBUENTE LA CHIEDA 45

46 SE IL CONTRIBUENTE NON SI AVVALE DELLA DEFINIZIONE LA SOSPENSIONE CESSA IL E I TERMINI PROCESSUALI RIDECORRONO DAL SE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DELLA DEFINIZIONE L UFFICIO INCLUDERA TALE LITE NELL ELENCO DA PRESENTARE AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI ENTRO IL E LA SOSPENSIONE SI PROTRARRA SINO

47 DINIEGO DELLA DEFINIZIONE DEFINIZIONE IRREGOLARE E/O VERSAMENTO OMESSO O /INSUFFICIENTE PROVVEDIMENTO DIDINIEGO NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE DEPOSITATO PRESSO L ORGANO GIURISDIZIONALE COMPETENTE 47

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